Newsletter OTTOBRE 2024:
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APPROFONDIMENTI |
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PRINCIPALI SCADENZE |
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
In una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul CPB
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.
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APPALTI
Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
Il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
BILANCIO
Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
In particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.
La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per il 2024 e il 2025.
Il tachimetro dell’evasione si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci.
Vengono altresì chiariti, per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli.
A questo si aggiunge un memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.
IMPRESE
Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E
Con risoluzione n. 48/E del 19 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.
I primi quattro, in particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli ISA. Si tratta dei codici tributo:
- “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.
Gli ultimi due, invece, sono destinati ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario:
- “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
DICHIARAZIONI
Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta di bollo
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 settembre 2024, n. 181
Con risposta a istanza di interpello n. 181 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam):
- è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
- non è tenuto a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta di bollo.
Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.
AGEVOLAZIONI
C’è tempo fino al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024
Il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore) in una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noto i dettagli per le domande del “Bonus librerie”.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l’anno 2024, riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato.
Anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa. Il MiC ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Maggiori dettagli nella guida alla compilazione della domanda (taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/export/sites/taxcredit/faq/Guida-Compilazione2022.pdf).
Il Ministero della Cultura ha anche attivato l’indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.
ADEMPIMENTI
Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN
Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).
Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.
Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
Se, infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
AGEVOLAZIONI
Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503
Con Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%.
Ne ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
Il contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, è stato introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
CONTRIBUENTI
Delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento
L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all’utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento.
L’Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata dell’abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel modulo di richiesta.
In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.
IVA
Trattamento IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo”
Agenzia delle Entrate, Risposta 12 settembre 2024, n. 183
Con risposta a istanza di interpello n. 183 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al pari degli oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10%.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 giugno 2023, ha chiarito che il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.
Dunque, anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.
APPROFONDIMENTI |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.
Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.
Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.
L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
L’art. 7 del decreto sul Concordato preventivo biennale (D.L. n. 13/2024) prevede, infatti, che l’Agenzia delle Entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni“.
È stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.
Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. n. 13/2024, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
IMPRESE
La White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.
Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono le seguenti:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante, presenta, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 31 ottobre 2024 | 770/2024 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023. | Sostituti d’imposta | Telematica |
Giovedì 31 ottobre 2024 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche
Società di persone Società di capitali |
Telematica |
Lunedì 2 dicembre 2024 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
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