Autore: PSClodio
Newsletter OTTOBRE 2024:
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APPROFONDIMENTI |
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PRINCIPALI SCADENZE |
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
In una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul CPB
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.
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APPALTI
Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
Il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
BILANCIO
Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
In particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.
La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per il 2024 e il 2025.
Il tachimetro dell’evasione si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci.
Vengono altresì chiariti, per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli.
A questo si aggiunge un memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.
IMPRESE
Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E
Con risoluzione n. 48/E del 19 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.
I primi quattro, in particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli ISA. Si tratta dei codici tributo:
- “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.
Gli ultimi due, invece, sono destinati ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario:
- “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
DICHIARAZIONI
Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta di bollo
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 settembre 2024, n. 181
Con risposta a istanza di interpello n. 181 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam):
- è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
- non è tenuto a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta di bollo.
Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.
AGEVOLAZIONI
C’è tempo fino al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024
Il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore) in una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noto i dettagli per le domande del “Bonus librerie”.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l’anno 2024, riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato.
Anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa. Il MiC ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Maggiori dettagli nella guida alla compilazione della domanda (taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/export/sites/taxcredit/faq/Guida-Compilazione2022.pdf).
Il Ministero della Cultura ha anche attivato l’indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.
ADEMPIMENTI
Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN
Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).
Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.
Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
Se, infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
AGEVOLAZIONI
Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503
Con Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%.
Ne ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
Il contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, è stato introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.
CONTRIBUENTI
Delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento
L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all’utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento.
L’Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata dell’abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel modulo di richiesta.
In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.
IVA
Trattamento IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo”
Agenzia delle Entrate, Risposta 12 settembre 2024, n. 183
Con risposta a istanza di interpello n. 183 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al pari degli oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10%.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 giugno 2023, ha chiarito che il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.
Dunque, anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.
APPROFONDIMENTI |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.
Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.
Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.
L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
L’art. 7 del decreto sul Concordato preventivo biennale (D.L. n. 13/2024) prevede, infatti, che l’Agenzia delle Entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni“.
È stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.
Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. n. 13/2024, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
IMPRESE
La White List antimafia
L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.
Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono le seguenti:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante, presenta, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 31 ottobre 2024 | 770/2024 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023. | Sostituti d’imposta | Telematica |
Giovedì 31 ottobre 2024 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche
Società di persone Società di capitali |
Telematica |
Lunedì 2 dicembre 2024 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Newsletter SETTEMBRE 2024:
IN BREVE |
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APPROFONDIMENTI |
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PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Pubblicato il decreto correttivo al concordato preventivo biennale
D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”.
Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale, ma anche di accertamento e avviso bonari.
Vedi l’Approfondimento
IMPOSTE SUI REDDITI
Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre
D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 7
Il decreto “Omnibus”, entrato in vigore il 10 agosto scorso, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e per l’adeguamento delle esistenze di magazzino.
Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva del 16% fino al 30 novembre 2024, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al 30 settembre 2024 il termine per l’adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute.
INCENTIVI
Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.
Vedi l’Approfondimento
IMPOSTE SUI REDDITI
Deducibilità fiscale degli interessi passivi su conciliazioni e accertamenti
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 agosto 2024, n. 172
Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a istanza di interpello n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.
L’Agenzia conferma quindi l’orientamento già espresso in una recente risposta a interpello (n. 541/2022).
ACCERTAMENTO
Gli indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno d’imposta 2023 e le novità in caso di controlli
Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).
I contribuenti che non raggiungono un grado di affidabilità “sufficiente”, pari a 6, hanno la possibilità di adeguarsi aumentando il reddito ai fini ISA; l’adeguamento non è mai obbligatorio e il contribuente potrebbe decidere di non adeguarsi, mantenendo un grado di affidabilità definito con “insufficiente”.
Il termine fissato per l’invio delle dichiarazioni fiscali e con esse quindi anche dei modelli ISA è, per il 2024 (dichiarazioni anno imposta 2023), il 31 ottobre.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023.
INCENTIVI
Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 8 agosto 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre il D.M. 8 agosto 2024 del Mimit che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”.
Il decreto, attuativo della legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana e per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.
Con l’incentivo sarà possibile acquisire alcuni servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, quali:
- la verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
- la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- il deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.
L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di:
- 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
- 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.
Il termine per l’invio delle domande ad Invitalia, gestore della misura, sarà definito con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
IVA
Dal 1° settembre 2024 “autofattura denuncia” sostituita da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. decreto “Sanzioni”) ha riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevano una irregolare.
Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che non sono al momento disponibili.
Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
SOCIETÀ
Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori
L’art. 2215, comma 1, c.c. prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:
- numerati progressivamente in ogni pagina;
- bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (art. 2215, comma 2, c.c.).
L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:
- del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214, comma 1, c.c.;
- dei libri sociali obbligatori ex art. 2421, comma 1, c.c.;
- di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.
Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.
Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:
- ogni 100 pagine o frazione di esse;
- nella misura di:
- 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
- 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.
Poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.
ACCERTAMENTO
“Redditometro” ammesso solo con limite di scostamento a 69.473,30 euro
D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5
Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l’accertamento sintetico (“redditometro”).
Il nuovo comma 6 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT”.
Considerando che l’assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:
- superiore a 69.473,30 euro
- ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato.
Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l’accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.
AGEVOLAZIONI
Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre
D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 4
L’art. 4 del decreto “Omnibus”, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ha esteso le disposizioni relative al bonus sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto (data di entrata in vigore del decreto) fino al 15 novembre 2024.
Per l’attuazione delle suddette disposizioni viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2024.
In particolare, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Tale requisito non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
IRPEF
Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale
Dal 1° settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024, del relativo Avviso, è entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
La BDSR è stata istituita ai sensi dell’art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 come strumento per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che per il contrasto di forme irregolari di ospitalità.
Lo strumento, che ha visto una prima fase sperimentale che si è conclusa il 1° settembre 2024, implementa il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, con lo scopo di mappare gli esercizi ricettivi su scala nazionale.
La banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, tra cui la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale o codice alfanumerico univoco.
Con la BDSR viene inoltre attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che proprietari e gestori dovranno esporre all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Maggiori dettagli nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/).
AGEVOLAZIONI
Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa
L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista specializzata, ha di recente chiarito che per avvalersi dell’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, è necessario che le spese siano pagate tramite l’apposito bonifico dedicato, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste S.p.a.) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.
Se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
ENTI NON PROFIT
ETS: domande per contributo assunzione disabili entro il 31 ottobre
D.M. 27 giugno 2024
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto il D.M. 27 giugno 2024 recante le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo previsto dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 (decreto “Lavoro”), finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus.
Il contributo, dell’importo di 12mila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, più 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024, è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.
Può essere richiesto dai suddetti enti per le assunzioni a tempo indeterminato, o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, effettuate entro il 30 settembre 2024.
Le domande per l’ottenimento del contributo dovranno essere presentate nel periodo che va dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, tramite richiesta on-line sul portale dell’INPS.
ENTI NON PROFIT
Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 9 agosto 2024, n. 6
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.
La circolare esamina:
- l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
- gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
- l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
- l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 Codice del terzo settore e gli effetti sugli incarichi in essere;
- la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
- l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.
In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica.
Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020.
Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).
PROFESSIONI
L’osteopata tra le figure professionali sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione
D.M. 18 luglio 2024
È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto, il decreto del Ministero della Salute che prevede l’inserimento della figura dell’osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.
Il riconoscimento avviene a seguito dei pareri positivi espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio universitario nazionale, ravvisata l’esigenza di modificare il decreto del 29 marzo 2001, integrando quindi le figure professionali già incluse nella fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione” con la professione sanitaria di osteopata.
INCENTIVI
Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo
INPS, Messaggio 13 agosto 2024, n. 2844
Con Messaggio n. 2844 del 13 agosto l’INPS ha fornito chiarimenti in merito:
- alle modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro;
- al differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.
L’Istituto, in particolare, illustra i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo.
Relativamente alla compilazione della domanda, la stessa deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Inoltre, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.
Per accedere all’esonero le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.
Nella Circolare pubblicata l’INPS ha chiarito inoltre che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.
A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale.
La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro e non oltre il 15 ottobre 2024.
APPROFONDIMENTI |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il decreto correttivo al concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”.
Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale.
È infatti prevista la proroga della scadenza della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio 2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.
Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “accertamento sintetico 2.0”. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT.
Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari.
Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.
Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.
I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.
Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.
INCENTIVI
Piano Transizione 5.0: le comunicazioni di prenotazione e di conferma degli incentivi
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024 e D.Dirett. 6 agosto 2024
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.
Il Piano Transizione 5.0 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Con decreto direttoriale del 6 agosto il Mimit ha disposto l’apertura della piattaforma, disponibile sul sito del GSE dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.
Nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, è possibile presentare le suddette comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno individuati con successivo provvedimento del Mimit.
Una guida all’utilizzo della piattaforma è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gse.it/documenti_site/Documents/guida_portale_TR5.pdf.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 30 settembre 2024 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE | Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Link Social, Informazioni e Ricerca
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Lun-Ven: 9:00-18:00