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Newsletter LUGLIO 2021:
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VERSAMENTI
Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
D.P.C.M. 28 giugno 2021
Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.
Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).
Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.
Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
D.L. 30 giugno 2021, n. 99
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.
Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Il provvedimento prevede inoltre:
- incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
- la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
- il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
- in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.
FATTURA ELETTRONICA, ADEMPIMENTI
Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2021, n. 17289
Con il provvedimento n. 17289 del 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
TRIBUTI LOCALI
Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
Vedi l’Approfondimento
VERSAMENTI
Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.
Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.
La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti
Mef-Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 giugno 2021
Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.
Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI, IRPEF
La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità
Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E
Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 l’Agenzia Entrate ha pubblicato l’edizione aggiornata della Guida con le novità normative e di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.
La trattazione tiene conto anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
Tra le novità analizzate dalla Circolare le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del “Superbonus”, il “bonus facciate” e il “bonus vacanze”.
Con riferimento al rilascio del visto di conformità, la circolare ha tra l’altro precisato che il Caf e il professionista, che si siano accorti di un errore commesso nell’apposizione del visto di conformità al Modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo; altrimenti possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. 164/1999.
IVA
Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.
Al riguardo si segnala:
Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni bis” per specifiche categorie
Inps, Comunicato Stampa 25 giugno 2021
Con un comunicato stampa del 25 giugno 2021, l’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19, prevista dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), a favore di alcune categorie di lavoratori, anche autonomi, le cui attività siano state danneggiate dall’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.
Le categorie di lavoratori interessati sono le seguenti:
- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- pescatori autonomi.
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro per i lavoratori agricoli o 950 euro per i pescatori.
L’Inps ha ricordato che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) stanno già ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato della predetta indennità possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
SOCIETÀ, ENTI NO PROFIT
Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022
D.L. 22 aprile 2021 n. 52, art. 11-sexiesdecies, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87
Con la conversione in legge del D.L. n. 52/2021 (cd. “Decreto Riaperture”) è stato inserito l’art. 11-sexiesdecies che prevede che per l’anno 2021 il termine, di cui all’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di pubblicazione degli aiuti di Stato, è prorogato in via definitiva al 1° gennaio 2022.
Quindi, limitatamente all’anno 2021, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nell’applicazione della sanzione dell’1%, con un minimo di 2.000 euro, e in alcuni casi nella revoca dell’aiuto.
IVA
IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 giugno 2021, n. 428
Con la Risposta ad interpello n. 428 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IVA indetraibile, per pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, rientra tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.
AUTOTRASPORTO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus gasolio II trimestre 2021
Agenzia delle Dogane, Nota 28 giugno 2021, n. 218324/RU
Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2021.
La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Quindi, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021.
Hanno diritto all’agevolazione:
- gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
- le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
- le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 giugno 2021, n. 153000
La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.
Si tratta di un bonus del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
I criteri e le modalità di fruizione del “Bonus acqua potabile” sono definiti nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, che approva anche il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.
Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
APPROFONDIMENTI |
TRIBUTI LOCALI
Scadenze IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali. |
Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,01% annuo.
In riferimento alla Dichiarazione IMU, è sanzionata:
- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
ATTENZIONE: si ricorda che il Dipartimento delle Finanze ha dichiarato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione del versamento della prima e/o seconda rata IMU 2020, quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021. |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza
Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.
Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.
Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni” si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.
Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.
Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.
Si ricorda che, oltre all’erogazione automatica del contributo, sarà possibile presentare una nuova istanza per i titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è differente: si applicano infatti percentuali diverse in relazione al fatto che il contribuente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
È stata pertanto inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, abbiano già beneficiato del contributo, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei nuovi criteri in esame e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia Entrate.
ATTENZIONE: Per la presentazione dell’istanza è necessaria l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia Entrate che al momento non è ancora stato pubblicato.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 20 luglio 2021 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021
Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021. |
Mod. F 24 |
Martedì 20 luglio 2021 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. | Mod. F 24 |
Martedì 20 luglio 2021 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2021 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
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