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MANOVRA 2018
Le novità del disegno di legge di Bilancio 2018
DDL Bilancio 2018
Dopo la firma del Presidente della Repubblica, il disegno di legge di Bilancio 2018 ha iniziato il consueto iter parlamentare con l’esame del Senato.
Tra le principali novità contenute nel disegno di legge, composta da 120 articoli, si segnalano:
1. la proroga di un anno del bonus energia e del bonus mobili;
2. la “sterilizzazione” delle clausole di salvaguardia, con l’effetto di scongiurare l’aumento delle aliquote di Iva e accise nel 2018;
3. l’introduzione del “bonus verde”, cioè di una detrazione del 36 per cento per gli interventi su aree scoperte degli edifici, anche condominiali (sono compresi gli impianti di irrigazione);
4. l’introduzione delle detrazioni fiscali (fino a 250 euro) per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
5. la proroga del super e dell’iperammortamento, seppur con percentuali differenti rispetto alle attuali;
6. l’introduzione della dichiarazione Iva precompilata per i contribuenti che optano per la fattura elettronica;
7. il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”;
8. il rinvio di un anno del regime Iri;
9. l’introduzione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese per la formazione effettuata nell’ambito del programma “Industria 4.0”;
10. importanti novità anche per il reddito di inclusione (ReI) e per le misure contro la povertà.
Le novità del disegno di legge di Bilancio 2018
DDL Bilancio 2018
Dopo la firma del Presidente della Repubblica, il disegno di legge di Bilancio 2018 ha iniziato il consueto iter parlamentare con l’esame del Senato.
Tra le principali novità contenute nel disegno di legge, composta da 120 articoli, si segnalano:
1. la proroga di un anno del bonus energia e del bonus mobili;
2. la “sterilizzazione” delle clausole di salvaguardia, con l’effetto di scongiurare l’aumento delle aliquote di Iva e accise nel 2018;
3. l’introduzione del “bonus verde”, cioè di una detrazione del 36 per cento per gli interventi su aree scoperte degli edifici, anche condominiali (sono compresi gli impianti di irrigazione);
4. l’introduzione delle detrazioni fiscali (fino a 250 euro) per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
5. la proroga del super e dell’iperammortamento, seppur con percentuali differenti rispetto alle attuali;
6. l’introduzione della dichiarazione Iva precompilata per i contribuenti che optano per la fattura elettronica;
7. il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”;
8. il rinvio di un anno del regime Iri;
9. l’introduzione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese per la formazione effettuata nell’ambito del programma “Industria 4.0”;
10. importanti novità anche per il reddito di inclusione (ReI) e per le misure contro la povertà.
MANOVRA 2018
Emanato il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018: il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
• la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle (c.d. “Rottamazione bis”);
• l’estensione dello split payment;
• la sterilizzazione degli aumenti IVA, con effetti a partire già dal 2018;
• l’estensione del “bonus pubblicità” alla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Emanato il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018: il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
• la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle (c.d. “Rottamazione bis”);
• l’estensione dello split payment;
• la sterilizzazione degli aumenti IVA, con effetti a partire già dal 2018;
• l’estensione del “bonus pubblicità” alla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE, SANATORIA
Pronti i moduli per la “Rottamazione 2017”
Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 26 ottobre 2017
Con un Comunicato Stampa del 26 ottobre 2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto che sono stati approvati il modelli per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017 (mod. DA-2017) e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione (mod. DA-R).
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oltre ai moduli, i contribuenti possono trovare le guide sintetiche utili per la compilazione, le risposte alle domande più frequenti e le pagine informative relative alla definizione agevolata.
Pronti i moduli per la “Rottamazione 2017”
Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 26 ottobre 2017
Con un Comunicato Stampa del 26 ottobre 2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto che sono stati approvati il modelli per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017 (mod. DA-2017) e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione (mod. DA-R).
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oltre ai moduli, i contribuenti possono trovare le guide sintetiche utili per la compilazione, le risposte alle domande più frequenti e le pagine informative relative alla definizione agevolata.
ACCERTAMENTO
Comunicazioni relative ai redditi 2013: regolarizzazione possibile fino al 2 gennaio 2018
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 29 ottobre 2017
I contribuenti che negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre hanno ricevuto una comunicazione relativa al periodo d’imposta 2013 – nella quale l’Agenzia delle Entrate riscontrava anomalie o irregolarità – potranno regolarizzare la propria posizione oppure fornire chiarimenti fino al prossimo 2 gennaio (in quanto il 31 dicembre è festivo).
Il Comunicato Stampa 29 ottobre 2017 dell’Agenzia Entrate precisa inoltre quanto segue:
1. il destinatario della comunicazione può presentare una dichiarazione integrativa e versare gli importi dovuti, usufruendo di uno “sconto” sulle sanzioni, in applicazione del ravvedimento operoso; a tal fine le Entrate ricordano che numerosi contribuenti “troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito”. Negli altri casi, “la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio”, anch’esso disponibile nel cassetto fiscale;
2. qualora invece il contribuente ritenga che sia stato l’Ufficio a commettere l’errore, potrà presentare documenti giustificativi (direttamente agli sportelli oppure attraverso il canale Civis);
3. per ottenere chiarimenti è possibile telefonare ad un Centro di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia delle Entrate (numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In alternativa, è possibile recarsi direttamente agli sportelli della Direzione Provinciale delle Entrate.
Comunicazioni relative ai redditi 2013: regolarizzazione possibile fino al 2 gennaio 2018
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 29 ottobre 2017
I contribuenti che negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre hanno ricevuto una comunicazione relativa al periodo d’imposta 2013 – nella quale l’Agenzia delle Entrate riscontrava anomalie o irregolarità – potranno regolarizzare la propria posizione oppure fornire chiarimenti fino al prossimo 2 gennaio (in quanto il 31 dicembre è festivo).
Il Comunicato Stampa 29 ottobre 2017 dell’Agenzia Entrate precisa inoltre quanto segue:
1. il destinatario della comunicazione può presentare una dichiarazione integrativa e versare gli importi dovuti, usufruendo di uno “sconto” sulle sanzioni, in applicazione del ravvedimento operoso; a tal fine le Entrate ricordano che numerosi contribuenti “troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito”. Negli altri casi, “la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio”, anch’esso disponibile nel cassetto fiscale;
2. qualora invece il contribuente ritenga che sia stato l’Ufficio a commettere l’errore, potrà presentare documenti giustificativi (direttamente agli sportelli oppure attraverso il canale Civis);
3. per ottenere chiarimenti è possibile telefonare ad un Centro di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia delle Entrate (numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In alternativa, è possibile recarsi direttamente agli sportelli della Direzione Provinciale delle Entrate.
ADEMPIMENTI
I chiarimenti dall’Agenzia Entrate sulle locazioni brevi
Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E
L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017. In particolare, alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati, l’Agenzia ha precisato:
• a quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi;
• chi sono gli attori coinvolti;
• cosa devono fare intermediari e locatori;
• chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti.
Per “contratti di locazione breve” vengono intesi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici (per esempio AIRBNB), mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare; sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.
Il D.L. n. 50/2017 ha previso la possibilità, per i redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, di applicare, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.
La Circolare ha chiarito che la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), oppure singole stanze dell’abitazione. Rimangono quindi fuori dalle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito anche una guida (titolata “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”) che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari e i locatori devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.
I chiarimenti dall’Agenzia Entrate sulle locazioni brevi
Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E
L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017. In particolare, alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati, l’Agenzia ha precisato:
• a quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi;
• chi sono gli attori coinvolti;
• cosa devono fare intermediari e locatori;
• chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti.
Per “contratti di locazione breve” vengono intesi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici (per esempio AIRBNB), mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare; sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.
Il D.L. n. 50/2017 ha previso la possibilità, per i redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, di applicare, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.
La Circolare ha chiarito che la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), oppure singole stanze dell’abitazione. Rimangono quindi fuori dalle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito anche una guida (titolata “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”) che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari e i locatori devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.
IMPOSTE DIRETTE
Trattamento fiscale dei servizi di mensa a favore di dipendenti e collaboratori
Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, a categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), a collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).
Non sono ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.
Trattamento fiscale dei servizi di mensa a favore di dipendenti e collaboratori
Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, a categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), a collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).
Non sono ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Super e iper ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia in una Risoluzione
Agenzia Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 132/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti in tema di super ammortamenti in relazione alla validità della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.
Più specificatamente l’Agenzia ha chiarito che sono agevolabili i beni per cui è stato effettuato l’ordine entro il 31 dicembre 2017 anche se l’investimento viene realizzato successivamente attraverso un contratto di leasing; è sufficiente che entro la fine dell’anno 2017 sia pagato al fornitore un anticipo almeno pari al 20%, che verrà poi considerato parte del “maxicanone” iniziale.
Super e iper ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia in una Risoluzione
Agenzia Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 132/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti in tema di super ammortamenti in relazione alla validità della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.
Più specificatamente l’Agenzia ha chiarito che sono agevolabili i beni per cui è stato effettuato l’ordine entro il 31 dicembre 2017 anche se l’investimento viene realizzato successivamente attraverso un contratto di leasing; è sufficiente che entro la fine dell’anno 2017 sia pagato al fornitore un anticipo almeno pari al 20%, che verrà poi considerato parte del “maxicanone” iniziale.
IVA
Nuovi codici tributo per il recupero dell’IVA sui beni estratti
Agenzia Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 133/E
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 aveva previsto, in tema di estrazione delle merci dai depositi IVA, che per i beni di provenienza extra-UE che vengono estratti da un soggetto passivo nazionale e che sono oggetto di utilizzo o commercializzazione nel territorio italiano, l’IVA è dovuta all’atto dell’estrazione e la base imponibile è il corrispettivo dell’ultima cessione.
Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il gestore del deposito, in via solidale con il soggetto che effettua l’estrazione, entro il 16 del mese successivo in cui è avvenuta l’estrazione.
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 133/E del 24 ottobre 2017, ha istituito i codici tributo per il versamento da parte del gestore del deposito dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA.
I codici tributi sono:
• “9974” denominato “Estrazione beni deposito IVA – Recupero dell’IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017”;
• “9975” denominato “Estrazione beni deposito IVA – Sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993”.
Nuovi codici tributo per il recupero dell’IVA sui beni estratti
Agenzia Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 133/E
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 aveva previsto, in tema di estrazione delle merci dai depositi IVA, che per i beni di provenienza extra-UE che vengono estratti da un soggetto passivo nazionale e che sono oggetto di utilizzo o commercializzazione nel territorio italiano, l’IVA è dovuta all’atto dell’estrazione e la base imponibile è il corrispettivo dell’ultima cessione.
Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il gestore del deposito, in via solidale con il soggetto che effettua l’estrazione, entro il 16 del mese successivo in cui è avvenuta l’estrazione.
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 133/E del 24 ottobre 2017, ha istituito i codici tributo per il versamento da parte del gestore del deposito dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA.
I codici tributi sono:
• “9974” denominato “Estrazione beni deposito IVA – Recupero dell’IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017”;
• “9975” denominato “Estrazione beni deposito IVA – Sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993”.
IRPEF
Al coniuge superstite cointestatario del mutuo spetta la detrazione del 100% degli interessi passivi sostenuti
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129/E
Con la Risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017 l’Agenzia Entrate ha reso noto che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.
Secondo l’Agenzia Entrate, tale orientamento, normalmente riferito al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, può applicarsi anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale.
Il coniuge superstite cointestatario, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
Al coniuge superstite cointestatario del mutuo spetta la detrazione del 100% degli interessi passivi sostenuti
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129/E
Con la Risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017 l’Agenzia Entrate ha reso noto che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.
Secondo l’Agenzia Entrate, tale orientamento, normalmente riferito al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, può applicarsi anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale.
Il coniuge superstite cointestatario, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
AGEVOLAZIONI
Sisma centro Italia: al via le domande per le agevolazioni della Zona Franca Urbana
Mise, Comunicato Stampa 23 ottobre 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che, dalle ore 12 del 23 ottobre scorso, è attiva la piattaforma per la compilazione e l’invio della domanda per le agevolazioni della Zona franca urbana Sisma Centro Italia.
L’invio delle istanze sarà possibile fino alle ore 12 del 6 novembre 2017.
Le informazioni utili ed il link per l’accesso alla piattaforma sono disponibili alla pagina https://agevolazionidgiai.invitalia.it, nella sezione “Accoglienza istanze DGIAI”.
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive, che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.
Sisma centro Italia: al via le domande per le agevolazioni della Zona Franca Urbana
Mise, Comunicato Stampa 23 ottobre 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che, dalle ore 12 del 23 ottobre scorso, è attiva la piattaforma per la compilazione e l’invio della domanda per le agevolazioni della Zona franca urbana Sisma Centro Italia.
L’invio delle istanze sarà possibile fino alle ore 12 del 6 novembre 2017.
Le informazioni utili ed il link per l’accesso alla piattaforma sono disponibili alla pagina https://agevolazionidgiai.invitalia.it, nella sezione “Accoglienza istanze DGIAI”.
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive, che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.
COMUNICAZIONI
False lettere di sollecito via e-mail: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 13 ottobre 2017; Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 25 ottobre 2017
L’Agenzia Entrate ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno avvisato di aver ricevuto, nella propria casella di posta elettronica, delle false email dai mittenti assistenzaweb@agenziaentrate.it – messages@mailagenziaentrate05.top e con oggetto “Lettera di sollecito”, riguardanti presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati.
False mail e sms in materia di avvisi di pagamento o rimborsi fiscali denunciati anche da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tali mail – che provengono principalmente dagli indirizzi “riscossione.agenziaentrate@swisspay.it” o “assistenza.equitalia@italia.it” – rappresentano tentativi di truffa e pertanto l’Amministrazione fiscale invita i destinatari a non aprire alcun allegato e cestinarle immediatamente.
False lettere di sollecito via e-mail: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 13 ottobre 2017; Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 25 ottobre 2017
L’Agenzia Entrate ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno avvisato di aver ricevuto, nella propria casella di posta elettronica, delle false email dai mittenti assistenzaweb@agenziaentrate.it – messages@mailagenziaentrate05.top e con oggetto “Lettera di sollecito”, riguardanti presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati.
False mail e sms in materia di avvisi di pagamento o rimborsi fiscali denunciati anche da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tali mail – che provengono principalmente dagli indirizzi “riscossione.agenziaentrate@swisspay.it” o “assistenza.equitalia@italia.it” – rappresentano tentativi di truffa e pertanto l’Amministrazione fiscale invita i destinatari a non aprire alcun allegato e cestinarle immediatamente.
IVA
Paste alimentari con IVA al 4%
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 130/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 130/E del 18 ottobre 2017, ha reso noto che “le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”, per le quali è possibile la classificazione doganale alla voce 1902, sono inquadrabili nella più generica voce “paste alimentari”, di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Si rende di conseguenza applicabile l’aliquota IVA nella misura del 4%.
Paste alimentari con IVA al 4%
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 130/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 130/E del 18 ottobre 2017, ha reso noto che “le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”, per le quali è possibile la classificazione doganale alla voce 1902, sono inquadrabili nella più generica voce “paste alimentari”, di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Si rende di conseguenza applicabile l’aliquota IVA nella misura del 4%.
IMMOBILI
Online le quotazioni immobiliari del primo semestre 2017
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 13 ottobre 2017; Quotazioni immobiliari 1° semestre 2017
Sono consultabili online, sul sito dell’Agenzia Entrate e tramite l’applicazione per smartphone “Omi Mobile”, le quotazioni immobiliari relative al primo semestre 2017, tramite le quali si può ottenere un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, con dati raggruppati per semestre, Provincia, Comune, zona OMI e destinazione d’uso.
Sono consultabili anche, oltre all’ultimo semestre, i dati dei semestri precedenti a partire dal primo semestre 2006. È attivo il servizio di download gratuito delle quotazioni immobiliari per gli utenti registrati a Fisconline ed Entratel, che potranno scaricare i dati a partire dal primo semestre 2016.
È possibile conoscere la quotazione media al metro quadro di un immobile residenziale, commerciale, terziario o produttivo in una determinata zona in diversi modi:
• collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari;
• tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei;
• dal proprio smartphone o tablet, digitando sul browser l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php
Online le quotazioni immobiliari del primo semestre 2017
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 13 ottobre 2017; Quotazioni immobiliari 1° semestre 2017
Sono consultabili online, sul sito dell’Agenzia Entrate e tramite l’applicazione per smartphone “Omi Mobile”, le quotazioni immobiliari relative al primo semestre 2017, tramite le quali si può ottenere un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, con dati raggruppati per semestre, Provincia, Comune, zona OMI e destinazione d’uso.
Sono consultabili anche, oltre all’ultimo semestre, i dati dei semestri precedenti a partire dal primo semestre 2006. È attivo il servizio di download gratuito delle quotazioni immobiliari per gli utenti registrati a Fisconline ed Entratel, che potranno scaricare i dati a partire dal primo semestre 2016.
È possibile conoscere la quotazione media al metro quadro di un immobile residenziale, commerciale, terziario o produttivo in una determinata zona in diversi modi:
• collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari;
• tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei;
• dal proprio smartphone o tablet, digitando sul browser l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php
APPROFONDIMENTI
MANOVRA 2018
Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018: il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017.
Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018: il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
• la “Rottamazione bis” – La nuova sanatoria prevede tre possibilità:
1. È stata stabilita la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017; l’istanza dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018.
2. È altresì possibile aderire alla “Rottamazione bis” per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate; in questo caso l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017.
3. Infine, è possibile versare entro il 30 novembre 2017 le rate di luglio e settembre 2017 non pagate da contribuenti che avevano aderito alla “prima” Rottamazione delle cartelle così da regolarizzare la propria posizione;
• la “Rottamazione bis” – La nuova sanatoria prevede tre possibilità:
1. È stata stabilita la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017; l’istanza dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018.
2. È altresì possibile aderire alla “Rottamazione bis” per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate; in questo caso l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017.
3. Infine, è possibile versare entro il 30 novembre 2017 le rate di luglio e settembre 2017 non pagate da contribuenti che avevano aderito alla “prima” Rottamazione delle cartelle così da regolarizzare la propria posizione;
• l’estensione dello split payment – A partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo della scissione dei pagamenti dovrà applicarsi nei confronti di enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; società controllate (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell’art. 2359, comma 1 , n. 1), del codice civile), da amministrazioni pubbliche; società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
• la sterilizzazione degli aumenti IVA – Il decreto ha provveduto a sterilizzare gli aumenti delle aliquote IVA che erano stati determinati dalla legge di Stabilità 2015, con effetti a partire già dal 2018;
• il “bonus pubblicità” – È stato esteso il credito d’imposta stabilito dalla Manovra correttiva agli investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il valore degli investimenti deve superare almeno l’1% dell’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti nel corrispondente periodo 2016.
• la sterilizzazione degli aumenti IVA – Il decreto ha provveduto a sterilizzare gli aumenti delle aliquote IVA che erano stati determinati dalla legge di Stabilità 2015, con effetti a partire già dal 2018;
• il “bonus pubblicità” – È stato esteso il credito d’imposta stabilito dalla Manovra correttiva agli investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il valore degli investimenti deve superare almeno l’1% dell’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti nel corrispondente periodo 2016.
IMPOSTE DIRETTE
I servizi di mensa, o alternativi, a favore di dipendenti e di collaboratori
I servizi di mensa, o alternativi, a favore di dipendenti e di collaboratori
Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori che ne beneficiano se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, di categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), di collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).
Non sono invece ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.
Il costo è sempre interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF; ai fini IRAP è invece deducibile solo se i dipendenti beneficiari risultano assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
L’impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori (acquistando impianti, macchinari, vettovaglie e utilizzando personale proprio).
La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente.
Tutti i costi sono per l’impresa interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
Anche l’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione.
Il “buono pasto” è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa; viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l’amministratore) ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (€ 7 se fornito in modalità elettronica). L’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva.
L’ente emittente i buoni pasto fatturerà all’impresa il valore facciale dei buoni scorporando l’IVA del 4%. Detta IVA è interamente detraibile per l’impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e ai fini IRAP.
Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l’importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini IRAP.
È altresì possibile che l’impresa stipuli convenzioni con pubblici esercizi, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo.
La convenzione può prevedere la corresponsione di un buono pasto o di un buono valore.
Il buono pasto prevede che il datore intervenga totalmente nel pagamento di una determinata composizione.
Il buono valore si ha nel caso in cui il datore stabilisca un prezzo fisso indipendentemente dai prezzi di listino e dalla composizione del pasto; l’eventuale differenza resta a carico del lavoratore.
Dal punto di vista pratico, al lavoratore verrà assegnato l’apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa.
A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione.
L’IVA è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
Non sono invece ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.
Il costo è sempre interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF; ai fini IRAP è invece deducibile solo se i dipendenti beneficiari risultano assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
L’impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori (acquistando impianti, macchinari, vettovaglie e utilizzando personale proprio).
La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente.
Tutti i costi sono per l’impresa interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
Anche l’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione.
Il “buono pasto” è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa; viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l’amministratore) ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (€ 7 se fornito in modalità elettronica). L’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva.
L’ente emittente i buoni pasto fatturerà all’impresa il valore facciale dei buoni scorporando l’IVA del 4%. Detta IVA è interamente detraibile per l’impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e ai fini IRAP.
Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l’importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini IRAP.
È altresì possibile che l’impresa stipuli convenzioni con pubblici esercizi, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo.
La convenzione può prevedere la corresponsione di un buono pasto o di un buono valore.
Il buono pasto prevede che il datore intervenga totalmente nel pagamento di una determinata composizione.
Il buono valore si ha nel caso in cui il datore stabilisca un prezzo fisso indipendentemente dai prezzi di listino e dalla composizione del pasto; l’eventuale differenza resta a carico del lavoratore.
Dal punto di vista pratico, al lavoratore verrà assegnato l’apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa.
A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione.
L’IVA è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 10 novembre 2017 | 730 | Termine per CAF e professionisti abilitati per trasmettere la dichiarazione rettificativa ovvero la comunicazione contenente i dati corretti, versando la sanzione ridotta (in caso di visto di conformità infedele). | Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale | Telematica |
Giovedì 30 novembre 2017 | IRPEF/
IRES/ IRAP Contributi IVS artigiani e commercianti Gestione separata INPS Professionisti |
Versamento secondo acconto 2017. | Persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare | Mod. F24 |
Giovedì 30 novembre 2017 | 730 | Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata). | Sostituti di imposta, Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale | |
Giovedì 30 novembre 2017 | Rottamazione cartelle 2016 (riammissione)
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Termine per pagare le rate in scadenza il 30/07/2017, il 30/09/2017 e il 30/11/2017. | Contribuenti riammessi alla definizione agevolata 2016 | Bollettino Rav
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