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Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA (periodo d’imposta 2017):

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche, sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente sia che la liquidazione avvenga trimestralmente.

Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 74 bis, secondo comma.

Sono invece esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

  • i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
  • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
  • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un’imposta a credito.

 

L’Agenzia Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 58973 del 27 marzo 2017, il modello di Comunicazione e le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova.

Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.

In particolare la trasmissione delle Comunicazioni può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
  • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia Entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

 

I dati che perverranno all’Anagrafe Tributaria saranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

I dati verranno utilizzati dall’Agenzia Entrate per controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.

Le informazioni relative alle eventuali incoerenze dei versamenti effetuati rispetto all’importo dell’IVA da versare (come risultante dalla Comunicazione dei dati della liquidazione periodica), saranno rese disponibili anche per il contribuente che potrà consultarle accedendo al suo “Cassetto fiscale” o alla sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

 

L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del

secondo mese successivo ad ogni trimestre:

1X

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP.

Nel frontespizio devono essere indicati i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l’impegno alla presentazione telematica.

Il quadro VP riporta i dati delle liquidazioni periodiche secondo un preciso schema e gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro.

Il totale delle operazioni attive (rigo VP2) deve contenere l’ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell’IVA derivanti:

  • dalla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.);
  • dalle operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7 septies, D.P.R. n. 633/1972;
  • dalle operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge).

Il totale delle operazioni passive deve invece essere indicato nel rigo VP3 e deve comprendere anche:

  • gli acquisti intracomunitari;
  • le importazioni di beni e servizi;
  • gli acquisti ad esigibilità differita e con IVA indetraibile;
  • gli acquisti intracomunitari non imponibili.

L’IVA esigibile e l’IVA detratta devono essere indicate rispettivamente nel rigo VP4 e nel rigo VP5. In merito a quelle situazioni in cui l’IVA è dovuta da parte del cessionario (ad esempio acquisti intracomunitari e acquisti art. 17, comma 2, 5, 6 e 7), l’imposta dovrà essere compresa sia tra quella esigibile che tra quella detratta.

Nel rigo VP8 occorre indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione e risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. Non bisogna però considerare i crediti eventualmente chiesti a rimborso o in compensazione tramite la presentazione del Modello TR.

Nel rigo VP9 deve invece essere indicato il credito IVA dell’anno precedente al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.

 

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione; pertanto per i contribuenti con liquidazioni periodiche mensili occorre compilare un modulo per ciascun mese che compone il trimestre, per i contribuenti trimestrali dovrà essere compilato un solo modulo.

 

I contribuenti che esercitano più attività per le quali tengono, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata se, per le diverse attività esercitate, effettuano sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali devono, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Se invece hanno la stessa periodicità (mensile o trimestrale) devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

 

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell’Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.

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NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2017:

COMPETENZE DIGITALI – Aperta una consultazione pubblica sulle Linee guida redatte da AgID per gestire la selezione e l’impiego dei nuovi professionisti ICT – Termine della consultazione 26 aprile 2017

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) presenta il proprio contributo nell’ambito della standardizzazione e della qualità delle competenze digitali richieste ai professionisti che operano nel settore ICT (Information and Communication Technologies) attraverso la pubblicazione di “Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT”.

Le Linee guida sono aperte a consultazione pubblica sul sito Internet Open.gov con lo scopo di rendere sempre più partecipi cittadini, amministrazioni e organizzazioni della società civile nel processo di digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione.

Le linee guida, che individuano una serie di profili professionali richiesti dall’evoluzione del mercato del lavoro, nascono con l’intento di fornire alle amministrazioni indicazioni trasversali sull’impiego di figure professionali, sull’integrazione della prestazione di servizi professionali nell’ambito di contratti di servizio ICT e su come rendere possibile l’identificazione chiara di skill e competenze.

La consultazione è quindi inerente le linee guida che saranno fornite alle amministrazioni per gestire la selezione e l’impiego di questi nuovi professionisti, definendo skills standard e prestazioni di servizi da garantire.

La versione del documento redatta da AgID rimarrà in consultazione pubblica dall’8 marzo 2017 fino al 26 aprile 2017 per dare la possibilità a chiunque di inviare suggerimenti modifiche e integrazioni alle diverse sezioni che compongono la prima stesura del documento.

È possibile, inoltre, inviare commenti alla bozza sotto forma di documenti scritti all’indirizzo mail competenzedigitali@agid.gov.it indicando come oggetto “Contributo consultazione professioni ICT”.

Fonte: www.tuttocamere.it


 

 ministero_sviluppo_economico

CONFIDI – Stanziati 225 milioni di euro – Emanato il decreto che detta modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo – Domande al via dal prossimo 2 maggio

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 23 marzo 2017, che definisce, in attuazione degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Il decreto fornisce, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio 2017.

Continua l’azione del Governo finalizzata a sostenere l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese (PMI). A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per accedere ai 225 milioni di euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate.

A questa si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

La misura favorirà, tra l’altro, l’aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni di raggiungere – attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete – una maggiore massa critica in termini di garanzie prestate.

La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 e fino all’esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all’articolo 7 i Confidi devono:

  1. a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  2. b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività;
  3. c) possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà tempestivamente resa disponibile in un’apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione a Università non statali

D.M. 23 dicembre 2016, n. 993

Con il Decreto Ministeriale n. 993 del 23 dicembre 2016 è stato definito l’importo massimo detraibile delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da indicare nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2016, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede, l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 7 marzo 2017

Dal prossimo anno i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale andranno a sostituire gli Studi di Settore.

Imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli Indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

In dettaglio, gli indicatori elementari di affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 spesometro

Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 24 marzo 2017

L’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA 2016 (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute) è in scadenza al 10 aprile 2017, per le ditte con liquidazione IVA mensile, e al 20 aprile per le ditte con liquidazione Iva trimestrale.

L’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 marzo 2017, ha reso noto che:

  • le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono escluse dall’invio dello Spesometro per il 2016;
  • i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
  • è stato eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE;
  • i commercianti al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto il modello

Agenzia Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793

Il 31 maggio 2017 sarà la prima scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al I trimestre 2017, adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 (articolo 4, comma 2) che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A tal fine sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modello per la comunicazione, approvato con Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793. Oltre al modello, sono state approvate le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

SANZIONI – Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare le sanzioni ridotte

Agenzia Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione.

 

Oltre 90 giorni, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall’omissione;
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall’omissione;

20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

Puglia-aiuti-alle-micro-imprese-nuovo-avviso-regionale-per-le-domandeI limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese

I bilanci delle società di capitali possono essere redatti omettendo la compilazione della nota integrativa (bilancio per le micro-imprese) se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 175.000
  • ricavi vendite e prestazioni € 350.000
  • dipendenti occupati in media n. 5.

Il bilancio dovrà essere completo di nota integrativa invece se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 4.400.000
  • ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
  • dipendenti occupati in media n. 50.

Per chi supera i predetti limiti il bilancio dovrà essere presentato in forma estesa e quindi integrato anche con il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

bonus-mobili1Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2017.

L’Agenzia Entrate precisa che la legge che ha prorogato l’agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2017 ha però introdotto un limite alla detrazione: spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

 

CATASTO – I chiarimenti dell’Agenzia Entrate per le consultazioni ipotecarie e catastali gratuite

Agenzia Entrate, Circolare 24 marzo 2017, n. 3/E

L’Agenzia Entrate con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017 ha ricordato che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Usufruisce dell’agevolazione il titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. La titolarità viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.

Fonte: www.mysolution.it

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