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PRINCIPALI SCADENZE |
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IMPRESE
La nuova classificazione ATECO 2025
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia delle Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.
La nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.
Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.
IMPRESE
Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA
D.L. 31 marzo 2025, n. 39
L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.
Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.
Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare:
- per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.
Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali.
IMPOSTA DI REGISTRO
Vendita a rate con riserva di proprietà: imposta di registro dovuta al momento del contratto
Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5068
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita a rate con patto di riservato dominio, l’imposta di registro va applicata alla data di stipula del contratto e non al momento del pagamento dell’ultima rata. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, nonostante, dal punto di vista civilistico, la proprietà venga trasferita solo dopo il saldo completo del prezzo.
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AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo
D.L. 14 marzo 2025, n. 25, art. 19, commi 5-9
Il D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.
La misura riguarda specificamente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2015-2019, che sono stati indebitamente utilizzati in compensazione. Il precedente termine per l’adesione alla procedura era scaduto il 31 ottobre 2024.
Le imprese che intendono aderire alla procedura hanno diverse opzioni di pagamento:
- versamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
- rateizzazione in tre quote di pari importo con scadenze fissate al:
- 3 giugno 2025 (prima rata)
- 16 dicembre 2025 (seconda rata)
- 16 dicembre 2026 (terza rata)
A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale.
Il decreto introduce anche una modifica ai termini di accertamento fiscale. Viene stabilita un’estensione biennale del periodo entro cui l’Amministrazione finanziaria potrà emettere atti di recupero e altri provvedimenti impositivi per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Questo significa che le verifiche sui crediti considerati inesistenti potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2026 per quelli del 2016 e fino al 31 dicembre 2027 per quelli del 2017.
Questa disposizione rappresenta un elemento significativo da considerare per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta in quegli anni, poiché estende notevolmente il periodo durante il quale potrebbero essere soggette a controlli.
Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per i soggetti che aderiscono alla procedura di riversamento. Tale contributo sarà commisurato in termini percentuali all’importo riversato, nel limite complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nel periodo 2025-2028. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2025, è ora atteso dopo la nuova scadenza della sanatoria.
Per i crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso in corso, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese legali tra le parti.
Nel caso in cui l’atto di recupero sia divenuto definitivo alla data di presentazione della richiesta di riversamento, l’importo dovrà essere restituito integralmente entro il 3 giugno 2025.
Il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, nato per stimolare la spesa privata in innovazione di processi e prodotti per rinvigorire e garantire la competitività delle aziende italiane, è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato “a tappeto” una serie di elementi poco chiari all’inizio e sui quali la stessa Agenzia è intervenuta a posteriori con circolari e ulteriori provvedimenti.
Poiché le conseguenze, in caso di accertamento, potrebbero essere significative, consigliamo di analizzare le pratiche a suo tempo presentate alla luce delle novità. L’art. 23 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. Dallo scorso 15 maggio 2024 è disponibile on line l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).
DICHIARAZIONI
Approvazione definitiva per i modelli Redditi 2025
Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 17 marzo 2025, n. 131066, n. 131067, 131076, n. 131080
Con quattro distinti provvedimenti datati 17 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le versioni definitive dei modelli Redditi per la stagione dichiarativa 2025, con le relative istruzioni, utili per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2024.
Si tratta dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali, che recepiscono le novità normative che derivano principalmente dai decreti attuativi della riforma fiscale.
Approvate, inoltre, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento
Corte di Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2025, n. 4765
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.
Ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.
IMPOSTE INDIRETTE
Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 14 marzo 2025, n. 2
Con Circolare n. 2/E del 14 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai D.Lgs. n. 139/2024 e n. 87/2024.
Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo art. 41 del Testo Unico dell’Imposta di registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.
In materia di trasferimento d’azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un’aliquota unica.
Relativamente all’accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l’utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.
In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.
Inoltre:
- l’imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate si può assolvere anche mediante contrassegno telematico;
- è possibile presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.
IVA
Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari dal 2026
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.
L’Agenzia delle Entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).
L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede invece il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.
IMPOSTE DIRETTE
5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate e al via le nuove iscrizioni
Comunicato stampa 13 marzo 2025
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.
Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente.
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APPROFONDIMENTI |
IMPOSTA DI REGISTRO
Momento impositivo ai fini del registro per la vendita a rate con riserva di proprietà
Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5068
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita a rate con patto di riservato dominio, l’imposta di registro va applicata alla data di stipula del contratto e non al momento del pagamento dell’ultima rata. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, nonostante, dal punto di vista civilistico, la proprietà venga trasferita solo dopo il saldo completo del prezzo.
Il caso: vendita di un immobile con riserva di proprietà
Il 22 giugno 2011, la società Alfa s.r.l. ha venduto a due coniugi un immobile, con l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”. Successivamente, il 7 aprile 2016, i coniugi hanno ceduto l’usufrutto a un soggetto e la nuda proprietà a un altro, con pagamento dilazionato. Per garantire il pagamento, si sono riservati la proprietà dell’immobile fino alla completa estinzione del debito.
Il saldo è avvenuto il 23 novembre 2017, data in cui è stato registrato un atto che attestava l’avvenuto pagamento e il conseguente trasferimento della proprietà.
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni prima casa ai coniugi, ritenendo che, avendo ceduto l’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto, senza comprarne un altro entro un anno, avessero perso il beneficio fiscale. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) ha accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha dato ragione all’Agenzia, stabilendo che, ai fini dell’imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà è equiparata a una vendita immediata.
La decisione della Cassazione
I contribuenti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR avesse violato la normativa fiscale. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la validità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione ha chiarito che, ai fini fiscali, la vendita con riserva di proprietà è considerata definitiva al momento della stipula del contratto, indipendentemente dal pagamento rateale. L’art. 27, comma 3, del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR) stabilisce infatti che tali vendite non sono considerate soggette a condizione sospensiva.
Principio di diritto stabilito
In conclusione, la Cassazione ha affermato il seguente principio: “Il soggetto che abbia beneficiato dell’agevolazione prima casa decade da tale beneficio se, entro cinque anni dall’acquisto, aliena l’immobile riservandosi il dominio a garanzia del pagamento dilazionato, in quanto, ai fini dell’imposta di registro, rileva la data della vendita e non quella del pagamento integrale del prezzo“.
IMPOSTE DIRETTE
Elenco Onlus e Asd accreditate per il 5 per mille 2025 e procedura per le nuove iscrizioni
Comunicato stampa 13 marzo 2025
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.
Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
L’elenco permanente pubblicato, in formato pdf e csv, comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2024 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2024. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus.
Le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente 2025, ricordano le Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente.
Non dovranno fare nulla, invece, le Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2025, pubblicato in data 12 marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e le Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
Le Onlus potranno presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mentre le Asd potranno utilizzare il software disponibile sul sito del Coni o sul sito della stessa Agenzia delle Entrate.
Onlus e Asd che intendono iscriversi al 5 per mille 2025 potranno farlo anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).
Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche.
Entro il 30 aprile si potranno richiedere le correzioni di eventuali errori (da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega) alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.
Entro il 10 maggio 2025 saranno pubblicati gli elenchi definitivi.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 30 aprile 2025 | Dichiarazione IVA | Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Telematica |
Mercoledì 30 aprile 2025 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. | Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi | Telematica |
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