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Newsletter NOVEMBRE 2024:

 

IN BREVE
  • Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartati
  • Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale
  • La comunicazione del titolare effettivo
  • Pubblicato il c.d. decreto “Fiscale” con modifiche al “ravvedimento speciale”
  • On line le nuove comunicazioni del “ravvedimento speciale”
  • CPB: i codici tributo per aderire al ravvedimento
  • Al via le domande per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
  • Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza
  • Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie
  • Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione
  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative: check list operative
  • Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro
  • Contributi INPS da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo
APPROFONDIMENTI
  • Proroga fino al 10 novembre per gli F24 scartati
  • Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ANTIRICICLAGGIO

La comunicazione del titolare effettivo

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9 aprile 2024, sospendendo l’esecutività dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.

In particolare, risultano sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (artt. 5, 6 e 7 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55).

Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei titolari effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.

In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE).

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pubblicato il c.d. decreto “Fiscale” con modifiche al “ravvedimento speciale”

D.L. 19 ottobre 2024, n. 155

Il Governo ha approvato il nuovo decreto “Fiscale”, D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Tra le novità, si segnala l’art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis all’art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da Covid o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività per una delle annualità interessate.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

  • per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 12,5%;
  • per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al comma 10 dell’art. 2-quater del decreto “Omnibus” è stata aggiunta un’ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

On line le nuove comunicazioni del “ravvedimento speciale”

D.L. 19 ottobre 2024 n. 155, art. 7

Il D.L. n. 155/2024, decreto cd. “Collegato alla Finanziaria 2025” ha esteso il “ravvedimento speciale” anche alle annualità:

  • interessate da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza Covid-19 (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022 – codici esclusione “15”, “16” e “17”);
  • per le quali è stata dichiarata la causa di esclusione ISA collegata al non normale svolgimento dell’attività (codice esclusione “4”).

L’Agenzia delle Entrate ha quindi nuovamente integrato la lettera/comunicazione disponibile nel cassetto fiscale dei soggetti ISA interessati dalle predette cause di esclusione.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: i codici tributo per aderire al ravvedimento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886

Sono stati istituiti, con la Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024, tre nuovi codici tributo per permettere il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive) dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022 (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024).

I codici tributo istituiti sono i seguenti: 4074, 4075 e 4076. Nello specifico, il 4074 è per le persone fisiche, mentre il 4075 per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, che devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali. Il codice 4076, invece, serve per versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP. Il tutto ravvedendosi.

Nel modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4076” deve essere indicato, invece, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, reperibile nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nell’ipotesi di versamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno indicati il numero della rata in pagamento e quello del totale delle rate dovute, nel formato “NNRR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nello stesso campo si deve scrivere “0101”.

Infine, la Risoluzione ricorda che il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale va effettuato con i codici tributo già esistenti: 1668, in caso di utilizzo dei codici tributo 4074 e 4075, e 3805, in caso di utilizzo del codice 4076.

È stato inoltre pubblicato il provvedimento contenente i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento 2018-2022 per chi ha aderito all’istituto del CPB.

Il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

AGEVOLAZIONI

Al via le domande per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400

L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

L’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

Con Provvedimento del 15 ottobre è stato invece approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni, da presentare dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica della Comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il software “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-settore-agricolo-pesca-acquacoltura/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-settore-agricolo-pesca-acquacoltura).

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

 

 

AGEVOLAZIONI

Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 ottobre 2024, n. 298

Con Risposta n. 208 del 23 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al superbonus e acquisito solo in parte per successione.

Ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, spiegano le Entrate, è necessario distinguere la quota relativa all’immobile pervenuto per successione, che è esclusa, da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso, che è invece imponibile.

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del TUIR, quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta e ­il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Sono invece irrilevanti, nel caso in esame, le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita.

Il presupposto impositivo per gli interventi ammessi al superbonus, viene ancora precisato nella risposta, ricorre anche nel caso in cui i lavori siano stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie

Corte di Cassazione, Ordinanza 14 ottobre 2024, n. 26703

Per il godimento delle agevolazioni fiscali cd. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.

La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.

Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest’ultimo.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 settembre 2024, n. 25757

La Suprema corte conferma che non influisce sull’imputazione per competenza dei ricavi il momento in cui il venditore avvisa l’acquirente della loro disponibilità.

Ai fini dell’attribuzione dei ricavi per competenza, la consegna va individuata nel momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell’acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore e non quello in cui la parte venditrice avvisa il cliente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 25757 del 26 settembre 2024. L’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR (ove attribuisce rilievo, per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione) intende infatti quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche nell’ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

 

 

TERZO SETTORE

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative: check list operative

CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un documento, ad integrazione di una versione pubblicata a luglio 2023, che fornisce indicazioni circa l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Con un taglio prevalentemente pratico, il documento, attraverso apposite check-list, indica strumenti operativi per supportare l’imprenditore, l’organo di controllo e il professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce elementi sufficientemente esaustivi.

Le check-list proposte, si legge in premessa, rappresentano uno strumento da utilizzare in base a un approccio tipologico e customizzato, per effettuare una valutazione analitica, puntuale e aderente alla realtà aziendale esaminata.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, Sentenza 12 settembre 2024, n. 159/1

Con Sentenza n. 159/1 del 12 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha affermato che la clausola penale inserita in un contrato di locazione è soggetta alla stessa imposta di registro del contratto cui accede.

La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l’unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate sosteneva la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione, correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto, ovvero l’inadempimento o inesatto adempimento contrattuale.

 

 

PREVIDENZA

Contributi INPS da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49/E

Con convenzioni stipulate tra l’INPS e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi a favore dell’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme a loro spettanti.

Con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
  • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l’Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

Le nuove causali contributo sono operativamente efficaci dal 4 novembre 2024.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Proroga fino al 10 novembre per gli F24 scartati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

È stato rilevato il malfunzionamento dei servizi telematici Entratel e sono state parecchie le segnalazioni relative agli scarti del Modello F24, con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, eseguiti nelle giornate del 29 e del 30 ottobre 2024.

Diversi i tributi oggetto di pagamenti telematici, ordinari e straordinari, con scadenza alla fine del mese di ottobre, quali i pagamenti da effettuarsi in scadenza degli avvisi automatizzati (36-bis o 54-bis) nonché di quelli formali, i ravvedimenti operosi di ritenute relative al Modello 770/2024, i ravvedimenti discendenti da avvisi CCIAA.

A prescindere dai motivi che hanno determinato una così grave situazione si è creato un vero e proprio “black-out” nell’accesso ai servizi telematici delle Entrate che ha impedito a tantissimi contribuenti di ottemperare ai propri adempimenti fiscali.

La Sogei S.p.a. ha comunicato che l’anomalia in fase di acquisizione dei Modelli F24 telematici ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 e le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali alla regolare acquisizione delle deleghe di pagamento, si sono concluse alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024: il malfunzionamento scaturisce da un’anomalia nel software di accoglienza dei Modelli F24 telematici presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento direttoriale 31 ottobre 2024, n. 402623, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente, viene, pertanto, accertato l’irregolare funzionamento, dalle ore 12.48 del 29 ottobre alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1, D.L. 21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

Ne consegue che, tutti i termini delle scadenze fiscali del 29 e 30 ottobre 2024 riguardanti adempimenti nei confronti dell’Erario sono considerati tempestivi se effettuati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, quindi, entro il 10 novembre 2024.

 

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Non si potranno quindi effettuare:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
  • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
  • se, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
  • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.

Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2024 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2024:

IN BREVE

  • In una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul CPB
  • Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
  • Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
  • CPB: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA
  • Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
  • Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive
  • Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta di bollo
  • C’è tempo fino al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024
  • Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN
  • Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
  • Delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento
  • Trattamento IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo”
  • Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente

APPROFONDIMENTI

  • I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate
  • La White List antimafia

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul CPB

Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

APPALTI

Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici

Il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

 

 

BILANCIO

Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro

D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16

Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

È stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per il 2024 e il 2025.

Il tachimetro dell’evasione si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci.

Vengono altresì chiariti, per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli.

A questo si aggiunge un memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.

 

 

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E

Con risoluzione n. 48/E del 19 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.

I primi quattro, in particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli ISA. Si tratta dei codici tributo:

  • “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Gli ultimi due, invece, sono destinati ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario:

  • “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

 

 

DICHIARAZIONI

Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta di bollo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 settembre 2024, n. 181

Con risposta a istanza di interpello n. 181 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam):

  • è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
  • non è tenuto a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta di bollo.

Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società  non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.

 

 

AGEVOLAZIONI

C’è tempo fino al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024

Il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore) in una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noto i dettagli per le domande del “Bonus librerie”.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l’anno 2024, riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato.

Anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa. Il MiC ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Maggiori dettagli nella guida alla compilazione della domanda (taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/export/sites/taxcredit/faq/Guida-Compilazione2022.pdf).

Il Ministero della Cultura ha anche attivato l’indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.

 

 

ADEMPIMENTI

Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN

Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).

Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:

  • si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
  • si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.

Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Se, infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503

Con Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%.

Ne ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Il contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, è stato introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.

 

 

CONTRIBUENTI

Delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento

L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all’utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento.

L’Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata dell’abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel modulo di richiesta.

In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.

 

 

IVA

Trattamento IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo”

Agenzia delle Entrate, Risposta 12 settembre 2024, n. 183

Con risposta a istanza di interpello n. 183 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al pari degli oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10%.

 

 

AGEVOLAZIONI

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 giugno 2023, ha chiarito che il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.

Dunque, anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.

 

Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.

Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

 

L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

L’art. 7 del decreto sul Concordato preventivo biennale (D.L. n. 13/2024) prevede, infatti, che l’Agenzia delle Entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni“.

 

È stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

 

Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. n. 13/2024, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

 

 

IMPRESE

La White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante, presenta, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 31 ottobre 2024 770/2024 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023. Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 31 ottobre 2024 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·        della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·        della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Lunedì 2 dicembre 2024 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2024:

IN BREVE
  • Pubblicato il decreto correttivo al concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre
  • Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE
  • Deducibilità fiscale degli interessi passivi su conciliazioni e accertamenti
  • Gli indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno d’imposta 2023 e le novità in caso di controlli
  • Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali
  • Dal 1° settembre 2024 “autofattura denuncia” sostituita da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
  • Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori
  • Redditometro ammesso solo con limite di scostamento a 69.473,30 euro
  • Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre
  • Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale
  • Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa
  • ETS: domande per contributo assunzione disabili entro il 31 ottobre
  • Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore
  • L’osteopata tra le figure professionali sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione
  • Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo
APPROFONDIMENTI
  • Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
  • Piano Transizione 5.0: le comunicazioni di prenotazione e di conferma degli incentivi
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pubblicato il decreto correttivo al concordato preventivo biennale

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”.

Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale, ma anche di accertamento e avviso bonari.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 7

Il decreto “Omnibus”, entrato in vigore il 10 agosto scorso, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e per l’adeguamento delle esistenze di magazzino.

Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva del 16% fino al 30 novembre 2024, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al 30 settembre 2024 il termine per l’adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute.

 

 

INCENTIVI

Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

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IMPOSTE SUI REDDITI

Deducibilità fiscale degli interessi passivi su conciliazioni e accertamenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 agosto 2024, n. 172

Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a istanza di interpello n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

L’Agenzia conferma quindi l’orientamento già espresso in una recente risposta a interpello (n. 541/2022).

 

 

ACCERTAMENTO

Gli indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno d’imposta 2023 e le novità in caso di controlli

Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).

I contribuenti che non raggiungono un grado di affidabilità “sufficiente”, pari a 6, hanno la possibilità di adeguarsi aumentando il reddito ai fini ISA; l’adeguamento non è mai obbligatorio e il contribuente potrebbe decidere di non adeguarsi, mantenendo un grado di affidabilità definito con “insufficiente”.

Il termine fissato per l’invio delle dichiarazioni fiscali e con esse quindi anche dei modelli ISA è, per il 2024 (dichiarazioni anno imposta 2023), il 31 ottobre.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023.

 

 

INCENTIVI

Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 8 agosto 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre il D.M. 8 agosto 2024 del Mimit che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”.

Il decreto, attuativo della legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana e per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

Con l’incentivo sarà possibile acquisire alcuni servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, quali:

  • la verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • il deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di:

  • 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
  • 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.

Il termine per l’invio delle domande ad Invitalia, gestore della misura, sarà definito con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

 

IVA

Dal 1° settembre 2024 “autofattura denuncia” sostituita da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate

L’art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. decreto “Sanzioni”) ha riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevano una irregolare.

Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che non sono al momento disponibili.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

 

 

SOCIETÀ

Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori

L’art. 2215, comma 1, c.c. prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:

  • numerati progressivamente in ogni pagina;
  • bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (art. 2215, comma 2, c.c.).

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:

  • del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214, comma 1, c.c.;
  • dei libri sociali obbligatori ex art. 2421, comma 1, c.c.;
  • di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.

Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:

  • ogni 100 pagine o frazione di esse;
  • nella misura di:
    • 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
    • 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.

 

 

ACCERTAMENTO

“Redditometro” ammesso solo con limite di scostamento a 69.473,30 euro

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l’accertamento sintetico (“redditometro”).

Il nuovo comma 6 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT”.

Considerando che l’assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:

  • superiore a 69.473,30 euro
  • ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato.

Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l’accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 4

L’art. 4 del decreto “Omnibus”, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ha esteso le disposizioni relative al bonus sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto (data di entrata in vigore del decreto) fino al 15 novembre 2024.

Per l’attuazione delle suddette disposizioni viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2024.

In particolare, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Tale requisito non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

IRPEF

Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale

Dal 1° settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024, del relativo Avviso, è entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).

La BDSR è stata istituita ai sensi dell’art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 come strumento per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che per il contrasto di forme irregolari di ospitalità.

Lo strumento, che ha visto una prima fase sperimentale che si è conclusa il 1° settembre 2024, implementa il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, con lo scopo di mappare gli esercizi ricettivi su scala nazionale.

La banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, tra cui la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale o codice alfanumerico univoco.

Con la BDSR viene inoltre attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che proprietari e gestori dovranno esporre all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Maggiori dettagli nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/).

 

 

AGEVOLAZIONI

Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa

L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista specializzata, ha di recente chiarito che per avvalersi dell’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, è necessario che le spese siano pagate tramite l’apposito bonifico dedicato, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste S.p.a.) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.

Se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

ENTI NON PROFIT

ETS: domande per contributo assunzione disabili entro il 31 ottobre

D.M. 27 giugno 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto il D.M. 27 giugno 2024 recante le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo previsto dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 (decreto “Lavoro”), finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus.

Il contributo, dell’importo di 12mila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, più 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024, è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.

Può essere richiesto dai suddetti enti per le assunzioni a tempo indeterminato, o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, effettuate entro il 30 settembre 2024.

Le domande per l’ottenimento del contributo dovranno essere presentate nel periodo che va dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, tramite richiesta on-line sul portale dell’INPS.

 

 

ENTI NON PROFIT

Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 9 agosto 2024, n. 6

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La circolare esamina:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
  • l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 Codice del terzo settore e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica.

Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020.

Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).

 

 

PROFESSIONI

L’osteopata tra le figure professionali sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione

D.M. 18 luglio 2024

È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto, il decreto del Ministero della Salute che prevede l’inserimento della figura dell’osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Il riconoscimento avviene a seguito dei pareri positivi espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio universitario nazionale, ravvisata l’esigenza di modificare il decreto del 29 marzo 2001, integrando quindi le figure professionali già incluse nella fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione” con la professione sanitaria di osteopata.

 

 

INCENTIVI

Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo

INPS, Messaggio 13 agosto 2024, n. 2844

Con Messaggio n. 2844 del 13 agosto l’INPS ha fornito chiarimenti in merito:

  • alle modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro;
  • al differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto, in particolare, illustra i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo.

Relativamente alla compilazione della domanda, la stessa deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Inoltre, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.

Per accedere all’esonero le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.

Nella Circolare pubblicata l’INPS ha chiarito inoltre che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro e non oltre il 15 ottobre 2024.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il decreto correttivo al concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”.

Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale.

È infatti prevista la proroga della scadenza della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio 2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.

Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “accertamento sintetico 2.0”. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT.

Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.

I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.

Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

 

 

INCENTIVI

Piano Transizione 5.0: le comunicazioni di prenotazione e di conferma degli incentivi

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024 e D.Dirett. 6 agosto 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

Il Piano Transizione 5.0 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Con decreto direttoriale del 6 agosto il Mimit ha disposto l’apertura della piattaforma, disponibile sul sito del GSE dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.

Nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, è possibile presentare le suddette comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno individuati con successivo provvedimento del Mimit.

Una guida all’utilizzo della piattaforma è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gse.it/documenti_site/Documents/guida_portale_TR5.pdf.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 settembre 2024 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2024:

IN BREVE
  • Approvato il decreto correttivo su concordato e adempimenti
  • Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre
  • Come acquisire prestazioni professionali qualificate nelle start up innovative con il “work for equity”
  • La nuova Guida ai servizi dell’Agenzia delle Entrate
  • Anomalie dati IVA 2021: in arrivo le comunicazioni delle Entrate
  • Esenzione IVA per le associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale
  • La sospensione feriale dei termini per il 2024
  • Operatori UE: no al recupero dell’eccedenza IVA oltre i termini prescritti
  • Fondo straordinario edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari
  • Il nuovo portale “interpelli” di Assolombarda
  • Registrazione atti: pronti i codici tributo per il versamento delle somme che seguono i controlli
  • Regime lavoratori impatriati e incentivo all’esodo
  • Residenza fiscale delle persone fisiche ante 2024: gli interessi economici prevalgono su quelli personali
  • Agevolazione prima casa salva per chi non trasferisce la residenza nei 18 mesi ma rivende e ricompra
APPROFONDIMENTI
  • Il ravvedimento per le violazioni commesse dal 1° settembre
  • Il “work for equity” nelle start up innovative
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Approvato il decreto correttivo su concordato e adempimenti

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 26 luglio 2024

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 luglio 2024, ha approvato in via definitiva il decreto che contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale:

  • il D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;
  • il D.Lgs. n. 1/2024, su razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e, infine,
  • il D.Lgs. n. 13/2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma da quanto è emerso tra le principali novità segnaliamo:

  • fissata al 31 ottobre la scadenza per l’invio delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP;
  • ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari;
  • modifica al concordato preventivo biennale con l’introduzione di un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente. In particolare, in base alla bozza del testo:
    • per i contribuenti che nell’anno 2023 avranno raggiunto un voto almeno pari a 8 la misura dell’imposta sostitutiva sarà del 10%;
    • per i contribuenti con un voto inferiore all’8 e fino a 6, l’aliquota sarà del 12%;
    • per i contribuenti con voto insufficiente l’aliquota sarà pari al 15%.
  • proroga per la quinta rata della rottamazione-quater, scaduta il 31 luglio 2024, fino al 15 settembre 2024.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 3

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

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SOCIETÀ

Come acquisire prestazioni professionali qualificate nelle start up innovative con il “work for equity”

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di start up innovativa.

L’interesse per il “work for equity” nelle start up innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale.

Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.

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CONTRIBUENTI

La nuova Guida ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida I Servizi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Guida ai servizi che illustra come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online.

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, la possibilità di accedere a tanti servizi senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una partita IVA, pagare un F24 o chiedere una correzione dei dati catastali di un immobile. Gli appuntamenti in presenza restano disponibili per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell’utilizzo degli altri canali.

 

 

IVA

Anomalie dati IVA 2021: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 luglio 2024, n. 295324

Sono in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, che segnalano a questi ultimi le eventuali differenze tra i dati fiscali delle fatture elettroniche, i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente alla stessa Agenzia delle Entrate e quelli indicati nella dichiarazione annuale IVA relativamente al periodo d’imposta 2021.

Le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, e sono anche consultabili nel “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Con il Provvedimento del 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le suddette informazioni, ai sensi di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Questi elementi permettono al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando quindi delle sanzioni in misura ridotta.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

 

IVA

Esenzione IVA per le associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 luglio 2024, n. 161

Con la risposta ad interpello 26 luglio 2024, n. 161, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle fatture emesse dall’associazione di “medicina di gruppo” per il riaddebito al mero costo delle spese ai propri associati che esercitano attività sanitaria può applicarsi l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sebbene tale disposizione, letteralmente, prenda in considerazione solo i rapporti tra consorzi e consorziati.

Il caso specifico si riferiva ad una associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano, nell’ambito della ”assistenza primaria”, ”all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta” e non svolgono attività di ”libera professione strutturata” per un orario superiore a cinque ore settimanali, che hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 e dall’Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005. L’Associazione riferiva nell’istanza di aver aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione di codice fiscale e partita IVA, “al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.), che successivamente saranno riaddebitate agli associati”.

 

 

TRIBUTI

La sospensione feriale dei termini per il 2024

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Sono inoltre sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari

Segnaliamo infine che l’art. 10, comma 1, del c.d. decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) prevede due nuovi periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, per l’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. Trattasi in particolare di:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).

 

 

IVA

Operatori UE: no al recupero dell’eccedenza IVA oltre i termini prescritti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 luglio 2024, n. 147

Con la risposta ad interpello 11 luglio 2024, n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, una volta decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante “portale elettronico”, disciplinata dall’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), decade la possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi – previa attribuzione “retroattiva” della partita IVA, a valere dal 2017 (quindi a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 – del rimedio del “rimborso anomalo” al fine di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.

D’altronde, precisano le Entrate, l’attribuzione con effetto retroattivo della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un “termine ragionevole” dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

 

 

AGEVOLAZIONI

Fondo straordinario edicole: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Decreto 11 luglio 2024

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato il Decreto del capo del dipartimento dell’11 luglio con in quale è approvato l’elenco dei beneficiari del contributo alle edicole, per le spese sostenute nel 2022, previsto dal Fondo straordinario – anno 2023.

Ciascun beneficiario potrà essere individuato nell’elenco attraverso il codice identificativo della domanda, rilasciato al momento della presentazione della stessa.

I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta IRES o IRPEF, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande di accesso all’agevolazione.

 

 

CONTRIBUENTI

Il nuovo portale “interpelli” di Assolombarda

Assolombarda, l’Associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, ha pubblicato sul suo sito internet (www.assolombarda.it/servizi/fisco/portale-interpelli) il primo “motore di ricerca” che mette a disposizione, ordinandoli per data e per materia, le risposte alle istanze di interpello presentate all’Agenzia delle Entrate da cittadini e imprese. Per agevolare la ricerca, l’utente potrà scegliere di filtrare le istanze per materia, per data o per parole chiave presenti nel testo.

Attraverso l’istituto dell’interpello i contribuenti possono chiedere all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in relazione all’interpretazione di norme tributarie, riguardanti fattispecie concrete e personali. L’obiettivo è quello di consentire al cittadino e all’impresa la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia.

L’accesso all’archivio elettronico è gratuito e non è nemmeno prevista alcuna registrazione.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Registrazione atti: pronti i codici tributo per il versamento delle somme che seguono i controlli

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 luglio 2024, n. 35/E

Con Risoluzione n. 35/E dell’11 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti, differenziati per tipologia di definizione.

Al fine di agevolare i contribuenti all’adempimento, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna).

I nuovi codici tributo, che potranno essere indicati nel modello F24 a partire dal 22 luglio, trovano posto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Regime lavoratori impatriati e incentivo all’esodo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 luglio 2024, n. 40/E

Con Risoluzione n. 40/E del 23 luglio l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all’applicabilità del “regime speciale per lavoratori impatriati” alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo.

Secondo la normativa, ricorda l’Agenzia, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente, come le suddette indennità.

Dunque, il dipendente che ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal “regime speciale per lavoratori impatriati”, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza e previa verifica dei presupposti, a riliquidare l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Con particolare riferimento alla vicenda dell’interpello, le somme erogate ai dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in generale, al regime della tassazione separata fino all’importo di 1 milione di euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.

Pertanto, fino al suddetto importo, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata.

 

 

IRPEF

Residenza fiscale delle persone fisiche ante 2024: gli interessi economici prevalgono su quelli personali

Corte di Cassazione, Sentenza 18 luglio 2024, n. 19843

Con la recente sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi “fiscale” va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi nelle controversie relative ai periodi d’imposta fino al 2023. In particolare, la Corte richiama l’art 2, comma 1, lett. m), del Codice della Crisi d’impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ricordiamo che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023 all’art. 2 del TUIR, applicabili dal 1° gennaio 2024, i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, salvo prova contraria, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Tali condizioni devono verificarsi, alternativamente, per la maggior parte del periodo di imposta.

Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2024 non hanno valore retroattivo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Agevolazione prima casa salva per chi non trasferisce la residenza nei 18 mesi ma rivende e ricompra

Corte di Cassazione, Ordinanza 22 luglio 2024, n. 20158

Con la recente ordinanza n. 20158 depositata il 22 luglio 2024, la Cassazione ha confermato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune X impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l’agevolazione “prima casa” applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo “prima casa” nel Comune Y, in cui aveva già la residenza.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il ravvedimento per le violazioni commesse dal 1° settembre

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, art. 3

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio, l’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. n. 87/2024, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.

Un’altra novità introdotta dal decreto è in tema di cumulo giuridico; è possibile applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.

Attualmente e fino al prossimo 1° settembre le due strade restano separate.

L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del cumulo giuridico:

“2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate”.

Si propone uno schema di sintesi di calcolo delle sanzioni dal 1° settembre 2024:

 

Violazioni commesse Sanzioni con ravvedimento Fattispecie
FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n.  212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

 

 

SOCIETÀ

Il “work for equity” nelle start up innovative

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di start up innovativa.

L’interesse per il “work for equity” nelle start up innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale.

Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.

Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.

Il processo coinvolge diversi organi societari:

  • in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione;
  • e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire.

Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione.

È previsto un trattamento fiscale di favore.

L’art. 27, comma 1, del D.L. n. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi.

Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di startu p innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’art. 9 del TUIR.

Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni.

Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle PMI innovative e agli incubatori certificati.

Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 settembre 2024 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter LUGLIO 2024:

 

 

IN BREVE

  • Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24
  • Adeguamento rimanenze di magazzino: approvati i coefficienti di maggiorazione
  • Bonus colonnine domestiche: pubblicate le regole per i controlli 2024
  • Pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte al 5 per mille dopo i termini

APPROFONDIMENTI

  • Il concordato preventivo biennale
  • Ravvedimento operoso per versamento e dichiarazione IMU

PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015, prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla Legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

VERSAMENTI

Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari

Agenzia delle Entrate, FAQ 14 giugno 2024

Con una recente risposta pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per la flat tax incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022), valgono i termini ordinari di versamento.

Quindi:

  • è possibile applicare l’istituto della rateazione;
  • è possibile differire il pagamento dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • è possibile versare la flat tax entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti ISA che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi.

Secondo le Entrate gli istituti sopra menzionati possono essere applicati anche alla flat tax incrementale in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni), il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024 scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24

Agenzia delle Entrate, Circolare 28 giugno 2024, n. 16/E

D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, art. 4, commi 2 e 3

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94 e 95, Legge n. 213/2023) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:

  • l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail;
  • l’esclusione, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l’Agenzia delle Entrate può:
    • sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, L. n. 223/2006);
    • comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (art. 37, comma 49-quater, D. L. n. 223/2006);
  • l’obbligo, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l’esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti. In particolare, la circolare ha chiarito che la novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente.

Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

 

 

DICHIARAZIONI

Anomalie dichiarazione IVA: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 giugno 2024, n. 264078

In arrivo le comunicazioni delle Entrate sulle anomalie riscontrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023.

Con Provvedimento del 12 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, fornisce le informazioni utili al contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o l’abbia presentata senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, per regolarizzare la propria posizione.

In particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (dal 30 aprile 2024), beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997), o potrà presentare una integrativa, versando maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte (art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997).

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus colonnine domestiche: pubblicate le regole per i controlli 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 19 giugno 2024

Con Decreto Direttoriale del 19 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi relativi al bonus colonnine domestiche, destinato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box), nel limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L’attività di controllo ha ad oggetto:

  • l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  • la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati;
  • il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte al 5 per mille dopo i termini

Come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012, i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2024 entro il 10 aprile 2024, a meno che non presenti nell’elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento entro il 30 settembre 2024 e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille per l’anno finanziario 2024 oltre il termine di scadenza del 10 aprile.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il concordato preventivo biennale

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali”, ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Ravvedimento operoso per versamento e dichiarazione IMU

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015, prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

Attenzione: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 31 luglio 2024 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Mercoledì 31 luglio 2024 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE e REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024. Mod. F24
Mercoledì 31 luglio 2024 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Mercoledì 31 luglio 2024 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2024 se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

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