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NEWSLETTER Aprile 2025:

IN BREVE
  • La nuova classificazione ATECO 2025
  • Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA
  • Vendita a rate con riserva di proprietà: imposta di registro dovuta al momento del contratto
  • Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo
  • Approvazione definitiva per i modelli Redditi 2025
  • Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento
  • Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate
  • Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari dal 2026
  • 5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate e al via le nuove iscrizioni
APPROFONDIMENTI
  • Momento impositivo ai fini del registro per la vendita a rate con riserva di proprietà
  • Elenco Onlus e Asd accreditate per il 5 per mille 2025 e procedura per le nuove iscrizioni
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 

IMPRESE

La nuova classificazione ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.

L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia delle Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.

È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.

Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

La nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.

Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.

 

 

IMPRESE

Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA

D.L. 31 marzo 2025, n. 39

L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.

Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.

Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In particolare:

  • per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
  • per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.

Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali.

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO

Vendita a rate con riserva di proprietà: imposta di registro dovuta al momento del contratto

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5068

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita a rate con patto di riservato dominio, l’imposta di registro va applicata alla data di stipula del contratto e non al momento del pagamento dell’ultima rata. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, nonostante, dal punto di vista civilistico, la proprietà venga trasferita solo dopo il saldo completo del prezzo.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo

D.L. 14 marzo 2025, n. 25, art. 19, commi 5-9

Il D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.

La misura riguarda specificamente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2015-2019, che sono stati indebitamente utilizzati in compensazione. Il precedente termine per l’adesione alla procedura era scaduto il 31 ottobre 2024.

Le imprese che intendono aderire alla procedura hanno diverse opzioni di pagamento:

  • versamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • rateizzazione in tre quote di pari importo con scadenze fissate al:
    • 3 giugno 2025 (prima rata)
    • 16 dicembre 2025 (seconda rata)
    • 16 dicembre 2026 (terza rata)

A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale.

Il decreto introduce anche una modifica ai termini di accertamento fiscale. Viene stabilita un’estensione biennale del periodo entro cui l’Amministrazione finanziaria potrà emettere atti di recupero e altri provvedimenti impositivi per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Questo significa che le verifiche sui crediti considerati inesistenti potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2026 per quelli del 2016 e fino al 31 dicembre 2027 per quelli del 2017.

Questa disposizione rappresenta un elemento significativo da considerare per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta in quegli anni, poiché estende notevolmente il periodo durante il quale potrebbero essere soggette a controlli.

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per i soggetti che aderiscono alla procedura di riversamento. Tale contributo sarà commisurato in termini percentuali all’importo riversato, nel limite complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nel periodo 2025-2028. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2025, è ora atteso dopo la nuova scadenza della sanatoria.

Per i crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso in corso, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese legali tra le parti.

Nel caso in cui l’atto di recupero sia divenuto definitivo alla data di presentazione della richiesta di riversamento, l’importo dovrà essere restituito integralmente entro il 3 giugno 2025.

Il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, nato per stimolare la spesa privata in innovazione di processi e prodotti per rinvigorire e garantire la competitività delle aziende italiane, è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato “a tappeto” una serie di elementi poco chiari all’inizio e sui quali la stessa Agenzia è intervenuta a posteriori con circolari e ulteriori provvedimenti.

Poiché le conseguenze, in caso di accertamento, potrebbero essere significative, consigliamo di analizzare le pratiche a suo tempo presentate alla luce delle novità. L’art. 23 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. Dallo scorso 15 maggio 2024 è disponibile on line l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).

 

 

DICHIARAZIONI

Approvazione definitiva per i modelli Redditi 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 17 marzo 2025, n. 131066, n. 131067, 131076, n. 131080

Con quattro distinti provvedimenti datati 17 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le versioni definitive dei modelli Redditi per la stagione dichiarativa 2025, con le relative istruzioni, utili per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2024.

Si tratta dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali, che recepiscono le novità normative che derivano principalmente dai decreti attuativi della riforma fiscale.

Approvate, inoltre, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento

Corte di Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2025, n. 4765

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.

Ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 marzo 2025, n. 2

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai D.Lgs. n. 139/2024 e n. 87/2024.

Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo art. 41 del Testo Unico dell’Imposta di registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.

In materia di trasferimento d’azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un’aliquota unica.

Relativamente all’accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l’utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.

In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.

Inoltre:

  • l’imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate si può assolvere anche mediante contrassegno telematico;
  • è possibile presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

 

 

IVA

Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari dal 2026

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede invece il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate e al via le nuove iscrizioni

Comunicato stampa 13 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.

Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente.

Vedi l’Approfondimento

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPOSTA DI REGISTRO

Momento impositivo ai fini del registro per la vendita a rate con riserva di proprietà

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5068

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita a rate con patto di riservato dominio, l’imposta di registro va applicata alla data di stipula del contratto e non al momento del pagamento dell’ultima rata. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, nonostante, dal punto di vista civilistico, la proprietà venga trasferita solo dopo il saldo completo del prezzo.

 

Il caso: vendita di un immobile con riserva di proprietà

Il 22 giugno 2011, la società Alfa s.r.l. ha venduto a due coniugi un immobile, con l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”. Successivamente, il 7 aprile 2016, i coniugi hanno ceduto l’usufrutto a un soggetto e la nuda proprietà a un altro, con pagamento dilazionato. Per garantire il pagamento, si sono riservati la proprietà dell’immobile fino alla completa estinzione del debito.

Il saldo è avvenuto il 23 novembre 2017, data in cui è stato registrato un atto che attestava l’avvenuto pagamento e il conseguente trasferimento della proprietà.

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni prima casa ai coniugi, ritenendo che, avendo ceduto l’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto, senza comprarne un altro entro un anno, avessero perso il beneficio fiscale. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) ha accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha dato ragione all’Agenzia, stabilendo che, ai fini dell’imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà è equiparata a una vendita immediata.

La decisione della Cassazione

I contribuenti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR avesse violato la normativa fiscale. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la validità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione ha chiarito che, ai fini fiscali, la vendita con riserva di proprietà è considerata definitiva al momento della stipula del contratto, indipendentemente dal pagamento rateale. L’art. 27, comma 3, del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR) stabilisce infatti che tali vendite non sono considerate soggette a condizione sospensiva.

Principio di diritto stabilito

In conclusione, la Cassazione ha affermato il seguente principio: “Il soggetto che abbia beneficiato dell’agevolazione prima casa decade da tale beneficio se, entro cinque anni dall’acquisto, aliena l’immobile riservandosi il dominio a garanzia del pagamento dilazionato, in quanto, ai fini dell’imposta di registro, rileva la data della vendita e non quella del pagamento integrale del prezzo“.

 

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Elenco Onlus e Asd accreditate per il 5 per mille 2025 e procedura per le nuove iscrizioni

Comunicato stampa 13 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.

Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

L’elenco permanente pubblicato, in formato pdf e csv, comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2024 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2024. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus.

Le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente 2025, ricordano le Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente.

Non dovranno fare nulla, invece, le Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2025, pubblicato in data 12 marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e le Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Le Onlus potranno presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mentre le Asd potranno utilizzare il software disponibile sul sito del Coni o sul sito della stessa Agenzia delle Entrate.

Onlus e Asd che intendono iscriversi al 5 per mille 2025 potranno farlo anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche.

Entro il 30 aprile si potranno richiedere le correzioni di eventuali errori (da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega) alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

Entro il 10 maggio 2025 saranno pubblicati gli elenchi definitivi.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 aprile 2025 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Telematica
Mercoledì 30 aprile 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER Marzo 2025:

IN BREVE

  • Convertito in Legge il decreto Milleproroghe 2025
  • Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2025
  • Scadenza al 17 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2025)
  • Entro il 17 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Versamento entro il 31 marzo 2025 per il ravvedimento speciale
  • Al 17 marzo la tassa di vidimazione 2025 dei libri sociali
  • Rottamazione cartelle: online il servizio per chiedere la domiciliazione bancaria delle rate
  • Gestione del credito IVA per i soggetti che hanno aderito al CPB
  • Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino
  • Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT
  • Start up innovative: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
  • Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari
  • Patti di famiglia e tassazione delle “attribuzioni compensative”
  • Ristrutturazioni condominiali: nuove indicazioni per gli amministratori

APPROFONDIMENTI

  • Le novità del Decreto Milleproroghe 2025 convertito in legge
  • La contribuzione per il 2025 degli artigiani ed esercenti attività commerciali

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

 

NUOVE LEGGI

Convertito in legge il decreto Milleproroghe 2025

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto decreto Milleproroghe 2025).

Vedi l’Approfondimento

 

 

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2025

INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 38

Con la Circolare 7 febbraio 2025, n. 38, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.555,00 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Scadenza al 17 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2025)

Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2025 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2025.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Entro il 17 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Versamento entro il 31 marzo 2025 per il ravvedimento speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ art. 2-quater del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.

L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al concordato preventivo biennale (CPB) una scelta facoltativa. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbero comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

 

 

SOCIETÀ

Al 17 marzo la tassa di vidimazione 2025 dei libri sociali

Entro il 17 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2025 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2025.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione cartelle: online il servizio per chiedere la domiciliazione bancaria delle rate

Tra le modalità disponibili per effettuare i versamenti derivanti dalla cosiddetta rottamazione-quater delle cartelle, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare “dimenticanze”. Ricordiamo che il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo, oppure il versamento di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, determina la perdita dei benefici della definizione agevolata.

L’attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione: dalla sezione “Definizione agevolata” si entra nel servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.

Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l’esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l’addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell’attivazione del servizio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il temine della rata stessa.

 

 

IVA

Gestione del credito IVA per i soggetti che hanno aderito al CPB

Agenzia delle Entrate, FAQ 24 febbraio 2025

Con una faq pubblicata il 24 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che chi aderisce al concordato preventivo biennale, per il biennio 2024-2025, può usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 a partire dal 2024, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del Fisco.

Ricordiamo che i suddetti benefici previsti dall’art. 9-bis consistono, con riferimento ai diversi livelli di affidabilità ISA, nell’esonero:

  • dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70mila euro;
  • dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70mila euro annui.

 

 

CONTABILITÀ

Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino

Corte di Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2025, n. 1861

Con l’Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, non potendo limitarsi all’annotazione dell’importo globale.

L’assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ Transizione 5.0

Sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la versione aggiornata in data 24 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

In particolare, l’ultimo aggiornamento riguarda la modifica della FAQ n. 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Altri chiarimenti sono stati recentemente pubblicati nella versione del 21 febbraio 2025 e riguardano:

  • l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • la pubblicazione della FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’art. 5, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

 

 

AGEVOLAZIONI

Start up innovative: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori

Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di start up innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19 maggio 2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.

In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.

Se l’investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

La recente Legge sulla Concorrenza ha tuttavia introdotto restrizioni per chi detiene partecipazioni qualificate o fornisce servizi alla start up.

Per ottenere e mantenere il beneficio fiscale, è necessario certificare l’investimento e conservare documenti specifici.

 

 

IVA

Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3

Il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.

Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O, in alternativa, in formato elettronico non in transito dallo SdI. Si veda la circolare, Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.

Nello specifico, il divieto è previsto:

  • dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
  • dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici”.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Patti di famiglia e tassazione delle “attribuzioni compensative”

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12/E

Con Risoluzione n. 12/E del 14 febbraio, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Agenzia invita gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti applicando le indicazioni sopra riportate.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni condominiali: nuove indicazioni per gli amministratori

Agenzia delle Entrate, FAQ Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, con nuove indicazioni relative ad adempimenti e oneri di comunicazione a carico degli amministratori.

L’art. 2 del D.M. 1 dicembre 2016 ha previsto, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Nella nuova risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

In via eccezionale, è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

NUOVE LEGGI

Le novità del decreto Milleproroghe 2025 convertito in legge

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto decreto Milleproroghe 2025).

Tra le principali novità in ambito fiscale segnaliamo:

  • l’estensione a tutto il 2025 del divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria;
  • la proroga al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi;
  • la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all’art. 1, comma 101, Legge n. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;
  • la riammissione alla “rottamazione-quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10;
  • il rinvio del termine (in favore dell’Agenzia delle Entrate), dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, entro cui è prevista l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli dichiarativi 2025 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche e conseguentemente della data a partire dalla quale sarà possibile presentare detti modelli, che slitta dal 15 al 30 aprile 2025;
  • l’estensione del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
  • il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
  • l’estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l’accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;
  • l’applicazione fino al 21 dicembre 2025 delle norme disposte dall’art. 106, D.L. n. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni. Ciò consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è consentito prevedere che:
    • il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
    • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
    • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., l’art. 106, comma 3, consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 

 

PREVIDENZA

La contribuzione per il 2025 degli artigiani ed esercenti attività commerciali

INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 38

Con la Circolare 7 febbraio 2025, n. 38, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.555,00 euro.

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:

Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

 

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori fino a € 55.448,00 24% 24,48%
superiore a € 55.448,00 25% 25,48%

 

Per l’anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 120.607,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori € 22.548,77 (€ 55.448*24% + € 36.965*25%) € 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + € 36.965*25,48%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori € 29.597,27 (€ 55.448 *24% + € 65.159 *25%) € 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + € 65.159 *25,48%)

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 marzo 2025 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2025 (anno 2024).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.

Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 17 marzo 2025 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2024. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Lunedì 17 marzo 2025 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Lunedì 17 marzo 2025 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24

 

Approfondisci

NEWSLETTER Febbraio 2025:

 

IN BREVE

  • Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025
  • Quando applicare la marca da bollo sulla fattura
  • Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0
  • La Pec della società è valida anche per gli amministratori
  • Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027
  • On line la Guida 2025 con le nuove regole per la rateizzazione di cartelle e avvisi
  • Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfetari
  • Novità 2025 nella gestione delle spese di trasferta dei dipendenti
  • IVA sui distacchi di personale: novità dal 1° gennaio 2025
  • Lo SPID: un alleato per gestire l’impresa
  • Scende a 10mila euro la soglia di tracciabilità antiriciclaggio per le operazioni in oro
  • Le nuove Linee Guida Tax Control Framework (TCF)

APPROFONDIMENTI

  • Le detrazioni IRPEF 2025
  • L’applicazione della marca da bollo in fattura

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

IRPEF

Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l’art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro.

Il primo comma dell’art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Quando applicare la marca da bollo sulla fattura

L’art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 445 a 448

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

Abrogazione del credito d’imposta sui beni immateriali – Viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30 giugno 2025.

Credito d’imposta per i beni materiali – È confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.

Limite massimo di spesa – Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.

In particolare, è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025 o “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30 giugno 2026.

Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al GSE; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MIMIT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il D.M. 24 aprile 2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

 

 

SOCIETÀ

La Pec della società è valida anche per gli amministratori

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una Pec personale da comunicare al Registro delle Imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive, il Registro delle Imprese di Milano ha dichiarato che l’indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dall’amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l’amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata.

In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, in sede di prima applicazione, si ritiene obbligatoria solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1 gennaio 2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
  • iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.

 

 

IRPEF

Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 385

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

La riduzione prevista dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all’imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

On line la Guida 2025 con le nuove regole per la rateizzazione di cartelle e avvisi

Agenzia delle Entrate, Guida La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdeR) hanno pubblicato la Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento, per conoscere le regole sul pagamento dilazionato introdotte a partire dal 1° gennaio 2025 dal D.Lgs. n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Rateizzazione “su semplice richiesta”

Con una semplice richiesta, senza quindi dover allegare alcuna documentazione, dal 1° gennaio 2025 è possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120.000 euro (il tetto vale per ogni singola istanza).

Attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata di www.agenziariscossione.gov.it, a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per gli intermediari fiscali, anche tramite le credenziali dell’Agenzia delle Entrate), si può presentare la domanda di pagamento a rate, ottenere direttamente il piano e pagare la prima rata. Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti, scegliere il numero di rate e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.

In alternativa, è possibile presentare la domanda compilando il nuovo modello RS, da trasmettere via Pec o consegnare agli sportelli di AdeR. Sul modello RS, adesso è anche presente un QRcode che rimanda all’area riservata per accedere al servizio “Rateizza adesso”.

Rateizzazione “documentata”

Per ottenere da 85 rate a 120 (10 anni) è invece necessario comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Anche per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Il numero di rate ottenibili varia in base alla valutazione della documentazione necessaria a verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Nei casi di provato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima dilazione, AdeR può concedere la rateizzazione in proroga. Per richiedere la proroga, concedibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza, il contribuente deve compilare il modello RDP, allegando la relativa documentazione nello stesso indicata, a seconda del soggetto richiedente.

Verificato l’effettivo peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili si applicano le regole valide per le richieste di rateizzazione “documentata”.

 

 

DICHIARAZIONI

Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfetari

Entro lunedì 17 marzo 2025 (il giorno 16 di scadenza ordinaria cade quest’anno di domenica) i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025 (Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024).

L’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta non debbano più trasmettere la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in regime forfetario e nel cosiddetto regime dei minimi (o regime di vantaggio).

La semplificazione è conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Novità 2025 nella gestione delle spese di trasferta dei dipendenti

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 81 a 86

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e quelle di trasferta sono deducibili dal reddito d’impresa e dal valore della produzione IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei rapporti tra imprese e lavoratori dipendenti, si applicano le seguenti nuove disposizioni:

  • per i lavoratori dipendenti, l’art. 51 del TUIR prevede che “I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;
  • per le imprese, l’art. 95 del TUIR prevede che “Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

L’eventuale mancata tracciabilità di alcune spese di trasferta sostenute dai dipendenti non ne compromette in automatico il diritto al rimborso, ferme restando le condizioni contrattuali e regolamentari riferite alla loro documentazione; la mancata tracciabilità, pur in presenza di spese inerenti e documentate, impedisce però all’impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e lo stesso rimborso costituirà anche reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali per il lavoratore dipendente che quindi, a fronte di una spesa anticipata di X euro, riceverà in rimborso l’importo di X decurtato di imposte e contributi a suo carico.

Consigliamo, per una migliore gestione e per evitare incomprensioni tra impresa e dipendenti, di aggiornare tempestivamente i dipendenti e, se possibile, di adottare un preciso Regolamento che disciplini con chiarezza la gestione, rendicontazione e liquidazione delle trasferte e del rimborso delle spese di viaggio.

 

 

IVA

IVA sui distacchi di personale: novità dal 1° gennaio 2025

D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, art. 16-ter

La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (D.L. n. 131/2024) ha abrogato la disposizione che escludeva dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende.

La novità vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019).

Dal 1° gennaio 2025 i prestiti e i distacchi di personale sono quindi generalmente imponibili ai fini IVA con aliquota del 22%.

Il soggetto passivo distaccatario con un pro-rata di detraibilità totale potrà detrarre l’IVA. Al contrario per i distaccatari con diritto alla detrazione limitato (per esempio banche, assicurazioni, servizi postali e medici) la novità comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’IVA.

In caso di controparti estere, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente e quindi:

  • l’impresa distaccante italiana, emetterà fattura ai sensi dell’ 7-ter del DPR 633/72, per prestazioni “generiche”;
  • l’impresa distaccataria italiana, dovrà integrare e registrare la fattura estera ricevuta con il meccanismo del reverse charge.

 

 

IMPRESA

Lo SPID. Un alleato per gestire l’impresa

Con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si ha accesso a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione e di aziende private che aderiscono al sistema.

In qualità di imprenditore, lo SPID permette di gestire in modo semplice, digitale e gratuito, diverse attività legate all’attività individuale o alle società ed enti di cui si è rappresentante.

Ecco alcuni esempi:

  • Cassetto Digitale dell’Imprenditore: per accedere gratuitamente ai documenti ufficiali come visure, atti e bilanci delle società di cui si è Rappresentante Legale o, con funzioni limitate, di cui si è Socio o Amministratore. Link italia.it;
  • Banca d’Italia: per accedere ai dati delle imprese registrati nell’archivio della Centrale dei rischi (CR). Link Centrale Rischi Banca d’ITALIA;
  • Agenzia delle Entrate: per accedere ai dati del cassetto fiscale per monitorare la propria posizione tributaria e quella dei contribuenti di cui si è rappresentante o delegato. Link Cassetto Fiscale;
  • Agenzia delle Entrate/Riscossione: accedere per monitorare ed eventualmente gestire la propria posizione debitoria nei confronti del riscossore. Link Agenzia Entrate/Riscossioni;
  • INPS: per consultare la posizione contributiva e gestire le pratiche relative ai dipendenti. Link INPS;
  • INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro): per accedere ai servizi online per la gestione delle assicurazioni obbligatorie. Link INAIL;
  • MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione): per partecipare alle gare d’appalto e gestire forniture per enti pubblici. Link MePA;
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: per gestire le dichiarazioni doganali e le comunicazioni per l’import/export. Link Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Scende a 10mila euro la soglia di tracciabilità antiriciclaggio per le operazioni in oro

D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, art. 2

A decorrere da venerdì 17 gennaio 2025 è passata da 12.500 euro a 10.000 euro la soglia di tracciabilità sopra la quale comunicare alla UIF, tramite il Portale InfostatUIF, le operazioni in oro a fini antiriciclaggio.

In particolare, l’obbligo riguarda i trasferimenti concernenti:

  • le operazioni in oro, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro;
  • le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro;
  • materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento, nonché a uso prevalentemente industriale, ad eccezione dei trasferimenti al seguito di oro da investimento, corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, che dovranno essere dichiarati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

 

ACCERTAMENTO

Le nuove Linee Guida Tax Control Framework (TCF)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) da parte delle imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo (art. 4, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 128/2015).

Il provvedimento del 10 gennaio 2025 approva in particolare due documenti:

  • le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema con due allegati, le linee guida per la policy sulla gestione del rischio c.d. “interpretativo” e la nota metodologica per i controlli sul company level;
  • le linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale, con in allegato la mappa dei rischi.

Ricordiamo che l’istituto della cooperative compliance è stato introdotto con il D.Lgs. n. 128/2015 per promuovere forme di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IRPEF

Le detrazioni IRPEF 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l’art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro.

Il primo comma dell’art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L’importo base è pari a:

  • 000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  • 000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il coefficiente è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2.

Quindi, per esempio:

  • un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
  • un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
  • un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Sono escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese:

  • le spese sanitarie detraibili;
  • le somme investite nelle start-up e PMI innovative;
  • le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
  • gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, commi 1, lett. a) e b), e 1-ter, TUIR, ossia interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024 per l’abitazione principale;
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
  • nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

L’applicazione della marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

 

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter, D D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter,  D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

 

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da IVA);
  • 1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
  • 5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
  • N4 (operazioni esenti IVA).

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 28 febbraio 2025 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica
Venerdì 28 febbraio 2025 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Venerdì 28 febbraio 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2024. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

Approfondisci

NEWSLETTER Gennaio 2025:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2025
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
  • Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025
  • Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027
  • Verifica “esportatori abituali” per il 2025
  • Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
  • La natura del bollo in fattura
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025
APPROFONDIMENTI
  • Le modalità di compensazione del credito IVA
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2024-2025
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2025

La Legge di Bilancio 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre 2024, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un’astensione, ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Tra le novità si segnalano la conferma del passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) come già previsto, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024, una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, l’introduzione a regime della rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la modifica da 30 a 35 mila euro della soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.

Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.

Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali – Prorogato al 31 marzo del 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati – Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli ETS – Prorogato al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il cambio di regime avrebbe comportato l’obbligo di apertura della partita IVA anche per gli ETS che ne fossero strati ancora sprovvisti.

Proroga 5 per mille alle ONLUS – Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di essere destinatarie della quota del 5 per mille per le ONLUS che risultavano iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025

Per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2025.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario considerare di venderle entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioé ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfetario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

Novità: La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025, con effetto dal 2025 sui redditi 2024), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

IVA

Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027

Consiglio UE, decisione di esecuzione 10 dicembre 2024, n. 3150

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie L del 19 dicembre 2024 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) n. 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024 che autorizza l’Italia a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria fino al 31 dicembre 2027.

 

IVA

Verifica “esportatori abituali” per il 2025

Come di consueto, già alla fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunità di acquisire la qualifica di “esportatore abituale”.

Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).

L’esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato nel 2024 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 96911/2020).

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 10 dicembre 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà pari al 2% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

  • ravvedimento operoso;
  • imposta di registro su più annualità locazioni;
  • diritto usufrutto e nuda proprietà;
  • calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
  • pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Tassi d’interesse legale nel tempo:

  • dal 01.01.1886: 4%
  • dal 21.04.1942: 5%
  • dal 16.12.1990: 10%
  • dal 01.01.1997: 5%
  • dal 01.01.1999: 2,50%
  • dal 01.01.2001: 3,50%
  • dal 01.01.2002: 3%
  • dal 01.01.2004: 2,50%
  • dal 01.01.2008: 3%
  • dal 01.01.2010: 1%
  • dal 01.01.2011: 1,50%
  • dal 01.01.2012: 2,50%
  • dal 01.01.2014: 1%
  • dal 01.01.2015: 0,50%
  • dal 01.01.2016: 0,20%
  • dal 01.01.2017: 0,10%
  • dal 01.01.2018: 0,30%
  • dal 01.01 2019: 0,80%
  • dal 01.01.2020: 0,05%
  • dal 01.01.2021: 0,01%
  • dal 01.01.2022: 1,25%
  • dal 01.01.2023: 5,00%
  • dal 01.01.2024: 2,50%.

 

IMPOSTE INDIRETTE

La natura del bollo in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fatturazione di un professionista che si avvaleva del regime forfetario di determinazione del reddito (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) aveva espresso il parere che ”l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 190 del 2014”.

Ma le conclusioni riportate dall’Agenzia non riguardano solo i soggetti forfetari ma tutti i contribuenti che, per diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Compresi i fornitori degli esportatori abituali che emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 o i professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Il riaddebito sarà invece “escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972” nei casi in cui l’applicazione dell’imposta di bollo derivasse proprio dall’indicazione in fattura di “spese anticipate in nome e per conto del cliente” per importo superiore ad euro 77,47.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da IVA);
  • 1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
  • 5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
  • N4 (operazioni esenti IVA).

Per un approfondimento si segnala la guida dell’Agenzia recentemente aggiornata “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/L%27imposta_di_bollo_sulle_fatture_elettroniche.pdf/b2df0777-7ce6-086e-2e06-02dbc83d2304).

 

IMPOSTE DIRETTE

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica dei i limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

IMPRESE

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Si precisa che il D.Lgs. n. 192/2024 ha derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025.

In particolare, le somme e i valori in genere:

  • percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta
  • si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

 

IRPEF

Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025

Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024

Pubblicate in GU n. 304 del 30 dicembre 2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Le tabelle recepiscono tra l’altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.

L’art. 1, comma 48, della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

 

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025
Valori di emissione di CO2 del veicolo Percentuale per la determinazione del fringe benefit
Non superiori a 60g/km

Veicoli a trazione elettrica

Veicoli plug-in

50%

10%

20%

 

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

In sostanza, la nuova disposizione:

  • sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
  • varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le modalità di compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2024 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024.

Ricordiamo che:

  • è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
  • è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2024-2025

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2024. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2024, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2025. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2024), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2025, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2024, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2025, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2025 riferimento 2024, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2025, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2024 Ricevuta e registrata a dicembre 2024 Detrazione in dicembre 2024
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2024 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2025 Detrazione ammessa a gennaio 2025

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Domenica 12 gennaio 2025 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Mercoledì 15 gennaio 2025 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale  
Venerdì 31 gennaio 2025 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2024 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter DICEMBRE 2024:

IN BREVE
  • Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte
  • Scatta l’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024
  • Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA
  • Investimenti esteri ed omessa indicazione nel quadro RW: profili sanzionatori
  • Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale
  • Tassazione incentivi per attività svolte in periodi d’imposta precedenti a quello di erogazione
  • Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata del 5%
  • Comunicazioni versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova funzionalità CIVIS
  • Bonus carta imprese editrici: domande fino al 19 dicembre
  • Credito d’imposta per le ZLS: domande dal 12 dicembre 2024
  • Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli “influencer”
APPROFONDIMENTI
  • Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste
  • La seconda rata IMU 2024

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 novembre 2024, n. 136

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 (approvato il 29 novembre al Senato e ora all’esame della Camera), il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, scaduto il 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

 

 

IMPRESE

Scatta l’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e segg.

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e segg., della legge 30 dicembre 2023, n. 213), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 18 novembre 2024, n. 223

L’Agenzia Entrate, nella Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024 ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle somme dovute a titolo risarcitorio.

In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.

Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IVA alle predette somme, precisano le Entrate, si ricava dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere. Occorre quindi verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

 

 

SANZIONI

Investimenti esteri ed omessa indicazione nel quadro RW: profili sanzionatori

È soggetta a sanzione l’omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La finalità dell’obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di garantire il monitoraggio degli investimenti esteri, quali indicatori della capacità contributiva.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omesso di indicare in dichiarazione un’attività finanziaria detenuta all’estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria sul punto.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 novembre 2024, n. 419815

L’Agenzia delle Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo “automatico” possono evidenziare l’eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

Con Provvedimento del 19 novembre, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate disciplina l’attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni.

In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.

Il contribuente sarà informato dell’arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, tramite avviso all’interno della propria area riservata oppure, se registrato all’app IO, anche tramite una notifica push sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all’interno della sezione L’Agenzia scrive del cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, ovvero tramite raccomandata o via PEC.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all’Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

 

 

IRPEF

Tassazione incentivi per attività svolte in periodi d’imposta precedenti a quello di erogazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 25 novembre 2024, n. 227

Con Risposta n. 227 del 25 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito all’applicabilità o meno del regime di tassazione separata agli incentivi corrisposti per attività svolte in periodi precedenti a quello dell’erogazione.

Dopo un breve excursus sulla normativa di riferimento, le Entrate hanno confermato la possibilità di applicazione del regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte, anche nel caso in cui siano corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro.

Nel caso in cui, invece, il ritardo nell’erogazione sia fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, essi concorrono alla formazione del reddito e sono quindi da assoggettare a tassazione ordinaria.

 

 

IRPEF

Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata del 5%

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 novembre 2024, n. 226

Non possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024.

Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività“.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Comunicazioni versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova funzionalità CIVIS

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 novembre 2024, n. 422344

Con Provvedimento del 21 novembre l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per l’accesso e l’utilizzo, da parte del contribuente o dell’intermediario delegato di richiedere assistenza, del servizio web disponibile in area riservata, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Il nuovo servizio online è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite il canale CIVIS (funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche).

L’utente che accede al servizio individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.

A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus carta imprese editrici: domande fino al 19 dicembre

Al via la possibilità di presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto, per il 2024, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Per il 2024, la finestra temporale per l’invio delle domande si è aperta il 19 novembre, per chiudersi alle ore 17:00 del 19 dicembre.

Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal menù “Servizi on-line”, al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)”, previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Nella Circolare n. 2/2024 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha definito le modalità attuative del credito d’imposta per gli anni 2024 e 2025.

Per richieste sulla compilazione delle domande o sull’accesso al portale è possibile consultare il manuale utente della procedura o contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti sul credito d’imposta è possibile inviare una email all’indirizzo credito.carta@governo.it.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per le ZLS: domande dal 12 dicembre 2024

Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, sono definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto alle imprese per gli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare alle Zone logistiche semplificate, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Le domande telematiche potranno essere inviate all’Agenzia dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con un apposito modello di prossima approvazione.

L’agevolazione, introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), è riferita agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese, già esistenti e nuove, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche semplificate è contenuta nella legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. n. 40/2024, che contiene il regolamento di istituzione delle ZLS.

Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l’investimento, devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.

Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella ZLS.

 

 

IRPEF

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli “influencer”

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti influencer, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell’ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO – 73.1 PUBBLICITÀ – 73.11 Agenzie pubblicitarie.

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e segg.

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e segg., della legge 30 dicembre 2023, n. 213), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

Nello specifico, il comma 101 cita “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni“.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;

L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.

L’obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

 

 

 

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2024, la dichiarazione IMU.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 dicembre 2024 IMU/TASI Versamento 2a rata 2024 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 online
Venerdì 27 dicembre 2024 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 online

 

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