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Newsletter GIUGNO 2021:

IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti
  • Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid
  • Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”
  • Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento
  • Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata
  • 730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi
  • Contributo a fondo perduto per le start-up
  • Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020
  • Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale
  • Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo
  • Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus
  • Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente
  • Covid-19: il calendario delle riaperture
APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni
  • L’importo del Diritto camerale annuale 2021

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 AGEVOLAZIONI

Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

(D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:

  • nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, che verranno erogati in via automatica o su istanza;
  • un nuovo credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo;
  • l’ulteriore proroga delle cartelle fiscali e dei relativi versamenti;
  • il rinvio al 1° gennaio 2022 della “Plastic tax”;
  • nuove regole per il recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali;
  • l’aumento dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24;
  • la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
  • agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-sexies, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020).

La disposizione è stata introdotta con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (art. 6-sexies).

Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 33

Tra le novità introdotte con il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), entrato in vigore il 1° giugno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sono anche alcune misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano le procedure per l’accesso al Superbonus del 110%, di cui all’art. 119, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Con le nuove disposizioni viene sostanzialmente stabilito che:

  • la detrazione si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico;
  • per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, è sufficiente la Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • per gli immobili di ONLUS, ODV e APS, in possesso di determinati requisiti, è previsto un meccanismo di calcolo per cui il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione può aumentare.

 

 

SOCIETÀ

Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.

Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ENTI NO PROFIT

Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 66

Con il decreto “Semplificazioni”, art. 66 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è stata disposta la proroga di un anno, fino al 31 maggio 2022, del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 maggio 2021, n. 125708

L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’art. 1, comma 949, della legge di Stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia Entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Con il Provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 l’Agenzia Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.

L’Agenzia chiarisce che, tali criteri, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • in presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • in presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Contributo a fondo perduto per le start-up

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 1-ter, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 1-ter, che riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, sia iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 (per esempio il tetto di fatturato).

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E

Con la circolare n. 5/E, pubblicata il 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) e risposto ai quesiti formulati in merito dagli operatori.

In particolare è stato chiarito che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai decreti “Ristori”, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal decreto “Sostegni” per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

I lavoratori autonomi in regime forfetario, che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”, non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020

D.M. 30 aprile 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, nel decreto sono indicate:

  • la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica;
  • gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
  • le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
  • le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019 e D.M. 2 febbraio 2021;
  • le modifiche delle territorialità.

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali.

 

 

SOCIETÀ , ADEMPIMENTI

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

  • al gruppo;
  • alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 maggio 2021 n. 346

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha confermato che l’imposta di bollo relativa ai registri contabili elettronici deve essere corrisposta esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24, con il codice tributo “2501”.

La medesima imposta invece deve essere assolta con il contrassegno o con la delega modello F23 nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, stampati su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare l’Agenzia ricorda che:

  • per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell’art. 7 del DL n. 357/1994, (modificato dall’art. 12-octies del decreto “Crescita” n. 34/2019), permette di derogare all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi, disponendo che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”;
  • con riferimento all’imposta di bollo, l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’art. 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale norma stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine:

  • i repertori;
  • libri di cui all’art. 2214, primo comma, del Codice civile;
  • ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del Codice civile.

Pertanto in linea generale l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del Codice civile.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali:

  1. siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;
  2. siano tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso (libri contabili tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo), l’imposta di bollo:

  • è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro qualora non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione;
  • deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
  • deve essere versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

Nel secondo caso (libri tenuti in modalità informatica) l’imposta di bollo deve essere:

  • è dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio);
  • deve essere versata con modello F24 con codice tributo “2501” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-bis, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 6-bis (Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica), che interviene sulla disposizione contenuta nel decreto “Rilancio” relativa al “Superbonus” (art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) stabilendo che l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell’incentivo, rientra anch’essa nei costi che concorrono al calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

 

 

IRPEF, REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 371

Con la Risposta ad interpello n. 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da una società tra professionisti che vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.

In particolare l’Agenzia ha confermato che il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: il calendario delle riaperture

D.L. 18 maggio 2021, n. 65

Con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 il Governo ha approvato nuove regole per il contenimento del virus Covid-19 e stabilito un calendario per la riapertura delle attività economiche e sociali.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche alle misure restrittive. Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto (18 maggio 2021), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, precedentemente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, viene ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti sopra indicati;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio possono riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:

 

Contributi a fondo perduto

È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto “Sostegni”.

In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l’applicazione di percentuali diversi a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni”, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Credito imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Proroga delle cartelle fiscali

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

 

Plastic Tax

È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta “Plastic Tax” introdotta dall’art. 1, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali

Con la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Crediti compensabili

Per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è stato elevato a 2 milioni di euro.

 

Riduzione delle bollette elettriche

È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

 

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36

Sono previste agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e con Isee non superiore a 40.000 euro annui: esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali; un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022.

 

 

SOCIETÀ

L’importo del Diritto annuale camerale 2021

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.

Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Misure del diritto camerale 2021

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 16 giugno 2021 IMU – Versamento Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021. Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Modello F 24 ovvero

Bollettino di c/c postale

Mercoledì 30 giugno 2021 IMU – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

Invio telematico con posta certificata (PEC).

Mercoledì 30 giugno 2021 IMU – Presentazione dichiarazione Enti non commerciali Presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2020. Enti non commerciali Telematica
Mercoledì 30 giugno 2021 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

SOGGETTI OBBLIGATI

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

 

Approfondisci

Comunicazione: Nuova versione dell’applicazione Entratel Multifile 1.3.7.

 

Nuova versione dell’applicazione Entratel Multifile

Nella sezione “Software” del sito di ENTRATEL è disponibile, per l’ambiente Windows, MAC e Linux, la nuova versione dell’applicazione Entratel-Multifile (versione 1.3.7 del 18/05/2021) che è stata aggiornata per la seguente motivazione:

  • adeguamento per la conversione in formato PDF delle ricevute relative alle dichiarazioni 2021:

o    Redditi Persone Fisiche 2021 (codice fornitura RPF21),

o    Redditi Società di persone 2021 (codice fornitura RSP21),

o    Redditi Società di capitali 2021 (codice fornitura RSC21),

o    Redditi Enti non commerciali 2021 (codice fornitura RNC21),

o    770 2021 (codice fornitura 77021),

o    IRAP 2021 (codice fornitura IRA21),

o    730 2021 (codice fornitura 73021),

o    Consolidato nazionale e mondiale 2021 (codice fornitura CNM21).

Si consiglia, pertanto, di aggiornare l’applicazione alla nuova versione rilasciata, senza modificare il Java già presente sul PC.

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Approfondisci

Newsletter MAGGIO 2021:

IN BREVE
  • Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
  • Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
  • Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
  • Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
  • Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
  • Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
  • ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
  • Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
  • Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
APPROFONDIMENTI
  • Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze

Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87

  • Il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
  • La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
  • La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.
  • Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
  • Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
  • Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.
  • La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti

D.L. 22 aprile 2021, n. 52

È in vigore dal 26 aprile 2021 il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

  • tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
  • è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00;
  • potranno riaprire in zona gialla le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma solo all’aperto;
  • tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all’aperto, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • via libera anche agli sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
  • le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
  • dal 15 maggio riaprono le piscine, ma solo all’aperto;
  • dal 1º giugno riaprono le palestre, solo per allenamenti individuali;
  • dal 15 giugno torneranno le attività fieristiche;
  • dal 1° luglio autorizzati convegni e congressi in presenza;
  • dal 1° luglio riaprono i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

 

 

AGEVOLAZIONI

Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19

Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021

L’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

 

 

IVA

Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA, a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:

  • modello 730
  • modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:

  • i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati relativi alle locazioni brevi;

e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni IRPEF per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente il Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

 Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell’Agenzia Entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”).

Vengono quindi confermati i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l’indice di affidabilità fiscale raggiunto nell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d’imposta 2019 e 2020.

 

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”

“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere gratuitamente al proprio fascicolo informatico d’impresa e ai dati presentati al Registro delle Imprese: è possibile consultare e salvare la visura della società in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.

Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite autenticazione SPID di livello 2 o con dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

 

 

REDDITI DI LAVORO

Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto un “premio”, pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all’estero.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 500 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • Detrazione delle spese di istruzione per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.

Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza
Ambito
Attività
Soggetti obbligati
Modalità
Lunedì 10 maggio 2021
Modello 730 precompilato – pubblicazione sul sito
Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata.
Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta
Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Venerdì 14 maggio 2021
Modello 730 precompilato – termine iniziale per l’invio
Termine iniziale per poter modificare/integrare o inviare, dal sito dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.
Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta
Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Lunedì 17 maggio 2021
Artigiani e commercianti – Contribuzione
Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 1° trimestre.
Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021
Contributi a fondo perduto “Sostegni” – Istanza
Termine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.
Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.
Telematica
Lunedì 31 maggio 2021
Liquidazione periodiche IVA
Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.
Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Telematica.

Approfondisci

Newsletter APRILE 2021:

 
IN BREVE
  • Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo
  • L’Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile: approvate le nuove regole anti-Covid
  • Cessione Superbonus: prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione per le spese 2020
  • Rinvio al 1° ottobre per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT
  • Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi
  • Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro
  • Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020
  • Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture
  • “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini
  • Versamento e dichiarazione imposta sui servizi digitali (ISD): il Decreto “Sostegni” riscrive i termini di scadenza
  • Canone Rai più leggero per bar e alberghi
  • Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico
  • No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”
  • Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate
APPROFONDIMENTI
  • Contributo a fondo perduto “Sostegni”: a chi spetta, come si calcola e come richiederlo
  • “Decreto Sostegni”: indennità a lavoratori dipendenti e autonomi

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 202, n. 77923

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).

Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo da presentarsi a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

L’Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile: approvate le nuove regole anti-Covid

D.L. 1° aprile 2021, n. 44

Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le nuove regole, contenute nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle vigenti disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge, e di alcune misure già previste dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

  1. l’applicazione nelle zone gialle delle misure previste per la zona arancione. Le attività della ristorazione potranno quindi proseguire solo con vendita d’asporto e a domicilio;
  2. l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  3. la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, con le limitazioni già vigenti. Tale spostamento è invece vietato in zona rossa. Resta confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente.

Entro il 30 aprile potranno essere apportate modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

 

Inoltre, il provvedimento ha:

  • introdotto l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • previsto l’esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • disposto la proroga al 31 luglio 2021 di alcune norme in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria;
  • esteso agli enti del Terzo settore (Onlus, OdV ed Aps) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • previsto lo svolgimento in presenza dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale (anche in zona rossa), dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Cessione Superbonus: prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione per le spese 2020

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933; Comunicato Stampa 31 marzo 2021

Con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, slitta al 15 aprile 2021.

Destinatari della proroga sono, in particolare, i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Rinvio al 1° ottobre per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83884

Con il Provvedimento direttoriale n. 83884 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 del termine entro il quale occorre adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” – versione 7.0 di giugno 2020), e per il conseguente adeguamento dei registratori telematici.

A seguito dell’ulteriore rinvio, i dati dei corrispettivi potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche previste dall’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 6.0”, e solo dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato telematico, che è comunque utilizzabile in via facoltativa.

La misura tiene conto da un lato delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, manifestate provenienti dalle associazioni di categoria, e dall’altro del fatto che l’art. 1, comma 10, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva precompilata.

Sono stati inoltre prorogati al 30 settembre 2021 i termini per adeguare i registratori telematici, cioè la scadenza entro la quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 10

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE

Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 4

Il “Decreto Sostegni” prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.

Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

ATTENZIONE: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020

D.P.C.M. 25 marzo 2021

È stato adottato il 25 marzo 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

 

 

FATTURE ELETTRONICHE, ADEMPIMENTI

Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 5

Il “Decreto Sostegni” ha prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d’imposta 2019.

L’adempimento si considera tempestivo, e dunque non sanzionabile in considerazione dell’emergenza Covid-19, se effettuato entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Rispetto a quanto anticipato dal MEF con Comunicato Stampa del 13 marzo 2021, la proroga riguarda non soltanto le fatture elettroniche del 2019, ma tutti i documenti informatici. Inoltre, la proroga riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Si ricorda, infine, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.

Per quanto attiene alle fatture elettroniche, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il giorno 8 aprile) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio all’8 aprile 2019).

 

RISCOSSIONE

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini

Agenzia Entrate-Riscossione – Faq 26 marzo 2021

Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le FAQ (Frequently asked questions)

in materia di riscossione connessi all’emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021).

In una di queste l’Agenzia ricorda che il Decreto considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).

Anche per le rate dell’anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

 

 

WEB TAX

Versamento e dichiarazione imposta sui servizi digitali (ISD): il Decreto “Sostegni” riscrive i termini di scadenza

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 5; Agenzia delle Entrate, Circolare 23 marzo 2021, n. 3/E

L’art. 5, comma 15, del “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) prevede la proroga del versamento dell’imposta sui servizi digitali, che slitta, dal precedente 16 febbraio 2021, al prossimo 16 maggio. La dichiarazione, invece, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (il precedente termine cadeva il 31 marzo).

Dunque, in sede di prima applicazione, i soggetti passivi dovranno provvedere al versamento dell’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 entro il 16 maggio 2021 mentre la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, con la quale fornisce interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge di bilancio 2019.

 

 

TASSE E IMPOSTE VARIE

Canone Rai più leggero per bar e alberghi

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 6

L’art. 6, commi 5, 6 e 7, del “Decreto “Sostegni” ha previsto la riduzione del 30%, per l’anno 2021, del canone Canone RAI speciale (di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n.  246) a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

In caso di versamento effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto, il bonus è fruibile anche come credito d’imposta, pari al 30% di quanto versato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico

Sito ENEA – Sezione Approfondimenti Superbonus 110%

Nella nuova sezione Approfondimenti del sito dell’Enea dedicato al Superbonus, sono stati pubblicati nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110% in tema di asseverazione e computo metrico. Le note di chiarimento, in particolare, sono state predisposte per agevolare il lavoro dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e di quelli che devono apporre il visto di conformità, e sono aggiornate al 18 febbraio 2021.

Relativamente all’asseverazione per il Superbonus 110% l’ENEA chiarisce che, la stessa, deve essere inviata attraverso il portale dedicato, allegando obbligatoriamente il computo metrico. Per l’ecobonus “ordinario“, invece, l’asseverazione non va inviata all’ENEA ma deve essere conservata dal soggetto beneficiario.

In tema di computo metrico l’ENEA precisa che è da allegare il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Dunque, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 16 marzo 2021, n. 174

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 174 del 16 marzo 2021, ha chiarito che per la fruizione dei benefici del cd. Superbonus è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Dunque, alle unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non essendo definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale in quanto ancora in corso di costruzione, è preclusa la fruizione del Superbonus.

 

 

CATASTO

Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un’utile brochure che spiega, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.

I primi prevedono il pagamento online (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.

I servizi gratuiti permettono invece di:

  • conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
  • conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
  • conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.

 

Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Sostegni”: a chi spetta, come si calcola e come richiederlo

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).

Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

 

ATTENZIONE: Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021. La trasmissione dell’istanza potrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate. L’invio potrà avvenire anche tramite intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” dell’Agenzia Entrate, o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato tramite autodichiarazione presente nel modello.

 

I soggetti interessati sono quelli titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

  • svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i “solari”) oppure,
  • producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.

 

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

 

Il contributo è previsto anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.

 

La condizione per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

Ai fini della determinazione del fatturato medio mensile occorre prendere in considerazione, indipendentemente dal regime contabile utilizzato:

  • tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020 (nel caso di fatturazione differita si presti attenzione al fatto che rileva la data di effettuazione – es. DDT – e non la data fattura);
  • le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020 (per i soggetti in ventilazione, tuttavia, come meglio specificato nel seguito, è anche possibile considerare i valori “al lordo”);
  • occorre considerare nel “fatturato” anche le operazioni relative a cessioni di beni ammortizzabili.

Per quanto riguarda particolari regimi di determinazione dell’imposta, che potrebbero rendere complessa la determinazione degli importi di fatturato al netto dell’IVA, vengono confermate le semplificazioni già a suo tempo concesse in sede di contributo “Rilancio” (art. 25 D.L. n. 34/2020). Pertanto, nel caso di operazioni effettuate in regime di ventilazione, operazioni con applicazione del regime del margine, operazioni effettuate da agenzie di viaggio, l’importo del fatturato può essere riportato al lordo dell’IVA. Se si opta per questa impostazione, il criterio deve essere mantenuto sia per il 2019 che per il 2020.

 

Per l’individuazione dell’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019, i righi del modello Redditi cui fare riferimento sono i seguenti:

  • RS116 per le PF e le Società di persone in contabilità ordinaria;
  • RG2, col. 2 per le PF e col. 5 per le Società di persone in contabilità semplificata;
  • LM2 per i soggetti “minimi” e da LM22 a LM27, col. 3 per i soggetti in regime “forfettario”;
  • RE2, col. 2 per i professionisti;
  • RS107, col 2 per le società di capitali.
  • RS11, RG2 col. 7, RG4 col. 2, RC1 o RE1 per gli ENC ed equiparati in base al regime contabile adottato.

 

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Per il calcolo della media mensile, l’Agenzia Entrate ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovrà essere considerato il fatturato dei mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 (ma entro il 23 marzo 2021), l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Il sostegno potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24.

L’amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L’accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi – Contributo a fondo perduto.

A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo istanza di rinuncia (anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).

In termini di sanzioni e controlli si applica l’art. 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche sul proprio sito la Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni”.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

“Decreto Sostegni”: indennità a lavoratori dipendenti e autonomi

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

Il “Decreto Sostegni” riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:

  • dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
  • in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre, non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendentedi NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19:

  1. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

  • contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
  • pensione diretta.

 

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

 

ATTENZIONE: La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.

 

L’indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all’attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:

  • euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 000 euro annui;
  • euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 000 e 10.000 euro annui;
  • euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 000 annui.

 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 30 aprile 2021 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa l’anno d’imposta 2020. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva. Telematica
Venerdì 30 aprile 2021 Comunicazione dati fatture estere – Esterometro Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferito al I trimestre dell’anno. Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Venerdì 30 aprile 2021 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre. Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Venerdì 30 aprile 2021 Imposta di bollo su documenti informatici Versamento dell’imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici. Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche. Telematica

 

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