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Newsletter MARZO 2021:

IN BREVE
  • Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
  • Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali
  • Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)
  • Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali
  • Il credito d’imposta pubblicità 2021
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria
  • Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo
  • Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della P.A.
  • Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020
  • Bando Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna

 

APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e imprese
  • La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 

 

 

 

IN BREVE

 RISCOSSIONE

Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Mef, Comunicato Stampa 27 febbraio 2021

Il Mef, nella giornata del 27 febbraio, ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.

La proroga riguarderà sia le rate del 2020 ancora non versate, sia la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021, ma i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che dovrà essere disposto.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618

Con Provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha disposto l’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il rinvio del termine si è resa necessaria perchè in attesa della necessaria interlocuzione con l’Autorità Garante privacy per la definizione delle misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2021, n. 21

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Tra le novità introdotte dal provvedimento, si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del bonus vacanze;
  • il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive sulla prima casa;
  • la possibilità per le società di applicare fino al 31 luglio 2021 le misure anti-Covid per lo svolgimento delle assemblee a distanza e la previsione di un maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, che potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la conferma del rinvio dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di addebito ed accertamento, la sospensione dell’attività di notifica e dei pignoramenti presso terzi già previsti dal L. 30 gennaio 2021, n. 7.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)

Entro martedì 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2021, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta pubblicità 2021

Anche nell’esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d’imposta pubblicità.

A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo 2021 occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del credito d’imposta.

Le spese ammesse sono solo quelle per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.

Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegna il credito d’imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.

I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.

Non è però più ammissibile per il 2021 l’agevolazione straordinaria del 2020, cioè il 50% delle spese totali, per pubblicità su TV e radio; rimane però la possibilità di ottenerne il 75% solo sul valore incrementale così come disposto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria

Per gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e nel 2021 è previsto un credito d’imposta.

Per tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d’imposta concesso, nella fattura relativa all’acquisto deve essere presente un richiamo alla norma:

  • dal 1° gennaio al 15 novembre 2020: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi 184-197 della Legge 160/2019”;
  • dal 16 novembre 2020 in poi: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020”.

L’Agenzia Entrate ha comunque chiarito, con le risposte ad interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, che eventuali omissioni dell’annotazione in fattura elettronica possono essere regolarizzate alternativamente mediante:

  • apposizione della dicitura manualmente oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea (es: da fornitori UE ed extra UE) o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche;

oppure

  • integrazione elettronica da unire all’originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.

In fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni, individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in origine).

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 febbraio 2021 n. 2021/51374

Il termine per la comunicazione della cessione o dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo.

Si ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.

Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:

  • detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis, comma 1, del TUIR;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16, comma 1-bis – 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

 

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Startup e PMI innovative: pronta la procedura per i nuovi incentivi sugli investimenti

D.M. 28 dicembre 2020; Circ. 25 febbraio 2021 n. 1

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.

L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica resa disponibile dal MiSE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

 

RAPPORTO FISCO – CONTRIBUENTE

Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della PA

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 16 febbraio 2021

Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), ha stabilito che dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS. Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.

I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una miniguida “Accesso ai servizi online dell’Agenzia”.

 

IRPEF, DICHIARAZIONI

Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020

Il D.M. 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2020 (ex art. 15, comma 1, lettera e), TUIR).

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali
Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro
Importi massimi detraibili per corsi Post Laurea
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro

 

IMPRESE, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bando Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna

Ha preso il via l’Edizione 2021 del BandoDigital Export – Anno 2021″ che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-romagnole. Circa 1 milione di euro i fondi stanziati.

Il bando sarà aperto dalle ore 8.00 del primo marzo 2021 fino alle ore 14.00 del 22 marzo 2021.

Contributi – Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro).

Target – Il Bando regionale si rivolgerà a imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna con un fatturato minimo di 500 mila euro, così come desunto dall’ultimo bilancio disponibile.

L’arco temporale per la realizzazione delle iniziative che potranno beneficiare dei contributi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Attività – Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 azioni, finalizzato a supportarle sui mercati internazionali (senza vincolo sul numero di Paesi target).

Le principali attività eleggibili saranno:

  • attività di assistenza a carattere specialistico anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
  • potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing (es.: predisposizione o revisione del sito internet dell’impresa in lingua straniera e pubblicizzazione tramite internet);
  • sviluppo di canali promozionali e commerciali digitali attraverso l’accesso a piattaforme di e-commerce internazionali (b2b e b2c);
  • posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali per l’avvicinamento alla gestione di business on line;
  • partecipazione a fiere a carattere internazionale e a convegni specialistici a carattere internazionale in modalità virtuale e/o in presenza;
  • protezione del marchio dell’impresa;
  • ottenimento delle certificazioni di prodotto;
  • TEM o Digital Export Manager;
  • b2b e b2c anche virtuali attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.

Modalità – Ogni progetto dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it sezione “Servizi e-gov” alla voce “Contributi alle Imprese”.

Per approfondimenti https://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2021/bando-2021

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e imprese

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto dopo la conversione in legge.

  • Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019. Quindi in deroga agli artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre sarà possibile, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
  • Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’operatività delle garanzie concesse dalla Sace sui titoli di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell’art. 1, comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Destinatari della garanzia Sace sono i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.
  • È rinviato al 1° marzo 2021 il termine per le segnalazioni a carico degli esercenti, che non accetteranno o non saranno pronti ad inserire il codice lotteria nel documento commerciale rilasciato al consumatore ai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  • È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del bonus vacanze.
  • È prorogato il mercato tutelato per l’erogazione del gas e dell’energia elettrica a famiglie e piccole imprese. L’avvio al mercato libero slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023.
  • È prorogato al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
  • È disposto il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa.
  • È stabilito che dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. È stata altresì prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica di comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
  • Sono prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito delle liquidazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
  • È prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

 

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2021:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfetariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2021 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2021.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale.

I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 15 marzo 2021 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Termine per la presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Contribuente interessato Telematica
Martedì 16 marzo 2021 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. ·      Università statali e non statali

·      Agenzie di pompe funebri e attività connesse

·      Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

Telematica
Martedì 16 marzo 2021 730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Amministratori di condominio Telematica
Martedì 16 marzo 2021 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2021 (anno 2020). Sostituti d’imposta Telematica
Martedì 16 marzo 2021 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2020. Soggetti che corrispondono dividendi Consegna

 

Martedì 16 marzo 2021 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2020. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva Modello F24
Martedì 16 marzo 2021 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Modello F24

 

Approfondisci

Nuova versione dell’applicazione Entratel Multifile:

Nella sezione “Software” del Sito di ENTRATEL è disponibile, per gli ambienti Windows, la nuova versione dell’applicazione Entratel-Multifile (versione 1.3.6 del 15/02/2021) che è stata aggiornata per le seguenti motivazioni:

  • adeguamento per la conversione delle ricevute in formato PDF Iva 2021 e per le certificazioni uniche 2021.

Si consiglia, pertanto, di aggiornare l’applicazione alla nuova versione rilasciata.

Approfondisci

Proroga scadenze trasmissione dati spese sanitarie 2021 e 2022:

 

SPESE SANITARIE
Proroga scadenze trasmissione dati spese sanitarie 2021 e 2022

La Ragioneria Generale dello Stato, con il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, recepisce quanto disposto nel provvedimento del 22 gennaio dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria 2020 e indica le nuove scadenze per il 2021 e 2022.

 

Scarica il Decreto >>>    DM. 29 Gennaio 2021

Approfondisci

Newsletter FEBBRAIO 2021:

IN BREVE
  • Invio dei dati spese sanitarie al STS prorogato all’8 febbraio
  • Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
  • Partita la Lotteria degli scontrini
  • Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario
  • Esonero contributivo per il 2021 per autonomi e professionisti
  • Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
  • “Bonus vacanze” non spettante restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi
  • I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
  • Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia
  • “Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021
  • È in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%
  • Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea
  • Il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
  • La Guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021
APPROFONDIMENTI
  • Accesso al regime forfetario per il 2021
  • Le nuove regole europee in materia di default

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Invio dei dati spese sanitarie al STS prorogato all’8 febbraio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765

Con il Provvedimento direttoriale 22 gennaio 2021, n. 20765 l’Agenzia Entrate ha disposto la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine, inizialmente fissato al 31 gennaio, per la trasmissione delle spese sanitarie relative al 2020, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale proroga si riferisce alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Di conseguenza è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato: il relativo modello potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia Entrate fino all’8 febbraio 2021. In alternativa, è possibile accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Con il medesimo provvedimento è stato infine prorogato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.

Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:

  1. gli interessi per ritardato pagamento, di cui all’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
  2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:

  • comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Partita la Lotteria degli scontrini

Agenzia Entrate-Dogane, Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU; Comunicato Stampa 30 gennaio 2021

È ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.

L’avvio della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.

La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;

Sono previsti i seguenti premi:

ESTRAZIONI ANNUALI ESTRAZIONI MENSILI ESTRAZIONI SETTIMANALI
1 premio da Euro 5.000.000

per chi compra

10 premi da Euro 100.000

per chi compra

15 premi da Euro 25.000

per chi compra

1 premio da Euro 1.000.000

per chi vende

10 premi da Euro 20.000

per chi vende

15 premi da Euro 5.000

per chi vende

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) – al momento dell’acquisto.

La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.

L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

D.M. 4 dicembre 2020

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti
TRIMESTRE SCADENZA
I trimestre 31 maggio
II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.

I codici tributo da utilizzare sono:

TRIMESTRE CODICE TRIBUTO
I trimestre 2521
II trimestre 2522
III trimestre 2523
IV trimestre 2524

Le sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con il 2526.

 

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

LAVORO AUTONOMO

Esonero contributivo per il 2021 per autonomi e professionisti

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 20

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dei contributi previdenziali per le partite Iva e professionisti ordinisti colpiti dalla pandemia, con uno stanziamento di un miliardo di euro per il 2021.

La misura è destinata ai soggetti che nel 2019 hanno percepito un reddito non superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

La Manovra non contiene ulteriori dettagli sull’esenzione: criteri e modalità verranno fissati da uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia.

 

IMPRESE, CREDITO

Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

“Bonus vacanze” non spettante restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 66

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 66 del 1° febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il bonus vacanze sia stato fruito indebitamente, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di dichiarazione (730 o Redditi PF).

L’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà infatti:

  • ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze);
  • a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.

L’Agenzia ha inoltre confermato che il recupero dell’agevolazione riguarda esclusivamente il soggetto beneficiario e non anche il cessionario del bonus, senza quindi conseguenze pregiudizievoli per l’utilizzo in compensazione da parte della struttura ricettiva.

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.

Si ricordano i riferimenti normativi:

  • art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.

Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.

 

FALLIMENTO

Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia

Banca d’Italia, Ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid”

La Banca d’Italia ha pubblicato la ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid“. Come osservato nel documento, sin dall’inizio della crisi economica determinata dalla pandemia, si è diffuso il timore che essa avrebbe determinato un’ondata di fallimenti d’impresa. Tale timore ha portato all’adozione di un vasto insieme di misure di sostegno alle imprese che si sono affiancate a interventi volti a «congelare» i fallimenti.

La ricerca fornisce una stima della relazione tra fallimenti e ciclo economico e formula una previsione circa la loro possibile evoluzione nell’immediato futuro.

Secondo le stime di Banca d’Italia la forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022 (nel 2019 i fallimenti erano stati intorno alle 11.000 unità). A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno.

Sono pure previsioni da interpretare con molta cautela. Come precisa la stessa Banca d’Italia:

  • da un lato potrebbero essere sottostimate, nella misura in cui la caduta eccezionale del PIL comporterà un aumento maggiore di fallimenti rispetto a quanto stimato da precedenti fasi recessive;
  • dall’altro lato, potrebbero essere sovrastimate se le misure di sostegno adottate e l’intensità della ripresa economica saranno capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la difficile fase congiunturale.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

“Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 58

Tra le detrazioni per interventi edilizi la legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 58, ha previsto la proroga a tutto il 2021 del “Bonus mobili”, la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, innalzando il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a 16mila euro.

L’agevolazione, in particolare, spetta:

  • per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020;
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

È in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%

Sito Superbonus 110%

È online il sito internet del Governo dedicato al Superbonus 110%. Il sito propone le norme di riferimento sull’agevolazione e i relativi documenti di prassi, nonché un interessante servizio Faq (risposte alle domande più frequenti) curato da Enea e Agenzia delle Entrate, con la possibilità di inviare quesiti sui seguenti argomenti:

  • A01 – Soggetti beneficiari
  • A02 – Tipologie di immobili ammessi
  • A03 – Interventi trainanti
  • A04 – Interventi trainati
  • A05 – Installazione di sistemi solari fotovoltaici
  • A06 – Limiti di spesa agevolabili
  • A07 – Esempi concreti
  • A08 – Opzione per cessione e sconto in fattura
  • A09 – Rilascio attestazioni e asseverazioni
  • A10 – Adempimenti
  • A11 – Visto di conformità.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea

Sito Ecobonus 2021, Bonus casa 2021

L’Agenzia Entrate ha reso noto che sono stati pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.

Si ricorda che il termine per l’invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di disponibilità del canale per l’invio dei dati.

Si ricorda che devono essere inviati all’Enea:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), prorogati al 31 dicembre 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da inserire nella sezione ecobonus;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.

Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e il Vademecum sull’ecobonus, aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

 

CREDITO

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

Per le imprese e le famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda degli usurai, esiste la possibilità di accedere al credito più agevolmente tramite il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, istituito dalla legge n. 108 del 1996 e gestito dal Dipartimento del Tesoro del MEF.

L’ammontare del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.

Le garanzie finanziate con il Fondo di prevenzione dell’usura favoriscono infatti l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito.

Le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) mentre i privati cittadini e le famiglie in difficoltà possono contattare le Associazioni e le Fondazioni di lotta all’usura.

Tali Enti, che sono gli effettivi gestori del Fondo, esaminano e valutano i singoli casi, per stabilire se sussistono le condizioni per ricevere le garanzie antiusura.

Una descrizione più dettagliata del meccanismo di funzionamento del Fondo è disponibile nel “Rapporto sul Fondo per la prevenzione dell’usura”, scaricabile in pdf sul sito del Dipartimento del Tesoro.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

La guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021

Agenzia delle Entrate, Guida i servizi “agili” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida aggiornata sui propri servizi di assistenza in modalità “agile”, ovvero in modalità semplificate senza bisogno di recarsi allo sportello.

Nella guida sono raccolti e ordinati tutti i servizi oggi disponibili da remoto: da quelli via email e pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo online utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Accesso al regime forfetario per il 2021

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

 

Determinazione dei ricavi

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

 

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

 

Cause di esclusione

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

 

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono applicare il regime forfetario i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, in quanto non svolgono attività d’impresa (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece, l’incompatibilità del regime forfetario con il regime di “Patent Box” (art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014).

 

Adozione e cessazione del regime agevolato

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.

  2021 2020 2019
Limite massimo fatturato 65.000 €
Cause ostative che precludono l’accesso al regime.

 

 

Per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una.

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

 

IMPRESE, CREDITO

Le nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 8 febbraio 2021 Trasmissione dati spese al Sistema Tessera Sanitaria Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2020. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Lunedì 8 febbraio 2021 Opposizione utilizzo dati spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Contribuente interessato Comunicazione all’Agenzia Entrate
Martedì 16 febbraio 2021 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre. Artigiani ed esercenti attività commerciali Modello F24
Domenica 28 febbraio 2021 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
Lunedì 1° marzo 2021 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare 2020. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

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Dati delle spese sanitarie 2020: gli operatori hanno 8 giorni in più

L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie anche in considerazione delle criticità tecniche riscontrate nell’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

Più tempo per trasmettere i dati 2020 relativi alle spese sanitarie. Prorogata dal 31 gennaio all’8 febbraio 2021 la scadenza per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi effettuati nel 2020. Ampliata la finestra per esercitare il diritto di opposizione alle spese mediche nella precompilata. Slitta dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021, la data entro cui il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi. Le novità in un provvedimento del 22 gennaio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2019 ha previsto che, a partire dal 2019, il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente a partire dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Riguardo alle spese sostenute nel 2020, per andare incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, anche a causa di problemi informatici di trasmissione, slitta di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per l’invio dei dati delle spese sanitarie 2020 al Sts. Quindi il termine del 31 gennaio è stato rinviato all’8 febbraio 2021. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento.

Conseguentemente, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Dunque, il provvedimento odierno prevede delle deroghe ai termini stabiliti in precedenza (provvedimento del 6 maggio 2019) per consentire agli assistiti, per l’anno 2021, di esercitare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella precompilata. In particolare, l’opposizione può essere esercitata fino all’8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati, mediante apposita comunicazione all’Agenzia, e dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), per ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria.

Infine, con il provvedimento di oggi slitta dal 9 marzo al 16 marzo 2021, il termine entro il quale il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.

(FiscoOggi)

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