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Trasmissione dei dati al Sistema Ts: definite le nuove regole d’invio

Le spese sostenute nel 2020 andranno inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 vanno comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Approda in Gazzetta Ufficiale, la serie generale n. 270 del 29 ottobre, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Il decreto stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al Sistema Ts effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione.

Per quanto riguarda i tempi, poi, il calendario d’invio prevede che le spese sostenute nel 2020 vadano inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema Ts indicando anche;

  • il tipo di documento fiscale
  • l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione (ad esempio esente)
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

I dati, aggregati per tipologia, riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, purché effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per permettere al contribuente l’eventuale integrazione della dichiarazione precompilata la consultazione, attraverso il Sistema Ts delle spese sanitarie e veterinarie che non danno luogo alla detrazione è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts comunicano, attraverso una apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti trasmettono i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’Agenzia delle entrate fornisce al Sistema Ts l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso la stessa Agenzia i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda la tempistica della trasmissione dei dati il decreto stabilisce che venga effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021 vanno inviate le spese sostenute nel 2020
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale l’invio riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

La trasmissione dei dati assolve agli obblighi di cui

  1. alla dichiarazione dei redditi precompilata
  2. alla trasmissione dei dati delle fatture
  3. alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Sarebbe opportuno considerare ancor di più, viste le novità, far acquistare il software direttamente alle strutture mediche o specialistiche, che sono:

 

  • Struttura:

 

  1. Farmacia,
  2. Struttura sanitaria (accreditata o autorizzata),
  3. Struttura specialistica della Sanità Militare,
  4. Esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci (parafarmacie),
  5. Esercizi commerciali autorizzati alla vendita di dispositivi medici su misura (ottici),
  6. Farmacia assistenziale ANMIG

 

  • Professionista:

 

  1. Medico Chirurgo/Odontoiatra,
  2. Medico Veterinario,
  3. Psicologo,
  4. Infermiere,
  5. Ostetrica/o,
  6. Tecnico sanitario di radiologia medica

 

  • Nuovi ordini professioni sanitarie di cui al DM 8 agosto 2018

 

  1. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. Tecnico audiometrista;
  3. Tecnico audioprotesista;
  4. Tecnico ortopedico;
  5. Dietista;
  6. Tecnico di neurofisiopatologia;
  7. Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione;
  8. Igienista dentale;
  9. Fisioterapista;
  10. Logopedista;
  11. Podologo;
  12. Ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  14. Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. Terapista occupazionale;
  16. Educatore professionale;
  17. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. Assistente sanitario;
  19. Biologi

 

 

Scarica il decreto >>>>  G.U. n.270

Approfondisci

Newsletter GENNAIO 2021:

 
IN BREVE
  • In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
  • Interessi legali allo 0,01% dal 2021
  • Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
  • Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021
  • Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI
  • I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente
  • Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo
  • Industria 4.0: credito d’imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere
  • Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
APPROFONDIMENTI
  • Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali
  • Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto “Ristori” convertito in legge
  • Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2021

In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:

  • la modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
  • la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,01% dal 2021

D.M. 11 dicembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2020 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D. Dirett. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2020, n. 322).

 

Riportiamo in tabella le modifiche avvenute nel corso degli anni.

 

Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 – 31.12.1996 10%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5%
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5%
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5%
01.01.2008 – 31.12.2009 3%
01.01.2010 – 31.12.2010 1%
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5%
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5%
01.01.2014 – 31.12.2014 1%
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5%
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2%
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1%
01.01.2018 – 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 – 0,01%

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge

Legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).

Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:

  • il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
  • la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
  • la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 1051-1058

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

IVA, IMPOSTE DIRETTE

Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea

A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

  • per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
  • per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.

 

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.

In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.

Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’art. 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.

Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.

 

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

 

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2021 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2019, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020.

Per il periodo d’imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2019) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2020.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183

Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio” (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:

Spesa agevolabile 100
Credito d’imposta da istanza 60
Credito d’imposta fruibile (60 x 47,1617%) 28,2970

 

Il credito d’imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

 

IRPEF

I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E

Con la Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 31, convertito con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l’imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

In sintesi è stato introdotto:

  1. un “trattamento integrativo”, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
  2. una “ulteriore detrazione fiscale”, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) tale agevolazione è stata estesa al 2021.

 

LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222

È stato approvato dall’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il nuovo modello può essere inviato anche dagli intermediari a partire dal 14 dicembre 2020.

 

IMPOSTE DIRETTE, AGEVOLAZIONI

Industria 4.0: credito d’imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere

Agenzia delle Entrate, Risposte ad istanza di interpello 12 novembre 2020, n. 542/E e n. 544/E

Con le Risposte n. 544/E e n. 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), ricorrendone i presupposti, anche per autobetoniere e betompompe, nonché per autocarri, semirimorchi e mezzi e d’opera per la pulizia delle strade.

In particolare, sono agevolabili con il credito d’imposta nella misura del 40%:

  • l’acquisto di autobetoniere e betonpompe con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (Risposta n. 544/E/2020);
  • l’acquisto di autocarri, semirimorchi, ovvero mezzi e d’opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane; non è di ostacolo alla fruibilità dell’agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un “veicolo” (Risposta n. 542/E/2020).

 

ANTIRICICLAGGIO

Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

UIF, Quaderno n. 15/2020 – Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha sviluppato un indicatore sintetico che segnala la presenza nei bilanci delle caratteristiche tipiche di una cartiera.

Il lavoro, pubblicato nel Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 15/2020, analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.

Utilizzando dati di bilancio, l’UIF ha sviluppato un indicatore sintetico che, dopo una prima verifica empirica effettuata utilizzando il database dell’UIF nell’analisi delle operazioni sospette segnalate all’Unità, ha rilevato che a valori molto bassi dell’indicatore stesso corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni.

L’indicatore può essere uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2021

Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese, tra cui segnaliamo in questa sede alcune delle principali:

  • Un esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti – ordinistici e non – più colpiti dalla pandemia Covid-19 che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail;
  • Istituzione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 di un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo in presenza di determinati requisiti reddituali;
  • Riconoscimento, per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore;
  • Modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
  • Proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde;
  • Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi;
  • Un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
  • Riconoscimento ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia dipendenti sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, di un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
  • Introduzione di una nuova norma che inibisce l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale;
  • Estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e modifica in parte della disciplina;
  • Introduzione di una norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall’operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data;
  • Deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per cui non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4 , c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto “Ristori” convertito in legge

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).

Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:

  • il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
  • la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
  • la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

 

Le principali misure riguardano i contributi a fondo perduto:

  • Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del presente decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai diversi D.P.C.M. che interessano l’intero territorio nazionale. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Per le zone caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancioni e rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 per:
    • gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
    • gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
    • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
    • alberghi (codice ATECO 551000).
  • Per gli operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 il contributo sarà riconosciuto nell’anno 2021 previa presentazione di apposta istanza.
  • Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le percentuali riportate nell’Allegato 2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
  • Contributo a fondo perduto a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Possono accedere ai contributi a fondo perduto anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 del presente decreto. Valgono le medesime regole e le limitazioni previste per gli altri operatori economici beneficiari del contributo a fondo perduto.

 

Allegato 1

Codice ATECO % CFP
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 – Attività di fotoreporter 100,00%
742019 – Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 – Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 – Corsi di danza 100,00%
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 – Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 – Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 – Attività delle guide alpine 200,00%
743000 – Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 – Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 – Attività di musei 200,00%
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

Allegato 2

 

Codice ATECO Descrizione % CFP
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature ed accessori 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

 

Allegato 4

CODICE ATECO DESCRIZIONE % CFP
46 12 01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti 100%
46 14 03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 100%
46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 100%
46 15 03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 100%
46 15 05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 100%
46 15 06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
46 15 07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 100%
46 16 02 Agenti e rappresentanti di pellicce 100%
46 16 03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 100%
46 16 04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 100%
46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 100%
46 16 06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 100%
46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 100%
46 16 08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 100%
46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 100%
46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 100%
46 17 04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 100%
46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 100%
46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 100%
46 17 07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 100%
46 17 08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
46 18 22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100%
46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 100%
46 18 93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 100%
46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 100%
46 18 97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 100%
46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
46 19 02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%

  

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Preliminarmente ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.

Il beneficio riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

 

Beneficiari

Il comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):

  • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti agevolabili

Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’art.18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il predetto art. 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6% delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.

La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6% per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).

Ai sensi del comma 1508, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Anche per tali investimenti la legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

La legge di Bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 del D.L. n. 78 del 2010).

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

 

Obblighi di conservazione documentale

Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 12 gennaio 2021 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Mercoledì 20 gennaio 2021 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo F24

Servizio AdE

Lunedì 1° febbraio 2021 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2020 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Lunedì 1° febbraio 2021 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito). Online

Presentazione Modello all’Agenzia Entrate

Lunedì 1° febbraio 2021 Redditi di terreni – Denuncia variazioni Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. Titolari di redditi di terreni.

 

Procedura Docfa.

 

 

Approfondisci

Newsletter DICEMBRE 2020:

IN BREVE
  • Con il decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”
  • Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020
  • L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi
  • Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre
  • Decreto “Ristori-ter”: contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori
  • Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive
  • Il modello per il fondo perduto nei centri storici
  • Pubblicate le Liste di Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs
  • Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica
  • Guida dell’Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml
  • Registrazione atti privati: nuovi codici per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali
  • Dall’Agenzia Entrate nuova segnalazione di phishing

 

APPROFONDIMENTI
  • Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno
  • La cancellazione della seconda rata IMU

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI, INCENTIVI

Con il decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto

D.L. 30 novembre 2020, n. 157

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente in vigore dal 30 novembre 2020 il decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157). Il nuovo decreto-legge interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

Il provvedimento interviene anche sul calendario fiscale, rinviando i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap e prorogando le scadenze relative ai versamenti tributari.

Di seguito le principali misure introdotte.

  • Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap – Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive disposte con D.P.C.M. 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle “zone rosse”, nonché per i ristoranti in “zona arancione”, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
  • Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre – È prevista la sospensione, fino al 16 marzo 2021, dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del D.P.C.M. 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle “zone rosse”, per i ristoranti in “zone arancioni e rosse”, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle “zone rosse”.
  • Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap – Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
  • Proroga definizioni agevolate – La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
  • Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione – Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
  • Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco – Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
  • Estensione codici Ateco – La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
  • Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo, lavoratori autonomi – Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
  • Associazioni sportive – È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
  • Indennità per i lavoratori sportivi – Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
  • Fiere e Congressi, spettacolo e cultura – Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
  • Sicurezza e forze armate – Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.
  • Contributo alle Regioni per la riduzione del debito – Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.
  • Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese – Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
  • Fondo perequativo – È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
  • Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati – I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
  • Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
    L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

 

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.

La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

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TRIBUTI LOCALI

Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

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DICHIARAZIONI

L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il 10 dicembre 2020 (termine prorogato dal D.L.“Ristori quater” n. 157/2020) scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Qualora non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono quindi il 10 marzo 2021.

La sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle dichiarazioni è variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 10 marzo 2021, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro (art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997).

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre 2020

È stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente abrogato.

Le principali misure in sintesi:

  • sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni. Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021;
  • per i piani di rateazione presentati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza “allargata”, che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive;
  • sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione;
  • è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori-ter”: contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori

D.L. 23 novembre 2020, n. 154

Con il D.L. 23 novembre 2020, n. 154, noto come decreto “Ristori-ter”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2020, sono stati finanziati nuovi contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid e stanziate nuove risorse per gli aiuti alimentari e per l’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dal virus.

In particolare, viene incrementato il fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta e l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto (codice ATECO 47.72.10, percentuale 200%).

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive

Mise, Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V

L’art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 prevede che, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato sia tenuto:

  • ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
  • depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

L’art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012 (per le start-up) e l’art. 4, comma 7, del D.L. n. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Con la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle suddette attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa.

In particolare, il MISE ha precisato che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione.

Nell’ottica “più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione all’ecosistema delle startup/PMI”, il MISE invita poi le Camere di Commercio “a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, a codeste Camere medesime l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato D.L. n. 76/2020”.

In conclusione il Mise richiama per memoria che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui l’obbligo deve essere assolto, e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, […] depositi presso il registro delle imprese”.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il modello per il fondo perduto nei centri storici

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471

A partire dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Le domande possono essere inviate tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ del sito internet dell’Agenzia Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471, ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione.

Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.

 

BILANCIO, CONTABILITÀ

Pubblicate le Liste di Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs

Assirevi, Check-list 2020

Assirevi ha pubblicato la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La check-list IFRS è stata aggiornata per tenere conto degli emendamenti degli IFRS omologati nel periodo dicembre 2019 – ottobre 2020 ed applicabili nella redazione dei bilanci il cui esercizio ha inizio in data 1° gennaio 2020.

Nel dettaglio:

Titolo documento Data emissione Data di entrata in vigore Data di omologazione Regolamento UE e

data di pubblicazione

Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS marzo 2018 1° gennaio 2020 29 novembre 2019 (UE) 2019/2075 – 6 dicembre 2019
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8) ottobre 2018 1° gennaio 2020 29 novembre 2019 (UE) 2019/2104 – 10 dicembre 2019
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) settembre 2019 1° gennaio 2020 15 gennaio 2020 (UE) 2020/34 – 16 gennaio 2020
Definizione di un’attività aziendale (Modifiche all’IFRS 3) ottobre 2018 1° gennaio 2020 21 aprile 2020 (UE) 2020/551 – 22 aprile 2020
Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16) maggio 2020 1° giugno 2020 9 ottobre 2020 (UE) 2020/1434 – 12 ottobre 2020

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio. La nuova “lista di controllo” è consultabile nella apposita sezione “Checklist” del sito Assirevi.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica

AssoSoftware, FAQ 9 novembre 2020

Con la risposta a una FAQ pubblicata il 9 novembre 2020 sul proprio sito, AssoSoftware ha chiarito come deve essere compilato il file xml nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l’esecuzione di lavori che accedono all’agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e si voglia applicare al cliente lo sconto direttamente in fattura così come previsto dall’art.121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

Considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, AssoSoftware suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

  • inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>
  • riportare nel tag 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Guida dell’Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml

Agenzia Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una Guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero.

La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l’altro che:

  • il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
  • il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Viene fornito il seguente esempio:

  1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
  2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;
  3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
  4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.

 

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Registrazione atti privati: nuovi codici tributo per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 novembre 2020, n. 73/E

Con la Risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici:

  • “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”
  • “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”
  • “1557” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”

che si vanno ad aggiungere a quelli istituiti con la precedente Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 per il versamento delle imposte di registro e di bollo in relazione alla registrazione degli atti privati a partire dal 2 marzo 2020.

Con la stessa Risoluzione n. 73/E/2020 l’Agenzia ha anche rinominato alcuni codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati:

  • “A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie – somme liquidate dall’ufficio”.

Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, precisa ancora l’Agenzia, sono da versare con il vigente codice tributo “9400” – “spese di notifica per atti impositivi”.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Dall’Agenzia Entrate nuove segnalazioni di phishing

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 25 novembre 2020

Circolano nel web false mail, apparentemente provenienti dall’Agenzia Entrate, che rappresentano veri e propri tentativi di truffa ai danni dei destinatari. Le mail in questione, inviate dal mittente “Gli organi dell’Agenzia delle Entrate” e firmate da “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, chiedono di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull’efficientamento energetico degli edifici. Un’altra email che sta circolando in queste ore indica come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com” e come oggetto “FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”.

L’avvertimento dell’Amministrazione è uno solo: “non aprire gli allegati e cestinarli immediatamente”.

L’Agenzia, infatti, è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto e ricorda che i propri Uffici non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito internet. Al riguardo, nell’area “L’agenzia comunica” del portale istituzionale è disponibile la sezione “Focus sul phishing” in cui si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’Agenzia Entrate, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che:

  • la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972);
  • per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.

ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2021 (riferimento 2020), e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2020, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2021. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2020), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione.

 

Fattura emessa a dicembre 2020 Ricevuta e registrata a dicembre 2020 Detrazione in dicembre 2020
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2021 Detrazione ammessa a gennaio 2021

TRIBUTI LOCALI

La cancellazione della seconda rata IMU

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

In particolare, l’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:

  1. gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro: il “Decreto Ristori” e il “Decreto Ristori-bis”.

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto che, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis” (di seguito la tabella).

Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto (di seguito la tabella), i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il soggetto passivi d’imposta dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Codice ATECO (Allegato 1) – Categorie interessate dall’esenzione per tutto il territorio nazionale
493210 Trasporto con taxi
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 Attività di proiezione cinematografica
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
855209 Altra formazione culturale
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}
931110 Gestione di stadi
931120 Gestione di piscine
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 Attività di club sportivi
931300 Gestione di palestre
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 Altre attività sportive nca
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 Sale giochi e biliardi
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}
960420 Stabilimenti termali
960905 Organizzazione di feste e cerimonie
493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 Attività di fotoreporter
742019 Altre attività di riprese fotografiche
855100 Corsi sportivi e ricreativi
855201 Corsi di danza
920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 Attività delle lavanderie industriali
477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 Gestione di stazioni per autobus
931992 Attività delle guide alpine
743000 Traduzione e interpretariato
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 Fabbricazione di articoli esplosivi

 

Codice ATECO – Allegato 2 – Categorie interessate dall’esenzione per la “zona rossa”
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 10 dicembre 2020 770/2020 Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020

 

 

Acconti IRPEF, IRES, IRAP Termine (prorogato dal 30/11) per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi Irpef, Ires e dell’Irap. Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia F24 in modalità telematica
Giovedì 10 dicembre 2020

 

IRPEF, IRES, IRAP – Dichiarazione Termine (prorogato dal 30/11) per la trasmissione telematica della:

·         dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche;

Società di persone;

Società di capitali.

 

Telematica
Mercoledì 16 dicembre 2020 IMU/TASI Versamento 2^ rata o unica soluzione 2020 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F 24 on line

 

Approfondisci

In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP:

Comunicato Stampa N° 269 del 27/11/2020

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.

Inoltre sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP sarà prorogato al 30 aprile 2021.

Analoga proroga al 30 aprile 2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.

Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre, assicurando in tal modo dieci giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.

Scarica il comunicato >>>>  Comunicato N.269

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2020:

 
IN BREVE
  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre
  • Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi
  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione
  • Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA
  • Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
  • Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori
  • Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti
  • Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito
  • Pronti gli elenchi Split payment per il 2021
  • Bando per la Digital Transformation
  • Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti
  • Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile
 

APPROFONDIMENTI

  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario
  • Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

  • Tra le altre agevolazioni destinate alle imprese dei settori la cui attività è stata sospesa, è prevista: l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, del credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020;
  • la cancellazione della seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ 21 ottobre 2020

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della “Definizione agevolata”.

Di seguito le indicazioni fornite:

  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi, è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
  • Sospensione notifiche e pignoramenti, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 “Rilancio” (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
  • Rateizzazioni decadenza a 10 rate, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
  • Sospensione verifiche crediti P.A., rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
  • Rottamazione e “saldo e stralcio”, resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA

D.M. 24 agosto 2020 n. 132

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 262 del 22 ottobre 2020) il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del MEF, rubricato “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il Regolamento entra in vigore il 6 novembre 2020 e modifica il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che regola l’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni; in particolare prevede che l’eventuale rifiuto di fatture ricevute dalle stesse pubbliche amministrazioni tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere motivato e comunicato.

Le cause del rifiuto individuate sono le seguenti:

  • fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della P.A. destinataria della trasmissione del documento;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

IRPEF

Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

Veicoli Percentuali forfetarie
Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km 25%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km 30%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km 40% per il 2020

(50% a decorrere dal 2021)

Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km 50% per il 2020

(60% a decorrere dal 2021)

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile Club Italia).

Con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate:

  • con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[…] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa;
  • per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i contratti stipulati adecorrere dal 1° luglio 2020”, ritiene di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche l’accettazione da parte del lavoratore stesso.

Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

 

 

IVA

Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. “Rilancio”) ha introdotto con l’art. 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il predetto articolo prevede che entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) le cessioni di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%.

Nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del suddetto regime agevolato IVA:

  • Iva agevolata, disco verde ai termoscannerIl Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art. 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
  • Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti – La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
  • Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici – Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
  • Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili – Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.
  • Le operazioni andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti

Enea, FAQ ottobre 2020

Si può fruire dell’Ecobonus e del Superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.

Il chiarimento arriva in una delle FAQ, recentemente pubblicate dall’ENEA e condivise dal MISE e dall’Agenzia Entrate, che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell’Ecobonus l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. n. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 48/2020, definisce “impianto termico” un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l’ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus l’impianto di climatizzazione invernale debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore.

Inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

 

 

IMPRESE

Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito

Commissione Europea, Check list “Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit”

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all’unione doganale dell’Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020, comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l’UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall’esito dei negoziati in corso tra l’UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di Covid-19.

La Commissione Europea ha pubblicato una check list per aiutare le imprese dell’UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell’UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma affronta le problematiche più comuni.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione sul proprio sito ufficiale.

La Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

 

 

Pronti gli elenchi Split payment per il 2021

Mef, Split payment – Elenchi 2021

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi per l’anno 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto “split payment”.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchiaggiornati al 20 ottobre 2020, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment per l’anno 2021. Si tratta degli elenchi di:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Bando per la Digital Transformation

Mise, D. Dirett. 1° ottobre 2020

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il decreto 1° ottobre 2020 che definisce i termini per accedere al bando “Digital Transformation” delle PMI, misura che ha l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell’intervento ci sono 100 milioni di euro.

Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti

È attiva la piattaforma dedicata agli esercenti per partecipare al “Bonus mobilità”, il programma che prevede l’erogazione di un contributo fino al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati circa 500 esercenti.

“È un’ottima risposta”, ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana”.

 

 

IVA

Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 497

Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate “Electric Vehicle Charger” (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante) e, dunque, costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del Tuir.

Di conseguenza, l’IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è rimborsabile sulla base di quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le attività ludico-ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto;
  • Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
  • Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi similari (art. 1, punto 9, lettera n);
  • Vietati convegni e congressi e similari. Consentito esclusivamente lo svolgimento “a distanza” (es. tramite webinar);
  • Ancora più limitate le attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura. In particolare:
  • le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
  • l’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00, ma per gli avventori, con riferimento al cibo ed alle bevande oggetto di asporto, vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • la consegna a domicilio è sempre consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.

Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi).

Si riduce anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).

La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (es. barbieri e parrucchieri), restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza.

Viene però introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee-guida in vigore.

L’esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione.

Sono infatti sospese:

  • Palestre;
  • Piscine;
  • Centri natatori;
  • Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee-guida, rivolte ad evitare assembramenti.

È permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.

Restano autorizzati all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione.

Sono inoltre sospese le attività dei:

  • Centri benessere;
  • Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Sono sospese anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Per quanto riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.

A tal proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni relative alle feste; con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.

Il nuovo decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con forti impatti negativi su tutto l’indotto riconducibile all’organizzazione di eventi, che già era stato colpito con il divieto di congressi, sagre e fiere.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

In sintesi, le misure.

  • È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto (vedi elenco in calce), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
SOGGETTI DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del contributo (1) già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio”. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Per chi aveva già presentato domanda, l’erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 25 novembre 2020.

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto “Rilancio”. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello.
  • Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

  • Vengono altresì stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli artt. 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator.
  • Sono stanziate ulteriori risorse anche per il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
  • Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
  • Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo D.P.C.M. indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
  • Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • È prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.
  • È prevista un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI), il CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI) e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. È prevista un’ulteriore indennità di 800 euro per il mese di novembre a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti.
  • È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.
  • È esteso al periodo d’imposta 2021 il “bonus vacanze”.

 

Elenco codici ATECO con “percentuale di ristoro”

Codice ATECO Percentuale
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 novembre 2020 IRPEF, IRES, IRAP – Dichiarazione Termine per la trasmissione telematica della:

·         dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche;

Società di persone;

Società di capitali.

Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 ISA – Presentazione Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2019. Imprese e lavoratori autonomi Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 LIPE – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

 

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020 770/2020 Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica

 

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