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SOFTWARE ISA 2020 versione 1.0.3 del 29/10/2020:

Consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

La versione 1.0.3 del del 29/10/2020 prevede le seguenti modifiche che, rispetto alla versione precedente, non determinano un cambiamento nei calcoli dell’Indice Sintetico di Affidabilità (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3):

· Per tutti gli ISA:

– rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln;

– rimosso il controllo di coerenza tra F01 e prospetto multiattività;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni con lettere accentate;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni omonimi per province diverse;

– rimossa un’anomalia nella funzione di utilità di importazione del file telematico per le casistiche con valorizzazione delle informazioni precalcolate modificabili con valore zero.

Il presente aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per rimuovere un controllo bloccante che inibiva la presentazione del modello ISA.

L’anomalia si poteva manifestare in presenza di un rilevante importo (superiore a 5,164 mln di euro) dei ricavi comprensivi dell’ammontare lordo derivante dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso ovvero, per i soli ISA BG40U, BG50U, BG69U, BK23U, dei ricavi aumentati della variazione delle rimanenze (valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento ai soli ISA BG40U, BG69U e BK23U è stato, inoltre, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;

Con l’occasione è rettificata altresì un’incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale rigo veniva dichiarato l’ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Si precisa, pertanto, che l’ aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha effetti per i soli soggetti che si trovano nelle condizioni sopra descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati

Scarica il Software >>>>                    Isa 2020 Vers. 1.0.3

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2020:

IN BREVE
  • 15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza
  • Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione
  • La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato
  • Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola
  • Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP
  • Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020
  • Consultazione e acquisizione e-fatture: c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio
  • Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari
  • Superbonus 110% e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati
  • Bonus pubblicità: valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020
  • 5 per mille: in Gazzetta Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento
  • Attenzione alle false email con presunte incoerenze in materia di IVA

 

APPROFONDIMENTI
  • Le nuove regole per la fatturazione elettronica
  • Modello Redditi: compilazione del quadro RS “Aiuti di Stato” e saldo IRAP

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 99

Ricordiamo che l’art. 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”).

I pagamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo “stato di emergenza”. La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione definitiva verrà presa a ridosso della scadenza, in base all’evoluzione della pandemia.

Con la fine dello stato d’emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarà il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart-working).

 

AGEVOLAZIONI

Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831

Sarà solo del 9,34% (e non del 60%) il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 302831 dell’11 settembre 2020 ha infatti determinato l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nella misura del 15,6423% di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7 settembre dagli aventi diritto.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:

Spesa agevolabile 100
Credito d’imposta da istanza 60
Credito d’imposta fruibile (60 x 15,6423%) 9,38

 

Si ricorda che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60.000 euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • o in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal 14 settembre 2020.

La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

 

IVA, FATTURA ELETTRONICA

La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.

Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.

Vedi l’Approfondimento

 

SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola

D.L. 16 luglio 2020 n. 76, art. 37, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120

L’art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che i professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d’ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni:

  • per le società da 206 a 2.064 euro;
  • per le imprese individuali da 30 a 1.548 euro.

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d’ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Si consiglia di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito https://www.inipec.gov.it e di verificarne il corretto funzionamento. È altresì necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata.

 

 DICHIARAZIONI

Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020, per anno d’imposta 2019), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Si ricorda che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50 mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770; in questo caso, la violazione è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Consultazione e acquisizione e-fatture: c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 settembre 2020, n. 311557

Con Provvedimento n. 311557 del 23 settembre 2020 l’Agenzia Entrate ha disposto un’ulteriore proroga (l’ennesima), fino al 28 febbraio 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, l’Agenzia ha introdotto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) che permette di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e l’operatore, sia ricevente, sia trasmittente.

Altra caratteristica della nuova funzionalità è il servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate al soggetto.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E

Con l’interessante Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un Interpello, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi sull’ammissione al Superbonus 100% e sui limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari.

Dopo un excursus su normativa e documenti di prassi, tra cui la Circolare n. 24/E del 2020 e le FAQ in materia pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia ricorda che i limiti di spesa ammessi al Superbonus variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.

L’importo massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi agevolabili, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Dunque, qualora siano realizzati sull’edificio in condominio:

  • la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi “trainanti”) e
  • la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ( interventi “trainati”)

il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

Il Superbonus, inoltre, spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.

Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.

Altro importante chiarimento fornito è che l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” permette a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus, compresa, come nel caso prospettato nell’Interpello, la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente. In tal caso, per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari, oltre a quello relativo ai lavori realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

L’Agenzia chiarisce infine che, relativamente agli interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. È comunque possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

Il Superbonus, invece, non spetta per gli interventi sul restauro della facciata per i quali, viene ricordato nella Circolare, resta confermata la detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223, Legge di Bilancio 2020).

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110% e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

Nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alle “altre spese ammissibili al superbonus” ha chiarito che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.

Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus a condizione, però, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi, progettazione e ispezione e prospezione) e degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

 

SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

Bonus pubblicità: valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020

L’art. 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020, infatti, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Il Decreto “Rilancio” ha inoltre modificato la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020.

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate alcune FAQ con chiarimenti sul tema, aggiornate all’8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.

In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia Entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

 

TERZO SETTORE

5 per mille: in Gazzetta Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento

D.P.C.M. 23 luglio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che definisce:

  • le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;
  • le modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Come previsto dall’art. 1 del DPCM, il contribuente può scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF:

  1. a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  2. per il finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
  3. per il finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli artt. 12 e 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
  4. a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  5. a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Attenzione alle false e-mail con presunte incoerenze in materia di IVA

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 settembre 2020

Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di tentativi di phishing: stanno infatti circolando false e-mail provenienti da sconosciuti, con mittente “Il direttore dell’Agenzia delle Entrate” o “Gli organi dell’Agenzia delle entrate” che, nel testo, invitano a cliccare sull’allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”.

L’Agenzia delle Entrate si dichiara estranea a questi messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste comunicazioni, che costituiscono un tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari, anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

L’Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti non vengono mai inviate per posta elettronica. Le informazioni personali, infatti, sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, FATTURA ELETTRONICA

Le nuove regole per la fatturazione elettronica

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.

  • Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.
  • È richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
  • Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).
  • Le operazioni non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
  • Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.
  • Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4.

Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 , sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.

I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).

In sintesi:

Tipo Documento Codice
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

  

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: compilazione del quadro RS “Aiuti di Stato” e saldo IRAP

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2019) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3, D.L. n. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2020 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

  • il codice dell’aiuto spettante;
  • la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;
  • il settore del beneficiario;
  • l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;
  • le date di inizio e fine progetto;
  • l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
  • la tipologia di costo sostenuto;
  • le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.

Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

In merito agli aiuti di stato, con la Circolare 25/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni con riferimento alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020 contenuta nel decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), convertito in legge n. 77/2020.

L’Agenzia ha chiarito che il beneficio ricevuto dai contribuenti deve essere obbligatoriamente dichiarato nella sezione del quadro IS, specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.

Anche in questo caso l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 ottobre 2020 Imposta di bollo Versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre e altresì del primo semestre qualora l’importo del periodo fosse risultato inferiore a 250 euro. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo Telematica
Lunedì 2 novembre 2020 770/2020 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 2 novembre 2020 IVA – Rimborsi infrannuali Termine per la presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre. Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare;

Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA -LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2020:

 

 
IN BREVE
  • I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembreù
  • La comunicazione per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Pubblicato il decreto attuativo per il “bonus mobilità” e i rimborsi per l’acquisto di biciclette
  • Utilizzabile dal 16 settembre il credito d’imposta per la moneta elettronica
  • Il contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi
  • Potenziato il credito d’imposta locazioni: estensione a giugno
  • Invariato il Codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive
  • Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2020
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre
  • Nuova rivalutazione beni e partecipazioni nel decreto “Agosto”
  • Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente
  • Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”
 

APPROFONDIMENTI

  • Il credito d’imposta sulle commissioni moneta elettronica
  • La nuova rivalutazione di beni e partecipazioni 2020

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembre

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97

Il 16 settembre è la scadenza fissata per versare imposte e contributi che erano stati sospesi per l’emergenza Coronavirus. In particolare è possibile versare il dovuto:

  • entro il 16 settembre 2020, o suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (art. 126, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • oppure effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, con la prima rata scadente il 16 gennaio 2021 (art. 97, del D.L. n. 104/2020).

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

La comunicazione per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847; Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

Con Provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito d’imposta relativo ad una delle detrazioni “edilizie” ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta non solo per gli interventi che godono del “cosiddetto superbonus del 110%” ma anche per il bonus facciate, nonché per gli interventi in genere di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate negli anni 2020 e 2021.

La “Comunicazione” deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, a cura dal beneficiario della detrazione ovvero, in caso di lavori condominiali, dall’amministratore del condominio entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Vale la pena precisare che la locuzione “sconto in fattura” generalmente utilizzata per definire la cessione del credito al fornitore costituisce in realtà una modalità di pagamento in natura mediante appunto la cessione del credito. Il fornitore pertanto dovrà esporre l’intero importo della sua prestazione su cui applicherà l’IVA ai sensi di legge. La riduzione del corrispettivo costituirà pertanto uno sconto finanziario quantificato in misura pari a quanto concordato fra le parti. È di tutta evidenza che per motivi di equivalenza finanziaria il fornitore acquisterà il credito ad un valore inferiore al suo valore nominale.

Con la Circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia ha altresì chiarito che possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.

Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pubblicato il decreto attuativo per il “bonus mobilità” e i rimborsi per l’acquisto di biciclette

D.M. 14 agosto 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 5 settembre 2020, il decreto del Ministero dell’Ambiente datato 14 agosto 2020, che stabilisce le modalità e i termini per l’ottenimento del “buono mobilità”, spettante dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, in attuazione del “Programma sperimentale buono mobilità”.

L’agevolazione consiste in un buono o rimborso pari al 60% della spesa sostenuta, e comunque non superiore a 500 euro, per l’acquisto di biciclette (nuove o usate), anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come monopattini, hoverboard e segway), nonchè per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Per godere dell’agevolazione occorrerà seguire un’apposita procedura telematica, accedendo tramite SPID.

Possono godere del contributo i soggetti maggiorenni residenti:

  • nei capoluoghi di regione
  • nelle città metropolitane;
  • nei capoluoghi di provincia;
  • nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il “buono mobilità” può essere chiesto una sola volta.

Per usufruire dell’agevolazione sono previste due fasi:

  1. la prima fase è valida per acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020 e sarà il cittadino ad essere rimborsato, tramite accredito su conto corrente, del 60% della spesa documentata con fattura, previa richiesta su un’apposita piattaforma web;
  2. nella seconda fase valida dal 4 novembre al 31 dicembre 2020 il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Sulla piattaforma sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti. I potenziali beneficiari, per ricevere il buono, potranno registrarsi attraverso SPID.

Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

 

ADEMPIMENTI

Utilizzabile dal 16 settembre il credito d’imposta per la moneta elettronica

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48/E

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

 Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, artt. 58 e 59

Il cosiddetto decreto “Agosto”, D.L. n. 104/2020, ha prorogato per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici alcuni contributi a fondo perduto già previsti dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77).

I ristoratori che hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai 3/4 rispetto a quello dei mesi da marzo a giugno 2019, viene previsto un contributo per l’acquisto di prodotti alimentari.

Ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici con elevata presenza turistica, il contributo spetta, invece, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il bonus ha lo scopo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di ristorazione ed è diretto a ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:

  • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
  • 56.29.10 (mense),
  • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

che risultano già in attività alla data di entrata in vigore del Decreto legge (14 agosto 2020).

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’erogazione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.

 

LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI

Potenziato il credito d’imposta locazioni: estensione a giugno

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 77

Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) è intervenuto potenziando il credito d’imposta affitti (ex art. 28 del decreto “Rilancio” D.L. 34/2020). In particolare è stato disposto che:

  • non sono tenuti a rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi le strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Ricordiamo che la regola generale prevede che possano godere del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda solo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Rilancio” ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  • viene estesa di un mese la durata temporale dell’agevolazione, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il mese di luglio.

 

Resta confermata la condizione di avere subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La verifica va effettuata “mese su mese”: il credito d’imposta potrebbe quindi spettare anche solo per alcuni dei mesi interessati.

Per alcuni soggetti la condizione del calo di fatturato non è richiesta: oltre che ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche i soggetti che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

 

APPALTI

Invariato il Codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 8

Non sono stati accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl di conversione del decreto “Semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti della nuova disciplina prevista dal D.L. n. 76/2020 in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.

Il decreto “Semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non definitive.

Gli emendamenti proposti in Senato avevano l’obiettivo di rimodulare la soglia di gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente esigibili dall’amministrazione finanziaria.

Le proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4 dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (sono improbabili ulteriori modifiche al testo nel corso dell’iter parlamentare).

Pertanto un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.

La disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità costituzionale, in primis la potenziale lesione del diritto di difesa.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2020

Scade il 16 settembre 2020 il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2020.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre

L’art. 186 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un credito d’imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30%). Il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (precedentemente era solo sugli investimenti incrementali).

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

 

REDDITO D’IMPRESA

Nuova rivalutazione beni e partecipazioni nel decreto “Agosto”

D.L. 14 agosto 2020, n.104, art. 110

Il D.L. 14 agosto 2020, n.104, il cosiddetto decreto “Agosto”, all’art. 110 ha disposto la possibilità di usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Lo scopo del legislatore è quello di aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante.

I soggetti interessati dalla norma sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di rivalutazione, purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

È possibile rivalutare anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.

I beni posseduti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

 Vedi l’Approfondimento

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1 settembre 2020, n. 49/E

Con la Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni (nel caso oggetto dell’istanza di interpello trattasi di “Bonus facciate” ed “Ecobonus”), ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

In particolare, precisa ancora l’Agenzia Entrate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile può stabilire se fruire del “Bonus facciate” o del cd. “Ecobonus”, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 4 settembre 2020, n. 310

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 4 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”) ha, tra l’altro, disciplinato, all’art. 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione “prima casa”.

Con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa” per coloro che ne hanno usufruito.

In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.

Nel caso pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post 23.02.2020).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Il credito d’imposta sulle commissioni moneta elettronica

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 euro.

Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è pari al:

  • 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
  • relative a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

 

Sono gli operatori finanziari che forniscono in Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito, prepagate), a determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta e a trasmettere all’Agenzia Entrate tutti i dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.

In particolare i soggetti prestatori di servizi di pagamento, che operano in Italia, anche se privi di stabile organizzazione, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, a comunicare tramite il sistema di interscambio:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito. Per mese di addebito si intende il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione con modello F24 (tramite i canali Entratel/Fisconline), a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

La prima trasmissione dati effettuata dai gestori di moneta elettronica scadeva il 20 agosto (per il mese di luglio), quindi la prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di settembre.

La comunicazione inviata all’Agenzia Entrate da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante altre modalità.

Infatti i soggetti prestatori di servizi di pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione al Sistema di Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.

La comunicazione contiene:

  • l’elencazione delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento, numero e valore totale;
  • il numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione).

Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, indicando:

  • 6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – sezione Erario
  • mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni
  • anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni.

Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto esaurimento del credito stesso.

 

REDDITO D’IMPRESA

La nuova rivalutazione di beni e partecipazioni 2020

Il D.L. 14 agosto 2020, n.104, il cosiddetto decreto “Agosto”, all’art. 110 ha disposto la possibilità di usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Lo scopo del legislatore è quello di aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante.

I soggetti interessati dalla norma sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di rivalutazione, purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

È possibile rivalutare anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.

I beni posseduti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

La rivalutazione 2020 presenta alcune novità rispetto alle precedenti rivalutazioni.

È possibile effettuare la rivalutazione anche per un solo bene e questa sarà efficace a partire dal bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi nell’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La rivalutazione dovrà essere esposta nell’inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione, che riguarda quindi beni materiali e immateriali, è prevista in modo gratuito per i soli fini civilistici; non occorre quindi il versamento dell’imposta sostitutiva.

Per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i non ammortizzabili. Quindi, ai fini fiscali è possibile dedurre i maggiori ammortamenti a partire dal 2021; il riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze sarà possibile dal 2024.

Contabilmente il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato ad un’apposita riserva speciale. Dal punto di vista fiscale questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio.

Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020 n. 104, art. 110), richiamando l’art. 13, comma 3, della legge n. 342/2000, stabilisce però che la riserva andrà a formare il reddito imponibile in capo alla società e ai soci nel caso in cui sia distribuita. Inoltre sempre con riferimento alla medesima legge richiamata, “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile”.

Qualora il bene rivalutato venga ceduto a titolo oneroso, o in caso di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.

Il D.L. “Agosto”, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Entrambe le imposte sostitutive previste dal D.L. “Agosto”, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, scadenti:

  • la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
  • le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei successivi due esercizi.

L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 16 settembre 2020 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Mercoledì 16 settembre 2020 Ripresa versamenti sospesi Covid-19 Ripresa versamenti relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973),

contributi previdenziali e assistenziali,

premi INAIL, IVA.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti causa Covid-19. F24
Mercoledì 30 settembre 2020 Comunicazione per accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari Termine ultimo per la presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’anno 2020. Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Telematica
Mercoledì 30 settembre 2020 Gruppo IVA – dichiarazione

 

Termine ultimo per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dall’anno successivo. Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2020:

IN BREVE

  • Prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020
  • Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto
  • Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia Entrate
  • Decreto “Semplificazioni”: le misure a favore delle imprese
  • Bonus ricerca e sviluppo: pubblicate le disposizioni attuative
  • Contributo a fondo perduto: seconda circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate
  • Studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto
  • Startup innovative: online il nuovo report trimestrale di MISE, Unioncamere e InfoCamere
  • Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i contributi per gli autotrasportatori
  • Parziale utilizzo bonus prima casa: il residuo è utilizzabile

 

APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini
  • Il decreto “Semplificazioni” e le misure a favore delle imprese

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

Prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020.

La proroga, secondo quanto dichiarato dal premier Conte, si renderebbe necessaria per continuare a beneficiare di misure di precauzione, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e per consentire, anche da un punto di vista tecnico, la gestione di eventi quali le elezioni amministrative, il rientro a scuola, le partite di calcio ed i concerti.

Il provvedimento, in particolare, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Interviene inoltre per la proroga dei termini di talune specifiche misure, indicate in allegato al decreto stesso, che verranno prorogate nei limiti delle risorse disponibili, tra cui quelle:

  • per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
  • per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
  • per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
  • disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
  • misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
  • sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
  • per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
  • semplificazioni in materia di organi collegiali;
  • misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
  • per l’edilizia scolastica.

Per effetto di questa decisione, inoltre, proseguirà la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working per i dipendenti privati anche in assenza degli accordi individuali, come previsto dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020.; terminata la fase di emergenza, seguiranno nuovi criteri, da concordare con le associazioni sindacali.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus 110 %

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per spiegare la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità, introdotta dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Il Superbonus (detrazione) è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Dal punto di vista soggettivo possono accedere al bonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Il decreto “Rilancio” ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

IMPRESE, SOCIETÀ

Decreto Semplificazioni: le misure a favore delle imprese

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il Provvedimento, in particolare, contiene:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Bonus ricerca e sviluppo: pubblicate le disposizioni attuative

D.M. 26 maggio 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio 2020 – Transizione 4.0, con le disposizioni attuative del rinnovato credito d’imposta R&S.

Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Nell’ambito di tale intervento, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali discipline effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto: seconda circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito a casi specifici, dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).

Si ricorda che i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica fin dallo scorso 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Le precisazioni fornite dall’Agenzia giungono quindi in grave ritardo per diversi contribuenti che hanno già presentato la domanda e che, alla luce di alcune riposte (talvolta poco comprensibili e tanto meno condivisibili) dovranno ora eventualmente valutare se rettificarla o addirittura chiederne la revoca.

 

Tra le precisazioni si segnalano:

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le modalità di determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.

Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Contributo per le società in liquidazione – Le imprese in fase di liquidazione possono avere accesso al beneficio solo se la fase di liquidazione ha avuto avvio successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Imprese in difficoltà – La circolare aggiorna la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando che possono accedere al contributo le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 , purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

La circolare fornisce inoltre chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole e chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E

Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia Entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto.

In una di queste l’Agenzia ha ribadito che, come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Di conseguenza, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Startup innovative: online il nuovo report trimestrale di Mise, Unioncamere e InfoCamere

È stata pubblicata la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto – frutto della collaborazione tra Ministero per lo sviluppo economico (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere) – presenta dati aggiornati al 30 giugno 2020.

Tra le principali informazioni contenute nel rapporto:

  • Crescita della popolazione: le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 10mila. Al 30 giugno 2020 se ne contano 11.496, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione.
  • Distribuzione territoriale: la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,3%). La sola provincia di Milano, con 2.254, rappresenta il 19,6% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: solo il Lazio supera quota mille, in gran parte localizzate a Roma (1.178, 10,2% nazionale). Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.
  • Forza lavoro: i soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati dell’1,2%, attestandosi ad oltre quota 53 mila . Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 18,0% del totale), mentre risultano sottorappresentate le imprese femminili: 13,2%, contro un 21,7% registrato nel complesso delle società di capitali.
  • Fatturato: le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione medio di poco inferiore a 163 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio costante cui è soggetta questa popolazione: per definizione, le imprese “best-performer”, più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo status di startup innovativa.
  • Investimenti e redditività: come fisiologico, le startup innovative mostrano un’incidenza più elevata della media di società in perdita (oltre il 51,8% contro il 32,8% complessivo). Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività (ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative presentano un tasso di immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – di circa sette volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i contributi per gli autotrasportatori

D.M. 12 maggio 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.

L’agevolazione è finalizzata ad incentivare l’acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, nonché rimorchi e semirimorchi, con determinate caratteristiche tecniche indicate nella norma. Possono godere di tali contributi le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, nonchè le società risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.

Con apposito decreto ministeriale, che verrà pubblicato, saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché i conseguenti adempimenti.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Parziale utilizzo bonus prima casa: il residuo è utilizzabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 luglio 2020, n. 223

Il contribuente che non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa in sede di rogito notarile può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un secondo atto di compravendita.

Questo è quanto si evince dalla risposta n. 223 dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2020.

L’istante precisa che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a IVA. Di conseguenza, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza.

L’istante, quindi, chiede se il beneficio inutilizzato può essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.

Citando la normativa e la prassi, tra cui la circolare n. 12/E/2016 e la circolare n. 19/E/2001, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Il decreto “Semplificazioni” e le misure a favore delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il Provvedimento, in particolare, contiene:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Relativamente a quest’ultimo punto il Decreto prevede una serie di misure utili per avviare un importante processo di sburocratizzazione del Paese e sostenere il sistema produttivo in questa fase di ripartenza dell’economia attraverso procedure più snelle e veloci.

 

  1. Nuova Sabatini, Banda ultralarga, Digitalizzazione P.A.
  • È previsto l’aumento dell’importo erogato in un’unica soluzione, anziché nelle sei precedentemente previste, della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione dell’incentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei;
  • Sono introdotte misure per la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga, prevedendo procedure autorizzative semplificate per gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione;
  • Sono previste misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative che riguardano le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti;
  • Sono inserite disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività;
  • E’ prevista la semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di superare l’attuale segmentazione delle banche dati;
  • Sono introdotte procedure semplificate anche per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi, al fine di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.

 

  1. Aumenti di capitale delle società quotate

È data la possibilità, fino al 31 aprile 2021, per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile. In questi casi non si applica la cosiddetta maggioranza rafforzata del voto e la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

 

  1. Green economy, tutela ambientale, reti energetiche
  • Il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche e la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
  • Sono previste semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti esistenti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche quelli in corso di incentivazione;
  • Sono introdotte semplificazioni delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, al fine al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale;
  • È inserita una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
  • Sono previste semplificazioni anche per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal;
  • È disciplinata la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica a livello nazionale e locale, nonché delle reti energetiche nazionali che riguardano nello specifico sia gli interventi sulla RTN (Rete Trasmissione Nazionale) che la rete gas già individuati nel PNIEC (in particolare il “Tyrrenium”, il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna).

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. n. 16/2012).

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi ENC – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi PF – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020. Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi SP – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.. Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020 Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi SC – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, titolari di partita IVA. Modello F24
Lunedì 31 agosto 2020 IVA – Trasmissione telematica corrispettivi Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico. Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro. Telematica
Mercoledì 16 settembre 2020 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter LUGLIO 2020:

 

IN BREVE
  • Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
  • Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante
  • Ecobonus e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa
  • Agenzia Entrate-Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”
  • Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente
  • Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”
  • Contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020
  • Il Fondo Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up
  • Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti

 

APPROFONDIMENTI
  • Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante
  • Sanzioni e ravvedimento operoso IMU

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 27 giugno 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. 27 giugno 2020, con il quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.

Il D.P.C.M. proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè dell’Irap ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Si potrà pagare entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

Il differimento è legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti. Quindi, i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano “collegati” ad un qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi 20 giorni aggiuntivi.

 

Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in oggetto:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti i cui dichiarativi dipendono da quello di un contribuente che si giova della proroga.

Ricordiamo infine che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’art. 106, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
  • se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

 

 

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34 ha precisato che, così come la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, cosiddetto “ecobonus”, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”, tale conclusione opera anche con riferimento al “sismabonus”, cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

Quindi, per entrambe le tipologie di incentivo sono fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi.

 

 

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Agenzia Entrate-Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”

Agenzia Entrate-Riscossione, FAQ Decreto Rilancio

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) in materia di riscossione.

Come noto, l’art. 154, lettera a), del citato decreto n. 34/2020 ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono infatti sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, chiarisce l’Agenzia, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.

 

 

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E

L’Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019.

Il documento illustra le novità più rilevanti e riporta come trattare gli i “ulteriori dati” rispetto a quelli inclusi nei modelli, i cosiddetti dati “pre-calcolati” resi disponibili dall’Agenzia Entrate.

A titolo di esempio, nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento dovrà essere indicata nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” dei modelli ISA.

Oppure, nel caso del socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente

L’art. 122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

  • il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”);
  • il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

  • la responsabilità per l’esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
  • il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

 

È un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d’imposta da Ecobonus e Sismabonus, l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:

  • al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ecco perché, anche in previsione dell’imminente avvio dell’Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174; Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E

Il 17 giugno 2020 è stato emanato il Provvedimento n. 237174/2020, con il quale l’Agenzia Entrate, in attuazione dell’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto tax credit vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

L’agevolazione è destinata ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus vacanze potrà essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE MISURA MASSIMA del CREDITO
1 persona 150 euro
2 persone 300 euro
3 o più persone 500 euro

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

La verifica dei requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. L’Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.

Il credito può essere fruito nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).

Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:

  • in detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021;
  • come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa.

La struttura alberghiera può a sua volta recuperare lo sconto in 2 modi:

  • sotto forma di credito d’imposta, dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo;
  • cedendo il credito d’imposta a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate attraverso una procedura web dedicata.

Inoltre, con la Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze:

  • “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

 

SOCIETÀ

Contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020

L’art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 prevede che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibera n. 28248 del 10 marzo 2020, ha confermato la riduzione del contributo rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, relativamente all’anno 2020, a euro 2.750,00.

Nel caso di appartenenza a gruppi societari, il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Solo ed esclusivamente ove si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (euro 275.000,00), è ammesso un unico versamento da parte della società madre, che consente di svincolare dal pagamento tutte le società del gruppo.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 luglio 2020. Qualora il contributo non venga pagato entro il 31 luglio 2020, sarà necessario accedere all’indirizzo web: www.agcm.it/contributo.html, identificarsi con codice fiscale e pin in possesso della società e generare il nuovo avviso di pagamento PagoPA comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento decorrenti dalla data di scadenza del termine di versamento.

In caso di omesso o parziale versamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Tutte le informazioni in merito al contributo da versare all’Autorità sono disponibili sul sito internet www.agcm.it nella apposita sezione dedicata al “Contributo agli oneri di funzionamento”.

SOCIETÀ, INCENTIVI

Il Fondo Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up

CDP Venture Capital ha approvato il Piano Industriale 2020-2022 “Dall’Italia per innovare l’Italia” con l’obiettivo, nel prossimo triennio, di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese investendo rapidamente e in modo efficace i capitali assegnati e creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’intero ecosistema.

La dotazione dei fondi della SGR è di circa 1 miliardo di euro (di cui circa 800 milioni di euro già sottoscritti), grazie alle risorse allocate pariteticamente dal Governo – in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico – e dal Gruppo CDP (attraverso la sua controllata CDP Equity). Ad oggi la sottoscrizione è prossima a raggiungere circa 800 milioni di euro, di cui 260 milioni di euro attraverso il Fondo di co-investimento Mise (dotazione target pari a 310 milioni di euro), che co-investirà sistematicamente con i fondi gestiti da CDP Venture Capital.

Quattro i fondi già attivi, con un equilibrato mix di investimenti diretti e indiretti:

  1. Fondo Italia Venture I: operativo dal 2015, investe in start up e PMI innovative in Italia. Opera principalmente nei settori digitale, biotech, medicale e high tech. Ha una dotazione pari a 80 milioni di euro e attualmente gestisce un portafoglio di 20 aziende in fase growth.
  2. Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud: il fondo ha l’obiettivo di accelerare la competitività e lo sviluppo di start up e PMI innovative nel Mezzogiorno. Investe in tutte le fasi del ciclo di vita di un’impresa, dal seed al growth/expansion. Dispone di una dotazione di 150 milioni di euro.
  3. Fondo di Fondi VenturItaly: investe in fondi di Venture Capital, inclusi first time team/first time fund, allo scopo di generare nuovi operatori sul mercato e nuovi team all’interno di gestori già attivi sul mercato, nonché supportare i fondi successivi di gestori esistenti. Ha una dotazione di 300 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e dal fondo di co-investimento MISE).
  4. Fondo Acceleratori: il fondo, diventato operativo a fine maggio 2020, ha lo scopo di aiutare la creazione e/o lo sviluppo di programmi di accelerazione verticali su settori strategici, investendo nelle start up che partecipano ai programmi supportati dal Fondo. Il fondo interverrà, in modo diretto e indiretto, per dare sostegno finanziario e/o manageriale a favore di acceleratori di impresa e di start up innovative ad alto contenuto tecnologico, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 125 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e attraverso le risorse del fondo di co-investimento MISE).

Nei prossimi mesi CDP Venture Capital lancerà, inoltre, due nuovi fondi:

  • Il Fondo Corporate Venture Capital, che coinvolgerà direttamente come Limited Partners alcune tra le principali aziende partecipate dal Gruppo CDP e che investirà direttamente in start up focalizzate su alcuni degli ambiti strategici del Paese. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro;
  • Il Fondo Tech Transfer, con l’obiettivo di supportare la filiera del trasferimento tecnologico mediante il co-investimento selettivo nelle start up più promettenti e l’investimento in fondi verticali specializzati. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

Nei primi mesi del 2021, è previsto, infine, il lancio del Fondo Late Stage, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, con lo scopo di sostenere direttamente le start up già in fase “matura” che necessitino di capitali per ulteriore consolidamento ed espansione sui mercati internazionali, contribuendo così allo sviluppo di aziende ad alto contenuto tecnologico, con potenziale prospettico anche per la grande industria.

Da febbraio 2020 sono state approvate e sono in corso nuove importanti iniziative che portano ad oltre 100 milioni di euro il totale degli investimenti deliberati – che avranno un impatto sulla vita di circa 160 start up – e che includono alcune azioni di sostegno nate dalla situazione di emergenza Covid-19 e dalla conseguente forte difficoltà nell’ecosistema start up:

  • AccelerORA: intende finanziare, entro settembre 2020, prevalentemente start up in fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro, tramite il Fondo Acceleratori per un ammontare complessivo fino a circa 9 milioni di euro;
  • Seed al Sud: mira a finanziare, sempre entro settembre 2020, start up basate al Sud Italia in fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro tramite il Fondo Italia Venture II, per un ammontare complessivo fino a 6 milioni di euro;
  • ItaliaXStartup: Web Series settimanali per favorire la condivisione di esperienze di start up che stanno affrontando la fase CoVid-19 e per creare opportunità di business/investimento su specifiche filiere.

Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e viene gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Per difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute” all’estero con una perdita secca per il sistema Paese.

 

SOCIETÀ

Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 146

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 146/2020 ad un quesito avente ad oggetto “Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative – Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179” ha affermato che non è sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative.

La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.

A commercianti, artigiani e professionisti spetterà quindi un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta:

  • può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.

Con provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos.

La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’esercente;
  • mese e anno di addebito;
  • numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.

Sono stati altresì individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni), devono comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni e ravvedimento operoso IMU

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,05% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU, il regime sanzionatorio prevede:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 luglio 2020 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 PF (interessate dagli ISA) e REDDITI 2020 SP Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020.

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020.

Mod. F 24
Lunedì 20 luglio 2020 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Lunedì 20 luglio 2020 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2020. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese. Mod. F24
Venerdì 31 luglio 2020 Contributo Autorità garante concorrenza Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro. MAV, PagoPA, bonifico

 

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