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EMERGENZA CORONAVIRUS
Coronavirus: il D.P.C.M. 26 aprile 2020 dà il via alla “fase 2”
D.P.C.M. 26 aprile 2020
Nella serata del 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio ha illustrato in conferenza stampa le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase due, introdotte dal nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020, con valenza dal 4 maggio 2020 e per le successive due settimane.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto (asporto) da consumare a casa o in ufficio.
Nulla cambia per quanto riguarda il commercio al dettaglio e i servizi alla persona, che continuano a restare chiusi, salvo le attività già individuate come essenziali. Unica eccezione gli esercizi di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti che potranno riaprire dal 4 maggio.
Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
DICHIARAZIONI
Dichiarazione precompilata 2020: invio possibile dal 14 maggio
Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183002
Sono state definite dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020, le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata per il 2020 da parte del contribuente e degli altri soggetti da lui delegati. Sono sostanzialmente confermate le disposizioni applicabili lo scorso anno, con alcune novità derivanti dalle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Al riguardo si ricorda che l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto alcune proroghe di termini riguardanti la precompilata 2020, che risultano così stabiliti:
- dal 5 maggio 2020 viene messa a disposizione dei contribuenti e dei soggetti delegati la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei dati inseriti relativamente a redditi, oneri detraibili e deducibili, versamenti, acconti o crediti d’imposta presenti nell’Anagrafe tributaria o comunicati dai soggetti obbligati;
- dal 14 maggio 2020 il contribuente potrà – anche tramite i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati – accettare, modificare e trasmettere il modello 730, oppure modificare il modello Redditi precompilato che potrà essere invece essere trasmesso in via telematica a partire dal 19 maggio;
- dal 25 maggio 2020 i contribuenti potranno integrare, correggere o annullare la dichiarazione già trasmessa;
- entro il 30 settembre 2020 dovrà essere trasmessa la dichiarazione precompilata 730, 30 novembre per Redditi.
Per accedere alla dichiarazione precompilata il contribuente può utilizzare alternativamente le seguenti credenziali:
- Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- pin e password forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di abilitazione al servizio Fisconline;
- Pin rilasciato dall’Inps;
- Cns (Carta nazionale dei servizi).
Oltre alle nuove scadenze, la novità riguarda la possibilità, solo con riferimento all’assistenza fiscale prestata nel 2020 (dichiarazione dei redditi 2019), che i CAF e i professionisti abilitati prestino l’attività di assistenza fiscale “a distanza”, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente e copia della documentazione necessaria (art. 25 D.L. n. 23/2020).
È, inoltre, previsto che, in caso di particolare necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma supportata da una propria autorizzazione resa con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario (Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E). L’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato.
Una volta cessata l’emergenza sanitaria, la situazione dovrà tuttavia essere regolarizzata, con consegna al CAF o professionista della delega e della documentazione.
AGEVOLAZIONI, VERSAMENTI
In vigore le novità del Decreto Cura Italia, convertito in legge
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Decreto Cura Italia”.
In sede di conversione in legge, in vigore dal 30 aprile, sono state aggiunte alcune nuove disposizioni.
Tra le novità si segnalano:
- l’aggiunta all’art. 65, quello dedicato al credito d’imposta affitti, del comma 2-bis che risolve un dubbio interpretativo sorto dopo l’emanazione del decreto. L’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva nemmeno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- la riformulazione dell’art. 61 che ha ampliato la sospensione dei versamenti. In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, elencati nell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, vengono aggiunti gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite. Una ulteriore novità è la specifica disciplina di sospensione dei versamenti prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche che ora si applica fino al 31 maggio anche per i versamenti IVA.
EMERGENZA CORONAVIRUS, AGEVOLAZIONI
Mutui prima casa: pronto il nuovo modello per chiedere la sospensione delle rate
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 54; Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2020
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare per presentare la richiesta di sospensione delle rate dovute per i mutui prima casa.
L’aggiornamento si è reso necessario per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha ulteriormente ampliato la platea dei soggetti ammessi alla sospensione: nella misura rientrano infatti i mutui di importo fino a 400 mila euro (la soglia precedente era 250mila euro), nonché i mutui concessi tramite il Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da Consap Spa.
Restano peraltro immutate le modalità di presentazione delle istanze.
Si ricorda in proposito che l’art. 54 del D.L. n. 18/2020 dispone la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee, e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Finanziamenti: on-line il modulo MCC per le domande per la garanzia al 90%
Dal pomeriggio del 23 aprile imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).
Sui siti internet del Fondo di garanzia, del Ministero dello Sviluppo economico e del Gestore Mediocredito Centrale è disponibile il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato (Allegato 4 – Riassicurazione; Allegato 4 – Garanzia Diretta; Allegato 4 – Annex; Allegato 4 – Annex 1).
Banche e altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG.
DICHIARAZIONI. ACCERTAMENTO
ISA: definite le condizioni per l’accesso al regime premiale per il 2019
Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183037
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020, ha stabilito i punteggi minimi che dovranno essere conseguiti, con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, per poter usufruire del regime premiale previsto dalla disciplina ISA.
Vengono sostanzialmente confermate le regole dello scorso anno, con una importante novità: il riconoscimento del beneficio potrà discendere non solo dall’indice di affidabilità conseguito nel 2019, ma anche – nella quasi totalità dei casi – per effetto dell’affidabilità media degli anni 2018-2019.
In proposito l’art. 9 bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’ 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’ 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’ 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’ 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
- Il provvedimento ha inoltre previsto che i soggetti partecipanti a un gruppo Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, per le quali sono stati approvati gli Isa, ancorché esclusi dall’applicazione degli Isa stessi, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati.
IVA
Nuove regole per la prova delle cessioni intracomunitarie
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 aprile 2020, n. 117
Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE del 4 dicembre 2018 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Con Risposta ad interpello n. 177 del 23 aprile 2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione:
- la fattura di vendita;
- il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue);
- il documento bancario di pagamento;
- la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
- gli elenchi Intrastat.
Vedi l’Approfondimento
IVA
La sospensione del versamento IVA per i contribuenti trimestrali
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27; Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E
L’art. 18 del “Decreto liquidità” (D.L. n. 23/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27)) prevede la possibilità di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dell’IVA, delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973, e dei contributi previdenziali ed assicurativi, per i mesi di aprile e maggio 2020. Alla data del 30 giugno 2020 il relativo versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni.
La sospensione è però riservata ai contribuenti che abbiano subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
Per quanto riguarda, nello specifico, i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale ricordiamo che i termini in scadenza il 16 maggio 2020 relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020 potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020, soltanto se il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 risulterà diminuito della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo di aprile 2019 (cfr. Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 – 2.2.6 QUESITO n. 6).
AGEVOLAZIONI
Bonus facciate con detrazione delle spese al 90 per cento
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 219-224
La legge di Bilancio 2020, all’art. 1, commi 219-224, ha introdotto un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Vedi l’Approfondimento
EMERGENZA CORONAVIRUS, AGEVOLAZIONI
Indennità 600 euro: l’Inps spiega come consultare lo stato della propria domanda
L’Inps ha informato che, alla data del 21 aprile, sono in pagamento 3.452.050 indennità 600 euro previste dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27).
Per 32.919 domande è in via di correzione l’Iban comunicato in sede di richiesta mentre, per 958.000 domande, è in corso l’istruttoria.
Chi volesse consultare lo stato della propria richiesta lo può fare accedendo al servizio online dedicato.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Covid-19: consegne a domicilio anche senza SCIA
Governo – Faq Decreto #IoRestoaCasa
È sempre consentita, anche per prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità, la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.
La consegna al domicilio su ordinazione si configura come una diversa “modalità organizzativa di vendita” rispetto alla forma di vendita in negozio; detta modalità (consegna a domicilio su ordinazione) è consentita in questo periodo emergenziale anche alle attività di commercio al dettaglio chiuse alla clientela e quindi si ritiene non sia necessaria una specifica procedura né altro aggravamento burocratico (SCIA o altro).
È in ogni caso opportuno confrontarsi preventivamente con l’Ufficio Commercio del Comune competente.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali
Ord. 26 aprile 2020, n. 11
Il Commissario straordinario per l’emergenza Covd-19 ha firmato l’Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).
L’ordinanza dispone che il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti (indicati nell’allegato 1) praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Allegato 1 – MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)
Tipo I:
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
Tipo II:
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
Tipo IIR
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60
Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0
Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30
EMERGENZA CORONAVIRUS, LAVORO
È on line l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail
È stato pubblicato sul sito dell’Inail l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente in attuazione del terzo comma dell’art. 15 del decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via straordinaria, fino al termine dell’emergenza Covid-19.
L’elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi Dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.
La lista si riferisce esclusivamente ai Dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di Dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.
Quasi tutti i Dpi sottoposti all’esame dell’Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo.
Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.
Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, l’Inail ha anche aggiornato le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Inail.
EMERGENZA CORONAVIRUS, LAVORO
Approvato un nuovo protocollo inerente le misure da adottare per la riapertura di uffici e luoghi di lavoro
D.P.C.M. 26 aprile 2020, Allegato 6
Il 24 aprile 2020 è stato integrato il Protocollo negli ambienti di lavoro già sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali (allegato al D.P.C.M. 26 aprile 2020).
Il Governo favorirà, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Tra gli aggiornamenti si segnala:
- la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19;
- l’utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;
- la sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio;
- la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni, distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati.
EMERGENZA CORONAVIRUS, LAVORO
Il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro
L’Inail ha pubblicato sul proprio sito un documento tecnico che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista dal 4 maggio 2020.
Esposizione, prossimità e aggregazione sono le variabili per classificare il rischio.
Nella prima parte del documento è illustrata una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.
La seconda parte contiene un focus sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.
La pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.
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IVA
La prova delle cessioni intracomunitarie: le novità dal 2020
Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE del 4 dicembre 2018 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE (non imponibilità IVA), si presume ora che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:
- il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
- il venditore è in possesso di:
-
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
- almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Il citato paragrafo 3 prevede che siano accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
- i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
- i documenti seguenti:
-
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Con Risposta ad interpello n. 117 del 23 aprile 2020, l’Agenzia Entrate ha chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione:
- la fattura di vendita;
- il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue);
- il documento bancario di pagamento;
- la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
- gli elenchi Intrastat.
AGEVOLAZIONI
Il bonus facciate: regole e requisiti per accedere all’agevolazione
La legge di Bilancio 2020, all’art. 1, commi 219-224, ha introdotto un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, proprietari o detentori dell’immobile, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Sono quindi ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può invece essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva né dai soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include invece le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la guida dedicata, titolata “Bonus facciate”.
PRINCIPALI SCADENZE |
Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito. con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Fanno eccezione gli adempimenti collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
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