Navigazione contenuti

Archvio

NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2020:

IN BREVE
  • Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione
  • Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l’invio massivo delle lettere di compliance
  • Pronti i modelli Redditi PF, Enc, SC, SP, Consolidato e Irap 2020
  • Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza
  • Isa: approvati 175 nuovi modelli
  • Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche
  • Bolli virtuali su fatture elettroniche del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020
  • L’opzione Patent Box ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021: i chiarimenti dall’Agenzia Entrate
  • POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni
  • F24 anche per la registrazione degli atti privati
  • I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)
  • Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi
  • Chi saranno gli “osservati speciali” dalla Guardia di Finanza?
  • Retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per il periodo d’imposta 2020
  • Dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl della FNC un nuovo Focus sul settore costruzioni
APPROFONDIMENTI
  • Regime forfettario: i requisiti per l’ingresso e la permanenza
  • Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l’invio massivo delle lettere di compliance

Agenzia delle Entrate, Comunicato 3 febbraio 2020

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT). In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Con un comunicato del 3 febbraio 2020 l’Agenzia ha tuttavia precisato che tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

DICHIARAZIONI

Pronti i modelli Redditi PF, Enc, SC, SP, Consolidato e Irap 2020

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 31 gennaio 2020, n. 27759, n. 27764, n. 27765, n. 27979, n. 27807, n. 28098

Sono disponibili, con le relative istruzioni, i modelli Redditi Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Consolidato nazionale e mondiale e Irap 2020.

Tra le principali novità di quest’anno si segnalano:

  • il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nel quadro RM è stata infatti inserita la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR”, per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’ 49, comma 2, lettera a), del Tuir erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento;
  • il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico: per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4mila euro;
  • il nuovo sport bonus;
  • nei modelli Cnm, Sc, Sp e Enc, è stata introdotta la detrazione per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
  • nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc, la quota deducibile del Patent Box: nei nuovi campi denominati “documentazione”, infatti, è possibile indicare la quota annuale deducibile relativa al Patent Box, qualora il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 658445 del 30 luglio 2019;
  • nel modello Enti non commerciali, i redditi da floricoltura.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza

Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

In caso di guasto del registratore di cassa e impossibilità di emettere il documento commerciale l’esercente dovrà:

  • richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
  • provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Isa: approvati 175 nuovi modelli

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27762

Sono stati approvati in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, 175 nuovi modelli Isa, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Indici sintetici al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Attraverso tali modelli i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e della loro successiva evoluzione. I modelli costituiscono parte integrante del modello Redditi 2020.

Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini Isa per il periodo d’imposta 2020 e definite le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Definite infine le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche

Con la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio (art. 17, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre:

  • 20 aprile 2020 per il primo trimestre;
  • 20 luglio 2020 per il secondo trimestre;
  • 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre;
  • 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Bolli virtuali su fatture elettroniche del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020

I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare nel Modello Redditi 2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare nel Modello Redditi 2021.

In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR, infatti:

  • non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA);
  • le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.

Si ricorda che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003, la Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27 giugno 2003, aveva ribadito che l’imposta di bollo è deducibile “per cassa” a nulla rilevando il fatto che l’imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.

 

 

AGEVOLAZIONI

L’opzione Patent Box ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021: i chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Nell’ambito del Patent Box e dei marchi d’impresa, l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Lo ha chiarito l’Agenzia Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021.

In particolare, si specifica che l’opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L’Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall’Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall’ambito del Patent Box.

L’OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell’emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. “grandfathering rule” – in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.

Con decreto 28 novembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze è stato disposto che l’opzione, che può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell’opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d’imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:

  • la durata dell’opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d’imposta scadono successivamente;
  • l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Inoltre, quando l’opzione riguarda i marchi d’impresa, vi è un’ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.

Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Tale tesi, ricorda l’Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l’esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.

In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent Box nel 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

In conclusione, “l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021”.

 

 

ADEMPIMENTI

POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni

Già l’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (legge n. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto, l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

  • commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
  • non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.

 

 

ADEMPIMENTI

F24 anche per la registrazione degli atti privati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2020, n. 18379

Con provvedimento direttoriale n. 18379 del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:

  • a far data dal 2 marzo 2020 il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettuerà con il modello F24;
  • fino al 31 agosto 2020 potrà ancora essere utilizzato anche il modello F23 secondo le attuali modalità;
  • a decorrere dal 1° settembre 2020, invece i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.

In particolare, ci si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione).

Non ci sono variazioni per i versamenti, e i relativi codici tributo, riguardanti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

 

 

AGEVOLAZIONI

I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)

Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1824

Con l’ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020 la Cassazione ha respinto il ricorso dell’esattore sentenziando che, anche dopo la rottamazione-ter, i crediti previdenziali affidati all’Agenzia Entrate – Riscossione si prescrivono in 5 anni e non in 10.

In particolare la Cassazione ha chiarito che l’art. 1, comma 197, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), contempla un termine di prescrizione decennale relativo al «riaffido» da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità, ma tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione e non è opponibile anche ai cittadini che non avessero versato regolarmente i contributi.

 

 

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi

Mise, Comunicato Stampa 25 gennaio 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che in questi giorni stanno giungendo a diversi cittadini e operatori interessati alla registrazione di un marchio richieste di pagamenti su un IBAN polacco.

Queste richieste, trasmesse a mezzo posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo (errato) e i contatti del Mise e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal Mise né dall’UIBM.

Il Mise invita pertanto tutti gli utenti, in caso di ricezione di queste comunicazioni, a verificare attentamente il contenuto della richiesta – di cui è stato pubblicato un caso concreto sul sito www.uibm.mise.gov.it – a non pagare e ad inviarne copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it.

Per maggiori informazioni è inoltre possibile contattare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

 

ACCERTAMENTO

Chi saranno gli “osservati speciali” dalla Guardia di Finanza?

Attraverso una complessa attività di profilazione dei contribuenti e di geo-referenziazione dei fenomeni evasivi monitorati sul territorio negli anni 2015-2018, il Nucleo speciale entrate avrebbe ottenuto un quadro dei fenomeni evasivi che mette in evidenza la concentrazione degli stessi per aree geografiche e, quando ciò risulta possibile, anche per macro-categorie economiche di appartenenza.

I settori di intervento presi in considerazione nella costruzione di tale mappa dell’evasione fiscale riguardano:

  • la fiscalità internazionale;
  • il sommerso d’azienda;
  • le attività dei professionisti;
  • i giochi e le scommesse;
  • e le frodi Iva.

I risultati indicano la più alta percentuale di rischio nel settore delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi per i quali il rischio di evasione fiscale è risultato pari al 7% circa. Dall’esame degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica è invece emerso un rischio di evasione pari al 5% circa.

Dal punto di vista territoriale le maggiori concentrazioni di soggetti a rischio per questa fattispecie sono state riscontrate nell’Italia nordoccidentale e nell’Italia centrale, con percentuali rispettivamente del 30,5 e del 25,5%: Per le “frodi Iva” invece i risultati indicano nella Lombardia la regione con la maggior concentrazione del rischio (20,69%), seguita poi dal Lazio (16,20%), dalla Campania (13,31%), e dal Veneto (8,72%).

La ripartizione del rischio di frodi Iva nei vari settori di attività evidenziano al primo posto le «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» con una percentuale di rischiosità del 41,06%, seguite dal «Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli» con rischiosità dell’11,58%, mentre al terzo posto troviamo l’attività di «Estrazione di minerali da cave e miniere» la cui percentuale di rischiosità si attesta al 9,85%. Un discorso a parte è riservato alla filiera della distribuzione dei carburanti, oggetto di una specifica attività di contrasto condotta dalla Guardia di finanza nel corso dell’anno 2019 (c.d. Piano straordinario carburanti 2019).

 

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per il periodo d’imposta 2020

D.M. 11 dicembre 2019

Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che, pur mantenendo la residenza in Italia, nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 il D.M. 11 dicembre 2019 del Ministero del lavoro e Politiche sociali, titolato “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero”, che ha determinato le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2020 da prendere a base sia per il calcolo delle ritenute fiscali sui citati redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, sia per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della legge n. 398/1987.

Si ricorda che è sempre necessario verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia ed il Paese ospitante.

 

 

IMPRESE

Dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl della FNC un nuovo Focus sul settore costruzioni

Fnc, Documento di ricerca 20 gennaio 2020

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Focus settoriale dell’Osservatorio sui bilanci 2018 delle Srl dedicato alle imprese del settore Costruzioni.

Il documento, oltre a presentare i risultati relativi ai principali indicatori economici delle Srl del settore, riporta anche elaborazioni di alcuni dati per macroarea territoriale (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) e per regione e ulteriori elaborazioni relative ai 9 comparti produttivi che compongono il settore Costruzioni.

I dati elaborati per il focus delineano una tendenza positiva per l’anno 2018. In particolare, a fronte di un aumento degli addetti del 2,6% (che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000 unità), si registra una crescita dei ricavi del 6% (che consente di superare i 65 miliardi totali) e del valore della produzione del 6,5%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 7%.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: i requisiti per l’ingresso e la permanenza

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.

Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692), possono accedere al regime forfettario per il 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2019):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

 

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
  5. i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
  6. sono in corso rapporti di lavoro o
  7. erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  8. i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

 

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.

 

  2020 2019 2018
Limite massimo fatturato 65.000 euro Variabile a seconda del codice ATECO da 25.000 a 50.000 euro.
Cause ostative che precludono l’accesso al regime

(per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una).

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR. n.a. Nell’anno precedente, spese superiori a 5.000 euro lordi per acquisizione di lavoro quale lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.
n.a. n.a. Nell’anno precedente, costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiore a 20.000 euro.
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato n.a. Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; questo limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato alla fine dell’esercizio precedente.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. n.a.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico

Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

Ma cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente?

Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l’esercente è invece obbligato a:

  • richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
  • provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

 

Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell’Agenzia Entrate. Sono previste “procedure di emergenza” per gestire i seguenti casi.

  1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia Entrate.
  2. Dispositivo fuori servizio: in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l’esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
  3. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come “FUORI SERVIZIO” dalla finestra “Ricerca dispositivo” all’interno della sezione “Corrispettivi”.
  4. dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento “manuale” dei dati all’interno della sezione “Corrispettivi”, nelle c.d. “Procedure di Emergenza”; occorrerà inserire l’identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l’ammontare delle vendite, l’aliquota iva e la natura.
  5. Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere “IN SERVIZIO”.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 febbraio 2020 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre. Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS Modello unificato F24.
Venerdì 28 febbraio 2020 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.

 

Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.

 

Venerdì 28 febbraio 2020 Ecobonus e sismabonus: comunicazione opzione sconto in fattura Termine comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico per la cessione del credito Soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili ai fini della detrazione sul risparmio energetico (ecobonus) e del contenimento del rischio sismico (sismabonus). La comunicazione va trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

 

Venerdì 28 febbraio 2020 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. ·       Università statali e non statali

·       Agenzie di pompe funebri e attività connesse

·       Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

 

Sabato 29 febbraio 2020 Conservazione fatture elettroniche Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2018. Soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2018. Il processo di conservazione, da effettuare entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali, termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Sabato 29 febbraio 2020 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

Approfondisci

ATTENZIONE PER UTENTI MAIN OFFICE INTEGRATO CONTABILE FISCALE:

Tutti gli utenti che utilizzano il modulo paghe, dovranno prima di aprire l’anno richiedere la licenza per l’anno 2020, altrimenti non viene permesso l’accesso al modulo paghe dopo aver aperto l’anno.”

 

1) NON PROCEDERE A CARICARE L’AGGIORNAMENTO REL. 2020.01.00 SE NON E’ STATA INSERITA LA LICENZA DELL’ANNO 2020 IN MAIN OFFICE.

2) UNA VOLTA CARICATO L’AGGIORNAMENTO 2020.01.00 SI POSSONO ANCORA CONTINUARE AD ELABORARE CEDOLINI RELATIVI AL 2019 NEL CASO FOSSERO RIMASTI IN SOSPESO.

3) UNA VOLTA CARICATO L’AGGIORNAMENTO 2020.01.00, NEL CASO SI DEBBA LAVORARE NELL’ANNO 2019, L’ANNO VA CAMBIATO NEL MODULO PAGHE, QUINDI MANTENERE SEMPRE SELEZIONATO L’ANNO 2020 IN MAIN OFFICE PAGHE E POI SELEZIONARE L’ANNO INTERESSATO NEL MODULO PAGHE

 

 

CHIUSURA MENSILE DICEMBRE 2019 E APERTURA 2020

 

Di seguito illustriamo le note da seguire.

 

Dopo aver effettuato la chiusura di almeno un azienda relativamente al periodo di dicembre 2019, il programma in automatico da la possibilità di caricare il primo aggiornamento del 2020 e in tale occasione da la possibilità di effettuare lo sdoppiamento dell’anno.

 

In sequenza:

 

  1. a) L’utente chiude una, più aziende o tutte
  2. b) L’utente esce e rientra nel programma dopo la chiusura come di consueto
  3. c) Il programma si accorge in automatico che è stato chiuso il dicembre ed è stato quindi aperto il periodo di paga di gennaio 2020
  4. d) Il programma visualizza in automatico che è disponibile il primo aggiornamento del 2020 con la versione 2020.01.00
  5. e) Se l’utente conferma il download per effettuare l’aggiornamento, il programma visualizza il seguente messaggio:

 

 

Primo Aggiornamento 2020

Procedere alla Creazione del nuovo Anno?

 

Rispondendo affermativamente il programma procede alla creazione del nuovo anno e a scaricare il suo primo aggiornamento in automatico

L’utente può sempre rifiutare l’opzione perché vorrebbe preferire procedere prima a chiudere tutte le aziende, prima di iniziare il nuovo anno. In ogni caso il programma non pone vincoli di sorta.

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2020:

IN BREVE

  • In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef
  • Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24
  • Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020
  • Le novità del Decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride
  • Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini
  • Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
  • Registrazione di incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
  • Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
  • Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019
APPROFONDIMENTI
  • Legge di Bilancio 2020: le principali novità per contribuenti e imprese
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

MANOVRA 2020

In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.

 

In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

Tali limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24

L’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, precisando che l’obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.

In particolare:

  1. le compensazioni di crediti d’imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  2. l’obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019:

  • ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

In allegato alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

 

 

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020

D.M. 12 dicembre 2019; D.Dirett. 20 dicembre 2019

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011).

 

Con il decreto 20 dicembre 2019 sono stati inoltre stabiliti i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dello 0,05% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.

I nuovi coefficienti sono i seguenti:

Età del beneficiario

(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 1900,00
da 21 a 30 1800,00
da 31 a 40 1700,00
da 41 a 45 1600,00
da 46 a 50 1500,00
da 51 a 53 1400,00
da 54 a 56 1300,00
da 57 a 60 1200,00
da 61 a 63 1100,00
da 64 a 66 1000,00
da 67 a 69 900,00
da 70 a 72 800,00
da 73 a 75 700,00
da 76 a 78 600,00
da 79 a 82 500,00
da 83 a 86 400,0
da 87 a 92 300,00
da 93 a 99 200,00

 

 

MANOVRA 2020

Le novità del decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il provvedimento prevede, tra l’altro:

  • la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e
  • il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini

Agenzia Entrate, Provvedimento 30 dicembre 2019

Con Provvedimento del 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, è intervenuta a modifica delle disposizioni dettate con il precedente Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, concedendo più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, quindi, scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021.

Il Provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

 

IVA, VERSAMENTI

Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (Circolare 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > euro 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10 D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9 D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Non imponibili Altre assimilate Art. 72 D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Reverse charge Art. 17, commi 5 e 6, e art. 17ter D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 46 D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale Imposta di bollo euro 2,00

 

 

CONTABILITÀ

Registrazione di incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO

Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era il quarto anno).

In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era il quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Esempio:

Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:

  • dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2016 e relative al 2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
  • dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di controllo formale (36 ter, D.P.R. n. 600/1973).

Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.

Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.

Esempio:

Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:

·           il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”

·           la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.

 

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2019:

Anno Dichiarazione presentata Dichiarazione omessa Denuncia penale
Ipotesi generale Regime premiale (S.S.) Ipotesi generale Dichiarazione omessa
2007 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2016 31.12.2018
2008 31.12.2013 31.12.2014 02.01.2018 02.01.2019
2009 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2020
2010 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2021
2011 31.12.2016 31.12.2015 02.01.2018 31.12.2020 31.12.2022
2012 02.01.2018 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2021 31.12.2023
2013 31.12.2018 02.01.2018 31.12.2019 31.12.2022 31.12.2024
2014 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2025
2015 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2026

Il regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di settore e disposto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.

 

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e art. 12 octies D.L. 34/2019

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

 

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019 (Decreto Crescita), all’art. 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell’Agenzia Entrate.

D’ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta, ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019

È disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2019.

La relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.

La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Hanno diritto all’agevolazione:

  • gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  • le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2020

Legge di Bilancio 2020: le principali novità per contribuenti e imprese

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Lo sconto in fattura sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;
  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;
  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);
  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). Tali limitazioni, inoltre, non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;
  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;
  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

 

 

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno

nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Domenica 12 gennaio 2020 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Venerdì 31 gennaio 2020 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2019 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Venerdì 31 gennaio 2020 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito). Online

Presentazione Modello all’Agenzia Entrate

Venerdì 31 gennaio 2020 Redditi di terreni – Denuncia variazioni Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. Titolari di redditi di terreni.

 

Procedura Docfa.
Venerdì 31 gennaio 2020 Bonus autotrasportatori Presentazione della dichiarazione per il bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019. Esercenti attività di autotrasporto possono Online

Presentazione Modello all’Agenzia Dogane

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2019:

 

IN BREVE
  • In scadenza il 16 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi
  • Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo
  • Vitivinicolo: dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto entro il 15 dicembre
  • SPID: pubblicate le linee guida per l’uso professionale in vigore dal 1° dicembre 2019
  • Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
  • Pagamento servizi ipotecari: dal 1° gennaio con F24 Elide

 

 

APPROFONDIMENTI
  • Il versamento della seconda rata Imu e Tasi
  • Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

In scadenza il 16 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Lunedì 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

Si ricorda inoltre che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vedi l’Approfondimento

 

 

REGIMI AGEVOLATI, IVA

Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 novembre 2019, n. 500

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 500 del 26 novembre 2019 ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per usufruire del regime forfetario, nel 2019 abbia emesso una fattura senza addebitare l’Iva e senza esporre la ritenuta d’acconto (se dovuto), può regolarizzare la propria situazione, alternativamente, attraverso:

  • l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in aumento, ad integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
  • l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in diminuzione a storno della fattura originaria e l’emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

 

DICHIARAZIONI

L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il 2 dicembre è scaduto il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Qualora non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020. Ciò in quanto l’anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.

Lo scorso anno i termini ordinari per l’invio della dichiarazione scadevano il 31 ottobre e le dichiarazioni tardive potevano essere considerate valide se inviate entro il 29 gennaio successivo.

La sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle è variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro. Lo prevede l’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 27 novembre 2019, n. 501

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre 2019 ha precisato che può continuare ad applicare il forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell’intero suo fatturato.

Ovviamente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle altre condizioni previste dal regime, compresa quella che il professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l’attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente.

 

 

ADEMPIMENTI

Vitivinicolo: dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto entro il 15 dicembre

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con circolare del 13 settembre 2019, prot. AGEA.71032.2019 ha dettato le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del Regolamento delegato UE n. 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del Regolamento di esecuzione UE n. 2018/274 della Commissione.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell’art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto:

  • i produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  • i produttori che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  • i produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
  • le associazioni e le cantine cooperative.

 

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre 2019 per i soggetti indicati sopra, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.

AGEA rende noto che, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

 

 

PROFESSIONI

SPID: pubblicate le linee guida per l’uso professionale in vigore dal 1° dicembre 2019

AgID, “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”, che entrano in vigore il 1° dicembre 2019.

Con determinazione n. 318 del 6 novembre 2019, l’AgID attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l’apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l’appartenenza di una persona fisica ad un’organizzazione e la sua qualità di professionista.

Le linee guida individuano le modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell’organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

D.M. 18 ottobre 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/2019 il Decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che riporta le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di televisori e decoder di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il contributo, in particolare, è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non superiore a 20.000 euro.

Il bonus è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva.

L’utente finale, per ottenere il bonus, che sarà concesso a partire dal 18 dicembre 2019, dovrà presentare al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità dell’utente finale, in corso di validità.

 

 

VERSAMENTI

Pagamento servizi ipotecari: dal 1° gennaio con F24 Elide

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2019 n. 734564/2019

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, per pagare i servizi ipotecari si dovrà utilizzare il modello F24 Elide (F24 versamenti con elementi identificativi) al posto del modello F23, che potrà essere ancora utilizzato per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2019.

Lo ha disposto il Provvedimento del 28 ottobre 2019 e riguarda, in particolare, il pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’Imu in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.

Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell’acconto calcolato sei mesi prima.

 

Come fare: operativamente, si dovrà:

  • effettuare il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote pubblicate per l’anno 2019;
  • determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto.

Occorre altresì considerare se in corso d’anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati.

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu.

L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, rispetto alle quali si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e, ulteriore condizione per cui operi la riduzione, è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

 

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.

 

Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal Comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi.

 

 

IVA

Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente….”.

 

Attenzione: per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

 

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Attenzione: ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

 

Tabella riepilogativa

Fattura emessa a dicembre 2019 Ricevuta e registrata a dicembre 2019 Detrazione in dicembre 2019
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2020 Detrazione ammessa a gennaio 2020

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 dicembre 2019 IMU/TASI – Versamento Versamento 2^ rata 2019 o unica soluzione Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili

Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) e utilizzatori dell’immobile.

Mod. F 24 o bollettino postale
Lunedì 16 dicembre 2019 Nomina revisore Termine ultimo per convocare assemblea per nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti per le s.r.l. che abbiano, negli esercizi 2017 e 2018, superato anche uno solo dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c., da ultimo modificato dall’art. 2-bis, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Società di capitali
Venerdì 20 dicembre 2019 Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Operatori Iva o loro intermediari delegati;

consumatori finali.

Telematica
Venerdì 27 dicembre 2019 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA 2019 Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F 24 on line
Martedì 31 dicembre 2019 IMU/TASI -Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili

 

·  Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

·  raccomandata A/R, al Comune competente;

·  invio telematico con posta certificata (PEC).

 

Approfondisci

Nuova versione dell’applicazione Entratel-Multifile:

Nella sezione “Software” – “ Pacchetti applicativi” – “Software Entratel” del sito di ENTRATEL è disponibile, la nuova versione dell’applicazione  Entratel-Multifile (versione 1.2.5 del 06/11/2019) che è stata aggiornata per la seguente motivazione:

 

  • adeguamento per la produzione delle ricevute dei modelli di dichiarazione 770 2019.

 

Si consiglia, pertanto, di aggiornare l’applicazione alla nuova versione rilasciata.

Approfondisci