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NEWSLETTER P.S.C. Novembre 2019:

IN BREVE
  • In vigore il Decreto Fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2020
  • Secondo acconto delle imposte sui redditi al 50% per i soggetti Isa
  • Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione: è possibile fino al 20 dicembre 2019
  • Lotteria degli scontrini: per la trasmissione dei dati registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019
  • Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta
  • Scontrino elettronico: online la guida delle Entrate per gli operatori di commercio al minuto
  • I nuovi elenchi 2020 per l’applicazione dello Split Payment
  • Bonus pubblicità: i chiarimenti sugli investimenti pubblicitari pregressi
  • Apertura del portale “energivori” per le dichiarazioni relative all’annualità 2020
  • Acquisto medicinali all’estero e detrazione Irpef
  • Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: aggiornati i modelli
APPROFONDIMENTI
  • Le novità del Decreto Fiscale 2020
  • La rimodulazione degli acconti delle imposte sui redditi

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2020

In vigore il Decreto Fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2020

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:

  • nuovi limiti e requisiti per la compensazione dei crediti tributari;
  • l’estensione del regime del reverse charge nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto;
  • nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica e relativa imposta di bollo;
  • rimodulazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap;
  • nuovi limiti all’utilizzo del contante a partire dal 2020.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Secondo acconto delle imposte sui redditi al 50% per i soggetti Isa

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di “rideterminare” gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno d’imposta 2019.

La seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura del 50% anziché del 60%.

Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90%.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione: è possibile fino al 20 dicembre 2019

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 ottobre 2019, n. 738239

Con un Comunicato stampa del 30 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest’anno.

Il nuovo termine è fissato con Provvedimento n. 738239/2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica quello del 30 maggio 2019 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-31 ottobre 2019).

 

 

ADEMPIMENTI

Lotteria degli scontrini: per la trasmissione dei dati registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2019, n. 739122

Con il Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”. Si prevede in particolare che:

  • il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata e al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, generi un file XML secondo un apposito tracciato;
  • entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web devono essere configurati al fine di consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un “codice lotteria”, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione.

Il provvedimento dispone inoltre che, fino al 30 giugno 2020, i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno trasmessi al sistema lotteria per ragioni di privacy. Di conseguenza, tali soggetti non acquisiscono il codice lotteria dei clienti.

 

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta

In data 26 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il documento con le regole per la determinazione e applicazione degli indici di allerta della crisi d’impresa, che dovranno ora essere approvati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Lo stato di crisi dell’impresa è diagnosticato attraverso la preliminare rilevazione della:

  1. presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, nonché attraverso la
  2. verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante
  3. evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

I cinque indici sono:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  2. indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Gli indici sono stati ottenuti, con l’aiuto di partner tecnici, tramite un processo di selezione tra molte combinazioni di indici, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi

IVA, ADEMPIMENTI

Scontrino elettronico: online la guida delle Entrate per gli operatori di commercio al minuto

Agenzia delle Entrate, Guida fiscale “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la guida dedicata agli operatori di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica.

Il nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi, infatti, dal 2020 vedrà la scomparsa definitiva dei vecchi scontrini e delle vecchie ricevute fiscali, e gli operatori economici dovranno essere adeguatamente informati sulle nuove modalità di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Queste operazioni devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, che sono:

  • il Registratore Telematico (RT), che consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet;
  • la Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Nella guida sono disponibili tutte le informazioni utili sulle nuove modalità di certificazione e sui vantaggi che da esse ne derivano.

È inoltre stato pubblicato, sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, un video di presentazione.

 

 

IVA

I nuovi elenchi 2020 per l’applicazione dello Split Payment

Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2020.

Rientrano in tale disciplina, le operazioni verso le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e identificate nell’elenco “IPA” (www.indicepa.gov.it).

Il meccanismo dello split payment riguarda anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Questi ultimi sono stati individuati dal Dipartimento delle Finanze attraverso i seguenti elenchi:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Lo split payment non riguarda più le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, pertanto non si applica lo split payment alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.

Con riferimento all’anno di imposta 2020, è da evidenziare che attualmente la speciale disciplina si applicherà solamente sino al 30 giugno 2020. In assenza di un rinnovo della misura, dunque, gli elenchi appena pubblicati risulterebbero di utilità esclusivamente sino al 30 giugno 2020. È comunque auspicabile un rinnovo da parte del Consiglio Ue.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: i chiarimenti sugli investimenti pubblicitari pregressi

Dipartimento per l’informazione ed editoria, FAQ 23 ottobre 2019

In data 23 ottobre 2019, il Dipartimento per l’informazione ed editoria ha fornito alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus Pubblicità. In particolare, in caso di investimenti pubblicitari effettuati su canali diversi, la verifica degli investimenti effettuati nell’anno precedente verrà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sugli stessi.

Il quesito posto all’attenzione del Dipartimento riguardava la possibilità di richiedere il bonus per l’anno 2019, considerando che nell’anno 2018 erano state effettuate attività pubblicitarie solo su carta, mentre nell’anno 2019 sia su carta che in TV.

Dopo aver ricordato che, in via generale, non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero, come previsto dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, il Dipartimento ha chiarito che nell’ipotesi di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive).

Allo stesso modo, sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà calcolato l’incremento rispetto all’anno precedente.

 

 

ADEMPIMENTI

Apertura del portale “energivori” per le dichiarazioni relative all’annualità 2020

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha reso disponibile, con decorrenza 30 settembre 2019, il sistema telematico (Portale) per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017 (di seguito DM), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2020.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it

Si considerano “energivore” le imprese a forte consumo di energia (almeno 1 milione di KWh e che rispondano ai requisiti emanati).

Per i dettagli operativi si fa rinvio alla Circolare CSEA N. 28/2019/ELT – Apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2020 (Post Riforma) e alla Guida compilazione dichiarazioni energivori.

 

 

IRPEF, DETRAZIONI

Acquisto medicinali all’estero e detrazione Irpef

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita tramite la propria rivista telematica, chiarisce che, al fine di poter chiedere la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi per l’acquisto di medicinali all’estero, è necessario un documento che contenga le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia, ossia informazioni riguardo la natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Qualora nel documento rilasciato dalla farmacia estera non fossero presenti queste informazioni si potrà o riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario, oppure chiedere alla farmacia una documentazione dalla quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità del prodotto acquistato.

 

 

ADEMPIMENTI

Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: aggiornati i modelli

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 ottobre 2019, n. 728796

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 728796 del 21 ottobre ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Le modifiche riguardano, in particolare, le disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi (D.L. 28 settembre 2018, n. 109) oltre a quelle in materia di Terzo settore (art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).

Vengono inoltre recepiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dei benefici previsti dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2020

Le novità del Decreto Fiscale 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E NUOVI LIMITI – È vietato l’utilizzo in compensazione di crediti da parte dell’accollante di crediti acquisiti con accollo.

È altresì vietato ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) di effettuare con l’F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non).

Sono inoltre introdotti alcuni requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, ovvero obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

 

ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO – È prevista l’estensione del regime dell’inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

NORME PER OMESSE RITENUTE NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO – In tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione dev’essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d’imposta residente in Italia.

 

FATTURA ELETTRONICA – Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA – In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

 

ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP – Per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap possono essere rideterminati nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90% anziché il 100%. Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato senza alcun beneficio in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.

 

NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE – A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’uso del contante scenderà a 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro

 

 

VERSAMENTI

La rimodulazione degli acconti delle imposte sui redditi

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di “rideterminare” gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno d’imposta 2019.

Attenzione: la seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90%.

Vieni quindi smentito il Comunicato Stampa n. 188 del 14 ottobre 2019 con il quale MEF aveva preannunciato la proroga al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019 per i contribuenti ai quali si applicano gli ISA o in regime forfettario.

La rimodulazione degli acconti è un escamotage tecnico per spostare risorse finanziarie dall’anno 2019 all’anno successivo e così finanziare la Manovra economica 2020.

Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.

I soggetti interessati dalla possibilità di rimodulare gli acconti sono i contribuenti i cui ISA sono stati approvati ed hanno beneficiato della proroga del termine di versamento dal 30 giugno al 30 settembre.

Si tratta, delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni di artisti e professionisti di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche delle imprese familiari. Possono applicare la misura in rassegna anche i soggetti collegati, quindi i collaboratori familiari, i soci di società di persone, i professionisti associati e i soci di società di capitali che si sono avvalsi del regime di trasparenza previsto dal TUIR.

Sono stati interessati dalla proroga del versamento delle imposte anche i contribuenti forfetari. Conseguentemente, la possibilità di rimodulazione degli acconti dovrebbe riguardare anche i predetti soggetti.

La rimodulazione degli acconti rappresenta pur sempre una facoltà, infatti i contribuenti interessati, al fine di evitare complicazioni, potranno comunque versare la seconda rata come determinata originariamente nella misura del 60%.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

 

Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF/

IRES/

IRAP

Contributi IVS artigiani e commercianti

Gestione separata INPS Professionisti

Versamento secondo acconto 2019 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare. Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. F24
Lunedì 2 dicembre 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe)

 

Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche nel terzo trimestre del 2019, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Venerdì 20 dicembre 2019 Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Operatori Iva o loro intermediari delegati;

consumatori finali

Telematica

 

Approfondisci

Nuova versione dell’applicazione Entratel-Multifile:

Nella sezione “Software” del sito di ENTRATEL è disponibile, la nuova versione dell’applicazione Entratel-Multifile (versione 1.2.4 del 24/10/2019) che è stata aggiornata per la seguente motivazione:

  • adeguamento per la produzione delle ricevute dei modelli di dichiarazione Redditi 2019 contenenti gli indicatori ISA.

 

  • l’autenticazione dei file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
  • la firma dei file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
  • l’invio dei file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate;
  • il download degli stati degli invii e delle ricevute elaborate dall’Agenzia delle Entrate;
  • l’apertura dei file di ricevuta autenticati e trasmessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • la predisposizione delle ricevute Entratel in formato PDF.

 

Si consiglia, pertanto, di aggiornare l’applicazione alla nuova versione rilasciata.

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2019:

IN BREVE
  • Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre
  • ISA: no ai controlli automatici con voto “non sufficiente”
  • Gli aiuti di Stato nel modello Redditi
  • Voucher per Innovation manager: dal 7 novembre la compilazione delle domande
  • Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici di allerta” della crisi di impresa
  • Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali
  • Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019
  • Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • IVA: legittima la compensazione tra credito e debiti pre-fallimentari

 

APPROFONDIMENTI
  • Innovation manager: modalità e termini per la richiesta dei voucher
  • Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

 

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2019 è l’ultimo giorno utile per aderire al servizio di consultazione dell’Agenzia delle Entrate che permetterà, dal prossimo 1° novembre, di visualizzare e scaricare le fatture elettroniche ricevute a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso.

L’adesione al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” potrà essere fatta dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Chi aderisce al servizio entro il 31 ottobre, come detto, potrà consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione dal 1° novembre potrà consultare o scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.

Gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti.

Per illustrare il procedimento di adesione al servizio l’Agenzia Entrate ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube.

 

ACCERTAMENTO

ISA: no ai controlli automatici con voto “non sufficiente”

Il Ministero delle Finanze, in un question time alla Camera, in data 25 settembre 2019 ha risposto a quesiti in merito alla disapplicazione degli ISA, viste le difficoltà operative della loro prima applicazione.

In particolare, pur confermando l’applicazione degli ISA per il periodo 2018, è stato ribadito che «è escluso ogni automatismo nell’accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente» e che «l’attribuzione di un determinato punteggio (insufficiente, ndr) non comporta di per sé l’attivazione di attività di controllo».

Il MEF ha inoltre suggerito ai contribuenti con punteggio basso di utilizzare il campo note aggiuntive per anticipare eventuali giustificazioni. «Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle Entrate un prezioso bagaglio informativo, che consente agli Uffici di disporre di elementi utili ad indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019 solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase di controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi».

 

DICHIARAZIONI

Gli aiuti di Stato nel modello Redditi

Ricordiamo che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2019, il cui invio telematico scadrà il 2 dicembre, è stato inserito nei righi RS 401-402 il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2018 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2018) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. n. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2019 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

  • il codice dell’aiuto spettante;
  • la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;
  • il settore del beneficiario;
  • l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;
  • le date di inizio e fine progetto;
  • l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
  • la tipologia di costo sostenuto;
  • le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.

Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

 

AGEVOLAZIONI

Voucher per Innovation manager: dal 7 novembre la compilazione delle domande

D.Dirett. 25 settembre 2019

In data 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

Nel decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione. La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019.

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IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici di allerta” della crisi di impresa

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

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ADEMPIMENTI, COMUNICAZIONI

Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 20 settembre 2019

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 20 settembre 2019, ha reso noto che è attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali.

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati dei fornitori entro il 31 ottobre 2019, secondo le modalità stabilite dal provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019.

Sono tenuti all’adempimento gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue.

In particolare, i soggetti obbligati alla comunicazione devono inviare trimestralmente all’Agenzia Entrate, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

 

DICHIARAZIONI

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770/2019, per anno d’imposta 2018), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Ricordiamo che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

 

AGEVOLAZIONI

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Agenzia delle Entrate, Riposta ad istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 383

Gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura), in precedenza classificati come manutenzione straordinaria, e quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio, sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria.

Con la Riposta n. 383 del 16 settembre 2019 l’Agenzia Entrate ha chiarito relativamente alla possibilità che queste opere, nonostante il declassamento, rimangano comunque fiscalmente detraibili.

Dopo aver precisato che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione (art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR) l’Agenzia, in merito agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, ha chiarito che se gli stessi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono quindi direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Questo in quanto, come ribadito nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

 

IVA, PROCEDURE CONCORSUALI

IVA: legittima la compensazione tra credito e debiti pre-fallimentari

Corte di Cassazione, Sentenza 29 maggio 2019, n. 14620

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14620 del 29 maggio 2019 ha chiarito che in materia tributaria è ammissibile la compensazione del credito IVA chiesto a rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società (art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) e i debiti contratti verso l’erario dalla società medesima in periodi d’imposta antecedenti il fallimento, perché, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni pre-fallimentari e post-fallimentari come circostanza meramente occasionale che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, entrambe le voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era in bonis.

 

 

APPROFONDIMENTI

 AGEVOLAZIONI

Innovation manager: modalità e termini per la richiesta dei voucher

Con Decreto direttoriale 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

Nel decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione.

I contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0” e processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

All’incentivo in esame sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo:

  • sono micro, piccole o medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
  • hanno la sede legale e/o un’unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero.

L’iter di presentazione della domanda prevede:

  • la verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019;
  • la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni: a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019;
  • l’invio della domanda di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

La procedura si concluderà con il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica.

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

Con Informativa n. 45 del 15 maggio 2019 il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la società Cerved per la realizzazione degli indicatori della crisi.

Per testare gli indicatori su dati campionari sono state svolte diverse analisi e studi/simulazioni sulle imprese.

Cerved ha selezionato l’intera base di imprese presenti nei propri database negli anni 2011- 2016, per coprire un arco temporale sufficientemente ampio ed ottenere evidenze strutturali e non influenzate dalla congiuntura economica. Sono state selezionate le società di capitale con bilanci che hanno manifestato situazioni di insolvenza nel periodo considerato ed è stato costruito un campione rappresentativo dell’economia italiana, abbinando ad ogni impresa insolvente una gemella in normali condizioni operative (campione bilanciato).

Nei primi giorni di settembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha reso noto di aver messo a punto la bozza dei parametri che possono innescare la procedura di allerta.

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell’elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un’insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare.

  1. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
  2. A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  2. 2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. 4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

Sono stati altresì stabiliti dei valori soglia di allerta in base al settore in cui opera l’azienda.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 15 ottobre 2019 Comunicazione contanti superiori 10.000 euro Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente. Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

 

Telematica
Mercoledì 16 ottobre 2019 Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

 

Telematica
Lunedì 21 ottobre 2019 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Mod. F24

Servizio Agenzia delle Entrate

Venerdì 25 ottobre 2019 Modello 730 – Integrativo

 

Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale. I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

 

Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF)

 

Giovedì 31 ottobre 2019 770/2019 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2018. Sostituti d’imposta e intermediari. Telematico
Giovedì 31 ottobre 2019 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

 

Giovedì 31 ottobre 2019 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di settembre. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematico

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2019:

IN BREVE

  • ISA: gli indici di affidabilità fiscale del contribuente
  • Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa
  • Imposte: saldo e acconto al 30 settembre 2019
  • Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2019
  • Vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati
  • Entro il 16 settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese
  • Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue
  • Non decadono le agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell’immobile sulla base dell’accordo di separazione
  • Disabili: agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
  • Redditi di capitale esclusi dal calcolo dei contributi INPS

 

APPROFONDIMENTI
  • Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • L’adeguatezza degli assetti organizzativi alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO

ISA: gli indici di affidabilità fiscale del contribuente

Agenzia delle Entrate, Circolare 9 settembre 2019, n. 20/E

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

 

Molti sono i dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indicatori; l’Agenzia Entrate ha pertanto emanato in data 9 settembre 2019 la Circolare n. 20/E al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

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SOCIETÀ

Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa

L’art. 375 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

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VERSAMENTI

Imposte: saldo e acconto al 30 settembre 2019

Si ricorda che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell’IVA, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019, o al 31 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58).

 

IVA

Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2019

Scade il 16 settembre 2019 il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2019.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

Si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.

 

 

ADEMPIMENTI

Vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061/2019

Il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che, attraverso la messa a disposizione di mercati digitali, vendono beni a distanza.

L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 660061/2019 pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le modalità operative ed i termini inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.

Il soggetto passivo che facilita – tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere in modalità telematica una serie di dati, entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Il provvedimento delle Entrate ha disposto che la prima trasmissione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.

I dati da trasmettere sono:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta:
  • l’ammontare totale dei prezzi di vendita o
  • il prezzo medio di vendita, espresso in Euro.

 

 

ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI

Entro il 16 settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese

Entro il 16 settembre 2019 (in quanto il 15 cade di domenica) le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane dovranno trasmettere all’Unità di informazione finanziaria i dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

I destinatari dell’obbligo devono inviare una comunicazione con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

 

 

IVA

Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue

La Direttiva n. 2008/9/UE del 12 febbraio 2008 prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

 

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

  • servizi fieristici: biglietti ingresso, pass;
  • prestazioni e servizi relativi a beni immobili;
  • lavorazione su stampi o beni strumentali;
  • interventi su beni in garanzia e sostituzioni;
  • organizzazione di eventi;
  • spese di trasferta aziendali.

 

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

 

 

AGEVOLAZIONI

Non decadono le agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell’immobile sulla base dell’accordo di separazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E

La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di una clausola contenuta nell’accordo di separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo beneficio: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E.

Con tale risoluzione l’Agenzia ha rivisto i suoi precedenti orientamenti di prassi forniti con la circolare n. 27/E del 2012 sulle conseguenze fiscali della decadenza dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi senza acquisto contestuale nell’anno.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa gli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 – anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Disabili: agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito sulla propria rivista telematica, ha chiarito che le agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità per l’acquisto dei veicoli spetta anche se l’auto che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia.

Più in dettaglio:

  • per l’acquisto di veicoli elettrici la detrazione spettante è del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non è possibile invece usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo;
  • per l’acquisto di veicoli ibridi è possibile beneficiare della detrazione Irpef. Relativamente all’Iva, tuttavia, l’agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

 

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Redditi di capitale esclusi dal calcolo dei contributi INPS

Corte di Cassazione, Sentenza 20 agosto 2019, n. 21540

La Suprema Corte, con la sentenza n. 21540, depositata il 20 agosto 2019, ha chiarito che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani non rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (Srl o Spa) eventualmente percepiti.

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 ACCERTAMENTO

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

 

Si ricorda che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

 

La verifica dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle entrate sono corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
  2. invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non sono corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

 

Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia ha recentemente pubblicato nuovi chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2018. La circolare raccoglie infatti i quesiti e le relative risposte fornite in occasione di incontri e convegni sull’argomento. Tra le diverse casistiche esaminate vi sono l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, i dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni, l’incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.

 

 

SOCIETÀ

L’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’art. 375 del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

 

Attenzione: Considerato che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, è auspicabile che entro il prossimo 16 settembre tutte le società effettuino una prima valutazione dell’adeguatezza dei propri assetti organizzativi di cui si trovi evidenza in un verbale dello stesso consiglio.

 

Gli adeguati assetti organizzativi devono consentire, sotto il profilo strutturale ed operativo, il monitoraggio continuo dell’equilibrio finanziario.

Potrebbe risultare utile e opportuno recepire un modello di organizzazione aziendale ormai riconosciuto a livello internazionale e accettato e sperimentato anche nel nostro ordinamento, ossia il CoSo Report e il framework dedicato all’Enterprise Risk Management, ovviamente opportunamente adattato alle dimensioni e natura delle società italiane. Nel modello organizzativo sarebbe utile la presenza di almeno 5 elementi costituenti:

  1. ambiente di controllo;
  2. risk assessment;
  3. attività di controllo;
  4. flussi informativi;
  5. monitoring.

Per l’applicazione di un simile modello organizzativo in imprese piccole e medie, si potrebbe auspicare uno standard minimale del processo di controllo interno, che almeno preveda:

  • la costruzione di budget previsionali;
  • la costruzione di cash flow periodici;
  • la valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;
  • l’analisi dei costi;
  • il monitoraggio continuo di due grandezze segnaletiche quali il MOL (Margine Operativo Lordo) e la PFN (Posizione Finanziaria Netta).

 

Occorre sensibilizzare sempre più le piccole e medie aziende italiane sull’importanza del recepimento della contabilità analitica industriale, quale strumento di adeguata gestione. In tale modo si potrebbe perfezionare la necessità dell’esistenza di due diverse tipologie di controlli societari ossia:

  1. i controlli per la gestione, costituiti dall’adozione da parte degli amministratori di strumenti di prevenzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale di cui la definizione degli adeguati assetti organizzativi sono componente rilevante;
  2. i controlli sulla gestione avente carattere di verifica, correzione, censura, che competono agli organi non gestori (sindaci, revisori) e a risorse specifiche fra cui agli internal auditor.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 settembre 2019 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

Telematica
Lunedì 16 settembre 2019 Comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese

 

Termine per la trasmissione all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 Comunicazione dati fatture transfrontaliere (esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di agosto. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019
Trasmissione telematica corrispettivi
Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di agosto. Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari, nel 2018, superiore a 400mila euro. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 Rimborso IVA Rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 (*) IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP/SC 2019) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).

Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019).

Versamento diritto annuale 2019.

Per i soggetti interessati dagli ISA
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

Approfondisci

La versione 1.0.7 del 30/08/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

 

  • Per tutti gli ISA Imprese rimossa un’anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l’intervento non ha effetti sul calcolo)
  • Per AG91U rimossa un’anomalia in un controllo del quadro C (l’intervento non ha effetti sul calcolo)
  • Per AM19U e AG90U rimossa rispettivamente un’anomalia nel calcolo degli indicatori “Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi” / “Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi” e “Incidenza degli ammortamenti” / “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”
  • Per tutti gli ISA rimossa un’anomalia di arrotondamento nella visualizzazione in esito dei valori dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori
  • Per AD15U rimossa un’anomalia nella numerazione e nei controlli del quadro B
  • Per AD09U rimossa un’anomalia nel calcolo dei componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori e un’anomalia in un controllo
  • Per AM01U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro B
  • Per AG40U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli
  • Per AD35U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli
  • Per AD37U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro B
  • Per AK24U rimossa un’anomalia nella gestione del rigo E04 che non deve prevedere una colonna 2 ma il rigo E05
  • Per AM03U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro C
  • Per AG03S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG04S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG08S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG10S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG12S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG13S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01
  • Per AG14S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01 e in un controllo del quadro E
  • Per AG15S rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C01 e in un controllo del quadro E
  • Per AG70U rimossa un’anomalia nella gestione del rigo C26
  • Per AG73U rimossa un’anomalia nella gestione dell’informazione “Cooperativa” del Frontespizio
  • Per AM02U rimossa un’anomalia nel controllo del rigo B06
  • Per AG61U, AG83U, AG99U, AM87U, AM88U, AM03U rimossa un’anomalia nell’inserimento dei valori delle liste del quadro C
  • Per AD25U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD48S rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD07U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD50S rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD52S rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AG36U e AG37U rimossa un’anomalia negli importi con la virgola del quadro B
  • Per AG39U rimossa un’anomalia nella gestione dei controlli del quadro C
  • Per AG48U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AD32U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AM15B rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AG34U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AG54U rimossa un’anomalia in un controllo
  • Per AK01U, AK05U e AK06U modificato in esito il messaggio in presenza di ulteriori componenti positivi per massimizzare il punteggio degli indicatori

 

 

Scarica l’aggiornamento >>>>>    Isa 2019 Vers. 1.0.7 

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