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Isa 2019 (ex Studi di Settore) – Software Richiesta Precalcolate Isa 2019:

Quest’anno, l’agenzia delle Entrate ha inserito nel cassetto fiscale di ogni contribuente soggetto all’ISA, un file Xml con “ulteriori dati”  del modello, da riprendere obbligatoriamente.

 

L’acquisizione degli ulteriori dati può avvenire “massivamente” per più contribuenti con diverse modalità per intermediari:

  • delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;
  • non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

 

L’agenzia ha messo a disposizione un software per richiedere i file massivi, con la possibilità per chi non è delegato, di effettuare in contemporanea anche la delega.

 

 

Intermediari con delega cassetto fiscale   

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

 

Intermediari senza delega cassetto fiscale

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva degli ulteriori dati acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
  • periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
  • data di conferimento della delega;

Tali soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta degli ulteriori dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

  • codice fiscale del contribuente;
  • codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
  • gli elementi di riscontro.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe;

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

Le deleghe acquisite devono essere conservate, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e devono essere individuati uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.

Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega;
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre, l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.

Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati consultando il proprio cassetto fiscale.

Dopo aver creato il file con il software messo a disposizione dall’agenzia, (sotto il Link), contenente i dati dei clienti, bisogna inviarlo con il DeskTop Telematico previo aver provveduto ad autenticare il file.

Successivamente, il sistema metterà nella sezione ricevute, il file massivo, contenente i dati xml di ogni singolo cliente.

In una seconda fase vi diremo come acquisirli all’interno della nostra procedura, obbligatorio avere installato nel proprio PC l’ISA 2019.

 

 

Scarica il software >>>>        Software Richiesta Precalcolate Isa 2019

Attenzione, il software è autoinstallante, in fase di installazione controlla la versione di Java e propone di aggiornare la versione indicando 3 soluzioni:

 

  1. Aggiorna
  2. Blocca
  3. In seguito, (scegliere questa opzione).

 

In questo modo si evita il mal funzionamento di altri prodotti dell’agenzia stessa.

 

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Software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità – ISA 2019.

 

A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il Dl n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento – costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta – punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

 

Scarica ISA >>>>             Isa 2019 Vers.1.0.1

 

Nel caso in cui non si dispone di nessun Java, (nuovo PC) sotto il link per lo scarico della versione a 32bit compatibile anche con le altre procedure dell’agenzia.

 

Scarica Java >>>>            jre-8u211-windows-i586

 

 

Ps. Prevista proroga dei versamenti al 30 Settembre per i soggetti all’ISA.

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2019:

IN BREVE
  • Servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per l’adesione c’è tempo fino al 1° luglio
  • Dichiarazione dei redditi 2019, pronta la guida delle Entrate su detrazioni e deduzioni fiscali
  • Entro il 1° luglio il versamento del Diritto camerale annuale 2019
  • In scadenza il 17 giugno gli acconti IMU e TASI
  • 730 precompilato, fino al 20 giugno è possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata
  • Nuovi ISA in attesa del software
  • Incrementato il limite per l’emissione della fattura semplificata
  • Fissati gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
  • Dal 1° luglio più bassi gli interessi di mora
  • Nuova Sabatini: pronto il nuovo modulo per la richiesta
  • Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate
  • Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille
  • Ristrutturazioni edilizie: la guida delle Entrate aggiornata a maggio 2019
  • La guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età
APPROFONDIMENTI
·         L’importo del Diritto camerale 2019

·         Calcolo del grado di affidabilità fiscale: ISA in attesa del software

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per l’adesione c’è tempo fino al 1° luglio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 maggio 2019, n. 164664

Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie fatture elettroniche dal 1° luglio al 31 ottobre 2019.

Con Provvedimento n. 164664 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate, modificando il precedente Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, ha infetti differito il termine per l’adesione e ampliato da tre a quattro mesi la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste avanzate nei giorni scorsi dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

Il Provvedimento ha inoltre disposto che, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il 31 ottobre, l’operatore non potrà più consultare le proprie fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni.

In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, viene stabilito che i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione (in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti).

 

 

DICHIARAZIONI, IRPEF

Dichiarazione dei redditi 2019, pronta la guida delle Entrate su detrazioni e deduzioni fiscali

Agenzia delle Entrate, Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, ha pubblicato la nuova guida su oneri deducibili e detraibili e crediti d’imposta ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2019. Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti su alcune delle principali detrazioni in vigore quest’anno, e sui relativi obblighi documentali, quali quelle relative a bonus verde, spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico locale, polizze assicurative “antisismiche”, nonché spese relative ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

In particolare, la circolare ricorda che:

  • dal 1° gennaio 2018 spetta una detrazione pari al 19%, calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro, delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, anche qualora le spese siano sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del Tuir;
  • dal 1° gennaio 2018 è ammessa la detrazione, nella misura del 19%, delle spese sostenute in favore delle persone (minori o maggiorenni) con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;
  • con riferimento alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, relative ad unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
  • dal 2018 è riconosciuta una detrazione pari al 36%, calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare residenziale, delle spese documentate sostenute per la “sistemazione a verde” (ex novo o con radicale rinnovamento dell’esistente) di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

 

 

SOCIETÀ

Entro il 1° luglio il versamento del Diritto camerale annuale 2019

Il D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).

Ai fini dell’adempimento, è disponibile il sito di Unioncamere (all’indirizzo internet http://dirittoannuale.camcom.it), che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

In scadenza il 17 giugno gli acconti IMU e TASI

Il 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

 

DICHIARAZIONI

730 precompilato, fino al 20 giugno è possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata

A partire dal 28 maggio scorso è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione corretta tramite l’applicazione web dedicata.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino al 20 giugno 2019 e che, con l’annullamento, tutti i dati inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia.

Si ricorda inoltre che:

  • è possibile annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato” e accedendo all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio;
  • in caso di compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”;
  • per procedere con l’annullamento occorre selezionare “Richiedi annullamento 730”;
  • annullando il 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche l’F24 eventualmente predisposto;
  • nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento del 730 e dell’F24.
  • in caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e, quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione risulterà omessa.

È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

 

 

ACCERTAMENTO

Nuovi ISA in attesa del software

L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno.

Imprese e professionisti, al momento, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e, quindi, di capire se e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.

Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Incrementato il limite per l’emissione della fattura semplificata

D.M. 10 maggio 2019

Il Ministero dell’Economia e Finanze ha elevato, con D.M. 10 maggio 2019, il limite per l’emissione della fattura semplificata disciplinata dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La nuova soglia è stata incrementata da 100 a 400 euro.

Tale semplificazione dovrebbe agevolare l’emissione della fattura elettronica in formato XML.

Si ricorda tuttavia che dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato dell’emissione della fattura in formato elettronico, è richiesto che debba essere sempre indicato almeno il codice fiscale o il numero di partita Iva del cessionario/committente destinatario della prestazione.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fissati gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

D.M. 10 maggio 2019

Per quanto concerne le tempistiche di avvio, la norma originaria prevede due termini distinti:

  • 1° luglio 2019 per i soggetti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • 1° gennaio 2020 per la restante parte dei contribuenti.

 

Con il D.M. 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti nuovi esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri.

L’obbligo – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti aventi un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 – non si applicherà:

  • alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015(prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
  • alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
  • alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

 

Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1 per cento del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

RISCOSSIONE

Dal 1° luglio più bassi gli interessi di mora

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 maggio 2019, n. 148038

Dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora, per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento, saranno più bassi.

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 148038 del 23 maggio 2019 porta infatti dal 3,01% al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.

 

 

AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini: pronto il nuovo modulo per la richiesta

Il Ministero dello Sviluppo economico – a seguito dell’aumento dell’importo massimo agevolabile, ora pari a 4 milioni di euro – ha reso disponibile sul proprio sito il nuovo modulo che le imprese devono utilizzare per presentare la domanda di agevolazione per la “nuova Sabatini” (art. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013).

La domanda dovrà essere firmata digitalmente e inviata, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo certificato della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa.

Si ricorda che il Ministero ha reso disponibile l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello Sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

 

 

LOCAZIONI, IMMOBILI

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50/E

Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti circa l’ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.

In particolare le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della “cedolare secca” (art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Resta fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, così come chiarito con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2011.

 

 

TERZO SETTORE

Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi definitivi degli enti iscritti ai fini dell’accesso al cinque per mille, nonché l’aggiornamento dell’elenco permanente.

In particolare, gli elenchi riguardano:

  • gli enti del volontariato;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’Università;
  • gli enti della ricerca sanitaria;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Ristrutturazioni edilizie: la guida delle Entrate aggiornata a maggio 2019

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono soggetti ad importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato l’aggiornamento della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, tramite la quale intende fornire indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

  • la proroga della maggiore detrazione Irpef;
  • i beneficiari del diritto alle detrazioni;
  • la comunicazione all’Enea dei lavori effettuati.

 

 

CONTRATTI

In una guida multimediale gli strumenti patrimoniali per la Terza età

Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione, circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro, proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.

L’insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione, conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.

Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età.

La Guida costituisce un ulteriore strumento, ancora più intuitivo e innovativo con grafiche e personaggi animati, per far conoscere i principali istituti giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla Terza età che consentono di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa di proprietà.

Di seguito i cinque strumenti patrimoniali, presenti nella guida multimediale:

  1. rendita vitalizia;
  2. contratto di mantenimento;
  3. donazione con onere di assistenza;
  4. prestito vitalizio ipotecario;
  5. vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

L’importo del Diritto camerale 2019

Il D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).

 

Ai fini dell’adempimento, è disponibile il sito di Unioncamere (all’indirizzo internet http://dirittoannuale.camcom.it), che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • le società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

 

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Misura del diritto camerale

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 200,00 + 0,015% parte eccedente € 100.000,00
oltre 250.000,00 500.000,00 222,50 + 0,013% parte eccedente € 250.000,00
oltre 500.000,00 1.000.000,00 255,00 + 0,010% parte eccedente € 500.000,00
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 305,00 + 0,009% parte eccedente € 1.000.000,00
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 1.115,00 + 0,005% parte eccedente € 10.000.000,00
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 2.365,00 + 0,003% parte eccedente € 35.000.000,00
oltre 50.000.000,00 2.815,00 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000) parte eccedente € 50.000.000,00

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

 

ACCERTAMENTO

Calcolo del grado di affidabilità fiscale: ISA in attesa del software

L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno.

Imprese e professionisti, al momento, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e, quindi, di capire se e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.

Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.

In realtà, si tratta di un unico dato, costruito sulla base dei dati riferiti alle sette annualità precedenti a quella con riferimento alla quale si applicano gli ISA, per personalizzare le stime dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, e quindi anche il reddito per addetto per singolo contribuente.

 

Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.

Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.

Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.

Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la sede dell’intermediario e indicate in un registro cronologico delle deleghe ricevute.

 

Per ricevere il coefficiente individuale l’intermediario dovrà inviare all’Agenzia Entrate un file contenente i dati riferiti ai clienti per cui ha ricevuto delega, accompagnato da qualche elemento di riscontro della dichiarazione IVA 2018 ovvero, in assenza, da alcuni dati rilevati per l’applicazione degli studi di settore anno 2018 – periodo d’imposta 2017.

Gli intermediari, in questo caso, dovranno, inoltre, rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:

  • di aver ricevuto espressa delega dai propri assistiti per ricevere i dati;
  • che i dati indicati nel file inviato all’Agenzia delle Entrate corrispondono a quelli indicati nelle deleghe ricevute;
  • che le deleghe saranno conservate nella sede o nell’ufficio per 10 anni.

 

Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

 

Attenzione: è probabile che il ritardo nella messa a disposizione dei dati e del software per il calcolo dell’affidabilità comporti un differimento dei termini per il versamento delle imposte.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 giugno 2019

(il 16 cade di domenica)

IMU e TASI – Versamento Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente. Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali (IMU).

Proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori dell’immobile (TASI).

Mod. F 24
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
IMU/TASI – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.

 

Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

mediante invio telematico con posta certificata (PEC).

Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2019. Mod. F 24
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
IRES Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F 24
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019) Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2019.

Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Mod. F 24
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
Diritto camerale Versamento diritto annuale 2019. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche. Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di maggio. Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento del saldo 2018 e acconto 2019 dei contributi previdenziali.

Il versamento può essere effettuato entro il 1° agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS

Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Mod. F24

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Maggio 2019:

IN BREVE
• L’attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio
• Dichiarazione IVA 2019 inviata oltre il termine: ravvedimento e sanzioni
• Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni
• Nuove modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi
• Definite le regole per cedere il credito d’imposta “ecobonus”
• Divieto di fattura elettronica per i veterinari: le precisazioni dell’Agenzia
• L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire come si deve provare una cessione intracomunitaria
• Non può avvalersi del “plafond” l’esportatore abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto
• Codice del terzo settore: gli adempimenti entro il 2 agosto
• Trasparenza per le erogazioni pubbliche: alcune modifiche dal decreto “Crescita”
• L’equity crowdfunding: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende
• Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all’Enea non comporta la revoca della detrazione

APPROFONDIMENTI
• Dichiarazione IVA 2019 tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni
• Ecobonus: le regole per la cessione del credito d’imposta
• Cessione intracomunitaria non imponibile ai fini Iva: i requisiti chiariti dalle Entrate

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

IN BREVE

IVA, FATTURA ELETTRONICA

L’attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2019, n. 107524

Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio 2019 la messa a disposizione della funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati informatici.

La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l’Amministrazione Finanziaria riserverà tale funzione solo a chi aderirà al servizio.

È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l’utilizzazione del servizio, entro il 2 settembre 2019. Se entro tale data non avverrà l’adesione, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate.

L’adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuato anche dall’intermediario abilitato, purché gli sia stata conferita delega.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2019 inviata oltre il termine: ravvedimento e sanzioni

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2019, riferita al periodo 2018.

È comunque possibile inviare la dichiarazione, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria e quindi entro il 29 luglio 2019, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni

È scaduto il 30 aprile 2019 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto “spesometro”) relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018.

Medesima scadenza prevista per l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (“esterometro”).

In caso di spesometro o esterometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La violazione per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell’atto amministrativo.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Nuove modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2019, n. 99297

In vista dell’introduzione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti (commercianti al minuto con volume d’affari complessivo, nell’anno 2018, superiore a 400.000 euro), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 99297/2019, aggiornando il precedente Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 e modificando le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

In particolare, è previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili. Vi sarà quindi un’ulteriore modalità per l’invio dei corrispettivi oltre all’impiego dei registratori telematici.

Avvalendosi della procedura web dell’Agenzia Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l’acquirente, a certificare l’acquisto effettuato.

 

 

AGEVOLAZIONI

Definite le regole per cedere il credito d’imposta “ecobonus”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2019, 100372

Con il  Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le regole per la cessione del credito – e contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione – corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari e per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso art. 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

 Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Divieto di fattura elettronica per i veterinari: le precisazioni dell’Agenzia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di consulenza giuridica 30 aprile 2019, n. 15

Le prestazioni rese dai medici veterinari, laddove siano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI.

Lo ha chiarito L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 15 del 30 aprile 2019, con la quale ha precisato che anche a tali soggetti si applica l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge n. 136/2018 che dispone, per il solo periodo d’imposta 2019, il divieto di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate da quanti sono obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

L’Agenzia ha inoltre ricordato che:

  • il divieto sussiste a prescindere da un’eventuale opposizione all’invio dei dati al STS, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI);
  • nel caso in cui una fattura documenti sia spese da inviare al Sistema tessera sanitaria, sia altre voci di spesa, essa dovrà essere analogica o elettronica extra SdI.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire come si deve provare una cessione intracomunitaria

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 aprile 2019 n. 100

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è da considerarsi imponibile IVA in Italia.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Non può avvalersi del “plafond” l’esportatore abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 9 aprile 2019, n. 14

Con il Principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile.

L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa e la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.

Non possono invece beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

 

 

TERZO SETTORE

Codice del terzo settore: gli adempimenti entro il 2 agosto

Mlps, Circolare 27 dicembre 2018, n. 20

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 ha fissato al 2 agosto 2019 il termine per l’adeguamento degli statuti di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi.

Gli altri enti non iscritti, ad uno dei tre registri, non hanno alcun obbligo di adeguamento. La Circolare ministeriale specifica però che questi ultimi, se entro l’attivazione del Registro Unico del Terzo Settore intendano procedere all’iscrizione ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale o all’Albo anagrafico delle ONLUS dovranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. n. 117/2017 e nelle modalità indicate dalla Circolare medesima.

Le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi beneficiando della “semplificazione” prevista al comma 2 dell’art. 101 del CTS, ma solo se tali modifiche saranno realizzate entro il termine del 2 agosto 2019.

 

 

IMPRESE, ENTI NO PROFIT

Trasparenza per le erogazioni pubbliche: alcune modifiche dal decreto “Crescita”

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 35

Il decreto-legge “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, contiene alcune modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. L’obbligo di informativa deve essere adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, entro il 30 giugno di ogni anno (e non più entro il 28 febbraio).

Gli obblighi di informativa, sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese, che devono adempiere nella Nota integrativa, riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Questa modalità di adempimento trova applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Rimane fermo, inoltre, il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione.

 

 

IMPRESE, PROFESSIONISTI

L’equity crowdfunding: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende

Fnc-Cndcec, “L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende”

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o “crowd”) conferiscono somme di denaro (“funding”), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Esistono diverse tipologie di crowdfunding. Tra i più diffusi il Reward Crowdfunding (che prevede per l’investitore una ricompensa commisurata con il contributo erogato) e l’Equity Crowdfunding.

Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

L’equity crowdfunding rappresenta, pertanto, un importante strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese, generalmente utilizzato per supportare il lancio di nuove iniziative imprenditoriali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento “L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende” per far luce sulle caratteristiche di tale strumento di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, approfondendo gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di riferimento, partendo dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 all’interno del nostro ordinamento.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all’Enea non comporta la revoca della detrazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E

Con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

La risoluzione precisa in conclusione che in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2019 tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2019, riferita al periodo 2018.

È comunque possibile inviare la dichiarazione, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria e quindi entro il 29 luglio 2019, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

 

Dichiarazione tardiva

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione omessa

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2019 la dichiarazione IVA è considerata omessa, ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus: le regole per la cessione del credito d’imposta

Con il  Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le regole per la cessione del credito – e contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione – corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari e per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso art. 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito in particolare che:

  • coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef, o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
  • tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione del credito al fornitore. Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti. In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec.

La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019).

Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.

Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all’Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese sostenute nel 2018 andrà fatto a partire dal 5 agosto 2019).

Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (il codice tributo sarà istituito con una successiva risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese del 2018, a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo la sua accettazione. Alla compensazione non si applicano i limiti previsti dall’art. 34 della legge n. 388/2000.

La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

In caso di mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni avverrà nei confronti del cedente stesso. In caso di indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero maggiorato di interessi e sanzioni avverrà invece nei confronti del cessionario stesso.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:

  • il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
  • il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore).

IVA, ADEMPIMENTI

Cessione intracomunitaria  non imponibile ai fini Iva: i requisiti chiariti dalle Entrate

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è da considerarsi imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Direttiva n. 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell’invio dei beni all’estero, spettando agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l’invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro. L’unico limite imposto ai Paesi membri nell’individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (in tal senso sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007, in causa C-146/05, punti da 24 a 26, e in causa C-184/05, punti da 25 a 27).

La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. In proposito, sono ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008.

In particolare, secondo la risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l’avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

  • la fattura di vendita all’acquirente comunitario;
  • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
  • la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

Con risoluzione n. 477/E del 2008, in materia di cessioni intracomunitarie “franco fabbrica”, in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire, in quanto “ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo”. Pertanto, “(…) nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.

Inoltre, con la risoluzione 19/E del 25 marzo 2013, sempre con riferimento alle cessioni “franco fabbrica”, è stato precisato che “(…) alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente si concorda con la tesi dell’istante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”.

Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere “(…) conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.

Tutto ciò premesso, con la Risposta n. 100 dell’8 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha ribadito che qualsiasi documentazione prodotta dal cedente possa costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

  • dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
  • si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 7 maggio 2019 IRPEF Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2019 (prima iscrizione). Enti di volontariato, Onlus  e associazioni sportive dilettantistiche Telematica
Martedì 21 maggio 2019 IRPEF Segnalazione per procedere alla correzione di eventuali errori di iscrizione nell’elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille. Enti di volontariato, Onlus  e associazioni sportive dilettantistiche Comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Venerdì 31 maggio 2019 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine entro il quale è resa disponibile la funzionalità del servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

È possibile aderire al servizio sino al 2 settembre 2019.

Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.

 

Sito web dell’Agenzia delle Entrate.

 

Venerdì 31 maggio 2019 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Venerdì 31 maggio 2019 Comunicazione dati fatture transfrontaliere “esterometro” Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di aprile 2019. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Venerdì 31 maggio 2019 Definizione agevolata PVC Termine per la presentazione della dichiarazione per aderire alla definizione agevolata dei PVC.

Termine per il versamento del dovuto (o della prima rata) per aderire alla definizione agevolata dei PVC.

Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei PVC.

 

Telematica

Mod. F24

Venerdì 31 maggio 2019 Liti tributarie pendenti Termine ultimo per presentare istanza di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che risultano pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio. Contribuenti “parte” della controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia dell’Entrate, in qualsiasi grado di giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), purché il ricorso di 1° grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018. Telematica

 

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2019:

IN BREVE
  • Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
  • In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100
  • Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate
  • Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale
  • Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche
  • Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale
  • 5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi
  • L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva
  • Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni
  • Bonus gasolio uso autotrazione primo trimestre 2019
  • Attivo il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per condomini ed enti no profit
  • Detrazione IRPEF delle spese universitarie e di specializzazione post universitaria
APPROFONDIMENTI
  • La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
  • La sanatoria per le violazioni di natura formale

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

 

IVA, ADEMPIMENTI

Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

ll D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019 il termine per l’invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato per il 28 febbraio.

Data la comunicazione ufficiale della proroga a poche ore dalla scadenza originaria, tramite comunicato stampa 27 febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, e la pubblicazione postuma in Gazzetta Ufficiale del decreto, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.

È comunque possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal 30 marzo 2019 la disciplina relativa a reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, “quota 100” e riscatto della laurea a fini contributivi (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai fini della fruizione del beneficio in esame, i componenti il nucleo familiare maggiorenni sono tenuti a dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, nonché l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rende all’atto del primo incontro presso il Centro per l’impiego;
  2. a tali obblighi sono tenuti tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Ne sono invece esclusi i beneficiari della pensione di cittadinanza nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68). Possono inoltre essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età oppure di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee;
  3. non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti persone disoccupate a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78

Con la Risposta all’istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi e divieti in materia di fattura elettronica per i fisioterapisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolari di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche, diretto da un apposito direttore sanitario.

L’Agenzia ha chiarito che per l’anno 2019 le prestazioni sanitarie effettuate dai soggetti sopra descritti nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio o meno dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Se nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvale di soggetti terzi che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 marzo 2019, n. 62274; Risoluzione 21 marzo 2019, n. 37/E

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMMOBILI, LOCAZIONI

Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 marzo 2019, n. 64442

Con Provvedimento n. 64442 del 19 marzo 2019 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobili” (mod. RLI), unitamente alle relative istruzioni, utile per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.
L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.

Con lo stesso Provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello sostituisce il precedente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 112605 del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019.

E’ previsto comunque un periodo transitorio, dal 20 marzo al 19 maggio 2019, in cui saranno accettati sia il modello precedente che quello approvato con il presente provvedimento.

A partire dal 20 maggio 2019, invece, potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale

Con il provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso (art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per il primo trimestre 2019 la scadenza sarà martedì 30 aprile 2019.

 

 

IRPEF

5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 26 marzo 2019

L’Agenzia Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2017 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Sono stati ammessi 8.004 Comuni e oltre 54.000 enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici.

L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”.

L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2017 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 388mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 17,8 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano i 980mila, con oltre 38,7 milioni di euro di beneficio.

Il settore del volontariato vede alla prima posizione delle scelte espresse, come per i precedenti anni, Emergency con oltre 356mila preferenze con 12,7 milioni di euro assegnati. Segue Medici senza Frontiere (scelta da oltre 260mila contribuenti) per un importo di oltre 10,6 milioni di euro.

 

 

ACCERTAMENTO

L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 18 marzo 2019

Il direttore dell’Agenzia Entrate, Antonino Maggiore, ha presentato in conferenza stampa, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle finanze Tria e dei principali rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria, i risultati dell’attività svolta nel 2018 dall’Agenzia, riportando anche i primi risultati, in ottica antievasione, della fatturazione elettronica.

Sono, ad oggi, circa 2,7 milioni gli operatori che hanno inviato 350 milioni di e-fatture, con una percentuale di scarto pari al 3,85%.

Proprio grazie alle analisi del rischio basate su e-fatture e dati del portale Fatture e corrispettivi, in poco più di due mesi l’Agenzia ha comunicato (un report è disponibile on line) di aver smascherato un complesso sistema di frodi messo in atto attraverso false fatturazioni tra società cartiere e sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per 688 milioni di euro.

 

 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni

Il 23 marzo 2019 è stato firmato a Roma un nuovo accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni, che aggiorna l’accordo in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.

In sintesi l’accordo prevede:

  • per i dividendi, una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%;
  • per gli interessi, la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi; è prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento.

L’Accordo prevede anche:

  • l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo;
  • l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest, Banca d’Italia (quali i “Panda Bond”) percepiti da soggetti residenti in Cina;
  • per le royalties l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non può eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50% delle royalties;
  • per i capital gains è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus gasolio uso autotrazione primo trimestre 2019

Agenzia delle Dogane, Nota 25 marzo 2019, n. 33989

Sul sito delle Dogane è stata pubblicata la versione aggiornata del software e il modello per la richiesta di rimborso dei maggiori costi sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio. La quota riconosciuta è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2019.

Le domande di rimborso dovranno essere inviate dal 1° al 30 aprile 2019 all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Il rimborso è riconosciuto:

– per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

– per l’attività di trasporto persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (D.Lgs. n. 422/1997);
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (D.Lgs. n. 285/2005);
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (D.Lgs. n. 422/1997);
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce n. 1073/2009).

– per l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 “Credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.

 

 

FATTURA ELETTRONICA, CONDOMINI, ENTI NO PROFIT

Attivo il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per condomini ed enti no profit

Agenzia delle Entrate, Avviso 22 marzo 2019

L’Agenzia Entrate, tramite il proprio sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi, ha reso noto che gli enti non commerciali, ad esempio le Onlus, e i Condomini, non in possesso di Partita IVA, possono consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia Entrate o di identità digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all’area riservata.

E’ possibile consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall’Ente non commerciale o dal Condominio.

Si ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori IVA – fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.

Si rimane ora in attesa dell’attivazione del servizio di consultazione per le persone fisiche senza partita IVA, ovvero per i privati cittadini.

 

 

IRPEF, DETRAZIONI

Detrazione IRPEF delle spese universitarie e di specializzazione post universitaria

D.M. 28 dicembre 2018, n. 872

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2019, n. 66, il Decreto MIUR 28 dicembre 2018, n. 872, con il quale sono stati definiti i limiti massimi detraibili delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.

Per il 2018 gli importi massimi detraibili sono quindi i seguenti (+ tassa regionale diritto allo studio):

 

Area geografica Medica Sanitaria Scientifica/

Tecnologica

Umanistico/

Sociale

Nord

(Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

3.700 2.600 3.500 2.800
Centro

(Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria)

2.900 2.200 2.400 2.300
Sud e Isole

(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

1.800 1.600 1.600 1.500

 

La “tassa regionale per il diritto allo studio” (da aggiungere al limite di cui sopra) è periodicamente rideterminata con decreto legislativo e recepita da Leggi regionali.

La detrazione IRPEF spetta anche per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4.000 euro.

Il decreto ha anche fissato gli importi massimi detraibili riferiti a spese sostenute nel 2018 per corsi di dottorato, di specializzazione e master di 1° e 2° livello, fissati rispettivamente a 3.700 euro per il Nord, 2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

ll D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019 il termine per l’invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato per il 28 febbraio.

Data la comunicazione ufficiale della proroga a poche ore dalla scadenza originaria, tramite comunicato stampa 27 febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, e la pubblicazione postuma in Gazzetta Ufficiale del decreto, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.

È comunque possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 104/E del 2017, aveva chiarito che, ferma restando l’applicazione delle suddette sanzioni, eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA (quest’anno in scadenza il 30 aprile 2019), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Se, invece, la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, non occorre inviare alcuna comunicazione.

In particolare, le ipotesi che si possono verificare sono due:

  1. con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche: è dovuta la sola sanzione di cui sopra, eventualmente ridotta;
  2. con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate: ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione dovuta per la dichiarazione IVA, eventualmente ridotta con il ravvedimento, nonché quella propria della LIPE, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

 

Tramite la proroga dei termini di presentazione delle LIPE sono slittati anche quelli concessi per un eventuale ravvedimento.

La possibilità di sanare le violazioni entro 15 giorni godendo della riduzione alla metà delle sanzioni è concessa fino al 26 aprile 2019 (il 25 è festivo).

Correggendo la LIPE entro il 26 aprile 2019 è possibile pagare una sanzione pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

La sanatoria per le violazioni di natura formale

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, possono essere sanate pagando 200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).

Non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” (che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

 

Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:

  • le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi;
  • le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018)
  • le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura;
  • le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie).

Per il buon esito della sanatoria, è necessario:

  • rimuovere le irregolarità o le omissioni;
  • versare, con F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse).

La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione.

È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

 

Il provvedimento del 15 marzo 2019, n. 62274, che ha disposto le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce inoltre che:

  • il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa;
  • il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato;
  • il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di autotutela;
  • con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione;
  • è possibile rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per ricevere assistenza sulla regolarizzazione.

Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”), che deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. In ogni caso, non è possibile avvalersi della compensazione.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta – nel formato “AAAA” – a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono regolarizzate.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 10 aprile 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo e quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferita al mese di gennaio/febbraio 2019.

Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 15 aprile 2019 Bilancio Termine, nelle società di capitali senza organo di controllo, per approvare la bozza di bilancio al 31 dicembre 2018 (da parte dell’organo amministrativo) senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni per l’approvazione da parte dell’assemblea. Società di capitali
Martedì 30 aprile 2019 Bilancio Termine, nelle società di capitali, per approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 (da parte dell’assemblea) per i casi ordinari e quindi entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni). Società di capitali

 

 

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2019:

IN BREVE
  • Prorogate ad aprile le Comunicazioni IVA in scadenza al 28 febbraio
  • Al via dal 1° marzo gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa
  • Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa: le modalità di fruizione
  • Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2019)
  • Amministratori di condominio, slitta all’8 marzo la comunicazione dei dati sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni
  • Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali
  • Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie
  • Interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: prorogato al 1 aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati
  • Entro il 1° aprile la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Disponibili online le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio alla definizione agevolata delle liti pendenti
  • Da indicare nel bilancio 2018 i “vantaggi economici” ottenuti dalla P.A.
  • Monocommittenza e accesso al regime forfettario
  • Tassazione dei dividendi: le nuove regole
  • Dal Mise chiarimenti sulla documentazione contabile per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
  • Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

 

APPROFONDIMENTI
  • La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali
  • Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione
  • Il nuovo regime di tassazione dei dividendi

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Prorogate ad aprile le Comunicazioni IVA in scadenza al 28 febbraio

Mef, Comunicato Stampa 27 febbraio 2019

Nella giornata del 27 febbraio sono state ufficializzate le proroghe, già preannunciate dal Ministero delle Finanze, delle Comunicazioni Iva in scadenza a fine febbraio.

Nel dettaglio, i nuovi termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono i seguenti:

  • 10 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali (Lipe);
  • 30 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018 (Spesometro);
  • 30 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio e febbraio 2019 (Esterometro).

 

Slittano inoltre al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile, a titolo di interessi, i versamenti dell’IVA per i soggetti che facilitano le vendite a distanza su piattaforme elettroniche di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e, sempre per i medesimi soggetti, al 31 maggio 2019 le Comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° marzo gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1031-1047 e 1057-1064; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E

Dal 1° marzo scorso è possibile accedere agli incentivi, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti.

In particolare:

  • per chi acquista, anche in leasing, un veicolo non inquinante di categoria M1 nuovo di fabbrica, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa) è previsto un contributo compreso tra i 1.500 e i 6mila euro, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4;
  • per chi acquista motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, nel corso del 2019, con contestuale rottamazione del vecchio mezzo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3mila euro.

È inoltre prevista una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta (ecotassa) parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

I primi chiarimenti sugli incentivi e sulla nuova ecotassa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa: le modalità di fruizione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2019, n. 49842

Con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, infatti:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esercenti attività di commercio al minuto (ed assimilate), sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, tale norma si applica dal 1° luglio 2019;
  • per l’acquisto o l’adattamento – negli anni 2019 e 2020 – dei misuratori fiscali necessari per effettuare i suddetti adempimenti, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio;
  • tale contributo è riconosciuto all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo (con sistemi tracciabili). Con tale Provvedimento è stato inoltre precisato che il pagamento del corrispettivo dev’essere effettuato secondo uno degli strumenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203.

 

 

ASSISTENZA FISCALE

Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2019)

Entro giovedì 7 marzo 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2019 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il prossimo 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2019.

 

 

 

DICHIARAZIONI

Amministratori di condominio, slitta all’8 marzo la comunicazione dei dati sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni

Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597, ha prorogato a venerdì 8 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria – ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2019 – i dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché
  • per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

TASSA VIDIMAZIONI

Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2019, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Agenzia delle Entrate – Faq 26 febbraio 2019, n. 59

Il decreto “Semplificazioni”, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019, ha stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno.

Per l’anno 2019, anche gli operatori sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – ad esempio i podologi, fisioterapisti, logopedisti – non devono quindi emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019 sul proprio sito.

Il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, diversamente da quanto era stato stabilito, è stato infatti esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

AGEVOLAZIONI

Interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con una comunicazione pubblicata sul proprio portale ha informato della proroga al 1° aprile 2019 del termine per la trasmissione dei dati per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 per le ristrutturazioni edilizie).

La trasmissione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 1° aprile la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

 

 

SANATORIE

Disponibili online le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio alla definizione agevolata delle liti pendenti

Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti:

  • con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
  • con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  • con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 119/2018), per le quali l’Agenzia Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare una domanda telematica per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24 (per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento).

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

 

AGEVOLAZIONI

Da indicare nel bilancio 2018 i “vantaggi economici” ottenuti dalla P.A.

La legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n.33/2013.

Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus;
  2. le imprese.

 

Per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’art. 1, comma 125, prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a 10 mila euro.

 

Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. L’articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 124/2017 prevede infatti, con decorrenza dall’esercizio 2018, che:

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

Il successivo comma 127 prevede che: “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

La nuova tassonomia XBRL prevede un nuovo campo specifico per tale indicazione che dovrà essere fornita anche dalle società che redigono il “micro” bilancio ex art. 2435-ter c.c. (sebbene per le stesse non sia previsto l’obbligo di presentazione della Nota integrativa).

In merito il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato la circolare n. 2/2019, con la quale ha precisato:

  • che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
    • contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla P.A.). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;
    • somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.
  • che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (e quindi che va applicato il principio di cassa);
  • che il limite di esonero (10.000 euro) va inteso in senso cumulativo e si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione;
  • che la norma si applica anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio;
  • che l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Monocommittenza e accesso al regime forfettario

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto.

La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.

Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

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IMPOSTE DIRETTE

La nuova tassazione dei dividendi

Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

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AGEVOLAZIONI

Dal Mise chiarimenti sulla documentazione contabile per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Mise, Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584

A seguito delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, il Mise ha pubblicato la circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584, per fornire chiarimenti in merito all’onere di certificazione della documentazione contabile.

Nella circolare, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, il Mise ha precisato che con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito che:

  • sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate);
  • l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

La circolare precisa inoltre che “in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.

Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile si rinvia anche alle istruzioni già fornite dall’Agenzia Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 e nella successiva circolare n. 13/E del 2017.

 

 

PROCEDURE CONCORSUALI

Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso – ma prevede anche una serie di effetti anticipati.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Queste nuove norme (modifiche all’art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019), ma “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data”.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

 

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

 

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2019 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

 

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2019.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto.

La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.

Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

In particolare sono stati identificati come indici di subordinazione:

  • il rispetto di uno specifico orario di lavoro;
  • il coordinamento della propria attività lavorativa con l’organizzazione aziendale del committente;
  • l’utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di quest’ultimo;
  • l’assenza del rischio d’impresa (e quindi del rischio di non coprire i costi dell’attività svolta con i ricavi della stessa);
  • la determinazione di un corrispettivo a tempo anziché in base al risultato finale (l’esecuzione di una determinata prestazione).

La presenza di uno solo di questi indici non è sufficiente di per sé a qualificare il lavoro subordinato, ma vanno considerati insieme.

 

Oltre alla giurisprudenza ci sono alcune norme che sono state emanate su questo argomento.

In particolare, il D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha posto la etero-organizzazione quale criterio fondamentale per l’applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato e ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione, sostituendo il criterio della monocommittenza.

In particolare, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione per i quali:

  • le prestazioni di lavoro sono esclusivamente personali,
  • continuative,
  • e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

 

La presunzione non si applica in caso di:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio delle loro funzioni dagli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  • collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni
  • collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

 

In caso di controlli, l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere automatica: l’accertamento dovrà sempre essere effettuato da un giudice che valuti in concreto la sussistenza o meno dell’etero-organizzazione.

IMPOSTE DIRETTE

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi

Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

 

In alternativa alla tassazione a titolo d’imposta del 26%, potrà valutarsi anche l’opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.

L’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull’utile della società, per effetto della combinazione tra l’aliquota IRES (24%) e l’ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).

L’applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall’ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.

La scelta tra i due regimi richiede un’attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.

 

Regime ordinario

I vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta) sono:

  • viene tassato in capo al socio solo l’utile effettivamente distribuito (anche se l’intero è comunque assoggettato ad Ires);
  • sul dividendo non sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (Irpef al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime ordinario può essere più conveniente;
  • poiché il dividendo non rientra nel reddito complessivo, le detrazioni influenzate dal valore dello stesso (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) sono più alte rispetto al caso in cui si applichi il regime di trasparenza.

Gli svantaggi sono:

  • un’aliquota di tassazione (43,76% a causa della doppia tassazione dovuta ad Ires e ritenuta del 26%) complessivamente elevata e simile a quella prevista ai fini Irpef per lo scaglione più alto di reddito (43%);
  • se il reddito da partecipazione fosse l’unico reddito o comunque quello principale, l’applicazione della ritenuta potrebbe impedire di sfruttare tutte le deduzioni e detrazioni Irpef spettanti

 

Regime di trasparenza

I vantaggi del regime di trasparenza sono:

  • l’aliquota d’imposta applicabile al dividendo è quella marginale (applicabile sull’ultima porzione di reddito) e quindi è sempre inferiore a quella che di fatto si applica con la ritenuta a titolo di imposta (43,76%), anche perché non va versata l’Ires (quest’ultima assorbita dalla tassazione in capo ai singoli soci);
  • poiché l’utile entra a far parte del reddito complessivo, è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni Irpef, specialmente quando il socio non ha altri redditi.

Gli svantaggi sono:

  • viene tassato in capo ai soci l’intero utile prodotto dalla società, a prescindere dalla sua distribuzione o destinazione a riserva di patrimonio netto.
  • sull’utile sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (Irpef al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime di trasparenza può essere penalizzante
  • le detrazioni influenzate dal valore del reddito complessivo (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) si riducono e possono venire meno in caso di redditi elevati (ad esempi, la detrazione per lavoro dipendente viene meno per redditi superiori a 55.000 euro)

 

Nell’esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:

  • l’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio
  • l’opzione per la tassazione per trasparenza, se esercitata, si applica a tutti i soci me è possibile che la scelta di un determinato regime sia favorevole per alcuni soci e penalizzante per altri, in quanto ogni socio ha una situazione reddituale diversa dall’altro (presenza di altri redditi, ammontare di detrazioni del quale si può usufruire ecc.)

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 7 marzo 2019 Certificazioni Termine ultimo per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2019 (modello CU 2019), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2018.

Attenzione:

La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Sostituti d’imposta Telematica
Venerdì 8 marzo 2019 Amministratori di condominio Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018. Amministratori di condominio Telematica
Lunedì 18 marzo 2019 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2018. Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni. Modello F24
Lunedì 18 marzo 2019 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Modello F24
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2018 (modello Cupe). Soggetti che corrispondono dividendi . Formato elettronico o cartaceo.
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni CU 2019 (anno 2018). Sostituti d’imposta Formato elettronico o cartaceo.
Mercoledì 10 aprile 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo e quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferita al mese di gennaio/febbraio 2019.

Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica

 

 

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