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MANOVRA 2019
In Gazzetta il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018, e in vigore dal giorno successivo, il decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.
Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.
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IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: nuovi termini per l’emissione e l’invio
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 10 e 11
La circolare dell’Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 6 del medesimo decreto.
Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell’operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione al SdI.
L’art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (collegato fiscale alla Manovra) è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Con l’art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha inoltre previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni siano disapplicate o ridotte se la fattura elettronica viene emessa/inviata entro determinati termini.
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RISCOSSIONE, SANATORIA
Rottamazione ter: la “nuova” definizione agevolata dei ruoli
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle ter”.
Per aderire alla nuova definizione agevolata occorre presentare l’apposito modello entro il 30 aprile 2019.
Con la sanatoria possono essere definiti i carichi affidanti all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
È altresì possibile richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare:
- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.
Entro il 30 giugno 2019 l’agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.
RISCOSSIONE, SANATORIA
Rottamazione bis: c’è tempo fino al 7 dicembre per mettersi in regola
Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato 26 ottobre 2018; D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato a coloro che hanno già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”), ma che non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, che possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.
Sempre entro lo stesso termine, inoltre, dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
Pagando le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, infatti, si sarà automaticamente ammessi ai benefici della definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Per effettuare il pagamento delle rate scadute è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
IMPOSTE INDIRETTE
Contratti di appalto: imposta di bollo su capitolato e altri allegati
Agenzia Entrate, Risposta ad istanza di interpello 12 ottobre 2018, n. 35
L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 ad un interpello, ha di nuovo affrontato il problema dell’applicazione dell’imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto.
Nell’interpello si chiede se, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), permangono valide le istruzioni impartite con le risoluzioni n. 97/E del 2002 e n. 71/E del 2003 in ordine alla tassazione ai fini dell’imposta di bollo dei documenti costituenti contratti d’appalto ed allegati ad essi. In particolare si chiede se, stante l’attuale disposizione dell’art. 32, comma 14-bis, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, questi documenti debbano sempre essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo, oppure possano non scontare più alcuna imposizione.
Per l’Agenzia delle Entrate alla fattispecie continuano ad applicarsi i chiarimenti resi con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, l’Agenzia fa presente che tali documenti, poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell’appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
IVA, DETRAZIONE
Nessuna detrazione per l’IVA pagata in misura superiore a quella effettiva
Cassazione, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001
La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018 ha reso noto che la previsione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa.
Per scalare l’imposta pagata a monte, chiarisce la Suprema Corte, “non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettabili all’IVA nella misura dovuta”.
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità: chiarimenti sui soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, FAQ 19 ottobre 2018
Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l’informazione e l’editoria) sono state aggiornate le FAQ sul credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali con ulteriori chiarimenti relativi, tra l’altro, ai soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese.
L’effettività del sostenimento di tali spese, infatti, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il dipartimento chiarisce che tra questi soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità. Questi, per essere legittimati, devono presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164 del 1999.
Il Dipartimento precisa infine che, anche il commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto all’albo dei revisori legali, può rilasciare la certificazione sull’effettività del sostenimento delle spese.
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
“Prenota ticket” attivo in tutti i capoluoghi di Regione
Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 26 ottobre 2018
È attivo in tutti i capoluoghi di Regione e a Bolzano, Cosenza Pescara, Lecce, Udine e Verona il servizio “Prenota ticket”, dedicato ai cittadini che desiderano fissare un appuntamento (ticket) per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione presso uno degli sportelli dell’Agenzia Entrate-Riscossione utilizzando il proprio computer, smartphone o tablet, evitando in questo modo lunghe file e inutili perdite di tempo.
Accedendo al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o all’app Equiclick si arriverà alla sezione “Prenota ticket” dove sarà possibile fissare un appuntamento prenotando un ticket per il giorno stesso o per i quattro giorni lavorativi successivi, individuando:
- la tipologia di servizio;
- lo sportello;
- la fascia oraria tra quelle disponibili.
I servizi prenotabili mediante il «Prenota Ticket» sono:
- Pagamenti;
- Rateizzazioni;
- Informazioni/Altri Servizi.
La prenotazione deve essere effettuata con il codice fiscale della persona che andrà allo sportello. In caso di delega il ticket è comunque valido solo per una singola operazione ed è necessario essere munito della delega ad operare per conto di quel soggetto.
Dopo aver compilato il form si riceverà una e-mail all’indirizzo inserito con la ricevuta del ticket prenotato (QR Code) da utilizzare presso gli sportelli. È prevista inoltre la possibilità di annullare la prenotazione cliccando sul link presente nella email inviata.
Prima di recarsi allo sportello, l’Agenzia Entrate invita a consultare la sezione “Novità” del portale per verificare eventuali interruzioni del servizio.
AGEVOLAZIONI
Pubblicata la guida dell’Agenzia Entrate sul risparmio energetico
Agenzia delle Entrate, Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alle agevolazioni – casa, la versione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Nella guida, tra le diverse novità, vi è anche indicata la nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli relativi alle verifiche che l’Enea effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.
APPROFONDIMENTI |
MANOVRA 2019
Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.
Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.
In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:
- attuazione della “pace fiscale” – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta “pace fiscale”, che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (“rottamazione delle cartelle ter”), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;
- esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA”) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
- eliminazione dell’obbligo di numerazione delle fatture d’acquisto – È stato eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);
- modifica dei termini per la detrazione dell’IVA – È stato stabilito che l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente;
- modifica dell’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica – È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l’obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
- trasmissione telematica dei corrispettivi – È stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L’obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;
Il decreto, all’esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.
IVA, ADEMPIMENTI
I nuovi termini per l’emissione e l’invio della fattura elettronica
La circolare dell’Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 6 del medesimo decreto.
Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell’operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione al SdI.
La circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 precisava inoltre che poiché “non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno (…) visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»”.
L’art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 come segue:
- a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
- b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6.».
Il precedente art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha invece previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni:
- a) non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA;
- b) si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo.
Quindi:
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 | |
Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA. | NESSUNA SANZIONE |
Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA del periodo successivo. | SANZIONI RIDOTTE DELL’80% |
Dal 1° luglio 2019 | |
Fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. |
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 12 novembre 2018 | 730 (integrativo) | · Trasmissione della dichiarazione rettificativa ovvero della comunicazione contenente i dati corretti (mod. 730/2018 integrativi e mod 730-4 integrativo);
· Consegna al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730/2018 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo. |
Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale | Telematica |
Martedì 13 novembre 2018 | Definizione agevolata accertamenti con adesione | Versamento dell’unica o prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre e per i quali, sempre entro tale data, non è stata versata la prima o unica rata. | Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli atti di accertamento | Mod. F24 |
Venerdì 23 novembre 2018 | Definizione agevolata inviti al contraddittorio | Versamento dell’unica o prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio. | Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli inviti al contraddittorio | Mod. F24 |
Venerdì 23 novembre 2018 | Definizione agevolata atti di accertamento | Versamento dell’unica o prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata di avvisi di accertamento; avvisi di rettifica e di liquidazione; atti di recupero. | Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli atti di accertamento | Mod. F24 |
Venerdì 30 novembre 2018 | IRPEF/
IRES/ IRAP Contributi IVS artigiani e commercianti Gestione separata INPS Professionisti |
Versamento secondo acconto 2018. | Persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare con esercizio solare | Mod. F24 |
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