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NEWSLETTER P.S.C. Novembre 2018:

IN BREVE
  • In Gazzetta il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019
  • Fattura elettronica: nuovi termini per l’emissione e l’invio
  • Rottamazione ter: la “nuova” definizione agevolata dei ruoli
  • Rottamazione bis: c’è tempo fino al 7 dicembre per mettersi in regola
  • Contratti di appalto: imposta di bollo su capitolato e altri allegati
  • Nessuna detrazione per l’IVA pagata in misura superiore a quella effettiva
  • Bonus pubblicità: chiarimenti sui soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese
  • “Prenota ticket” attivo in tutti i capoluoghi di Regione
  • Pubblicata la guida dell’Agenzia Entrate sul risparmio energetico
APPROFONDIMENTI
  • Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019
  • I nuovi termini per l’emissione e l’invio della fattura elettronica

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

MANOVRA 2019

In Gazzetta il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018, e in vigore dal giorno successivo, il decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

 Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: nuovi termini per l’emissione e l’invio

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 10 e 11

La circolare dell’Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 6 del medesimo decreto.

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell’operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione al SdI.

L’art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (collegato fiscale alla Manovra) è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Con l’art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha inoltre previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni siano disapplicate o ridotte se la fattura elettronica viene emessa/inviata entro determinati termini.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIA

Rottamazione ter: la “nuova” definizione agevolata dei ruoli

D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3

L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle ter”.

Per aderire alla nuova definizione agevolata occorre presentare l’apposito modello entro il 30 aprile 2019.

Con la sanatoria possono essere definiti i carichi affidanti all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

È altresì possibile richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.

 

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

  • gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
  • le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

 

Resteranno da pagare:

  • le somme a titolo di interessi e capitale;
  • le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

 

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.

Entro il 30 giugno 2019 l’agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIA

Rottamazione bis: c’è tempo fino al 7 dicembre per mettersi in regola

Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato 26 ottobre 2018; D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato a coloro che hanno già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”), ma che non sono riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, che possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

Sempre entro lo stesso termine, inoltre, dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.

Pagando le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, infatti, si sarà automaticamente ammessi ai benefici della definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Per effettuare il pagamento delle rate scadute è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Contratti di appalto: imposta di bollo su capitolato e altri allegati

Agenzia Entrate, Risposta ad istanza di interpello 12 ottobre 2018, n. 35

L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018 ad un interpello, ha di nuovo affrontato il problema dell’applicazione dell’imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto.

Nell’interpello si chiede se, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), permangono valide le istruzioni impartite con le risoluzioni n. 97/E del 2002 e n. 71/E del 2003 in ordine alla tassazione ai fini dell’imposta di bollo dei documenti costituenti contratti d’appalto ed allegati ad essi. In particolare si chiede se, stante l’attuale disposizione dell’art. 32, comma 14-bis, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, questi documenti debbano sempre essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo, oppure possano non scontare più alcuna imposizione.

Per l’Agenzia delle Entrate alla fattispecie continuano ad applicarsi i chiarimenti resi con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, l’Agenzia fa presente che tali documenti, poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell’appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

 

 

IVA, DETRAZIONE

Nessuna detrazione per l’IVA pagata in misura superiore a quella effettiva

Cassazione, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001

La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018 ha reso noto che la previsione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa.

Per scalare l’imposta pagata a monte, chiarisce la Suprema Corte, “non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettabili all’IVA nella misura dovuta”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: chiarimenti sui soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, FAQ 19 ottobre 2018

Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l’informazione e l’editoria) sono state aggiornate le FAQ sul credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali con ulteriori chiarimenti relativi, tra l’altro, ai soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese.

L’effettività del sostenimento di tali spese, infatti, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il dipartimento chiarisce che tra questi soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità. Questi, per essere legittimati, devono presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164 del 1999.

Il Dipartimento precisa infine che, anche il commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto all’albo dei revisori legali, può rilasciare la certificazione sull’effettività del sostenimento delle spese.

 

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

“Prenota ticket” attivo in tutti i capoluoghi di Regione

Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 26 ottobre 2018

È attivo in tutti i capoluoghi di Regione e a Bolzano, Cosenza Pescara, Lecce, Udine e Verona il servizio “Prenota ticket”, dedicato ai cittadini che desiderano fissare un appuntamento (ticket) per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione presso uno degli sportelli dell’Agenzia Entrate-Riscossione utilizzando il proprio computer, smartphone o tablet, evitando in questo modo lunghe file e inutili perdite di tempo.

Accedendo al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o all’app Equiclick si arriverà alla sezione “Prenota ticket” dove sarà possibile fissare un appuntamento prenotando un ticket per il giorno stesso o per i quattro giorni lavorativi successivi, individuando:

  • la tipologia di servizio;
  • lo sportello;
  • la fascia oraria tra quelle disponibili.

I servizi prenotabili mediante il «Prenota Ticket» sono:

  1. Pagamenti;
  2. Rateizzazioni;
  3. Informazioni/Altri Servizi.

La prenotazione deve essere effettuata con il codice fiscale della persona che andrà allo sportello. In caso di delega il ticket è comunque valido solo per una singola operazione ed è necessario essere munito della delega ad operare per conto di quel soggetto.

Dopo aver compilato il form si riceverà una e-mail all’indirizzo inserito con la ricevuta del ticket prenotato (QR Code) da utilizzare presso gli sportelli. È prevista inoltre la possibilità di annullare la prenotazione cliccando sul link presente nella email inviata.

Prima di recarsi allo sportello, l’Agenzia Entrate invita a consultare la sezione “Novità” del portale per verificare eventuali interruzioni del servizio.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicata la guida dell’Agenzia Entrate sul risparmio energetico

Agenzia delle Entrate, Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alle agevolazioni – casa, la versione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Nella guida, tra le diverse novità, vi è anche indicata la nuova procedura e le modalità di esecuzione dei controlli relativi alle verifiche che l’Enea effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2019

Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

 

In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:

  • attuazione della “pace fiscale” – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta “pace fiscale”, che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (“rottamazione delle cartelle ter”), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;
  • esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA”) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
  • modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
  • eliminazione dell’obbligo di numerazione delle fatture d’acquisto – È stato eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);
  • modifica dei termini per la detrazione dell’IVA – È stato stabilito che l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente;
  • modifica dell’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica – È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l’obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
  • trasmissione telematica dei corrispettivi – È stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L’obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;

Il decreto, all’esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

I nuovi termini per l’emissione e l’invio della fattura elettronica

La circolare dell’Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 6 del medesimo decreto.

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell’operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione al SdI.

La circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 precisava inoltre che poiché “non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno (…) visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»”.

L’art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 come segue:

  1. a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
  2. b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6.».

Il precedente art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha invece previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni:

  1. a) non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA;
  2. b) si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo.

Quindi:

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019
Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA. NESSUNA SANZIONE
Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA del periodo successivo. SANZIONI RIDOTTE DELL’80%
Dal 1° luglio 2019
Fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 12 novembre 2018 730 (integrativo) ·       Trasmissione della dichiarazione rettificativa ovvero della comunicazione contenente i dati corretti (mod. 730/2018 integrativi e mod 730-4 integrativo);

·       Consegna al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730/2018 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo.

Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale Telematica
Martedì 13 novembre 2018 Definizione agevolata accertamenti con adesione Versamento dell’unica o prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre e per i quali, sempre entro tale data, non è stata versata la prima o unica rata. Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli atti di accertamento Mod. F24
Venerdì 23 novembre 2018 Definizione agevolata inviti al contraddittorio Versamento dell’unica o prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio. Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli inviti al contraddittorio Mod. F24
Venerdì 23 novembre 2018 Definizione agevolata atti di accertamento Versamento dell’unica o prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata di avvisi di accertamento; avvisi di rettifica e di liquidazione; atti di recupero. Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli atti di accertamento Mod. F24
Venerdì 30 novembre 2018 IRPEF/

IRES/

IRAP

Contributi IVS artigiani e commercianti

Gestione separata INPS Professionisti

Versamento secondo acconto 2018. Persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare con esercizio solare Mod. F24

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2018:

IN BREVE
  • Fino al 22 ottobre le istanze per il “Bonus pubblicità” 2017 e 2018
  • Mancato invio del mod. 730 precompilato entro i termini previsti
  • Voucher digitalizzazione: attiva la sezione del sito del MISE per la richiesta di erogazione
  • Per gli avvisi bonari c’è tempo fino al 4 ottobre
  • Fattura Elettronica: la nuova guida dell’Agenzia Entrate
  • Iniziate le verifiche Enea sugli interventi di efficienza energetica
  • Crollo Ponte Morandi: in G.U. agevolazioni fiscali e sospensione degli obblighi tributari
  • Sospensione esecuzione deleghe di pagamento con compensazioni a rischio: definiti criteri e modalità
  • Le detrazioni per attività sportiva dei figli
  • La territorialità dei servizi relativi a beni immobili destinati ad attività congressuale
APPROFONDIMENTI
  • Fattura Elettronica: tutti i servizi dell’Agenzia Entrate
  • Controlli ENEA sugli interventi di efficienza energetica
PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Fino al 22 ottobre le istanze per il “Bonus pubblicità” 2017 e 2018

L’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (“Manovra Correttiva”), come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 148/2017 (“Collegato fiscale”), ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dai soggetti passivi IVA, imprese o lavoratori autonomi, compresi gli enti non commerciali, anche privi di attività commerciale.

In particolare la disposizione, attuata con il D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, riconosce un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento, rispetto all’anno precedente, delle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali – escludendo le spese di intermediazione ed altre spese accessorie – effettuato su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica ovvero tramite emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta è incrementato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start up innovative e spetta solo se l’incremento risulta almeno pari all’1%.

 

A partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018 si potranno trasmettere le istanze per l’accesso al bonus pubblicità. Per il 2017 l’istanza sarà di consuntivazione degli investimenti effettuati, mentre per il 2018 sarà un’istanza di prenotazione riferita agli investimenti effettuati e/o che si intende effettuare nel periodo 2018.

A regime, e quindi per gli investimenti effettuati dal 2019, per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno presentare due comunicazioni per ciascun anno interessato dal credito d’imposta: la comunicazione relativa alla prenotazione andrà di regola inviata tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell’anno cui si riferisce e quella relativa alla consuntivazione andrà inviata tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell’anno successivo.

I modelli andranno inviati esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite apposita piattaforma che sarà implementata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio telematico potrà essere effettuato direttamente da parte del soggetto abilitato o tramite intermediario abilitato.

 

DICHIARAZIONI

Mancato invio del mod. 730 precompilato entro i termini previsti

Per coloro i quali non avessero inviato il modello 730 precompilato nei termini previsti, è possibile rimediare presentando entro il 31 ottobre il modello Redditi PF.

Sul sito dell’Agenzia Entrate sono presenti tutte le informazioni utili per l’utilizzo di “Redditi PF Web”, l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF senza dover scaricare alcun software.

Nella sezione “Redditi PF Web” il contribuente può visualizzare e stampare il proprio modello Redditi PF e il relativo foglio informativo.

Non possono utilizzare “Redditi PF Web”, ricorda l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello IVA. Quest’ultimi infatti devono utilizzare “Redditi PF Online”.

 

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: attiva la sezione del sito del MISE per la richiesta di erogazione

Si ricorda che, dal 14 settembre, è possibile presentare la richiesta di erogazione del “Voucher digitalizzazione”, l’agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher” di importo non superiore a 10 mila euro, per l’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate sul sito del MISE dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese.

Il termine per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il 14 marzo 2019.

 

RISCOSSIONE

Per gli avvisi bonari c’è tempo fino al 4 ottobre

Per effetto delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme richieste con avviso bonario.

Per avvisi bonari e richieste di documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti in un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4 settembre, il termine concesso per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti decorre quindi dal 5 settembre e il termine ultimo è fissato al prossimo 4 ottobre.

Se invece l’avviso fosse pervenuto il 30 luglio, il termine scadrebbe il 3 ottobre.

 

IVA

Fattura Elettronica: la nuova guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 27 settembre 2018

È ormai prossima l’entrata in vigore per tutti i soggetti IVA, ad eccezione dei cosiddetti “minimi” e “forfettari”, dell’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA e di soggetti “privati” (non titolari di partita IVA) ed è stato introdotto tramite la legge di Bilancio 2018.

Il 27 settembre l’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione di una Guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni e i servizi utili.

La Guida, in particolare, si propone di spiegare il cambiamento in atto dalla “carta” al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di Interscambio.

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AGEVOLAZIONI

Iniziate le verifiche Enea sugli interventi di efficienza energetica

D.M. 11 maggio 2018

Il D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i controlli.

Si ricorda in proposito che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.

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RISCOSSIONE

Crollo Ponte Morandi: in G.U. agevolazioni fiscali e sospensione degli obblighi tributari

D.M. 6 settembre 2018; D.L. 28 settembre 2018, n. 109

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre è stato pubblicato il decreto 6 settembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 1° dicembre 2018, a favore dei contribuenti colpiti dall’eccezionale evento del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova.

La sospensione, in particolare, riguarda le persone fisiche indicate nell’allegato 1) al decreto, non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova.

Le disposizioni si applicano inoltre nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA indicati nell’allegato 2) al decreto, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova.

La sospensione, invece, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.

Con il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, sono state inoltre disposte agevolazioni fiscali e stanziati contributi a favore di privati, imprese e professionisti danneggiati in conseguenza dell’evento. In particolare, si prevede quanto segue:

  • irrilevanza ai fini fiscali, a decorrere dall’anno d’imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020, dei redditi di fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell’evento. L’agevolazione si applica ai fini Irpef, Ires, Imu e Tasi (a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino al 31 dicembre 2020);
  • per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni conseguenti all’evento (verificati con perizia asseverata) i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires e ed Irap;
  • le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui sopra, oppure negli stessi residenti o domiciliate, nonchè le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento;
  • a partire dal 14 agosto 2018, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento non sono soggetti alle imposte di successione, di bollo ed ipotecarie e catastali, né alle tasse ipotecarie;
  • dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi e per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori;
  • alle imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova 14 agosto 2018, n. 282, 26 agosto 2018, n. 307, 30 agosto 2018, n. 310 e 7 settembre 2018, n. 314, nonchè ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto al 29 settembre 2018 hanno subito una riduzione del fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2017, è riconosciuta (a domanda) una somma fino al 100 per cento di tale calo, nel limite massimo di 200mila euro. A tal fine è sufficiente una dichiarazione dell’interessato, accompagnata dall’estratto autentico delle scritture contabili relative ai periodi di riferimento;
  • istituzione di una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con apposito provvedimento. In tale area saranno riconosciute le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 del decreto-legge in esame.

 

RISCOSSIONE

Sospensione esecuzione deleghe di pagamento con compensazioni a rischio: definiti criteri e modalità

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2018, n. 195385

Con il Provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

In particolare, ha individuato i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell’Agenzia Entrate ed è stata definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.

Il provvedimento, con lo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 49-ter dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che prevede che l’Agenzia possa sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, si legge nel documento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Si consiglia pertanto di prestare attenzione alle compensazioni, che saranno quindi assoggettabili all’applicazione della procedura di sospensione e alla possibilità di scarto.

 

IRPEF

Le detrazioni per attività sportiva dei figli

Le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei figli di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, dànno diritto a una detrazione Irpef del 19% (art. 15, comma 1, lettera i-quinquies, Tuir).

Per beneficiare dell’agevolazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva. La documentazione deve riportare la ditta, la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e il nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il versamento (art. 2, D.M. 28 marzo 2007; Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

 

IVA

La territorialità dei servizi relativi a beni immobili destinati ad attività congressuale

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 24 settembre 2018, n. 2

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella sezione dedicata del proprio sito internet, il Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, stabilendo che “nell’ipotesi di prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972”.

In tal caso il committente non residente può ottenere il rimborso dell’Iva assolta in Italia, qualora ricorrano i presupposti di legge.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Fattura Elettronica: tutti i servizi dell’Agenzia Entrate

È ormai prossima l’entrata in vigore per tutti i soggetti IVA, ad eccezione dei cosiddetti “minimi” e “forfettari”, dell’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA e di soggetti “privati” (non titolari di partita IVA) ed è stato introdotto tramite la legge di Bilancio 2018.

Il 27 settembre l’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la pubblicazione di una Guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni e i servizi utili.

 

La Guida

La Guida, in particolare, si propone di spiegare il cambiamento in atto dalla “carta” al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di Interscambio. Nella guida sono inoltre elencati i servizi disponibili per i contribuenti per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.

 

Portale Web “Fatture e Corrispettivi”

È stato realizzato un portale Web accessibile dal sito dell’Agenzia denominato “Fatture e Corrispettivi”, accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante delle credenziali personali. Si ricorda che è possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.

 

Video tutorial

Sul canale YouTube dell’Agenzia Entrate sono ora disponibili anche due video tutorial, uno finalizzato ad illustrare le novità in arrivo e l’altro per spiegare l’utilizzo del QR-Code, il codice bidimensionale contenente tutte le informazioni necessarie per emettere o ricevere una fattura in formato elettronico.

 

App “FatturaAE”

L’Agenzia ha reso altresì disponibile un’applicazione per smartphone (disponibile nei vari store), chiamata “FatturaAE” che permette di predisporre una fattura ordinaria, semplificata tra privati ovvero una fattura verso la P.A. (nel caso di fatture tra privati, è disponibile anche un modello predefinito di fattura ordinaria utilizzabile per le cessioni di carburanti). Tramite l’applicazione è possibile:

  • scegliere il modello di fattura (tra cui anche quello per la cessione di carburanti) e decidere quale layout avrà la fattura una volta prodotta (è possibile anche personalizzare la fattura inserendo un logo);
  • inserire e salvare in rubrica i dati anagrafici del cliente, anche attraverso la lettura del suo QR Code, e, in caso di compilazione di una nuova fattura verso lo stesso soggetto, richiamarli automaticamente dalla rubrica stessa;
  • visualizzare sullo schermo del dispositivo l’anteprima della fattura prodotta ed eventualmente condividerla attraverso altre applicazioni (Mail, WhatsApp, ecc.);
  • controllare preventivamente la presenza di eventuali errori nei dati inseriti in fattura prima di inviarla al Sistema di Interscambio;
  • inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio;
  • importare, visualizzare e inviare una fattura predisposta con un software diverso dall’app;
  • visualizzare lo stato di adesione/revoca all’accordo di servizio per l’invio delle fatture elettroniche in conservazione;
  • accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” per consultare le fatture emesse e ricevute ovvero le ricevute di consegna, scarto o impossibilità di recapito delle fatture emesse e consultare l’area info e assistenza.

 

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica

 

AGEVOLAZIONI

Controlli ENEA sugli interventi di efficienza energetica

Il D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i controlli.

Si ricorda in proposito che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.

Per poter accedere all’agevolazione è necessaria l’attestazione da parte di un professionista abilitato che dichiari il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni.

 

L’ente che effettua i controlli è l’ENEA, il quale verifica, anche a campione, le attestazioni e le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per le verifiche documentali l’ENEA comunica l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali, all’amministratore del condominio, sulla base dell’indirizzo comunicato all’atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario invia, tramite PEC la documentazione prevista e necessaria.

L’ENEA ha quindi 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.

L’accertamento produce esito negativo se la documentazione trasmessa all’ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.

Una volta terminati gli accertamenti l’ENEA comunicherà all’Agenzia Entrate l’esito tramite una relazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio. Sarà la stessa Agenzia, dopo aver valutato la documentazione, a emettere il provvedimento di diniego.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 25 ottobre 2018 Mod. 730 – Integrativo Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del mod. 730 “integrativo” con indicazione da parte di coloro che hanno presentato il modello e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale. Contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730. Consegna diretta al CAF.
Mercoledì 31 ottobre 2018 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società di persone e società di capitali. Telematico
Mercoledì 31 ottobre 2018 770/2018 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2017. Sostituti d’imposta, intermediari Telematico
Mercoledì 31 ottobre 2018 Remissione in bonis Termine ultimo, per “sanare” l’eventuale omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l’accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali. Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali. Effettuare la comunicazione (o l’adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, versando “contestualmente”, mediante F24, la sanzione minima di euro 250.

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2018:

IN BREVE
·         Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA in scadenza al 17 settembre 2018

·         Scade il 1° ottobre 2018 il termine per l’invio dello spesometro

·         Convertito in legge il Decreto Dignità

·         Scadenza al 30 settembre per il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi UE

·         Al via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni

·         Nuovo registro dei Compro Oro

·         Dal 1° settembre fattura elettronica per il “Tax Free Shopping”

·         L’Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI

·         Interpelli: dal 1° settembre l’Agenzia Entrate mette online le risposte ai cittadini

·         Con il Geoportale dell’Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online

 

 

APPROFONDIMENTI
·         Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018, incertezza sulla scadenza

·         Le novità fiscali del Decreto Dignità

·         Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 17 settembre 2018

Risulta ancora incerto se il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018 sia fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.

Lo scadenzario presente sul sito dell’Agenzia Entrate indica la data del 17 settembre ma la norma di legge lega inseparabilmente la scadenza della LI.PE. a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest’anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.

Diverse associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza sul termine, e in particolare di precisare se la differenza di data è riconducibile ad un refuso delle Entrate o una scadenza da rispettare.

In attesa di chiarimenti, per ragioni prudenziali, potrebbe essere opportuno rispettare il termine del 17 settembre.

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IVA, ADEMPIMENTI

Scade il 1° ottobre 2018 il termine per l’invio dello spesometro

Scade il 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) il termine per l’invio della comunicazione dei dati fattura (il cosiddetto “spesometro”).

Entro tale data dovranno essere inviati i dati relativi al primo semestre 2018, per i contribuenti che non hanno provveduto all’invio trimestrale, ed i dati relativi al secondo trimestre 2018, per i contribuenti che hanno optato per l’invio trimestrale.

Si ricorda che, per effetto del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto “Decreto Dignità”), convertito in legge il 9 agosto 2018, lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 (insieme a quello relativo al quarto trimestre) potrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 28 febbraio 2019.

 

 

MANOVRA D’ESTATE

Convertito in legge il Decreto Dignità

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 96

L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.

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IVA, RIMBORSI

Scadenza al 30 settembre per il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi UE

Scadrà il prossimo 30 settembre 2018 (domenica) il termine per l’invio telematico delle istanze di rimborso all’Agenzia Entrate (tramite Entratel o Fisconline) per chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero, nel corso del 2017, su acquisti di prodotti e servizi.

È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Nonostante la scadenza cada di domenica, l’Agenzia Entrate l’ha confermata al 30 settembre, senza disporre il rinvio al primo giorno feriale successivo.

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RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Al via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2018 n. 195385

La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto la possibilità, per l’Agenzia Entrate, di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’esecuzione di modelli F24 recanti compensazioni, al verificarsi di determinati profili di rischio.

A seguito di controllo, se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento in compensazione è eseguito, così come avviene alla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione del modello.

In caso contrario la delega viene respinta e i versamenti/compensazioni si considerano non effettuati e dovranno essere ravveduti con le relative sanzioni per tardivo/omesso versamento.

In data 28 agosto è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate, il provvedimento n. 195385/2018, con cui sono state rese note le disposizioni attuative della norma che saranno efficaci a partire dal 29 ottobre 2018.

I criteri selettivi per il potenziale blocco riguardano la tipologia di debito pagato, la tipologia di credito utilizzato, la coerenza dei dati indicati, i dati presenti in anagrafica tributaria, analoghe compensazioni effettuate in precedenza, il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

 

 

ADEMPIMENTI

Nuovo registro dei Compro Oro

È operativo dal 3 settembre 2018 il nuovo registro dei Compro Oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio 2017, aveva previsto delle nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro. Una delle novità è appunto rappresentata dall’obbligo di iscrizione in tale registro.

La domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2018.

I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l’iscrizione al registro con apposita istanza, inviata telematicamente all’OAM, alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell’operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che provi la validità della licenza e copia del versamento del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Dal 1° settembre fattura elettronica per il “Tax Free Shopping”

È in vigore dal 1° settembre 2018 l’obbligo di emissione di fattura elettronica nell’ambito delle operazioni “Tax Free Shopping”.

Chi desidera usufruire dello sgravio o del rimborso IVA deve assicurarsi che la vendita sia documentata da fattura emessa in formato elettronico XML.

Si ricorda che il regime è ammesso a condizione che l’operazione sia di valore superiore a 154,94 euro (IVA compresa), che i beni acquistati siano destinati ad uso personale e che vengano trasportati al di fuori dell’UE entro il terzo mese successivo all’acquisto.

Il sistema “Otello 2.0” consente di trasmettere la fattura “Tax Free”, richiedere l’apposizione del visto digitale e comunicare l’avvenuta apposizione del visto presso un altro Stato membro.

 

 

RAPPORTO FISCO- CONTRIBUENTE

L’Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 21 agosto 2018

L’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 21 agosto, mette in guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing effettuati tramite l’invio di false mail con oggetto “Re: Rimborso Rai – A8005W”.

Le segnalazioni relative a questo tentativo di truffa a discapito dei cittadini si riferiscono a false e-mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un indirizzo contraffatto.

Il contenuto del messaggio parla del riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).

Si raccomanda ai contribuenti di cestinare immediatamente i suddetti messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

 

 

RAPPORTO FISCO- CONTRIBUENTE

Interpelli: dal 1° settembre l’Agenzia Entrate mette online le risposte ai cittadini

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2018 n. 185630/2018

Con il Provvedimento n. 185630/2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che prosegue l’operazione trasparenza con la pubblicazione online delle risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini.

A decorrere dal 1° settembre 2018 le risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini all’Agenzia Entrate saranno pubblicate online. I nuovi orientamenti diventeranno prassi.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i chiarimenti alle istanze di interpello e consulenza giuridica contengano interpretazioni nuove, modifichino gli orientamenti adottati in precedenti documenti o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione, diventando così prassi.

In tal caso, la pubblicazione avverrà sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate che nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.

Per le restanti istanze di interpello, la pubblicazione avverrà invece su una sezione dedicata del portale dell’Agenzia.

Come sempre, in ogni caso, sarà fornita la pubblicazione dei soli principi di diritto espressi nella risposta, tutelando così la privacy del contribuente.

 

 

CATASTO

Con il Geoportale dell’Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online

L’Agenzia Entrate ha reso noto che tramite il proprio Geoportale Cartografico Catastale è possibile, per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, la consultazione online della cartografia catastale.

Il servizio, che copre l’intero territorio nazionale, permette la libera consultazione di ben 300.000 mappe catastali con 85 milioni di particelle, tenute costantemente aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.

Il portale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. Per le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei Fabbricati sono infatti disponibili i seguenti servizi:

  • Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali)
  • Visura catastale telematica (a pagamento).

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018,

incertezza sulla scadenza

 

Risulta ancora incerto se il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018 sia fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.

Lo scadenzario presente sul sito dell’Agenzia Entrate indica la data del 17 settembre ma la norma di legge lega inseparabilmente la scadenza della LI.PE. a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest’anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.

Diverse associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza sul termine, e in particolare di precisare se la differenza di data è riconducibile ad un refuso delle Entrate o una scadenza da rispettare.

In attesa di chiarimenti, per ragioni prudenziali, potrebbe essere opportuno rispettare il termine del 17 settembre.

Si ricorda che la Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

 

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

 

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp18 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione, mediante una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate .

 

 

MANOVRA D’ESTATE

Le novità fiscali del Decreto Dignità

L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.

 

In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:

  • Decadenza dell’agevolazione fiscale dell’iperammortamento, legata all’acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell’agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell’impresa;
  • Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;
  • Proroga dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione. L’obbligò sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all’obbligo generale di fatturazione elettronica. L’obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell’ambito di appalti pubblici;
  • Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;
  • Non ammissibilità, ai fini del credito d’imposta R&S, dei costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.

 

 

Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE

La Direttiva n. 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

 

  • Servizi fieristici: biglietti ingresso, pass
  • Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
  • Lavorazione su stampi o beni strumentali
  • Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
  • Organizzazione eventi
  • Spese di trasferta aziendali.

 

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

 

Quest’anno, nonostante la scadenza cada di domenica, l’Agenzia Entrate l’ha confermata al 30 settembre, senza disporre il rinvio al primo giorno feriale successivo.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate (sezione Rimborsi IVA UE residenti): “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”.

L’Agenzia Entrate pubblica anche:

  • la “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati”
  • e una ricca raccolta di Risposte a domande frequenti – FAQ.

 

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 settembre 2018 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine ultimo precauzionale, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Domenica 30 settembre 2018 Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE Presentazione istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Telematica
Lunedì 1 ottobre 2018 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute Termine ultimo per comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2018 o nel secondo trimestre 2018.

 

Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Mercoledì 31 ottobre 2018 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società di persone e società di capitali. Telematica
Mercoledì 31 ottobre 2018 770/2018 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2017. Sostituti d’imposta Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2018:

IN BREVE
  • “Decreto Dignità”: il punto sulle novità fiscali
  • Sospensione feriale dei termini nel contenzioso e nell’accertamento
  • Conservazione delle fatture elettroniche ricevute dal 1° luglio 2018
  • Utilizzo in F24 dei crediti “Ecobonus” e “Sismabonus”
  • Bonus pubblicità: definite le regole sugli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari
  • Quotazione PMI: credito d’imposta per consulenze relative alla quotazione
  • In Gazzetta il decreto “Milleproroghe 2018”
  • Pagamento parziale dell’IVA ammesso nella procedura di concordato preventivo
  • Controlli della Guardia di Finanza sui lavoratori autonomi
  • Ecobonus, in fase di sperimentazione il sito Enea per la trasmissione dei dati degli interventi edilizi
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini
  • Il credito d’imposta pubblicità

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA D’ESTATE

“Decreto Dignità”: il punto sulle novità fiscali

D.L. 12 luglio 2018, n. 87

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 – rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e noto come “Decreto Dignità” – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio scorso. Entrato in vigore il 14 luglio, dovrà essere convertito in legge (con eventuali modifiche) entro i 60 giorni successivi.

Tra le novità fiscali di maggior rilievo segnaliamo:

  • l’introduzione del requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati;
  • la modifica della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • l’introduzione di nuovi limiti alla delocalizzazione nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
  • la modifica del “redditometro”;
  • la proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa ai dati del terzo trimestre 2018;
  • l’esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973;
  • l’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

Ricordiamo che la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti era invece stata inserita in un precedente decreto legge (D.L. 28 giugno 2018, n. 79).

 

Iper-ammortamenti: recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

Il Decreto Dignità ha introdotto il requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati.

In particolare:

  • l’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 232/2016 (prorogato dalla legge n. 205/2017) spetta, per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, solo a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale;
  • se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si dovrà procedere al recupero dell’iper-ammortamento mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si applica il recupero in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo

Non sono più ammissibili, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3, comma 6, lett. d), del D.L. n. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR.

La limitazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2018, per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

 

Rinvio dello spesometro trimestrale 2018

Il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) del terzo trimestre 2018 viene posticipato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale (la stragrande maggioranza), restano confermati i precedenti termini di invio:

  • 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) per i dati del primo semestre 2018;
  • 28 febbraio 2019 per i dati del secondo semestre 2018.

 

Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale

Sono esonerate dal meccanismo dello split payment le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018.

 

 

PROCESSO TRIBUTARIO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Sospensione feriale dei termini nel contenzioso e nell’accertamento

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto.

La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Dal 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Conservazione delle fatture elettroniche ricevute dal 1° luglio 2018

Dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018 per alcune categorie/operazioni (per esempio subappaltatori e subcontraenti fino al 1° livello nella filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.) deriva, sul fronte «ciclo passivo», l’obbligo per il cessionario o committente di ricezione di tali fatture in formato elettronico e la necessità di effettuarne la conservazione sostitutiva.

L’Agenzia Entrate, in occasione di un Videoforum con la stampa specializzata ha chiarito che:

  • l’art. 23 bis del Cad (Codice dell’amministrazione digitale), al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”;
  • e pertanto, l’operatore potrà decidere di portare in conservazione “elettronica” anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

Le fatture elettroniche ricevute da parte di soggetti (emittenti) che, per loro decisione e senza alcun vincolo di legge, avessero deciso di adottare la fatturazione elettronica prima del 1° gennaio 2019, potranno invece essere “materializzate” dal destinatario e quindi trasformate in modalità leggibile e stampate su carta, per poterle poi trattare ed archiviare al pari di tutte le altre fatture di acquisto.

 

 

AGEVOLAZIONI

Utilizzo in F24 dei crediti “Ecobonus” e “Sismabonus”

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 108577 e n. 108572 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione per la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

In considerazione del fatto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque (Sismabonus) o dieci quote (Ecobonus) annuali di pari importo, gli stessi provvedimenti prevedono che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote, che sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6890” – Ecobonus
  • “6891” – Sismabonus.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”.

La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: definite le regole sugli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari

D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, dovranno presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria).

Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata in modo separato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Quotazione PMI: credito d’imposta per consulenze relative alla quotazione

Con il D.M. 23 aprile 2018, pubblicato nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, sono state definite le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

In particolare, le PMI che:

  • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda,
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli,
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea,
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero,
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento di esenzione,

possono beneficiare di un credito d’imposta, per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di consulenza prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tra gli altri sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività:

  •             implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  •             attività finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  •             attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  •             attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  •             attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
  •             attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  •             attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investmentcase, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dall’1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

L’istanza dev’essere presentata in via telematica nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno  successivo.

 

 

NUOVE LEGGI

In Gazzetta il decreto “Milleproroghe 2018”

D.L. 25 luglio 2018, n. 91

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, c.d. decreto “Milleproroghe 2018”, che stabilisce la “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Il Decreto, che è in vigore dal 26 luglio 2018, interviene in materia di enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione e università, cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e gruppi bancari cooperativi.

Il provvedimento, che non prevede novità di particolare interesse in ambito fiscale, dispone:

  • la conferma del “bonus cultura” di 500 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), anche per i neo-maggiorenni che compiono i 18 anni nel 2018;
  • il rinvio al 2019 per la sperimentazione dell’Isee precompilato o dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), predisposta dall’Inps in collaborazione con l’Agenzia delle entrate con i dati già definiti del contribuente;
  • proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’adeguamento delle banche popolari alle norme contenute nel Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

 

 

PROCEDURE CONCORSUALI

Pagamento parziale dell’IVA ammesso nella procedura di concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 luglio 2018, n. 16

Con Circolare 23 luglio 2018, n. 16, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi disciplinati dall’art. 182-ter della legge fallimentare, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017.

In particolare l’Agenzia ha precisato che è possibile anche il falcidio dell’IVA nella procedura di concordato preventivo purché:

  • la soddisfazione del credito IVA non risulti inferiore a quella che sarebbe realizzabile dalla liquidazione dei beni sui quali grava il diritto di prelazione;
  • venga rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, così da non alterare la “par condicio creditorum”.

L’Agenzia precisa anche che un pagamento parziale del credito IVA, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.

 

 

ACCERTAMENTO

Controlli della Guardia di Finanza sui lavoratori autonomi

Con la Circolare 97540/2018, diramata il 24 luglio scorso, la Guardia di Finanza ha definito le linee guida che i vari comandi regionali dovranno osservare per accertare “manifestazioni di illegalità economico finanziaria” nel settore dei lavoratori autonomi.

La Guardia di Finanza ha individuato una platea iniziale di 1.790 lavoratori autonomi che “nel periodo 2013-2016 hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per almeno un’annualità, in cui hanno percepito compensi per un importo superiore a 50mila euro certificato dai propri sostituti di imposta”.

In base a una seconda scrematura, sono stati individuati 775 lavoratori autonomi a rischio evasione, il cui numero si è ridotto a 50 in seguito a controlli volti a ricostruire la situazione patrimoniale dei professionisti.

 

 

IRPEF

Ecobonus, in fase di sperimentazione il sito Enea per la trasmissione dei dati degli interventi edilizi

Con un avviso pubblicato sul proprio sito internet (http://www.acs.enea.it/), l’Enea ha comunicato che è in fase di test un nuovo sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986). Terminata la fase di realizzazione, il sito sarà messo in linea.

Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad Enea dei dati, per gli interventi già ultimati, decorrerà dalla data di apertura del sito.

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

PROCESSO TRIBUTARIO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini

 

Contenzioso tributario

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;
  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;
  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

 

Versamenti

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

 

Accertamento

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta pubblicità

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all’agevolazione:

  • Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.
  • Investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;
  • Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
  • Limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
  • Procedura: per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 agosto 2018 IRPEF e addizionali Versamento, con maggiorazione 0,40%,  dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP 2018 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.

 

Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRES Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRAP Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 Diritto camerale Versamento, con maggiorazione 0,40%,   diritto annuale 2018. Imprese,

Società di capitali,

Società di persone.

Mod. F 24 on line
Lunedì 20 agosto 2018 INPS Versamento, con maggiorazione 0,40%:

·         Artigiani e Commercianti contributi IVS – saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;

·         Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente.

Artigiani e Commercianti,

Iscritti alla Gestione separata Inps

Mod. F 24 on line

 

 

Approfondisci

Nuovi recapiti telefonici per il call center A.E.:

Nuovi recapiti telefonici per il call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° agosto arrivano i numeri verdi gratuiti

I recapiti telefonici di assistenza dell’Agenzia delle Entrate cambiano e diventano gratuiti. Dal prossimo 1° agosto, per avere informazioni e assistenza i contribuenti potranno rivolgersi senza costi ai seguenti numeri:

  • 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
  • 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.

La chiamata diventa gratuita – Oltre alla numerazione, cambia anche il costo della chiamata: dal primo agosto, infatti, per i nuovi numeri verdi il costo del traffico telefonico sarà interamente a carico dell’Agenzia, come conseguenza della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017. I contribuenti non dovranno, quindi, sostenere alcun costo per ricevere assistenza fiscale.

Un periodo di transizione per facilitare il passaggio alla nuova numerazione – La precedente numerazione, con tariffa urbana a tempo, resterà attiva fino alla fine dell’anno. Per favorire il passaggio alla nuova numerazione, infatti, fino al 31 dicembre 2018 saranno operativi sia i “numeri con addebito” che i nuovi “numeri verdi”. Qualora l’utente digiti i recapiti telefonici precedentemente in uso (848.800.444 e 848.448.833), un messaggio vocale indicherà al chiamante la nuova numerazione, specificando che potrà scegliere di richiamare usando il numero verde, senza sostenere quindi alcun costo telefonico, oppure di rimanere in linea. In quest’ultimo caso usufruirà del servizio di assistenza con addebito del costo della telefonata a tariffa urbana a tempo.

Molte informazioni già online – Per le questioni più comuni o di carattere generale è possibile consultare in qualsiasi momento il sito internet delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

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