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Software di compilazione Studi di settore – Gerico 2018:

Il prodotto software GERICO 2018 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2017 . Il software è aggiornato con i correttivi cassa, approvati con DM 23 marzo 2018, sia con quelli crisi, analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018 (approvati con DM 23 aprile 2018).

La versione 1.0.3 del 19/07/2018 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per gli studi WG72A e YK04U è stata rimossa un’anomalia nella gestione della territorialità che impediva il calcolo;
  • per lo studio YG44U è stata rimossa un’anomalia nel calcolo per i soggetti con strutture collocate nei comuni di “ABETONE CUTIGLIANO (PT)” e/o “SAN MARCELLO PITEGLIO (PT)”.

Per prima Installazione:

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Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2018:

IN BREVE

  • Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti
  • Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare l’indirizzo telematico e generare il QR-Code
  • Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi
  • Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell’Iri
  • Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
  • In arrivo le lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA 2018
  • Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari
  • Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
  • Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio
  • Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese
  • Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate
  • Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili
  • Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse

 

APPROFONDIMENTI

  • Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento
  • Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti

D.L. 28 giugno 2018, n. 79

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, che stabilisce la proroga al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino alla fine dell’anno, quindi, si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva, fermo restando l’obbligo di pagare gli acquisti di carburante con mezzi tracciabili diversi dal contante.

La proroga all’introduzione della fattura elettronica non riguarda però l’obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione, che entra in vigore – come da previsione originale – il 1° luglio 2018.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare l’indirizzo telematico e generare il QR-Code

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 14 giugno 2018; Comunicato Stampa 29 giugno 2018

In vista dell’entrata in vigore della fattura elettronica, con un Comunicato Stampa del 14 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, i soggetti passivi IVA possono comunicare l’indirizzo telematico ove intendono ricevere tutte le fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario“.

Così facendo, il Sistema di Interscambio (SdI) potrà inviare automaticamente il documento al recapito preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

Sempre accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” o al proprio cassetto fiscale è possibile generare il QR-CODE, che può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, tramite cui si potranno evitare errori da parte del cedente nell’emissione della fattura. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici si dovrà distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Sia la comunicazione del “codice destinatario” che la generazione del QR-Code saranno delegabili ad un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

L’Agenzia Entrate ha inoltre rilasciato in questi giorni due nuovi servizi:

  • l’App “FATTURAe”, disponibile sia in ambiente Android che iOS, che consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio; la piattaforma web consente inoltre di inviare, ricevere tramite SdI e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente.
  • un pacchetto software da scaricare sul proprio computer per predisporre le fatture elettroniche in modalità offline quando non si è connessi a internet.

 

 

IMPRESE

Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi

Dal 1° luglio 2018, ai sensi della legge n. 205/2017, scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:

  • bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

  • sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;
  • sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’ambito di applicazione è ricondotto a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti, quali borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato. Il ricorso ad un pagamento “tracciato” diviene quindi comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del relativo costo).

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell’Iri

Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n. 47/E

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, ha chiarito che non è prevista nessuna sanzione per i contribuenti che, avendo optato già dal 2017 per l’Iri, hanno versato acconti d’imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al differimento dell’applicazione del regime opzionale al periodo d’imposta 2018 previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Nel documento viene infatti precisato che, laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento, in virtù del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.

Il contribuente potrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta per il 2017, senza l’applicazione né di sanzioni né di interessi, e provvedere alla compilazione dei righi RS148 (“Rideterminazione dell’acconto”) e RN38 (“Acconti”) del modello Redditi PF 2018.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

In arrivo le lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA 2018

Agenzia Entrate, Provvedimento 27 giugno 2018, n. 129515

Sono in arrivo dall’Agenzia delle Entrate nuove comunicazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni IVA non presentate entro la scadenza del 30 aprile o presentate compilando solo il quadro “VA” con le informazioni e i dati relativi all’attività.

Chi riceve queste comunicazioni potrà verificare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta, in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati.

La comunicazione conterrà:

  1. a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  2. b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  3. c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  4. d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione sarà inviata tramite PEC, ma sarà altresì disponibile all’interno del Cassetto fiscale del contribuente.

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione IVA, relativa al periodo d’imposta 2017, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

 

 

 

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

AGCM, Delibera 23 maggio 2018, n. 27171

Dal 1° luglio, ed entro il 31 luglio 2018, le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro sono tenute al versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/1990.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Il pagamento può avvenire tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.

 

 

SOCIETÀ

Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio

Scade il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato), o il 20 agosto, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

Si ricorda che le misure del diritto camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011, ridotte del 50%.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato in data 22 maggio 2017, ha però autorizzato l’aumento della misura del diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79: l’elenco è disponibile sul sito.

Come di consueto, purtroppo, anche quest’anno sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale, che in realtà non si riferisce ad un tributo obbligatorio bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Ribadiamo che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio viene effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.

 

 

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese

D.Dirett. 14 marzo 2018; D.Dirett. 1° giugno 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, e consultabile per regione, l’elenco delle imprese beneficiarie del bonus voucher digitalizzazione con l’indicazione dell’importo del Voucher prenotato.

L’elenco pubblicato dal MISE è stato definito a seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento, avvenuta con il D.M. 23 marzo 2018, e dell’espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate.

Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 e per i successivi 90 giorni.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n. 46/E

In data 22 giugno, l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 46/E, ha fornito alcune risposte ad una richiesta in merito all’ambito applicativo dell’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare la società scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l’intero processo di produzione fieristica, “al fine di:

  • colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali,
  • digitalizzare integralmente i flussi documentali,
  • migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti,
  • sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi,
  • creare nuovi ed innovativi servizi”,

fossero ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” e, conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.

L’Agenzia Entrate, in risposta, ha chiarito che, mancando il requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, non beneficiarie del “credito di imposta ricerca e sviluppo”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili

Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355, pubblicata il 23 maggio 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione, in riferimento all’iperammortamento.

Nel documento di prassi vengono, inoltre, fornite indicazioni per meglio definire i concetti di guida automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.

 

 

 

AGEVOLAZIONI

Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse

Cassazione, Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14326

L’alloggio acquistato dal consorte con i benefici è, civilisticamente, di entrambi i coniugi, ma per l’agevolazione fiscale è necessario che tutti e due possiedano i requisiti di legge.

In caso di acquisto di un’abitazione da parte di coniugi in regime di comunione legale, per usufruire dell’agevolazione “prima casa” sull’intero immobile, è necessario che entrambi i coniugi intervengano in atto al fine di rendere le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.131/1986.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14326 del 5 giugno 2018, che ha riformato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1508/16/2016.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

 

Quindi, per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

 

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992), se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra 51,00 ed 258,00 euro (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

 

In sintesi:

  • l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
  • l’art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che “gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
  • l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, e 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
  • l’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.

 

Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la “sospensione”, fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 9 luglio 2018 (il 7 cade di sabato) Dichiarazione 730/2018 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione 730/2018 da parte del sostituto di imposta. Lavoratori dipendenti e pensionati / sostituto d’imposta, professionista abilitato, CAF. Telematica
Lunedì 23 luglio 2018 Dichiarazione precompilata 730/2018 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione precompilata 730/2018 da parte diretta del contribuente, o da parte di CAF-intermediario. Lavoratori dipendenti e pensionati, professionista abilitato, CAF. Telematica
Martedì 31 luglio 2018 Contributo Autorità garante concorrenza Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro. MAV, PagoPA, bonifico.
Lunedì 20 agosto 2018 IRPEF e addizionali Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730, relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRES Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRAP Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 Diritto camerale Versamento con maggiorazione dello 0,4% del diritto annuale 2018.   Mod. F 24 on line

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Software di compilazione Studi di settore – Gerico 2018:

Il prodotto software GERICO 2018 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2017 . Il software è aggiornato con i correttivi cassa, approvati con DM 23 marzo 2018, sia con quelli crisi, analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018 (approvati con DM 23 aprile 2018).

La versione 1.0.2 del 07/06/2018 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

per tutti gli studi con reddito d’impresa, si elimina il controllo F04201+F04301+F04401<=F03101 Le modifiche apportate a GERICO non comportano effetti sui risultati di congruità, di coerenza e di normalità elaborati con la precedente versione 1.0.1. Scarica il Software >>>>> Gerico 2018 Vers. 1.0.2

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NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2018:

IN BREVE

  • Diritto camerale annuale 2018
  • In scadenza gli acconti IMU e TASI
  • Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la ripresa della riscossione
  • Iperammortamento anche per i distributori automatici
  • Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta
  • Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille
  • Niente studi di settore per le aziende in crisi
  • Crediti d’imposta per il cinema: la disciplina attuativa
  • Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del 770/2018

 

APPROFONDIMENTI

  • L’importo del Diritto camerale 2018
  • Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2018

Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato).

È inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

In scadenza gli acconti IMU e TASI

Il 18 giugno (il 16 cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

 

IVA

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la ripresa della riscossione

D.L. 29 maggio 2018, n. 55

Con il D.L. 29 maggio 2018, n. 55, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale è già in vigore, è stata disposta la proroga e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone Rai e la sospensione del pagamento delle utenze, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

In particolare, il provvedimento ha stabilito:

  • la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole con decorrenza dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018; contestualmente viene prevista la rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo, invece delle 24 rate previste;
  • la proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, posticipando la data di inizio del rimborso dal mese di maggio 2018 al 31 gennaio 2019; prevista inoltre la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione a 60 mesi rispetto ai 24 mesi attuali;
  • la proroga al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti, emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
  • la sospensione del pagamento del canone Rai fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi e con possibilità di rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo;
  • la proroga al 1° gennaio 2019 della sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati.

 

 

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento anche per i distributori automatici

Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ha reso noto che l’agevolazione fiscale dell’iperammortamento al 250% è applicabile anche ai distributori automatici (o vending machine) assimilandoli ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, elencati al punto 12 del primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.

La nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici “di prodotti finiti” come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.

Il Ministero precisa che i distributori automatici, per poter godere dei benefici dell’iperammortamento devono soddisfare il requisito dell’interconnessione, ovvero “devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”.

Si ricorda infine che i distributori automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle vending machine all’Agenzia Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

Agenzia Entrate, Circolare 18 maggio 2018, n. 11/E

A seguito alle modifiche normative introdotte dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in tema di Ecobonus, ossia il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico.

Il documento indica, in particolare, il numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, precisando che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto e che il credito può essere ceduto sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

Viene inoltro specificato che il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese.

 

 

ENTI NO PROFIT

Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 25 maggio 2018

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia Entrate gli elenchi definitivi degli enti iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef per l’anno 2018.

Sono state inoltre pubblicate le liste degli iscritti permanenti al 5 per mille, che non hanno l’obbligo di presentare ogni anno la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli enti in corsa per il 5 per mille 2018 diventano così circa 60mila, 2mila in più rispetto al 2017.

Per i nuovi iscritti la prossima scadenza è fissata al 2 luglio, data in cui i legali rappresentanti degli enti del volontariato inseriti negli elenchi definitivi dovranno presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione al contributo, ed i rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva alla struttura del Coni competente per territorio.

 

 

ACCERTAMENTO

Niente studi di settore per le aziende in crisi

Corte di Cassazione, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273, ha sancito il principio secondo cui è legittima la disapplicazione degli studi di settore alle imprese in crisi economica.

In particolare, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto nullo l’atto di accertamento induttivo nei confronti di un artigiano edile in quanto la motivazione della pretesa tributaria non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dagli standard in sé considerati, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello studio di settore e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente.

La comprovata crisi economica che ha interessato il settore edile costituisce secondo la Corte fatto decisivo alla dimostrazione del conseguimento dei minori ricavi rispetto agli studi di settore.

 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta per il cinema: la disciplina attuativa

D.M. 15 marzo 2018; D.M. 15 marzo 2018

Con due distinti decreti, entrambi datati 15 marzo 2018, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) ha definito la disciplina attuativa dei crediti d’imposta previsti dalla legge n. 220/2016 nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo.

La nuova legge sul cinema (legge n. 220/2016) ha riordinato il quadro normativo del settore cinematografico e audiovisivo nazionale, con particolare riferimento alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo e alla crescita del comparto.

Il legislatore, in particolare, ha introdotto i seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per le imprese di produzione (art. 15);
  • credito d’imposta per le imprese di distribuzione (art. 16);
  • credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17);
  • credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18);
  • credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19);
  • credito d’imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20).

Con i sopra citati decreti il Mibact ha fissato, per ciascuna delle tipologie di tax credit, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Al di là delle specifiche disposizioni che riguardano le diverse tipologie, tutti i crediti in esame:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese;
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
  • possono essere ceduti a intermediari bancari (incluso l’Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale;
  • sono indicati, anche con riferimento all’eventuale cessionario, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento sia in quella relativa al periodo d’imposta in cui sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del 770/2018

L’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito i software di compilazione e di controllo del modello 770/2018, utili ai sostituti d’imposta per la predisposizione della dichiarazione.

Il primo, in particolare, consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2018 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente mentre il secondo permette di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

L’importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,
  • del 40%, per l’anno 2016, e
  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

 

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.

 

 

IVA

Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l’incasso all’emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

 

L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l’estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 giugno 2018

(il 16 cade di sabato)

IMU e TASI Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente Proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

 

Possessore/utilizzatore dell’immobile.

Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche

Società di persone

 

Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRES Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Società di capitali Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018).   Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

Diritto camerale Versamento diritto annuale 2018. Società di persone

Società di capitali

Mod. F24

 

 

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Software di compilazione Studi di settore – Gerico 2018:

Il prodotto software GERICO 2018 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell’effetto dei correttivi “crisi”, per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2017 . Il software è aggiornato con i correttivi cassa, approvati con DM 23 marzo 2018, sia con quelli crisi, analizzati dalla Commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018 (approvati con DM 23 aprile 2018).

Scarica il Software >>>>>ftp://ftp.finanze.it/pub/settore/2018/inst_ger2018_101.exe

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