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NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2018:

IN BREVE
·         Slittato all’8 febbraio il termine per l’invio dei dati sulle spese sanitarie

·         Approvati i modelli Redditi 2018

·         Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro): slitta il termine per l’invio del II semestre 2017

·         Legge di Bilancio 2018: l’applicazione dell’IVA ai beni significativi

·         Split payment: aggiornati gli elenchi al 17 gennaio 2018

·         Elenchi Intrastat: le semplificazioni dal 2018

·         In arrivo 60.000 lettere di compliance da parte dell’Agenzia Entrate – Riscossione

·         Legge di Bilancio 2018: novità per le cooperative

·         Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio

·         Diritto annuale camerale: importo dovuto per il 2018 e ravvedimento del diritto 2017

·         Voucher Digitalizzazione

·         Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri

·         Tax credit riqualificazione alberghi

·         Bonus mobili: la guida aggiornata delle Entrate

·         Pubblicata la versione definitiva della nuova tassonomia XBRL

·         Violazioni del codice della strada: notifica via PEC

 

APPROFONDIMENTI
·         Nuove regole per l’applicazione dell’IVA ai beni significativi

·         Elenchi Intrastat semplificati dal 2018

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 


IN BREVE

DICHIARAZIONI

Slittato all’8 febbraio il termine per l’invio dei dati sulle spese sanitarie

Agenzia Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2018, n. 26296; Comunicato Stampa 31 gennaio 2018

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato con un comunicato stampa diffuso il 31 gennaio 2018 in serata il differimento dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018 del termine entro il quale dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, farmacie, Asl, ospedali, cliniche private ed altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie).

A seguito di tale differimento, il Provvedimento 31 gennaio 2018, n. 26296 ha fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2017, ai fini del 730 precompilato. In particolare, per manifestare l’opposizione potrà essere inviato il modello direttamente all’Agenzia entro l’8 febbraio 2018, oppure sarà possibile accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 all’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Resta invece fermo al 28 febbraio il termine entro cui i veterinari iscritti all’albo sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.

 

DICHIARAZIONI

Approvati i modelli Redditi 2018

Agenzia Entrate, Provvedimenti 30 gennaio 2018, n. 24844, n. 24821, n. 24824, n. 24855, n. 24865, n. 24875

L’Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti n. 24844, n. 24821, n. 24824, n. 24855, n. 24865, n. 24875 del 30 gennaio 2018, ha approvato i modelli Redditi PF, ENC, SP e SC 2018, nonché i modelli relativi a Irap e Consolidato Nazionale e Mondiale.

Tra le modifiche più rilevanti vi è quella conseguente all’introduzione del regime di contabilità semplificato “per cassa”. Nel modello Redditi SP2018 e PF2018 sono stati infatti eliminati i righi relativi alle rimanenze finali, ma è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle stesse. Nel predetto rigo andranno specificate le rimanenze finali di durata non ultrannuale, quelle di durata ultrannuale e quelle relative a titoli.

Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa sono stati previsti appositi codici per indicare le “variazioni in diminuzione” relative al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (super e iper ammortamento).

Un’ulteriore novità nel modello Redditi PF riguarda il quadro RB, nel quale potranno essere indicati i redditi relativi a “contratti di locazione brevi”, cioè di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori del reddito d’impresa; qualora il reddito sia conseguito dal sublocatore o dal comodatario, dovrà essere indicato nel quadro RL (redditi diversi).

È stato altresì introdotto il quadro LC per la liquidazione dell’imposta sostitutiva sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione in cedolare secca e da redditi diversi da locazioni brevi.

 

IVA

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro): slitta il termine per l’invio del II semestre 2017

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 19 gennaio 2018

L’Agenzia Entrate ha reso noto che, al fine di permettere agli operatori di prendere visione delle nuove regole, la scadenza del 28 febbraio per l’invio dei dati relativi alle fatture del II semestre 2017 è stata spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo recante le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate è stata pubblicata la bozza del provvedimento che recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 con lo scopo di semplificare il set informativo da trasmettere, e prevede principalmente:

  • la possibilità di trasmettere i dati, oltre che con cadenza trimestrale, anche con cadenza semestrale;
  • la compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti;
  • la possibilità di effettuare una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro.

 

IVA

Legge di Bilancio 2018: l’applicazione dell’IVA ai beni significativi

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 19

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

La Legge di Bilancio 2018, confermando i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all’accordo contrattuale stipulato tra i contraenti.

Vedi l’Approfondimento

  

IVA

Split payment: aggiornati gli elenchi al 17 gennaio 2018

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze – sezione Scissione dei pagamenti (all’indirizzo: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata) – sono stati pubblicati gli elenchi, aggiornati al 17 gennaio, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti o “split payment” (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972).

Gli elenchi aggiornati sono i seguenti:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

Sono aggiornati invece alla data del 19 dicembre 2017 gli elenchi di:

  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

IVA

Elenchi Intrastat: le semplificazioni dal 2018

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione riguardanti la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), secondo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017 emanato dall’Agenzia Entrate, in attuazione alle norme previste dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, come modificato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016).

Tali misure hanno disposto in primo luogo l’abolizione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi con periodicità trimestrale.

Vedi l’Approfondimento

 

RISCOSSIONE, SANATORIA

In arrivo 60.000 lettere di compliance da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Nelle prossime settimane l’Agenzia Entrate-Riscossione invierà circa 60.000 lettere per offrire ai contribuenti la possibilità, dopo aver aderito alla rottamazione senza però aver pagato la prima o unica rata in scadenza lo scorso 7 dicembre 2017, di rientrare nei vecchi piani di rateazione.

Chi aveva un piano di rateazione in corso alla data di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata potrà rientrare in quel meccanismo di pagamento scaglionato che però non prevede lo sconto su sanzioni e interessi previsto invece dalla rottamazione. Il vantaggio è rappresentato dalla possibilità di diluire nel tempo il debito fino a un massimo di 72 o 120 rate.

La lettera riporterà il debito residuo, senza oneri aggiuntivi, e le nuove scadenze di pagamento dilazionato.

Si ricorda che per chi è decaduto dalla “prima rottamazione” è preclusa la definizione agevolata riproposta con la manovra di fine anno.

 

SOCIETÀ

Legge di Bilancio 2018: novità per le cooperative

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 936

La legge di Bilancio 2018 prevede importanti novità per il settore cooperativo che interessano le disposizioni relative alla governance, alla vigilanza e al prestito sociale.

Con una modifica dell’art. 2542 del codice civile, viene previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542, comma 2, codice civile). Ne deriva che le cooperative, dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore unico né un consiglio di amministrazione composto da due membri.

Anche le cooperative S.r.l. aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro dovranno inoltre rispettare l’art. 2383, secondo comma (previsto per le società per azioni) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.

Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e decadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

La legge di Bilancio 2018 prevede anche alcune norme per contrastare il fenomeno delle false cooperative: sono previste sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Infine, la legge di Bilancio 2018 prevede una nuova disciplina per il prestito sociale, finalizzata ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.

Secondo le nuove disposizioni:

  • il prestito sociale potrà essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali; nell’ambito della cooperativa, l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, dovrà avere quindi soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale (comma 238);
  • l’ammontare complessivo del prestito sociale, a regime, non potrà superare il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Una specifica norma transitoria dovrà gestire il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori.

Tale limite è, peraltro già previsto dalla delibera 8 novembre 2016, 584/2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci, in vigore dal 1° gennaio 2017.

Con delibera da adottare entro il 1° giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri fissati al comma 240. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’adozione della delibera del CICR, dovranno, inoltre, essere definite le forme e le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative.

 

DICHIARAZIONI

Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio

Entro il 28 febbraio 2018 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2017. Tale adempimento permetterà all’Agenzia Entrate di inserire le spese nelle dichiarazioni precompilate 2018.

 

SOCIETÀ

Diritto annuale camerale: importo dovuto per il 2018 e ravvedimento del diritto 2017

Mise, Nota 16 gennaio 2018,n. 26505

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 16 gennaio 2018, n. 26505, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati per l’anno 2018, confermando gli stessi importi previsti per il 2017.

Nella nota ministeriale si ricorda che, ai fini del calcolo dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio, occorre, quando è necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro con un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa.

In materia di somme da destinare al fondo di perequazione, nella nota in commento il Ministero precisa che restano confermate, per l’anno 2018, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio, previste per il 2017.

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2017 è ancora possibile regolarizzarsi con il meccanismo del ravvedimento operoso. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.

La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. “ravvedimento lungo”), ovvero entro il 20 luglio 2018 per il diritto annuale relativo al 2017. Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Il versamento può essere effettuato esclusivamente con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica.

 

AGEVOLAZIONI

Voucher Digitalizzazione

A partire dal 30 gennaio 2018, e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, si potrà presentare la domanda – esclusivamente tramite procedura informatica disponibile sul sito del MISE – per accedere al voucher digitalizzazione, di cui al decreto direttoriale 24 ottobre 2017, utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

  • migliorare l’efficienza aziendale;
  • modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
  • sviluppare soluzioni di e-commerce;
  • fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.

In tale ambito, conclude il MISE, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi.

Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, commi 319 e 320

La legge di Bilancio 2018 ha istituito un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1(commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ed è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate.

È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

 

AGEVOLAZIONI

Tax credit riqualificazione alberghi

Sul sito internet del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Turismo, è stato pubblicato un avviso pubblico con cui vengono fornite indicazioni su come procedere per poter accedere al “Tax Credit Riqualificazione”, ossia il credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

L’istanza va presentata, esclusivamente online, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti (all’indirizzo: https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx) .

I legali rappresentanti delle imprese non ancora iscritte dovranno prima registrarsi sul Portale.

La compilazione della domanda dovrà deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10.00 del 25 gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018 e inviata esclusivamente dalle ore 10.00 del 26 febbraio alle ore 16.00 del 27 febbraio 2018.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili: la guida aggiornata delle Entrate

Agenzia Entrate, Guida bonus mobili ed elettrodomestici 2018

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “Bonus mobili ed elettrodomestici”. L’agevolazione, che prevede la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Se, invece, l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, per poter usufruire della detrazione è necessario aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

 

BILANCIO

Pubblicata la versione definitiva della nuova tassonomia XBRL

È stata confermata e pubblicata in via definitiva, sul sito istituzionale XBRL Italia, la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, denominata PCI_2017-07-06.

La nuova Tassonomia sostituirà la precedente ver. 2016-11-14.

Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente l’avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall’art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

 

ACCERTAMENTO, NOTIFICA

Violazioni del codice della strada: notifica via PEC

A decorrere dal 31 gennaio 2018 le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).

La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD) e del D.P.R. n. 68/2005 (recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC) e comunque nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

  • di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
  • del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito (art. 3, comma 1).

Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al precedente punto, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Il messaggio di PEC inviato ai destinatari del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:

  1. a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;
  2. b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione (se formato su supporto analogico), con attestazione di conformità all’originale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale;
  3. c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

I verbali di accertamento si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Qualora la notificazione mediante PEC dei verbali di accertamento in questione non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Nuove regole per l’applicazione dell’IVA ai beni significativi

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell’aliquota IVA ridotta al 10%.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), all’art. 1, comma 19, confermando i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all’accordo contrattuale stipulato tra i contraenti.

La fattura emessa dal prestatore che effettua l’intervento deve riportare il servizio oggetto della prestazione ma anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

I beni di importo significativo sono individuati in:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed esterni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Il valore dei beni significativi deve risultare dall’accordo contrattuale stipulato e non può essere inferiore al prezzo d’acquisto dei beni stessi.

 

Ai beni significativi è applicabile l’aliquota IVA del 10% solo sulla parte che corrisponde al corrispettivo totale al netto dei beni significativi, ossia sulla fornitura di altri beni non significativi e sulla manodopera; sull’eventuale parte residua del valore dei beni significativi si applica invece l’aliquota IVA dei beni stessi.

Ad esempio:

Valore del contratto 10.000    
di cui:    
  • Valore bene significativo
7.000    
  • Valore manodopera e beni non significativi
3.000    
   
Imponibile % IVA IVA
IVA su manodopera e beni non significativi 3.000 10 300
IVA su bene significativo (ma fino a concorrenza di quanto sopra) 3.000 10 300
IVA su importo residuo del bene significativo 4.000 22 880

 

IVA

Elenchi Intrastat semplificati dal 2018

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione riguardanti la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), secondo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017 emanato dall’Agenzia Entrate, in attuazione alle norme previste dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, come modificato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016). Tali misure hanno disposto in primo luogo l’abolizione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi con periodicità trimestrale.

 

Rimane obbligatoria la presentazione degli elenchi Intra mensili, anche se ai soli fini statistici, quando:

  • per quanto riguarda gli acquisti di beni, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro (in precedenza il limite ammontava a 50.000 euro);
  • per quanto riguarda gli acquisti di servizi, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Di fatto gli elenchi trimestrali vengono sostituiti dalla comunicazione dei dati fattura (art. 21 D.L. n. 78/2010 ovvero D.Lgs. n. 127/2015).

 

Per quanto riguarda le cessioni di beni ed i servizi resi, rimangono obbligatori gli elenchi da presentare con cadenza trimestrale e mensile. La periodicità di presentazione resta legata al superamento della soglia di 50.000 euro trimestrale.

Tuttavia viene introdotta una semplificazione: i soggetti che presentano l’elenco Intrastat delle cessioni di beni con cadenza mensile possono non indicare i dati statistici se tali cessioni non superano, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Un’altra semplificazione riguarda il campo “Codice Servizio” (CPA), presente nei modelli INTRA relativi ai servizi (resi o ricevuti), in quanto esso diventa di cinque cifre (in precedenza era di sei cifre) con una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Il provvedimento dell’Agenzia prevede, a questo proposito, l’istituzione di un apposito motore di ricerca.

Il provvedimento n. 194409/2017 dell’Agenzia Entrate specifica inoltre che la verifica del superamento della soglia deve essere effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni e che le soglie operano in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Per le operazioni intracomunitarie svolte fino al 31 dicembre 2017 si applicano ancora le vecchie regole, quindi gli ultimi elenchi Intrastat soggetti a queste ultime sono quelli scaduti il 25 gennaio 2018.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 8 febbraio 2018 Dichiarazioni Termine entro il quale dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017 Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, farmacie, Asl, ospedali, cliniche private ed altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie Telematica
Venerdì 9 febbraio 2018 Voucher Digitalizzazione Termine ultimo per l’accesso al voucher digitalizzazione Soggetti interessati On-line
Lunedì 19 febbraio 2018 Strutture alberghiere Termine ultimo per l’accesso al credito d’imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere Soggetti interessati On-line
Mercoledì 28 febbraio 2018 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2017, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA Telematica
Mercoledì 28 febbraio 2018 Certificazione utili Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017 Soggetti che corrispondono dividendi  
Mercoledì 28 febbraio 2018 INPS/regimi fiscali agevolati Termine per la presentazione della comunicazione all’INPS per godere del regime contributivo agevolato Persone fisiche ammesse ai regimi fiscali agevolati, esercenti attività di impresa, arti o professioni Telematica
Mercoledì 28 febbraio 2018 Amministratori di condominio Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2017 Amministratori di condominio Telematica
Mercoledì 28 febbraio 2018 Dichiarazioni Termine entro il quale dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017 Veterinari iscritti all’albo Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2018:

IN BREVE
·         Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2018

·         Interessi legali allo 0,3% dal 1° gennaio 2018

·         Dichiarazioni d’intento per il 2018

·         I nuovi elenchi per i destinatari dello split payment a partire dal 1° gennaio 2018

·         Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2017

·         Registrazioni di incassi e pagamenti a cavallo d’anno

·         Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

·         Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

·         Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

·         Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

·         Deducibilità compensi amministratori

 

APPROFONDIMENTI
·         Le novità della legge di Bilancio 2018

·         La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

 

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

MANOVRA 2018

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 302 – S.O. n. 62 del 29 dicembre 2017), la legge di Bilancio 2018 diviene operativa. Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio.

Numerose le misure fiscali previste dalla Manovra, di cui si fornisce una prima sintesi negli Approfondimenti.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,3% dal 1° gennaio 2018

D.M. 13 dicembre 2017; D.Dirett. 20 dicembre 2017

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,1%, aumenterà allo 0,3%.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale, e in particolare:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,1%, fino al 31 dicembre 2017 e allo 0,3% dall’1° gennaio 2018 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2017 è stato inoltre pubblicato il decreto direttoriale 20 dicembre 2017 con i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni  vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018:

 

Età del beneficiario

(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 317,50
da 21 a 30 300,00
da 31 a 40 282,50
da 41 a 45 265,00
da 46 a 50 247,50
da 51 a 53 230,00
da 54 a 56 212,50
da 57 a 60 195,00
da 61 a 63 177,50
da 64 a 66 160,00
da 67 a 69 142,50
da 70 a 72 125,00
da 73 a 75 107,50
da 76 a 78 90,00
da 79 a 82 72,50
da 83 a 86 55,00
da 87 a 92 37,50
da 93 a 99 20,00

 

 

IVA

Dichiarazioni d’intento per il 2018

Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicazione dell’IVA hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

A partire dal 1° marzo 2017 non vi è più la possibilità di indicare nel modello il periodo per cui viene richiesta la sospensione dell’applicazione dell’IVA; i cosiddetti esportatori abituali devono indicare, per ciascun fornitore, l’importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l’anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell’IVA.

Al 31 dicembre 2017 scadono quindi tutte le dichiarazioni d’intento presentate nell’anno 2017 e l’esportatore abituale, che vorrà beneficiare della non imponibilità IVA anche nel 2018, dovrà presentare una nuova dichiarazione per mezzo del modello approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016.

 

 

IVA

I nuovi elenchi per i destinatari dello split payment a partire dal 1° gennaio 2018

MEF, Comunicato stampa 19 dicembre 2017

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017, ha modificato l’ambito di applicazione del meccanismo dello Split Payment, ampliando i soggetti interessati rispetto a quelli già individuati dal D.L. n. 50/2017.

Con un comunicato stampa del 19 dicembre 2017 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha provveduto ad individuare e pubblicare gli elenchi definitivi, validi dal 1° gennaio 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti.

I nuovi elenchi hanno efficacia costitutiva, ovvero liberano il fornitore dal dover compiere indagini in merito alla assoggettabilità al regime del cliente.

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF ed includono:

  1. società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  2. enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni centrali;
  3. enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali;
  4. enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
  5. enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche;
  6. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

 

IVA

Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2017

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2017, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 31 marzo 2018).

Si ricorda che la sanzione per omesso o insufficiente versamento ammonta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, al 30% dell’imposta non versata.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Registrazioni di incassi e pagamenti a cavallo d’anno

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che, a seguito dell’abrogazione del regime di competenza, a partire dal 2017 adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è opportuno verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto coloro che hanno rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

 

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2016 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 31 gennaio 2018 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

 

 

ACCERTAMENTO

Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o IVA è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e IVA regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2017 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:

  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di liquidazione automatica (art. 36 bis, D.P.R. 600/1973);
  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2013 e relative al 2012 per le attività di controllo formale (art. 36 ter, D.P.R. 600/1973).

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2018

Le novità della legge di Bilancio 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, suppl. ord. n. 62, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio.

Numerose le misure fiscali previste dalla Manovra, tra cui si segnalano:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati a partire dal 1° gennaio 2019; le nuove regole non si applicano ai soggetti rientranti nel regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in quello forfetario di cui all’art. 1 , commi da 54 a 89, della legge 28 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  • l’obbligo, ai fini della deducibilità, con effetto dal 1° luglio 2018, di acquistare i carburanti con mezzi di pagamento tracciabili, con la contestuale soppressione dell’obbligo di compilare la scheda carburante;
  • il rinvio di un anno, e quindi al 2019, dell’entrata in vigore degli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale);
  • la proroga del super (seppur ridotto dal 40% al 30%) e dell’iper ammortamento (confermato al 150%) per tutto il 2018;
  • la proroga per il 2018 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50%, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+, se collegato ad un intervento edilizio al quale si applicano le relative detrazioni, per gli interventi antisismici (sisma-bonus) con un credito d’imposta pari all’80%.
  • la detrazione nella misura del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche se relativi a parti comuni di un condominio;
  • la detraibilità nella misura del 19% per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale (Tpl), per un importo non superiore a 250 euro; saranno inoltre deducibili i buoni acquistati a tal fine a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari;
  • l’introduzione della cosiddetta Webtax, pari al 3%, per assoggettare a tassazione le imprese che operano nel digitale;
  • l’introduzione di una ritenuta del 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi maturati al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per le partecipazioni societarie qualificate (analogamente a quanto già avviene per le partecipazioni non qualificate).
  • l’aumento a 10mila euro dell’esenzione fiscale per indennità, rimborsi, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
  • la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte delle persone fisiche;
  • la modifica di alcune scadenze fiscali, come da calendario che segue:

 

ADEMPIMENTO NUOVO TERMINE
INVIO del MODELLO 730 PRECOMPILATO da parte di Caf e intermediari 23/07/2018
SPESOMETRO 30/09/2018
PRESENTAZIONE del MODELLO REDDITI 31/10/2018
PRESENTAZIONE del MODELLO 770 31/10/2018
PRESENTAZIONE del MODELLO IRAP 31/10/2018
PRESENTAZIONE della CERTIFICAZIONE UNICA (CU) per i soggetti esenti o che sono esclusi dal 730 precompilato 31/10/2018

 

 

SCRITTURE CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che, a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, a partire dal 2017 adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità”, che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 12 gennaio 2018 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato.    
Lunedì 29 gennaio 2018 Modello REDDITI/IRAP Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2017 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo. Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione. Telematica
Lunedì 29 gennaio 2018 Modello 770 Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione del Modello 770, scaduta il 31/10/2017. Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione. Telematica
Mercoledì 31 gennaio 2018 Libri contabili Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2016). Esercenti attività d’impresa.
Mercoledì 31 gennaio 2018 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2017. Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari. Telematica

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2017:

IN BREVE
·         Approvato il “Decreto Fiscale”

·         Tari gonfiata: i rimborsi dai Comuni

·         Il 18 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi

·         Avvisi dall’Agenzia Entrate per l’adempimento spontaneo dei soggetti che hanno omesso la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

·         Elenco split payment aggiornato al 21 novembre 2017

·         Split payment: istituiti due nuovi codici tributo

·         Il cassetto digitale dell’imprenditore: un nuovo strumento per l’azienda

·         Beni di costo inferiore a 516,46 euro e super ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

·         Cartografia catastale: al via la consultazione libera in tutta Italia

·         Sentenza Corte UE: l’esclusione della rettifica della base imponibile IVA in caso di procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità dell’IVA

·         Nuovo documento unico di circolazione: i dati richiesti

·         Nuove specifiche tecniche per i finanziamenti sisma maggio 2012

 

APPROFONDIMENTI
·         Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

·         Imu e Tasi: versamento della seconda rata 2017

 

PRINCIPALI SCADENZE

 


IN BREVE

 

MANOVRA 2018

Approvato il “Decreto Fiscale”

Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148

In data 30 novembre 2017, è stato approvato in via definitiva il Ddl di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetto “Decreto fiscale”), che attende ora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede numerose ed importanti novità di carattere tributario, tra cui la c.d. “rottamazione-bis”, l’estensione dello Split Payment, il “bonus pubblicità” e il Fondo di garanzia per le Pmi.

Nella versione definitiva del Decreto è confermato lo slittamento al 7 dicembre 2017 del termine per il versamento delle prime tre rate previste (a luglio, settembre e novembre 2017) dall’originario piano di definizione agevolata delle cartelle di pagamento e l’inapplicabilità delle sanzioni per le irregolarità sullo spesometro del primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

 

TRIBUTI LOCALI

Tari gonfiata: i rimborsi dai Comuni

MEF, Circolare 20 novembre 2017, n.1/DF

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il Ministero dell’economia e delle finanze, per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017 ha pubblicato la circolare n. 1/DF con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.

Vedi l’Approfondimento

 

TRIBUTI LOCALI

Il 18 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre.

Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Avvisi dall’Agenzia Entrate per l’adempimento spontaneo dei soggetti che hanno omesso la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Agenzia Entrate, Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294

L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275294, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

Per informare i contribuenti di dette informazioni l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec) attivati dai contribuenti contenente:

  1. a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  3. c) codice atto;
  4. d) modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.

La stessa comunicazione sarà presente anche all’interno dell’area riservata “La mia scrivania”, presente del portale dell’Agenzia delle Entrate, dove saranno rese disponibili ulteriori dati, quali data di elaborazione del prospetto, numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento, dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA), dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti, dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi del ravvedimento operoso.

 

IVA

Elenco split payment aggiornato al 21 novembre 2017

Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato sul proprio sito l’elenco dei soggetti che nel 2018 saranno tenuti all’applicazione del regime di split payment. In particolare sono stati pubblicati i seguenti elenchi:

  • società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni.

L’elenco delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana rimane invece aggiornato al 31 ottobre.

Per le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione del regime di scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Si ricorda che gli elenchi pubblicati non tengono conto dell’ulteriore estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione prevista dal D.L. n. 148/2017, convertito in legge dal Parlamento il 30 novembre scorso e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IVA

 

Split payment: istituiti due nuovi codici tributo

Agenzia Entrate, Risoluzione 10 novembre 2017, n. 139/E

Dopo l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) alle operazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle società, con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, l’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 139/E del 10 novembre 2017, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • per il modello “F24”, codice tributo “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento;
  • per il modello “F24 Enti Pubblici”, codice tributo “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

 

I codici consentiranno il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’IVA dovuta. L’adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il tributo diventa esigibile, senza possibilità di compensazione.

 

IMPRESE

Il cassetto digitale dell’imprenditore: un nuovo strumento per l’azienda

Con una lettera inviata alle imprese, Unioncamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno reso noto di aver messo a servizio dell’imprenditore un nuovo strumento: il “Cassetto digitale dell’imprenditore”, uno strumento web (disponibile all’indirizzo impresa.italia.it) grazie al quale il legale rappresentante o il titolare di qualsiasi impresa italiana può accedere direttamente via internet a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali della propria azienda.

Usando le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi), il Cassetto digitale permette di consultare gratuitamente on line visure, atti e bilanci presenti nel Registro delle Imprese, il fascicolo informatico d’impresa, le pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti tramite le camere di commercio, le informazioni relative al pagamento del Diritto Annuale.

 

AGEVOLAZIONI

Beni di costo inferiore a 516,46 euro e super ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 24 novembre 2017, n. 145/E

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del super ammortamento per i beni strumentali nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro.

L’Agenzia ha precisato che, qualora si decidesse di non imputare l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento, ciò impedirebbe anche di fruire integralmente del super ammortamento nello stesso esercizio; la maggiorazione del 40% dovrà essere fruita di anno in anno secondo i coefficienti di ammortamento fiscali.

La Risoluzione ha altresì precisato che la maggiorazione del 40% non influisce sul limite di 516,46 euro (previsto dall’art. 102, comma 5, del TUIR); pertanto se il costo supera la predetta soglia per effetto della maggiorazione, non viene meno la possibilità di dedurre integralmente il costo nell’esercizio.

 

CATASTO

Cartografia catastale: al via la consultazione libera in tutta Italia

Agenzia Entrate, Provvedimento 23 novembre 2017 n. 271542

L’Agenzia Entrate ha reso noto sul proprio sito che dal 23 novembre è disponibile il servizio, per tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), che permette la consultazione dinamica delle mappe catastali e la possibilità di visualizzazione integrata con altri dati a supporto dei processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio.

Il servizio è raggiungibile tramite il portale “cartografia” dal sito dell’Agenzia ed è fruibile tramite i software GIS (Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell’utente.

L’Agenzia Entrate ha informato però che, da gennaio 2018, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili in modo ancora più semplice attraverso l’utilizzo di uno specifico “Geoportale”.

La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione personale e le visure catastali telematiche.

 

IVA

Sentenza Corte UE: l’esclusione della rettifica della base imponibile IVA in caso di procedura concorsuale è contraria al principio di neutralità dell’IVA

Corte di Giustizia Ue, Sentenza 23 novembre 2017, n. C-246/16

La Corte di Giustizia UE, con sentenza n. C-246/16 del 23 novembre 2017, ha stabilito che non è conforme al diritto dell’Unione la direttiva IVA nazionale, secondo cui, a fronte del mancato pagamento di una prestazione o cessione, la possibilità di emettere nota di variazione da parte del fornitore è subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale, la cui durata media supera i 10 anni.

L’Amministrazione finanziaria ha interpretato “infruttuosità” non quale mera pendenza della procedura. Ad esempio per la procedura fallimentare, per emettere la nota di credito, occorrerebbe attendere la pubblicazione del decreto con il quale il Giudice delegato ha approvato il piano di riparto, o ancora più prudentemente, il decorso del termine entro cui i creditori possono proporre osservazioni al piano di riparto.

Il fornitore italiano deve quindi versare l’IVA senza però averla riscossa dal cliente.

I soggetti passivi italiani hanno uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai soggetti passivi IVA di altra stati membri dell’Unione, e ciò, ha stabilito la Corte, risulta essere contrario alle norme UE in materia d’IVA.

 

VEICOLI

Nuovo documento unico di circolazione: i dati richiesti

Decreto 23 ottobre 2017

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2017, il Decreto 23 ottobre 2017, recante “Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98”.

Dal 1° luglio 2018 sarà introdotto il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’ACI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei.

Nel «documento unico», dovranno essere annotati:

  1. a) i dati tecnici del veicolo;
  2. b) i dati di intestazione del veicolo;
  3. c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
  4. d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.

Nel documento unico dovranno, altresì, essere annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità stabilite tramite l’apposito decreto del 23 ottobre 2017, con il quale vengono ora disciplinate le modalità di annotazione delle informazioni nel documento unico.

 

AGEVOLAZIONI

Nuove specifiche tecniche per i finanziamenti sisma maggio 2012

Agenzia Entrate, Provvedimento 22 novembre 2017, n. 269367

Con il Provvedimento n. 269367 del 22 novembre 2017 l’Agenzia Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche, in sostituzione di quelle già approvate con il provvedimento 16 maggio 2013, da utilizzare da parte degli enti che erogano i prestiti agevolati previsti per le imprese danneggiate dal sisma del 2012, per la trasmissione completa dei dati relativi al prestito agevolato, compresi quelli già trasmessi impiegando le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 16 maggio 2013.

Si ricorda che l’art. 11, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 174/2012 ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato della durata massima di due anni, per permettere il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 20 maggio al 30 novembre 2012, nonché di quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013.

I soggetti finanziatori, in base a quanto stabilito dal D.L: n. 174/2017, devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, oltre ai dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento ed i relativi importi.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il MEF per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017, ha pubblicato la circolare n. 1/2017 con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.

In sintesi, la TARI si compone di due quote: una fissa, in funzione dei metri quadri degli immobili, e una variabile che dovrebbe cambiare in funzione del quantitativo reale di rifiuti prodotto ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni calcolano in rapporto ai componenti dell’utenza (e non in rapporto ai metri quadrati dell’utenza).

La quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti della stessa.

Viene poi sommata la quota fissa alla quota variabile.

La quota variabile deve quindi essere computata una sola volta e “un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.

Alcuni Comuni, commettendo un errore, hanno inserito nel conteggio anche la quota variabile per ciascuna pertinenza; in questi casi l’errore si sarebbe ripetuto dal 2014, anno di entrata in vigore dell’imposta.

Qualora il contribuente voglia verificare se nel proprio Comune la Tari è stata calcolata in maniera errata dovrà analizzare una “bolletta” della tassa rifiuti verificando nel riepilogo dell’importo da pagare se, oltre all’utenza “domestica” principale, sono presenti altre voci “domestica – accessorio” e se è presente il valore “tariffa variabile”. Qualunque cifra riportata sarebbe in quel caso illegittima e il contribuente ha facoltà di richiederne il rimborso.

Il maggior tributo versato può essere chiesto a rimborso entro 5 anni, a pena di decadenza, dal momento in cui è stato effettuato il pagamento e per annualità a partire dal 2014.

Non vi sono particolari formalità per la presentazione dell’istanza di rimborso, ma occorre che siano indicati tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l’importo versato, e quello di cui si chiede il rimborso, oltre ai dati identificativi della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della TARI.

 

TRIBUTI LOCALI

Imu e Tasi: versamento della seconda rata 2017

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria.

Sulle abitazioni di lusso, che sono invece quelle rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 7 dicembre 2017 (*) Definizione agevolata (rottamazione cartelle) Termine ultimo per il versamento delle rate di luglio e settembre 2017 relative a piani di dilazione della precedente versione della “Rottamazione”. Contribuenti riammessi alla definizione agevolata 2016. Bollettino Rav
Giovedì 7 dicembre 2017 (*) Definizione agevolata (rottamazione cartelle) Termine ultimo per il versamento della terza rata (scadente il 30 novembre 2017) relativa a piani di dilazione della precedente versione della “Rottamazione”. Contribuenti riammessi alla definizione agevolata 2016. Bollettino Rav
Lunedì 18 dicembre 2017 IMU/TASI Versamento 2^ rata 2017. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento (IMU).

Possessori/ utilizzatori dell’immobile.

Mod. F 24 on line
Mercoledì 27 dicembre 2017 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA. Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F 24 on line
(*) Il termine del 7 dicembre è stato stabilito in sede di conversione in legge del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, approvata in via definitiva il 30 novembre 2017 e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La versione originaria del decreto-legge prevedeva il termine del 30 novembre 2017.

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Novembre 2017:

IN BREVE
  • Le novità  del disegno di legge di Bilancio 2018
  • Emanato il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
  • Pronti i moduli per la “Rottamazione” 2017
  • Comunicazioni relative ai redditi 2013: regolarizzazione possibile fino al 2 gennaio 2018
  • I chiarimenti dall’Agenzia Entrate sulle locazioni brevi
  • Trattamento fiscale dei servizi di mensa a favore di dipendenti e collaboratori
  • Super e iper ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia in una Risoluzione
  • Nuovi codici tributo per il recupero dell’IVA sui beni estratti
  • Al coniuge superstite cointestatario del mutuo spetta la detrazione del 100% degli interessi passivi sostenuti
  • Sisma centro Italia: al via le domande per le agevolazioni della Zona Franca Urbana
  • False lettere di sollecito via e-mail: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti
  • Paste alimentari con IVA al 4%
  • Online le quotazioni immobiliari del primo semestre 2017
APPROFONDIMENTI
  • Le novità  del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
  • I servizi di mensa, o alternativi, a favore di dipendenti e di collaboratori
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE
MANOVRA 2018
Le novità del disegno di legge di Bilancio 2018
DDL Bilancio 2018
Dopo la firma del Presidente della Repubblica, il disegno di legge di Bilancio 2018 ha iniziato il consueto iter parlamentare con l’esame del Senato.
Tra le principali novità contenute nel disegno di legge, composta da 120 articoli, si segnalano:
1. la proroga di un anno del bonus energia e del bonus mobili;
2. la “sterilizzazione” delle clausole di salvaguardia, con l’effetto di scongiurare l’aumento delle aliquote di Iva e accise nel 2018;
3. l’introduzione del “bonus verde”, cioè di una detrazione del 36 per cento per gli interventi su aree scoperte degli edifici, anche condominiali (sono compresi gli impianti di irrigazione);
4. l’introduzione delle detrazioni fiscali (fino a 250 euro) per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
5. la proroga del super e dell’iperammortamento, seppur con percentuali differenti rispetto alle attuali;
6. l’introduzione della dichiarazione Iva precompilata per i contribuenti che optano per la fattura elettronica;
7. il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”;
8. il rinvio di un anno del regime Iri;
9. l’introduzione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese per la formazione effettuata nell’ambito del programma “Industria 4.0”;
10. importanti novità anche per il reddito di inclusione (ReI) e per le misure contro la povertà.
MANOVRA 2018
Emanato il Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018: il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
• la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle (c.d. “Rottamazione bis”);
• l’estensione dello split payment;
• la sterilizzazione degli aumenti IVA, con effetti a partire già dal 2018;
• l’estensione del “bonus pubblicità” alla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE, SANATORIA
Pronti i moduli per la “Rottamazione 2017”
Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 26 ottobre 2017
Con un Comunicato Stampa del 26 ottobre 2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto che sono stati approvati il modelli per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017 (mod. DA-2017) e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione (mod. DA-R).
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oltre ai moduli, i contribuenti possono trovare le guide sintetiche utili per la compilazione, le risposte alle domande più frequenti e le pagine informative relative alla definizione agevolata.
ACCERTAMENTO
Comunicazioni relative ai redditi 2013: regolarizzazione possibile fino al 2 gennaio 2018
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 29 ottobre 2017
I contribuenti che negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre hanno ricevuto una comunicazione relativa al periodo d’imposta 2013 – nella quale l’Agenzia delle Entrate riscontrava anomalie o irregolarità – potranno regolarizzare la propria posizione oppure fornire chiarimenti fino al prossimo 2 gennaio (in quanto il 31 dicembre è festivo).
Il Comunicato Stampa 29 ottobre 2017 dell’Agenzia Entrate precisa inoltre quanto segue:
1. il destinatario della comunicazione può presentare una dichiarazione integrativa e versare gli importi dovuti, usufruendo di uno “sconto” sulle sanzioni, in applicazione del ravvedimento operoso; a tal fine le Entrate ricordano che numerosi contribuenti “troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito”. Negli altri casi, “la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio”, anch’esso disponibile nel cassetto fiscale;
2. qualora invece il contribuente ritenga che sia stato l’Ufficio a commettere l’errore, potrà presentare documenti giustificativi (direttamente agli sportelli oppure attraverso il canale Civis);
3. per ottenere chiarimenti è possibile telefonare ad un Centro di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia delle Entrate (numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In alternativa, è possibile recarsi direttamente agli sportelli della Direzione Provinciale delle Entrate.
ADEMPIMENTI
I chiarimenti dall’Agenzia Entrate sulle locazioni brevi
Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E
L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017. In particolare, alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati, l’Agenzia ha precisato:
• a quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi;
• chi sono gli attori coinvolti;
• cosa devono fare intermediari e locatori;
• chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti.
Per “contratti di locazione breve” vengono intesi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici (per esempio AIRBNB), mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare; sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.
Il D.L. n. 50/2017 ha previso la possibilità, per i redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, di applicare, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.
La Circolare ha chiarito che la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), oppure singole stanze dell’abitazione. Rimangono quindi fuori dalle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito anche una guida (titolata “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”) che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari e i locatori devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.
IMPOSTE DIRETTE
Trattamento fiscale dei servizi di mensa a favore di dipendenti e collaboratori
Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, a categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), a collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).
Non sono ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Super e iper ammortamento: i chiarimenti dell’Agenzia in una Risoluzione
Agenzia Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 132/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti in tema di super ammortamenti in relazione alla validità della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.
Più specificatamente l’Agenzia ha chiarito che sono agevolabili i beni per cui è stato effettuato l’ordine entro il 31 dicembre 2017 anche se l’investimento viene realizzato successivamente attraverso un contratto di leasing; è sufficiente che entro la fine dell’anno 2017 sia pagato al fornitore un anticipo almeno pari al 20%, che verrà poi considerato parte del “maxicanone” iniziale.
IVA
Nuovi codici tributo per il recupero dell’IVA sui beni estratti
Agenzia Entrate, Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 133/E
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 aveva previsto, in tema di estrazione delle merci dai depositi IVA, che per i beni di provenienza extra-UE che vengono estratti da un soggetto passivo nazionale e che sono oggetto di utilizzo o commercializzazione nel territorio italiano, l’IVA è dovuta all’atto dell’estrazione e la base imponibile è il corrispettivo dell’ultima cessione.
Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il gestore del deposito, in via solidale con il soggetto che effettua l’estrazione, entro il 16 del mese successivo in cui è avvenuta l’estrazione.
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 133/E del 24 ottobre 2017, ha istituito i codici tributo per il versamento da parte del gestore del deposito dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA.
I codici tributi sono:
• “9974” denominato “Estrazione beni deposito IVA – Recupero dell’IVA dovuta e relativi interessi – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017”;
• “9975” denominato “Estrazione beni deposito IVA – Sanzione per omesso versamento IVA – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993”.
IRPEF
Al coniuge superstite cointestatario del mutuo spetta la detrazione del 100% degli interessi passivi sostenuti
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129/E
Con la Risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017 l’Agenzia Entrate ha reso noto che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.
Secondo l’Agenzia Entrate, tale orientamento, normalmente riferito al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, può applicarsi anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale.
Il coniuge superstite cointestatario, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
AGEVOLAZIONI
Sisma centro Italia: al via le domande per le agevolazioni della Zona Franca Urbana
Mise, Comunicato Stampa 23 ottobre 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che, dalle ore 12 del 23 ottobre scorso, è attiva la piattaforma per la compilazione e l’invio della domanda per le agevolazioni della Zona franca urbana Sisma Centro Italia.
L’invio delle istanze sarà possibile fino alle ore 12 del 6 novembre 2017.
Le informazioni utili ed il link per l’accesso alla piattaforma sono disponibili alla pagina https://agevolazionidgiai.invitalia.it, nella sezione “Accoglienza istanze DGIAI”.
L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive, che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.
COMUNICAZIONI
False lettere di sollecito via e-mail: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 13 ottobre 2017; Agenzia Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 25 ottobre 2017
L’Agenzia Entrate ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno avvisato di aver ricevuto, nella propria casella di posta elettronica, delle false email dai mittenti assistenzaweb@agenziaentrate.it – messages@mailagenziaentrate05.top e con oggetto “Lettera di sollecito”, riguardanti presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati.
False mail e sms in materia di avvisi di pagamento o rimborsi fiscali denunciati anche da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tali mail – che provengono principalmente dagli indirizzi “riscossione.agenziaentrate@swisspay.it” o “assistenza.equitalia@italia.it” – rappresentano tentativi di truffa e pertanto l’Amministrazione fiscale invita i destinatari a non aprire alcun allegato e cestinarle immediatamente.
IVA
Paste alimentari con IVA al 4%
Agenzia Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 130/E
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 130/E del 18 ottobre 2017, ha reso noto che “le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate”, per le quali è possibile la classificazione doganale alla voce 1902, sono inquadrabili nella più generica voce “paste alimentari”, di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Si rende di conseguenza applicabile l’aliquota IVA nella misura del 4%.
IMMOBILI
Online le quotazioni immobiliari del primo semestre 2017
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 13 ottobre 2017; Quotazioni immobiliari 1° semestre 2017
Sono consultabili online, sul sito dell’Agenzia Entrate e tramite l’applicazione per smartphone “Omi Mobile”, le quotazioni immobiliari relative al primo semestre 2017, tramite le quali si può ottenere un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, con dati raggruppati per semestre, Provincia, Comune, zona OMI e destinazione d’uso.
Sono consultabili anche, oltre all’ultimo semestre, i dati dei semestri precedenti a partire dal primo semestre 2006. È attivo il servizio di download gratuito delle quotazioni immobiliari per gli utenti registrati a Fisconline ed Entratel, che potranno scaricare i dati a partire dal primo semestre 2016.
È possibile conoscere la quotazione media al metro quadro di un immobile residenziale, commerciale, terziario o produttivo in una determinata zona in diversi modi:
• collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari;
• tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei;
• dal proprio smartphone o tablet, digitando sul browser l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php
APPROFONDIMENTI
MANOVRA 2018
Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2018
Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2018: il D.L. n. 148/2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2017.
Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:
• la “Rottamazione bis” – La nuova sanatoria prevede tre possibilità:
1. È stata stabilita la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017; l’istanza dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018.
2. È altresì possibile aderire alla “Rottamazione bis” per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate; in questo caso l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017.
3. Infine, è possibile versare entro il 30 novembre 2017 le rate di luglio e settembre 2017 non pagate da contribuenti che avevano aderito alla “prima” Rottamazione delle cartelle così da regolarizzare la propria posizione;
• l’estensione dello split payment – A partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo della scissione dei pagamenti dovrà applicarsi nei confronti di enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; società controllate (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell’art. 2359, comma 1 , n. 1), del codice civile), da amministrazioni pubbliche; società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
• la sterilizzazione degli aumenti IVA – Il decreto ha provveduto a sterilizzare gli aumenti delle aliquote IVA che erano stati determinati dalla legge di Stabilità 2015, con effetti a partire già dal 2018;
• il “bonus pubblicità” – È stato esteso il credito d’imposta stabilito dalla Manovra correttiva agli investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il valore degli investimenti deve superare almeno l’1% dell’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti nel corrispondente periodo 2016.
IMPOSTE DIRETTE
I servizi di mensa, o alternativi, a favore di dipendenti e di collaboratori
Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori che ne beneficiano se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, di categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), di collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).
Non sono invece ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.
Il costo è sempre interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF; ai fini IRAP è invece deducibile solo se i dipendenti beneficiari risultano assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
L’impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori (acquistando impianti, macchinari, vettovaglie e utilizzando personale proprio).
La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente.
Tutti i costi sono per l’impresa interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.
Anche l’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione.
Il “buono pasto” è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa; viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l’amministratore) ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (€ 7 se fornito in modalità elettronica). L’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva.
L’ente emittente i buoni pasto fatturerà all’impresa il valore facciale dei buoni scorporando l’IVA del 4%. Detta IVA è interamente detraibile per l’impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e ai fini IRAP.
Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l’importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini IRAP.
È altresì possibile che l’impresa stipuli convenzioni con pubblici esercizi, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo.
La convenzione può prevedere la corresponsione di un buono pasto o di un buono valore.
Il buono pasto prevede che il datore intervenga totalmente nel pagamento di una determinata composizione.
Il buono valore si ha nel caso in cui il datore stabilisca un prezzo fisso indipendentemente dai prezzi di listino e dalla composizione del pasto; l’eventuale differenza resta a carico del lavoratore.
Dal punto di vista pratico, al lavoratore verrà assegnato l’apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa.
A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione.
L’IVA è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 10 novembre 2017 730 Termine per CAF e professionisti abilitati per trasmettere la dichiarazione rettificativa ovvero la comunicazione contenente i dati corretti, versando la sanzione ridotta (in caso di visto di conformità infedele). Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale Telematica
Giovedì 30 novembre 2017 IRPEF/

IRES/

IRAP

Contributi IVS artigiani e commercianti

Gestione separata INPS Professionisti

Versamento secondo acconto 2017. Persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare Mod. F24
Giovedì 30 novembre 2017 730 Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata). Sostituti di imposta, Caf e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale
Giovedì 30 novembre 2017 Rottamazione cartelle 2016 (riammissione)

 

Termine per pagare le rate in scadenza il 30/07/2017, il 30/09/2017 e il 30/11/2017. Contribuenti riammessi alla definizione agevolata 2016 Bollettino Rav

 

 

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