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NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2017:

 

IN BREVE

  • Un’altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5 ottobre
  • La semplificazione delle comunicazioni INTRASTAT
  • Al via i nuovi ISA
  • Dichiarazione d’intento integrativa: escluso il caso di modifica del plafond
  • Bonus Cultura anche per i diciottenni del 2017
  • Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall’Agenzia Entrate
  • Detrazioni 70% e 75% per interventi su parti comuni di edifici condominiali: l’invio della documentazione sul portale ENEA
  • Locazioni: disponibile il nuovo Modello RLI
  • Una nuova guida fiscale per gli italiani iscritti all’AIRE
  • Obbligo del POS per commercianti e professionisti
  • Il conto PayPal deve essere dichiarato
  • Dichiarazione di successione online: il nuovo modello utilizzabile dal 12 settembre
  • La fatturazione elettronica

 

APPROFONDIMENTI

  • Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre
  • Fatturazione elettronica: verso l’obbligo per le operazioni B2B

 

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 


IN BREVE

 

IVA

Un’altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5 ottobre

Agenzia Entrate, Provvedimento 28 settembre 2017; Comunicato Stampa 25 settembre 2017

L’Agenzia Entrate ha comunicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate pubblicato il 28 settembre 2017, che, in considerazione dei disagi sopravvenuti nei giorni precedenti nell’invio dei dati, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.

È possibile che nelle prossime giornate venga concessa un’ulteriore proroga.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

La semplificazione delle comunicazioni INTRASTAT

Agenzia Entrate, Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409

L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, ha definito e reso noto le misure di semplificazione in materia di comunicazione INTRASTAT, già previste per il 2017 ma poi prorogate al 2018 dal cosiddetto Decreto Milleproroghe.

A partire dal 2018 vengono aboliti i modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e i modelli mensili avranno valenza esclusivamente statistica.

Sono stati modificati anche i limiti (da 50.000 e 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile.

Vengono mantenuti i modelli per le cessioni di beni e di servizi, il cui limite è rimasto invariato a 50.000 euro.

È stata invece innalzata la soglia per l’invio a fini statistici della cessione di beni che è opzionale per chi non supera i 100.000 euro di operazioni trimestrali.

 

 

ACCERTAMENTO

Al via i nuovi ISA

Agenzia Entrate, Provvedimento 22 settembre 2017, n. 191552

L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 191552 del 22 settembre 2017, ha individuato i primi 70 ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore.

È stato reso noto che gli altri ISA saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno; secondo l’Agenzia Entrate dal 2018 imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance.

I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli ISA dovrebbero beneficiare di alcune agevolazioni: in particolare verranno esclusi gli accertamenti di tipo analitico-presuntivo e limitata l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito.

È anche prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

Infine, è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro.

 

 

IVA

Dichiarazione d’intento integrativa: escluso il caso di modifica del plafond

Le istruzioni al modello di dichiarazione di intento prevedono che “nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata”.

La Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 precisa che “qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA”.

Quindi, in tutti i casi in cui un esportatore abituale intenda “rettificare” i dati relativi al plafond precedentemente indicati in una dichiarazione di intento dovrà procedere mediante:

  • la revoca della dichiarazione di intento qualora intenda ridurre l’importo del plafond;
  • l’emissione di una nuova dichiarazione di intento (non integrativa ma nuova) qualora intenda aumentare l’importo del plafond: in quel caso dovrà indicare nella nuova dichiarazione soltanto l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus Cultura anche per i diciottenni del 2017

Sogei, Comunicato Stampa 20 settembre 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2017 il D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136 secondo cui, già a partire dal 19 settembre 2017, anche i nati nel 1999 (diciottenni) potranno iscriversi sulla piattaforma “18App” per usufruire del bonus cultura.

Il predetto bonus consiste in una carta elettronica di 500 euro assegnata a tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2017 residenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno se necessario.

La carta elettronica potrà essere utilizzata per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, musica registrata, corsi di musica, corsi di teatro, corsi di lingua straniera.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall’Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Guida alle ristrutturazioni edilizie

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet la guida aggiornata al 22 settembre 2017 per le agevolazioni e detrazioni legate alle ristrutturazioni edilizie.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano la proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove detrazioni per l’acquisto di case antisismiche, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le regole per la detrazione (IRPEF e IRES) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, le agevolazioni sull’acquisto del box auto, i pagamenti con bonifici e la proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI

Detrazioni 70% e 75% per interventi su parti comuni di edifici condominiali: l’invio della documentazione sul portale ENEA

È attivo sul portale dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) il nuovo sito dedicato all’invio telematico della documentazione utile per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, in seguito alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2017, sono state prorogate, nella misura del 70 % e 75% per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2021.

Dal 19 settembre, quindi, è possibile inviare la documentazione necessaria per beneficiare delle suddette detrazioni, tramite il seguente sito http://finanziaria2017-condomini.enea.it/index.asp.

Per chi necessitasse di informazioni l’ENEA mette a disposizione un sito informativo.

 

 

IMMOBILI

Locazioni: disponibile il nuovo Modello RLI

L’Agenzia Entrate ha aggiornato i software di compilazione e di controllo RLI utili per la registrazione dei contratti di locazione. Dal 19 settembre, infatti, può essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello, disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, con il relativo software pubblicato nella stessa data.

Nel nuovo modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili”, approvato con provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, e può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Una nuova guida fiscale per gli italiani iscritti all’AIRE

Agenzia Entrate, Guida Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una nuova Guida fiscale sui lavoratori italiani all’estero che illustra a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all’estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Viene chiarito come evitare la doppia imposizione, come funziona il credito per le imposte pagate all’estero e quando è necessario iscriversi all’Aire.

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

PROFESSIONISTI

Obbligo del POS per commercianti e professionisti

Entro la fine di settembre doveva essere emanato il decreto attuativo per regolamentare nel dettaglio l’obbligo del POS (Point of sales) a carico di esercenti e professionisti per accettare i pagamenti non in contanti a partire da 5 euro. Nel momento in cui scriviamo non risulta però ancora emanato.

L’obbligo è stato riscritto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), dopo che già era stato introdotto da un decreto del Governo Monti (D.L. n. 179/2012) e poi attuato da un decreto congiunto dell’Economia e dello Sviluppo economico.

Nella riscrittura è stata ridotta la soglia dell’obbligo da cui vanno accettati i pagamenti con carta o bancomat (da 30 a 5 euro, appunto) ed è stato previsto che venisse definita una sanzione per chi non si adegua.

La sanzione (che è in via di definizione nel citato decreto attuativo) dovrebbe essere pari a 30 euro per ciascuna violazione.

Potrebbero essere previsti esoneri per professionisti con attività circoscritta/limitata.

Tanto dovrà ancora essere definito, ma nel frattempo consigliamo a commercianti e professionisti che fossero ancora sprovvisti di POS di prendere contatti con i propri istituti bancari per avere un preventivo per l’installazione e il mantenimento dell’apparecchio e di rivolgersi eventualmente anche ai propri ordini territoriali o rappresentanti di categoria per venire a conoscenza di eventuali convenzioni.

 

 

DICHIARAZIONI

Il conto PayPal deve essere dichiarato

Il conto PayPal offre la possibilità, essendo associato ad una carta di credito ad una carta prepagata, di effettuare pagamenti per acquisti online o di inviare pagamenti ad un altro conto PayPal ed è ormai utilizzato da tantissimi utenti. PayPal è una società con sede legale in Lussemburgo, pertanto aprire un conto con PayPal significa, di fatto, aprire un conto corrente all’estero.

L’obbligo di compilazione del quadro RW, per investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia, sussiste laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’Ivafe, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, andrà compilato il quadro RW ai fini Ivafe se il corrente estero in questione ha avuto giacenza media maggiore di 5.000 euro, ma nel corso dell’anno non ha superato come valore massimo i 15.000 euro.

Andrà altresì compilato, solo ai fini del monitoraggio e non Ivafe, se il conto corrente estero ha avuto giacenza media inferiore a 5.000 euro ma come valore massimo ha superato i 15.000 euro.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione di successione online: il nuovo modello utilizzabile dal 12 settembre

Dal 12 settembre può essere utilizzato il nuovo modello di successione online, approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, con il Provvedimento n. 112426 del 15 giugno 2017.

Il modello consente di:

  • compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione;
  • assolvere gli obblighi tributari;
  • calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali da versare in autoliquidazione;
  • richiedere le volture catastali degli immobili.

L’Agenzia Entrate informa inoltre dell’aggiornamento dei software di compilazione e di controllo, utili per l’invio telematico della dichiarazione di successione.

IVA

La fatturazione elettronica

È in vigore dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.).

I soggetti “obbligati” alla fatturazione elettronica sono quindi tutti i fornitori (imprese e professionisti) della Pubblica Amministrazione.

Ma la strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione elettronica anche per i rapporti tra soggetti privati.

 

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APPROFONDIMENTI

 

IVA

Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre

L’Agenzia Entrate ha comunicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate pubblicato il 28 settembre 2017, che, in considerazione dei disagi sopravvenuti nei giorni precedenti nell’invio dei dati, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.

È possibile che nelle prossime giornate venga concessa un’ulteriore proroga.

La comunicazione dei delle fatture è stata introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016, che è andato a sostituire l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, che regolamentava lo spesometro annuale.

Solo per il 2017 la scadenza per l’invio dei dati è stata stabilita semestralmente (dal 2018 avrà cadenza trimestrale) e la prima scadenza era fissata per il 18 settembre 2017.

Una prima proroga fino al 28 settembre 2017 è stata disposta tramite comunicato stampa del MEF n. 147 del 1 settembre 2017 (seguito da pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale n. 224) per venire incontro alle esigenze dei soggetti passivi IVA e degli intermediari abilitati, a fronte dei ritardi registrati nel rilascio di adeguati chiarimenti e di conseguenza dei software di compilazione e invio della comunicazione.

Successivamente, in data 25 settembre, l’Agenzia Entrate, tramite comunicato stampa, ha annunciato uno nuovo slittamento per il 5 ottobre.

Questo nuovo differimento del termine è dovuto ai tanti problemi riscontrati per l’invio dei dati, in primis proprio sul portale dell’Agenzia Entrate.

Dalla sera del 22 settembre, infatti, la piattaforma “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia Entrate, è stata temporaneamente sospesa rendendo così impossibile l’accesso per l’invio dei dati richiesti dalla comunicazione. I canali di invio tramite i software gestionali degli intermediari o dei soggetti abilitati hanno continuato a funzionare, come ha ricordato l’Agenzia, ma è indubbio che le difficoltà siano numerose e che i chiarimenti e le soluzioni fornite, in tempi altresì ristretti, non si sono rivelati sufficienti.

È stato anche riscontrato un grave problema di privacy: dopo aver effettuato l’accesso al portale dell’Agenzia con le credenziali Entratel, si poteva accedere ai dati dello spesometro di un contribuente semplicemente inserendo il suo codice fiscale, mentre con il codice fiscale di un intermediario si potevano vedere i dati relativi a tutti i suoi clienti.

Per tutte queste ragioni è ipotizzabile un’ulteriore proroga o provvedimenti più a lungo termine e la disapplicazione di sanzioni per errori o ritardi riguardanti questo primo invio.

 

IVA

Fatturazione elettronica: verso l’obbligo per le operazioni B2B

È in vigore dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.).

I soggetti “obbligati” alla fatturazione elettronica sono quindi tutti i fornitori (imprese e professionisti) della Pubblica Amministrazione.

Ma la strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione elettronica anche per i rapporti tra soggetti privati.

Negli ultimi anni l’Amministrazione Finanziaria ha incoraggiato il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali con l’intenzione di arrivare presto ad un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate in ambito B2B.

Il D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 ha previsto che dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA possano utilizzare la fatturazione elettronica (fatturaPA) anche tra privati utilizzando il portale gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (che si affianca al Sistema di Interscambio).

Per le imprese e i professionisti (soggetti passivi IVA) che adottano la fatturazione elettronica è previsto l’esonero dalle seguenti comunicazioni:

  • comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);
  • comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati “black list”;
  • comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio);
  • comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con l’assolvimento dell’IVA mediante autofattura;
  • comunicazioni dei modelli INTRASTAT riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.

Un’ulteriore agevolazione riguarda la possibilità di ottenere il rimborso IVA in via prioritaria.

Infine, per i soggetti che esercitano l’opzione, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:

  • certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • registrazione sull’apposito registro dell’ammontare complessivo dei corrispettivi e delle relative imposte.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 5 ottobre 2017 Spesometro Termine ultimo (forse provvisorio) per l’invio telematico della comunicazione dati “spesometro” riferita al primo semestre 2017. Soggetti passivi IVA, con alcune esclusioni, Telematico
Mercoledì 25 ottobre 2017 Modello 730/2017 Termine per la presentazione al CAF della dichiarazione integrativa (mod. 730 integrativo) qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. Contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il mod. 730. Telematico
Martedì 31 ottobre 2017 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società di persone e società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare. Telematico
Martedì 31 ottobre 2017 770/2017 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2016. Sostituti d’imposta e intermediari. Telematico

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COMUNICATO STAMPA

MObannerpanel

FISCO; Spesometro riparte oggi canale web, Comunicazioni fino al 5 ottobre

Agenzia delle entrate comunica che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile agli utenti entro domani, martedì 26, a valle di alcuni interventi correttivi effettuati da Sogei, che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura.

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali.

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.

Roma, 25 settembre 2017

 

Servizi Main Office
www.mainoffice.it
Tel.  090/2928110
Fax. 090/8967669

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NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2017:

IN BREVE
  • Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 18 settembre 2017
  • Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per l’invio dello spesometro semestrale
  • Proroga della Voluntary Disclosure bis
  • Attivo il servizio per la Definizione agevolata delle controversie tributarie
  • Pubblicati gli elenchi definitivi per l’applicazione del regime “Split Payment”
  • Prorogato il termine per usufruire dell’iperammortamento
  • Dal 10 settembre la notifica di atti giudiziari può arrivare anche da poste private
  • Ravvedimento operoso per tardiva registrazione della proroga del contratto in “cedolare secca”
  • Istituito il codice tributo per il credito d’imposta per gli interventi di bonifica amianto
  • Pagamento differito dei diritti doganali con interessi allo 0,213%
  • La riforma delle Camere di Commercio

 

APPROFONDIMENTI
  • Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA relativi al II trimestre 2017
  • Invio dello spesometro relativo al I semestre 2017

 

PRINCIPALI SCADENZE
 

IN BREVE

 

IVA

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 18 settembre 2017

Scade il prossimo 16 settembre (termine posticipato al 18 settembre perché l’originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al II trimestre 2017.

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

 

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Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per l’invio dello spesometro semestrale

Mef, Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147

È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”).

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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ANTIRICICLAGGIO

Proroga della Voluntary Disclosure bis

D.P.C.M. 28 luglio 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto il Decreto del Presidente dei Ministri che stabilisce la proroga al 2 ottobre 2017 (in realtà sarebbe 30 settembre, ma, poiché cade di sabato, slitta al lunedì successivo) del termine per aderire alla Voluntary Disclosure bis, inizialmente fissato per il 31 luglio scorso.

Si ricorda che la procedura permette di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 con il pagamento di sanzioni in misura ridotta, relative a infedeltà dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, dichiarazione dei sostituti di imposta.

Il 30 settembre 2017 è quindi il termine ultimo per aderire alla procedura di regolarizzazione.

 

 

RISCOSSIONE

Attivo il servizio per la Definizione agevolata delle controversie tributarie

Agenzia Entrate, Circolare 28 luglio 2017, n. 22/E

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con la legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie al fine di definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura.

L’Agenzia ha reso noto, inoltre, che è stato attivato, sul proprio sito internet, il servizio per la definizione agevolata delle liti pendenti, al quale si accede dopo aver inserito le proprie credenziali per accedere ai servizi telematici.

Il servizio permette a tutti i contribuenti che hanno una controversia tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendente in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio) nella quale il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, di definirla in via agevolata.

 

 

IVA

Pubblicati gli elenchi definitivi per l’applicazione del regime “Split Payment”

Mef, Comunicato Stampa 4 agosto 2017

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 4 agosto 2017, ha pubblicato gli elenchi definitivi per il 2017 delle società nei cui confronti trova applicazione il meccanismo dello Split payment.

È stato rettificato il contenuto di alcuni degli elenchi delle società nei cui confronti trova applicazione il meccanismo dello Split payment. Si tratta, nello specifico degli elenchi relativi:

  • alle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • alle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.

Le modifiche si sono rese necessarie a fronte di alcune segnalazioni che sono state effettuate successivamente alla pubblicazione degli elenchi avvenuta in data 26 luglio 2017.

Oltre a detti elenchi rettificati, il Dipartimento delle Finanze ha riconfermato invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Prorogato il termine per usufruire dell’iperammortamento

Legge 3 agosto 2017 n. 123, di conversione del D.L. 20 giugno 2017, n. 91

Con la legge n. 123 del 3 agosto 2017 è stata prevista una proroga per usufruire dell’iperammortamento introdotto con la legge di Bilancio 2017. Il termine entro il quale il bene dovrà essere consegnato è stato fissato al 30 settembre 2018; precedentemente il termine scadeva al 30 giugno 2018.

Resta comunque ferma la data del 31 dicembre 2017, entro la quale l’ordine dovrà essere accettato e dovrà essere versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

PROCESSO TRIBUTARIO

Dal 10 settembre la notifica di atti giudiziari può arrivare anche da poste private

Legge 4 agosto 2017, n. 124

La legge sulla Concorrenza 2017 (legge n. 124/2017) ha previsto che dal 10 settembre 2017, le notifiche degli atti giudiziari possono avvenire anche con soggetti diversi da Poste Italiane.

Dal prossimo 10 settembre diventeranno infatti legittime le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari a mezzo posta effettuate da postini privati anche per consegnare multe stradali, citazioni e ricorsi, decreti ingiuntivi con l’ordine del giudice di pagare alla banca o a qualsiasi altro creditore, atti di precetto, sentenze, condanne.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Ravvedimento operoso per tardiva registrazione della proroga del contratto in “cedolare secca”

Agenzia Entrate, Risoluzione 1 settembre 2017, n. 115

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 115 del 1° settembre 2017, ha chiarito che le sanzioni di 50 e 100 euro, applicabili ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall’art. 7 quater, comma 24, del D.L. 193/2016, in caso di mancata comunicazione della proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, sono ravvedibili tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’Agenzia ha altresì rammentato che non è necessario inviare raccomanda al conduttore per la rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione se il contratto di locazione prorogato già contiene già la rinuncia all’aggiornamento del canone.

 

 

AGEVOLAZIONI

Istituito il codice tributo per il credito d’imposta per gli interventi di bonifica amianto

Agenzia Entrate, Risoluzione 8 agosto 2017, n. 109/E

L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 109/E dell’8 agosto 2017 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli interventi di bonifica dall’amianto, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

È previsto infatti un credito d’imposta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate.

È stato quindi istituito il codice tributo “6877” denominato “Credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto – articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

Nel modello F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

 

 

DOGANE

Pagamento differito dei diritti doganali con interessi allo 0,213%

D.M. 3 agosto 2017

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, tramite decreto ministeriale semestrale, che il saggio di interesse da applicare per il periodo 13 luglio 2017-12 gennaio 2018 ai pagamenti differiti dei diritti doganali, effettuati oltre i 30 giorni, è pari allo 0,213%.

 

 

IMPRESE

La riforma delle Camere di Commercio

Mef, Comunicato Stampa 8 agosto 2017

Con un comunicato stampa dell’8 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso noto che è stato firmato il Decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio.

Con gli accorpamenti e la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, il numero delle Camere di Commercio passerà da 95 a 60, così come viene ridefinito il numero delle Aziende speciali, che passano dalle 96 attuali a 58.

La riforma mira ad un maggior dinamismo dell’intero sistema imprenditoriale, ridefinendone i punti di riferimento sul territorio, in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni.

L’elenco delle nuove Camere di Commercio divise per regione:

 

Regione Camere di Commercio
Valle d’Aosta
  • Camera Valdostana
Piemonte
  • Torino
  • Cuneo
  • Biella e Vercelli-Novara-Verbano Cusio Ossola
  • Alessandria-Asti
Liguria
  • Genova
  • Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona)
Lombardia
  • Brescia
  • Bergamo
  • Varese
  • Camera metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi
  • Cremona-Mantova-Pavia
  • Como-Lecco
  • Sondrio
Trentino Aldo Adige
  • Bolzano
  • Trento
Veneto
  • Padova
  • Verona
  • Vicenza
  • Venezia Rovigo-Delta Lagunare
  • Treviso-Belluno
Friuli-Venezia Giulia
  • Venezia Giulia (Trieste-Gorizia)
  • Pordenone-Udine
Emilia Romagna
  • Bologna
  • Modena
  • Camera della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini
  • Camera dell’Emilia (Parma, Piacenza, Reggio Emilia)
  • Ferrara-Ravenna
Toscana
  • Firenze
  • Camera della Maremma e del Tirreno (Livorno-Grosseto)
  • Lucca-Massa Carrara-Pisa
  • Arezzo-Siena
  • Pistoia-Prato
Umbria
  • Camera dell’Umbria (Perugia-Terni)
Marche
  • Ancona-Ascoli Piceno-Fermo-Macerata-Pesaro e Urbino
Lazio
  • Roma
  • Frosinone-Latina
  • Rieti-Viterbo
Abruzzo
  • Chieti e Pescara
  • Camera del Gran Sasso d’Italia (L’Aquila e Teramo)
Molise
  • Camera del Molise (Campobasso-Isernia)
Campania
  • Napoli
  • Salerno Caserta
  • Camera dell’Irpinia-Sannio (Avellino e Benevento)
Puglia
  • Bari
  • Lecce
  • Foggia
  • Brindisi-Taranto
Basilicata
  • Camera della Basilicata (Potenza-Matera)
Calabria
  • Cosenza
  • Reggio Calabria
  • Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia
Sardegna
  • Nuoro-Sassari
  • Cagliari-Oristano
Sicilia
  • Palermo e Enna
  • Agrigento-Caltanissetta-Trapani
  • Messina
  • Catania

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

IVA

Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA relativi al II trimestre 2017

Scade il prossimo 16 settembre (termine posticipato al 18 settembre perché l’originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al II trimestre 2017.

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.

L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini).

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp17 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate.

 

 

IVA

Invio dello spesometro relativo al I semestre 2017

È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”).

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura.

Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
  • i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

 

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:

  1. anno di riferimento;
  2. numero della fattura;
  3. base imponibile;
  4. aliquota;
  5. imposta;
  6. tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta

non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

 

Codice Tipologia dell’operazione Note
N1 Operazioni escluse Art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 Operazioni non soggette Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3 Operazioni non imponibili Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE
N4 Operazioni esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972
N5 Regime del margine Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6 Reverse charge / Inversione contabile Operazioni in reverse charge e acquisti intra
N7 Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE  

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 settembre 2017 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre del 2017, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA Telematica
Giovedì 28 settembre 2017 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (nuovo spesometro) Termine ultimo per comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017. Soggetti passivi IVA Telematica
Sabato 30 settembre 2017 Assegnazione e cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri Termine ultimo per effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali/beni mobili iscritti in Pubblici registri

 

Società di capitale o persone che hanno effettuato l’assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci  
Lunedì 2 ottobre 2017 Voluntary Disclosure bis Termine ultimo per la presentazione e l’integrazione dell’istanza per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Soggetti interessati

 

Telematica
Lunedì 2 ottobre 2017 Voluntary Disclosure bis Termine ultimo per il versamento in autoliquidazione delle somme dovute, a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base ai dati contenuti nell’istanza presentata. Soggetti interessati

 

 
Martedì 31 ottobre 2017 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare Telematica
Martedì 31 ottobre 2017 770/2017 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2016. Sostituti d’imposta e intermediari Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2017:

IN BREVE
  • Differimento al 20 agosto dei versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%
  • Differimento al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione del mod. 770/2017 e dei Modelli redditi e Irap
  • Presentazione mod. 770/2017 da parte delle P.A.: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Sospensione dei termini nel periodo feriale
  • Modificati gli elenchi dei destinatari soggetti a split payment
  • “L’Agenzia ti scrive”: guida delle Entrate su come regolarizzare eventuali errori nella dichiarazione presentata nel 2014
  • Liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda di definizione agevolata
  • Ridefiniti i criteri per il rilascio del DURC con l’adesione alla definizione agevolata
  • Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere “regolare”
  • InfoCamere dà il via ai pagamenti e all’acquisto online delle marche da bollo digitali con carte di credito o debito
  • Attivo il servizio per la consultazione telematica della banca dati catastale
APPROFONDIMENTI
  • Le nuove scadenze per i versamenti delle imposte dopo la proroga
  • La sospensione feriale dei termini

 

PRINCIPALI SCADENZE

 


IN BREVE

 

VERSAMENTI

Differimento al 20 agosto dei versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%

D.P.C.M. 20 luglio 2017; Mef, Comunicato Stampa 26 luglio 2017

Il D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017, ha “ufficializzato” la proroga per i titolari di reddito d’impresa del versamento delle imposte sui redditi al 20 luglio senza maggiorazione e al 21 agosto (il 20 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga per il versamento senza maggiorazione è però arrivata a tempo scaduto.

Successivamente il MEF con un comunicato stampa del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi.

 

 

DICHIARAZIONI

Differimento al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione del mod. 770/2017 e dei modelli Redditi e Irap

Mef, Comunicato Stampa 26 luglio 2017, n. 131; D.P.C.M. 26 luglio 2017

La scadenza per la presentazione del Modello 770/2017 e dei Modelli Redditi e Irap è stata prorogata al 31 ottobre 2017.

A renderlo noto il MEF con un comunicato stampa n. 131 del 26 luglio, che è stato poi ufficializzato dal D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

 

Presentazione mod. 770/2017 da parte delle P.A.: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 20 luglio 2017, n. 95/E

Con il Provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10047 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2017.

Nelle istruzioni di compilazione, con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, che ricordiamo rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770, è stato precisato che quest’ultime non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

In merito a questo, alcune Amministrazioni dello Stato che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo hanno chiesto se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all’Agenzia, siano comunque tenute all’invio del solo frontespizio del modello 770/2017.

Con la Risoluzione n. 95/E del 20 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Amministrazioni dello Stato che si trovassero nelle condizioni di cui sopra, che si siano avvalse esclusivamente della Tesoreria, e che quindi non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

Sospensione dei termini nel periodo feriale

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

 

 

IVA

Modificati gli elenchi dei destinatari soggetti a split payment

MEF, D.M. 13 luglio 2017; Comunicato Stampa 26 luglio 2017

Il Dipartimento delle Finanze ha emanato un nuovo decreto, in data 13 luglio 2017, in materia di split payment, che modifica in parte quello del 27 giugno 2017. Le correzioni riguardano i soggetti che, per le fatture emesse dal 1° luglio scorso, sono destinatari delle norme di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

La modifica principale riguarda l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti, che coincidono ora con quelle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.

In particolare, in merito alle Amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment, inizialmente era stato stabilito di fare riferimento all’elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a valere nell’anno successivo (art. 5-bis del D.M. 23 gennaio 2015).

Successivamente, con l’emanazione del D.M. 13 luglio 2017, le suddette disposizioni sono state modificate ed è stato disposto che le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 coincidono con i soggetti destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 209 – 214, della legge n. 244/2007. Si tratta, dunque, non soltanto delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente dall’ISTAT, ma anche delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (es. istituti autonomi case popolari) e delle amministrazioni autonome.

Per individuare le pubbliche amministrazioni soggette a split payment, i cedenti o prestatori possono fare riferimento all’Indice c.d. “IPA”, accessibile dal sito www.indicepa.gov.it. In ogni caso, restano esclusi dalla disciplina in argomento i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, ancorché ricompresi nell’IPA.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; è stata prevista anche una clausola di salvaguardia, in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che si sono adeguati alla precedente versione del decreto in relazione alle fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto del 13 luglio 2017.

È terminato anche il periodo di interlocuzione tra società e MEF e sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 26 luglio 2017 i nuovi elenchi definitivi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, i quali tengono conto delle segnalazioni dei contribuenti.

 

 

ACCERTAMENTO

“L’Agenzia ti scrive”: guida delle Entrate su come regolarizzare eventuali errori nella dichiarazione presentata nel 2014

Nella sezione “Guide Fiscali” del sito internet dell’Agenzia Entrate è stata pubblicata la guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori” – un vademecum con cui le Entrate intendono favorire la collaborazione tra il contribuente ed il Fisco promuovendo l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari – che contiene informazioni utili alle persone fisiche che ricevono lettere di compliance da parte dell’Agenzia, per verificare se nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 (redditi del 2013) hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali.

L’Agenzia comunica che la lettera viene inviata ai contribuenti che non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

In questo modo il contribuente, prima che gli venga notificato un avviso di accertamento, ha la possibilità di regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso.

Non si tratta quindi, sottolineano le Entrate, di un accertamento, ma di un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento delle imposte.

 

 

SANATORIE

Liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda di definizione agevolata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 21 luglio 2017, n. 140316; Circolare 28 luglio 2017, n. 22/E

Con il Provvedimento del 21 luglio 2017, n. 140316 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e le relative istruzioni di compilazione; successivamente in data 28 luglio, con la circolare n. 22/E, ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura.

I contribuenti interessati dovranno presentare all’Agenzia Entrate, entro il 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma (relativa al singolo atto impugnato), una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

La trasmissione telematica della domanda dovrà essere effettuata utilizzando un servizio di compilazione online accessibile gratuitamente, a breve, dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Le Entrate ricordano che la chiusura riguarda non solo le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Sono invece escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Oltre alla presentazione della domanda, i contribuenti devono versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora.

Se la lite riguarda solo interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può essere effettuata versando il 40% degli importi contestati.

Per i contribuenti che hanno deciso di avvalersi della rottamazione delle cartelle introdotta dal D.L. n. 193/2016 è possibile anche accedere alla definizione agevolata delle liti rispettando le regole di ogni singola definizione.

 

 

SANATORIE

Ridefiniti i criteri per il rilascio del DURC con l’adesione alla definizione agevolata

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Il provvedimento, contenente una serie di interventi in materia di lavoro, ha ridefinito i criteri per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi attraverso la rottamazione delle cartelle. In tale ipotesi il DURC viene rilasciato, sussistendo tutti gli altri requisiti di regolarità, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere di tale procedura.

Si ricorda che la c.d. “rottamazione dei ruoli” consente la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione/decadenza con riguardo alle somme per le quali è stata presentata dichiarazione di accesso alla procedura e impossibilità per l’agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive.

Il D.L. n. 50/2017, all’art. 54, ha precisato che in caso di definizione agevolata di debiti contributivi è possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli.

Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l’NPS con messaggio n. 824/2017 ovvero che per il rilascio del DURC positivo non era sufficiente la sola presentazione dell’istanza ma era necessario che il contribuente fosse ammesso alla definizione agevolata e in particolare all’atto del pagamento della prima rata, in caso di adempimento in modalità rateale, o dell’intero importo, in caso di adempimento in un’unica soluzione.

Sia l’INPS, con circolare n. 80 del 2 maggio 2017, sia l’INAIL, con circolare n. 18 del 24 aprile 2017, hanno recepito la modifica apportata dalla manovra correttiva; pertanto, a far data dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017), entrambi gli istituti, nel caso in cui i debiti contributivi iscritti a ruolo siano stati oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, attesteranno la regolarità contributiva.

Si precisa che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste dal piano di rottamazione, i DURC rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

I medesimi enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “DURC on line” l’elenco dei Durc annullati per tale motivo.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere “regolare”

Corte di Cassazione, Sentenza 7 luglio 2017, n. 16809

La Quinta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017, ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi carburante, come prevede il Regolamento approvato con il D.P.R. n.444 del 1997, la relativa scheda deve:

  • contenere tutti i dati indicati nell’art. 2 del Regolamento;
  • recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (art.3);
  • contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (art. 4).

La Cassazione precisa inoltre che l’adempimento di tali prescrizioni “costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell’impresa”.

 

 

VERSAMENTI

InfoCamere dà il via ai pagamenti e all’acquisto online delle marche da bollo digitali con carte di credito o debito

L’Istituto di Pagamento di InfoCamere tramite PagoPA, la piattaforma tecnologica fornita dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ha abilitato i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione utilizzando carte di credito o di debito. Acquistare online la marca da bollo digitale ed effettuare versamenti alla Pubblica Amministrazione ora è possibile anche senza aprire ICONTO.

Come primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato al servizio @e.bollo (sviluppato dall’Agenzia Entrate con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), l’Istituto di Pagamento di InfoCamere consente a tutti i cittadini, con pochi click, di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi inclusa la marca da bollo digitale.

Il servizio, che consente di assolvere l’imposta in modalità telematica, è già disponibile per alcuni tra gli oltre 3.500 Comuni che si avvalgono della piattaforma SUAP delle Camere di Commercio ed è prevista l’estensione ad ulteriori 750 Comuni accreditati al servizio PagoPA.

A beneficiare dell’introduzione dei pagamenti con carte di credito/debito saranno anche i servizi gestiti dal sistema camerale italiano con il portale Impresa in un giorno (Sportello Unico per le Attività Produttive e Registro degli Operatori della Comunicazione di AGCOM) ed il portale Diritto Annuale per il versamento del diritto annuo alle Camere di Commercio.

 

 

CATASTO

Attivo il servizio per la consultazione telematica della banca dati catastale

Dal 19 luglio è attivo il servizio “Visura catastale telematica”, utile per la consultazione telematica della banca dati catastale e tramite il quale è possibile acquisire:

  • i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
  • i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
  • i dati grafici dei terreni (mappa catastale).

Le visure saranno fornite su file in formato pdf.

È possibile richiedere:

  • visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
  • visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
  • visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi finanziari online di Poste Italiane S.p.A., che consentono di effettuare il pagamento telematico del servizio.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

 

VERSAMENTI

Le nuove scadenze per i versamenti delle imposte dopo la proroga

Il D.P.C.M. del 20 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017, ha “ufficializzato” la proroga per i titolari di reddito d’impresa del versamento delle imposte sui redditi al 20 luglio senza maggiorazione e al 21 agosto (il 20 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga per il versamento senza maggiorazione è però arrivata a tempo scaduto. Quest’anno, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, convertito con la legge 225/2016, la scadenza delle imposte sul reddito era fissata al 30 giugno 2017, con possibilità di versamento al 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,40%.

Successivamente il MEF con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi.

Il D.P.C.M. 20 luglio 2017 citava solamente i redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo 2016, ovvero IRPEF, IRES, le imposte sostitutive dei minimi e dei forfettari, mentre l’IRAP, l’IVIE e l’IVAFE, il saldo IVA 2016, i contributi INPS e il diritto annuale della camera di commercio sembravano esclusi dalla proroga.

Successivamente, con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017, il MEF ha chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la proroga riguarda anche i versamenti relativi al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell’IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti “minimi” e “forfetari”, cedolare secca), dell’IVIE e dell’IVAFE, al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex lege n. 335/1995, all’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta), al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro, al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017, all’IVA per l’adeguamento 2016 agli studi di settore.

Da un punto di vista soggettivo, la proroga che inizialmente riguardava solo i titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali) e non soggetti diversi, come i professionisti ed i lavoratori autonomi, è stata poi estesa anche ai lavoratori autonomi tramite comunicato del MEF.

Nel caso in cui si sia optato per la rateizzazione degli importi da versare, il termine di versamento del saldo o del primo acconto è differito al 20 luglio o al 21 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%); le rate successive alla prima, per i titolari di partita IVA, scadranno invece il giorno 16 di ciascun mese. Per i contribuenti senza partita IVA, invece, scadranno alla fine di ciascun mese.

L’ultimo versamento rateale deve essere effettuato entro novembre 2017 e quindi il contribuente che vuole rateizzare i versamenti rientranti nella proroga, deve rimodulare la rateazione riducendo il numero delle rate e considerando come momento di inizio della rateazione, il termine prorogato.

Un contribuente che versa la prima rata il 21 agosto 2017, se è titolare di partita IVA, deve quindi versare la seconda rata entro il 18 settembre (poiché il giorno 16 cade di sabato), mentre se non è titolare di partita IVA la seconda rata scade il 31 agosto.

È tuttavia possibile che il contribuente, pur rientrando nell’ambito applicativo della proroga, decida di non usufruirne, eseguendo i pagamenti alle scadenze fissate per i soggetti che non sono destinatari del suddetto differimento.

 

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione (quest’anno il termine sarà il 21 agosto perché il 20 cade di domenica).

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 21 agosto 2017 IRPEF e addizionali Versamento, con maggiorazione 0,40%,  dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP 2017 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi) Mod. F 24
Lunedì 21 agosto 2017 IRES Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) Mod. F 24
Lunedì 21 agosto 2017 IRAP Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi) Mod. F 24
Lunedì 21 agosto 2017 Diritto camerale Versamento, con maggiorazione 0,40%,   diritto annuale 2017 Imprese, Società di capitali, Società di persone Mod. F 24 on line
Lunedì 21 agosto 2017 INPS Versamento, con maggiorazione 0,40%:

·         contributi IVS – Artigiani e Commercianti – saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;

·         Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente

Artigiani e Commercianti, Professionisti iscritti alla Gestione separata Inps Mod. F 24 on line
Sabato 30 settembre 2017 (*) Voluntary disclosure-bis Termine ultimo per l’integrazione di istanze, documenti e informazioni per la procedura di collaborazione volontaria Contribuenti interessati Presentazione telematica integrazione delle istanze, documenti e informazioni
Sabato 30 settembre 2017 (*) Voluntary disclosure-bis Termine per provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte per la procedura di collaborazione volontaria Contribuenti interessati
(*) Salvo proroga.

 

Approfondisci

Proroga al 20 agosto anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi:

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro DPCM, in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

Link:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0131.html

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