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Archvio

Modello 770 e Unico proroghe certe:

Trasmissione del modello 770 il 2 ottobre (il 30 settembre è sabato) e invio di Unico al 16 ottobre. Lo slittamento anticipato da ItaliaOggi (si veda ItaliaOggi del 15/7/17) trova conferma nelle dichiarazioni del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che ieri ha diramato una nota per annunciare l’accordo raggiunto con l’A.E.
«Il problema», Sergio Giorgini, segretario del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, «non è ottenere le proroghe che abbiamo richiesto e che sono in arrivo, per la scadenza del modello 770 al 2 ottobre e per quella delle dichiarazioni fiscali al 16 ottobre. Così si risolve il problema temporaneo ma rimane intatto quello di sistema. Che ogni anno ritorna puntuale e che invece va risolto avviando il confronto preventivo già richiesto» ha poi concluso Giorgini.

Fonte: www.italiaoggi.it

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2017:

IN BREVE
·         Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a split payment

·         L’utilizzo crediti in compensazione dopo la conversione in legge del DL 50/2017: visto di conformità e F24

·         Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale

·         Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso

·         Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento non provenienti dalle Camere di Commercio

·         In arrivo altre 100mila lettere per la compliance

·         Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018

·         Startup innovative: prevista la proroga di un anno del periodo agevolativo

·         Nuovo modello RLI per i contratti di locazione

·         Approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza nelle Dichiarazioni 730/2017

·         La mancata presentazione F24 a zero

·         Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio

 

APPROFONDIMENTI
·         Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento

·         L’Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance

 

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a split payment

Comunicato Stampa 28 giugno 2017; D.M. 27 giugno 2017

Con l’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è stato esteso, con effetti dal 1° luglio 2017, anche a:

  1. tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  2. le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  3. le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  4. le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  5. le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
  6. le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

In questo contesto, il Dipartimento delle finanze, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone i seguenti elenchi:

  1. elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
  2. elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  3. elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  4. elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  5. elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.

 

Con il D.M. 27 giugno 2017, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e ora in Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le modalità attuative della nuova normativa.

 

IVA

L’utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96

Con la definitiva conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sono stati confermati, e in alcuni casi aumentati, i vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali.

In particolare, è stata confermata la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.

La novità riguarda i crediti relativi:

  • alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • all’IRAP;
  • alle ritenute alla fonte;
  • al credito IVA annuale.

Per le start up innovative la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.

In sede di conversione del Decreto sono state inoltre introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali: la compensazione orizzontale dei crediti IVA infrannuali, a seguito della presentazione del Modello IVA TR, per importi superiori a 5.000 euro, necessiterà anch’essa del visto di conformità.

È stato altresì modificato il momento da cui è possibile fruire del credito IVA; la compensazione può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale o del Modello IVA TR; precedentemente il termine era fissato al 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione dei modelli.

Ricordiamo che in alternativa all’apposizione del visto di conformità rimane valida la possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che effettuano il controllo contabile.

In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l’Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l’irrogazione delle sanzioni.

 

 

IVA

Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale

Agenzia Entrate, Risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E

Con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di IVA, in merito, nello specifico:

  • ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno;
  • alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito;
  • alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

 

Relativamente al differimento del pagamento del saldo IVA viene confermato che il pagamento può essere differito al 30 giugno anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

È stata anche confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.

La legge di conversione della Manovra correttiva (legge n. 96/2017) ha previsto anche che i contribuenti possano utilizzare in compensazione i crediti IVA annuali e infrannuali a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e, quindi, non sarà più necessario attendere il 16 del mese successivo all’invio.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2017 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI), il D.Lgs. n. 158/2015 prevede, all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento non provenienti dalle Camere di Commercio

D.M. 22 maggio 2017

Anche quest’anno, purtroppo, sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che, in realtà, non si riferisce ad un tributo obbligatorio, bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Si ribadisce che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio deve essere effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.

Si ricorda, inoltre, che la scadenza per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è il 30 giugno, termine per il pagamento del saldo e primo acconto sui redditi, o il 31 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Le misure del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 ridotte del 50%.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 22 maggio 2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha però autorizzato l’aumento della misura del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79.

 

 

ACCERTAMENTO

In arrivo altre 100mila lettere per la compliance

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 5 giugno 2017

L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che risultano non dichiarati, in tutto o in parte.

Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018

D.L. 20 giugno 2017, n. 91

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, il cosiddetto “Decreto Sud”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, ha prorogato di un mese l’agevolazione degli iper-ammortamenti, al fine di servirsi della maggiorazione del 150% del costo di acquisto per i beni altamente tecnologici, elencati nell’allegato A alla legge n. 232/2016.

La maggiorazione riguarda gli investimenti effettuati al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018, se entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ora l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che per i beni realizzati mediante contratti di appalto il relativo contratto deve risultare sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. In tal caso l’agevolazione spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l’opera o la porzione d’opera risulta verificata e accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.

 

 

AGEVOLAZIONI

Startup innovative: prevista la proroga di un anno del periodo agevolativo

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96

La legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, di conversione con modificazioni del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta “Manovra correttiva 2017”), ha previsto che il regime agevolativo di cui godono le Start-up innovative si applichi per cinque anni e non più per quattro anni.

La modifica, introdotta nel corso dell’iter di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell’intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato.

Dopo oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall’art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. “Decreto Investment Compact”).

 

 

IMMOBILI

Nuovo modello RLI per i contratti di locazione

Provvedimento 15 giugno 2017, n. 112605

L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, ha approvato il modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modello RLI) e per gli adempimenti successivi. Sono inoltre state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, n. 2970, a decorrere dal 19 settembre 2017.

Fino a tale data, pertanto, dovrà essere utilizzato il modello attualmente in uso.

 

 

 

DICHIARAZIONI

Approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza nelle Dichiarazioni 730/2017

Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815

Con il Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815 sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017, con esito a rimborso, che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per i controlli preventivi delle suddette dichiarazioni, presentate dai contribuenti direttamente o tramite il sostituto d’imposta e con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata.

Gli elementi di incoerenza che faranno partire i controlli saranno individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche, nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche, nelle situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Stessi criteri di incoerenza saranno applicati, in cooperazione con l’Inps, alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati.

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La mancata presentazione del modello F24 a zero

Si ricorda che con riferimento all’omessa presentazione del modello di versamento F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni), si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

È possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), presentando il modello F24 a zero e versando la sanzione in misura ridotta. In particolare (come ribadito dalla Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, ai fini del ravvedimento è dovuta una sanzione ridotta pari a 5,56 euro, corrispondente a 1/9 di 50 euro.

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

Il D.Lgs. n. 90/2017 si compone di 10 articoli e interviene in materia di antiriciclaggio, in particolar modo in tema di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verifica della clientela, esecuzione degli obblighi da parte di terzi, obblighi di segnalazione, di astensione e di comunicazione, disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, whistleblowing, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.

Il Decreto, che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, recepisce la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi.

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anticipato al 1°gennaio 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.

Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso, per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

 

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,1% annuo.

A decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è possibile utilizzare la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Con riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

 

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

ACCERTAMENTO

L’Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance

Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che le risultano non dichiarati, in tutto o in parte. Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.

Anche in questa occasione le lettere per la compliance non sono avvisi di accertamento, ma semplici comunicazioni con le quali l’Agenzia Entrate informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.

In particolare, le lettere saranno indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:

  • redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
  • redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;
  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
  • redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
  • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
  • redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

 

Le lettere di compliance conterranno:

  • l’identificativo della comunicazione;
  • i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
  • gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
  • il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

 

I destinatari delle lettere potranno giustificare l’anomalia riscontrata o, qualora riconoscessero l’errore segnalato, presentare una dichiarazione integrativa beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

 

Con questa nuova tornata di comunicazioni, sono previste novità sul fronte dell’assistenza: i destinatari di queste lettere, troveranno nel proprio “cassetto fiscale” la dichiarazione 2014 (con i redditi 2013), pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potranno quindi effettuare le correzioni in modalità assistita, inviare l’integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti.

Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardasse redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), sarà disponibile on line anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare.

I destinatari di queste comunicazioni potranno in ogni caso continuare a rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate oppure chiedere chiarimenti a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 7 luglio 2017 Dichiarazione 730/2017 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione 730/2017 da parte del sostituto di imposta, CAF o professionista abilitato Lavoratori dipendenti e pensionati / sostituto d’imposta, professionista abilitato, CAF. Telematica
Lunedì 24 luglio 2017 Dichiarazione precompilata 730/2017 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione precompilata 730/2017 da parte diretta del contribuente. Lavoratori dipendenti e pensionati Telematica
Lunedì 31 luglio 2017 IRPEF e addizionali Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 31 luglio 2017 IRES Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) Soggetti IRES Mod. F 24
Lunedì 31 luglio 2017 IRAP Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati Mod. F 24
Lunedì 31 luglio 2017 Diritto camerale Versamento con maggiorazione dello 0,4% del diritto annuale 2017 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche Mod. F 24 on line
Lunedì 31 luglio 2017 Modello 770/2017 Presentazione del Modello 770/2017da parte dei sostituti d’imposta per le ritenute operate Sostituti d’imposta Telematica

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2017:

IN BREVE
·         Comunicazioni periodiche IVA: invio prorogato al 12 giugno

·         Diritto camerale annuale 2017

·         In scadenza gli acconti IMU e TASI

·         Split Payment: dal 1° luglio 2017 esteso il regime della scissione dei pagamenti

·         Il Bonus Renzi “fuori” dall’obbligo dell’invio telematico

·         Iva non versata: ne risponde chi è in carica alla scadenza

·         I regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

·         Beni strumentali 4.0: online i chiarimenti per le imprese

·         Bonus mobili: acquisto con carta di credito ma scontrino senza codice fiscale dell’acquirente

·         Domanda per contributo asili nido dal 17 luglio

 

APPROFONDIMENTI
·         L’importo del diritto camerale 2017

·         Split Payment: le novità dal 1° luglio 2017

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 


 

 

 

IN BREVE

 

IVA

Comunicazioni periodiche IVA: invio prorogato al 12 giugno

D.P.C.M. 22 maggio 2017

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 22 maggio 2017 che proroga al 12 giugno 2017 l’invio delle dichiarazioni trimestrali IVA per i dati riferiti al primo trimestre 2017. Il termine ordinario era stato fissato al 31 maggio.

La proroga era stata annunciata dal MEF con un Comunicato Stampa del 29 maggio 2017

 

 

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2017

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

È inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

In scadenza gli acconti IMU e TASI

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

 

IVA

Split Payment: dal 1° luglio 2017 esteso il regime della scissione dei pagamenti

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 1

Il Decreto Legge n. 50, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l’estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Il Bonus Renzi “fuori” dall’obbligo della compensazione con invio telematico

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha apportato modificazioni relative alla modalità di versamento degli F24, introducendo l’obbligo di presentazione dell’F24 tramite Entratel o Fisconline per i titolari partita di IVA che intendono compensare crediti.

L’Agenzia Entrate, in occasione del Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ha chiarito che il cosiddetto “Bonus Renzi” da 80 euro al mese e i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di presentazione dell’F24 telematico introdotto dal Decreto Legge n. 50/2017.

I crediti da 730 ed anche il “Bonus Renzi” non hanno infatti natura di crediti da ritenute, e conseguentemente non rientrano nell’obbligo di presentazione dell’F24 telematico.

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Iva non versata: ne risponde chi è in carica alla scadenza

Cassazione, Sentenza 19 aprile 2017, n. 18834

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017 ha affermato che la responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, sussiste in capo al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta, ossia il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Su tale soggetto, infatti, in ragione della carica ricoperta, grava l’obbligazione tributaria in presenza di debito ben esposto nella relativa dichiarazione, anche se abbia assunto la carica dopo la sottoscrizione della dichiarazione, redatta da altro soggetto.

 

 

IRPEF

I regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Agenzia Entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E

Al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del nostro Paese sono state introdotte negli ultimi anni una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia.

La Legge di bilancio 2017 è intervenuta in tal senso potenziando l’efficacia delle norme previgenti e introducendone delle nuove.

Con la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 l’Agenzia Entrate ha chiarito quali sono i requisiti necessari per accedere ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: dai “lavoratori impatriati”, ossia lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, ai neo residenti ad alta capacità contributiva, fino a docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

Ricordiamo che per i “lavoratori impatriati” che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un’attività lavorativa è già previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che, dallo 1° gennaio scorso, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La Circolare fornisce dettagli circa i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, chiarendo che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana.

 

 

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali 4.0: online i chiarimenti per le imprese

FAQ del Ministero dello Sviluppo economico

Sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate le FAQ in tema di Iper e super ammortamento relativamente all’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (Allegato A).

In merito agli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, se questi possano beneficiare dell’iper ammortamento, il MISE ha chiarito che i beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili: acquisto con carta di credito e scontrino senza codice fiscale dell’acquirente

L’Agenzia Entrate, nella guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, ha chiarito che, ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.

In caso mancasse il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

 

 

AGEVOLAZIONI

Domanda per contributo asili nido dal 17 luglio

L’art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016 ha introdotto, a partire dall’anno 2017 e con riferimento ai nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2016, un buono di 1.000 euro, su base annua e parametro a 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.

Con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici previsti dall’agevolazione.

Il premio sarà corrisposto dall’Inps su domanda del genitore che, in sede di presentazione dell’istanza dovrà specificare l’evento per il quale richiede il beneficio:

  • Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo nido”);
  • Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
  • La domanda può essere presentata a partire dal 17 luglio e fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente in via telematica, mediante una delle seguenti modalità:
  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
  • Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

 

SOCIETÀ

L’importo del diritto camerale 2016

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,
  • del 40%, per l’anno 2016, e
  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017

 

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

 

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma PagoPA, in alternativa al modello F24.

 

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001.

 

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2017, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 

Soggetti obbligati Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli). € 44,00 € 9,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole. € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole. € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001. € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA. € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

 

IVA

Split Payment: le novità dal 1° luglio 2017

Il D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l’estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

 

Le nuove disposizioni inerenti l’applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

 

Il meccanismo della Split Payment è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 ed è l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi nel territorio dello Stato, di pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario.

L’applicazione dello Split Payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell’imposta, non si applica cioè un’inversione del debitore dell’imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell’IVA da parte dell’Erario.

Con l’applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 12 giugno 2017 IVA Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA Telematica
Venerdì 16 giugno 2017 IMU e TASi Termine per il versamento dell’acconto o dell’unica soluzione dell’anno corrente. Proprietari/titolari di diritti reali su immobili Possessori/utilizzatori dell’immobile Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) Soggetti IRES Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017) Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2017 Società semplici, società di persone, società di capitali ed enti commerciali Mod. F 24 on line
Venerdì 30 giugno 2017 Rivalutazione terreni e partecipazioni Versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti all’1/01/2017 (I rata o unica soluzione), all’1/01/2016 (II rata) e all’1/01/2015 (III rata)    

 

 

Approfondisci

Comunicazione proroga:

Prorogata la scadenza per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre dell’anno. E’ stato infatti firmato il Decreto del presidente della repubblica che sposta la scadenza dal 31 maggio al 12 giugno. Il provvedimento – spiega il Mef – è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Approfondisci

Comunicazioni delle Liquidazioni Iva / dati Fatture:

Il d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, ha introdotto dall’anno d’imposta 2017 due specifici nuovi obblighi:

  • invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.
  • invio dello spesometro a cadenza trimestrale, in luogo della previgente periodicità annuale (per l’anno 2017 a cadenza semestrale a seguito del decreto Milleproroghe);

Ciò premesso, si fa presente che la nuova comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare per via telematica (direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del d.P.R. 322/1998), entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 100/1998, nonché degli artt. 73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4, del d.P.R. 633/1972.

Scadenzario comunicazioni:

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA

Scadenze

Gennaio – Febbraio – Marzo / 1° trimestre

31 maggio 2017

Aprile – Maggio – Giugno / 2° trimestre

18 settembre 2017

Luglio – Agosto – Settembre / 3° trimestre

30 novembre 2017

Ottobre – Novembre – Dicembre / 4° trimestre

28 febbraio 2018

Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute

Scadenze

1° semestre

18 settembre 2017

2° semestre

28 febbraio 2018

Credito d’Imposta

Per i soggetti passivi IVA in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) e delle liquidazioni periodiche ovvero all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui al d.lgs. 127/2015), è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari ad euro 100.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Ulteriore credito d’imposta

Ai medesimi soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno esercitato anche l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi entro il 31 dicembre 2017, è attribuito, unitamente al credito citato, un ulteriore credito d’imposta di euro 50,00.

Il credito:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • è indicato nella dichiarazione dei redditi utilizzato secondo le modalità stabilite per il credito di imposta di euro 100, cui si aggiunge.

 

Limiti.

I crediti d’imposta sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg.UE 1407/2013 (aiuti “de minimis”).

In pratica, l’importo totale massimo degli aiuti concedibili ad una singola impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, euro 2.000.

Attenzione

Tale credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 50.000.

Sanzioni comunicazione dati Liquidazioni IVA e Dati Fatture 2017

Attenzione al regime sanzionatorio previsto per le comunicazioni dati Liquidazioni IVA e Dati Fatture 2017

Dal punto di vista delle sanzioni, infatti, occorre considerare quanto segue:

  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro, ed è ridotta alla metà nel caso in cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  • per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;

Consultazione Invii e comunicazioni

 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, le risultanze dell’esame dei dati trasmessi dalle liquidazioni IVA.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.

Affinché gli intermediari possano accedere alle funzioni di consultazione delle informazioni che riguardano i propri assistiti, per conto dei quali effettuano gli invii, è necessario che siano stati da questi delegati attraverso la funzione “Proposte” -> “Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi” “Consultazione dati IVA” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa può essere presentato l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Per fare tutto ciò il cliente deve essere in possesso delle proprie credenziali.

Anche se l’intermediario è già delegato all’accesso del cassetto fiscale del contribuente, è necessario che l’assistito faccia ulteriore delega al proprio intermediario per la Consultazione  dati Iva.

Per fare ciò il contribuente (o voi avendo le loro chiavi) deve accedere come sopra descritto.

Considerando i tempi necessari per fare tutto questo, gli adempimenti e le responsabilità degli intermediari, i costi del software diventano irrisori.

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