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NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2017:

L. N. 232/2016 – La LEGGE DI BILANCIO 2017 sulla Gazzetta Ufficiale – In vigore dal 1° gennaio 2017
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante ” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Legge di Bilancio 2017)”.
Il provvedimento – in vigore dal 1° gennaio 2017 – si compone di 19 articoli; nell’articolo 1, composto da 638 commi, le misure fiscali della legge di bilancio 2017.
La nuova legge di bilancio 2017 è la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili previsti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, incorpora anche la legge di stabilità.
Tra le misure dirette a spingere gli investimenti delle imprese riveste particolare importanza:
– la proroga, seppur con alcune modifiche, della Sabatini-ter e dei bonus edilizi;
– il rafforzamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo;
– la conferma del super ammortamento e l’istituzione di un iper ammortamento per i beni alto contenuto tecnologico;
– la previsione di nuove risorse per l’autoimprenditorialità e le start-up innovative.
Divengono definitive le misure in materia di lavoro e pensioni. In particolare, la manovra finanziaria prevede l’estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività e potenzia il ruolo del welfare aziendale.
In arrivo, inoltre, il bonus alternanza scuola-lavoro e agevolazioni per l’assunzione di studenti con contratto di apprendistato.
Sul fronte delle pensioni la novità più rilevante è rappresentata dall’APE, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nelle tre forme dell’APE volontaria, dell’APE imprese e dell’APE sociale.
Alla manovra è collegato il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.
Fonte: www.tuttocamere.it

Apple with nutrition facts label. Concept of healthy food.

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI – Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre 2016
1) E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017, la Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce “Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre  2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal citato regolamento 1169/2011, hanno perso efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro (Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressam ente demandata agli Stati membri.
Con riferimento a quali disposizioni della normativa nazionale restassero in vigore dopo l’applicazione del regolamento europeo e quali dovessero intendersi implicitamente abrogate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014.
Con la presente circolare, lo stesso Ministero, riporta, invece, le risposte fornite dalla Commissione europea alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.Lgs. n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.
Al riguardo, ricorda il Ministero, è in corso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
2) Come si diceva sopra, la diretta applicazione del Regolamento 1169/2011 è scattata a partire dal 13 dicembre 2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13 dicembre 2016. A partire da tale data, quindi, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L’allegato V del Regolamento riporta l’elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.
Per quanto riguarda la “deroga all’indicazione della dichiarazione nutrizionale” si veda il punto 11 della Circolare del 5 dicembre 2016.
Fonte: www.tuttocamere.it

OICPRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – Pubblicata dall’OIC la versione aggiornata applicabile dall’esercizio 2016
E’ stata pubblicata, sul sito della Fondazione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la versione definitiva dei nuovi principi contabili da applicare a partire dal 1° gennaio 2016 (nella normalità dei casi si tratterà di bilanci chiusi al 31 dicembre 2016) e quindi sui bilanci d’esercizio che dovranno essere presentati nel 2017.
L’OIC ha dovuto aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizione contenute nel D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, il quale, recependo la direttiva europea n. 34/2013/UE, ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.
Tale decreto ha introdotto alcune norme contabili nuove che hanno richiesto:
– la rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota integrativa;
– l’adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value).
La novità principale è che tutti i principi contabili hanno tenuto conto anche della modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e dei bilanci per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.).
LINK:
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12878
Fonte: www.tuttocamere.it

L’Agenzia delle Entrate presenta la NUOVA CARTA DEI SERVIZI
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016, ha approvato la nuova Carta dei servizi, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.
La Carta dei servizi, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rappresenta gli impegni che l’Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti, racchiudendo una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.
La Carta dei servizi è un documento che risponde ad esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e svolge un ruolo centrale nella realizzazione di un rapporto di fiducia con i cittadini. È un documento dinamico nel quale l’Agenzia descrive la propria organizzazione, dichiara gli impegni che assume, delinea le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati.
La Carta dei servizi è strutturata in due parti:
– una “parte generale” dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza;
– le “schede servizio”, in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Ciascuna scheda servizio delinea le caratteristiche principali del servizio e contiene: – una breve premessa con la descrizione del servizio; – una parte centrale con l’indicazione di chi può richiedere il servizio e con quali modalità; – una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.
La Carta dei servizi è stata rinnovata in questa terza edizione e prevede nuovi standard di qualità che hanno l’obiettivo di assegnare al cittadino un ruolo sempre più centrale, rimodulando di conseguenza le attività di assistenza.
La Carta dei servizi è valida in tutto il territorio nazionale e viene rivista periodicamente in relazione ai risultati raggiunti e agli obiettivi strategici dell’Agenzia, nonché per effetto delle modifiche normative e organizzative.
La versione aggiornata della Carta dei servizi è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Fonte: www.tuttocamere.it

politica-della-privacyPRIVACY – Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari
Il Garante della privacy, con la newsletter n. 423 del 28 dicembre 2016, ha informato del rinnovo delle autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dati.
I nove provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l’elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei da ti di carattere giudiziario.
In linea generale, le nuove autorizzazioni rispecchiano quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Il Garante ha rinnovato, inoltre, l’autorizzazione generale al trattamento di dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, anch’esse efficaci fino al 24 maggio 2018.
Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 61).
LINK:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Fonte: www.tuttocamere.it

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE – Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all’OCF per l’esercizio 2017 – Versamento entro il 15 aprile 2017
L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico del Consulenti Finanziari (OCF), con le delibere n. 802 e 803 del 14 dicembre 2016, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l’esercizio 2017 da parte dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).
Con la delibera n. 802 sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell’anno precedente):
– 85,00 euro: per il contributo quota annuale,
– 300,00 euro: per il contributo di iscrizione all’Albo e
– 100,00 euro: per il contributo spese della prova valutativa.
1) Il «contributo quota annuale», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 2 gennaio 2017 all’albo unico dei consulenti finanziari e va versato, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, entro il 15 aprile 2017.
Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2017, sul portale dell’APF.
2) Il «contributo di iscrizione all’Albo», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
3) Il «contributo prova valutativa», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori.

Fonte: www.tuttocamere.it

LogoFondazioneNC_54_3420 SOCIETA’ PARTECIPATE – Obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi – Uno studio della FNC
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno studio, a cura di Roberto De Luca, dal titolo “Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi”.
Nel settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, contenuto nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175.
Il provvedimento rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Con l’emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi, non coordinata e disomogenea.
Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall’analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.
Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all’affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.
Fonte: www.tuttocamere.it

CNDECUTILIZZO DELLA PEC – Dal CNDCEC un Vademecum per i professionisti
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), mediante la propria Commissione “Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini” ha pubblicato un documento dal titolo “Vademecum sull’utilizzo della PEC”.
Il Vademecum non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti.
Questo lavoro – come si legge nella premessa – “mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l’intento di limitare l’incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio”.
La Posta Elettronica Certificata (PEC), introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata) e disciplinata all’interno del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), è un nuovo sistema di comunicazione via email, attraverso la quale è possibile inviare e ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
Il termine “Certificata” indica la caratteristica per cui il gestore del servizio PEC rilascia al mittente della mail una ricevuta di consegna che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati e attesta, nello specifico:
– data e orario dell’operazione di invio del messaggio,
– la certezza del contenuto (il messaggio non può essere alterato),
– la certificazione della consegna al destinatario.
Il Vademecum tratta i seguenti punti:
1) la definizione di PEC,
2) i soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”,
3) il funzionamento della PEC,
4) la validità ed efficacia della PEC,
5) le modalità di conservazione delle ricevute,
6) la notifica delle cartelle esattoriali,
7) le prospettive legislative.
Il Vademecum si chiude con un decalogo, nel quale vengono indicate 10 semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC.

Fonte: www.tuttocamere.it

INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE – Definiti in nuovi requisiti per l’identificazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
– siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
– siano residenti in Italia;
– abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
– che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto.
Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di Start-up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale modulo verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico  nella sezione «Start-up innovative».
L’incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese.
Secondo quanto stabilito all’art. 5, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017), le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio – la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al presente provvedimento.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://startup.registroimprese.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

Approfondisci

Agenda scadenze 2017:

Il calendario delle principali scadenze fiscali, così come risulta  in base agli emendamenti approvati alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (Dl 193/2016)

In rosso le nuove scadenze                                                                                   In blu quelle confermate

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Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2017:

BILANCI 2017 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017) – Invariata rispetto al 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La maggiorazione, anche per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).

Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Fonte: www.tuttocamere.it


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SCIA 2 – Le semplificazioni in materia di edilizia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, a decorrere dall’ 11 dicembre 2016 entreranno in vigore nuove disposizioni volte a semplificare e individuare una serie di procedure e di regimi amministrativi in particolare in mat eria di edilizia.

Il provvedimento, all’articolo 3, interviene in diversi punti tramite rilevanti modifiche al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001).

Vengono eliminate la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), introdotta nel 2010 dalla Legge n. 73, che ha modificato l’art. 6 del citato D.P.R. n. 380/2001.

Restano in piedi le seguenti cinque procedure:

  1. l’attività di edilizia libera,
  2. il permesso di costruire,
  3. la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività),
  4. la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),
  5. la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotterà, con decreto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo (entro il 9 febbraio 2017), un «glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte».

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Tempi e direttive per la regolarizzazione delle violazioni – Nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria

Con la Nota operativa n. 13 del 29 novembre 2016, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha fornito chiarimenti in ordine alle tempistiche e alle modalità previste per l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso.

La Fondazione mette in evidenza le novità apportate all’istituto da parte del Legislatore, per concentrarsi sulle modalità da seguire e sui tempi da rispettare per poter usufruire del ravvedimento istituto e per poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni da versare.

La finalità dell’istituto è quella di spronare i contribuenti a sanare violazioni concernenti la dichiarazione/quantificazione dell’imposta da versare (commesse nell’ambito della compilazione/presentazione del modello dichiarativo), nonché il versamento dell’imposta stessa. Ciò nel tentativo di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale.

Proprio a tal fine il Legislatore ha stabilito, a favore dei soggetti che si ravvedono, la riduzione delle sanzioni da versare, riduzioni che variano a seconda:

– della tipologia di violazione commessa;

– del momento in cui il contribuente procede con la regolarizzazione.

In linea generale, per l’accesso a tale istituto è necessario che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

LINK:

http://accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/nota%20operativa%20n.13.pdf

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 


 

logoANPAL – AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – Dal 29 novembre online il nuovo portale – Novità per lavoratori e aziende

E’ operativo, dal 29 novembre 2016, il portale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Dalla predetta data è, dunque, disponibile lo strumento di interazione diretta tra i lavoratori e le aziende, che potranno accedere utilizzando le credenziali utilizzate su Cliclavoro già in loro possesso, e il nuovo ente istituito dal Jobs Act.

I lavoratori potranno, in particolare, presentare la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) e la richiesta dell’assegno di ricollocazione; le aziende, invece, potranno inviare le comunicazioni obbligatorie.

Novità anche per i sistemi di accreditamento che transiteranno da Cliclavoro al nuovo portale ANPAL.

Ricordiamo che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183 (c.d. Jobs Act), che all’articolo 9 ne elenca le funzioni.

Il nuovo ente eredita tutte le funzioni precedentemente svolte dai Centri per l’Impiego per quanto attiene la gestione delle attività volte in favore dei lavoratori disoccupati, anche attraverso l’impiego dei fondi europei.

L’attività dell’ANPAL si svolge sotto il controllo diretto del Ministero del Lavoro e con il supporto dei Centri per l’impiego e la cooperazione con gli enti previdenziali, le Camere di commercio e l’ISFOL.

L’ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, come INPS, INAIL, le Camere di Commercio, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università.

LINK:

http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

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INL – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Dal 1° dicembre online il nuovo portale

È stato presentato, con una conferenza stampa tenutasi in data 1° dicembre 2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’agenzia unica per le ispezioni del lavoro e il sito del nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro, raggiungibile all’indirizzo ispettorato.gov.it.

Ricordiamo che l’Ispettorato, istituito dal 24 settembre 2015 dal Decreto Legislativo n. 149/2015, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la < strong>vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 26 maggio 2016 è stato successivamente  emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell’Ispettorato.

L’Ispettorato è articolato in 78 uffici territoriali: 4 Ispettorati interregionali con sede in Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74 Ispettorati territoriali aventi sede nei capoluoghi di Provincia.

Nella conferenza stampa di presentazione dono stati, inoltre, illustrati i risultati dell’attività di vigilanza svolta nei primi tre trimestri del 2016 e le “linee guida” per la programmazione dell’attività ispettiva per l’anno 2017.

Nei primi 9 mesi dell’anno il 61% delle aziende ispezionate sono risultate aver commesso irregolarità gravi. Da un confronto con i dati del 2015, il fenomeno risulta in aumento dell’1,5%  quando il tasso di illeciti si attestava al 59,51%. Su 103.348 imprese sottoposte a controllo, oltre 57 mila aziende, quasi sei su 10, hanno denunciato illeciti.

LINK:

http://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it


 desktop

Dismissione dell’applicativo” Entratel” – Subentra l’applicativo “Desktop Telematico”

L’agenzia delle Entrate ha deciso di evolvere i suoi programmi e di creare un punto “centrale” da cui poter gestire il tutto.

A decorrere dal 1º dicembre 2016 non è più possibile utilizzare l’applicativo Entratel per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici e non è più, quindi, possibile accedere al sito web dei Servizi telematici con versioni del browser che non supportano il protocollo di cifratura TLS v1.2.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, con un messaggio presente nella sezione del sito dedicato ai servizi telematici.

A partire dalla stessa data, l’applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il “Desktop Telematico”, uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Come precisato nel messaggio, l’applicativo “Desktop Telematico” è disponibile nella sezione Software – Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.

L’applicativo Entratel, sebbene non più supportato, potrà comunque essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

– visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti;

– elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.

Si precisa, infine, che l’applicativo “Entratel-Multifile”, continuerà ad essere aggiornato e potrà, quindi, essere utilizzato per le operazioni di autenticazione ed invio dei file e di elaborazione delle ricevute.

LINK:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Avviso?id=20161116143131

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO – Determinate le misure per l’anno 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Dunque, per l’anno 2017, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.

Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.

A proposito del diritto annuale, vogliamo ricordare che, dal 2016, il Sistema camerale italiano ha introdotto due importanti novità.

La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale. Nel rispetto delle recenti normative, l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese.

La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it)

Da questo sito le imprese potranno:

– consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;

– avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;

– calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;

– ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

– procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA , in alternativa al modello F24.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

LINK:

http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/#headers

Fonte: www.tuttocamere.it


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COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DI UTENZE TELEFONICHE – Possibile utilizzare il proprio indirizzo PEC in luogo della raccomandata con ricevuta di ritorno

In data 12 dicembre 2016, è stato pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la redazione aggiornata del “Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti”, redatto a cura del Dirigente della Divisione VI – Registro delle imprese, Dr. Marco Maceroni.

Si tratta della edizione aggiornata 2016, un corposo documento di 499 pagine, che raccoglie tutte le decisioni assunte – dal 2008 ad oggi – dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Registro delle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricorsi gerarchici proposti dagli interessati nei casi di diniego di iscrizione nel Ruolo o di cancellazione dal medesimo, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di Commercio.

Oltre ai ricorsi gerarchici, il massimario raccoglie anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i ricorsi alla Magistratura.

I ricorsi riguardano gli agenti di affari in mediazione (da pagina 24 a 305); gli agenti e rappresentanti di commercio (da pagina 306 a 365) e i periti ed esperti (da pagina 366 a 499).

Il tutto preceduto da un indice con collegamento ipertestuale (da pagina 2 a 23).

Fonte: www.tuttocamere.it

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Comunicazione: Anomalie riscontrate con alcuni sistemi operativi e Browser con la “Gestione dei Telematici”

In data 17/11 l’Agenzia delle Entrate comunica l’adozione del protocollo di cifratura TLS 1.2 per l’accesso al portale web Entratel.

 

Tale protocollo non è supportato dai sistemi operativi più vecchi (Windows XP e Windows Vista) per i quali Microsoft non rilascia più aggiornamenti.

 

Al contrario per le ultime versioni di Windows il protocollo è supportato in maniera nativa.

 

Per il sistema operativo Windows 7 è però necessario installare le seguenti componenti:

 

 

 

Se la versione del framework è già esistente il sistema non lo installa.

 

In assenza di questi requisiti il funzionamento della procedura Forniture Telematiche non sarà garantito.

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NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2016:

1PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – L’Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA – Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).

Fonte: www.tuttocamere.it

2DURC ONLINE – Pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 38 del 2 novembre 2016 con la quale fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. “DURC on line” previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del D.M. 23 febbraio 2016: l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Fonte: www.tuttocamere.it

3REGISTRI IMMOBILIARI – Conservazione unicamente su supporti informatici
I registri immobiliari, formati a partire dal 31 ottobre 2016, saranno conservati esclusivamente su supporti informatici, in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016.
Continua così la rivoluzione digitale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo gli atti di aggiornamento catastale, l’Agenzia conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili. In particolare, la conservazione sostitutiva riguarda:
1) il registro generale d’ordine;
2) i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
3) il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.
La conservazione informatica dei registri porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza e di efficienza della macchina amministrativa.
All’art. 1, comma 2 del provvedimento in questione viene anche previsto che con successivi provvedimenti le disposizioni potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

Fonte: www.tuttocamere.it

AL VIA GLI SMS DEL FISCO – I messaggi personalizzati riguarderanno pagamenti, rimborsi e scadenze – Per riceverli basta registrarsi su Fisconline
Arrivano gli sms del Fisco per informare i cittadini su richieste di pagamento, rimborsi e  scadenze.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un Comunicato stampa del 28 ottobre 2016.
A decorrere dal 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio che prevede l’invio di Sms ai contribuenti per aggiornarli in maniera mirata sulla loro posizione fiscale, su eventuali richieste di pagamento, rimborsi e scadenze.
Da tale data, infatti, l’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio personalizzato agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli che non risulta recapitata una comunicazione inviata via raccomandata, o che sono state accreditate le somme chieste a rimborso, o ancora che mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento.
I cittadini possono attivare il servizio in qualsiasi momento accedendo all’area riservata di Fisconline.
Obiettivo: evitare che, per una semplice distrazione o dimenticanza, possano trovarsi in futuro con un conto più oneroso e una cartella di pagamento da saldare.
Il nuovo servizio, naturalmente a costo zero per gli utenti, è subito attivo per gli abilitati ai servizi online del Fisco che, dopo aver letto l’informativa, hanno fornito il numero di cellulare su Fisconline.
Riconoscere i messaggi del Fisco sul display del telefonino è semplice. Arriveranno, infatti, con il nome del mittente in chiaro: “Ag.Entrate”.

Fonte: www.tuttocamere.it

4FATTURAZIONE ELETTRONICA – Con l’evoluzione del tracciato l’e-fattura è pronta anche per le imprese
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.
Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015.
Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.
Ricordiamo che la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutta la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015, per effetto del disposto di cui art. 1, commi da 209 a 214 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), mentre è facoltativa tra privati, dal 1° luglio 2016. Previsti, comunque, forti incentivi per le imprese che dal 1° gennaio 2017 sceglieranno la fatturazione elettronica tra privati, pur rimanendo opzionale e non obbligatoria.

LINK:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

Fonte: www.tuttocamere.it

CAMERE DI COMMERCIO – Pubblicato il decreto che detta i criteri per il riordino
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Nello specifico, il provvedimento – in vigore dal prossimo 11 dicembre 2016 – “prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (i quindi entro l’ 8 giugno 2017), il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
– almeno una Camera di commercio per Regione;
– accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede quattro ulteriori azioni che riguardano:
1) la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;
2) la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
3) la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
4) una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di Commercio.
Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

Fonte: www.tuttocamere.it

5SCIA 2 – Pubblicato il decreto che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione
Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha provveduto all’aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, stabilendo, tra l’altro, che la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione espressa.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla  base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative  di coordinamento.
Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L’articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.
Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
La Tabella si articola in tre sezioni:
– la prima sezione, denominata “Attività commerciali e assimilabili”, comprende le attività di commercio, l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa, per un totale di 82 attività;
– la seconda sezione, denominata “Edilizia”, include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all’intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;
– la terza sezione, denominata “Ambiente”, comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, all’inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.
Si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:
1) l’attività attraverso specificazioni progressive;
2) il regime amministrativo;
3) la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi);
4) i riferimenti normativi. Da tener presente che la gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. In alcuni casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari.
Come disposto al comma 6 dell’articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Fonte: www.tuttocamere.it

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