L. N. 232/2016 – La LEGGE DI BILANCIO 2017 sulla Gazzetta Ufficiale – In vigore dal 1° gennaio 2017
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante ” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Legge di Bilancio 2017)”.
Il provvedimento – in vigore dal 1° gennaio 2017 – si compone di 19 articoli; nell’articolo 1, composto da 638 commi, le misure fiscali della legge di bilancio 2017.
La nuova legge di bilancio 2017 è la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili previsti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, incorpora anche la legge di stabilità.
Tra le misure dirette a spingere gli investimenti delle imprese riveste particolare importanza:
– la proroga, seppur con alcune modifiche, della Sabatini-ter e dei bonus edilizi;
– il rafforzamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo;
– la conferma del super ammortamento e l’istituzione di un iper ammortamento per i beni alto contenuto tecnologico;
– la previsione di nuove risorse per l’autoimprenditorialità e le start-up innovative.
Divengono definitive le misure in materia di lavoro e pensioni. In particolare, la manovra finanziaria prevede l’estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività e potenzia il ruolo del welfare aziendale.
In arrivo, inoltre, il bonus alternanza scuola-lavoro e agevolazioni per l’assunzione di studenti con contratto di apprendistato.
Sul fronte delle pensioni la novità più rilevante è rappresentata dall’APE, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nelle tre forme dell’APE volontaria, dell’APE imprese e dell’APE sociale.
Alla manovra è collegato il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.
Fonte: www.tuttocamere.it
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI – Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre 2016
1) E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017, la Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce “Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal citato regolamento 1169/2011, hanno perso efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro (Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressam ente demandata agli Stati membri.
Con riferimento a quali disposizioni della normativa nazionale restassero in vigore dopo l’applicazione del regolamento europeo e quali dovessero intendersi implicitamente abrogate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014.
Con la presente circolare, lo stesso Ministero, riporta, invece, le risposte fornite dalla Commissione europea alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.Lgs. n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.
Al riguardo, ricorda il Ministero, è in corso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
2) Come si diceva sopra, la diretta applicazione del Regolamento 1169/2011 è scattata a partire dal 13 dicembre 2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13 dicembre 2016. A partire da tale data, quindi, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L’allegato V del Regolamento riporta l’elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.
Per quanto riguarda la “deroga all’indicazione della dichiarazione nutrizionale” si veda il punto 11 della Circolare del 5 dicembre 2016.
Fonte: www.tuttocamere.it
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – Pubblicata dall’OIC la versione aggiornata applicabile dall’esercizio 2016
E’ stata pubblicata, sul sito della Fondazione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la versione definitiva dei nuovi principi contabili da applicare a partire dal 1° gennaio 2016 (nella normalità dei casi si tratterà di bilanci chiusi al 31 dicembre 2016) e quindi sui bilanci d’esercizio che dovranno essere presentati nel 2017.
L’OIC ha dovuto aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizione contenute nel D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, il quale, recependo la direttiva europea n. 34/2013/UE, ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.
Tale decreto ha introdotto alcune norme contabili nuove che hanno richiesto:
– la rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota integrativa;
– l’adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value).
La novità principale è che tutti i principi contabili hanno tenuto conto anche della modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e dei bilanci per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.).
LINK:
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12878
Fonte: www.tuttocamere.it
L’Agenzia delle Entrate presenta la NUOVA CARTA DEI SERVIZI
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016, ha approvato la nuova Carta dei servizi, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.
La Carta dei servizi, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rappresenta gli impegni che l’Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti, racchiudendo una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.
La Carta dei servizi è un documento che risponde ad esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e svolge un ruolo centrale nella realizzazione di un rapporto di fiducia con i cittadini. È un documento dinamico nel quale l’Agenzia descrive la propria organizzazione, dichiara gli impegni che assume, delinea le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati.
La Carta dei servizi è strutturata in due parti:
– una “parte generale” dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza;
– le “schede servizio”, in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Ciascuna scheda servizio delinea le caratteristiche principali del servizio e contiene: – una breve premessa con la descrizione del servizio; – una parte centrale con l’indicazione di chi può richiedere il servizio e con quali modalità; – una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.
La Carta dei servizi è stata rinnovata in questa terza edizione e prevede nuovi standard di qualità che hanno l’obiettivo di assegnare al cittadino un ruolo sempre più centrale, rimodulando di conseguenza le attività di assistenza.
La Carta dei servizi è valida in tutto il territorio nazionale e viene rivista periodicamente in relazione ai risultati raggiunti e agli obiettivi strategici dell’Agenzia, nonché per effetto delle modifiche normative e organizzative.
La versione aggiornata della Carta dei servizi è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: www.tuttocamere.it
PRIVACY – Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari
Il Garante della privacy, con la newsletter n. 423 del 28 dicembre 2016, ha informato del rinnovo delle autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dati.
I nove provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l’elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei da ti di carattere giudiziario.
In linea generale, le nuove autorizzazioni rispecchiano quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Il Garante ha rinnovato, inoltre, l’autorizzazione generale al trattamento di dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, anch’esse efficaci fino al 24 maggio 2018.
Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 61).
LINK:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Fonte: www.tuttocamere.it
CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE – Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all’OCF per l’esercizio 2017 – Versamento entro il 15 aprile 2017
L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico del Consulenti Finanziari (OCF), con le delibere n. 802 e 803 del 14 dicembre 2016, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l’esercizio 2017 da parte dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).
Con la delibera n. 802 sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell’anno precedente):
– 85,00 euro: per il contributo quota annuale,
– 300,00 euro: per il contributo di iscrizione all’Albo e
– 100,00 euro: per il contributo spese della prova valutativa.
1) Il «contributo quota annuale», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 2 gennaio 2017 all’albo unico dei consulenti finanziari e va versato, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, entro il 15 aprile 2017.
Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2017, sul portale dell’APF.
2) Il «contributo di iscrizione all’Albo», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
3) Il «contributo prova valutativa», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori.
Fonte: www.tuttocamere.it
SOCIETA’ PARTECIPATE – Obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi – Uno studio della FNC
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno studio, a cura di Roberto De Luca, dal titolo “Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi”.
Nel settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, contenuto nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175.
Il provvedimento rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Con l’emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi, non coordinata e disomogenea.
Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall’analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.
Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all’affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.
Fonte: www.tuttocamere.it
UTILIZZO DELLA PEC – Dal CNDCEC un Vademecum per i professionisti
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), mediante la propria Commissione “Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini” ha pubblicato un documento dal titolo “Vademecum sull’utilizzo della PEC”.
Il Vademecum non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti.
Questo lavoro – come si legge nella premessa – “mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l’intento di limitare l’incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio”.
La Posta Elettronica Certificata (PEC), introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata) e disciplinata all’interno del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), è un nuovo sistema di comunicazione via email, attraverso la quale è possibile inviare e ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
Il termine “Certificata” indica la caratteristica per cui il gestore del servizio PEC rilascia al mittente della mail una ricevuta di consegna che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati e attesta, nello specifico:
– data e orario dell’operazione di invio del messaggio,
– la certezza del contenuto (il messaggio non può essere alterato),
– la certificazione della consegna al destinatario.
Il Vademecum tratta i seguenti punti:
1) la definizione di PEC,
2) i soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”,
3) il funzionamento della PEC,
4) la validità ed efficacia della PEC,
5) le modalità di conservazione delle ricevute,
6) la notifica delle cartelle esattoriali,
7) le prospettive legislative.
Il Vademecum si chiude con un decalogo, nel quale vengono indicate 10 semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC.
Fonte: www.tuttocamere.it
INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE – Definiti in nuovi requisiti per l’identificazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
– siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
– siano residenti in Italia;
– abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
– che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto.
Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di Start-up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale modulo verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione «Start-up innovative».
L’incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese.
Secondo quanto stabilito all’art. 5, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017), le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio – la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al presente provvedimento.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://startup.registroimprese.it/
Fonte: www.tuttocamere.it
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