Navigazione contenuti

Archvio

NEWSLETTER Gennaio 2024:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2024
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati
  • Nuove aliquote IRPEF per il 2024
  • Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024
  • Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024
  • Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche
  • Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772
  • Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024
  • Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024
  • Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024
APPROFONDIMENTI
  • Le modalità di compensazione del credito IVA
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2024

Legge di Bilancio 2024: le novità per contribuenti e imprese

Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Nella giornata del 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Tra le novità si segnalano le facilitazioni all’accensione dei mutui per la prima casa, i contributi per alcune categorie di soggetti, il sostegno al welfare aziendale, il rinvio dell’introduzione di sugar tax e plastic tax, le misure di slancio per il settore cinematografico, l’aumento dal 21 al 26% dell’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche.

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati

D.L. 29 dicembre 2023, n. 212

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 dicembre 2023, ha approvato il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Nuove aliquote IRPEF per il 2024

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche

D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023. n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023) è stato approvato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), e) ed f) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega di riforma fiscale) in tema di rapporti internazionali.

Si segnala che l’art. 1 del Decreto revisiona i criteri validi per l’attribuzione della residenza fiscale delle persone fisiche. La nuova versione dell’art. 2, comma 2, del TUIR è ora la seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

L’art. 5 del Decreto si occupa invece del regime dei lavoratori impatriati, introducendo un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50% (ridotta al 40% in casi particolari) e modificando le condizioni di accesso, soprattutto per i trasferimenti di lavoratori infragruppo. Il periodo minimo di permanenza in Italia sarà di 4 anni.

 

 

IRPEF

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

 

DICHIARAZIONI

Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024

Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (cosiddetto decreto “Adempimenti”). Il decreto punta a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di versamento.

Proponiamo in sintesi alcune novità già in vigore per gli adempimenti e versamenti da effettuare nel 2024.

Nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi – Le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 settembre 2024, invece che entro il 30 novembre. Per i soggetti IRES aventi anno di imposta non coincidente con l’anno solare, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, invece che entro l’undicesimo.

Nuovi termini per effettuare i versamenti – Saldi e primi acconti potranno essere rateizzati con una rata in più rispetto al passato. Tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima entro il 16 del mese, fino al 16 dicembre.

Parziale semplificazione di alcuni quadri delle dichiarazioni – Con riferimento ai crediti di imposta:

  • viene stabilito il principio di non indicazione se utilizzabili esclusivamente tramite compensazione con modello F24;
  • ma sono confermati tutti gli obblighi di indicazione degli Aiuti di Stato, nonché gli obblighi di indicazione di quei crediti di imposta per i quali sia richiesto il monitoraggio in osservanza di altre disposizioni.

L’art. 15 del Decreto prevede inoltre che per beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso tracciabile per tutte le operazioni effettuate non avranno più l’obbligo di indicazione degli estremi dei conti bancari, postali, ecc. nei dichiarativi, attualmente previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011.

 

 

IRPEF

Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024

Agenzia delle Entrate, Comunicato 22 dicembre 2023

Sono state pubblicate in G.U. 22 dicembre 2023, n. 298 le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60 g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che + può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

IMPRESE

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

IVA, IMPOSTE SUI REDDITI

Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 15 dicembre 2023, n. 477

La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese prevede che l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’imposta.

Ai fini delle imposte sui redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili:

  • per l’intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m), comma 1, dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lett. a). Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
  • nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Le spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo di trasporto, come sopra descritte.

In materia di bonus carburante ai dipendenti, di cui all’art. 2, D.L. n. 21/2022, nella circolare n. 27/E/2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”. Pertanto si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).

L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate.

 

 

SOCIETÀ

Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772

Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023

È stato recentemente pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):

ESRS 1 Prescrizioni generali

ESRS 2 Informazioni generali

 

ESRS E1 Cambiamenti climatici

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Acque e risorse marine

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

 

ESRS S1 Forza lavoro propria

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3 Comunità interessate

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

 

ESRS G1 Condotta delle imprese

 

 

IRPEF

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024

D.Dirett. 13 dicembre 2023, n. 407

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 di approvazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie) e delle relative istruzioni di compilazione.

Il decreto è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

 

 

AGEVOLAZIONI

Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024

Regolamento UE 13 dicembre 2023, n. 2023/2831

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime “de minimis” sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024

Per coloro che beneficiano del regime forfetario è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2024.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le modalità di compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2022, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2023 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2023 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2024 fino al 30 aprile 2024.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2022 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2023, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2022) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2023, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2023.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2023. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2023, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2024. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2023), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2024, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2023, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2024, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2024 riferimento 2023, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2024, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2023 Ricevuta e registrata a dicembre 2023 Detrazione in dicembre 2023
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2024 Detrazione ammessa a gennaio 2024

 

ATTENZIONE: La legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023), nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA prevede un correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, della Legge n. 111/2023). Verrà quindi presto a decadere il limite che non permette di applicare la “retro imputazione” con riguardo ai documenti emessi a cavallo d’anno, ma soltanto quando saranno adottate le necessarie norme attuative.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 12 gennaio 2024 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Lunedì 15 gennaio 2024 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.  
Mercoledì 31 gennaio 2024 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2023 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica

Approfondisci

NEWSLETTER Dicembre 2023:

IN BREVE
  • In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento
  • Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023
  • Il Regolamento per valutare le attività green
  • Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024
  • Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre
  • Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”
  • Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro
  • Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari
  • Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni
  • False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”
  • Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023
APPROFONDIMENTI
  • Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento
  • La seconda rata IMU 2023

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

Il Regolamento per valutare le attività green

Regolamento delegato (UE) 27 giugno 2023, n. 2023/2486

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla “tassonomia UE”, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

I criteri sono relativi a:

  1. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
  2. transizione verso un’economia circolare, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’UE dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
  3. prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
  4. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

 

ACCERTAMENTO

Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406671/2023

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Con il Provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671/2023 diventa operativa la direttiva europea DAC7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 32/2023.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • l’e-commerce;
  • l’affitto di beni immobili;
  • l’offerta di servizi personali;
  • le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.

Il provvedimento chiarisce che sono tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.

I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

Sono inoltre obbligati alla comunicazione i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, come, ad esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

Le prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, avverrà entro il 29 febbraio 2024.

 

 

IRES

Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, valide dal 16 novembre 2023, del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di compilazione e di controllo della comunicazione, prima dell’invio della stessa all’Amministrazione fiscale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023

L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell’Agenzia Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” il cessionario deve indicare:

  • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

 

 

IRPEF

Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

Agenzia delle Entrate, FAQ 23 novembre 2023

L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 23 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

  • un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
  • una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro.

Relativamente a quest’ultima, questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate: “in considerazione della ratio dell’art. 25 del D.L. n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa”.

Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari

D.Dir. 20 novembre 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2023, ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: l’elenco è pubblicato on line (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_Decreto_di_concessione_annualita_2022_bcd.pdf).

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La somma concessa sarà accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di accesso al bonus.

 

 

IRPEF

Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice fiscale per cittadini (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Cittadini.pdf/) e organizzazioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Enti_mod.pdf/): a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare una variazione dei dati.

Il codice fiscale per cittadini può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA4/8. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito.

Il modello può essere presentato:

  • a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza” del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici”;
  • tramite PEC a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
  • tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Il codice fiscale per enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell’IVA può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6 (“Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Il modello può essere presentato:

  • di persona, a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
  • per posta raccomandata, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
  • tramite PEC, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.

Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.

 

 

CONTRIBUENTI

False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.

Il documento che si caratterizza per:

  • loghi di MEF e Agenzia delle Entrate;
  • errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni;
  • senso di urgenza generale;
  • minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 euro);
  • firma del documento a nome di un precedente direttore dell’Agenzia, fra l’altro differente dall’attuale citato nel testo.

 

 

BILANCIO

Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023

Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative” (https://www.fondazioneoic.eu/?p=15878).

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e l’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative, in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023 (si applicano infatti ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva).

Il documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della contabilità delle cooperative, quali:

  1. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
  2. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
  3. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
  4. i ristorni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.

Nella comunicazione l’Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta”.

Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Si segnala infine che in tali comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L’anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.

 

 

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 dicembre 2023 IMU/TASI Versamento 2a rata 2023 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 on line
Mercoledì 27 dicembre 2023 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 on line

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2023:

IN BREVE
  • Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari
  • Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater
  • Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti
  • I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività
  • Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022
  • Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024
  • Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento
  • Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande
  • Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”
  • L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007
  • Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023
  • Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001
  • Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing
APPROFONDIMENTI
  • Proroga del secondo acconto IRPEF 2023
  • La fiscalità delle criptoattività
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IVA

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

I contribuenti minimi e forfetari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi” e quindi “Fatture elettroniche e conservazione”.

Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo SdI e, quindi, conservarla.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Per saperne di più/Definizione agevolata” del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

VERSAMENTI

Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

 

IVA

Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata), gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamentisplit payment (di cui all’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014).

Si tratta degli elenchi di:

società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

– enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l’apposito modulo di richiesta presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di fattura elettronica, l’applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.

L’Unione Europea ha rinnovato l’autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 5

Con l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, è stata prevista la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Prorogato inoltre, di un anno, il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

 

INCENTIVI

Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande

Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.Dirett. 16 ottobre 2023

Con Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato termini e modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

La possibilità di compilazione delle domande, tramite IL Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://agevolazioni.dgiai.gov.it/), è aperta dalle ore 12:00 del 26 ottobre, e terminerà alle ore 12:00 del 23 novembre 2023.

Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno successivamente procedere con l’invio dell’istanza di accesso alle agevolazioni a partire dal 29 novembre 2023.

La misura, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, e consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

 

ANTIRICICLAGGIO

Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono diverse teorie riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime (Il Caso 1/2023 – Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali), la teoria preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Tale interpretazione, oltre che in linea con l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.

 

ANTIRICICLAGGIO

L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007

L’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all’art 20, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, comma 5). Nel caso in cui la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori, il CNDCEC si è espresso stabilendo che “in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”.

Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.

L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbero individuati come “titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (come titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.

 

LAVORO SPORTIVO

Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del Lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 6 ottobre 2023 n. 460

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 ottobre 2023, n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Successivamente, a causa di refusi contenuti nel testo, sono stati emanati nuovi chiarimenti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La tanto attesa nota di prassi conteneva delle inesattezze e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota 26 ottobre 2023, n. 460) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2.

 

IMPRESE

Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001

CNDCEC, “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”, indirizzato prevalentemente al settore privato.

La recente normativa (D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937), indirizzata a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, ha l’obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l’istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Il documento di studio è disponibile on line.

 

IMPRESE

Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing

Linee guida ANAC

Secondo le Linee guida whistleblowing pubblicate da ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne), al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

  • in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.
  • In forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Proroga del secondo acconto IRPEF

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

 

IMPOSTE DIRETTE

La fiscalità delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, del TUIR, la quale definisce le criptoattività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 TUIR) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a criptoattività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le criptoattività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

In considerazione della modifica del regime fiscale, la Legge di Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano criptoattività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.

La Legge di Bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle criptoattività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento dello scorso 7 agosto 2023, n. 290480/2023, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento).

Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:

  • “1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • “1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

È esclusa la compensazione.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.

Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.

Il valore da assoggettare ad imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle criptoattività.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 30 novembre 2023 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·        della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·        della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2023:

IN BREVE

  • Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
  • Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
  • La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
  • L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione
  • Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
  • Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori
  • Lettere di compliance per i forfetari
  • Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
  • Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

APPROFONDIMENTI

  • La delega per Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione
  • L’iscrizione alla White List antimafia

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze

D.L. 29 settembre 2023, n. 132

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:

  • la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • l’anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • il differimento al 2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

 

 

IRPEF

L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023, ha reso possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.

La richiesta dovrà essere effettuata sulla piattaforma web di cessione dei crediti, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l’attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l’ammontare del credito originario.

 

 

ADEMPIMENTI

Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

  1. persone di fiducia;
  2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori

L’introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per attirare professionisti altamente qualificati nel nostro paese.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili pari a 200.000 euro nell’arco di tre anni. In questo caso l’importo dell’aiuto può essere determinato in base ai risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.

È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il recupero dell’eccedenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Lettere di compliance per i forfetari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023

Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario (Legge n. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.

L’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l’altro consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l’ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l’intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Si segnala che l’art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha differito al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell’invio di lettere compliance.

 

 

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.

Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:

  • che nell’ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
  • che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno;
  • che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno.

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.

Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.

Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.

Restano escluse dall’obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:

  • nell’ultimo anno non abbiano avuto almeno 50 dipendenti;
  • non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
  • non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

La delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

  1. persone di fiducia;
  2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;

La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un’altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell’Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, potranno richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi online di una delle due Agenzie. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi online, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • dichiarazione precompilata;
  • cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”);
  • fatturazione elettronica – le tue fatture;
  • stampa modelli F24;
  • pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia;
  • ricerca ricevute;
  • ricerca identificativi dei file inviati;
  • ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia;
  • ricerca documenti;
  • consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili;
  • interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie;
  • altre comunicazioni;
  • duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
  • comunica e gestisci i tuoi contatti;
  • controlla Pin;
  • ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza);
  • ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile:

  • visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000;
  • consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni;
  • consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
  • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
  • presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

 

 

IMPRESE

L’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 31 ottobre 2023 770/2023 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2022. Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2023:

IN BREVE

  • Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023
  • La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata
  • I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)
  • In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022
  • Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio
  • Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023
  • Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali
  • Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura
  • Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer
  • 730/2023 in scadenza il 2 ottobre
  • Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023
  • Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

APPROFONDIMENTI

  • In scadenza il termine per il ravvedimento speciale
  • La tassazione dei diritti di immagine degli influencer

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata

Entro il prossimo 30 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto “Alluvione”, la Comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.

La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate – Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

 

IVA

I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

L’adesione al regime OSS deve essere attivata con apposita registrazione telematica. Generalmente, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, per avvalersi del regime nel quarto trimestre 2023 la registrazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell’ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Attenzione però perché qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l’IVA nello Stato membro del destinatario.

 

AGEVOLAZIONI

In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022

Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze:

  • il 20 settembre scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
  • il 30 settembre scade il termine per effettuare la “remissione in bonis” che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l’eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023;
  • sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”.

 

AGEVOLAZIONI

Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 8 agosto 2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 4 agosto 2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Trasporto in conto proprio di merci su strada

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i DD.MM. 4 agosto 2023 e 8 agosto 2023, preceduti da due comunicati, ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta autotrasporto di merci per l’acquisto di gasolio nel secondo e terzo trimestre del 2022.

Si tratta, in particolare:

  • del Credito d’imposta autotrasporto di merci per conto di terzi. Ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022. La Legge n. 197/2022 ha stanziato 200 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, quale contributo straordinario erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 6 ottobre 2023;
  • del Credito d’imposta autotrasporto di merci in conto proprio. Ristoro per acquisto gasolio primo trimestre 2022. Il D.L. n. 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, 85 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto di merci in conto proprio, quale contributo straordinario erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel primo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 29 settembre 2023.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023

L’art. 81, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha concesso – ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’incentivo è stato poi prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), convertito dalla Legge n. 25/2022, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:

  • società sportive professionistiche;
  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti nell’ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

Dal 1° agosto e fino al 29 settembre 2023 è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2022. La piattaforma per procedere alla richiesta del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive è accessibile al seguente indirizzo: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/.

 

IRPEF

Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali

Agenzia delle Entrate, Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022.

In merito alla determinazione del requisito reddituale e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di “reddito di lavoro dipendente”, spiega l’Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Inoltre, il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 settembre 2023, n. 27/E

Con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023, con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni sui bonus edilizi.

In particolare, la circolare chiarisce:

  • l’ambito applicativo delle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, a fronte del generale divieto di opzione;
  • il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
  • le modalità e le tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.

Inoltre, il provvedimento di prassi fornisce precisazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.

 

IRPEF

Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219

Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

730/2023 in scadenza il 2 ottobre

Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023

Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di Interscambio è attivo un servizio web che consente l’integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell’imposta.

 

DICHIARAZIONI

Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui questi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale è necessario fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata e non, invece, alla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta.

Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza il termine per il ravvedimento speciale

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro i termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele.

Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato.

I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18. Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della possibilità di versare l’imposta dovuta, le sanzioni, come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali.

Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • prima o unica rata entro il 2 ottobre 2023;
  • in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
    • seconda rata 31 ottobre 2023;
    • terza rata 30 novembre 2023;
    • quarta rata 20 dicembre 2023;
    • quinta rata 1° aprile 2024;
    • sesta rata 1°luglio 2024;
    • settima rata 30 settembre 2024;
    • ottava e ultima rata 20 dicembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo.

In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale e non un tasso fisso.

Si riepiloga l’evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:

  • anno 2018: 0,30%;
  • anno 2019: 0,80%;
  • anno 2020: 0,05%;
  • anno 2021: 0,01%;
  • anno 2022: 1,25%;
  • anno 2023: 5,00%.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 6/E.

 

IRPEF

La tassazione dei diritti di immagine degli influencer

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219

Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui i proventi da diritti d’immagine non possano essere considerati come prodotti all’estero, perché l’“attività di gestione dell’immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica” e, dunque, “al suo luogo di residenza”. L’immagine non costituisce il prodotto di un’opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d’autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell’art. 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8 dell’art. 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti “influencer” ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.

La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove “professioni digitali”) può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci