PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – L’Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA – Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia, le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale, la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.
A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
Dalla data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all’Agenzia delle entrate sarà svolto dall’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il nuovo ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.
Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, si compie il completo ritorno della riscossione in mano pubblica, con l’INPS che viene estromesso mediante l’acquisto delle azioni di Equitalia sempre a cura dell’Agenzia delle Entrate-
Scompare anche la società Equitalia Giustizia S.p.A., società preposta alla gestione delle somme sequestrate, le cui azioni vengono acquisite, a titolo gratuito, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1).
Con deliberazione, che dovrà essere adottata entro il 1° giugno 2017, gli Enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sè e per le società da essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).
Fonte: www.tuttocamere.it
DURC ON LINE – Modificata la disciplina per le aziende del settore edile e per quelle in crisi
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del 23 febbraio 2016, recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”.
Il decreto, a firma del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, interviene sulla disciplina del DURC on line modificando la disciplina riguardante le imprese che operano nel settore edile e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Il Decreto, nello specifico, interviene sugli articoli 2 e 5 del citato decreto del 30 gennaio 2015..
Entrando nel dettaglio delle novità, il decreto prevede:
1) l’estensione della procedura per il rilascio del DURC in tempo reale da parte delle Casse edili, anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;
2) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (articoli 104 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati;
3) in caso di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999; D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004) l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti.
Fonte: www.tuttocamere.it
START-UP INNOVATIVE – Nuova modalità di costituzione con firma digitale – On line il primo rapporto
È online, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il primo rapporto dedicato alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata.
Avviata il 20 luglio scorso in attuazione di una previsione di legge introdotta il Decreto “Investment Compact” (D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), la nuova procedura dà facoltà di redigere l’atto costitutivo e lo statuto di una nuova impresa innovativa mediante una piattaforma online dedicata.
La compilazione si serve di un modello tipizzato – che assicura rapidità e certezza del diritto – ma personalizzabile, sottoscritto con firma digitale in modo da garantire l’identità dei contraenti. La forte disintermediazione che caratterizza il processo consente un significativo risparmio economico e responsabilizza i fondatori della startup innovativa sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione.
Nella compilazione è possibile fare uso di un servizio di assistenza specialistica offerto gratuitamente dal sistema camerale, che rende la procedura più rapida e garantisce l’adeguatezza della documentazione agli standard legali.
Previsto inizialmente fino a fine settembre 2016, alla luce del significativo numero di utenti che lo hanno utilizzato con soddisfazione (160 al 30 settembre), la disponibilità del servizio è stata estesa fino al 9 novembre 2016.
Le società che, al 30 settembre 2016, risultano aver attivato la nuova modalità sono 57, di cui 7 sono localizzate in Lombardia, 5 in Toscana, 3 nelle Marche e altrettante in Veneto, 2 in Puglia; altre 5 Regioni (2 del Mezzogiorno) registrano una startup innovativa ciascuna.
Tre province, Ascoli Piceno, Milano e Venezia, presentano due imprese iscritte con la nuova procedura; le altre sono distribuite tra 19 Camere di Commercio diverse.
Lo sforzo organizzativo profuso ha pertanto finora coinvolto complessivamente 22 Camere di Commercio, localizzate in 10 Regioni.
Relativamente al capitale iniziale sottoscritto, sei startup innovative sono riconducibili alla classe dimensionale compresa tra 1 e 5.000 euro, dieci tra 5.000 e 10.000, otto tra 10.000 e 50.000, e una tra 50.000 e 100.000.
Il settore in cui operano prevalentemente è quello dei servizi in particolare nella produzione di software.
LINK:
http://startup.registroimprese.it/atst/home;jsessionid=v+k+lRzxAaOHv7GhUc+eL7lb.inter6jb2?0
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ed2ed26e-83a7-4988-9689-68771bffc114
Fonte: www.tuttocamere.it
IFAC – Al via sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016 – Si chiude il 30 novembre
Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2016 per rispondere al sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016, lanciato dall’IFAC (International Federation of Accountant) e rivolto a tutti quei professionisti che lavorano nei piccoli e medi studi professionali i cui clienti siano rappresentati per la maggior parte da PMI.
Le finalità del sondaggio, composto da 11 domande più altre 5 con finalità statistiche, sono di evidenziare le questioni chiave che interessano il settore, individuarne le principali tendenze e gli sviluppi, fare il punto sulle principali opportunità e sulle sfide che i piccoli e medi studi e le stesse PMI si trovano ad affrontare a livello globale.
Tali informazioni consentiranno ad IFAC, e agli enti che ne fanno parte, di avere una conoscenza più approfondita della situazione attuale e di fornire un miglior servizio a tutti i professionisti.
Quest’anno il sondaggio presenta alcune nuove domande su temi quali le assunzioni ed il personale, la tecnologia ed i parametri di riferimento sugli studi professionali.
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ed2ed26e-83a7-4988-9689-68771bffc114
Fonte: www.tuttocamere.it
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
La disciplina dell’istituto è stata profondamente innovata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, allo scopo di semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e di favorire la compliance fiscale, ne ha modificato l’assetto originario.
Il ravvedimento, infatti, è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione e l’introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni.
Tra le novità più significative vi è certamente la previsione di una specifica ipotesi di ravvedimento per le violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione (lettera a-bis, comma 1, articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), rispetto alla quale l’Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti nella circolare 23/E del 9 giugno 2015 e nel comunicato stampa del 18 dicembre 2015.
Attraverso questa nuova ipotesi di ravvedimento, quindi, il legislatore ha voluto attribuire specifica e autonoma rilevanza alle violazioni attinenti al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Con la circolare 42/E dell’11 ottobre 2016, anche alla luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 (c,d, “Decreto Sanzioni”), che ha riformulato l’intero sistema sanzionatorio tributario, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento e fornisce nuovi chiarimenti e istruzioni, illustrando come e quando sfruttare gli sconti sanzionatori previsti dall’istituto.
La circolare contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Fonte: www.tuttocamere.it
BENVENUTA IMPRESA – Disponibile un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale
Dal Registro imprese alle fatture online, dalle PEC alle Startup: è nato un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale.
Dieci milioni d’imprenditori censiti, sei milioni di imprese registrate, 900mila bilanci depositati ogni anno, 40mila visure e certificati richiesti da 87 Paesi diversi: i servizi digitali delle Camere di Commercio ora hanno un luogo unico di accesso, il portale “Benvenuta Imprese”, realizzato da Infocamere.
Oltre ai dati del Registro Imprese, dal portale è possibile:
– inviare fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni,
– cercare un indirizzo di posta certificato nell’elenco INI-PEC,
– ottenere il codice per operare nei mercati finanziari,
– aprire l’impresa in un giorno,
– usare un conto online per pagare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
Dal nuovo portale si accede anche al portale per aprire Start-up e PMI innovative, anche senza l’assistenza di un notaio, direttamente online.
LINK:
http://benvenutaimpresa.it/index.html
Fonte: www.tuttocamere.it
TIMBRARE CON UNA APP – Via libera da parte del Garante Privacy, ma con adeguate garanzie
Con il provvedimento dell’8 settembre 2016 (Reg. Provv. n. 350), reso noto con la newsletter del 10 ottobre 2016, il Garante della Privacy ha dato parere favorevole all’utilizzo di un app per smartphone per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, previa l’adozione di dovute garanzie.
A porre il quesito due società che hanno presentato una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso all’installazione di una specifica applicazione ˗ contenente una funzionalità di localizzazione geografica ˗ sul dispositivo smartphone dei dipendenti, preordinata all’effettuazione della “timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze”.
Tale applicazione è configurata in modo tale da consentire l’accesso, previa autenticazione con user id e password, al dipendente, che cliccherà su icona “ingresso” per indicare l’inizio dell’attività lavorativa e su “uscita” per indicare la fine della giornata lavorativa”.
Considerato che i dati personali relativi alla geolocalizzazione (riferiti alla “posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”, devono essere trattati adottando particolari cautele e che i dispositivi smartphone sono, in considerazione delle normali potenzialità d’uso e dell’utilizzo comune degli stessi, destinati a “seguire” la persona che li detiene, indipendentemente dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tale trattamento, secondo il Garante, presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente.
Pertanto, le società, prima dell’inizio dei trattamenti, sono tenute, in base alla normativa vigente, a:
- a) effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice;
- b) fornire ai dipendenti delle società coinvolte dai descritti trattamenti un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, indicazione dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento);
- c) effettuare la designazione di incaricati e responsabili del trattamento provvedendo ad impartire specifiche istruzioni;
- d) adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati;
- e) predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.
Sempre secondo il Garante, nell’utilizzo del sistema, le società dovranno:
- a) cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente l’associazione tra il luogo del lavoro e la posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all’orario cui si riferisce la timbratura;
- b) configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
- c) adottare specifiche misure idonee a garantire che l’applicativo installato sul dispositivo del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro).
Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati, il Garante ritiene che le società, intendendo avvalersi dei dati raccolti con il descritto sistema anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potranno conservare per cinque anni i dati necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento.
Analogamente, con riferimento alla conservazione per finalità di fatturazione, potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla legge (conformemente a quanto disposto dall’art. 2220 c.c.) i soli dati necessari a perseguire la predetta finalità, come disciplinata dall’ordinamento.
Nel caso posto al Garante, tuttavia, si parla comunque di un uso possibile ma non obbligatorio e la scelta resta al lavoratore, che, dopotutto, non è tenuto per legge a possedere uno smartphone.
Nella sede fissa, invece, i classici marcatempo resterebbero comunque ai dipendenti per la tradizionale operazione di timbratura.
LINK:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522
Fonte: www.tuttocamere.it
PEC INESISTENTI, NON VALIDE O SCADUTE – Effetti del provvedimento di cancellazione emesso dai Giudici del Registro delle imprese – Obbligo di comunicare un nuovo indirizzo PEC
Stando alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.
La PEC deve inoltre essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.
Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:
– risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);
– è stata revocata dal gestore;
– è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive.
In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.
L’avvio del procedimento e della relativa notifica agli interessati inizia con la pubblicazione all’albo camerale online e prosegue con la successiva trasmissione al Giudice del Registro per la emanazione dei relativi decreti di cancellazione e la conseguente iscrizione della notizia di cancellazione PEC sulle singole posizioni di ditte individuali o società interessate.
Per tutte queste imprese prive di PEC, le successive domande di iscrizione di fatti o atti di interesse, relativi all’ impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, ”rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.
Ricordiamo che il monitoraggio delle PEC da parte del Registro delle imprese continueranno nella tempistica prevista dalle direttive ministeriali, per cui si ricorda l’importanza – oltrechè l’obbligo normativo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale – di essere in possesso di un indirizzo PEC valido attivo e univoco.
Ricordiamo, infine, che l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’autorità giudiziaria e l’amministrazione finanziaria, oltre a costituire lo strumento per la notifica di cartelle esattoriali per professionisti e imprese da parte degli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016. in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2015.
Fonte: www.tuttocamere.it
CERT’O – Disponibile una nuova piattaforma per la richiesta e l’invio dei Certificati d’Origine on line
Il certificato d’origine è uno speciale documento, rilasciato dalla Camera di Commercio su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l’origine dei prodotti.
Tale servizio è rivolto a tutti coloro che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari (e comunitari, se richiesti), iscritti presso la Camera di Commercio di competenza.
Ci sono due possibilità per accedere al sevizio:
- a) richiedere i moduli cartacei dei certificati d’origine direttamente all’Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di competenza o
- b) servirsi dell’applicazione telematica “CERT’O”, per richiedere per via telematica il rilascio del certificato di origine.
CERT’O è un progetto adottato dalle Camere di Commercio e riguarda un procedimento telematico che permette alle imprese di trasmettere on line le richieste dei certificati di origine agli sportelli dell’Ufficio Estero della Camera di Commercio e di ritirare i certificati completi presso una specifica domiciliazione entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta.
Il sistema consente inoltre:
– di ottimizzare la gestione dei documenti e di disporre di un archivio delle richieste inviate;
– di firmare i documenti, anche se il legale rappresentante dell’Impresa non è fisicamente presente in azienda;
– di disporre di modelli già pronti da poter inviare;
– di disporre di un sistema flessibile e gratuito;
– di effettuare il pagamento in via telematica.
Per usufruire del nuovo servizio è necessario:
– essere abbonati al servizio contratto Telemacopay, per la spedizione delle pratiche telematiche; collegarsi www.registroimprese.it, accedere alla sezione “Registrati”, procedere alla registrazione on-line e successivamente “sottoscrivere il contratto cartaceo” e spedire via fax o vi a mail a registrazione.tpay@infocamere.it.;
– essere dotati della firma digitale;
– possedere uno scanner per l’invio degli allegati dei certificati di origine (es. fatture, ecc.).
Il servizio telematico è gratuito e i diritti di segreteria per il rilascio del certificato sono gli stessi applicati per la presentazione della pratica allo sportello.
Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.
LINK:
http://www.registroimprese.it/altre-pratiche-non-ri-servizi-e-gov-#page=altre
http://www.re.camcom.gov.it/allegati/ManualeUtenteCertO_160512043525.pdf
http://www.tusciaeconomica.it/Pb/Filez/1372764542K137994.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
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