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SCIOPERO DEI COMMERCIALISTI:

LO SCIOPERO DEI COMMERCIALISTI: MANIFESTAZIONE PUBBLICA ROMA 14.12.2016 LETTERA APERTA ALLA CATEGORIA

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

LETTERA APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

LA CATEGORIA SI MOBILITA: MANIFESTAZIONE PUBBLICA IL 14.12.2016 A ROMA

Cari Colleghi,

considerando gli ultimi provvedimenti in materia fiscale, come il recente decreto 193/2016, è senza dubbio profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici.

Preso atto di una situazione nella quale la voce della nostra categoria non può rischiare di restare inascoltata, le Associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in coordinamento, in occasione dell’ultimo incontro avuto, hanno preso la decisione di organizzare a Roma una manifestazione pubblica della categoria, alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare per esprimere in modo tangibile la loro contrarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista.

La manifestazione organizzata e promossa dalle Associazioni nazionali dei commercialisti, alla presenza dei politici che vorranno partecipare, dei vertici istituzionali della categoria che saranno invitati e alla presenza della stampa, è fissata a Roma per il giorno

mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 11:00 alle ore 16:00

e a breve sarà resa nota la sede dell’incontro.

In occasione della manifestazione verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014.

E’ un’iniziativa questa che crediamo costituisca un momento fondamentale per tutti i commercialisti, ragione per la quale Vi rivolgiamo il nostro invito a partecipare numerosi con convinzione, determinazione e passione.

Questa è l’occasione di dare prova di esserci per contare!

Nell’attesa di trovarci numerosi a Roma il prossimo 14 dicembre, Vi giungano i nostri migliori saluti.

Marco Luchetti – Maria Paglia Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti

Roberta Dell’Apa Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Amedeo Sacrestano Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

Giuseppe Diretto Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

Fazio Segantini Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

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NEWSLETTER P.S.C. Novembre 2016:

LaPresse10-05-2012 Mestre, VeneziaCronacaOccupata e murata la sede di Equitalia a MestreNella foto: l'occupazione della sede

PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – L’Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA – Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia, le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale, la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Dalla data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all’Agenzia delle entrate sarà svolto dall’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, si compie il completo ritorno della riscossione in mano pubblica, con l’INPS che viene estromesso mediante l’acquisto delle azioni di Equitalia sempre a cura dell’Agenzia delle Entrate-

Scompare anche la società Equitalia Giustizia S.p.A., società preposta alla gestione delle somme sequestrate, le cui azioni vengono acquisite, a titolo gratuito, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1).

Con deliberazione, che dovrà essere adottata entro il 1° giugno 2017, gli Enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sè e per le società da essi  partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

 

DURC ON LINE – Modificata la disciplina per le aziende del settore edile e per quelle in crisi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del 23 febbraio 2016, recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”.

Il decreto, a firma del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, interviene sulla disciplina del DURC on line modificando la disciplina riguardante le imprese che operano nel settore edile e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Il Decreto, nello specifico, interviene sugli articoli 2 e 5 del citato decreto del 30 gennaio 2015..

Entrando nel dettaglio delle novità, il decreto prevede:

1) l’estensione della procedura per il rilascio del DURC in tempo reale da parte delle Casse edili, anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;

2) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (articoli 104 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati;

3) in caso di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999; D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004) l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

START-UP INNOVATIVE – Nuova modalità di costituzione con firma digitale – On line il primo rapporto

È online, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il primo rapporto dedicato alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata.

Avviata il 20 luglio scorso in attuazione di una previsione di legge introdotta il Decreto “Investment Compact” (D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), la nuova procedura dà facoltà di redigere l’atto costitutivo e lo statuto di una nuova impresa innovativa mediante una piattaforma online dedicata.

La compilazione si serve di un modello tipizzato – che assicura rapidità e certezza del diritto – ma personalizzabile, sottoscritto con firma digitale in modo da garantire l’identità dei contraenti. La forte disintermediazione che caratterizza il processo consente un significativo risparmio economico e responsabilizza i fondatori della startup innovativa sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione.

Nella compilazione è possibile fare uso di un servizio di assistenza specialistica offerto gratuitamente dal sistema camerale, che rende la procedura più rapida e garantisce l’adeguatezza della documentazione agli standard legali.

Previsto inizialmente fino a fine settembre 2016, alla luce del significativo numero di utenti che lo hanno utilizzato con soddisfazione (160 al 30 settembre), la disponibilità del servizio è stata estesa fino al 9 novembre 2016.

Le società che, al 30 settembre 2016, risultano aver attivato la nuova modalità sono 57, di cui 7 sono localizzate in Lombardia, 5 in Toscana, 3 nelle Marche e altrettante in Veneto, 2 in Puglia; altre 5 Regioni (2 del Mezzogiorno) registrano una startup innovativa ciascuna.

Tre province, Ascoli Piceno, Milano e Venezia, presentano due imprese iscritte con la nuova procedura; le altre sono distribuite tra 19 Camere di Commercio diverse.

Lo sforzo organizzativo profuso ha pertanto finora coinvolto complessivamente 22 Camere di Commercio, localizzate in 10 Regioni.

Relativamente al capitale iniziale sottoscritto, sei startup innovative sono riconducibili alla classe dimensionale compresa tra 1 e 5.000 euro, dieci tra 5.000 e 10.000, otto tra 10.000 e 50.000, e una tra 50.000 e 100.000.

Il settore in cui operano prevalentemente è quello dei servizi in particolare nella produzione di software.

LINK:

http://startup.registroimprese.it/atst/home;jsessionid=v+k+lRzxAaOHv7GhUc+eL7lb.inter6jb2?0

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ed2ed26e-83a7-4988-9689-68771bffc114

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 2IFAC – Al via sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016 – Si chiude il 30 novembre

Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2016 per rispondere al sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016, lanciato dall’IFAC (International Federation of Accountant) e rivolto a tutti quei professionisti che lavorano nei piccoli e medi studi professionali i cui clienti siano rappresentati per la maggior parte da PMI.

Le finalità del sondaggio, composto da 11 domande più altre 5 con finalità statistiche, sono di evidenziare le questioni chiave che interessano il settore, individuarne le principali tendenze e gli sviluppi, fare il punto sulle principali opportunità e sulle sfide che i piccoli e medi studi e le stesse PMI si trovano ad affrontare a livello globale.

Tali informazioni consentiranno ad IFAC, e agli enti che ne fanno parte, di avere una conoscenza più approfondita della situazione attuale e di fornire un miglior servizio a tutti i professionisti.

Quest’anno il sondaggio presenta alcune nuove domande su temi quali le assunzioni ed il personale, la tecnologia ed i parametri di riferimento sugli studi professionali.

LINK:

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ed2ed26e-83a7-4988-9689-68771bffc114

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

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IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

La disciplina dell’istituto è stata profondamente innovata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, allo scopo di semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e di favorire la compliance fiscale, ne ha modificato l’assetto originario.

Il ravvedimento, infatti, è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione e l’introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni.

Tra le novità più significative vi è certamente la previsione di una specifica ipotesi di ravvedimento per le violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione (lettera a-bis, comma 1, articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), rispetto alla quale l’Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti nella circolare 23/E del 9 giugno 2015 e nel comunicato stampa del 18 dicembre 2015.

Attraverso questa nuova ipotesi di ravvedimento, quindi, il legislatore ha voluto attribuire specifica e autonoma rilevanza alle violazioni attinenti al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Con la circolare 42/E dell’11 ottobre 2016, anche alla luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 (c,d, “Decreto Sanzioni”), che ha riformulato l’intero sistema sanzionatorio tributario, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento e fornisce nuovi chiarimenti e istruzioni, illustrando come e quando sfruttare gli sconti sanzionatori previsti dall’istituto.

La circolare contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

BENVENUTA IMPRESA – Disponibile un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale

Dal Registro imprese alle fatture online, dalle PEC alle Startup: è nato un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale.

Dieci milioni d’imprenditori censiti, sei milioni di imprese registrate, 900mila bilanci depositati ogni anno, 40mila visure e certificati richiesti da 87 Paesi diversi: i servizi digitali delle Camere di Commercio ora hanno un luogo unico di accesso, il portale “Benvenuta Imprese”, realizzato da Infocamere.

Oltre ai dati del Registro Imprese, dal portale è possibile:

– inviare fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni,

– cercare un indirizzo di posta certificato nell’elenco INI-PEC,

– ottenere il codice per operare nei mercati finanziari,

– aprire l’impresa in un giorno,

– usare un conto online per pagare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Dal nuovo portale si accede anche al portale per aprire Start-up e PMI innovative, anche senza l’assistenza di un notaio, direttamente online.

LINK:

http://benvenutaimpresa.it/index.html

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

TIMBRARE CON UNA APP – Via libera da parte del Garante Privacy, ma con adeguate garanzie

Con il provvedimento dell’8 settembre 2016 (Reg. Provv. n. 350), reso noto con la newsletter del 10 ottobre 2016, il Garante della Privacy ha dato parere favorevole all’utilizzo di un app per smartphone per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, previa l’adozione di dovute garanzie.

A porre il quesito due società che hanno presentato una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso all’installazione di una specifica applicazione ˗ contenente una funzionalità di localizzazione geografica ˗ sul dispositivo smartphone dei dipendenti, preordinata all’effettuazione della “timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze”.

Tale applicazione è configurata in modo tale da consentire l’accesso, previa autenticazione con user id e password, al dipendente, che cliccherà su icona “ingresso” per indicare l’inizio dell’attività lavorativa e su “uscita” per indicare la fine della giornata lavorativa”.

Considerato che i dati personali relativi alla geolocalizzazione (riferiti alla “posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”, devono essere trattati adottando particolari cautele e che i dispositivi smartphone sono, in considerazione delle normali potenzialità d’uso e dell’utilizzo comune degli stessi, destinati a “seguire” la persona che li detiene, indipendentemente dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tale trattamento, secondo il Garante, presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente.

Pertanto, le società, prima dell’inizio dei trattamenti, sono tenute, in base alla normativa vigente, a:

  1. a) effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice;
  2. b) fornire ai dipendenti delle società coinvolte dai descritti trattamenti un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, indicazione dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento);
  3. c) effettuare la designazione di incaricati e responsabili del trattamento provvedendo ad impartire specifiche istruzioni;
  4. d) adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati;
  5. e) predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

Sempre secondo il Garante, nell’utilizzo del sistema, le società dovranno:

  1. a) cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente l’associazione tra il luogo del lavoro e la posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all’orario cui si riferisce la timbratura;
  2. b) configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
  3. c) adottare specifiche misure idonee a garantire che l’applicativo installato sul dispositivo del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro).

Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati, il Garante ritiene che le società, intendendo avvalersi dei dati raccolti con il descritto sistema anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potranno conservare per cinque anni i dati necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento.

Analogamente, con riferimento alla conservazione per finalità di fatturazione, potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla legge (conformemente a quanto disposto dall’art. 2220 c.c.) i soli dati necessari a perseguire la predetta finalità, come disciplinata dall’ordinamento.

Nel caso posto al Garante, tuttavia, si parla comunque di un uso possibile ma non obbligatorio e la scelta resta al lavoratore, che, dopotutto, non è tenuto per legge a possedere uno smartphone.

Nella sede fissa, invece, i classici marcatempo resterebbero comunque ai dipendenti per la tradizionale operazione di timbratura.

LINK:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

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PEC INESISTENTI, NON VALIDE O SCADUTE – Effetti del provvedimento di cancellazione emesso dai Giudici del Registro delle imprese – Obbligo di comunicare un nuovo indirizzo PEC

Stando alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.

La PEC deve inoltre essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.

Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

– risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

– è stata revocata dal gestore;

– è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive.

In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

L’avvio del procedimento e della relativa notifica agli interessati inizia con la pubblicazione all’albo camerale online e prosegue con la successiva trasmissione al Giudice del Registro per la emanazione dei relativi decreti di cancellazione e la conseguente iscrizione della notizia di cancellazione PEC sulle singole posizioni di ditte individuali o società interessate.

Per tutte queste imprese prive di PEC, le successive domande di iscrizione di fatti o atti di interesse, relativi all’ impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, ”rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.

Ricordiamo che il monitoraggio delle PEC da parte del Registro delle imprese continueranno nella tempistica prevista dalle direttive ministeriali, per cui si ricorda l’importanza – oltrechè l’obbligo normativo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale – di essere in possesso di un indirizzo PEC valido attivo e univoco.

Ricordiamo, infine, che l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’autorità giudiziaria e l’amministrazione finanziaria, oltre a costituire lo strumento per la notifica di cartelle esattoriali per professionisti e imprese da parte degli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016. in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2015.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

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CERT’O – Disponibile una nuova piattaforma per la richiesta e l’invio dei Certificati d’Origine on line

Il certificato d’origine è uno speciale documento, rilasciato dalla Camera di Commercio su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l’origine dei prodotti.

Tale servizio è rivolto a tutti coloro che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari (e comunitari, se richiesti), iscritti presso la Camera di Commercio di competenza.

Ci sono due possibilità per accedere al sevizio:

  1. a) richiedere i moduli cartacei dei certificati d’origine direttamente all’Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di competenza o
  2. b) servirsi dell’applicazione telematica “CERT’O”, per richiedere per via telematica il rilascio del certificato di origine.

CERT’O è un progetto adottato dalle Camere di Commercio e riguarda un procedimento telematico che permette alle imprese di trasmettere on line le richieste dei certificati di origine agli sportelli dell’Ufficio Estero della Camera di Commercio e di ritirare i certificati completi presso una specifica domiciliazione entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta.

Il sistema consente inoltre:

– di ottimizzare la gestione dei documenti e di disporre di un archivio delle richieste inviate;

– di firmare i documenti, anche se il legale rappresentante dell’Impresa  non è fisicamente presente in azienda;

– di disporre di modelli già pronti da poter inviare;

– di disporre di un sistema flessibile e gratuito;

– di effettuare il pagamento in via telematica.

Per usufruire del nuovo servizio è necessario:

– essere abbonati al servizio contratto Telemacopay, per la spedizione delle pratiche telematiche; collegarsi www.registroimprese.it, accedere alla sezione “Registrati”, procedere alla registrazione on-line e successivamente “sottoscrivere il contratto cartaceo” e spedire via fax o vi a mail a registrazione.tpay@infocamere.it.;

– essere dotati della firma digitale;

– possedere uno scanner per l’invio degli allegati dei certificati di origine (es. fatture, ecc.).

Il servizio telematico è gratuito e i diritti di segreteria per il rilascio del certificato sono gli stessi applicati per la presentazione della pratica allo sportello.

Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.

LINK:

http://www.registroimprese.it/altre-pratiche-non-ri-servizi-e-gov-#page=altre

http://www.re.camcom.gov.it/allegati/ManualeUtenteCertO_160512043525.pdf

http://www.tusciaeconomica.it/Pb/Filez/1372764542K137994.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

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Nuovo ravvedimento operoso, A.E.: come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte

COMUNICATO STAMPA

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una circolare, la n. 42/E di oggi, l’Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal Dlgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un  credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

 

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza – In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

 

– per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;

– per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

 

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

 

 

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni – Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

 

– per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

– per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

 

Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

Remind sulle comunicazioni per la compliance – L’Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un’attività che sta andando avanti anche nel 2016.

 

Roma, 12 ottobre 2016

Scarica la Circolare >>>>   Circolare 42/E

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NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2016:

SINP – Definite le regole tecniche e di funzionamento – In vigore dal 12 ottobre
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 42. Il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonche’ le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – in vigore dal 12 ottobre 2016 – definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Il Sistema sarà operativo sull’infrastruttura informatica dell’INAIL e sarà resa disponibile per ciascun ente.
I dati raccolti riguarderanno:
– il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali;
– il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari;
– il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
– il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
– il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.
Ricordiamo che il SINP, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, è costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell’Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, INAIL, IPSEMA, ISPEL, con il supporto del CNEL e il contributo di organismi paritetici e istituti di settore.
Le parti sociali possono consultare periodicamente i flussi informativi del SINP, ad eccezione di quelli relativi alle attività di vigilanza.
Il SINP ha l’obiettivo di fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l’uso integrato dei dati al momento disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, l’integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.
La gestione tecnica ed informatica del SINP è affidata all’INAIL, ente individuato anche per la titolarità del trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003).
LINK:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-decreto-sinp.html
Fonte: www.tuttocamere.it

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE – Approvati i due modelli standard per la redazione periodica sulla situazione patrimoniale e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione
Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che, al fine di uniformare le relazioni periodiche ex artt. 40 e 75 del D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 (recante “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”), con decreto ministeriale 19 luglio 2016 – pubbl icato sul proprio sito istituzionale – sono stati approvato i seguenti due modelli standard per le Amministrazioni Straordinarie:
– Il modello per la relazione ex art. 40, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 270/1999;
– Il modello per la relazione ex art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999;
Secondo quanto disposto dal comma 1-bis, dell’art. 40, del D.Lgs. n. 270/1999, inserito dall’articolo 20, comma 2, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, il commissario straordinario, deve redigere ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione.
Secondo quanto disposto dal comma 1, dell’art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999, successivamente modificato dall’articolo 20, comma 2, lettera b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario deve sottoporre al Ministero dell’industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza.
In entrambi i casi, sia la relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa che il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, dovranno essere:
a) redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico;
b) trasmessi allo stesso Ministero con modalità telematiche.
Fonte: www.tuttocamere.it

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi
La scadenza del 2017 per applicare i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni delle aree pubbliche si avvicina a grandi passi. Scade infatti al 7 maggio 2017 o al 4 luglio del 2017 il periodo transitorio che era stato fissato dalla prima Intesa raggiunta, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie locali, il 5 luglio 2012.
Tale intesa costituisce, in sostanza, un patto tra Stato, Regioni e Comuni al fine di applicare uniformemente sul territorio nazionale quanto deciso in conformità alla normativa europea e riguarda i seguenti punti fondamentali:
1) la durata minima e massima delle concessioni;
2) i criteri di priorità da applicare nelle selezioni per l’assegnazione dei posteggi nei mercati, da applicare in caso di pluralità di domande concorrenti, ivi compresa la previsione dell’attribuzione, in sede di prima applicazione, di una specifica valutazione dell’anzianità di esercizio riferita al posteggio oggetto della selezione, fino a un massimo del 40% del punteggio complessivo;
3) i criteri per la concessione dei posteggi pluriennali nelle fiere;
4) i criteri per la concessione dei posteggi nei mercati o fiere di nuova istituzione;
5) disposizioni in caso il prestatore partecipante alla selezione sia proveniente da uno Stato dell’UE;
6) disposizioni per le “spunte”;
7) il numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo soggetto nella medesima area mercatale;
8) disposizioni relative al periodo transitorio, che prevede un periodo massimo di 7 anni di proroga automatica per le concessioni, che scade rispettivamente l’ 8 maggio 2017 o il 5 luglio 2017, a seconda che si tratti di concessioni scadute tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e la data dell’Intesa, o nel periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell’Intesa stessa.
L’ultimo intervento in materia, in ordine di tempo, è stato effettuato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome che il 24 marzo 2016 ha approvato un “Documento unitario recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012“.
Nella conferenza delle Regioni del 3 agosto 2016 è stato approvato un nuovo documento unitario concernente le ”Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e i relativi fac-simile dei bandi collegati.
Considerate le prossime scadenze fissate dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha ritenuto opportuno fornire ai Comuni e agli Operatori di commercio su aree pubbliche le linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell’Intesa che presentano particolari criticità.
Il documento intende chiarire alcune criticità contenute nell’Intesa del 5 luglio 2012 al fine di garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione.
In allegato al documento vengono riportati i seguenti due “fac-simile” dei bandi e delle domande di partecipazione:
– il fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere;
– il fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.
Fonte: www.tuttocamere.it

2ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA – Emanato il decreto che istituisce il nuovo Albo
Con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016 è stato costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica, riportato nell’allegato elenco, contenente i soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2015 per i quali l’apposita Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015.
Il nuovo Albo sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dalla data del presente provvedimento, quello costituito con decreto direttoriale 20 febbraio 2008.
Con specifici provvedimenti, tenuto conto delle nuove domande presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e del relativo esame delle stesse da parte della Commissione preposta alla verifica dei requisiti per l’ammissibilità e per la valutazione delle competenze tecnico scientifiche dei candidati, il Ministero provvede all’aggiornamento periodico dell’Albo.
Ricordiamo che l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica è stato istituito con il decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, presso lo stesso Ministero, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT).
L’Albo è stato poi costituito con il decreto del Direttore generale per il sostegno delle attività imprenditoriali 20 febbraio 2008.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015 si è poi provveduto alla revisione dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al predetto decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006.
Fonte: www.tuttocamere.it

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – Precisazioni dal Ministero dell’Interno sulle modalità di esibizione in caso di controllo
Per dimostrare la regolare copertura assicurativa del veicolo, in sede di controllo, il conducente potrà esibire “anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria … o senza che … possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo”.
La precisazione viene dal Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre 2016.
Il Ministero dell’Interno ricorda che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica …”.
Dunque, non è più necessario che il cliente riceva l’originale cartaceo a mano o via posta, basta che egli abbia prestato il consenso alla trasmissione per via telematica e tale documento stampato dal cliente ha completa validità e regolarità in caso di controllo delle forze dell’ordine.
A seguito di tale modifica – e conformemente ai principi e alle finalità del Codice dell’amministrazione digitale, volti alla diffusione e alla fruibilità dell’informazione in modalità digitale – secondo il Ministero dell’Interno, per dimostrare la regolare copertura assicurativa del veicolo in sede di controllo il conducente d’ora in poi potrà esibire anche solo una stampa non originale del certificato assicurativo in formato digitale, oppure semplicemente fare visualizzare all’agente il certificato in corso di validità sul proprio tablet o smartphone.
Ricordiamo che dal 18 ottobre 2015, per effetto dell’art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo.2012, n. 27, è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione. E’ pertanto sufficiente esibire, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine o vigili urbani, il regolare certificato di assicurazione rilasciato dalla compagnia assicurativa.
Lo stesso Ministero dell’Interno, con una nota del 15 Ottobre 2015, ha ricordato che detto certificato deve essere portato a bordo del mezzo per essere esibito in occasione di un controllo su strada, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 180 Codice della strada.
Successivamente, l’IVASS, con il citato provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha previsto la possibilità che la trasmissione del certificato di assicurazione potesse avvenire, previo consenso da parte del contraente, anche tramite posta elettronica. Da qui l’attuale interpretazione del Ministero dell’Interno secondo cui, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificat o di assicurazione obbligatoria.
LINK:
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/TP_AMM_circMinInt300_manzelli_s.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F29306/Provvedimento%20n.41%20del%2022%20dicembre%202015.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it

SPID – In crescita le Amministrazioni aderenti e i servizi attivi
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) comunica che sono cresciute a 3593 le amministrazioni attive e a 3963 i servizi online accessibili con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Per i cittadini anche un nuovo sistema di assistenza.
A circa sei mesi dall’avvio prosegue, su più fronti, il percorso di progressiva diffusione di SPID.
Tra le amministrazioni centrali, dopo INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, il nuovo sistema di login è stato adottato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) e da Automobil Club d’Italia (ACI).
Cresce anche il numero dei servizi messi a disposizione dalle amministrazioni locali: da luglio, per circa 3.300 comuni, è accessibile il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
A Lecce con SPID è possibile presentare istanze per alcuni servizi scolastici o avviare pratiche edilizie mentre a Firenze si possono, ad esempio, richiedere certificati anagrafici.
Da giugno, SPID è stato adottato dalla Sapienza – Università di Roma, prima università italiana ad aver consentito l’acceso a Infostud con il nuovo sistema di login per 110.000 studenti.
Oltre all’ateneo Romano, anche l’Università di Torino permette a studenti e dipendenti l’accesso ai propri servizi online con SPID.
Sul sito dedicato, rinnovato per garantire maggiore facilità nella fruizione delle informazioni e supporto al cittadino, sono disponibili informazioni dettagliate sul funzionamento, sulle modalità di richiesta dell’identità e sulle amministrazioni e i servizi disponibili.
Per i cittadini che necessitano di assistenza è attivo, dalle 9:30 alle 16 dal lunedì a venerdì, il numero 06.82888.736.
Oltre all’assistenza telefonica, i cittadini avranno la possibilità, direttamente dal sito dedicato, di inoltrare le proprie domande e ricevere risposta tramite e-mail.
Nella nuova versione del portale inoltre, nella pagina dedicata, sono contenute indicazioni specifiche e dettagliate per guidare le pubbliche amministrazione nell’implementazione di SPID.
LINK:
http://www.spid.gov.it/serve-aiuto
Fonte: www.tuttocamere.it

3Al via il “REGISTRO TRASPARENZA” per interagire con il Ministero dello Sviluppo Economico – L’attività del Ministero sempre più vicina ai cittadini
Dal 6 settembre 2016 è online il “Registro Trasparenza”, lo strumento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico intende rispondere all’esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini di seguire da vicino l’attività della Pubblica Amministrazione.
Il “Registro Trasparenza”, che si ispira al modello utilizzato dalle Istituzioni Europee e che il Ministero dello Sviluppo economico adotta per primo in Italia, è stato istituito per rispondere a domande sempre più ricorrenti. Ad esempio: Quali interessi vengono perseguiti? Da parte di chi? Con quali dotazioni di bilancio?
Attraverso un processo decisionale più aperto e trasparente diventa più facile garantire una rappresentanza equilibrata ed evitare pressioni indebite o un accesso illegittimo o privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle decisioni.
La trasparenza è inoltre un elemento fondamentale per incoraggiare i cittadini a partecipare più attivamente all’attività pubblica.
A partire da 6 settembre, pertanto, per i soggetti portatoti di interessi come i consulenti, gli studi legali, le imprese e le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative e altri è prevista la registrazione sul sito internet “Registro Trasparenza” al fine di interagire con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Fonte: www.tuttocamere.it
4L. n. 177/2016 – Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, la Legge 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,  lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Nello specifico, la legge provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni.
Previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS) nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Il testo tiene conto delle indicazioni dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.
Con la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, i corpi di polizia scendono da 5 a 4; viene così potenziato il livello di presidio del territorio attraverso il rafforzamento dell’attuale assetto con la cooperazione della capillare rete di strutture dell’Arma, delle sue capacità investigative e delle sue proiezioni internazionali per le attività preventive e repressive.
Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione attraverso l’impiego del personale del C.F.S. e si punta a risparmi di spesa di circa 100 milioni di euro in 3 anni.
Il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Fonte: www.tuttocamere.it

5PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) – Pubblicato il decreto del Segretariato della Giustizia Amministrativa sull’avvio della sperimentazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, il Decreto 12 settembre 2016, recante “Regolamento sulle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016)”.
Dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e tutti i Tribunali amministrativi regionali saranno coinvolti nella sperimentazione del Processo amministrativo telematico.
La sperimentazione riguarderà i soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016.
In questa fase – come si legge nel comunicato pubblicato sul sito Giustizia Amministrativa – tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica.
Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo  riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo.
LINK:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
Fonte: www.tuttocamere.it

RETI DI IMPRESA E ARTIGIANATO DIGITALE – Al via il secondo bando 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il secondo bando per le aggregazioni di imprese che operano o vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.
Rispetto al precedente intervento:
1) le aggregazioni proponenti devono essere costituite da un numero minimo di imprese pari a 5, e non più 15;
2) i programmi di investimento, localizzati sull’intero territorio nazionale, devono avere un importo tra 100 mila e 800 mila euro ed essere finalizzati alla creazione e allo sviluppo di:
a) centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo;
b) incubatori in grado di facilitare lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dell’artigianato digitale;
c) centri di fabbricazione digitale.
L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile, a tasso zero, a copertura del 70% dell’importo del programma ammesso alle agevolazioni.
La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) è pari al 20% dell’importo complessivo del programma considerato ammissibile.
Il nuovo bando è stato istituito con il decreto ministeriale del 21 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016.
Con un prossimo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.
Fonte: www.tuttocamere.it

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO – Siglata una convenzione tra il CNDCEC e l’Università di Tor Vergata
Anche i commercialisti potranno certificare i contratti delle aziende da loro assistite. E’ questo il frutto della convenzione stipulata il 15 settembre 2016 dal presidente del Consiglio nazionale della categoria, Gerardo Longobardi e dal prorettore dell’Università di Tor Vergata, Claudio Franchini.
L’ateneo romano rientra tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.
Il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 indica, tra gli organi abilitati a questo tipo di certificazioni le commissioni istituite proprio presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lungo l’elenco delle certificazioni previste nella convenzione: si va da quella dei contratti di lavoro e di appalto di cui agli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 a quella della conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma quarto, D.Lgs. n. 276/2003; dalla certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative in relazione alle tipologie di rapporti di lavoro con i soci (art. 83) a quella dei contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta tra sommin istrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni dello stesso D.Lgs 276/2003 (art. 84); dalla certificazione dell’esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 C.p.c. alla certificazione delle clausole compromissorie; dalla certificazione dei lodi delle camere arbitrali a quella della volontà delle parti espressa in sede di certificazione in relazione alle clausole dei contratti di lavoro e alle tipizzazioni delle cause di licenziamento fino alla certificazione accordi individuali di mutamento delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento ex art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015 e all’attività di consulenza legata alla attività di certificazione.
La sottoscrizione della convenzione è avvenuta nel corso del terzo Convegno nazionale della categoria dedicato alle tematiche del lavoro, svoltosi nei giorni scorsi a Roma.
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=c2f1cb04-cb6e-48a1-9fac-a95e1fbb49ae
Fonte: www.tuttocamere.it
6E’ ON LINE IL REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E’ online il Registro nazionale per l’Alternanza scuola-lavoro, www.scuolalavoro.registroimprese.it, punto d’incontro virtuale tra gli studenti che frequentano il triennio conclusivo degli istituti tecnici e dei licei e le imprese disponibili a offrire un periodo di apprendimento on the job.
Il Registro, la cui realizzazione è stata affidata alle Camere di commercio, è un tassello decisivo per la riuscita di uno degli aspetti più innovativi della recente riforma della scuola: l’inserimento organico di percorsi obbligatori di alternanza nelle scuole superiori ed il riconoscimento del valore dell’imparare lavorando. La riforma scolastica ha infatti stabilito che almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.
Nell’area aperta e liberamente consultabile del Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro, possono iscriversi gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che vogliano investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture.
Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta il numero massimo di studenti ospitabili, i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti.
Ricordiamo che, con la legge n. 107 del 12 luglio 2015, l’alternanza scuola-lavoro è diventata una realtà finalizzata a integrare il percorso formativo di studio con un periodo di esperienza da maturare in azienda.
L’alternanza scuola-lavoro è prevista durante il secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, la legge:
– inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;
– istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
L’alternanza scuola-lavoro è una strategia educativa all’interno della quale il contesto lavorativo è chiamato ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.
Il comma 41, dell’art.1 della citata legge n. 107/2015 stabilisce che il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è istituito presso le Camere di Commercio in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il Registro Nazionale Alternanza è composto:
a) da un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;
b) da una sezione speciale del Registro delle Imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori.
LINK:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
Fonte: www.tuttocamere.it

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Aggiornamento Gerico 2016 Versione 1.0.7 del 29/09/2016:

La versione 1.0.7 del 29/09/2016 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per lo studio WG68U la soglia minima dell’indicatore di coerenza economica “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” è stata posta pari a 1,15 come previsto dal Decreto Ministeriale 26 settembre 2016. Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione 1.0.7 di GERICO devono forzare il controllo (***C) che si presenterà in fase di trasmissione di UNICO. Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione 1.0.6 di GERICO, invece, possono trasmettere UNICO senza rilevare blocchi in fase di invio: per tali soggetti (così come per chi ha già trasmesso UNICO) si anticipa che sarà pubblicato sul proprio cassetto fiscale, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 giugno 2015, di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel prossimo mese di ottobre, l’esito di GERICO aggiornato alla versione 1.0.7 del software.

 

Scarica l’aggiornamento >>>>>  Agg_Gerico 2016 V. 1.0.7.

 

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