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Newsletter AGOSTO 2023:

IN BREVE

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI
  • Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto
  • Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente
  • Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
  • Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale
  • La sospensione feriale dei termini per il 2023
  • Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate
  • Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda
  • Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi
  • Nuovo modello per la dichiarazione di successione
  • Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

APPROFONDIMENTI

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list
  • La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto

Ai sensi della normativa di riferimento (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012) una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;

Infine, una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

  • costituire una “normale” società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative;
  • costituire la start-up innovativa (S.r.l.) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, ma sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all’ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la start-up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda.

 

 

AGEVOLAZIONI

Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è esclusa qualsiasi valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la “regolarità fiscale” del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15, alla luce del principio secondo il quale l’erogazione del suddetto contributo, per attribuire ai soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia la liquidità necessaria a mantenere in vita le attività economiche, ha una evidente funzione “ristorativa” e non “premiale”.

Più precisamente, spiegano i giudici, l’erogazione del contributo prescinde da qualunque verifica dell’Agenzia in ordine a eventuali violazioni o debiti di natura tributaria, essendo subordinata al possesso di due soli requisiti, quali il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 7-quater

Il cosiddetto Decreto “Bollette”, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, all’art. 7-quater, prevede un nuovo credito d’imposta per start-up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l’anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start-up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, per attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

  • può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive, fino all’anno nel quale termina l’utilizzo;
  • non rientra nel limite di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni del “regime de minimis”, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli aiuti de minimis non deve superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale

A.C. 1134

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma del Codice della proprietà industriale, che rientra nel PNRR ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento prevede che, come nei principali Paesi occidentali, anche in Italia il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarà di titolarità della struttura di appartenenza. Ciò renderà più agevoli i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.

Con l’approvazione, dopo oltre 10 anni di tentativi, del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale si raggiunge un traguardo importante, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR – sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. – L’azione del Ministero, portata avanti condividendo il percorso con gli stakeholders interessati, contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo. Finalmente si segna un cambio di passo anche nei processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei brevetti grazie all’abolizione del cosiddetto professor privilege: la titolarità delle invenzioni in mano alle Università con molta probabilità renderà più agevole il passaggio dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.”.

Tra i diversi interventi operati dalla riforma si segnalano:

  • il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG;
  • il ribaltamento del c.d. professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini per il 2023

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2023 il 20 agosto cade di domenica e quindi l’ultimo giorno diventa il 21 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.Dirett. 7 luglio 2023, n. 118

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 luglio scorso ha comunicato che la piattaforma permetterà agli enti beneficiari di presentare la domanda di partecipazione al “Social bonus” entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, come previsto dal Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Con il recente Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, rende noto il Ministero, è stata pubblicata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al Social bonus, oltre a quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del terzo settore con le risorse finanziarie acquisite tramite le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Il “Social bonus”, ricordiamo, è stato istituito in attuazione dell’art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), quale credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli Enti del terzo settore, che presentino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

 

 

DICHIARAZIONI

Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2023, n. 14/E

Tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa a ciascun condomino è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (cfr circolare Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 14/E).

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Nuovo modello per la dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 luglio 2023, n. 275086/2023

L’Agenzia delle Entrate, al fine di adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e ai recenti chiarimenti interpretativi (come la recente circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del “legato di genere”), con Provvedimento del 25 luglio ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre implementate alcune funzionalità presenti negli applicativi informatici per la gestione di particolari fattispecie.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 26 luglio 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno 2023, in esame definitivo, il decreto correttivo alla Riforma dello sport che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Si è ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

La prima parte del documento effettua una disamina aggiornata della normativa vigente relativa alla istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese che operano in forma societaria o collettiva, nonché delle “misure” previste per gli imprenditori individuali.

Ricordiamo infatti che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  • con la modifica dell’art. 2086, secondo comma, c.c., ha statuito il dovere generale dell’imprenditore collettivo, e non solo di quello che opera in forma societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • con l’art. 3 dello stesso Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si è esteso anche all’impresa individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, andando a declinare, in tal modo, il canone di proporzionalità già espresso nell’art. 2086, secondo comma, c.c. e circoscrivendo l’obbligo per tali imprenditori all’adozione di presidi organizzativi, ancorché semplificati.

Nella seconda parte, dando seguito alle indicazioni fornite, il documento propone strumenti operativi (attraverso apposite check-list) che potranno essere di supporto nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti.

Attenzione: Le check list proposte dal CNDCEC sono uno strumento di supporto ma è sempre rimessa alla discrezionalità del professionista e delle imprese utilizzarle adattandole al caso concreto e considerando le variabili dell’organizzazione, la natura, la dimensione, la consistenza occupazionale e la complessità dell’attività in concreto esercitata, nonché gli obblighi di legge cui l’impresa è tenuta a uniformarsi.

Il contesto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza di moltissime PMI scarsamente organizzate:

  • le microimprese (0-9 addetti) sono, infatti, quasi 4 milioni e rappresentano il 94,8% delle imprese attive;
  • le grandi imprese (250 addetti e oltre) sono solo lo 0,1% del totale delle imprese.

È quindi di tutta evidenza come lo strumento proposto andrà, nella maggioranza dei casi, rivisto e considerato alla luce degli elementi soggettivi dell’impresa esaminata.

Consapevole di questa realtà, in concomitanza con la pubblicazione del documento, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso pubblico un ulteriore documento, elaborato con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione CR di Firenze, destinato alle realtà più piccole: il documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese”.

Il documento ha in questo caso lo scopo di illustrare, in modo sintetico, con un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese, le novità in materia di “assetti adeguati”, di “composizione negoziata”, di regole che le banche sono obbligate a seguire quando trattano con un cliente in difficoltà.

Essere imprenditori significa credere nel futuro e nelle proprie capacità. È proprio questo atteggiamento di fiducia, in un mondo pieno di incertezza, a determinare il successo dell’impresa. Nessuna legge dovrebbe scoraggiare gli imprenditori dall’assumere rischi, dato che è dalla loro attività che tutta la società trae beneficio.

Al contempo, una visione ottimistica deve accompagnarsi all’attenzione nei confronti di tutto ciò che potrebbe mettere in difficoltà l’impresa.”

È questo l’incipit del documento che si occupa di assetti adeguati, composizione negoziata e dialogo con i creditori finanziari, con l’intento di illustrare, in modo sintetico, le novità apportate dalle recenti riforme, utilizzando un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese.

Cogliere tempestivamente i segnali di difficoltà di una impresa consente di porre in essere una serie di azioni che, proprio perché tempestive, spesso permettono di superare le difficoltà, evitando che sfocino in una vera e propria crisi.

 

 

DICHIARAZIONI

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, e vuole rappresentare uno strumento utile al fine di un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale da parte di cittadini, professionisti e operatori del settore.

La Guida fa riferimento alle precedenti circolari nn. 14/E, 15/E e 17/E del 2023 (“Raccolta”) che costituiscono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti:

  • visto di conformità;
  • redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta;
  • oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023;
  • oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
  • crediti d’imposta;
  • detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus);
  • altre detrazioni;
  • versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.

Queste le sezioni della raccolta:

  • le spese sanitarie;
  • gli interessi passivi dei mutui;
  • le spese d’istruzione;
  • le erogazioni liberali;
  • i premi di assicurazione;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • le altre detrazioni e deduzioni;
  • i crediti d’imposta;
  • il recupero del patrimonio edilizio;
  • la riqualificazione energetica;
  • il bonus mobili ed elettrodomestici;
  • il Superbonus.

Contiene inoltre l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente a coloro che possono utilizzare il modello 730/2023, ma per ragioni di completezza espositiva, la raccolta fa riferimento anche a chi non può e, quindi, presenta il modello Redditi 2023 e tengono conto, oltre che delle novità normative, anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti tramite interpello o consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter LUGLIO 2023:

IN BREVE
  • Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis
  • L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente circa le possibili anomalie nei dati ISA
  • Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022
  • Possibile il ravvedimento operoso per il versamento IMU scaduto
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Pubblicate le linee guida per le dichiarazioni dei redditi
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • IVA sulle compensazioni da “Caro materiali”
  • Superbonus 2023: le ultime novità (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”)
  • INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali
  • Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro
  • Sono on line gli elenchi 5 per mille 2022
APPROFONDIMENTI
  • Le possibili anomalie nei dati ISA
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 giugno 2023, n. 27/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di compensare i crediti energia e gas non comunicati alla stessa, come previsto dalle relative disposizioni in materia, entro il 16 marzo 2023, utilizzando l’istituto della cd. remissione in bonis.

Per i crediti di imposta energia elettrica e gas maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, la normativa prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da presentarsi entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito a quella data.

L’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che, essendo tale comunicazione un mero adempimento formale e non rappresentando un elemento costitutivo del credito, chi avesse omesso la comunicazione potrà far ricorso all’istituto della “remissione in bonis” versando la sanzione prevista (euro 250) e inviando l’apposita comunicazione entro il termine previsto per la fruizione dei crediti in oggetto (30 settembre 2023) e comunque prima dell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Il ricorso allo strumento della remissione in bonis è precluso in presenza di attività di controllo o di constatazione della violazione poste in essere prima del suo perfezionamento dall’Amministrazione finanziaria.

In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato.

 

ACCERTAMENTO

L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente circa le possibili anomalie nei dati ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023

Con un Provvedimento datato 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o dei loro intermediari, elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola, per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022

Agenzia delle Entrate, Avviso 26 giugno 2023

Con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.

Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

Coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilazione-comunicazione-crediti-imposta-imprese) e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Possibile il ravvedimento operoso per il versamento IMU scaduto

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2023 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2022 e primo acconto 2023, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 31 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Pubblicate le linee guida per le dichiarazioni dei redditi

Agenzia delle Entrate, Circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E

L’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022.

Le circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023 contengono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

 

 

REGIMI SPECIALI

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

IVA

IVA sulle compensazioni da “caro materiali”

Con una recente nota, alla luce di diverse segnalazioni che le sono pervenute, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ribadito che le somme riconosciute dalle Stazioni appaltanti pubbliche alle imprese appaltatrici, in compensazione del cd. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ad IVA.

Tale indirizzo è stato già espressamente fornito dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio dello scorso anno, con la risoluzione n. 39/E/2022, nella quale viene affrontato, ai fini IVA, sia il rapporto “a monte” tra Stazione appaltante e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora MIMS) che eroga le somme avvalendosi dell’apposito Fondo, sia quello “a valle” tra Stazione appaltante ed impresa appaltatrice.

È pertanto necessario fatturare tali importi con indicazione dell’IVA, con la medesima aliquota applicata per l’appalto, evidenziando altresì l’applicazione del meccanismo dello split payment (art.17-ter, del D.P.R. n. 633/1972), in base al quale sarà la stessa Stazione appaltane a dover versare l’imposta all’Erario.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus 2023: le ultime novità (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”)

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 giugno2023, n. 13/E

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le ultime modifiche normative (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”) che hanno interessato il cosiddetto Superbonus 2023.

Tra le principali novità segnaliamo:

  • la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022;
  • lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

 

 

PROFESSIONISTI

INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale:

  • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
  • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell’elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale. Sempre dal 6 luglio le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa.

Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale   https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale. A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

 

 

SOCIETÀ

Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno presto effettuare una serie di adempimenti per adeguarsi alle nuove norme in materia di whistleblowing, previste dal D.Lgs. n. 24/2023. Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Le novità previste dal D.Lgs. n. 24/2023 entreranno in vigore:

  1. entro il prossimo 15 luglio 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti;
  2. entro il 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, almeno 50 lavoratori dipendenti, così come quelli che, pur rimanendo sotto la soglia delle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi e i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

 

DICHIARAZIONI

Sono on line gli elenchi 5 per mille 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell’area tematica “5 per mille” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-tematica-5×1000 ) gli elenchi degli enti ammessi e degli enti esclusi, per l’anno finanziario 2022, insieme agli importi corrispondenti. Le preferenze espresse dai contribuenti sono oltre 510 milioni, gli enti prescelti 71.674. Il primato va agli Enti del terzo settore e Onlus, pari a 50.301.

Compongono l’elenco, come ogni anno, gli Enti del terzo settore e le Onlus, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette, oltre a circa 8mila Comuni. In particolare, nella categoria degli Enti del terzo settore e Onlus sono ricompresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO

Le possibili anomalie nei dati ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023

Con un Provvedimento datato 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o dei loro intermediari, elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola, per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze.

Il contribuente riceverà la comunicazione via Pec o per posta ordinaria e il destinatario può chiedere altre informazioni o segnalare fatti o circostanze non conosciuti dall’Amministrazione.

Il contribuente, o l’intermediario, potrà consultare nel cassetto fiscale, accessibile tramite i servizi telematici, le comunicazioni relative alle omissioni o alle anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI” e le risposte inviate dallo stesso contribuente relative alle comunicazioni.

Le incongruenze sono comunicate anche via Entratel all’intermediario se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle.

Chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, potrà visualizzare un avviso personalizzato nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica e/o tramite short message service, con cui l’Amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.

I contribuenti (e i loro intermediari) possono fornire chiarimenti e precisazioni relativi alle anomalie, attraverso uno specifico software disponibile sul sito dell’Agenzia. L’applicativo consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.

Grazie ai dati messi a disposizione, in definitiva, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Il provvedimento approva anche la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2019-2020-2021, le tipologie di anomalie riguardanti i dati ai fini Isa, a cui dare attenzione.

Si segnala che sono esclusi dalla selezione le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Si ricorda infine che i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria, con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 5% annuo.

 

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 20 luglio 2023 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE. Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023. Mod. F24
Giovedì 20 luglio 2023 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES (interessati dagli ISA), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Giovedì 20 luglio 2023 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2023. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter GIUGNO 2023:

 

IN BREVE
  • Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento
  • Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi
  • Partite IVA “apri e chiudi”: emanato il provvedimento attuativo
  • Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo
  • Rivalutazione partecipazioni quotate: istituito il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva
  • Gli standard europei ESRS per il reporting di sostenibilità
  • Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza
  • Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso
  • Bonus una tantum edicole 2022: online la lista dei beneficiari
  • L’Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”
  • Il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)
  • Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
  • Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio
APPROFONDIMENTI
  • L’importo del diritto annuale camerale 2023
  • Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE

Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 23 febbraio 2023

Per il diritto annuale delle Camere di Commercio, il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 35 del 23 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che, con lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro, introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.

Tra le misure previste dal cosiddetto Decreto “Alluvione” anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Il testo, in particolare, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.

La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.

 

 

ACCERTAMENTO

Partite IVA “apri e chiudi”: emanato il provvedimento attuativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.

Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 12 aprile 2023

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, inclusi i trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva.

Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Rivalutazione partecipazioni quotate: istituito il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 maggio 2023, n. 23/E

Con Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “8057“, per permettere il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di cui all’art. 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 107 a 109, legge n. 197/2022). Ricordiamo che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

Confermato invece l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

 

 

BILANCIO

Gli standard europei ESRS per il reporting di sostenibilità

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory), ente di natura tecnica che si occupa dei principi contabili a livello internazionale e che svolge il ruolo di consulente tecnico della Commissione per la definizione delle regole di informativa ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha recentemente pubblicato i nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), destinati a diventare le linee guida per redigere i bilanci aziendali di sostenibilità nei paesi membri dell’Unione Europea.

Gli standard ESRS sono suddivisi in 12 documenti riguardanti diverse aree:

Aspetti generali:

ESRS 1 Requisiti generali

ESRS 2 Contenuti generali

Ambientale (E):

ESRS E1 Cambiamenti climatici

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Risorse idriche e marine

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

Governance (G):

ESRS G1 Condotta aziendale

Sociale (S):

ESRS S1 Forza lavoro propria

ESRS S2 Lavoratori della catena del valore

ESRS S3 Comunità coinvolte

ESRS S4 Consumatori e utenti.

Entro giugno 2023 l’EFRAG pubblicherà anche la seconda serie di standard ESRS, ovvero quelli relativi alle linee guida settoriali:

  • 5 settori sono già coperti dagli standard GRI: agricoltura, estrazione del carbone, estrazione mineraria, petrolio e gas;
  • 5 settori verranno stilati seguendo la filosofia ad alto impatto: produzione di energia, autotrasporto, produzione di autoveicoli, cibo/bevande, tessile.

La serie 2 includerà anche gli standard ESRS per le PMI.

Mediante l’utilizzo di questi standard, tutte le grandi aziende dell’UE, gradualmente, dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte. L’adozione di linee guide standard dovrebbe mettere fine al fenomeno del greenwashing. strategia di comunicazione adottata da imprese, organizzazioni o istituzioni politiche che comunicano un impegno e un attaccamento alle politiche ambientali diverso da quello effettivo.

 

 

BILANCIO

Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012), e dopo l’aggiornamento o la conferma del profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, il rappresentante legale della start-up deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione nel Registro delle imprese.

Si tratta di un adempimento gratuito ma obbligatorio per legge.

Ricordiamo anche che le start-up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili. Per le start-up innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020 il termine è prorogato di 12 mesi.

Nel corso dell’esercizio 2023 scadranno quindi i termini per tutte le start-up innovative avviate nel 2017.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso

Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ – Definizione agevolata

In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.

La norma, spiega l’AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus una tantum edicole 2022: online la lista dei beneficiari

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del bonus una tantum edicole per l’anno 2022, istituito ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 23 settembre 2022, che ha previsto, come misura di sostegno alle edicole, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno di una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:

  • interventi di trasformazione digitale;
  • interventi di ammodernamento tecnologico;
  • fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
  • attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

 

 

ECONOMIA

Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”

L’Ocse ha pubblicato il report Taxing Wages 2023 (https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2023_8c99fa4d-en) che analizza l’andamento e l’impatto del cuneo fiscale nei Paesi membri dell’Organizzazione.

Nel 2022 le imposte sui redditi da lavoro sono aumentate in tutta l’area Ocse a causa dell’aumento dei salari nominali, che ha spinto i redditi verso scaglioni fiscali più elevati, riducendo al contempo l’ammissibilità a crediti d’imposta e altri benefici in denaro. L’elevata inflazione ha poi causato un calo dei salari reali, con un doppio colpo per i contribuenti. Il fenomeno è noto come “fiscal drag” (drenaggio fiscale) e si manifesta quando si verifica un aumento della pressione fiscale sul reddito a causa di una inflazione in forte crescita.

Il report Ocse esamina nel dettaglio anche le variazioni del cuneo fiscale, ossia la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la retribuzione netta ricevuta dal lavoratore, e pone sotto indagine otto tipologie di famiglie, che variano per livello di reddito e composizione del nucleo familiare.

 

 

BILANCIO

Il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato la terza edizione aggiornata del volume “Il Bilancio del Terzo settore”. La monografia, a firma di Matteo Pozzoli (componente dell’Ufficio legislativo del Consiglio Nazionale e professore associato di Economia aziendale all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”), è scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.fondazionenazionalecommercialisti.it.

 

 

IRPEF

Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

 

 

INCENTIVI

Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio

Ministero della cultura, Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Avviso 11 maggio 2023

Con Avviso dell’11 maggio 2023, la Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC ha comunicato che le imprese interessate al riconoscimento del tax credit musica (per i costi sostenuti nel 2022) ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda online entro il 14 luglio utilizzando la modulistica per il riconoscimento del beneficio presente all’interno della piattaforma DGCOL (https://doc.cultura.gov.it/login.php).

Per accedere all’agevolazione in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

  • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it;
  • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
  • completa della documentazione prevista nel D.Dir. del 13 agosto e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
  • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L. 91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”. L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

All’indirizzo https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/ è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

L’importo del diritto annuale camerale 2023

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 23 febbraio 2023

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 – Decreto MISE 8 gennaio 2015).

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno già provveduto per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/calcolo;jsessionid=LktNkneU_WA2_VO67upVpwvLNjnNuGetnQ9RsNQC.newinterjb1?execution=e1s1) la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001,

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00  
Imprese con sede principale all’estero  
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00  

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

 

 

ACCERTAMENTO

Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.

 

Il provvedimento attuativo e la procedura

Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dall’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri UE, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi.

In caso di partita IVA “sospetta”, l’Ufficio competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell’attività e ad ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell’imposta, consistente nell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa o lavoro autonomo.

Qualora i dubbi dell’Ufficio non venissero dissipati, l’Agenzia delle Entrate provvederà:

  • a emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
  • a disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system);
  • nonché all’erogazione della sanzione di euro 3.000 di cui risponderà il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione.

Il contribuente sanzionato avrà comunque la possibilità di riaprire la partita IVA, ma soltanto integrando la richiesta con il deposito di una garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) della durata di 3 anni dal rilascio di ammontare non inferiore a 50.000 euro.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione sarà pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il provvedimento attuativo riporta anche il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.

Gli elementi di rischio che saranno indagati possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente, sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e saranno ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti.

Segnali di una mancata “operatività” della partita IVA saranno rappresentati dall’esistenza e dall’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento e più in generale “ogni elemento di coerenza” rispetto ad essa.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 16 giugno 2023 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023. Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Venerdì 30 giugno 2023 IMU – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

Invio telematico con posta certificata (PEC).

Venerdì 30 giugno 2023 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023. Mod. F24
Venerdì 30 giugno 2023 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Venerdì 30 giugno 2023 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2023 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter MAGGIO 2023:

IN BREVE
  • Proroga al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater”
  • Dichiarazione IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio
  • Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti
  • Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio
  • Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
  • Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi
  • Approvato il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza
  • Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022
  • Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio
  • ISEE precompilato: al via il nuovo Portale unico
  • Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata
  • Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023
  • Approvato il nuovo regolamento per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
APPROFONDIMENTI
  • Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Proroga al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater”

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 21 aprile 2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 21 aprile 2023, ha preannunciato la prossima proroga di alcuni termini riferiti alla cosiddetta “Rottamazione-quater”.

Prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Differito, di conseguenza, al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme che dovranno versare per il perfezionamento della definizione agevolata.

Una prossima disposizione stabilirà inoltre che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio

È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 aprile 2023, n. 9/E

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E/2023, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 206 a 212, della legge di Bilancio 2023 nell’ambito della tregua fiscale.

I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023.

Con riferimento alla pendenza della lite, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nella circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2023, n. 2023/132123

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi alle detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022).

Dal 2 maggio 2023 i soggetti titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) potranno comunicare la scelta per la rateizzazione lunga utilizzando la nuova funzionalità web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La rateizzazione lunga si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

 

 

AGEVOLAZIONI

Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 aprile 2023, n. 10/E

L’art. 10-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall’ANAC, che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del superbonus e della cessione/sconto in fattura.

Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
    • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
    • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
    • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

 

 

INCENTIVI

Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Provvedimento 20 aprile 2023

È stato approvato e pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2022.

Nell’elenco, allegato al Provvedimento di approvazione del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 aprile 2023, sono indicati i singoli importi potenzialmente fruibili da ciascun soggetto, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è subordinata alla verifica preventiva, da parte delle imprese, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

 

 

IMPRESE

Approvato il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza

Ministero delle imprese e del made in Italy, Comunicato stampa 20 aprile 2023

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 20 aprile 2023 ha approvato, con procedura di urgenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR.

Il testo modifica la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Il Ddl prevede inoltre la promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Viene attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.

Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Si stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Si prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni.

Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Sono semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Si ricorda che dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio

Da martedì 2 maggio la dichiarazione precompilata 2023 sarà consultabile online, mentre dallo scorso 20 aprile è già possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.

In particolare, dal 2 maggio saranno disponibili la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente e l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative.

Il 730 precompilato dovrà invece essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

 

 

IRPFE

ISEE precompilato: al via il nuovo Portale Unico

INPS, Messaggio 11 aprile 2023 n. 1345

Nell’ambito del PNRR, l’INPS ha previsto la semplificazione della presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto “ISEE Precompilato”.

L’Istituto, con Messaggio n. 1345 dell’11 aprile ha comunicato che è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.

Nel nuovo portale, oltre alle istruzioni per la compilazione dell’ISEE, sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali che ne renderanno più agevole il rilascio, privilegiando l’uso della modalità precompilata.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata

È attiva sul sito internet del Ministero della Salute la piattaforma dedicata (www.bonusvista.it) per richiedere il “Bonus vista”, un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro.

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 5 maggio è possibile richiedere il Bonus vista sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato.

Gli esercenti che vogliano accreditare la propria attività commerciale possono già effettuare la registrazione sul sito bonusvista.it.

I requisiti richiesti per ottenere il bonus sono:

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro, SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/elenco-iscritti-onlus-2023) è stato pubblicato l’elenco delle Onlus e delle Asd che hanno presentato l’istanza di accreditamento per accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022).

È possibile consultare l’elenco pubblicato attraverso il motore di ricerca presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (area 5 per mille – www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2023/motore.htm) cercando per denominazione, codice fiscale o provincia.

Le scadenze:

  • entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente;
  • entro il 10 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta.

 

 

TERZO SETTORE

Approvato il nuovo regolamento per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, Decreto 30 marzo 2023

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro, tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute SpA, sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Coni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2022 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l’assistenza fiscale determinerà l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: Sempre in tema di novità si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 31 maggio 2023 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

 

Approfondisci

Newsletter APRILE 2023:

 

IN BREVE

  • Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale
  • Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  • Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024
  • ISA: approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione di “ulteriori dati” (periodo d’imposta 2022)
  • Aggiornato il modello IVA TR
  • Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%
  • Lavoratori all’estero: in G.U. il decreto con le retribuzioni convenzionali per il 2023
  • Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24
  • Bonus per l’attività fisica adattata: definita la percentuale fruibile
  • Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori
  • Diffusione malware tramite false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale”

APPROFONDIMENTI

  • I chiarimenti in tema di pace fiscale
  • Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale

D.L. 30 marzo 2023, n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. pace fiscale introdotta dall’art. 1, della Legge n. 197/2022.

 

Definizione delle irregolarità formali

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).

 

Ravvedimento speciale

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:

  • per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell’importo dovuto.

È fissato al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (invece del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

 

Definizione liti pendenti

È prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:

  • presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda;
  • versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

È fissato al 31 ottobre e 20 dicembre (invece del 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024

La definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

ISA: approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati (periodo d’imposta 2022)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 2023, n. 92984

Con Provvedimento del 23 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2022.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica trasmettono all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia, ovvero predisposto con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

La stessa modalità di acquisizione è valida per i soggetti incaricati alla trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

 

 

DICHIARAZIONI

Aggiornato il modello IVA TR

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento del modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche, da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023 (la versione precedente potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023).

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o intendono utilizzarla in compensazione.

Di seguito si riportano le modifiche al modello, alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche:

  • è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14, Reg. UE 2016/679). Sono soppressi poi i righi TA11A e TA14, le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti rigo TA5 7%, rigo TA6 7,3%, rigo TA7 7,5%, rigo TA8 8,3%, rigo TA9 8,5%, rigo TA10 8,8%, rigo TA11 10%, rigo TA12 12,3%, rigo TA13 22% e nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
  • nel quadro TB i righi TB11A e TB14 sono soppressi, le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti: rigo TB5 7%, rigo TB6 7,3%, rigo TB7 7,5%, rigo TB8 8,3%, rigo TB9 8,5%, rigo TB10 8,8%, rigo TB11 10%, rigo TB12 12,3%, rigo TB13 22% e nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13.

 

 

INCENTIVI

Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94679

L’art. 1, comma 131, del D.L. n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta disciplinato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Con Provvedimento del 24 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, ha informato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Lavoratori all’estero: in GU il decreto con le retribuzioni convenzionali per il 2023

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 28 febbraio 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 28 febbraio 2023, con cui sono fissate, per l’anno 2023, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero.

Ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero sono elencate, per ciascun settore, nelle tabelle allegate al decreto.

Il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che:

  • per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente;
  • in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, dunque, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

Con Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

I codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus per l’attività fisica adattata: definita la percentuale fruibile

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94779

Con Provvedimento del 24 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute nel 2022 per l’attività fisica adattata (art. 1, comma 737, legge n. 234/2021), è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto.

Il credito d’imposta, in particolare, è previsto in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. n. 36/2021.

Il citato art. 2 definisce l’Attività Fisica Adattata (AFA) come segue: programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le “palestre della salute”, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 marzo 2023, n. 47

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito la misura di sostegno cosiddetta “bonus trasporti” contro il caro energia a sostegno di famiglie, studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il contributo può arrivare fino a 60 euro a beneficiario.

Le risorse stanziate per il 2023 sono pari a 100 milioni di euro.

Per beneficiare del bonus è necessario avere un reddito 2022 che non superi i 20.000 euro e inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. entro il 31 dicembre 2023.

 

 

FRODI INFORMATICHE

Diffusione malware tramite false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente segnalato l’ennesima ondata di diffusione del malware Ursnif tramite false mail a tema rimborsi.

I messaggi sono come sempre leggermente diversificati gli uni dagli altri, ma in questo caso risultano confezionati in maniera particolarmente maldestra, con i consueti indicatori:

  • mittente completamente estraneo all’Agenzia delle Entrate;
  • uffici inesistenti;
  • testo generico;
  • errori di sintassi e di ortografia.

L’Agenzia delle Entrate si dichiara naturalmente totalmente estranea a questi messaggi ricordando che in caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’ufficio territorialmente competente.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I chiarimenti in tema di pace fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla regolarizzazione delle irregolarità formali viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all’ambito applicativo delle norme agevolative, la circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del “ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E/2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Relativamente all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette la definizione agevolata, ossia l’adesione, sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L’adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d’ufficio.

Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l’Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Nella circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì pubblicato sul proprio canale YouTube un video-convegno formativocdedicato alla Tregua Fiscale 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=WKKv-TUhyoY).

Nel video intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

La definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

La rimozione non deve inoltre essere effettuata quando non è possibile o necessaria. Trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

Rientrano nell’ipotesi in parola, ad esempio:

  • la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
  • a partire dal 1° gennaio 2018, l’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l’imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l’errore;
  • le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
  • l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la rimozione) alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

  • l’omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA. Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell’attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010;
  • l’omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
  • l’omessa iscrizione al VIES. Sebbene la Corte di Giustizia UE, con sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva IVA, né secondo la giurisprudenza della Corte UE; l’omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 2 maggio 2023 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l’anno d’imposta 2022. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA. Telematica
Martedì 2 maggio 2023 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

 

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