Navigazione contenuti

Archvio

Newsletter MARZO 2023:

 

IN BREVE
  • Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali
  • Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili
  • Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)
  • Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Nuova scadenza per l’invio dei dati delle spese sanitarie
  • Rottamazione-quater: prospetto informativo
  • Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori
  • Comunicazioni di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali
  • Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023
  • I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi
  • Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell’omesso versamento
APPROFONDIMENTI
  • La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui
  • Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto “Milleproroghe”). Il provvedimento entra in vigore il 28 febbraio 2023.

Rispetto al testo originario, il provvedimento presenta diverse novità. Tra le più importanti si segnalano:

  • il rinvio al 31 marzo 2023 della scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni;
  • la sospensione fino al 30 ottobre 2023 dei termini previsti dalla disciplina “prima casa”;
  • il differimento al 30 novembre 2023 anche del termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio 2023. Il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;
  • la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905

Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

  • imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
  • imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
  • imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
  • imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
  • imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2023 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

AGEVOLAZIONI

Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)

Entro giovedì 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2023 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

DICHIARAZIONI

Nuova scadenza per l’invio dei dati delle spese sanitarie

D.M. 16 febbraio 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga i termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2022. È stata fissata al 22 febbraio 2023, infatti, la scadenza di invio:

  • per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022, per tutti i soggetti obbligati;
  • per le spese sostenute nell’intero anno 2022, per gli ottici.

Prorogato anche il termine per l’opposizione all’utilizzo dei dati: se non è stato trasmesso il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 22 febbraio 2023 è possibile accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

 

 

AGEVOLAZIONI

Rottamazione-quater: prospetto informativo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto informativo (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/), tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022.

Il Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata (credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022. Nello specifico contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’agente della riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull’aggio. Tali somme non devono essere versate.

Invece, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

 

BILANCIO

Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 3

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha posticipato di un anno la disciplina emergenziale, sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con il nuovo termine del 31 dicembre 2022. Per effetto di tale modifica, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applica la disciplina codicistica di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4) c.c..

La sospensione non fa però venir meno le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma:

S.p.A. Art. 2446, primo comma: (1) … All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L’inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l’annullamento della delibera sociale.

S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: (2) All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale del marzo 2022, già metteva in evidenza, in occasione della precedente proroga, l’importanza per gli amministratori di evidenziare le ragioni per cui, pur avendo realizzato perdite tali da azzerare il patrimonio netto, ritengono che non risulti compromessa la continuità d’impresa. Permane infatti l’obbligo, per gli amministratori, di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

 

ACCERTAMENTO

Comunicazioni di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2023, n. 9/E

Con la Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

I codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità inviata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

In tal caso, il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale dovrà esporre i codici tributo nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

 

 

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023

INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 19

Con la Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

 

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24% 24,48%
superiore a € 52.190,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25% 24,73%

 

Per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%) € 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%) € 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%) € 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%) € 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%)

 

 

ACCERTAMENTO

I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi

Corte Costituzionale, Sentenza 31 gennaio 2023, n. 10

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 10/2023, ha respinto le questioni di legittimità riguardanti l’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, che stabilisce la presunzione che non solo i versamenti ma anche i prelevamenti dal conto corrente di un imprenditore commerciale, se non documentati nelle scritture contabili, siano considerati ricavi dell’imprenditore, a meno che non sia indicato il beneficiario.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32 legate alla “doppia presunzione”, poiché il contribuente imprenditore può sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (sentenza n. 225/2005) affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Costituzione).

La Corte Costituzionale ribadisce la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia non esonera il giudice dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli stessi. Le prove fornite dal contribuente dovranno quindi essere sempre sottoposte a verifica da parte del giudice.

 

 

ACCERTAMENTO

Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell’omesso versamento

Agenzia delle Entrate, Risposta 22 febbraio 2023, n. 223

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha affermato che il mancato versamento delle somme dovute per prorogare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime “impatriati” entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento “formale”, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l’istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905

Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

  • imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
  • imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
  • imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
  • imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
  • imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.

Fra i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti. Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti: “La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”.

La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito “pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni”.

In caso di inadempimento, l’Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

Il contenuto del modello di comunicazione prevede oltre ai dati anagrafici e alla sottoscrizione di una dichiarazione sostituiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati, l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:

  • il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
  • l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
  • l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.

L’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, fino alla data della comunicazione stessa.

Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

All’invio viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

In particolare, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

In tema di responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il decreto prevede che, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), del D.M. 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del citato D.Lgs n. 241/1997;
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs n. 241/1997.

L’esclusione opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. In ogni caso, il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 marzo 2023 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2023 (anno 2022).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.

Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 16 marzo 2023 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2022. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Giovedì 16 marzo 2023 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l’anno d’imposta 2022. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Giovedì 16 marzo 2023 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24

 

Approfondisci

Newsletter FEBBRAIO 2023:

 

IN BREVE
  • Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line
  • Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio
  • Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il 2023
  • Approvata la CU 2023 (anno 2022)
  • Il decreto Aiuti-quater è legge
  • Scontano l’imposta di bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
  • Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)
  • La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione
  • Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri
  • Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione
APPROFONDIMENTI
  • Il servizio on line per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line

È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio

Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2023 fino al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo).

Ricordiamo che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), anche prima di inviare la dichiarazione IVA 2023, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Ricordiamo infine che per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati 4.0 per il 2023

Anche nel 2023, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, possono usufruire dell’agevolazione consistente nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La normativa non ha subito modifiche recenti e pertanto per il 2023 si procede “a regime”.

In ambito di investimenti tecnologicamente avanzati (i cosiddetti 4.0):

  1. per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta (con le aliquote 2022) è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

  1. per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
  • 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di utilizzazione del bene.

 

 

DICHIARAZIONI

Approvata la CU 2023 (anno 2022)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023

Con il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023 è stato approvato il Modello CU 2023 relativa al periodo 2022, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.

Le principali novità del modello sono le seguenti:

  • nuovi campi dedicati al “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato; si ricorda che il bonus è stato prorogato a tutto il 2023 grazie al “Decreto trasparenza prezzi carburanti” (D.L. 14 gennaio 2023, n. 5);
  • è aggiornato il prospetto dei familiari a carico: grazie all’introduzione dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli);
  • sono stati inseriti campi dedicati alle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
  • vi è una sezione contribuzione alla previdenza complementare: da quest’anno vanno riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022;
  • inserito un nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
  • inserito anche un codice specifico nella sezione redditi esenti, per le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (art.12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
  • è inserita tra le detrazioni anche quella spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (art. 1, comma 155, legge di Bilancio 2022).

 

 

AGEVOLAZIONI

Il Decreto “Aiuti-quater” è legge

D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6

È stato definitivamente convertito in legge il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”.

Le principali novità riguardano:

  • la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
  • la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
  • l’aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;
  • la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) dei termini per l’utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Scontano l’imposta bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 gennaio 2023, n. 130

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 130 del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che scontano l’imposta di bollo i verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, redatti dal direttore dell’esecuzione del contratto pubblico, in quanto rientrano tra le tipologie di atti elencati all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Trattasi, infatti, di scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993- Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

 

 

INCENTIVI

Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)

Dal 30 gennaio si è apreRTA la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Sono richiesti investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi.

Due le forme di agevolazione:

  • un contributo diretto alla spesa, concesso dal Ministero del Turismo,
  • e un finanziamento agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.

Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all’apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di 600 milioni di euro da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici (in riferimento ai quali il codice ATECO da considerare è 52.29.09), i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  • con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
  • laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.

Già dal  30 gennaio 2023 è aperta la piattaforma web sulla quale le imprese potranno scaricare la documentazione. La domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia dal 1° marzo 2023.

 

 

AGEVOLAZIONI

La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione

Corte di Cassazione, Ord. 21 novembre 2022, n. 34151

Con l’ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151, la Cassazione ha stabilito che la normativa sui bonus edilizi condiziona il beneficio fiscale a un adempimento che consenta lo svolgimento dei controlli sull’effettivo diritto all’agevolazione entro un termine congruo.

Non possono detrarsi le spese per ristrutturazioni edilizie di un contribuente che ha installato dei pannelli solari e ha inviato la documentazione all’Enea oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori senza, inoltre, presentare l’asseverazione del tecnico. Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione non potendo essere derogati i principi di certezza giuridica.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 26 gennaio 2023, n. 171

Con la risposta ad interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.

Si ricorda che sono considerati “lavoratori frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.

Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.

Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).

In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.

 

 

PREVIDENZA

Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione

È online la nuova versione del servizio Pensami – Pensione a misura, il simulatore ideato da INPS per fornire una consulenza pensionistica “fai da te” e per conoscere quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione.

Pensami” permette all’utente, senza autenticazione e rispondendo a poche domande, di conoscere le principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, la data dalla quale potrebbe accedere alla pensione, le modalità di calcolo applicate e alcuni istituti per anticipare l’accesso alla pensione.

È disponibile anche un video di presentazione del servizio.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il servizio on-line per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali

È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

I contribuenti interessati devono presentare una richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

  1. On-line in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
  2. On-line in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la domanda in area pubblica:

  • si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato altresì le risposte alle domande più frequenti (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf) sul tema. Dall’ambito di applicazione all’individuazione dei debiti che rientrano o meno nella Definizione agevolata, dalle modalità per aderire e per presentare la domanda alle modalità di pagamento o rateizzazione delle somme dovute. Vengono chiarite le modalità di versamento e cosa succede se non viene versata o viene versata in ritardo una rata. Nello specifico viene chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Nel caso in cui si aderisca alla Definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio, se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia delle Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o i regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia, alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 85.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione. La legge di Bilancio 2023 ha previsto un’ulteriore fattispecie tale per cui se vengono sforati gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma ci si mantiene sotto i 100.000 euro si esce dal regime forfetario nell’anno successivo, quindi nel 2024; invece se si superano i 100.000 euro cessa immediatamente il regime forfetario e occorre applicare l’IVA all’operazione con cui viene superato questo limite.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto, qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 28 febbraio 2023 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Martedì 28 febbraio 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2022. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 28 febbraio 2023 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter GENNAIO 2023:

IN BREVE
  • Legge di Bilancio 2023: le novità per contribuenti e imprese
  • Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di definizione, ravvedimento, adesione, conciliazione e regolarizzazione
  • Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023
  • Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021
  • Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
  • Possibile la fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2023
  • Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono al 5%
  • Nuova guida Assonime al Codice della crisi d’impresa
  • Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023 l’invio della dichiarazione sostitutiva
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023
  • Attenzione alla verifica dei limiti “de minimis”
  • Le start-up “turismo”
  • L’impatto economico del Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato
APPROFONDIMENTI
  • Le novità della Legge di Bilancio 2023
  • Legge di Bilancio 2023: le misure di sostegno ai contribuenti

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

MANOVRA 2023

Legge di Bilancio 2023: le novità per contribuenti e imprese

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2023 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato.

È quindi ora ufficiale anche l’innalzamento del limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, l’incremento dell’ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, l’impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% e un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di definizione, ravvedimento, adesione, conciliazione e regolarizzazione

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Le misure si riferiscono ad un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al Fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Verifica dei nuovi limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 276

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato i limiti dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata e alla liquidazione IVA con cadenza trimestrale. I nuovi limiti si applicano a decorrere  dal 1° gennaio 2023.

Può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Novità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il pagamento dell’imposta di bollo e la guida, per escludere, dalla selezione per la costituzione dell’Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28 emesse per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, l’art. 12-nonies del D.L. n. 34/2019 (come modificato dal D.M. 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

I soggetti IVA possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti IVA ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

 

 

COMUNICAZIONI

Pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021

Il D.L. n. 34/2019 prevede che tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche di importo pari o superiore a 10.000 euro hanno l’obbligo di rendicontare le somme ricevute entro il 30 giugno di ogni anno. Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli che non sono tenuti a redigere la nota integrativa (imprese individuali, società di persone e micro-imprese) è previsto che l’obbligo sia assolto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet oppure sul sito dell’associazione di categoria.

Il decreto Milleproroghe 2022 (D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022) ha però posticipato al 1° gennaio 2023 l’applicazione delle sanzioni per coloro che non hanno ancora rispettato l’obbligo di rendicontazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021.

Ricordiamo che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3

Il Decreto “Milleproroghe”, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha stabilito che anche per il periodo d’imposta 2023 (così come già previsto per gli anni d’imposta dal 2019 al 2022), gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei privati. Il divieto torna applicabile indipendentemente dell’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (così come era stato affermato per il passato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019).

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Possibile la fattura analogica nel 2023 anche per i forfetari con ricavi 2022 oltre la soglia

Agenzia delle Entrate FAQ 22 dicembre 2022, n. 150

Con la FAQ n. 150, pubblicata il 22 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del limite previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022.

DOMANDA:

I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?

RISPOSTA:

La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, come precisato anche dalla circolare n. 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfetari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2023

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2023 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2022), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

 

RISCOSSIONE

Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono al 5%

D.M. 13 dicembre 2022

Il decreto del MEF del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale salga al 5% in ragione d’anno.

La variazione ha risvolti di varia natura: in ambito fiscale incide per esempio sul calcolo degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento.

 

 

CRISI D’IMPRESA

Nuova guida Assonime al Codice della crisi d’impresa

Assonime ha pubblicato una Guida che illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La Guida non segue l’ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:

(1) i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati;

(2) i diversi stadi di difficoltà dell’impresa;

(3) gli strumenti per la prevenzione della crisi;

(4) gli strumenti per la ristrutturazione dell’impresa;

(5) gli strumenti per la liquidazione;

(6) la regolazione della crisi e dell’insolvenza di gruppo;

(7) profili processuali.

La guida è disponibile sul sito dell‘Associazione.

 

 

INCENTIVI

Bonus pubblicità: entro il 9 febbraio 2023 l’invio della dichiarazione sostitutiva

L’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per accedere al bonus deve invece essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

Il modello può essere trasmesso direttamente dalle imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2023

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

INCENTIVI

Attenzione alla verifica dei limiti “de minimis”

Lo Stato e la Pubblica Amministrazione in generale possono erogare aiuti alle imprese senza violare le norme europee sulla concorrenza, solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

Fanno eccezione a questa regola alcuni aiuti di piccola entità, definiti “de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

La nozione di aiuto comprende tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:

  • prestiti a fondo perduto;
  • sovvenzioni;
  • contributi in conto interesse;
  • sussidi diretti;
  • esenzioni fiscali;
  • prestiti a tasso agevolato;
  • garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
  • disponibilità di immobili ad un valore inferiore a quello di mercato;
  • cancellazione, storno o conversione di debiti;
  • rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
  • sostegni all’esportazione;
  • agevolazioni per attirare investimenti in un’area geografica.

Anche in questo caso però, per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella stessa impresa (o gruppo di imprese) in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). In particolare, l’importo massimo degli aiuti di questo tipo ottenibili da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni:

  • i 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro),
  • o i 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Ai fini di questa normativa, per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Si intende quindi per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

La costante verifica degli aiuti ricevuti è molto importante, soprattutto nei gruppi societari:

  • sia perché qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto decadrà,
  • ma anche perché spesso, nelle istanze di richiesta di agevolazioni, viene richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e quindi con sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi)

 

 

IMPRESE

Le start-up “turismo”

L’art. 11-bis inserito nel D.L. n. 83/2014 in sede di conversione prevede che si considerino start-up innovative, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. f), del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012) anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale, attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare:

  • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
  • l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  • l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

 

 

AGEVOLAZIONI

L’impatto economico del Superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato

Documento di Ricerca – L’impatto economico del Superbonus 110%

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un interessante studio su L’impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi (disponibile on line).

Lo Studio evidenzia come le relazioni tecniche che hanno accompagnato il lancio del superbonus 110% abbiano fortemente sottostimato gli effetti finanziari dell’incentivo. Dai dati effettivamente rilevati, la misura, nonostante sia risultata molto più costosa di quanto previsto, ha un ritorno finanziario per le casse pubbliche anch’esso molto più alto di quanto stimato, a cui vanno aggiunti i rilevanti effetti positivi sull’occupazione e sul reddito di famiglie e imprese, che sono stati essenziali per il rilancio non solo del comparto edilizio ma del sistema Paese nel suo insieme, già pesantemente colpito, prima, dalla pandemia e, poi, dal conflitto russo-ucraino.

Dalla ricerca della FNC emerge come, nel biennio 2020-2021, per ogni euro di uscita finanziaria pubblica in termini di crediti o detrazioni fiscali riconosciuti ai contribuenti, grazie agli effetti moltiplicativi in termini economici, sono ritornati allo Stato 43,3 centesimi, con un costo netto pari quindi a 56,7 centesimi.

L’intento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è quello di offrire dati e considerazioni tecniche che potranno essere d’ausilio al decisore politico per individuare in modo obiettivo un credibile punto di caduta nel dibattito sul futuro del superbonus e permettere valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette, in merito all’utilizzo delle detrazioni fiscali quale strumento a supporto di politiche economiche e di sostenibilità ambientale che presentano impatti estremamente rilevanti per il sistema economico delle imprese e delle famiglie, oltre che per il bilancio dello Stato.

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2023

Le novità della Legge di Bilancio 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato.

È quindi ora ufficiale la riforma che prevede anche l’innalzamento del limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro, l’incremento dell’ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, l’impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, il mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110% ed un intervento sul tetto di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

  • Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta.
  • Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.
  • Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
  • Tax credit gas ed energia: è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, è previsto un credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d’imposta del 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
  • Oneri generali di sistema: è disposto, per il 1° trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  • IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet: le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Passa dal 22% al 5% l’aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
  • Redditi domenicali ed agrari: è prorogato per l’anno 2023 l’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
  • Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
  • Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
  • Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
  • Agevolazioni “prima casa” under 36: viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui).
  • Superbonus 110% e altri bonus: rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022 o aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. È disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.
  • Detrazione IVA per acquisto immobili green: è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
  • Riversamento credito R&S: posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato. Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo.
  • Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata: è elevato l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  • Regolarizzazione delle irregolarità, adesione agevolata, definizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio: sono state introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione con il Fisco.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Legge di Bilancio 2023: le misure di sostegno ai contribuenti

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al Fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.

Definizione agevolata controlli automatizzati

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Sanatoria irregolarità formali

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso è consentito regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Definizione agevolata atti di accertamento

Vi è la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata alle controversie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile usufruire della rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione versamenti

Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Annullamento automatico debiti fino a mille euro

Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.

Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)

Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 12 gennaio 2023 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Domenica 15 gennaio 2023 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.  
Martedì 31 gennaio 2023 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2022 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter DICEMBRE 2022:

IN BREVE
  • La detrazione IVA per le fatture “a cavallo d’anno”
  • Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre
  • Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti
  • Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
  • Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy
  • Avvisi di accertamento per accise e altre imposte indirette: istituiti i codici tributo per i versamenti
  • Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
  • Società non stabilita: per le cessioni beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria
  • La vendita di case ristrutturate da parte di privati
APPROFONDIMENTI
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • La seconda rata IMU 2022

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

La detrazione IVA per le fatture “a cavallo d’anno”

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e, successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l’Approfondimento

 

TRIBUTI LOCALI

Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante modello F24, apposito bollettino di c/c postale o piattaforma PagoPA.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Approvato il modello per il contributo a fondo perduto per bar, piscine e ristoranti

Agenzia delle Entrate, Provv. 18 novembre 2022, n. 423342/2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per richiedere i contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni-bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissate dal D.M. 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

 

AGEVOLAZIONI

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022

Con provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022, il Direttore dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente prorogato il termine per l’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

 

FATTURA ELETTRONICA

Emissione e ricezione e-fatture: pronte le regole tecniche che recepiscono le indicazioni del Garante Privacy

Agenzia delle Entrate, Provv. 24 novembre 2022, n. 433608/2022

Con Provvedimento del 24 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche:

  • per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI);
  • per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;
  • per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 127/2015.

Pubblicate anche le specifiche tecniche, contenute negli allegati A, B e C al Provvedimento.

Il Provvedimento, in particolare, sostituisce integralmente quello precedente del 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, e stabilisce che:

  • l’Agenzia Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
  • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia Entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • relativamente alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, informa della realizzazione di nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici al fine di consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, e degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.

Infine, con l’intento di limitare le false fatturazioni, è reso possibile ai soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, di inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

 

VERSAMENTI

Avvisi di accertamento per accise e altre imposte indirette: istituiti i codici tributo per i versamenti

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 novembre 2022, n. 66/E

Con la Risoluzione n. 66/E del 15 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.

Si tratta di ben 17 codici tributo, che elenchiamo di seguito:

  • “2950” denominato “Accisa sull’alcol – Accertamento”;
  • “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
  • “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
  • “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
  • “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
  • “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
  • “2956” denominato “Denaturanti – Contrassegni di Stato – Accertamento”;
  • “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
  • “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
  • “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
  • “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
  • “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo –Accertamento”;
  • “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
  • “2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
  • “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
  • “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
  • “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo- Accertamento”.

Nella Risoluzione n. 66/E/2022, l’Agenzia delle Entrate, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo elencati sopra, riepiloga anche i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione, rinominandone alcuni al fine di aggiornarli alla normativa vigente (nel documento di prassi sono evidenziati in carattere grassetto).

 

AGEVOLAZIONI

Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E

Con Risoluzione n. 70/E del 23 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, in compensazione e tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, ai sensi dell’art. 79 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”).

Parliamo del credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per interventi di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70/E/2022 è dunque istituito il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

 

FATTURA ELETTRONICA

Società non stabilita: per le cessioni di beni verso San Marino e-fattura non obbligatoria

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 17 novembre 2022, n. 557

Con la Risposta n. 557 del 17 novembre 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito che le cessioni dei beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio su base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche nel rispetto delle relative disposizioni normative.

 

IMPOSTE DIRETTE

La vendita di case ristrutturate da parte di privati

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 18 novembre 2022, n. 560

L’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR considera redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Tali plusvalenze sono costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” (art. 68, comma 1, del TUIR). La condizione per l’imponibilità della plusvalenza è che il titolare dell’immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo particolari eccezioni.

Per indirizzo consolidato, sono considerate spese incrementative quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene.

I costi per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi rientrano quindi tra le spese incrementative deducibili dal prezzo di vendita. In particolare, con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le spese condominiali sostenute attraverso lo “sconto in fattura” per la ristrutturazione di un condominio (di efficientamento energetico e miglioramento sismico) e quelle del singolo condomino per la sostituzione degli infissi interni al proprio appartamento possono essere incluse tra le spese incrementative, sebbene non effettivamente sostenute, avendo contribuito ad aumentare il valore dell’immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile.

Quanto al termine temporale, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 560 del 18 novembre 2022, ha invece chiarito che la cessione di un villino, intervenuta dopo il quinquennio dalla data di acquisto, avvenuto nel 2016, non produce una plusvalenza tassabile in base all’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se è effettuata da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa. Il fatto che due anni dopo l’acquisto siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, terminati quindi nel 2018, è irrilevante ai fini temporali in quanto la data che conta per il computo dei cinque anni, durante i quali il proprietario non deve vendere il bene se non vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella dell’acquisto.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2022, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2023, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2023 riferimento 2022, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2023, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2022. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2022, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2023. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2022), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2023, ad avvenuta registrazione.

 

Fattura emessa a dicembre 2022 Ricevuta e registrata a dicembre 2022 Detrazione in dicembre 2022
Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (entro aprile 2023) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2022 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 (dopo aprile 2023) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2023 Detrazione ammessa a gennaio 2023

 

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2022

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Per tali ipotesi vi è l’obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.

La seconda novità prevede l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.

Si ricorda che entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 16 dicembre 2022 IMU/TASI Versamento 2a rata 2022 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F 24 on line
Martedì 27 dicembre 2022 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F 24 on line

 

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2022:

IN BREVE

  • Il 31 dicembre 2022 termina il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi
  • Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l’autodichiarazione
  • Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19
  • Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2023
  • Per l’esenzione IMU decisiva la classificazione catastale
  • Prorogata al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti
  • Comunicazioni al MISE per i crediti d’imposta entro il 30 novembre 2022
  • Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle Entrate
  • Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione in partecipazione
  • Cessione bonus edilizi e interventi su parti comuni edificio con unico proprietario: come compilare la comunicazione dell’opzione
  • Dal 2 novembre al via le prenotazioni degli incentivi per acquisto auto non inquinanti
  • Sostituti d’imposta: due i codici tributo per restituire i crediti indebitamente utilizzati
  • Aiuti di Stato e “de minimis”: via PEC le comunicazioni di irregolarità

APPROFONDIMENTI

  • La fine del regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi
  • Il modello semplificato per l’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

IMPOSTE DIRETTE

Il 31 dicembre 2022 termina il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi

Il 31 dicembre 2022 si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

Vedi l’Approfondimento

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

DICHIARAZIONI

Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l’autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

Con Provvedimento del 25 ottobre 2022 l’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione semplificata del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.

Vedi l’Approfondimento

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

AGEVOLAZIONI

Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 18 ottobre 2022, n. 516

Con Risposta ad interpello n. 516 del 18 ottobre 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, in applicazione dell’art. 10-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), i sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.

Trattasi, infatti, di sussidi concessi alle imprese, nonché ai lavoratori autonomi, la cui finalità è quella dell’aiuto economico per contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

IVA

Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2023

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata), nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2023 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (split payment), pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2022 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015. L’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

 

 

PROFILO
PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

IMU

Per l’esenzione IMU decisiva la classificazione catastale

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sentenza 13 settembre 2022, n. 8578/7

Con Sentenza n. 8578/7 del 13 settembre 2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è espressa in tema di esenzione IMU ed ha chiarito che un immobile iscritto in Catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È quindi onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento.

La classificazione catastale, infatti, prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.

 

 

Consorzi

Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

ACCISE, IVA

Prorogata al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, con il D.L. 20 ottobre 2022, n. 153 (in G.U. 21 ottobre 2022, n. 247) viene prorogata, fino al 18 novembre 2022:

  • la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
  • l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
  • la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

 

 

Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazioni al MISE per i crediti d’imposta Impresa 4.0 entro il 30 novembre 2022

In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre D.M. datati 6 ottobre 2021, con i quali sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione:

  • del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’art. 1, commi 1051-1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali);
  • del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge n. 160/2019, così come definite dal D.M. 26 maggio 2020 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);
  • del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1, commi 46-56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al D.M. 4 maggio 2018 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta formazione).

Tutti i suddetti D.M. 6 ottobre 2021 stabiliscono che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

La comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati dal rispettivo D.M. 6 ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, tramite PEC agli indirizzi segnalati dai rispettivi decreti:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 – PEC benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
  • credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica – PEC cirsid@pec.mise.gov.it;
  • credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – PEC formazione4.0@pec.mise.gov.it.

I termini di presentazione con riferimento ai crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) erano fissati al 31 dicembre 2021, mentre con riferimento ai crediti d’imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30 novembre 2022 per i soggetti “solari” con riferimento ai crediti d’imposta 2021).

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

TUTELA PATRIMONIALE

Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E

Con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni definitive sul trattamento fiscale dei trust, che recepisce le ultime modifiche normative sul tema e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

Il documento, che contiene le indicazioni definitive in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust anche alla luce dei contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria, fornisce chiarimenti:

  • in tema di imposte dirette, in particolare sulle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata;
  • in tema di imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari. Viene inoltre riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust.

Nella Circolare sono presenti chiarimenti anche:

  • in tema di obblighi di monitoraggio fiscale;
  • sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia;
  • sulle misure agevolative sui trust, introdotte con la Legge n. 112/2016 (legge “Dopo di noi”), a favore dei soggetti con disabilità gravi.

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

IMPOSTE DIRETTE

Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione in partecipazione

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 21 giugno 2022, n. 334

L’Agenzia Entrate, con la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, ha precisato che la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione. Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up.

Qualora una start-up innovativa corrispondesse una quota di utili ad un associato in partecipazione perderebbe quindi i requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, che alla lett. e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

AGEVOLAZIONI

Cessione bonus edilizi e interventi su parti comuni edificio con unico proprietario: come compilare la comunicazione dell’opzione

Agenzia delle Entrate, FAQ 12 ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate, in una FAQ in tema di Superbonus pubblicata sul proprio sito Internet il 12 ottobre scorso, fornisce chiarimenti in merito alla compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

In particolare, nella risposta viene chiarito che, in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario, la comunicazione deve essere compilata, per ciascuna tipologia di intervento, con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, ossia:

  • nel frontespizio devono essere indicati:
    • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
    • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

INCENTIVI

Dal 2 novembre 2022 al via le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti

Ministero dello Sviluppo economico, Circolare 19 ottobre 2022

I nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2 potranno essere prenotati dalle ore 10:00 del prossimo 2 novembre direttamente sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. A ricordarlo il Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.

Le novità introdotte dal D.P.C.M., adottato dal Governo, riguardano principalmente i cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro, che potranno beneficare, per il 2022, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in.

Per questa categoria di soggetti gli incentivi sono ripartiti come segue:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Gli incentivi, spiega il MISE, spettano anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:

  • fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

VERSAMENTI

Sostituti d’imposta: due i codici tributo per restituire i crediti indebitamente utilizzati

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022, ha istituito i codici “7503” e “7504” per consentire il versamento da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ad atti di recupero emessi dalla stessa Agenzia.

I crediti in favore dei lavoratori dipendenti, riconosciuti in via automatica in busta paga da enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, e da questi utilizzati indebitamente in compensazione, possono quindi essere recuperati tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

ACCERTAMENTO

Aiuti di Stato e “de minimis”: via PEC le comunicazioni di irregolarità

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 ottobre 2022, n. 389471/2022

Con il Provvedimento 18 ottobre 2022, n. 389471/2022, l’Agenzia Entrate ha individuato le modalità con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN e SIPA, al fine della regolarizzazione spontanea in caso di eventuali errori o violazioni.

Si tratta, in particolare, delle anomalie che hanno determinato la mancata iscrizione nei suddetti registri degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2018.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

IMPOSTE DIRETTE

La fine del regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi

Il 31 dicembre 2022 si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

 

La tassazione in capo ai soci può variare in rapporto:

  • all’anno di formazione delle riserve;
  • alla situazione reddituale del socio.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni “qualificate”, è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni “non qualificate”.

Si ricorda che le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La nuova disposizione, introdotta dal 1° gennaio 2018, ha previsto l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura del 26%, a cura del soggetto erogante, sull’intero importo dei dividendi corrisposti.

Secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili.

 

Data formazione utile % di formazione della base imponibile
Fino al 31/12/2007 40,00
Dal 1/1/2008 al 31/12/2016 49,72
Dal 1/1/2017 al 31/12/2017 58,14

 

Dubbio da chiedere

L’imposta sostitutiva del 26% si applica quindi ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per cui agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, si può applicare la disciplina previgente, al fine di non penalizzare i soci qualificati di società aventi riserve di utili accantonati alla data del 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2023 per tutte le deliberazioni di distribuzioni di utili verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

Si ricorda, in tal senso, che si potrebbe adottare la delibera di distribuzione ed effettuare la materiale erogazione degli utili anche a partire dal 1° gennaio 2023, quando si presume di poter disporre di maggiore liquidità, ma la qualifica di socio qualificato deve essere verificata al momento della distribuzione e non della delibera.

 

 

 

PROFILO
Consorzi
Condomini
Enti no profit
Imprese
Lavoratori autonomi
Persone fisiche
Società di capitali
Società di persone

 

DICHIARAZIONI

Il modello semplificato per l’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

Con Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione semplificata del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.

L’introduzione della nuova casella “ES” nel frontespizio del nuovo modello permette ai contribuenti che dichiarino di rispettare determinate condizioni di evitare di compilare il quadro A, e quindi di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti fruiti.

La semplificazione del modello di autocertificazione degli aiuti Covid, che prevede la possibilità di evitare la compilazione del quadro A del modello di dichiarazione, comporta per gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato nel corso del 2021, l’obbligo alla compilazione del rigo RS401 del modello Redditi 2022.

La semplificazione, consistente quindi nella possibilità di non fornire il dettaglio degli aiuti nel quadro A, non opera nel caso di aiuti IMU. Pertanto, sia che l’autodichiarazione venga presentata in forma “estesa” (ovvero con quadro A compilato) per obbligo, o anche su base volontaria, sia che venga presentata in forma “abbreviata”, per quanto riguarda gli aiuti IMU nulla cambia: è necessario indicarli analiticamente nel quadro A, e compilare il quadro C.

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato è consentita a partire dal 27 ottobre 2022, mentre la dichiarazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Qualora l’autodichiarazione sia già stata inviata utilizzando il modello precedente, non occorre ripresentare il modello nella nuova versione.

Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere presentata:

  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 novembre 2022 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematico
Mercoledì 30 novembre 2022 LIPE ·         Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci