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IMPRESE, PROFESSIONISTI
Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto “Milleproroghe”). Il provvedimento entra in vigore il 28 febbraio 2023.
Rispetto al testo originario, il provvedimento presenta diverse novità. Tra le più importanti si segnalano:
- il rinvio al 31 marzo 2023 della scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni;
- la sospensione fino al 30 ottobre 2023 dei termini previsti dalla disciplina “prima casa”;
- il differimento al 30 novembre 2023 anche del termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio 2023. Il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;
- la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.
AGEVOLAZIONI
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905
Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
- imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
- imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
- imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
- imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
- imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
- imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
- imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
- imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
- imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).
Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali
Entro il 16 marzo:
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2023 sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
AGEVOLAZIONI
Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili
D.L. 16 febbraio 2023, n. 11
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)
Entro giovedì 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2023 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2023.
DICHIARAZIONI
Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
DICHIARAZIONI
Nuova scadenza per l’invio dei dati delle spese sanitarie
D.M. 16 febbraio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga i termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2022. È stata fissata al 22 febbraio 2023, infatti, la scadenza di invio:
- per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022, per tutti i soggetti obbligati;
- per le spese sostenute nell’intero anno 2022, per gli ottici.
Prorogato anche il termine per l’opposizione all’utilizzo dei dati: se non è stato trasmesso il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 22 febbraio 2023 è possibile accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
AGEVOLAZIONI
Rottamazione-quater: prospetto informativo
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto informativo (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/), tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022.
Il Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata (credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022. Nello specifico contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’agente della riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.
Si ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull’aggio. Tali somme non devono essere versate.
Invece, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
BILANCIO
Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 3
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha posticipato di un anno la disciplina emergenziale, sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con il nuovo termine del 31 dicembre 2022. Per effetto di tale modifica, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applica la disciplina codicistica di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4) c.c..
La sospensione non fa però venir meno le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma:
S.p.A. Art. 2446, primo comma: (1) … All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L’inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l’annullamento della delibera sociale.
S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: (2) All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale” del marzo 2022, già metteva in evidenza, in occasione della precedente proroga, l’importanza per gli amministratori di evidenziare le ragioni per cui, pur avendo realizzato perdite tali da azzerare il patrimonio netto, ritengono che non risulti compromessa la continuità d’impresa. Permane infatti l’obbligo, per gli amministratori, di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
ACCERTAMENTO
Comunicazioni di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2023, n. 9/E
Con la Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità inviata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale dovrà esporre i codici tributo nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
PREVIDENZA
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023
INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 19
Con la Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) | € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) | € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità) |
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 52.190,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 23,25% | 23,73% |
superiore a € 52.190,00 | 24,25% | 24,73% |
Per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%) | € 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%) | € 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%) | € 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%) | € 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%) |
ACCERTAMENTO
I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi
Corte Costituzionale, Sentenza 31 gennaio 2023, n. 10
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 10/2023, ha respinto le questioni di legittimità riguardanti l’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, che stabilisce la presunzione che non solo i versamenti ma anche i prelevamenti dal conto corrente di un imprenditore commerciale, se non documentati nelle scritture contabili, siano considerati ricavi dell’imprenditore, a meno che non sia indicato il beneficiario.
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32 legate alla “doppia presunzione”, poiché il contribuente imprenditore può sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (sentenza n. 225/2005) affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Costituzione).
La Corte Costituzionale ribadisce la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia non esonera il giudice dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli stessi. Le prove fornite dal contribuente dovranno quindi essere sempre sottoposte a verifica da parte del giudice.
ACCERTAMENTO
Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell’omesso versamento
Agenzia delle Entrate, Risposta 22 febbraio 2023, n. 223
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha affermato che il mancato versamento delle somme dovute per prorogare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime “impatriati” entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento “formale”, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l’istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905
Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
- imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
- imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
- imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
- imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
- imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
- imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
- imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
- imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
- imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
- imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).
Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.
Fra i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti. Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti: “La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”.
La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito “pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni”.
In caso di inadempimento, l’Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
Il contenuto del modello di comunicazione prevede oltre ai dati anagrafici e alla sottoscrizione di una dichiarazione sostituiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati, l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:
- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
- l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
- l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.
L’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, fino alla data della comunicazione stessa.
Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
All’invio viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.
AGEVOLAZIONI
Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”
D.L. 16 febbraio 2023, n. 11
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.
In particolare, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a:
- spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
In tema di responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il decreto prevede che, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), del D.M. 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del citato D.Lgs n. 241/1997;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs n. 241/1997.
L’esclusione opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. In ogni caso, il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 16 marzo 2023 | Certificazioni – CU | Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2023 (anno 2022).
Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente. |
Sostituti d’imposta | Telematica |
Giovedì 16 marzo 2023 | Certificazioni – CUPE | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2022. | – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili; – soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; – soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato. |
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello. |
Giovedì 16 marzo 2023 | IVA | Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l’anno d’imposta 2022. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Modello F24 |
Giovedì 16 marzo 2023 | Tassa Vidimazioni | Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. | Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) | Modello F24 |
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