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Newsletter MAGGIO 2022:

IN BREVE

  • Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS
  • Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e sanzioni
  • Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid
  • Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020
  • ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati
  • Pronti i codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese
  • Credito d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24
  • Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021
  • Modello Redditi PF 2022: aggiornati modello e istruzioni
  • Intermediari e obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse
  • Beneficio prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito dell’abitabilità
  • Piattaforma “Cessione crediti”: la guida dell’Agenzia Entrate
  • 5 per mille 2022: online l’elenco provvisorio delle Onlus

APPROFONDIMENTI

  • Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd. “soggetti minori” ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito. L’art. 18 del decreto dispone in particolare che:

  • sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’ 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
  1. i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Restano esclusi dall’obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

 

  • si applicheranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo 2021.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

 

 

INCENTIVI, ADEMPIMENTI

Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438

Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.

L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

Pertanto la dichiarazione dev’essere comunque presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

 

L’autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

La dichiarazione dev’essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all’obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA, VERSAMENTI

Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 28 aprile 2022

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e per quelle del 2022.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato al riguardo che, entro il  30 aprile 2022, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter” si dovranno versare le rate in scadenza nel 2020. In particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.

Per il termine del 30 aprile 2022, ha precisato l’Agenzia, sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

Il pagamento dovrà quindi avvenire, considerando le scadenze che ricadono nei giorni festivi, quindi entro il 9 maggio 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193; Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143350

Con Provvedimento n. 136193 del 21 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021. Tali dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati all’applicazione degli indici, oppure possono essere dagli stessi modificati in caso di errore.

Il provvedimento, in particolare, individua le specifiche tecniche con cui predisporre il file contenente:

  • l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
  • l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.

Individuate inoltre le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021.

 

Con il Provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022, l’Agenzia Entrate ha poi individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Vengono confermati i punteggi di affidabilità già previsti lo scorso anno necessari per beneficiare del regime premiale ai fini ISA. Viene altresì confermato il meccanismo che prevede l’accesso ai benefici anche valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente (calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021).

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pronti i codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 aprile 2022, n. 18/E

Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, introdotti con determinati provvedimenti legislativi, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”

da utilizzare, tramite modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 aprile 2022, n. 19/E

Con la Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il credito d’imposta, pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, è stato istituito nel 2020 dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per le spese 2019 ed esteso poi a quelle 2020 dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il codice tributo è il seguente:

  • “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”

da indicare nella sezione “Erario” del modello F24 (colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente la detrazione per le spese mediche, sopra la franchigia di 129,11 euro, nella misura del 19%. Al riguardo va tenuto presente che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2022: aggiornati modello e istruzioni

Il 22 aprile 2022 l’Agenzia Entrate ha aggiornato il modello Redditi Persone fisiche 2022 e relative istruzioni.

Le modifiche si sono rese necessarie per recepire le ulteriori cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA previste per contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi rispetto al periodo d’imposta 2019, oltre che per i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, o che esercitano, in via prevalente le attività economiche contraddistinte da specifici codici attività.

 

 

DICHIARAZIONI

Intermediari e obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 aprile 2022, n. 217

Con la Risposta n. 217 del 26 aprile 2022, indirizzata ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha confermato quanto già indicato in precedenza, ossia:

  • l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
  • che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, anche quando si tratti di documenti informatici.

Il suddetto obbligo riguarda anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia Entrate o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti.

Relativamente poi al periodo di conservazione delle copie delle dichiarazioni fiscali l’Agenzia Entrate, rinviando all’art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322/1998 secondo il quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse “per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, chiarisce che, tale termine, non può essere inteso in maniera statica, ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento.

Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative, quali quella di cui all’art. 12 D.L. n. 78/2009 o altre, previste, ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come sismi, alluvioni o altri eventi eccezionali.

IMMOBILI, IMPOSTA DI REGISTRO

Beneficio prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito dell’abitabilità

Cassazione, Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12811

In tema di imposta di registro, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, nell’Ordinanza n. 12811 del 21 aprile 2022, si è espressa per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. In proposito è stato chiarito che occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”, in forza della quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità” dell’immobile, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.

Di conseguenza, è legittima la revoca del beneficio qualora possano computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Piattaforma “Cessione crediti”: la guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, Aprile 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, che illustra le funzionalità della piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, tramite la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

Attraverso la Piattaforma si possono comunicare le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 del D.L. n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (art. 19, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021).

 

 

TERZO SETTORE

5 per mille 2022: online l’elenco provvisorio delle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (anno d’imposta 2021). Parliamo di 160 enti, 29 dei quali già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.

Entro il 10 maggio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia l’elenco aggiornato delle Onlus che hanno richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo 2021.

 

Dichiarazione tardiva

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione omessa

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione sono le seguenti:

  • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
  • Detrazione delle spese di istruzione per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • I contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 23 maggio 2022 Accesso alle dichiarazioni precompilate L’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate.
Martedì 31 maggio 2022 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

 

 

Approfondisci

Newsletter APRILE 2022:

IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
  • Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza
  • Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza
  • Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017
  • Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro
  • Cessione di ramo d’azienda formato da marchi, autorizzazioni immissione in commercio e magazzino
  • In arrivo comunicazioni di anomalia tra volume d’affari e dati in possesso del Fisco
  • Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
  • Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore
  • Con l’avvio del Registro Unico nuove regole per i bilanci degli Ets
  • Credito d’imposta per IMU del comparto turismo
  • Attenzione alle truffe e-mail
APPROFONDIMENTI
  • Decreto Sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid
  • Decreto “Ucraina”: incentivi alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Sostegni-ter”: prorogati i versamenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25

È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Durante l’iter parlamentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

In particolare:

  • le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022;

Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

D.L. 21 marzo 2022, n. 21

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici

In particolare, il decreto prevede:

  1. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”);
  2. il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese gasivore”).

 

Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:

  • il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
  • il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

(Vedi l’Approfondimento)

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

Blocco dei sistemi informatici AdE: dieci giorni in più per gli adempimenti fiscali in scadenza

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 1° aprile 2022, n. 103772; Comunicato Stampa 1° aprile 2022

Prorogati a lunedì 11 aprile 2022 gli adempimenti fiscali in scadenza il 30 e 31 marzo scorso che i contribuenti non hanno potuto rispettare a causa dei malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate registrati in tali giornate per un blackout del servizio elettrico.

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

L’irregolare funzionamento dell’attività degli Uffici e dei collegamenti telematici e telefonici, nelle giornate del 30 e del 31 marzo, è stato accertato in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 103772/2022 del 1° aprile, riconoscendo dieci giorni in più per gli adempimenti le formalità in scadenza.

Con un Comunicato stampa, pubblicato in pari data, l’Agenzia ha inoltre disposto la rimessione in termini per le comunicazioni di opzioni (cessioni e sconti) dei bonus edilizi inviate fino al 5 aprile 2022.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Green Pass e mascherine: le nuove regole dopo la fine dello stato di emergenza

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, stabilendo alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro. In sintesi:

Dal 1° aprile non è più richiesto il Green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:

  • consumo di cibo e bevande all’aperto;
  • negozi e attività commerciali (centri commerciali);
  • uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
  • servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.);
  • hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
  • attività sportive outdoor;
  • musei;
  • sagre e fiere;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass base:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

Dal 1° al 30 aprile 2022 il Green pass rafforzato sarà necessario per l’accesso a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, ecc.), nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

Fino al 30 aprile 2022 resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o di tipo FFP2) “in tutti i luoghi al chiuso”. L’obbligo non vige per le abitazioni private (ma vale per i collaboratori domestici).

 

Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:

  • l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
  • l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
  • gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive.

 

Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l’obbligo.

 

L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:

  • personale della scuola;
  • personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
  • polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017

L’anno 2022 è l’ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.

È stato però previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:

  • gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;
  • per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
  • per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.

Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell’anno.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro

D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 2

L’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Cessione di ramo d’azienda formato da marchi, autorizzazioni immissione in commercio e magazzino

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 marzo 2022, n. 151

Con la Risposta n. 151 del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la cessione – da parte di Beta Italia in favore di Alfa – di alcuni asset significativi per l’esercizio di impresa, quali, nello specifico:

  • i marchi del prodotto farmaceutico a base di …,
  • l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico Gamma,
  • il dossier relativo al prodotto e
  • il magazzino residuo in capo al Cedente alla data di perfezionamento della cessione

rappresenta una cessione di ramo di azienda, poiché di per sé rappresenta un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario sia pure mediante una successiva integrazione da parte del cessionario.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi l’eventuale plusvalenza realizzata da Beta:

  • concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
  • non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per ragioni di coerenza sistematica, considerando l’unitarietà della nozione di azienda ai fini fiscali, le medesime conclusioni valgono anche ai fini del trattamento IVA dell’operazione.”

 

 

VERIFICHE FISCALI

In arrivo comunicazioni di anomalia tra volume d’affari e dati in possesso del Fisco

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale n. 97188 del 25 marzo 2022, ha definito le modalità, anche telematiche, con le quali l’Amministrazione fiscale metterà a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza le informazioni in suo possesso da cui risultano discordanze tra il volume d’affari dichiarato, relativo al periodo d’imposta 2018, e i dati in possesso dell’Agenzia (spesometro e dati relativi alle fatture elettroniche). La misura si riferisce in particolare alle ipotesi in cui dalla verifica risulta che il contribuente ha omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Posto che l’obiettivo del provvedimento è quello di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, questi ultimi sono messi nella condizione di poter rimediare agli eventuali errori o omissioni, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oppure altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di avvisi bonari ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973.

Il provvedimento indica infine le modalità con le quali i contribuenti che hanno ricevuto dette comunicazioni di anomalia possono chiedere informazioni o comunicare all’Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

 

TERZO SETTORE

Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 28 marzo 2022

È online sul sito dell’Agenzia Entrate l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea, tali enti potranno perfezionare l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Qualora l’ente ometta l’iscrizione entro il citato termine, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.

L’Anagrafe delle Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue, ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le organizzazioni che vi saranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.

 

 

TERZO SETTORE

Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore

L’art. 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha prorogato fino al 31 maggio 2022 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, con facoltà di ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria).

Le associazioni, che nella fase di adeguamento vorranno apportare anche altre modifiche al proprio statuto o vorranno modificare la natura giuridica (ad es. trasformarsi da Odv ad Aps), dovranno convocare un’assemblea straordinaria, che si potrà svolgere, quindi, anche dopo il 31 maggio 2022.

Sono tenute all’adeguamento dello statuto le seguenti associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017):

  • le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale;
  • le associazioni che sono articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro Nazionale;
  • le ONLUS iscritte all’Anagrafe regionale delle Onlus.

L’adeguamento dello statuto è necessario per acquisire l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il RUNTS, infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021. La trasmigrazione delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022. Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le operazioni di controllo su tutti gli enti trasmigrati.

 

 

TERZO SETTORE

Con l’avvio del Registro Unico nuove regole per i bilanci degli Ets

Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativo dal 23 novembre 2021, sono scattati per gli Enti del Terzo Settore (Ets) anche i nuovi adempimenti in tema di bilancio e deposito dei relativi documenti. Il bilancio e gli allegati vanno depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Sul fronte del bilancio, a partire dall’esercizio 2021, le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono tenute a redigere il documento contabile secondo le regole previste dall’art. 13 del Codice del Terzo settore (Cts) e dai modelli adottati con il D.M. 5 marzo 2020.

Con il bilancio d’esercizio 2021 esordiscono:

  • da un lato i nuovi modelli adottati dal Ministero del Lavoro (D.M. 5 marzo 2020);
  • e dall’altro i criteri di rendicontazione fissati dall’Oic con il principio contabile 35 del 3 febbraio 2022, dedicato proprio agli Ets.

Questo adempimento riguarderà le Odv e le Aps che hanno iniziato il processo di trasmigrazione. Tali enti saranno tenuti, per l’esercizio 2021, a predisporre il bilancio secondo la nuova modulistica del richiamato D.M.

Un discorso a sé stante va effettuato per le Onlus, che sono tenute anche esse, in quanto Ets, a redigere il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dal Cts, ma tenendo però conto delle peculiarità della disciplina di settore. In questo caso, dobbiamo segnalare, che fino all’operatività dell’anagrafe gestita dall’agenzia delle Entrate, tali enti non saranno tenuti a depositare i bilanci nel RUNTS.

Anche gli enti che hanno avviato la procedura di iscrizione al RUNTS dal 24 novembre 2021 sono tenuti a predisporre il bilancio di esercizio seguendo i nuovi schemi.

Avvisiamo che, laddove la qualifica di Ets fosse adottata nell’ultimo trimestre del 2021, l’ente sarà esentato dall’adozione della nuova modulistica (si veda al riguardo la nota del Ministero del Lavoro del 16 aprile 2021, n. 5176).

 

 

AGEVOLAZIONI, IMU

Credito d’imposta per IMU del comparto turismo

D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 22

L’art. 22 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato, a titolo di 2^ rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Un provvedimento dell’Agenzia Entrate definirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una autodichiarazione da rilasciare, da parte dei potenziali beneficiari, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti».

 

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Attenzione alle truffe e-mail

Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi di cyber attacchi e/o truffe informatiche.

Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente, i criminali informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle persone, al punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano sull’interazione umana.

Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli attacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno inavvertitamente compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a vantaggio dei cyber criminali.

È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche e-mail per attirare l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le e-mail-esca vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”, “Clicca su questo link”.

Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno è fatto!

È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un attacco da parte hacker professionisti, ma è però vero che nei casi più frequenti (ransomware o phishing) siano sufficienti anche semplici precauzioni personali per ridurre considerevolmente i pericoli:

  • controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente ma anche il dominio di posta elettronica);
  • prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una e-mail, verificare che l’indirizzo mostrato sia davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la verifica basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);
  • usare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come precauzione minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno i wi-fi pubblici, senza una password di protezione;
  • quando si accede a siti che contengono informazioni sensibili, come pagine per l’home banking, controllare che la connessione sia HTTPS e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina;
  • non condividere mai i propri dati riservati con una terza parte.

Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da false e-mail, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software dannosi per i pc o che contengono comunicazioni da essa mai inviate.

Si tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che riportano il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file excel con macro (.xlsm), che contengono malware (software malevoli).

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto Sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid

È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Durante l’iter parlamentare alcune disposizioni fiscali sono state modificate, altre sono state aggiunte. Tra le principali novità introdotte da Camera e Senato, si segnalano le seguenti.

 

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” – Disposto un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:

  • le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.

Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni.

 

Attività chiuse – Viene posticipato di un mese, e quindi al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “Decreto Natale” dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Si tratta, in particolare, delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta.

 

Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni – In materia di rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni, si prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), possano eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.

 

Ammortamenti – Prevista una nuova sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020, con la possibilità di sospensione gli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022.

 

Tax credit locazioni – Viene esteso alle imprese con codice ATECO 93.11.20 – “Gestione di piscine” del credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

 

Turismo – Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:

  • settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
  • misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019;
  • alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.

 

Impatriati – Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

 

Bonus terme – l buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 2022.

 

Bonus edilizi – Viene abrogato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (Decreto “anti-frodi”), contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022. Inoltre:

  • in materia edilizia, è stata introdotta una norma secondo la quale, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
  • viene prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le comunicazioni relative all’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all’ 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020.

Dichiarazione precompilata – Slitta dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto Ucraina: incentivi alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici

In particolare, il decreto prevede che:

  1. alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  2. alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese gasivore”), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

I due crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari;
  • sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

 

Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:

  1. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
  2. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Anche in questo caso è prevista la cessione del credito, solo per intero.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 7 aprile 2022 (*) 730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Amministratori di condominio. Telematica
Venerdì 8 aprile 2022 (**) Bonus pubblicità – Presentazione comunicazione Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, realizzati o da effettuare nel 2022. Imprese;

lavoratori autonomi;

enti non commerciali

 

Telematica

 

Lunedì 2 maggio 2022 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa l’anno d’imposta 2021. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva. Telematica
Lunedì 2 maggio 2022 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre. Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
(*) Termine prorogato al 7 aprile, rispetto al termine originario del 16 marzo, con Provv. Agenzia delle entrate 16 marzo 2022, n. 2022/83833.

(**) Termine prorogato all’8 aprile, rispetto al termine originario del 31 marzo, con D.P.C.M. 31 marzo 2022.

 

 

Approfondisci

Newsletter MARZO 2022:

IN BREVE

  • Decreto “Milleproroghe”: limite di utilizzo del contante a 2.000 euro per il 2022
  • Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi
  • Elenchi Intrastat al 7 marzo
  • Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2022)
  • Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali
  • Nuove regole sulla tassazione Irpef: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate
  • Patent box: le nuove regole
  • Imprese ristorazione collettiva: le modalità per l’erogazione del contributo
  • Attivo il sito dedicato all’Assegno unico e universale
  • Proprietario di due immobili senza “altri redditi”: casi di esonero dalla presentazione del 730
  • “Rita” Rendita integrativa temporanea anticipata: la corretta tassazione illustrata dall’Agenzia Entrate

 

APPROFONDIMENTI

  • Decreto “Milleproroghe”: le novità fiscali dopo la conversione in legge
  • La tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Decreto “Milleproroghe”: limite di utilizzo del contante a 2.000 euro per il 2022

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi.

Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Riguardo all’utilizzo del contante e di titoli al portatore, in particolare, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi

D.L. 25 febbraio 2022, n. 13

Il 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (il cosiddetto Decreto anti-frodi), contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Si prevede, tra le altre disposizioni, quanto segue:

  • la possibilità della cessione del credito – relativo sia al Superbonus, sia ai bonus edilizi “tradizionali” – per tre volte, con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • il credito, inoltre, non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  • sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Elenchi Intrastat al 7 marzo

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 24 febbraio 2022

L’Agenzia delle Dogane, con l’Agenzia Entrate, ha reso noto che l’invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, in scadenza al 25 febbraio, può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022.

 

 

CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2022)

Entro mercoledì 16 marzo 2022, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2021. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2022.

 

 

CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro mercoledì 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2022, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Nuove regole sulla tassazione Irpef: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E

Entro il mese di aprile i sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef, potranno adeguarsi effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Lo ha chiarito l’Agenzia Entrate nella Circolare n. 4/E/2022, dove fornisce anche indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

In particolare il documento analizza le modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, e riporta alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

La nuova Irpef viene rimodulata su 4 aliquote invece di 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa quindi dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

Maggiori informazioni nella Circolare.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Patent box: le nuove regole

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 febbraio 2022

L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.

In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e
sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.

Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia Entrate ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall’art. 6, del D.L. n. 146/2021.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Imprese ristorazione collettiva: le modalità per l’erogazione del contributo

D.M. 23 dicembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stato pubblicato il Decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto, istituito con l’art. 43-bis del D.L. n. 73/2020 (Decreto “Sostegni-bis”), e destinato alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l’emergenza Covid e che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato dell’anno precedente.

Il Decreto, in particolare, contiene disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell’intervento, alla tipologia e all’ammontare dell’aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.

Per ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.

L’istanza può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate.

 

 

POLITICHE SOCIALI

Attivo il sito dedicato all’Assegno unico e universale

È attivo dal 21 febbraio 2022 il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Si ricorda che l’assegno mensile, che va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro o che non presentano l’ISEE, spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    • frequenti un corso di formazione o professionale o universitario;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Sul nuovo sito internet, in particolare, è possibile reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

 

 

DICHIARAZIONI

Proprietario di due immobili senza “altri redditi”: casi di esonero dalla presentazione del 730

In una risposta fornita sulla propria rivista telematica, l’Agenzia delle Entrate, rimandando alle tabelle contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, ricorda che il contribuente che possiede esclusivamente l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che il fabbricato non locato non sia ubicato nello stesso Comune dell’abitazione principale.

Inoltre, tra i casi di “esonero con limite di reddito” rientra anche quello del contribuente che possiede esclusivamente redditi derivanti da terreni e fabbricati  (comprese abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu) per un importo non superiore a 500 euro.

Anche in caso di esonero, precisa infine l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per esporre eventuali spese sostenute, usufruire di detrazioni o deduzioni, chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati nel periodo d’imposta interessato.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

“Rita” Rendita integrativa temporanea anticipata: la corretta tassazione illustrata dall’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022

La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, dall’art. 1, commi da 188 a 191, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attualmente a regime, per effetto dell’art. 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed è regolata dall’art. 11, commi da 4 a 4-quinquies), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Con la Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata, quali l’anticipazione erogata prima della rendita stessa a un soggetto iscritto al regime transitorio, le somme richieste a titolo di detta rendita nonché le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un “vecchio iscritto”, riferite a montanti ante 31 dicembre 2000.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Decreto “Milleproroghe”: le novità fiscali dopo la conversione in legge

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi.

Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto.

  • Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli: è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
  • Bonus psicologo: è stato introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
  • Bonus prima casa: è estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa.
  • Visto di conformità bonus edilizi: ammessa la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ai fini della fruizione dei bonus edilizi anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
  • Assemblee: è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
  • Sterilizzazione perdite: è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
  • Sospensione degli ammortamenti: è stata estesa all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).
  • Limite all’uso del contante: in materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
  • IVA nelle procedure concorsuali: viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

 

 

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2022 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 16 marzo 2022 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2022 (anno 2021). Sostituti d’imposta Telematica
Mercoledì 16 marzo 2022 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2021. – Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;

– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;

– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.

La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Mercoledì 16 marzo 2022 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2022 relativa l’anno d’imposta 2021. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva Modello F24
Mercoledì 16 marzo 2022 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Modello F24
Giovedì 31 marzo 2022 Comunicazione Modello EAS Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per la comunicazione delle variazioni dei dati verificatesi nel 2021, rispetto a quanto già comunicato. Enti associativi Telematica

 

 

 

Approfondisci

Newsletter FEBBRAIO 2022:

IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi
  • Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021
  • Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
  • Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima
  • Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass
  • Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona
  • Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza
  • Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari
  • E-commerce: chiarimenti sul regime Iva OSS e IOSS
  • Contributi alla stampa anno 2020: pubblicati gli elenchi dei destinatari
  • Il nuovo modello di cartella di pagamento
  • Pagamenti elettronici e sanzioni
  • L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria
  • Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate
  • Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare
 

APPROFONDIMENTI

  • I nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi previsti dal Decreto “Sostegni-ter”
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 nei termini indicati dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO indicati nella stessa norma.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825

Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. Il termine risulta di conseguenza fissato all’8 febbraio 2022.

 

 

AGEVOLAZIONI, EDILIZIA

Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 28 gennaio 2022

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

 

 

AGEVOLAZIONI, EDILIZIA

Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 28

Al fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di Dpi).

In via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass

D.P.C.M. 21 gennaio 2022

Con il decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate, con efficacia dal 1° febbraio 2022, le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass.

Si tratta in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti esigenze:

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

– ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, escluso il consumo sul posto;

– prodotti surgelati;

– animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

– carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

– articoli igienico-sanitari;

– medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

– articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– materiale per ottica;

– combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Governo ha precisato, con una Faq pubblicata sul proprio sito, che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto;

  1. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in tali luoghi e dall’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
  2. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione di illeciti;
  3. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

A decorrere dal 20 gennaio 2022 è obbligatorio il Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti).

Inoltre che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “ordinario” sarà obbligatorio per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali;
  • servizi bancari e finanziari;
  • attività commerciali.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRAP

Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha stabilito che partire dall’esercizio 2022 vi è l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo per:

  • i lavoratori autonomi;
  • le ditte individuali,
  • i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso.

L’impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell’ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. Risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell’ambito dell’art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato “redditi prodotti in forma associata”), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l’unico soggetto in un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell’impresa stessa (cfr. Risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

 

 

IVA

E-commerce: chiarimenti sul regime Iva OSS e IOSS

L’Agenzia Entrate, con una serie di FAQ, ha fornito alcuni chiarimenti sulle domande più frequenti riguardanti l’applicazione dei nuovi regimi IVA, One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS).

Le risposte pubblicate riguardano in particolare l’ambito applicativo e i vantaggi del nuovo regime speciale, oltre a fornire indicazioni di carattere operativo e l’esame di alcuni casi specifici.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi alla stampa anno 2020: pubblicati gli elenchi dei destinatari

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato gli elenchi di imprese e associazioni editrici di quotidiani e periodici a cui sono stati erogati i contributi diretti alla stampa per l’anno 2020, destinati, in particolare, alle seguenti categorie:

  • imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia;
  • imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
  • imprese editrici di quotidiani italiani diffusi all’estero;
  • periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero;
  • editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti;
  • periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

 

RISCOSSIONE

Il nuovo modello di cartella di pagamento

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113

Con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate 17 gennaio 2022, n. 14113, pubblicato il 17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello della cartella di pagamento che verrà utilizzato per la riscossione a ruolo dei carichi affidati dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo modello di cartella di pagamento si è reso necessario in quanto la legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) ha modificato la disciplina dell’aggio di riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 con l’eliminazione della quota degli oneri a carico del debitore.

Il debitore non sarà più tenuto al pagamento dell’aggio di riscossione determinato in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge. Inoltre, non è più a carico del contribuente la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo prevista per le ipotesi di riscossione spontanea.

Nel nuovo modello di cartella di pagamento le somme dovute vengono riportate in due sezioni: una relativa alle somme che “Spettano all’Ente creditore”, nella quale sono indicati gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e gli interessi di mora, l’altra relativa alle somme che “Spettano all’Agente della riscossione”, nella quale vengono esposte le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

 

 

VERSAMENTI

Pagamenti elettronici e sanzioni

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l’art. 19-ter “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito“.

Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), una sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento.

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2023.

 

AGEVOLAZIONI

L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria

L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito online, ha reso noto che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% indicata nell’art. 16-bis del Tuir.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.

Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’”Agenzia informa” del suo sito internet. La stessa Circolare n. 7/2021, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

 

 

IMMOBILI, COMPRAVENDITA

Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a gennaio 2022.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare

Cassazione, Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1199

Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l’abitazione principale ad esso riferibile.

Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all’esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

L’abitazione principale, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

  • la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
  • la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).

Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

I nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi previsti dal Decreto “Sostegni-ter”

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

  • nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
  • nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Il decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia;
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021, e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

 

AMMONTARE dei RICAVI 2019 MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.000 60%
Da euro 400.000 a 1.000.000 50%
Da euro 1.000.000 a 2.000.000 40%

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

 

Soggetti esclusi

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

 

Permanenza e cessazione dal regime

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 8 febbraio 2022 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2021 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica
Lunedì 28 febbraio 2022 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Lunedì 28 febbraio 2022 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2021.

 

Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

SCADENZIARIO FISCALE anno 2022

Calendario Scadenze Fiscali Gennaio 2022

  • 1 Gennaio 2022: aggiornamento delle Tabelle retributive del contratto Colf e badanti 2022;
  • 1 Gennaio 2022: l’Agenzia delle Entrate e di riscossione invierà milioni di avvisi di pagamento (di debito) a persone fisiche ed imprese bloccate durante il periodo di emergenza;
  • 2 Gennaio 2022: e’ possibile presentare le domande per l’assegno unico figli 2022;
  • 10 gennaio 2022: Pagamento dei contributi INPS colf e badanti del IV trimestre 2021;
  • 10 gennaio 2022: attivazione procedura telematica per presentare la domanda della disoccupazione agricola 2022,
  • 17 Gennaio 2022: Versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa del mese precedente;
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Aggiornamento modello Isee 2022 per i possessori di Reddito e pensione di cittadinanza,
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Esenzione canone 2022 per chi non è in possesso della televisione
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Comunicazione Naspi Com per dichiarare il reddito presunto (anche a zero) per chi avrà redditi di lavoro autonomo nell’anno 2022 e per chi aveva la partita iva, compensi di lavoro e redditi di lavoro in corso, tra l’anno 2020 e 2021.
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Pagamento del contributo assicurativo Inail per le casalinghe ed esenzione per chi ha un Isee inferiore previsto dalla Legge;
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Comunicazione dell’esenzione Tari per alcune categorie di famiglie, come previsto dal Regolamento interno Tari del Comune, dopo aver elaborato il modello Isee 2022,
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Comunicazione Rdc Com all’Inps per i titolari (ed i componenti familiari) di reddito di cittadinanza, che hanno redditi in corso nell’anno 2020 e comunicazione redditi presunti dell’anno 2021;
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Consigliamo di inviare la domanda dell’assegno unico 2022, dopo l’elaborazione del modello Isee 2022;
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Scadenza per la presentazione telematica della scelta delle detrazioni fiscali all’INPS, per i pensionati e su disoccupazione Naspi, sino a Febbraio 2022;
  • Entro il 31 Gennaio 2022: Attivazione della procedura telematica per richiedere il bonus asilo nido, anche per coloro con solo permesso di soggiorno.
  • Entro il 31 Gennaio 2022: comunicazione spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria del secondo semestre 2021.
  • Entro il 31 Gennaio 2022: invio prospetto informativo disabili aziende.

 

Calendario Scadenze Fiscali Febbraio 2022

  1. 1 Febbraio 2022: La domanda per Bonus luce, gas ed acqua per il 2022, sarà riconosciuto in automatico, dopo il rilascio del modello Isee 2022;
  2. 1 Febbraio 2022: invio domande per il bonus idrico per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua;
  3. 10 febbraio 2022: termine ultimo per richiedere un contributo al Ministero della Giustizia, per i compensi dell’avvocato in sede di negoziazione assistita o arbitrato,
  4. 16 Febbraio 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa del mese precedente;
  5. 21 Febbraio 2022: Versamento dei contributi Enasarco;
  6. 25 febbraio 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  7. 28 Febbraio 2022 o 30 Aprile 2022: Dichiarazione IVA.
  8. 28 Febbraio 2022: invio dati comunicazione di liquidazione IVA (LIPE), quarto trimestre 2021.
  9. 28 Febbraio 2022: prima scadenza domanda assegno unico per riceverlo tempestivamente entro il mese di Marzo 2022.
  10. 28 Febbraio 2022: dichiarazione tardiva della dichiarazione dei redditi con versamento sanzione di 25 euro.

 

Calendario Scadenze Fiscali Marzo 2022

  1. Entro il 1 Marzo 2022: istanza di accertamento per la verifica dei requisiti pensione lavoratori precoci; la procedura è già attiva
  2. 16 Marzo 2022: Iva da pagare in base alla dichiarazione annuale,
  3. 16 Marzo 2022: tassa sulla vidimazione dei libri sociali,
  4. 16 Marzo 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa, del mese precedente;
  5. 16 Marzo 2022: Rilascio certificazione unica dei redditi CU 2022 (reddito 2021) da parte del datore di lavoro e degli enti previdenziali,
  6. 25 Marzo 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  7. 31 Marzo 2022: scadenza domanda di disoccupazione Agricola anno 2021,
  8. Domanda di Borsa di studio per i figli, in base alle scadenze previste da ogni singola Regione,
  9. 31 Marzo 2022: Comunicazione effettiva dei redditi di lavoro autonomo dell’anno 2021, per i titolari di Naspi nell’anno 2021 o per gli iscritti alla gestione separata Inps;
  10. 31 Marzo 2022: termine del periodo emergenziale;
  11. Entro il 31 Marzo 2022: Dal 1° Gennaio 2022 ed entro il 31 Marzo 2022, per l’istanza di accertamento dei requisiti per accedere all’Ape sociale,
  12. Esenzione del ticket dal 1° Aprile (scadenza 31 Marzo 2022), per essere esonerati al pagamento delle visite specialistiche ed al contributo dei farmaci in base al reddito. E’ importante controllare la scadenza in ogni singola regione.
  13. Entro il 31 Marzo 2022: invio dichiarazione Digital tax.

 

Calendario Scadenze Fiscali Aprile 2022

  1. 1 Aprile 2022: possibiltà di presentare il nuovo Isee corrente, con valori patrimoniali anno precedente,
  2. 11 Aprile 2022: Scadenza contributi dei lavoratori domestici I trimestre 2021,
  3. 18 Aprile 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa,
  4. entro il 18 Aprile 2022: versamento bollo virtuale delle fatture elettroniche del I trimestre 2020 se l’imposta dovuta supera 1000 euro,
  5. entro il 25 Aprile 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  6. 30 Aprile 2022: scadenza Esterometro I trimestre 2021.
  7. 30 Aprile 2022: dichiarazione Iva ultima scadenza.
  8. 30 Aprile 2022: Messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione 730 precompilata 2022. (salvo proroghe)

 

Calendario Scadenze fiscali Maggio 2022

  1. Entro il 1° Maggio 2022: Domanda per accedere ai benefici dei lavoratori usuranti,
  2. 2 Maggio 2022: sarà possibile accettare, modificare ed inviare la dichiarazione 730 precompilata 2022, (data da confermare)
  3. 16 Maggio 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa,
  4. 16 Maggio 2022: Pagamento IVA del I trimestre,
  5. 16 Maggio 2022: Contributi Inps artigiani e commercianti,
  6. 25 Maggio 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  7. 31 Maggio 2022: consegna al Caf della documentazione per la dichiarazione dei redditi 730.

 

Calendario Scadenze Fiscali Giugno 2022

  1. 1 Giugno 2022: comunicazione liquidazione periodica IVA
  2. 16 Giugno 2022: pagamenti IMU prima rata di 6 mesi,
  3. 16 Giugno 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa.
  4. Dal 16 giugno 2022: Imposte sui redditi delle persone fisiche,
  5. 27 Giugno 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  6. 30 Giugno 2022: Pagamento diritti camera di Commercio.
  7. 30 Giugno 2022: scadenza dichiarazione IMU per variazioni, acquisto o vendita di immobili dell’anno 2021.
  8. 30 giugno 2022: Scadenza modello ISEE corrente (validità 6 mesi dalla data di presentazione)
  9. 30 Giugno 2022: seconda ed ultima scadenza assegno unico 2022 per riceverlo dal mese di Marzo 2022.

 

Calendario Scadenze Fiscali Luglio 2022

  1. 11 Luglio 2022: Scadenza versamento contributi INPS colf e badanti II trimestre 2021;
  2. Entro il 15 Luglio 2022: Dal 1° Aprile 2021 ed entro il 15 Luglio 2021, per l’istanza di accertamento dei requisiti per accedere all’Ape sociale,
  3. 18 Luglio 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa del mese precedente;
  4. Dal 18 Luglio 2022: Imposte sui redditi delle persone fisiche
  5. 25 Luglio 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  6. 25 Luglio 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione trimestrale,
  7. 31 Luglio 2022: scadenza Esterometro II trimestre 2021.

 

Calendario Scadenze Fiscali Agosto 2022

  1. 16 Agosto 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa.
  2. Dal 16 Agosto 2022 a Novembre 2022: Imposte sui redditi delle persone fisiche,
  3. 16 Agosto 2022: Contributi Inps artigiani e commercianti,
  4. 16 Agosto 2022: Pagamento IVA II trimestre 2021
  5. 25 Agosto 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile

 

Calendario Scadenze Fiscali Settembre 2022

  1. 16 Settembre 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa.
  2. 16 Settembre 2022: comunicazione liquidazione periodica Iva,
  3. 26 Settembre 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  4. 30 Settembre 2022: scadenza presentazione modello dei redditi 730 persone fisiche,
  5. 30 Settembre 2022: controllare scadenza bando libri di testo della Regione.
  6. Dal 30 Settembre 2022: controllare scadenza bando contributo affitto della Regione.

 

Calendario Scadenze Fiscali Ottobre 2022

  1. 10 Ottobre 2022: Scadenza contributi Inps III trimestre 2021 lavoratori domestici;
  2. 17 Ottobre 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa,
  3. entro 25 Ottobre 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  4. 25 Ottobre 2022: scadenza per presentare 730 integrativo per eventuali errori.

 

Calendario Scadenze Fiscali Novembre 2022

  1. 2 Novembre 2022: scadenza Esterometro II trimestre 2021.
  2. 16 Novembre 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa, del mese precedente
  3. 16 Novembre 2022: pagamento Iva III trimestre 2021,
  4. 16 Novembre 2022: pagamento contributi Inps artigiani e commercianti,
  5. 25 Novembre 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  6. 30 Novembre 2022: pagamento acconti imposte irpef,
  7. 30 Novembre 2022: ultimo giorno per l’invio della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita iva;
  8. Entro il 30 Novembre 2022: dal 18 Luglio 2022 ed entro il 30 Novembre 2022, per l’istanza di accertamento dei requisiti per accedere all’Ape sociale,
  9. Entro il 30 Novembre 2022: istanza di accertamento per la verifica dei requisiti pensione lavoratori precoci.

 

Calendario Scadenze Fiscali Dicembre 2022

  1. 16 Dicembre 2022: versamento dei contributi Inps, delle imposte irpef dei lavoratori dipendenti da parte dell’impresa,
  2. 16 Dicembre 2022: versamento Imu saldo 2022, periodo da Luglio a Dicembre 2022,
  3. 26 Dicembre 2022: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile,
  4. 31 Dicembre 2022: scadenza modello Isee 2022.
  5. 31 Dicembre 2022: scadenza domanda bonus asilo nido Inps.

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