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Newsletter SETTEMBRE 2021:

IN BREVE
  • Modelli Redditi 2021 entro il 30 settembre per il contributo “perequativo”
  • Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze
  • Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
  • Nuovo sostegno per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021
  • Crisi d’impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di allerta
  • Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing
  • Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
  • Nuovi contributi a fondo perduto dal Ministero del Turismo
  • Entro il 16 settembre l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2021
  • Verifica on-line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
  • Proroga al 6 ottobre per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone abitativo
  • Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
  • La donazione di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. “franchigia”

 

APPROFONDIMENTI
  • Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e presentazione istanze
  • Crisi d’impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI, DICHIARAZIONI

Modelli Redditi 2021 entro il 30 settembre per il contributo “perequativo”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021 n. 227357/2021; Mef, Comunicato Stampa 6 settembre 2021, n. 172

Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Ministero dell’Economia e Finanze ha annunciato il D.P.C.M. di proroga al 30 settembre 2021 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd. “perequativo”.

Inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021, ha stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio per la verifica del requisito del calo reddituale e quindi per l’eventuale calcolo del contributo a fondo perduto “reddituale” o “perequativo”.

Non sono state ancora rese indicazioni in ordine alla modalità di richiesta e calcolo del contributo stesso.

Si fornisce un elenco non esaustivo dei quadri di riferimento:

  • Redditi PF – Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi PF – Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi PF – Lavoratore autonomo RE21, col. 3, ovvero reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi PF – Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva LM8, col. 1 + LM36, col. 1, ovvero reddito d’impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite;
  • Redditi SP – Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi SP – Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi SC – Redditi d’impresa RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite.

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze

Inps, Circolare 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

RISCOSSIONE, VERSAMENTI

Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 3 settembre 2021

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nel documento si ricorda inoltre che:

  1. le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi, fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
  2. per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste);
  3. per le istanze di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
  4. entro il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuovo sostegno per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021

Mise, Comunicato Stampa 1 settembre 2021

Il Ministero per lo Sviluppo economico ha informato che è stato attivato il fondo dedicato alle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta del contributo di 140 milioni di euro stanziato per il 2021 dal decreto “Sostegni-bis” (art. 2 del D.L. n. 73/2021) a favore degli esercenti rimasti chiusi almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Il decreto interministeriale definisce l’elenco delle attività che hanno diritto al contributo e i criteri e le modalità per richiederlo. Tra le categorie dei beneficiari ci sono i gestori di sale da ballo, palestre piscine, impianti di risalita in montagna (skilift, seggiovie, funicolari), le aziende di catering, le attività museali e di gestione dei monumenti e le sale gioco.

Con la conversione del decreto legge il periodo necessario di chiusura 2021 per accedere a questo bonus è stato ridotto da quattro mesi a 100 giorni complessivi, anche non continuativi.

Discoteche e sale da ballo potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, le altre attività ammesse fino a 12 mila euro di contributi.

I contributi, in base ai ricavi 2019, saranno pari a:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro annui;
  • 7.500 euro per ricavi compensi tra i 400 mila e un milione di euro;
  • 12 mila euro a chi ha ricavi e compensi superiori al milione di euro.

 

FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di allerta

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale ha:

  • prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
  • rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’art. 1 della legge n.160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)

Con la Risposta n. 568/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuovi contributi a fondo perduto dal Ministero del Turismo

Ministero Turismo, D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223

Il Ministero del Turismo, con la firma del D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223, ha sbloccato oltre 400 milioni di euro per le imprese del settore turistico, stanziati sul fondo istituito dall’art. 182 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Le misure prevedono contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistico-ricettive (alberghi e similari), nuovi contributi a favore di agenzie di viaggio e tour operator, nonché altre attività connesse al turismo: guide turistiche e accompagnatori turistici, servizi di trasporto mediante autobus scoperti e agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Il decreto ora firmato prevede il riparto delle summenzionate risorse come segue:

  • alle agenzie di viaggio e ai tour operator sono destinati euro 32.000.000 del 2021, più euro 128.710.774 del 2020, per un totale di euro 160.710.774;
  • alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici sono destinati euro 25.760.000 per il 2021, consentendo di presentare istanza anche a chi non aveva partecipato al primo Avviso;
  • alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti sono destinati 5 milioni di euro per il 2020 e altri 2 milioni di euro per il 2021, per un totale di 7 milioni di euro;
  • alle imprese turistico-ricettive sono destinati euro 200 milioni;
  • alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici sono destinati euro 10 milioni.

 

IVA

Entro il 16 settembre l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2021

Scade il 16 settembre 2021 il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2021.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

RISCOSSIONE

Verifica on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata

L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del cosiddetto “Condono cartelle”.

In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).

L’Agenzia della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

 

LOCAZIONI

Proroga al 6 ottobre per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone abitativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021, n. 227358

È stato prorogato al 6 ottobre 2021 il termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione: lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, n. 227358. La proroga del termine per la presentazione dell’istanza è finalizzata a consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, in considerazione del fatto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.

Si ricorda che, per il 2021, il locatore che concede un immobile ad uso abitativo ubicato in un Comune ad alta densità abitativa che costituisce abitazione principale, in caso di riduzione del canone di locazione, ha diritto a un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, con un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021

Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, Comunicato Stampa 31 agosto 2021

Un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.

 

IMPOSTA SULLE DONAZIONI

La donazione di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. “franchigia”

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 571

In risposta all’interpello di un contribuente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 571 del 30 agosto 2021, ha ribadito che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del Tus (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l’ammontare.

Nel caso oggetto di interpello l’istante non aveva versato l’imposta sulle donazioni, poiché aveva usufruito delle agevolazioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisisce il controllo di cui all’art. 2359 cc e si impegna a continuare l’attività per almeno cinque anni. Ora il contribuente, che riceverà in donazione dalla propria madre un immobile con relative pertinenze, potrà beneficiare per intero della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta (art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006).

Ricordiamo che l’art. 57 del Tus da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di fatto l’importo della franchigia, ma dall’altro ne prevede specifiche deroghe; in particolare non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’art. 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex art. 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59 dello stesso decreto.

La donazione dei genitori delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del Tus, non ha quindi effetti sull’importo della franchigia.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e presentazione istanze

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

L’agevolazione spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua. Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2020.

Sono state precisate le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.

Invece, per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II).

Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.

Il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento avente le medesime finalità. È inoltre necessario che il soggetto sia regolare a livello contributivo.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Le credenziali di accesso ai servizi descritti sono le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’accesso alla misura è previsto anche a favore degli iscritti alle Casse di previdenza, ma, in tale caso, la domanda di esonero dovrà essere indirizzata alla Cassa di riferimento, secondo le modalità dalla stessa definite, entro il 31 ottobre 2021.

Si ricorda infine che in caso di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’esonero contributivo non ha effetti sulla prestazione pensionistica e quindi i contributi “esonerati” verranno considerati correttamente versati; il riconoscimento è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

 

FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale ha:

  • prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
  • rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).
ATTENZIONE: Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art 2086 c.c., secondo comma sono, già in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. L’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

Riteniamo perciò che quanto previsto dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa però continuare ad essere utilizzato in quest’ottica, come best practices, soprattutto per le micro imprese organizzate in forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione più complessi e articolati.

 

Tra le altre novità segnaliamo:

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art.2) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Si prevede un nuovo sistema di “composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrà in questi casi demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L’imprenditore dovrà richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di Commercio competente.

Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art. 3) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Potranno accedere all’attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione. Per l’iscrizione nell’elenco occorrono le seguenti qualità:

  • requisiti professionali (alternativi tra loro):

– iscrizione da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

– iscrizione da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

– iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

– adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

  • formazione adeguata:

– possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021. Di fatto, le disposizioni relative all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti diverranno quindi operative solo a seguito dell’effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia.

La nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrà ad opera di una Commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione.

La notizia della nomina dell’esperto verrà data mediante pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. Verrà omessa dalla pubblicazione ogni riferimento all’imprenditore che richiede la “composizione negoziata della crisi”.

 

Esito della “composizione negoziata” – Conclusione delle trattative (art. 11) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
– contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;

– convenzione di moratoria;

– accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);

– omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n. 267/1942).

In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:

– predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942;
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. n. 118/2021);

– accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 o dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

 

Piano di risanamento e test di solvibilità (art. 3, commi1 e 2) – ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA

Verrà resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una “lista di controllo particolareggiata”, con «indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati».

Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).

Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”.

 

Segnalazione dell’organo di controllo (art.15) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla “composizione negoziata”. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 del codice civile.

Regime premiale (art.14) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

Modifiche alla legge fallimentare (art.20) – ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021
Il D.L. n. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi d’impresa (per esempio gli “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi agevolati”) con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 settembre 2021 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 30 settembre 2021 Invio dichiarazioni per contributo perequativo Termine ultimo di invio dei modelli Redditi (SC, SP, PF) per l’accesso al contributo perequativo. Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento al periodo d’imposta 2019). Telematica
Giovedì 30 settembre 2021 Invio spese tessera sanitaria Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021. Sono obbligati all’invio dei dati. Telematica
Giovedì 30 settembre 2021 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizi AdE
Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2021:


IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità
  • Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata
  • Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande
  • Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie
  • Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
  • Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle
  • Controlli GdF sul contributo a fondo perduto destinato ad imprenditori danneggiati dall’emergenza sanitaria
  • Il credito d’imposta su commissioni per i pagamenti elettronici da privati
  • Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
  • Il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI, RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge. Il provvedimento è in vigore dal 25 luglio 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenziano:

  • il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021;
  • lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021;
  • l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro;
  • l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell’emergenza Covid;
  • il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
  • nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata

Inps, Messaggio 27 luglio 2021, n. 2731

Con il Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l’Inps ha chiarito che la proroga al 15 settembre 2021 prevista per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, disposta dall’art. 9-ter del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Risultano pertanto differiti al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2020 e acconto 2021.

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande

D.M. 17 maggio 2021; Inps, Messaggio 29 luglio 2021, n. 2761

Con il D.M. 17 maggio 2021 è diventata operativa la misura agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 e rifinanziata dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che stabilisce l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua – ad esclusione dei contributi integrativi e premi e contributi Inail – prevede che possano beneficiare dell’agevolazione:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
  • che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Le domande per ottenere l’esonero devono essere presentate:

  • entro il 30 settembre 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps (per effetto della proroga disposta dall’Inps con Messaggio n. 2761/2021, con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione);
  • entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privata.

Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità contributiva.

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie

D.M. 23 luglio 2021

Il termine per l’invio al sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relativi al primo semestre 2021 (gennaio-giugno), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021.

La nuova scadenza è stabilita con D.M. 23 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei software.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 luglio 2021, n. 191910

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne ha riformulato la disciplina agevolativa.

In particolare nella circolare l’Agenzia, sentito anche il parere del MISE, fornisce indicazioni relative alle modalità di applicazione del suddetto credito d’imposta, raggruppate in funzione di specifiche tematiche, con lo scopo di chiarire i dubbi interpretativi più ricorrenti.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle

L’Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto 2021, non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.

Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Controlli GdF sul contributo a fondo perduto destinato ad imprenditori danneggiati dall’emergenza sanitaria

La Guardia di Finanza ha avviato controlli anche sui “Contributi a fondo perduto” previsti dai Decreto “Rilancio” e, successivamente, con le varie edizioni dei Decreti “Ristori” e “Sostegni”.

L’attenzione è prevalentemente dedicata:

  • alle aziende colpite da informazione interdittiva antimafia;
  • allo “stato giuridico” delle imprese richiedenti e in particolare alle aziende poste “in liquidazione” in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020);
  • alle imprese che hanno sostenuto di avere il domicilio fiscale o la sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi già prima della data del 31 gennaio 2020.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta su commissioni per i pagamenti elettronici da privati

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. Non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA; non rientrano nemmeno i canoni di locazione del POS.

I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni, devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il codice tributo è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, di seguito elencate, solo:

  • se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento di almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • se si effettua un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

 Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

 Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie. Se uno dei predetti termini cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

 

Si ricorda, infine, che Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Più precisamente slitta al 31 agosto il termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente Riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; condizione quest’ultima, non richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito è fruibile solo se il canone risulta pagato, con compensazione in F24 (codice 6920) ovvero con cessione al locatore o ad altri soggetti.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 15 settembre 2021 (*) IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

 

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Mercoledì 15 settembre 2021 (*) IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Mercoledì 15 settembre 2021 (*) Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021

 

Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24
(*) Termine prorogato dall’art. 9-ter del D.L. D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106.

 

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Slitta dal 31 luglio al 30 settembre l’invio dati delle spese sanitarie 2021:

La proroga è stata stabilita in considerazione delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’adempimento a seguito del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19

Più tempo per la trasmissione al sistema TS dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021, relativi ai documenti come scontrini, fatture, ricevute, utili all’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

Il termine originariamente fissato al 31 luglio 2021 (articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Mef del 19 ottobre 2020) è prorogato al 30 settembre 2021. A stabilirlo il decreto del Mef del 23 luglio 2021 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lo slittamento dei termini, precisa un comunicato congiunto del ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate, non comporta effetti sulla tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

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Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:

….. Art. 9-ter. – (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiuntoche scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo ».

Resta fissato al 30.6 / 30.7.2021 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti “privati”

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Newsletter LUGLIO 2021:

IN BREVE
  • Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
  • Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
  • Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
  • Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti
  • La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità
  • Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
  • Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni-bis” per specifiche categorie
  • Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022
  • IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0
  • Bonus gasolio II trimestre 2021
  • Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione
APPROFONDIMENTI
  • Scadenze IMU e ravvedimento operoso
  • Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 28 giugno 2021

Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.

Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

 

 

Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle

D.L. 30 giugno 2021, n. 99

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

 

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Il provvedimento prevede inoltre:

  • incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
  • la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
  • il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
  • in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

 

 

FATTURA ELETTRONICA, ADEMPIMENTI

Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2021, n. 17289

Con il provvedimento n. 17289 del 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

 

TRIBUTI LOCALI

Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.

La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti

Mef-Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 giugno 2021

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI, IRPEF

La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 l’Agenzia Entrate ha pubblicato l’edizione aggiornata della Guida con le novità normative e di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

La trattazione tiene conto anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tra le novità analizzate dalla Circolare le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del “Superbonus”, il “bonus facciate” e il “bonus vacanze”.

Con riferimento al rilascio del visto di conformità, la circolare ha tra l’altro precisato che il Caf e il professionista, che si siano accorti di un errore commesso nell’apposizione del visto di conformità al Modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo; altrimenti possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. 164/1999.

 

 

IVA

Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.

Al riguardo si segnala:

Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).

Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
  • vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni bis” per specifiche categorie

Inps, Comunicato Stampa 25 giugno 2021

Con un comunicato stampa del 25 giugno 2021, l’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19, prevista dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), a favore di alcune categorie di lavoratori, anche autonomi, le cui attività siano state danneggiate dall’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.

Le categorie di lavoratori interessati sono le seguenti:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro per i lavoratori agricoli o 950 euro per i pescatori.

L’Inps ha ricordato che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) stanno già ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato della predetta indennità possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

 

 

SOCIETÀ, ENTI NO PROFIT

Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022

D.L. 22 aprile 2021 n. 52, art. 11-sexiesdecies, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87

Con la conversione in legge del D.L. n. 52/2021 (cd. “Decreto Riaperture”) è stato inserito l’art. 11-sexiesdecies che prevede che per l’anno 2021 il termine, di cui all’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di pubblicazione degli aiuti di Stato, è prorogato in via definitiva al 1° gennaio 2022.

Quindi, limitatamente all’anno 2021, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nell’applicazione della sanzione dell’1%, con un minimo di 2.000 euro, e in alcuni casi nella revoca dell’aiuto.

 

 

IVA

IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 giugno 2021, n. 428

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IVA indetraibile, per pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, rientra tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

 

 

AUTOTRASPORTO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus gasolio II trimestre 2021

Agenzia delle Dogane, Nota 28 giugno 2021, n. 218324/RU

Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2021.

La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021.

Hanno diritto all’agevolazione:

  1. gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  3. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  4. le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  5. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
  6. le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 giugno 2021, n. 153000

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Si tratta di un bonus del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

I criteri e le modalità di fruizione del “Bonus acqua potabile” sono definiti nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, che approva anche il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.

Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

 

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,01% annuo.

 

In riferimento alla Dichiarazione IMU, è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il Dipartimento delle Finanze ha dichiarato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione del versamento della prima e/o seconda rata IMU 2020, quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni” si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

 

Si ricorda che, oltre all’erogazione automatica del contributo, sarà possibile presentare una nuova istanza per i titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente: si applicano infatti percentuali diverse in relazione al fatto che il contribuente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

 

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

È stata pertanto inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, abbiano già beneficiato del contributo, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei nuovi criteri in esame e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia Entrate.

 

ATTENZIONE: Per la presentazione dell’istanza è necessaria l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia Entrate che al momento non è ancora stato pubblicato.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 luglio 2021 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

 

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Martedì 20 luglio 2021 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Martedì 20 luglio 2021 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

 

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