CATALOGO NAZIONALE DEI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accesso on-line pubblico e gratuito per tutti
L’Agenzia del l’Italia Digitale (AgID) ha comunicato, in data 19 febbraio 2015, che è on-line il Catalogo nazionale dei dati della pubblica amministrazione.
Il Catalogo dei Dati della Pubblica Amministrazione è il punto d’arrivo del processo di raccolta dell’elenco delle basi di dati effettuato nei mesi scorsi, in attuazione dell’art. 24-quater, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
Nasce lo strumento che supporterà le attività di valorizzazione e coordinamento del patrimonio informativo pubblico.
La raccolta dell’elenco delle basi di dati gestite dalle amministrazioni, si trasforma nel “Catalogo nazionale dei dati della Pubblica Amministrazione”, realizzato con tecnologie open source dall’Agenzia per l’Italia Digitale in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
In questa prima versione sono attive le funzioni di ricerca, analisi, reportistica e download dei metadati in formato aperto. L’implementazione della versione attuale permetterà alle singole amministrazioni di caricare e aggiornare autonomamente i propri dataset.
Il catalogo non riporta i dati contenuti dai singoli dataset ma la lista delle basi dati insieme ad alcune informazioni di contesto.
Lo strumento è naturalmente destinato ad evolvere dinamicamente: una successiva versione del catalogo consentirà a tutte le amministrazioni di comunicare i propri dati (per chi finora non l’ha fatto) oppure di correggere, integrare e aggiornare i dati già comunicati, secondo le modalità che saranno rese note attraverso queste pagine.
Nelle diverse sezioni sono disponibili le indicazioni per l’uso del catalogo, la descrizione della sua struttura, un set predefinito di informazioni generali, gli strumenti per effettuare ricerche ed eventuali analisi dei dati e, infine, una sezione dalla quale è possibile effettuare il download dei dati stessi.
Per accedere al catalogo nazionale clicca sul link riportato sotto.
http://basidati.agid.gov.it/catalogo/
TELELAVORO DOMICILIARE E SATELLITARE – Istruzioni operative dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 52 del 27 febbraio 2015, fornisce specifiche istruzioni operative per consentire l’adozione e/o il consolidamento dei percorsi di telelavoro così some indicati dall’Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare firmato il 15 ottobre 2014.
Tale accordo si costituisce di due specifiche sezioni, la prima intitolata al telelavoro domiciliare e la seconda al telelavoro satellitare.
Per quanto riguarda il telelavoro domiciliare, l’accordo in parola rinnova ed estende i contenuti del precedente Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2007. In particolare, l’Accordo rende definitivo il ricorso al telelavoro domiciliare quale forma di flessibilità della prestazione lavorativa, ed estende la possibilità di attivare progetti di telelavoro alle Direzioni Regionali e alla Direzione Generale.
Per quanto concerne, invece, il telelavoro satellitare, la sua introduzione in via sperimentale è funzionale ad una gestione più flessibile del personale. Ciò al duplice scopo di reinternalizzare – ove possibile – attività istituzionali che oggi vengono svolte da personale esterno all’Istituto e di colmare vuoti creati dall’impossibilità di sostituire – causa il blocco del turn-over – le professionalità in uscita.
Anche in questo caso l’Accordo è improntato al principio del decentramento e dell’autonomia del territorio conferendo ai Direttori Regionali ed ai Direttori Centrali l’attivazione dei progetti sperimentali.
I chiarimenti dell’INPS forniti con la circolare n. 52/2015 riguardano:
1) le modalità di attivazione dei progetti di telelavoro;
2) le attività telelavorabili;
3) l’acceso al progetto di telelavoro;
4) il telelavoro satellitare; progetti interdirezionali e/o interregionali;
5) l’obbligo di riservatezza;
6) gli standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro;
7) le misure di prevenzione e protezione; le informazioni generali sui rischi-
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l’INPS fa presente che le spese per acquisire gli strumenti informatici e le postazioni di lavoro, ivi compresa la linea telefonica e la relativa presa, nonchè i rimborsi delle spese elettriche, individuati nella misura convenuta, graveranno sui budget dei centri di spesa di competenza.
La quantificazione esatta delle risorse e l’assunzione dei relativi impegni sarà effettuata ad avvenuta definizione della fase progettuale.
Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2027-02-2015.pdf
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI – Dovuto il contributo annuale anche se l’Albo non è ancora operativo – Semplicemente paradossale !
Nonostante la mancata informatizzazione dell’Albo, in capo agli iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari è pienamente vigente l’obbligo di corrispondere il contributo annuale, previsto dal D.M. 19 settembre 2013, n. 160, per il funzionamento dell’Albo stesso.
Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia, con nota del 4 febbraio 2015, Prot. 001967.U, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Come noto, con il D.M. n. 160/2013 è stato emanato il regolamento contenente le disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari, di cui al D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, e in materia di sospensione, cancellazione ed esercizio dei relativi poteri di vigilanza.
Per rendere attuativo il decreto ministeriale, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto avviare un’apposita procedura informatizzata da inserire nel proprio sito internet.
In considerazione della mancata attuazione delle procedure necessarie all’informatizzazione dell’Albo, ci si interrogava in merito alla necessità, in questa fase transitoria, di effettuare il pagamento del contributo annuo per la tenuta dell’Albo.
Al riguardo, nel parere rilasciato dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, si evidenzia che il D.M. n. 160/2013 si limita a prevedere che l’albo sia tenuto con modalità informatiche, senza prevedere alcuna relazione tra l’effettiva realizzazione di tale modalità di tenuta e l’obbligo di pagamento del contributo. Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che l’obbligo di corrispondere il contributo è pienamente vigente.
Per contro, l’art. 7, comma 1, del decreto stabilisce che per l’anno 2013 il contributo dovrà essere versato “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
E’ semplicemente sconcertante e paradossale che si possa imporre l’obbligo di pagamento della quota d’iscrizione ad un Albo che, a cinque anni dalla sua istituzione, non è ancora operativo e sul cui futuro non esiste alcuna certezza. Pagare per cosa? Per la tenuta di un Albo che non esiste ancora?
START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI – Disponibile on-line il modello per i piani di incentivazione
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il Modello del piano di incentivazione e remunerazione mediante l’assegnazione ai collaboratori di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi per startup innovative e incubatori certificati.
Il presente modello mira a fornire al management delle Startup innovative e degli incubatori certificati uno strumento esemplificativo per l’adozione dei piani di incentivazione in forma di piani di incentivazione equity. Si tratta di una sintesi che muove dall’iter autorizzativo degli organi societari sino alle principali clausole dei regolamenti di piani di incentivazione equity che disciplinano l’attribuzione e la titolarità delle quote o azioni in capo ai beneficiari in relazione al loro apporto di lavoro e collaborazione con la startup innovativa o l’incubatore certificato.
Tale modello nasce, infatti, a supporto della “Guida all’uso dei piani di incentivazione in equity” del 24 marzo 2014 e mira ad esemplificare le modalità per l’implementazione di piani di incentivazione e remunerazione che prevedono l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati a favore sia di dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, che di prestatori di opera e servizi anche professionali (i c.d “work for equity”).
Il modello evidenzia l’iter di approvazione del piano e le sue finalità, con esempi concreti, ed illustra le principali clausole contenute nei regolamenti dei piani di incentivazione.
Vengono altresì analizzati gli strumenti finanziari oggetto del piano equity nella Startup innovativa: restricted stock, stock option, restricted stock unit.
Da ultimo viene illustrato come fruire dei benefici fiscali e contributivi connessi alla percezione del reddito derivante dal Piano di Incentivazione Equity.
Per scaricare il testo del modello commentato clicca sul link riportato sotto.
http://snurl.com/29rowwn
GESTIONE SEPARATA – L’INPS comunica le nuove aliquote contributive per gli anni dal 2014 al 2017
L’art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. “Milleproroghe”) ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Conseguentemente ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.
A modifica di quanto illustrato con la precedente circolare n. 27 del 5 febbraio u.s., per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato.
1. Liberi professionisti:
– 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) – per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 23,50% – per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
2. Collaboratori e figure assimilate:
– 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) – per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 23,50% – per o soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Sono queste le precisazioni che sono arrivate dall’INPS con la circolare n. 58 dell’11 marzo 2015.
Per scaricare il testo della circolare n. 58/2015 clicca sul link riportato sotto.
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2058%20del%2011-03-2015.pdf
ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA – Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai termini di avvio
La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) è un istituto che consente al soggetto interessato non solo di attestare il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla disciplina di settore ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività, ma anche di segnalare che, sulla base appunto di dette certificazioni, l’attività è contestualmente avviata.
Anche se l’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa all’amministrazione competente, ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la decisione è rimessa all’imprenditore.
Tuttavia, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in assenza di previsione espressa, l’attività oggetto della SCIA deve essere avviata entro un termine congruo, tale da consentire l’attività di controllo da parte dell’amministrazione competente prevista dal comma 3, dell’art. 19, della L. n. 241/1990.
Ricordiamo, infatti, che secondo quanto stabilito al citato comma 3, l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, è tenuta ad adottare “motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.
Secondo il Ministero, in caso di avvio dell’attività non contestuale alla presentazione della SCIA, il limite dei sessanta giorni, indicato al citato comma 3 dell’articolo 19, deve essere calcolato a partire dall’avvio dell’attività. In caso contrario verrebbe invalidata la potestà di verifica ed accertamento del rispetto della disciplina, garantita dalla norma al Comune, ossia di effettuare le opportune verifiche, adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, nonché di rimozione degli eventuali effetti dannosi o, ove sia possibile, chiedere all’interessato di provvedere a conformarsi alla normativa vigente.
In conseguenza di quanto sopra, secondo il Ministero “ove l’attività segnalata non venga avviata entro l’eventuale termine previsto dalle normative di settore per le eventuali sospensioni dell’attività (e, quindi, nel caso degli esercizi di vicinato, entro un anno), la segnalazione stessa è da considerarsi priva di efficacia e debba essere ripetuta al momento dell’effettivo avvio dell’attività”.
Sono questi i chiarimenti che sono giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014, emanata in risposta ad un quesito posto da una Regione che ha chiesto chiarimenti in merito alla questione del rispetto dei termini di avvio delle attività soggette a SCIA e, in particolare, nel caso in cui un privato non intendesse invece avviare subito, ma decidesse, a titolo esemplificativo, di rimanere chiuso senza però comunicare alcuna sospensione dell’attività.
Per scaricare il testo della Risoluzione ministeriale clicca sul link riportato sotto.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/197841.pdf
ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE – Dal 1° giugno 2015 obbligatoria la modalità telematica
A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:
a) dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
b) dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;
c) dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;
d) tipi mappali;
e) tipi di frazionamento;
f) tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
g) tipi particellari.
E’ questa la novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 35112 dell’11 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate:
a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c), la procedura DOCFFA e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009;
b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g), la procedura PREGEO e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006.
In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.
Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.
http://snurl.com/29rg6o7
DURC – Aggiornato l’applicativo dello Sportello unico previdenziale per quanto riguarda i lavori privati in edilizia
L’INPS, facendo seguito ai chiarimenti del Ministero del Lavoro, in merito alla validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per i lavori privati in edilizia, che dal 1 gennaio 2015 è passato a 90 giorni, ha provveduto ad adeguare l’applicativo dello Sportello unico previdenziale.
Ricordiamo che l’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al successivo comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 5 marzo 2015, ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
L’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato pertanto aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia e che, quindi, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
La comunicazione è arrivata dall’INPS con il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015.
Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201894%20del%2016-03-2015.pdf
TFR IN BUSTA PAGA – Pubblicato il decreto che reca le norme attuative
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29, recante “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.
Diventa così ufficiale la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga, per il periodo che va dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
Ricordiamo che la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga è stata introdotta dall’art. 1, comma 26 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con l’introduzione del comma 756-bis all’art. 1 della L. n. 296/2006.
Possono optare per tale scelta i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi.
Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori:
– agricoli,
– domestici,
– di aziende sottoposte a procedure concorsuali,
– delle aziende in crisi ex art. 4, L. n. 297/1982,
– delle aziende in CIGS o CIG in deroga,
– per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi,
– che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.
Il lavoratore, una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, non può revocare l’opzione fino al 30 giugno 2018.
Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.
http://snurl.com/29s6tll
PENSIONI – L’INPS comunica i nuovi requisiti di pensionamento dal 1° gennaio 2016
L’INPS, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, ha reso noto che dal 1° gennaio 2016 si applicheranno i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi alla speranza di vita, secondo le previsioni del Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della sper anza di vita.
L’INPS riporta i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal citato decreto.
Il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 .
Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2063%20del%2020-03-2015.pdf
SRL SEMPLIFICATE E SRL A CAPTALE RIDOTTO – Il Notariato pubblica I numeri aggiornati
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto sul proprio sito istituzionale.
I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2014.
Nella tabella pubblicata vengono riportate, regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l’attività nel corso del 2014.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.
http://www.notariato.it/it/news/srl-semplificate-e-srl-capitale-ridotto-pubblicati-i-numeri-aggiornati-0
CITTADINANZA ITALIANA – Stop ai modelli cartacei – Dal 18 maggio 2015 solo per via telematica
Partirà il 18 maggio 2015 il nuovo servizio, messo a punto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, per l’invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.
I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico ‘Sicitt’ e nella scomparsa di modelli cartacei.
Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.
Da ricordare, poi, che dal 18 giugno 2015 le domande verranno acquisite esclusivamente con modalità informatica.
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.
http://www.interno.gov.it/it/notizie/richiesta-cittadinanza-italiana-dal-18-maggio-click
Fonte: www.tuttocamere.it
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