ACCERTAMENTI CATASTALI – Dal 1° giugno 2015 pagamenti di tributi sanzioni e interessi tramite modello F24
A decorrere dal 1° giugno 2015, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, dovrà essere utilizzato il modello F24 per il pagamento di:
a) tributi speciali catastali;
b) sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell’ordinamento catastale;
c) interessi sui tributi speciali catastali;
d) imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
e) recupero spese per volture;
f) spese di notifica di atti catastali;
g) oneri accessori per operazioni catastali;
h) altre spese per operazioni catastali.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015.
Con D.M. 8 novembre 2011, il Ministero dell’Economia ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, al pagamento dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l’inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sarebbero state definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’ex Agenzia del territorio.
A tal fine, con il citato Provvedimento n. 2015/41186 del 23 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali – Territorio per la riscossione delle somme dovute in esito all’accertamento dell’inosservanza della normativa catastale, diverse da quelle previste dall’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.
In particolare, dal 1° giugno 2015, le nuove modalità di versamento tramite modello F24 potranno essere utilizzate per il pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data.
In un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il sistema del versamento unificato garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario, semplificando gli adempimenti fiscali dei contribuenti.
Fonte: www.tuttocamere.it
AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Deliberato l’accorpamento di altre cinque Camere di Commercio
Con due distinti decreti del 1° aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione:
1) della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO – BELLUNO”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Treviso e di Belluno.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Treviso, Piazza Borsa, 3/b e sede secondaria in Belluno, Piazza S. Stefano, 15/17.
Il Dr. Marzo D’Eredità, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso, è nominato Commissario ad acta;
2) della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Savona, Via Quarda Superiore, 16, e sedi secondarie in Imperia, Via Tommaso Schiva, 19 e in La Spezia, Piazza Europa, 16.
Il Dr. Stefano Senese, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di La Spezia, è nominato Commissario ad acta.
Fonte: www.tuttocamere.it
Atto portato alla registrazione contenente più cessioni di quote sociali – Ciascuna paga una imposta di registro autonoma
Nel caso di un atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari, ovvero la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario ovvero, ancora, la cessione di una quota sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari, ciascuna cessione di quota contenuta nell’atto rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015, sulla scorta della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione con orientamento costante, ha affermato che le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, benché siano contenute in unico documento, costituiscono disposizioni negoziali che rilevano, ai sensi dell’articolo 21, primo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (Cfr. Cassazione, ordinanze 19 febbraio 2015, n. 3300; 5 novembre 2014, n. 23518; 29 ottobre 2014, n. 22899; 11 settembre 2014, n. 19245 e n. 19246).
Con le citate pronunce la Suprema Corte ha così confermato l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria resa con la risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E che ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare, ai fini dell’imposta di registro, ad un atto avente ad oggetto più cessioni di quote sociali da parte dei rispettivi titolari.
In tale documento è stato, infatti, precisato che le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, benché contenute in un unico documento, conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che ciascuna di esse rileva autonomamente, ai sensi dell’articolo 211, comma 1, del TUR, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Per maggiori informazioni clicca sul link riportato sotto.
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COMUNICA STARWEB – Disponibile la versione 3.4.46
Dal 26 marzo 2015 disponibile la nuova versione 3.4.46 di ComunicaStarweb.
Introdotte alcune novità e aggiornamenti: in particolare la nuova voce di variazione “Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa” che permette alle società di capitali attive l’iscrizione alla nuova sezione speciale “Piccole e Medie Imprese Innovative” (PMI innovative), come previsto nell’art. 4, della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015 (c.d. “Investment Compact”).
Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle di decodifica relative alle specifiche tecniche per il software di predisposizione pratiche per tematiche.
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FEDRAPLUS – Disponibile la versione 6.72.00
Da giovedì 26 marzo 2015 disponibile anche la versione 6.72.00 di FedraPlus.
Dalla stessa data cono inoltre disponibili il plug-in di Normalizzazione in versione 1.4.0 e il plug-in IVA in versione 2.4.0 per la produzione del modello AA7.
Con questa versione vengono aggiornate le tabelle di decodifica, come da ultimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015) e viene modificato il controllo sul valore dell’imponibile per il calcolo della quota sugli utili nel riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” del modello B, accettando il valore “0” al posto di null.
Le altre novità introdotte:
- Adeguamento tabella comuni con nuovi comuni;
- Inserimento codice apposito per “PMI innovative”;
- Adeguamento codici tabelle albi, uffici di registrazione, stati;
- Adeguamento tabella bolli virtuali per Camera di Lucca.
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BILANCI 2015 – Online in Manuale operativo per il deposito presso il Registro delle imprese
In vista delle prossime scadenze per il deposito dei bilanci d’esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali, come di consueto Unioncamere ha realizzato il Manuale operativo nel quale sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali.
LINK:
Per scaricare il testo del manuale clicca qui.
Fonte: www.tuttocamere.it
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE – Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale. Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l’accesso presso gli uffici da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione dell’imposta, sono in sintesi:
a) l’approvazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” che, a partire dal 1° gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
b) la messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio;
c) l’estensione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il modello F24 e l’istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 emanata nella stessa data del provvedimento.
Con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell’acconto e per l’applicazione delle sanzioni.
I punti salienti della circolare sono i seguenti:
1) la disciplina dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dettata dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972;
2) le strutture competenti al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione dell’imposta: in via generale il rilascio dell’autorizzazione e la liquidazione del tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali; per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali; alla Direzione Provinciale compete la successiva liquidazione dell’imposta;
3) le modalità di richiesta e i criteri da seguire per il rilascio dell’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale; la verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo; i provvedimenti di revoca e di diniego, totale o parziale, dell’autorizzazione; l’ipotesi di rinuncia all&r squo;autorizzazione da parte del soggetto interessato, da effettuarsi con apposita comunicazione (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, in formato cartaceo, dal 1° gennaio 2016, in via telematica);
4) la liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio; l’Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso;
5) le modalità di versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale liquidata dall’Ufficio, dell’acconto, dei relativi interessi e delle sanzioni: a decorrere dal 20 febbraio 2015 vanno effettuati mediante il modello F24 (fino al 31 marzo 2015 era consentito eseguire i medesimi versamenti con il modello F23);
6) lo scomputo dell’acconto: l’acconto, disciplinato dall’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, per esigenze di liquidità, può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio con la modalità (sulle rate bimestrali e/o sull’acconto per l’anno successivo) scelta dal contribuente;
7) le sanzioni e le modalità di irrogazione nel caso di omesso o ritardato di una o più rate o dell’acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E clicca qui.
Fonte: www.tuttocamere.it
ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO ISEE – Nuove istruzioni operative dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 73 del 10 aprile 2015, ha informato gli interessati circa le nuove istruzioni operative relative all’accesso al sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un criterio di valutazione per la concessione di prestazioni sociali agevolate costituite da prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (agevolazioni fiscali e tariffarie, benefici assistenziali etc.).
Il Sistema informativo dell’ISEE (SII), costituito e gestito dall’INPS sotto il profilo tecnico ed informatico, è una Banca dati che consente all’Ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate come sopra definite, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il loro riconoscimento.
Prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, che ha individuato nuove modalità di determinazione dell’ISEE, la fruibilità telematica del SII da parte dell’Ente avveniva, ai sensi dell’ art. 58, comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale, previa adesione ad una Convenzione quadro adottata con determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 18 luglio 2014.Tale modalità è venuta meno per effetto del D.P.C.M. n. 159/2013, che, all’art. 12, comma 2, ha previsto che l’INPS, al fine dell’applicazione delle d isposizioni sulle misure di sicurezza previste dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approvi con decreto direttoriale un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei dati e delle informazioni del sistema informativo dell’ISEE, delle modalità di accesso, di comunicazione e di consultazione di esso, mediante la definizione delle misure di sicurezza indispensabili per ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni erogate, compreso l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) acquisite dall’INPS, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In considerazione del contenuto del disciplinare tecnico, approvato con decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015, con la presente circolare vengono fornite le prime nuove istruzioni operative per l’accesso al SII.
LINK:
Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.
Fonte: www.tuttocamere.it
GIUSTIZIA ALTERNATIVA – Record di mediazioni delle Camere di Commercio nel 2014
Record storico per le mediazioni effettuate dalle Camere di commercio: 20.017 quelle depositate nel 2014, il numero più elevato dall’entrata in vigore del decreto legislativo che introduce l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per una serie di ambiti settoriali del contenzioso civile.
I 102 sportelli camerali, che rappresentano l’11% del totale degli organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, hanno fatto fronte, quindi, al 21% di tutti i procedimenti depositati lo scorso anno.
Ciò che più conta però, rileva Unioncamere, a prescindere dal considerevole volume di lavoro svolto dalle strutture delle Camere di Commercio, è che più di oltre 2mila querelle insorte tra cittadini e imprese, di un valore medio di 116mila euro, si sono risolte in 42 giorni con un accordo gratificante per entrambe le parti. Il risparmio?
Prendendo a riferimento il valore medio e le sole controversie giunte a buon fine, si tratta di oltre 60 milioni di euro. Peccato per quanti hanno scelto di non aderire.
Con il dato record del 2014, salgono a 63.515 i procedimenti di mediazione depositati presso gli Organismi delle Camere di Commercio a partire da quando, nel marzo 2011, è stato introdotto l’obbligo di effettuare un tentativo di mediazione prima di ricorrere al Tribunale. (Fonte: Unioncamere)
LINK:
Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.
Fonte: Unioncamere
EQUITALIA – Disponibile un’area riservata per le pratiche online
Grazie alla nuova area riservata accessibile dal sito di EQUITALIA i contribuenti potranno gestire in modo sicuro e immediato le pratiche inerenti l’agente della riscossione, senza recarsi allo sportello.
Sarà così possibile verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, effettuare i pagamenti, rateizzare e controllare l’eventuale attivazione di procedure di riscossione.
Il servizio è accessibile con le credenziali di accesso Fisconline.
Per accedere all’area riservata è sufficiente collegarsi alla home page del sito, seguendo il percorso “area riservata – accedi al servizio”. A questo punto è sufficiente inserire le credenziali personali, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato (nome utente e password fornite dall’Agenzia delle entrate o dall’INPS), oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi.
L’utilizzo delle credenziali di accesso consente il riconoscimento del soggetto (persona fisica, rappresentante legale o intermediario), semplificando al massimo le operazioni.
Tra i servizi disponibili si segnalano:
– accesso all’estratto conto;
– presentazione di istanze di rateazione fino a 50 mila euro;
– verifica di eventuali procedure in corso;
– pagamento di cartelle e avvisi.
I servizi dell’area riservata si aggiungono agli altri già disponibili e per i quali non è necessaria l’autenticazione: “paga online”, che consente di effettuare pagamenti con carta di credito e “sospensione online”, che permette di richiedere la sospensione della riscossione, il “trova sportello” e i “canali di contatto” per richiedere assistenza.
LINK:
Per accedere all’area riservata clicca qui.
Fonte: www.tuttocamere.it
Link Social, Informazioni e Ricerca
06.39.72.03.12
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