Gli esercenti attività di impresa iscritti alle gestioni INPS degli artigiani o commercianti che applicheranno il nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo di contributi (i cosiddetti “contributi sul minimale” o “contributi fissi”).
A titolari e collaboratori si applica quindi un regime forfetario a percentuale sul reddito dichiarato.
L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio. Il modello per effettuare la comunicazione non è ancora stato reso disponibile.
Premessa
Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella (si veda
Fiscal News n. 325 del 10.11.2014), differenziati in relazione all’attività esercitata (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000).
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall’IRAP;
- esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
- applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.
L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla
“struttura minimale”.
Il regime contributivo agevolato
I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Ricordiamo infatti che gli esercenti attività d’impresa sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. In particolare ogni anno viene definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto
anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
Per il 2014:
- il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro;
- a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari:
- a 3.451,99 euro per gli artigiani;
- a 3.465,96 euro per gli iscritti alla gestione dei commercianti.
Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio;
- 16 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio (dell’anno successivo).
Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo,
quando è definitivamente noto il reddito conseguito.
I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.
Ricorda: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.
Ebbene secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 fruendo del nuovo regime forfettario, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti:
- saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie;
- non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.
Attenzione: Non sono invece ammessi al medesimo beneficio i lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
Il regime contributivo INPS agevolato discende dall’applicabilità del regime fiscale agevolato.
Ciò significa che:
- nel caso in cui il soggetto non possegga più i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato;
- nel caso in cui da successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato, il regime contributivo diverrà anche retroattivamente ordinario, con necessità di versare i contributi omessi, comprese le sanzioni.
La cessazione implica, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
Si noti che il legislatore ha previsto che il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti.
Esempio: Il contribuente sfora per un’annualità il limite consentito di ricavi dichiarati, ma allo stesso modo rientra al di sotto dei minimi di fatturato previsti per l’annualità successiva, riguadagnandosi così per il nuovo anno il diritto a rientrare nel regime di favore.
Il contribuente non può più beneficiare delle riduzioni ai fini contributivi, in quanto per espressa previsione normativa, diversamente da quanto previsto in ambito redditi e Iva, il regime di favore ai fini contributivi non può più essere riproposto una seconda volta.
Per chi sceglie di utilizzare il nuovo regime previdenziale agevolato, non sono più applicabili le norme preesistenti che consentivano di fruire di particolari sconti ed agevolazioni e cioè:
- i titolari o i loro familiari già pensionati presso l’Inps e con oltre 65 anni di età non avranno più la possibilità di richiedere all’Istituto la riduzione dell’aliquota contributiva alla metà, come previsto dal comma 15
dell’articolo 59 della Legge 449/1997; - i collaboratori familiari, cioè i coadiuvanti e coadiutori del titolare dell’impresa con meno di 21 anni di età, in possesso dei requisiti validi per il regime forfettario, dovranno altresì rinunciare alla riduzione del 3% dell’aliquota contributiva (comma 2 dell’articolo 1 Legge 233/1990).
LA PLATEA
L’agevolazione sui contributi riguarderà i contribuenti che esercitano attività d’impresa e gli artigiani iscritti alla gestione ordinaria dell’Inps, i quali saranno chiamati al versamento dei contributi solo sul reddito dichiarato senza dover versare alcun minimo prestabilito per legge.
CASSE PROFESSIONALI
Nulla cambia, invece per gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private che sono comunque chiamati a versare il contributo minimo previsto dallo statuto dei vari enti.
CONDIZIONI
L’accesso ai fini contributivi è garantito solo per i soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma per il regime agevolato sotto il profilo fiscale.
LA PERDITA
Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.
COLLABORATORI E ULTRA65ANNI
Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.
Accesso
Il soggetto che ne abbia le caratteristiche e che voglia accedere al regime contributivo agevolato dovrà presentare apposita dichiarazione all’INPS ogni anno entro il 28/2.
Nel caso si tratti di un “nuovo” commerciante/artigiano la comunicazione avviene in sede di iscrizione.
L’INPS colloquierà direttamente con l’Agenzia delle Entrate per la verifica dei requisiti richiesti.
La data del 28/2 è un termine decadenziale per espressa previsione normativa, pertanto qualora la dichiarazione venga presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire dall’anno successivo,
riproponendo la dichiarazione entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza dei requisiti richiesti. Si evidenzia il fatto che il modello per fare la comunicazione non è ancora stato reso disponibile da parte dell’Amministrazione
Finanziaria.
COMUNICAZIONE TELEMATICA
L’utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un’apposita comunicazione telematica effettuata all’INPS.
QUANDO FARE LA COMUNICAZIONE
- in sede di iscrizione
- per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio.
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