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NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2015:

NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2015:


LIBERI PROFESSIONISTI – Dal 2016 al via la “Tessera Professionale Europea”
Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all’interno del mercato europeo.
È quanto ha annunciato il vice capo dell’Unità Libera circolazione dei professionisti della DG Grow della Commissione europea, Konstantinos Tomaras, in occasione dell’Assemblea generale e del Comitato permanente del Consiglio europeo delle professioni liberali (CEPLIS), che si è svolto lo scorso 5 giugno a Venezia sotto l’egida di Confprofessioni.
«La Commissione europea – ha aggiunto Tomaras – sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici per l’attuazione della Direttiva sulle qualifiche professionali, focalizzandosi in particolare su tre aspetti: i principi comuni di formazione; la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta».
(Fonte: Confprofessioni)
Link:
http://www.confprofessioni.eu/news/articolo/tessera-professionale-europea-si-parte-il-18-gennaio-2016
Fonte: www.confprofessioni.eu

BILANCIO REDATTO SECONDO IL FORMATO XBRL – Un approfondimento di ASSIREVI sull’attività del soggetto incaricato della revisione legale
ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) ha pubblicato un documento di ricerca (n. 191, dal titolo: “Il bilancio d’esercizio redatto secondo il formato elaborabile XBRL: alcune peculiarità connesse all’attività del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio”) nel quale vengono riportate alcune riflessioni sul bilancio d’esercizio redatto secondo il formato elaborabile XBRL per evidenziare le peculiarità connesse all’attività del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio.
Il Documento si propone l’obiettivo di svolgere considerazioni con riferimento ad alcune tematiche connesse alla codificazione del bilancio in formato elaborabile XBRL, vale a dire il formato previsto ai fini del relativo deposito presso il Registro delle Imprese.
Il documento si sofferma su alcune peculiari situazioni che la codificazione del bilancio in formato elaborabile XBRL, così come richiesta dalla normativa vigente, potrebbe generare.
Esso contiene inoltre talune riflessioni su alcune potenziali criticità relative agli impatti che il deposito del bilancio XBRL presso il Registro delle Imprese potrebbe avere sulle informazioni a disposizione del pubblico circa il bilancio di una società, all’esito del relativo processo di approvazione e, in particolare, sulla relazione emessa dal Soggetto incaricato della revisione legale del bilancio.
Il documento presenta, infine, alcuni spunti di riflessione in merito all’opportunità che, nei rapporti diretti con la società sottoposta a revisione e con gli organi sociali, non esistano dubbi circa l’esclusione dall’area di verifica del revisore di quanto effettuato dall’organo amministrativo per soddisfare gli obblighi imposti dalla disciplina attualmente vigente ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.
In particolare, ASSIREVI sottolinea che nell’ipotesi in cui gli amministratori provvedano alla conversione del bilancio in formato XBRL dopo il vaglio assembleare, la relazione ex art. 14 D. Lgs. 39/2010 depositata presso il Registro delle imprese verrebbe emessa dal revisore con riferimento ad un bilancio redatto secondo un formato differente rispetto a quello destinato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese. In tal caso, il revisore risulterebbe chiamato ad esprimersi su un bilancio la cui rappresentazione, in un momento successivo alla sua approvazione da parte dei soci, è destinata ad essere elaborata per renderla conforme al formato XBRL.
Inoltre ASSIREVI rileva che, ad oggi, i soggetti che intendono ottenere informazioni sul bilancio di una società tramite la consultazione del Registro delle Imprese non sembrano disporre di strumenti sufficienti a comprendere se la trasformazione in formato elaborabile XBRL di un bilancio sia avvenuta prima o dopo l’approvazione del medesimo bilancio da parte dell’assemblea.
Conseguentemente, tali soggetti non sono in condizione di conoscere se la relazione di revisione depositata presso il Registro delle Imprese si riferisca alla rappresentazione del bilancio in formato XBRL o del bilancio predisposto in altro formato.
Sarebbe pertanto auspicabile che le informazioni disponibili al pubblico presso il Registro delle Imprese consentissero una corretta ricostruzione dell’iter di approvazione del bilancio e, in particolare, del momento di trasformazione del bilancio medesimo in formato XBRL.
Link:
http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20191.pdf
 Fonte: www.tuttocamere.it

DURCDURC – Pubblicato il decreto che prevede semplificazioni in merito al rilascio del documento – Verifica in tempo reale dal 1° luglio 2015 – Chiarimenti dall’INPS
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il decreto 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e< /span> la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014 ed è composto da dieci articoli e di un Allegato che riporta l’ “Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità”.
Il Decreto, in particolare, disciplina:
  • soggetti abilitati;
  • verifica di regolarità contributiva;
  • requisiti di regolarità;
  • assenza di regolarità;
  • procedure concorsuali;
  • modalità di verifica;
  • cause ostative alla regolarità;
  • esclusioni.
Dal 1° luglio 2015 sarà possibile ottenere il DURC in tempo reale. Grazie alla nuova procedura, operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione, sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da Internet.
Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:
– per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
– nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
– per il rilascio dell’attestazione SOA.
Il Documento generato ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
La verifica è attivata dai soggetti abilitati, in possesso di specifiche credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
La verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro, da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
L’INPS, con un comunicato del 5 giugno 2015, Prot, 45482, indirizzato alle sedi territoriali, chiarisce che l’intero iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall’istanza di verifica.
Fonte: www.tuttocamere.it

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – CERTIFICATO DI AGIBILITA’ – Dal 1° giugno è attiva una nuova procedura telematica – Indicazioni dall’INPS
Dal 1° gennaio 2015 anche la gestione ex ENPALS è a carico dell’INPS.
Nell’ambito del processo di integrazione della gestione ex ENPALS, con Circolare n. 154 del 3 dicembre 2014, l’INPS ha fornito in merito all’adozione, a partire dall’1° gennaio 2015, delle modalità di attribuzione delle posizioni contributive aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell’espletamento di tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge nei confronti dell’Istituto.
Per effetto di tale integrazione, l’INPS, con il messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, e con specifico riferimento alle imprese del settore dello spettacolo, fornisce indicazioni in merito al rilascio della procedura telematica per la richiesta e la conseguente emissione on-line del certificato di agibilità, adeguata alla luce dell’avvenuta estensione del sistema di identificazione delle suddette imprese in base alla matricola INPS.
Il principale adeguamento della procedura per la richiesta del certificato di agibilità riguarda la visualizzazione delle posizioni contributive (Matricole INPS) riferite al Codice Fiscale dell’impresa, utilizzato per accedere al servizio.
Sulla base dell’elenco delle posizioni contributive visualizzato per l’impresa, la richiesta di un nuovo certificato di agibilità, la modifica (ove ricorrano le condizioni) o la visualizzazione di una richiesta già inserita, verrà effettuata selezionando la “Matricola” sulla quale si intende operare e non più le posizioni identificate con “Codice Gruppo” e “Numero Attività”, alla luce del venir meno della prassi precedentemente in uso di articolare gli adempimenti sulla base dell’attività di impresa.
In particolare, il datore di lavoro nei confronti del quale sussiste l’obbligo di effettuare la richiesta del certificato di agibilità in relazione al lavoratore dello spettacolo e in capo al quale rimane sia l’obbligo medesimo sia la responsabilità dell’adempimento, previo rilascio al lavoratore di una specifica delega e di una dichiarazione di responsabilità all’IINPS, può abilitare singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi.
La nuova funzione consente l’inserimento da parte del datore di lavoro del lavoratore delegato in un elenco di lavoratori abilitati, associati alla matricola azienda.
Il lavoratore abilitato potrà esclusivamente inserire richieste di agibilità riferite a proprie prestazioni lavorative, mentre non potrà eliminare o modificare le richieste già inserite.
Link:
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203575%20del%2027-05-2015.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it

attestato di rischioASSICURAZIONI – Dal 1° giugno 2015 l’attestato di rischio è solo digitale
Per le polizze in scadenza dall’1 luglio 2015, l’attestato di rischio diventa digitale e l’assicurato non dovrà più inviarlo alla compagnia di assicurazione.
Dal 1° giugno 2015, infatti, il documento che attesta la classe universale di appartenenza dell’assicurato e il numero degli incidenti avuti negli ultimi anni, sarà solo online.
A confermarlo è l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con il regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato di rischio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015.
Con l’emanazione di questo Regolamento – scrive l’IVASS nel comunicato stampa del 21 maggio 2015 – si conclude la prima fase del progetto “dematerializzazione dell’attestato di rischio”. Essa è frutto di un proficuo confronto con gli operatori del mercato, imprese ed intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti in sede di pubblica consultazione (si vedano gli esiti pubblicati sul sito dell’IVASS).
E’ prevista una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato di rischio c.d. “statico” (che fotografa la situazione corrente) all’attestato “dinamico”, generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE.
Il contraente dunque, non ricevendo più l’attestato cartaceo, non dovrà neppure più consegnarlo alla compagnia per la stipula di una nuova polizza assicurativa, ma sarà la compagnia a collegarsi alla suddetta banca dati e scaricarlo telematicamente.
L’obbligo della compagnia precedente è quello di caricare l’attestato di rischio nella banca dati e renderlo disponibile sul proprio sito web a disposizione del cliente, che potrà visionarlo accedendo con le proprie credenziali d’accesso nell’apposita area riservata.
Inoltre, su richiesta dell’assicurato, la compagnia deve altresì inviarlo via mail, oppure ancora mediante Whatsapp o attraverso altre applicazioni per tablet o smartphone, e persino può essere inviato tramite la messaggistica di Facebook.
E non solo. Sempre su richiesta del contraente, a differenza di quanto avviene oggi, è prevista la possibilità del rilascio di un duplicato dell’Attestato di rischio a persona diversa (ad es. al proprietario del veicolo, nel caso in cui sia diverso dal soggetto che ha stipulato la polizza assicurativa).
In ogni caso, per chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, la compagnia di assicurazione deve garantire comunque a chi ne fa domanda la stampa cartacea dell’attestato ma non la consegna a domicilio.
Fonte: www.tuttocamere.it

Famiglia1FAMILYLINE – Presentato il nuovo servizio per favorire l’accessibilità ai servizi pubblici da parte delle famiglie italiane
Nell’ambito del ForumPA 2015, svoltosi a Roma presso il Palazzo dei Congressi dal 26 al 28 maggio 2015, è stato presentato, nell’ambito del seminario “Politiche per la famiglia tra cooperazione e accessibilità ai servizi: i nuovi progetti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, il progetto FamilyLine, mirato a favorire l’accessibilità ai servizi pubblici da parte delle famiglie italiane.
L’iniziativa si propone di andare incontro alle esigenze del cittadino e favorire la sua partecipazione alla società civile, supportando a Riforma della PA.
Il progetto FamilyLine, si rivolge direttamente ai cittadini attraverso il Contact Center (rispondente al numero verde 800.254.009, operativo dal lunedì al venerdì) e il portale FamilyLine che offre risposte utili ad orientare l’utente nell’intero percorso integrato di utilizzazione dei servizi.
Obiettivo generale del progetto è sostenere l’attuazione della Riforma della PA semplificando, attraverso un’informazione mirata, l’accesso ai servizi pubblici per le famiglie e promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società civile.
FamilyLine nasce da un’idea della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, con l’intento di offrire e rendere più accessibili le informazioni e le opportunità utili alla vita quotidiana delle famiglie.
Attraverso un Contact Center e un portale Web, si vuole consentire ai cittadini di ricevere risposte mirate e aggiornate sulle modalità di accesso ai servizi pubblici, ottenendo il supporto di esperti e inviando proposte o segnalazioni.
Link:
http://www.formez.it/sites/default/files/scheda_definitiva_familyline.pdf
http://www.politichefamiglia.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

 

ImmagineE@SY COMMERCE – Da Poste Italiane un manuale per acquisti in sicurezza – Per ora disponibile solo nella Lombardia
Poste Italiane SpA lancia una nuova iniziativa per diffondere informazioni e indicazioni in materia di e-commerce, sensibilizzando gli utenti della rete riguardo gli acquisti online e le strategie per garantire semplicità e sicurezza.
Il manuale E@sy commerce, realizzato in collaborazione con 19 Associazioni dei consumatori e Netcomm, il Consorzio del Commercio elettronico italiano, è disponibile in 1.100 uffici postali situati in Lombardia e può essere scaricato nella versione virtuale dal sito di Poste Italiane.
Il vademecum spiega cosa si intende per commercio elettronico e fornisce informazioni sul trend e sulle modalità più sicure per effettuare acquisti in rete, soprattutto in relazione agli strumenti di pagamento.
Numerosi i temi trattati, dai siti di vendita al processo di acquisto, dalla spedizione dei prodotti alla richiesta di rimborso.
Il testo affronta anche le modalità per proteggersi dalle frodi online ai danni della carta di credito, ma anche dal Phishing e dalla Truffa nigeriana.
Link:
http://www.consorzionetcomm.it/ImagePub.aspx?id=249740
Fonte: www.tuttocamere.it

ISTATISTAT – Pubblicato il Rapporto annuale 2015 – La situazione del Paese

Pubblicato dall’ISTAT il “Rapporto annuale 2015 – La situazione del Paese”.
La 23esima edizione del Rapporto annuale dell’ISTAT sviluppa una riflessione documentata sul presente dell’Italia, descrive le trasformazioni intervenute nel recente passato e individua le prospettive e le potenzialità di crescita del Paese.
Concentra inoltre l’attenzione sui diversi soggetti che si muovono nel sistema produttivo, nella società e nei territori per cogliere le loro interazioni al fine di individuare i punti critici, gli elementi dinamici e i fabbisogni di intervento da offrire alle decisioni dei policy maker.
Il Rapporto è stato presentato dal Presidente Giorgio Alleva il 20 maggio 2015 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma.
Link:
http://www.istat.it/it/archivio/159350
Fonte: www.tuttocamere.it

DIRITTO ANNUALE 2015 – Per molti pagamento posticipato dal 16 giugno al 6 luglio
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015, i cui contenuti sono stati anticipati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato del 9 giugno 2015.
La proroga riguarda:
  • i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore,
  • coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i c.d. “minimi”),
  • i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (i c.d. “forfettari”), nonché
  • i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
  1. a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
  2. b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2015, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: www.tuttocamere.it

ALBO DELLE COOPERATIVE – On line la nuova piattaforma – Nasce un albo completo e totalmente digitalizzato – Si apre una nuova fase di trasparenza
E’ stata resa disponibile on line una nuova piattaforma relativa all’Albo delle cooperative, che fornisce un unico punto di accesso.
L’obiettivo è quello di rendere più facile la consultazione delle informazioni da parte di cittadini e imprese.
Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico con un comunicato stampa del 10 giugno 2015.
I dati, aggiornati periodicamente, possono essere ricercati con più chiavi di lettura ed esportati in formato CSV (comma separated values).
Con la nuova piattaforma dell’Albo delle cooperative, il Governo e il Ministero dello Sviluppo Economico aprono una nuova fase di trasparenza. Era dal 2004 che si attendeva un albo completo e totalmente digitalizzato. Con questa nuova piattaforma si pone fine a questo ritardo.
Soddisfatta dell’operazione il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Simona Vicari, che, durante la sessione straordinaria della Commissione Centrale per le cooperative, ha dichiarato:
La pubblicità e la conoscibilità del dati non può essere considerata come un mero adempimento formale. Offrire a imprese e cittadini la possibilità di consultare e acquisire autonomamente e in tempo reale non solo la ’consistenza numerica’ dell’intero comparto cooperativo ma anche l’esistenza e la relativa anagrafica di una determinata cooperativa o delle cooperative di un certo tipo che insistono su un determinato territorio significa aprire le porte della cooperazione all’utenza, qualificata e non, in un percorso di osmosi con la società civile.
Trasparenza vuol dire innanzitutto condivisione della conoscenza e questa condivisione vorrei che fosse il punto di partenza per una rinnovata collaborazione interistituzionale e con il mondo delle Associazioni delle cooperative per traguardare irrinunciabili obiettivi di promozione e tutela del mondo cooperativo”.
E’ stato anche annunciato che a breve verrà stipulato un protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per coordinare i rispettivi settori d’intervento, agendo sull’intersezione tra le rispettive attività che è rappresentata fondamentalmente dalle cooperative – ed in particolare le cooperative sociali – che sono parti contraenti di contratti pubblici.
Link:
http://dati.mise.gov.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
La riduzione a un nono delle sanzioni in caso di omessi versamenti si applica solo se il ravvedimento viene effettuato entro 90 giorni dal termine di pagamento e non dal termine di presentazione della relativa dichiarazione.
E’ l’importante chiarimento che è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, che illustra le nuove regole del ravvedimento operoso introdotte dall’art. 1, comma 637 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) e dirada alcuni dubbi che gravavano sull’applicazione delle nuove fattispecie introdotte dal 1° gennaio 2015, in particolare sulla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.
Il dubbio interpretativo attiene, in particolare, alla corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”.
Il nuovo ravvedimento di 1/9 trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate?
La risposta data dall’Agenzia è questa: in considerazione del tenore letterale della disposizione e sentita anche la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, la previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate. In particolare, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche.
Oltre a queste importanti precisazioni, la circolare contiene altri chiarimenti affrontando alcune questioni
relative alle nuove fattispecie di ravvedimento introdotte dal 2015, e cioè quelle di cui alle lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater).
Fonte: www.tuttocamere.it

DOMINIO “.GOV.IT” – Semplificata la procedura di registrazione
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha reso più efficiente la procedura di registrazione del dominio “.gov.it”. Dal 12 maggio 2015 gli indirizzi di posta elettronica del referente tecnico e del referente amministrativo, indicati al momento della richiesta di registrazione, devono obbligatoriamente coincidere con l’indirizzo e-mail istituzionale già presente nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Le amministrazioni che hanno già registrato il dominio “.gov.it” dovranno quindi provvedere all’eventuale aggiornamento, mediante l’applicativo on line predisposto dall’Agenzia, dell’indirizzo del referente con quello di riferimento amministrativo e tecnico presente nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Link:
http://domini.agid.gov.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

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