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NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2015:

NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2015:

jobs_act2“JOBS ACT – L’Italia cambia il lavoro” – On line il sito dedicato alla riforma del mercato del lavoro 

JOBS ACT – L’Italia cambia il lavoro“. È il claim scelto per aprire la home page del sito “monografico”, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla riforma del mercato del lavoro.

Il nuovo sito ha l’obiettivo di informare i cittadini, le aziende e gli operatori sulle principali novità normative introdotte dai decreti legislativi di attuazione della delega in materia di lavoro: quattro già operativi e quattro all’esame delle Camere per il parere previsto prima della loro approvazione definitiva.

Nel sito sono descritti in modo sintetico i punti focali della riforma: Tutele crescenti, Politiche attive, Maternità, Flessibilità, Tutela del lavoro e Semplificazione.

Il sito presenta anche una sezione nella quale sarà possibile consultare la documentazione sulla nuova normativa e una sezione multimediale con i video presentati dal Ministero in occasione dell’Esposizione Universale 2015 (EXPO). Inoltre la sezione news presente sul sito consente agli utenti di essere costantemente aggiornati sulle tematiche di rilevante attualità per il mondo del lavoro e delle imprese.

 

LINK:

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

Al via il progetto di Agenda Digitale Italia Login – La casa del cittadino

Nell’ambito del Progetto di Crescita Digitale 2014 – 2020, il Consiglio dei Ministri ha varato il progetto del portale “Italia Login”.

“Italia Login” vuole essere la “casa onlinedel cittadino e dell’impresa italiana, una piattaforma che possa integrare i piani verticali avviati (sanità, scuola, giustizia, ecc.) in un’unica piattaforma di accesso, attraverso il Servizio Pubblico d’Identità Digitale (SPID) e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che abiliterà la profilazione.

“Italia Login” sarà un ecosistema di servizi che cambierà alla radice quelli già disponibili, per l’interazione cittadino – Pubblica Amministrazione.

Questa rivoluzione costerà circa 750 milioni di euro, secondo la stima presente nel piano “Crescita Digitale 2014-2020”, ora in discussione a Bruxelles.

I primi servizi della P.A. si vedranno a ottobre.

Un luogo unico dove potremo gestire online la nostra identità e tutte le interazioni con l’amministrazione.

Ogni cittadino italiano avrà un profilo civico online dal quale potrà accedere alle informazioni e ai servizi pubblici che lo riguardano, in maniera profilata. Un luogo di interazione personalizzato con la Pubblica Amministrazione e le sue ramificazioni, arricchito dalle segnalazioni sulle opportunità e gli obblighi pubblici che il sistema filtrerà in relazione al profilo anagrafico.

Un luogo unico dove il cittadino con il suo profilo unico:

  • riceve e invia tutte le comunicazioni con le PA  e ne conserva lo storico;
  • accede a tutti i servizi via via disponibili;
  • riceve avvisi di scadenze, effettua e riceve versamenti e ne conserva lo storico;
  • archivia i propri documenti;
  • interagisce con l’anagrafe digitale;
  • esprime valutazioni su servizi e fornisce feedback e suggerimenti;
  • partecipa alla vita democratica.

Ogni Amministrazione Pubblica dovrà portare i propri servizi all’interno di questa “casa” online del cittadino.

Si tratta di un cambiamento di paradigma che pone il cittadino al centro e l’amministrazione al suo servizio, avendo una focalizzazione particolare sulla semplicità e l’usabilità. Una nuova piattaforma relazionale che nel tempo integrerà flussi applicativi delle relazioni con i cittadini di tutta la P.A..

Per la realizzazione a regime di Italia Login dovranno essere in esercizio sia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), sia l’Anagrafe Nazionale Unica (ANPR).

 

LINK:

http://www.agendadigitale.eu/egov/1187_italia-login-la-casa-del-cittadino-i-dettagli.htm

Fonte: Agenda Digitale

 

 

 

ORARI DEI NEGOZI – NO dell’Antitrust a nuovi limiti e vincoli imposti da due disegni di legge approvati dalla Camera

In un’audizione parlamentare davanti alla Commissione Industria, commercio e turismo del Senato, del 1° luglio 2015, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella, ha espresso un parere sfavorevole in merito ai due disegni di legge (n. 1629 e 762) sugli orari dei negozi, approvati alla Camera.

Il provvedimento, secondo l’Antitrust, “reintroduce una serie di limitazioni e vincoli alla libera determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali che vanno nella direzione contraria rispetto a quella di una piena liberalizzazione dello svolgimento delle attività commerciali”.

In particolare, le riserve riguardano l’articolo 1 che prevede un’eccezione a questo principio individuando 12 giorni di chiusura obbligatoria corrispondenti alle principali festività annuali.

Rispetto a un contesto normativo in cui è stata sancita la piena libertà dei negozianti, “il disegno di legge – ha sottolineato il presidente dell’Antitrust – interviene a frapporre ostacoli alla liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, introducendo così un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche commerciali”.

Questo principio, ha ricordato lui stesso, vige ormai in gran parte dei Paesi europei, molti dei quali – tra cui la Svezia, l’Irlanda e il Portogallo – hanno eliminato, come l’Italia, ogni vincolo alle aperture domenicali e festive.

La tendenza generale, dunque, va verso una “sempre maggiore flessibilità e libertà nelle scelte relative alle modalità di svolgimento dell’attività economica”.

Anche in merito all’articolo 2 del disegno di legge, l’Autorità ha osservato che il testo prevede la facoltà dei Comuni di predisporre “accordi territoriali non vincolanti” sugli orari dei negozi, con incentivi fiscali a favore delle micro, piccole e medie imprese che accettano di aderire.

Si tratta indubbiamente – a giudizio dell’Antitrust – di una previsione suscettibile di ricondurre la definizione degli orari alla pianificazione degli enti territoriali, rischiando così di legittimare la reintroduzione di limiti stringenti all’autonomia delle imprese”.

L’articolo 3, infine, attribuisce infine al Sindaco il potere di definire, per un periodo massimo di tre mesi, gli orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio, più frequentate nelle ore notturne.

Tale potere – ha eccepito Pitruzzella – appare particolarmente penetrante nella misura in cui consente ai sindaci di definire gli orari di apertura in termini generali”, mentre “l’introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico”.

Da qui, la conclusione del presidente Antitrust che “la strada da percorrere deve andare nel senso di rimuovere tempestivamente e definitivamente gli ostacoli normativi e amministrativi ancora interposti a livello locale alla liberalizzazione disposta dal legislatore nazionale”.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

cittadinanza1RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA – Predisposta una guida al riconoscimento e alla presentazione di certificazioni estere 

E’ stata predisposta, ai fini della richiesta della cittadinanza italiana, una Guida alla presentazione dei certificati esteri ed una Tabella delle procedure per il loro riconoscimento.

La Guida e la Tabella indica: lo Stato di provenienza dei certificati (che possono essere di nascita o matrimonio e penali) e delle attestazioni consolari; l’Autorità competente al rilascio dell’ “Apostille”, se richiesta.

Tutti i certificati – ad eccezione delle “attestazioni consolari” – provenienti da ogni altro Stato non indicato nella citata Tabella, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (cosiddetta “legalizzazione diplomatica o consolare”) competenti per lo Stato di provenienza.

Tali rappresentanze possono essere individuate tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano.

Le attestazioni consolari devono invece avere la legalizzazione prefettizia (art. 33, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Ricordiamo che dal 18 giugno 2015 le domande di richiesta della cittadinanza italiana devono essere presentate esclusivamente tramite procedura on-line al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it.

LINK:

Per scaricare il testo della Guida clicca qui.

 

LINK:

Per accedere al database del Ministero degli Affari Esteri clicca qui.

 

LINK:

Per accedere al sito di consultazione on-line delle domande di cittadinanza clicca qui. 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SRL – Dai Consulenti del Lavoro i modelli per le istanze di rimborso e per i ricorsi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, la circolare n.15 del 16 luglio 2015, con la quale ha indicato nel dettaglio la normativa che ha portato ai chiarimenti della Corte di Appello di L’Aquila, che, con due sentenze gemelle (nn. 752 e 774 del 25 giugno 2015), ha smentito quanto sostenuto dall’INPS nella circolare n. 102/2003 ed avallato la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro e precisamente che nessun contributo obbligatorio è da versare sui redditi da SRL.

In allegato alla circolare vengono riportati due documenti operativi con cui opporsi alla rivendicazione da parte dell’INPS dei contributi previdenziali sui redditi da partecipazione a società di capitali.

Il primo fac-simile potrà essere utilizzato da chi ha già pagato e deve chiedere il rimborso; mentre il secondo fac-simile potrà essere utilizzato per il ricorso amministrativo avverso provvedimento di recupero dell’INPS, nell’ipotesi in cui lo stesso non si adeguasse all’indirizzo giurisprudenziale.

 

LINK:

Per scaricare i documenti predisposti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro clicca qui.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

logo_inpsGestione della certificazione di malattia – Istruzioni operative dall’INPS

L’INPS, con messaggio n. 4752 del 13 luglio 2015, ha ritenuto necessario procedere ad alcune implementazioni della procedura di ricezione delle certificazioni attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e privato, attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

E’ emerso infatti, che persiste da parte di alcuni medici curanti, l’abitudine di non valorizzare correttamente il campo note di diagnosi con l’inserimento di una diagnosi comprensibile, cercando di rispettare la privacy dei propri assistiti, bensì di alcuni caratteri “non senso” che consentono comunque il soddisfacimento dei requisiti informatici per l’invio del certificato.

Nel messaggio in questione, l’INPS comunica le nuove implementazioni adottate.

 

LINK:

Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca qui.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – Illegittimo il diniego per non aver utilizzato la modulistica predisposta

È illegittimo il diniego opposto da un Comune avverso un’istanza ostensiva motivato con riferimento al mancato utilizzo, da parte del richiedente, della modulistica appositamente predisposta dalla Pubblica Amministrazione.

Lo stabilisce il T.A.R. Firenze, Sentenza 29 giugno 2015, n. 996.

Nella Pubblica Amministrazione. è da tempo invalsa la prassi di predisporre la modulistica da utilizzare per la presentazione di istanze, richieste, ecc. Ciò per evidenti motivi di ordine pratico e per essere sicuri di conoscere gli elementi necessari per assolvere a tali incombenze.

È però quantomeno arbitrario arrivare ad opporre il diniego al rilascio di documenti, giustificando le motivazioni al diniego con il mancato utilizzo della modulistica predisposta.

È quanto accaduto ad una società che ha ricevuto il diniego all’istanza di accesso ad alcuni atti amministrativi per non aver, tra gli altri, presentato la stessa su modulistica dedicata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha, invece, ritenuto che il diritto ex lege n. 241/90 fosse stato leso, giacché “nessuna norma autorizza l’Amministrazione a pretendere l’utilizzo di modulistica dalla stessa predisposta a pena di inammissibilità della pretesa ostensiva; quindi se l’Amministrazione deve certo pretendere che l’istante presenti una domanda avente il contenuto previsto dalla legge (indicante quindi l’atto cui si chiede di accedere, l’interesse che sorregge la pretesa ostensiva, l’esatta indicazione del soggetto richiedente ecc.) al contrario essa non può esigere che le indicazioni stesse siano fornite attraverso l’uso della “modulistica dedicata” predisposta dall’Amministrazione medesima dovendo valutarsi la funzione della stessa come ausilio offerto ai privati e non come condizione di ammissibilità o procedibilità della procedura di accesso”.

 

LINK:

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.

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