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NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2015:

NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2015:

fondazione_commercialistiLA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE IN CRISI – Spunti di riflessione dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

La valutazione delle aziende in crisi risulta un’attività complessa dal punto di vista professionale, considerate le incertezze inerenti sia le previsioni prospettiche dei risultati aziendali sia la scelta dell’approccio valutativo ritenuto corretto a fornire una stima attendibile. Contestualmente, stante il perdurante stato di difficoltà economica in cui verte l’economia nazionale, le valutazioni di aziende in crisi sono divenute un’attività frequente, per esempio nei percorsi che portano le società verso procedure concorsuali o nell’ambito della definizione di cessione dell’attività.
In questo contesto, il contributo della Fondazione Nazionale dei Commercialisti fornisce alcune considerazioni di sintesi concernenti l’inquadramento del problema e le principali criticità che possono essere incontrate nell’affrontare il problema, includendo anche considerazioni di carattere generale in merito ai metodi di valutazione che possono essere funzionali a stimare le realtà aziendali in crisi.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

Pagamento dei tributi dovuti per gli atti di aggiornamento catastale – Fissate le modalità di versamento delle somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi Professionali

Con Provvedimento del 30 luglio 2015, Prot. n. 102627, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che, a decorrere dal 15 settembre 2015, gli Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, potranno effettuare versamenti preventivi sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007 per il pagamento dei tributi dovuti da parte dei professionisti iscritti al proprio Ordine o Collegio professionale, che utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento 11 marzo 2015.
Con tale ultimo provvedimento, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell’amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, è stato reso obbligatorio, a partire dal 1° giugno 2015, l’utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con apposito modello unico informatico (MUIC), degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti.
Con lo stesso provvedimento, al fine di semplificare la fruizione del predetto servizio telematico, è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi dovuti anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente da parte degli Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.
I versamenti sono effettuati dall’Ordine ovvero dal Collegio professionale tramite il portale dedicato del Sistema telematico Territorio (SISTER), previa stipula di apposito accordo di servizio, attraverso il quale sono definiti anche gli aspetti tecnici e di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi.

LINK:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/luglio+2015+provvedimenti/provvedimento+30072015+conto+corrente+unico/provvedimento+per+utilizzo+deposito+unico+Ordini+e+Collegi+professionali.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

pecREVISORI LEGALI E TIROCINANTI – Indirizzi PEC comunicati da verificare e da aggiornare – Nota della Ragioneria Generale dello Stato

I revisori legali e i tirocinanti che abbiano comunicato ai rispettivi Registri una casella e-mail con dominio “Postacertificat@”, sono invitati a segnalare un nuovo indirizzo PEC valido.
Lo ricorda la Ragioneria Generale dello Stato, in una nota pubblicata sul portale dedicato alla Revisione legale, con la quale ha invitato gli iscritti al Registro dei revisori e i tirocinanti in possesso di una casella di posta elettronica certificat@ (CEC-PAC), attualmente in fase di dismissione, a segnalare un nuovo indirizzo PEC valido.
Dal 18 luglio 2015 le caselle e-mail Postacertificat@ (CEC-PAC) non sono, infatti, più abilitate alla ricezione di messaggi da parte degli Organi della Pubblica Amministrazione e il relativo accesso sarà consentito sino al 17 settembre 2015, al solo fine di consultazione e salvataggio dei messaggi ricevuti.
Gli utenti che hanno una casella CEC-PAC attiva potranno, fino al 18 settembre 2015, richiedere una casella PEC gratuita per un anno.
Per maggiori informazioni, si rinvia all’apposito sito internet https://www.postacertificata.gov.it/home/sospensione-servizio.dot.
Al fine di rendere sicuro, rapido ed economico lo scambio di comunicazioni tra l’Amministrazione e gli iscritti, tutti coloro (revisori e tirocinanti) che non avessero ancora provveduto ai sensi delle disposizioni vigenti a comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, sono invitati ad effettuare tale comunicazione seguendo le indicazioni contenute nelle apposite sezioni del portale sopra richiamate.
La Ragioneria Generale ricorda che, ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata costituisce parte integrante del contenuto informativo del Registro e ne raccomanda, pertanto, il puntuale e tempestivo aggiornamento.

LINK:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

Fonte: www.tuttocamere.it

 

notaiNotai e Associazione dei Consumatori presentano la “Carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio”

Il 16 luglio scorso è stata presentata a Roma – nel corso di una conferenza stampa nazionale – la “Carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio”, realizzata dal Notariato e condivisa con 10 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Di fesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) per infrormare i cittadini sui diritti e doveri che regolano il rapporto con il notaio.
La Carta vuole non solo rendere trasparente e facilmente accessibile l’operato del notaio, ma anche e soprattutto informare il cittadino dei suoi diritti a garanzia e tutela dei suoi beni.
La Carta è stata presentata in contemporanea in altre 25 città e precisamente: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Como, Ferrara, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Torino, Trani, Trento, Udine e Venezia.

LINK:
http://www.notariato.it/it/news/notai-e-associazione-dei-consumatori-presentano-la-“carta-dei-diritti-del-cittadino-nei

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI – Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE – Al debutto obbligo di redazione del rendiconto finanziario e bilanci semplificati per le micro imprese

Il Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 ha approvato in esame definitivo dopo aver acquisito i pareri prescritti, due decreti legislativi di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
Il primo, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge; il secondo, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di Enti creditizi ed Istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Per quanto concerne il bilancio d’esercizio, lo schema di decreto aumenta i documenti che lo costituiscono con l’introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario, la cui disciplina è declinata nel nuovo articolo 2425-ter del Codice civile.
Un’attenzione specifica è rivolta alle PMI, delineando un regime informativo adeguato alle loro esigenze, semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività.
Tra gli elementi di maggior rilievo segnaliamo:
– la differenziazione degli obblighi informativi in base alle soglie dimensionali dell’impresa;
– l’introduzione della nuova categoria delle “micro imprese”, per le quali si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato. Ciò consentirà agli operatori economici di piccolissime dimensioni di redigere un bilancio in forma ridotta, con eliminazione di quegli oneri informativi attualmente previsti che, date le ridotte dimensioni, costituiscono un ingiustificato onere amministrativo.
Passando alle novità contenute nello schema di decreto relativo alle modifiche ai bilanci e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, il provvedimento detta una disciplina specifica dei casi in cui un intermediario bancario o finanziario vigilato dalla Banca d’Italia è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali emanati dall’organo incaricato di emanare i princi pi contabili (IASB) e adottati dalla Commissione europea.
Lo schema di decreto riconosce inoltre alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

jobs_act2JOBS ACT – “L’Italia cambia il lavoro” – Lanciato dal Ministero del Lavoro un nuovo sito dedicato alla riforma del lavoro

“JOBS ACT – L’Italia cambia il lavoro”. È il claim scelto per aprire la home page del sito “monografico” che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla riforma del mercato del lavoro.
Il nuovo sito ha l’obiettivo di informare i cittadini, le aziende e gli operatori sulle principali novità normative introdotte dai decreti legislativi di attuazione della delega in materia di lavoro.
Nel sito sono descritti in modo sintetico i punti focali della riforma:
– Tutele crescenti,
– Politiche attive, Maternità,
– Flessibilità,
– Tutela del lavoro,
– Semplificazione.

LINK:
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it

 

FirmaDigitale-footerFIRMA DIGITALE – Nell’ultimo anno aumento del 52%

Da maggio 2014 a luglio 2015 il numero di firme digitali erogate passa da 5.319.800 a 8.104.615, determinando un aumento di oltre il 50%.
I dati forniti dai certificatori accreditati AgID permettono di constatare che da maggio 2014 a luglio 2015, risulta un incremento di oltre il 50% del numero di firme digitali attive e di stimare che circa il 75% afferisce a sistemi di firma remota.
Il sistema di firma digitale che consente la dematerializzazione dei documenti anche in molti settori della pubblica amministrazione – fra cui il sistema di fatturazione, la sanità, la partecipazione a bandi di gara e concorsi, la stipula di contratti e la modifica dell’assetto societario – garantisce l’autenticità del firmatario, l’integrità e la piena validità legale del documento sottoscritto.
(Fonte: Agenzia per l’Italia digitale)

Fonte: www.agid.gov.it

 

 

AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Via libera all’accorpamento di altre nove Camere di Commercio

Con quattro decreti ministeriali del 6 agosto 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato avvio al processo di costituzione di quattro nuove Camere di Commercio mediante accorpamento delle seguenti 9 Camere:
– VERCELLI – BIELLA;
– LIVORNO – GROSSETO;
– GORIZIA – TRIESTE;
– CATANZARO – CROTONE E VIBO VALENZIA.
Gli accorpamenti daranno, rispettivamente, avvio al processo di costituzione delle seguenti quattro Camere di Commercio:
1) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli”;
2) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno”;
3) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia”;
4) “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”.
Con gli stessi decreti sono stati anche nominati i quattro “commissari ad acta” con il compito di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle nuove Camere di Commercio.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Nuove disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Disciplinato l’abuso del diritto / l’elusione fiscale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
Il decreto prefigura l’introduzione, nel c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”, approvato con la legge 27 luglio 2000, n. 212, della nuova disciplina dell’abuso del diritto / elusione fiscale.
L’approdo del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale segna l’introduzione nel nostro ordinamento della nuova fattispecie dell’abuso del diritto, in ossequio alle previsioni della delega fissata dall’art. 5 della legge n. 23/2014 (recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”).
Alla citata legge n. 212/2000 viene aggiunto l’articolo 10-bis, con il quale viene disciplinato “l’abuso del diritto o elusione Fiscale”, che vengono così unificati in un unica fattispecie di portata generale riferibile a tutti i tributi, le imposte sui redditi e le imposte indirette.
All’articolo 1 viene quindi offerta una definizione dell’abuso del diritto che si configura in presenza di una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Non vengono invece considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, che rispondono «a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente».
Con la finalità di rinforzare la certezza del diritto tra fisco e contribuente, il decreto prevede che l’abuso del diritto debba essere accertato con un apposito atto preceduto, a pena della nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire «entro il termine di sessanta giorni»; in tale notifica si dovranno specificare i «motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso».
Inoltre, il decreto specifica che «in sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie». In pratica, laddove si è in presenza di evasione non si può individuare l’abuso del diritto.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 2 settembre 2015, anche se, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 1, “Le disposizioni dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.”.
Ciò vuol dire due cose: la prima, che il decreto entrerà a pieno regime solo dal 1° ottobre 2015; la seconda, che avrà efficacia retroattiva, per le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non è ancora stato notificato alcun atto impositivo.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

garante_privacy_21MOROSI – Dal Garante Privacy un NO alla “black list” sul sito del Comune

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell’ente locale.
Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un’istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l’intenzione dell’ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi.
Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili.
In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l’obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale.
In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le PP.AA. possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.
Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l’entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo. L’iniziativa del Comune, per di più, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall’ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazio ne delle sanzioni amministrative previste).
La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.
(Fonte: Garante Privacy – Newsletter n. 405 del 28 agosto 2015)

Fonte: www.garanteprivacy.it

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