DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE – Previste agevolazioni a favore di imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS
Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con il Decreto 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la istituzione di un “regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale”.
Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:
- a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società;
- b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’art. 8 della legge predetta;
- c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3, commi 2 e 3.
Saranno ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui sopra:
- a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
- b) organici e funzionali all’attività esercitata;
- c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.
Saranno ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- e) brevetti, licenze e marchi;
- f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
- g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
- h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
- l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione della domanda saranno determinate con successivo provvedimento a firma del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.
LINK: www.italiasemplice.gov.it/
Fonte: www.tuttocamere.it
ARTIGIANATO DIGITALE – Proroga del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione.
Con decreto direttoriale del 24 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2015, è stato disposto che il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2015 menzionato nelle premesse, previsto per il 25 settembre 2015, è posticipato alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2015.
La proroga si è resa necessaria a seguito delle richieste di proroga inoltrate dalle imprese in considerazione delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili alla loro presentazione, con particolare riferimento alla condizione relativa al numero minimo di imprese facenti parte dell’aggregazione.
Ricordiamo che con il decreto 17 febbraio 2015 sono stati disciplinati, ai sensi dell’art. 1, commi 56 e 57, della Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile. Soggetti coinvolti sono le “Imprese artigiane” e le “Microimprese“.
La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per l’anno 2015.
Con il decreto direttoriale 11 maggio 2015, è stato in seguito previsto che la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa dovessero essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del giorno 25 settembre 2015, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
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STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – Fissate le regole per l’accoglienza e le procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE, che riguarda norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di attuazione della direttiva 2013/32/UE, che riguarda le procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale.
Il provvedimento – in vigore dal 30 settembre 2015 – stabilisce le norme relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonchè le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
Per “richiedente protezione internazionale” è da intendersi “lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”.
La “domanda di protezione internazionale” è la domanda presentata ai sensi del D.Lgs. n. 25/2008 (concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni), diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Fonte: www.tuttocamere.it
AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa
Con decreto del 25 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Catania, Via Cappuccini, 2 e sedi secondarie in Ragusa, Piazza della Libertà e in Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato in contemporanea dai due Consigli camerali di Ragusa e Siracusa e dal Commissario ad acta della Camera di Catania in data 21 febbraio 2015.
Il dott. Alfio Pagliaro, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Catania, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_25_settembre_2015_catania.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e Pescara
Con decreto del 25 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Chieti, Via F.lli Pomilio snc e sede secondaria in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 2.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di Pescara il 20 febbraio 2015 e di Chieti l’ 11 maggio 2015.
Il dott. Roberto Pierantoni, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Pescara, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Chieti Pescara”.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_25_settembre_2015.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE – Pubblicati gli ultimi cinque decreti legislativi attuativi della delega fiscale
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 Ottobre 2015 – Supplemento Ordinario n. 55, gli ultimi cinque decreti legislativi in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega fiscale) riguardanti:
1) la riforma del contenzioso e interpello (D.Lgs. n. 156/2015);
2) il riordino delle agenzie fiscali (D. Lgs. n. 157/2015);
3) la riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo (D. Lgs. n. 158/2015);
4) la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (D. Lgs. n. 159/2015);
5) la stima e il monitoraggio dell’evasione fiscale e il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (D. Lgs. n. 160/2015).
La Legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge – come si legge al comma 2 dell’art. 16 – “persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione nonchè degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo”.
Fonte: www.tuttocamere.it
ANTIRICICLAGGIO – Individuati nuovi indicatori di anomalia per le segnalazioni delle operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, il Decreto 25 settembre 2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha determinato gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione.
Vi rientrano «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonchè le città metropolitane di cui all’art. 1 della legge 7 aprile 2 014, n. 56».
Ricordiamo che gli uffici della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 231/2007, sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno, su proposta dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, il compito di emanare e aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia.
Indicatori di anomalia sono stati resi disponibili con il decreto del 17 marzo 2011; con questo nuovo decreto del 25 settembre 2015, il Ministero istituisce i nuovi indicatori riferibili agli uffici della Pubblica Amministrazione. In particolare, il decreto identifica tra i destinatari “i soggetti nei cui confronti gli uffici della P.A. svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi” (art. 2, comma 2).
Gli indicatori di anomalia – come si legge all’articolo 3 – sono finalizzati a “ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette”.
L’elencazione degli indicatori di anomalia, pertanto, non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
Nello specifico, gli indicatori contenuti nell’Allegato al decreto sono ripartiti nelle seguenti tre tipologie:
- Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
- Indicatori specifici per settore di attività (controlli fiscali; appalti; finanziamenti pubblici).
Le procedure interne sono specificate all’art. 6. Gli operatori della P.A. saranno tenuti a effettuare le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d’Italia. La segnalazione dovrà contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati dalla stessa UIF con provvedimento del 4 maggio 2011, utilizzando l’apposito portale INFOSTAT-UIF, previa adesione al sistema di segnalazione online.
Fonte: www.tuttocamere.it
CERTIFICATO DI PROPRIETA’ DIGITALE (CDPD) – Al via dal 5 ottobre 2015 – L’ACI vara il progetto Semplific@auto – Verso una completa digitalizzazione dei processi di registrazione della proprietà dei veicoli
Inizia una rivoluzione nel mondo delle pratiche auto. Il punto di partenza è la nascita del Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) che dal 5 ottobre 2015 sostituisce il tradizionale certificato cartaceo che non sarà più prodotto e consegnato.
Ai nuovi acquirenti di veicoli e a chi effettuerà dal 5 ottobre in poi trascrizioni o annotazioni successive, verrà, infatti, rilasciata unicamente la ricevuta dell’avvenuta registrazione nel PRA.
Sulla ricevuta è presente il Codice di Accesso con il quale il proprietario del veicolo potrà visualizzare da subito il Certificato di Proprietà digitale su internet.
Il Certificato Digitale non può essere smarrito (per le successive formalità sarà sufficiente la targa del veicolo e un documento di identità) e non può essere manomesso per attività illecite. E’ tutto al sicuro sui server dell’ACI.
Ma questo è solo l’inizio. Il Certificato Digitale è, infatti, il primo passo di un più ampio progetto dell’Aci che si chiama Semplific@uto.
L’obiettivo di Semplific@auto è attuare una completa digitalizzazione dei processi di registrazione della proprietà dei veicoli, in applicazione dei principi del Codice dell’Amministrazione Digitale: una radicale semplificazione per i cittadini che aumenterà ulteriormente i livelli di servizio e la sicurezza già garantiti dal PRA.
Maggiori chiarimenti giungono dall’ACI attraverso la lettera-circolare del 28 settembre, Prot. 7641, con la quale vengono illustrate le novità derivanti dall’introduzione del CDPD.
A questa lettera-circolare farà seguito un secondo documento attraverso, con il quale verranno fornite ulteriori indicazioni sul piano di progressiva diffusione, in tutte le Province, delle suddette nuove procedure/funzioni di Semplific@auto, che avrà inizio dal 19 ottobre prossimo (a partire dalla quattro Provincie ”pilota”: Roma, Chieti, Pordenone e Cosenza), nonché sulla modalità di adesione alle stesse da parte degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).
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Fonte: www.tuttocamere.it
A PORDENONE AL VIA IL PRIMO “TRIBUNALE PRIVATO” – Collaborazione tra notai e avvocati per offrire ai cittadini cause rapide e costi bassi
Pordenone sarà una delle prima città italiane a dotarsi di un “Tribunale privato”, composto esclusivamente da professionisti: una camera arbitrale per risolvere in modo veloce, e con costi chiari sin dall’inizio, ogni tipologia di controversia e contribuire al contempo a ridurre il carico della giurisdizione ordinaria.
A dar vita a questo “giudice privato” sono stati il Consiglio Notarile di Pordenone, presieduto dal notaio Francesco Simoncini e l’Ordine degli avvocati, con a capo l’avvocato Rosanna Rovere.
Il pool di professionisti, avvocati e notai, valuteranno i singoli casi ed emetteranno lodi con valore di autentiche sentenze.
I procedimenti arbitrali si svolgeranno secondo le norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali, con rispetto dei principi del contraddittorio e di concessione dei termini per l’adeguata difesa delle parti.
La camera arbitrale svolgerà la propria attività mediante procedimenti arbitrali rituali in tutte le materie compromettibili, cui le parti accedano in forza di una clausola arbitrale, di un compromesso o di convenzione di arbitrato in materia non contrattuale, o che siano delegate dall’autorità giudiziaria.
La collaborazione tra i professionisti consentirà a tutti – cittadini, società, operatori economici e pubbliche amministrazioni – di risolvere le controversie in modo celere e trasparente, con la doppia garanzia di un costo preventivato sin dalla prime fasi e di un’indipendenza totale dell’organo giudicante.
La sede della camera arbitrale è per ora ubicata in piazza Giustiniano n. 5, dove si trova già l’organismo di mediazione; le due istituzioni non vanno tuttavia confuse in quanto quest’ultimo è un organo previsto dalla legge e a cui bisogna necessariamente ricorrere prima di una causa giudiziaria, mentre l’arbitro è un giudice terzo a cui ci si rivolge volontariamente.
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
ISCRIZIONE DELL’INDIRIZZO PEC NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – Procedura semplificata – Possibile l’invio massivo degli indirizzi
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 20 ottobre 2015, Prot. 209160, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di iscrivere massivamente gli indirizzi PEC delle imprese individuali e delle società nel Registro delle imprese confermando così una procedura semplificata già prevista in passato (anno 2013) quando fu necessario adempiere all’obbligo di legge di iscrizione delle caselle di PEC da parte delle imprese individuali (si vedano le note ministeriali del 2 aprile 2013 e del 19 marzo 2014).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel confermare quanto previsto dalle due precedenti note del 2 aprile 2013 e del 19 marzo 2014, la modalità semplificata di trasmissione massiva dei dati al Registro delle imprese, non ha mancato di ricordare che tale adempimento comporta “una riduzione dei costi che graverebbero sull’impresa ed una riduzione dei tempi nella predisposizione delle domande, con l’ulteriore vantaggio di poter avere iscritte velocemente nel registro delle imprese e in INI PEC le nuove caselle di posta elettronica certificata valide ed attive”.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/PEC_rinnovo_massive_UC_TV.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
PROGETTO MOBILE INPS – Disponibili due nuove funzionalità
Con messaggio n. 6383 del 15 ottobre 2015, l’INPS ha reso noto che, allo scopo di raggiungere una sempre maggiore vicinanza ed immediatezza nella fornitura di servizi ed informazioni, dopo l’attivazione del servizio “Informazioni sportelli sede”, operativo dallo scorso 9 aprile 2015, sono state realizzate – a decorrere dal 6 ottobre 2015 – le seguenti ulteriori funzionalità:
– Servizio “Stato domanda”, che consente agli utenti interessati di visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta inviata all’Istituto, fornendo all’ingresso il codice fiscale e un identificativo della pratica (numero Domus o numero Protocollo);
– Servizio “Stato pagamenti”, consente di visualizzare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a favore dell’utente interessato, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche. Anche in questo caso, ciascun utente può accedere al servizio fornendo il proprio codice fiscale e PIN;
– Servizio “Cedolino pensione gestione privata”, che consente la visualizzazione del cedolino della pensione gestione privata.
E’ stata, inoltre, prevista una nuova funzionalità nel servizio di “INPS risponde”: si tratta della possibilità di inserire richieste tramite autenticazione con PIN e la possibilità di attivare un sollecito.
Inoltre l’Istituto informa che le richieste di informazioni sul servizio possono essere inviate, via mail, all’indirizzo di posta elettronica francescantonio.mollica@inps.it, mentre le eventuali segnalazioni di problematiche di carattere tecnico possono essere inviate, sempre via mail, all’indirizzo di posta elettronica mauro.tarallo@inps.it.
Fonte: www.tuttocamere.it
INFORMAZIONI COMMERCIALI – Adottato il codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali – Entrerà in vigore il 1° ottobre 2016
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015, il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”, adottato con la Delibera 17 settembre 2015, n. 479.
I dati raccolti dalle società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager dovranno essere reperiti solo da fonti pubbliche o direttamente dall’interessato.
Destinatari del presente Codice deontologico sono tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell’art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e relativi Regolamenti di attuazione.
Per “informazione commerciale” si intende “il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto”.
Per “attività di informazione commerciale” si intende “l’attività consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l’elaborazione, l’analisi, anche mediante stime e giudizi, e la comunicazione di informazioni commerciali”. Mentre per “servizio di informazione commerciale” si intende “il servizio concernente l’esecuzione, per conto dei co mmittenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall’interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi”.
Le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonchè al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai soggetti che prestano a terzi servizi, per finalità di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalità che le normative vigenti stabilisco no per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati.
Non rientra nell’ambito di applicazione del presente Codice deontologico:
- a) il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall’interessato, che rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal Garante, al fine di disciplinare compiutamente questo particolare tipo di trattamento;
- b) il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi Informativi Creditizi (SIC).
Il presente Codice, che si applicherà a decorrere dal 1 ottobre 2016, è stato sottoscritto da:
– ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito),
– FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza),
– ABI (Associazione bancaria italiana),
– CONFCOMMERCIO,
– CONFESECENTI,
– CODACONS (Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori),
– ASSOUTENTI (Associazione degli utenti dei servizi pubblici) ,
– ADICONSUM (Associazione difesa consumatori e ambiente).
LINK:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4324669
Fonte: www.tuttocamere.it
IMPOSTA DI BOLLO – Esente l’autentica di firma sulla scheda di votazione per il rinnovo dei Consigli territoriali degli Ordini professionali
L’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei consigli territoriali degli Ordini professionali, eseguita ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e trasmessa mediante lettere raccomandata, beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 1 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.
Le autentiche di firma effettuate ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, vanno ricondotte nell’ambito applicativo della citata previsione esentativa in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.
Sono questi i chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 91/E del 23 ottobre 2015, emanata in risposta ad una richiesta di Interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi.
L’obbligatorietà dell’autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata è prevista dall’articolo 3, comma 7, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e va effettuata tramite i soggetti legittimati a farlo, che sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (ossia: notai; giudici di pace; cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture; segretari delle procure della Repubblica; presidenti delle province; sindaci; assessori comunali e provinciali; presidenti dei consigli comunali e provinciali; presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali; segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia).
Fonte: www.tuttocamere.it
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