ATTIVITA’ REGOLAMENTATE SOGGETTE A SCIA – Non è dovuta la Tassa di concessione governativa per l’iscrizione nel Registro imprese e nel REA
L’iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell’esercizio delle seguenti attività:
– installazione di impianti all’interno degli edifici (D.M. 37/2008);
– autoriparazione (L. 122/1992);
– pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
– facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
– agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
– agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
– spedizioniere (L. 1442/1941);
– mediatore marittimo (L. 478/1968);
– commercio all’ingrosso (D.Lgs. 114/1998),
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l’inoltro della prevista Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Questo è il chiarimento giunto, da ultimo, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all’istanza d’Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015.
L’Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell’art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nelle tre precedenti risposte ad altrettanti interpelli (n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014 e n. 954-422/2015) e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall’inoltro di una SCIA scaturisca un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività.
Tutto questo anche alla luce del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale è stato precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell’attività e che l’iscrizione nell’apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività.
Fonte: www.tuttocamere.it
BILANCI – D.Lgs. n. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE – Un autorevole approfondimento del Prof. Claudio Sottoriva
Il Prof. Claudio SOTTORIVA (Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano) ha pubblicato, sulla rivista “Le Società”, n. 10/2015 (IPSOA Editore), un autorevole commento al D.Lgs. 139/2015 relativo alle modifiche apportate al Codice Civile in tema di redazione del bilancio di esercizio, dal titolo “Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci”.
Nell’articolo l’autore mette in evidenza come tra il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e lo schema di decreto legislativo trasmesso in data 18 maggio 2015 alle Commissioni competenti della Camera e del Senato della Repubblica non emergano differenze; il Legislatore non sembra quindi aver accolto alcuni suggerimenti forniti in sede di consultazione pubblica, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, nonché sulla base dell’attività istruttoria sottostante.
Il decreto legislativo, pur aggiornando la normativa nazionale in tema di redazione del bilancio, secondo il Prof. Sottoriva, sembra solo in parte aver accolto lo spirito della Direttiva 2013/34/UE”.
Molte sono state le richieste di modifica allo schema di decreto legislativo pervenute sia da parte delle Commissioni parlamentari competenti sia da altre istituzioni (Assonime, CNDCEC) anche in relazione alle modalità con le quali altri Stati membri stanno procedendo al recepimento della stessa.
L’autore conclude l’articolo elencando una lunga serie di possibili modifiche che sarebbe stato opportuno considerare, in sede di revisione del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso al Governo, all’attuale disciplina relativa alla redazione dei bilanci.
Fonte: www.tuttocamere.it
CAMERE DI COMMERCIO – Pronta una bozza di decreto legislativo che attua quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2015
Profondo riordino delle Camere di Commercio, con attuazione di accorpamenti, nuove funzioni e riduzione del numero da 105 a 60. E’ quanto prevedrebbe la bozza di decreto legislativo, a cui starebbe lavorando il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. che attua la norma contenuta nell’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. “Riforma Madia”).
In tale articolo sono stati, infatti, dettati i principi e i criteri direttivi a cui dovrà ispirarsi il Governo nell’adottare un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia.
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CRISI D’IMPRESA – Un documento del CNDCEC fornisce le linee guida per una corretta informativa e valutazione
“Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”: è il titolo di un documento messo a punto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti es Esperti contabili (CNDCEC), nato con la finalità di superare i limiti tuttora presenti, secondo la categoria, nella definizione di crisi d’impresa.
Il CNDCEC – si legge nella premessa – “in considerazione della sempre più accentuata crisi economica che coinvolge le imprese e che ha portato il legislatore ad avere, negli ultimi anni, una particolare attenzione alla disciplina delle procedure concorsuali, tanto da intervenire con continue modifiche sulla legge fallimentare e il Governo ad istituire una nuova Commissione di esperti per la riforma organica delle discipline e delle procedure concorsuali, ha ritenuto necessario predisporre il presente documento per definire quali sono gli elementi economico-aziendale qualificanti l’informativa e la valutazione della crisi d’impresa. Il documento evidenzia, quindi, le possibili conoscenze o conoscibilità che gli operatori o i soggetti che hanno rapporti con un’impresa in difficoltà possano acquisire circa il reale rischio di default della stessa impresa”.
Nella Prima Parte il documento inquadra il concetto di crisi d’impresa sotto il profilo giuridico. A riguardo, il CNDCEC rileva come la dottrina qualifichi tale stato in un’ottica dinamica rappresentando “una perturbazione o improvvisa modificazione di un’attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minarne l’esistenza o la continuità”.
Nella Seconda Parte il documento offre una definizione dei concetti di crisi e di insolvenza sotto il profilo aziendalistico. In particolare, vengono individuati gli elementi qualitativi e informativi della rilevazione degli stadi (crisi e insolvenza) utili per valutare se un’impresa si trovi effettivamente in condizione di dissesto o potenziale o viceversa in una condizione di crisi reversibile e, in quanto tale, superabile.
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=82c50bd9-29db-477d-95b8-fb3560196204
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Iscrizione nel registro degli organismi di composizione estesa anche ai ragionieri – Sentenza del TAR del Lazio che accoglie il ricorso del CNDCEC
Estesa anche ai ragionieri la possibilità di iscriversi nel Registro degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Con una sentenza depositata il 4 novembre 2015, il TAR del Lazio ha, infatti, accolto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze con il quale l’ente aveva impugnato il Decreto 24 settembre 2014 che, pre vedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva circa 35 mila ragionieri, sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell’Albo dei commercialisti.
Tale disposizione, infatti, portava all’esclusione dei Ragionieri iscritti alla sezione A dell’Albo e, secondo il Consiglio nazionale, si poneva in contrasto sia con il D.Lgs. n. 139 del 2005, che riconosce a tutti gli iscritti alla sezione A le competenze tecniche per la gestione della crisi, che con la L. n. 3 del 2012, che istituisce gli organismi di composizione della crisi, nella parte in cui stabilisce che le funzioni attribuite a tali organismi possono essere svolte anche da professionisti che abbiano i requisiti per essere nominati curatori fallimentari tra cui, appunto, i Ragionieri.
Una tesi condivisa dal tribunale amministrativo regionale, che rileva una “sostanziale omogeneità tra le funzioni che i Ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all’Albo e le competenze attribuite dal decreto agli organismi di gestione della crisi”. Di conseguenza, chiarisce il TAR, “in assenza di una norma equiordinata al DLgs. 139/2005, l’introduzione, in sede regolamentare, di una restrizione in danno dei Ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi si rivela illegittima”. In caso contrario, ci si ritroverebbe nella situazione in cui “i Ra gionieri che possono essere nominati dal giudice gestori della crisi, non potrebbero tuttavia risultare iscritti nel corrispondente elenco dal quale trarre i professionisti con medesime competenze”.
Era subito apparso palese che il citato decreto conteneva una formulazione erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso all’elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovra indebitamento, senza prevedere però una deroga per i ragionieri.
Con questa sentenza viene posto rimedio ad una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento.
Ricordiamo che con il decreto 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La disciplina della “crisi da sovraindebitamento” è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), al fine di poter offrire uno strumento anche a quei soggetti che sono esclusi dalla disciplina fallimentare, in quanto di piccole dimensioni o privati.
Fonte: www.tuttocamere.it
INTERNAZIONALIZZAZIONE – On line un nuovo portale per i professionisti realizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Promos
L’internazionalizzazione è sempre più un’esigenza per le imprese italiane che devono far fronte alla crisi della domanda interna: ciò richiede loro di avere competenze e assistenza per poter approcciare al meglio i mercati internazionali.
Per venire incontro a queste esigenze, Wolters Kluwer, in collaborazione con Promos, Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano, lancia in Italia www.consulenzazienda.it, il nuovo portale per i commercialisti che vogliono fornire servizi a valore aggiunto nella consulenza alle aziende clienti.
Tre sono gli strumenti di valutazione e orientamento realizzati per ottenere il quadro complessivo del posizionamento dell’azienda rispetto all’accesso ai mercati esteri, per identificare i migliori mercati obiettivo dell’esportazione dei propri prodotti e servizi e per verificare il rischio di credito legato agli investimenti:
– Export check up, per verificare la propensione dell’azienda verso i mercati esteri;
– Primo orientamento, per identificare i mercati potenzialmente più interessanti in relazione al prodotto da esportare;
– Credit passport, per certificare l’azienda, ottenere credito dalle banche, presentarsi ai partner.
L’interrogazione di ciascuno di questi servizi e i documenti di sintesi che ne costituiscono il report possono essere utilizzati dal professionista come base di analisi delle opportunità di accesso ai mercati esteri delle aziende clienti o potenziali, in un’ottica consulenziale.
LINK:
http://www.consulenzazienda.it/default.aspx
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PagoPA – Entro il 31 dicembre 2015 obbligo per tutte le P.A. di aderire al Nodo dei Pagamenti – Online le specifiche attuative delle linee guida AgID
Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate per legge ad aderire al sistema e a programmare le attività di implementazione dei servizi entro il 31 dicembre 2015.
Considerando il numero delle Amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il completamento dell’attivazione di questi – in coerenza con il piano di crescita digitale – dovrà avvenire entro dicembre 2016.
Con la Determinazione n. 103 del 16 ottobre 2015 sono state adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale le nuove versioni delle specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici in favore di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi.
I nuovi allegati stabiliscono le specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione (Allegato A) e del Nodo dei Pagamenti-SPC (Allegato B).
Tra le modifiche introdotte nelle nuove specifiche attuative si segnala:
– Marca da Bollo Digitale: sarà possibile acquistare online le marche da bollo da applicare ai documenti digitalizzati, permettendo così la digitalizzazione dell’intero processo amministrativo.
– WISP – Wizard Interattivo per la Scelta del PSP: sistema che definisce una modalità standard e un’unica user experience del processo di pagamento nell’interazione con l’ente creditore. PagoPA mette a disposizione degli enti creditori uno strumento per la gestione univoca della visualizzazione degli strumenti e dei canali di pagamento a disposizione dell’utente.
– MyBank: formalizzate le modalità d’uso del servizio MyBank per pagare le PA.
– Porta di Dominio Equivalente: modalità semplificate per la connessione degli Enti Creditori al Sistema pagoPA, alternative alla Porta di Dominio SPCoop.
LINK:
Fonte: www.tuttocamere.it
DURC ON LINE – Una semplificazione che funziona !
Con un comunicato stampa del 5 novembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia i risultati positivi della nuova procedura di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on-line).
A quattro mesi dall’avvio oltre 1 milione e 200 mila le richieste di certificazione, l’84,6% ha ottenuto il rilascio in tempo reale del documento, che, è opportuno ricordarlo, ha validità di quattro mesi e può essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge senza bisogno di richiederne uno nuovo ogni volta.
Un dato positivo, che attesta un’elevata percentuale di conformità ai requisiti di legge da parte delle imprese, migliorando ulteriormente il dato di regolarità riscontrato dopo un mese dall’avvio (l’80,7%).
Riguardo alle restanti richieste, per il 4% circa è stata avviata un’istruttoria che si conclude entro le 72 ore dalla presentazione della domanda con il rilascio di un DURC regolare o con la richiesta di regolarizzazione; mentre per poco più del 10%, è stata accertata un’irregolarità, ovvero una non conformità ai requisiti previsti dalla legge.
Questi dati confermano l’utilità della nuova procedura di rilascio del DURC che riduce i tempi per l’ottenimento della certificazione e, di conseguenza, consente risparmi significativi, in termini di impiego di ore di lavoro, per le imprese, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio.
LINK:
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/2015_11_05_Durc-on-line—primi-risultati.aspx
Fonte: www.tuttocamere.it
Al via l’ANAGRAFE UNICA DIGITALE
Entro la fine di dicembre 2015 l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente sarà attiva per i Comuni di Cesena (FC) e Bagnacavallo (RA) e da gennaio 2016 coinvolgerà gli altri 27 Comuni pilota che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell’Anagrafe Unica Digitale.
Già in questa prima fase, che include Comuni di diverse dimensioni, saranno coinvolti oltre 6,5 milioni di abitanti. Sulla base di questa prima transizione, proseguirà la diffusione e l’implementazione di tutti gli altri comuni grazie ad un cronoprogramma che prevede il completamento della transizione entro la fine del 2016.
L’anagrafe unica, una volta a regime, consentirà piena interoperabilità e standardizzazione dei dati anagrafici e permetterà il passaggio dalle oltre 8000 banche dati anagrafiche dei Comuni italiani ad un’unica banca dati centralizzata.
I cittadini avranno la possibilità di effettuare ad esempio il cambio di residenza da qualsiasi Comune italiano o di richiedere certificati anagrafici anche in Comuni diversi da quello di residenza.
Le Pubbliche Amministrazioni avranno a disposizione un’unica banca dati – centralizzata – che permetterà un censimento continuo dei cittadini e un interscambio puntuale e completo di dati. Le P.A. potranno inoltre acquisire informazioni anagrafiche consultando online la sola banca dati ANPR, evitando così il mantenimento di onerose banche dati proprietarie.
Al buon esito del progetto contribuiscono anche le amministrazioni che detengono le banche dati nazionali tra cui l’Agenzia delle Entrate, l’ISTAT, l’INPS e la Motorizzazione.
L’ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno, referente del progetto a cui partecipano ANCI in rappresentanza dei Comuni che mantengono la titolarità dei propri dati, SOGEI in qualità di partner tecnologico e AgID con il ruolo di coordinamento delle attività dei progetti del piano strategico crescita digitale e di supporto al Ministero degli Interni e al Dipartimento della Funzione Pubblica per il completamento del quadro normativo e la diffusione del sistema su tutte le PA.
Fonte: Sito dell’AgID
DEPOSITO ATTI SOCIETARI – Il CNDCEC chiede di non ampliare il ruolo di intermediario
Nel corso di un’audizione, svoltasi il 18 novembre 2015 presso la X Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha manifestato le proprie perplessità su alcune delle novità contenute nel disegno di legge annuale sulla concorrenza (AC 2085).
Nello specifico, la categoria contesta l’estensione nei confronti di intermediari “generici” della possibilità di procedere alla sottoscrizione e al deposito digitale degli atti concernenti alcuni atti societari.
Nonostante siano state eliminate alcune disposizioni che avrebbero determinato la contrapposizione tra soggetti ordinistici, l’attuale disegno di legge, secondo il CNDCEC, “contiene ancora previsioni non condivisibili sulla sottoscrizione digitale di alcuni atti che ineriscono a negozi giuridici di rilevante importanza per l’economia e la collettività”.
La perplessità riscontrata riguarda l’aspetto della normativa sugli interventi relativi al trasferimento di quote di S.r.l. e al deposito di altri atti societari. I commercialisti, infatti, sono contrari alle disposizioni contenute nell’art. 45 (rubricato “Sottoscrizione digitale di taluni atti”), che trasferiscono competenze proprie di alcune professioni regolamentate a soggetti che non sono abilitati all&rsqu o;esercizio della professione, che non vantano competenze specifiche nelle materie oggetto dell’intervento normativo e che, soprattutto, non forniscono all’utenza concrete garanzie circa l’affidabilità della prestazione resa.
Nello specifico, sarebbe infatti previsto che il soggetto obbligato al deposito possa avvalersi dell’assistenza di un intermediario “generico” cui conferire il potere di rappresentanza all’esecuzione dell’adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
Nell’ottica di aumentare la concorrenza e ridurre gli oneri a carico delle imprese, il CNDCEC propone una modifica all’attuale disciplina del trasferimento d’azienda, di cui all’art. 2556 del Codice civile in modo da estendere agli atti di trasferimento della proprietà ed ai contratti che hanno per oggetto il godimento dell’azienda (con esclusione degli immobili) la procedura di deposito presso il Registro delle imprese prevista per la cessione di quote di S.r.l. fin dal 2008.
Fonte: www.tuttocamere.it
GESTIONE SEPARATA – Dall’INPS un riepilogo organico delle istruzioni e nuovi chiarimenti
L’INPS, con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015, ha fornito un riepilogo organico delle istruzioni, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo nella gestione separata, prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, nel quale si dispone che “gli iscritti alla gestione separata, che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionisti che dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Gli argomenti oggetto di approfondimento della circolare sono i seguenti:
1) Ambito di applicazione. Destinatari della norma e gestioni interessate;
2) Modalità di esercizio della facoltà di computo;
3) Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo;
4) Periodi di contribuzione computabili;
5) Prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo;
6) Sistema di calcolo e misura del trattamento;
7) Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo;
8) Istruzioni operative – Aggiornamento delle procedure di prima liquidazione.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20184%20del%2018-11-2015.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
GARANZIA GIOVANI – Nasce “SELFIEmployment” – Fondo rotativo per l’accesso al credito agevolato a sostegno di chi avvierà iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialità
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che da metà gennaio 2016 erogherà prestiti a tasso zero per importi variabili da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila Euro.
Si chiamerà “SELFIEmployment” e sarà operativo da metà gennaio 2016 con una dotazione finanziaria di partenza di 124 milioni.
È il Fondo Rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – la cui gestione sarà affidata ad INVITALIA – per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato.
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, che avranno un importo variabile da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila Euro, verranno erogati a tasso di interesse zero senza garanzie personali e con un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni.
Il Fondo nasce nell’ambito della policy prevista dal Programma Garanzia Giovani. In tale contesto, l’accesso al credito agevolato, fornito dal Fondo, costituisce l’importante complemento delle attività di supporto all’avvio di impresa e allo Start-up, che sono state già avviate dalle Regioni: al termine del percorso formativo e di accompagnamento, i giovani sono affiancati nella predisposizione del business plan per l’avvio di un’attività imprenditoriale.
L’accordo di finanziamento stipulato con INVITALIA permette la costituzione del fondo per l’erogazione del credito, con una dotazione complessiva attualmente pari a 124 milioni di Euro, conferiti dal Ministero (50 milioni) e dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia.
INVITALIA provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla predisposizione dei dispositivi attuativi, all’istruttoria dei business plan, all’erogazione del credito agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio della misura. L’Agenzia renderà inoltre disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al finanziamento.
Il Fondo è uno strumento finanziario rotativo e, grazie alle restituzioni dei prestiti concessi, sarà utilizzabile per l’intero periodo di Programmazione 2014-2020, con possibile estensione ad un target più ampio rispetto a quello dei soli NEET (Not in Education, Employment or Training)
LINK:
www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/Materiale_ppt18.11.2015_4.3.pptx
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