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NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2016:

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2016:

REGISTRO IMPRESE – DEPOSITO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI SRL – Per il CNDCEC è precluso agli esperti contabili

Il deposito presso il Registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata è precluso agli esperti contabili, iscritti nella Sezione B dell’Albo. L’attività in questione, infatti, deve intendersi riservata nei confronti dei soli professionisti iscritti nella Sezione A dell’Albo.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel pronto ordini n. 156/2015 del 2 ottobre 2015.

Al riguardo, viene ricordato che, ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 e in vigore dal 22 agosto 2008, gli atti di trasferimento in questione possono essere sottoscritti con firma digitale e depositati, entro 30 giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese “a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340”.

Gli “intermediari abilitati” individuati dalla citata norma sono gli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabili) tale competenza – osserva il CNDCEC – “deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell’Albo”.

La norma citata, ricorda ancora il Consiglio Nazionale – dispone infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 debbano intendersi riferiti ai soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell’Albo. 

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

IN ARRIVO LA “SOCIETA’ BENEFIT” – Le prime disposizioni dalla legge di stabilità 2016

Da un progetto del Sen. Mauro Del Barba e altri (disegno di legge n. 1882, depositato in Senato il 17 aprile 2015), la figura della “Società Benefit” viene ora inserita nella Legge di stabilità 2016.

Nel testo del maxiemendamento, approvato dal Senato il 20 novembre 2015, all’articolo 1, nei commi dal 198 al 206, vengono, infatti, dettate una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la “società benefit”, che, nell’esercizio di un’attività economica a scopo di lucro, persegue anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile e sostenibile.

Per “Beneficio comune” si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

L’Italia sarà così la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.

Per garantire la trasparenza dell’operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

  1. a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  2. b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
  3. c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società.

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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REVISORI LEGALI – Fissato l’importo del contributo annuale per l’anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro

Anche per il 2016, così come avvenuto nell’ultimo triennio, il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali sarà di 26,00 euro, da versare entro il 31 gennaio 2016.

L’importo è stato fissato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 2 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015.

Il contributo è dovuto anche da parte dei revisori iscritti nella sezione degli inattivi.

L’importo del contributo annuale va versato in unica soluzione con le modalità di cui all’art. 2 del decreto 24 settembre 2012, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il contributo deve, pertanto, essere corrisposto mediante bollettino postale premarcato, su conto corrente intestato alla CONSIP, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il versamento potrà, inoltre, essere effettuato anche mediante pagamento elettronico attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia Digitale denominato «PagoPA».

In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. In questo caso l’importo dovrà essere versato sul C/C Postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale del revisore.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

ISTITUTI DI PATRONATO – Definito lo schema di convenzione con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con contributo all’erogazione del servizio

Dopo la pubblicazione di due decreti, entrambi datati 16 settembre 2015, con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato alcuni criteri utili alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e assistenza sociale, delle attività di informazione, sostegno, assistenza tecnica e consulenza, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 Novembre 2015, il Decreto 28 settembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recan te lo schema di convenzione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del servizio.

Secondo la citata normativa, gli Istituti di patronato possono, infatti, svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all’estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all’art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del servizio in favore dei soggetti pubblici e privati, “a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministraz ione, con l’obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima”.

La norma ha anche previsto l’adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione dello schema di convenzione per le attività con contributo ivi elencate.

Il decreto dispone che le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati, dovranno essere pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro eventuali modifiche o integrazioni, dovranno, inoltre, essere trasmesse, a cura dell’Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

LANCIATO IL CORSO “DIGITAL MARKETING – Strumenti e metodi per lo sviluppo del business” – Formare professionisti di internet e promuovere la digitalizzazione delle PMI

Per formare professionisti che aiutino le aziende a cogliere le potenzialità di crescita offerte dal web è nato “Digital marketing: strumenti e metodi per lo sviluppo del business”, il corso di studi promosso da Unioncamere, in partnership con Facebook e sviluppato dall’Istituto Tagliacarne e di Si.Camera, lanciato il 28 novembre scorso a Verona in occasione di Job&Orienta.

Solo due imprese su cinque usano Internet per aumentare le opportunità di business. E spesso si rilevano ancora “acerbe” nell’elaborare efficaci strategie digitali per sfruttare appieno le potenzialità del web. Il 36,5% delle aziende punta esclusivamente su un proprio sito online mentre soltanto il 21,2% utilizza i social network per il proprio business, l’8% sviluppa campagne di marketing online e il 4% fa e-commerce.

Eppure un adeguato utilizzo della Rete permetterebbe alle aziende di essere più competitive. Perché le imprese con una presenza attiva sul web hanno un incremento del 10% della produttività, una crescita doppia del fatturato all’estero rispetto a quelle offline, oltre che una propensione doppia ad assumere rapportata alle altre.

“Per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese è necessario diffondere presso le nostre imprese una maggiore consapevolezza delle potenzialità di crescita offerte dal web. Basti pensare che ancora 4 imprenditori su 10 dichiarano che Internet a loro non serve”.

E’ il commento del Presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, secondo cui “questa iniziativa nata dall’alleanza tra Sistema camerale e Facebook sono certo, dunque, possa contribuire a formare nuovi professionisti del digitale in grado di supportare efficacemente le imprese, soprattutto quelle più piccole, ad aprirsi al mondo cogliendo gli enormi vantaggi della Rete.

Il percorso formativo specialistico è diretto a quanti desiderano sviluppare competenze in tema di marketing e comunicazione online, offrendo anche una possibilità di applicare direttamente in azienda le proprie conoscenze in tema digital ai neo diplomati e ai neo laureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. A questi due ultimi target è, infatti, riservata la possibilità di partecipare a un tirocinio retribuito di tre mesi in azienda.

Le imprese aderenti al Progetto che si impegnano ad ospitare un tirocinante per tre mesi possono, inoltre, fruire gratuitamente di un breve corso di formazione/informazione – anch’esso on line – per poter valorizzare al meglio la presenza del giovane tirocinante in azienda.

L’attività formativa – che potrà essere seguita a partire dall’11 gennaio 2016 – ha una durata di oltre 70 ore e si svolgerà via web secondo la modalità dell’e-learning in otto moduli così articolati: Web content management; Digital marketing; Social network; App, mobile e video marketing; CRM e direct email marketing; e-commerce, la vendita a portata di click; metriche di analisi dei dati.

Al termine del Percorso è prevista la realizzazione di un Project Work.

 

LINK:

http://www.unioncamere.gov.it/download/5362.html

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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LA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI – Una interessante nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria

La gestione della normativa sulla privacy impone un’attenzione sempre maggiore da parte degli operatori economici. Tra questi rientrano a pieno titolo i professionisti, chiamati sempre più spesso a doversi fare parte attiva nella gestione formale e sostanziale dei rapporti con i propri clienti.

L’Accademia Romana di Ragioneria, con una recente nota operativa (n. 14/2015 del 27 novembre 2015), affronta il delicato tema della gestione della privacy negli studi professionali.

Lo scopo della presente Nota Operativa – si legge nell’introduzione – è quella di proporre alcuni modelli di documentazione da utilizzare in maniera semplice e immediata nel corso della vita quotidiana di uno studio professionale. Trattasi dei seguenti documenti che verranno esplicitati, con esempi di utilizzo, nel corso della presente nota:

  1. Informative;
  2. lettere di incarico;
  3. registri;
  4. analisi dei rischi.

La scelta dei documenti, non esaustiva ma mirata alle esigenze generali, è stata effettuata per costituire un concreto strumento di lavoro per il professionista, da adattare eventualmente a specifici settori, e flessibile per corrispondere alle necessità di un settore in continuo cambiamento.

La nota operativa riporta in allegato una esemplificazione pratica di tutti i documenti citati.

 

LINK:

http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n.14.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI – Disponibile una guida per la corretta gestione degli impianti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento.

La guida, dal titolo ”La climatizzazione degli ambienti – Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici” chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche.

Una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici, ricorda la guida, consentono di ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare. E non solo. Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina meno, perché emette nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute.

Per far sì che vi sia l’impegno di tutti, esiste da anni nel nostro Paese una normativa – in continua evoluzione per adeguarsi alle direttive dell’Unione Europea e alla disponibilità di tecnologie sempre più efficienti – che regola l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Sono due gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano sia tutti noi cittadini sia gli addetti ai lavori:

  • il D.P.R.16 aprile 2013, n.74 – entrato in vigore il 12 luglio 2013 – che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari;
  • il D.M. 10 febbraio 2014, che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

La guida è stata predisposta da ENEA in collaborazione con Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente.

 

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Guida_impianti_termici.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

italia

L’App “Regioni.it” per smartphone e tablet

Con l’app “Regioni.it” è possibile, dal 23 novembre 2015, accedere con smartphone o tablet alle principali informazioni del sito www.regioni.it e consultare in tempo reale:

– gli articoli del periodico informativo plurisettimanale “Regioni.it”;

– le notizie giornalistiche e i dati suddivisi per aree tematiche (riferite alle materie seguite dalle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

– gli aggiornamenti della home page del sito www.regioni.it ;

– i comunicati stampa delle Giunte regionali;

– tutti i comunicati stampa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

– tutti gli ordini del giorno e i documenti approvati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

E’ possibile scaricare gratuitamente l’App su App store o su Google play (a seconda della marca del dispositivo utilizzato) ricercando la voce “Regioni.it” oppure collegandosi al sito www.regioni.it e cliccando su “scarica app”.

 

LINK:

http://www.regioni.it/app-regioni/

Fonte: www.tuttocamere.it

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