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NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2016:

NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2016:

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Novità per i PROMOTORI E CONSULENTI FINANZIARI – Previsto un Albo unico
L’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del D-Lgs. n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».
Nell’albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.
I promotori finanziari di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede».
I consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi».
Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, sono trasferite all’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell’organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari».
Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all’albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Sono queste le novità introdotte dai commi dal 35 al 48, dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – GESTIONE SEPARATA – Confermata l’aliquota del 27% anche per il 2016
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Lo stabilisce il comma 203 dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, modificando così quanto stabilito dall’art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. “Milleproroghe”).
Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedendo che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007, e successive modificazioni, “è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017”.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – ARTIGIANATO DIGITALE – Cambiano i requisiti di accesso agli incentivi
La L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – ai commi da 641 a 643 – ritocca la disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative, istituito dall’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), successivamente modificata dall’articolo 1, comma 8 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Nel dettaglio, i commi 641 e 642 della L. n. 208/2015 intervengono, rispettivamente, sui commi 56 e 57 della L n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) riducendo il numero minimo di imprese richiesto per accedere agli incentivi che si riduce da 15 a 5 e prevedendo procedure selettive e il coinvolgimento di altri soggetti.
Al comma 57 si stabilisce ora che le risorse del fondo saranno destinate ai soggetti beneficiari “ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della lor o ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale” e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
Un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà dare attuazione a tale disposizioni procedendo alla modifica del proprio decreto del 17 febbraio 2015.
Si ricorda che l’intervento agevolativo denominato “Reti di impresa per l’artigianato digitale”, finalizzato a sostenere programmi innovativi, localizzati sull’intero territorio nazionale e realizzati da reti di imprese, per la diffusione, la condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale, è stato istituito con il decreto ministeriale del 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.
Il primo bando, che ha messo a disposizione oltre 9 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi nell’ambito dell’artigianato digitale realizzati da reti di impresa, è stato emanato con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2015 (il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015), si è chiuso il 25 settembre 2015.
I soggetti beneficiari di tale agevolazione erano le “imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive”.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Novità in materia di PAGAMENTI ELETTRONICI – La soglia scende da 30 a 5 euro – Prevista l’introduzione di sanzioni
Abolizione della soglia dei 30 euro sotto la quale commercianti e professionisti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti tramite POS, taglio delle commissioni sulle transazioni sotto 5 euro e previsione di sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici. Dal 1° luglio 2016 i pagamenti elettronici si applicheranno anche per il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta.
Sono queste le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai commi 900 e 901, in materia di pagamenti elettronici.
Il comma 900 prevede, con l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha, infatti, previsto:
a) la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei quali il consumatore può richiedere all’esercente di pagare tramite carte di debito o di credito dagli attuali 30 a 5 euro;
b) l’introduzione di una disposizione volta a contenere i costi di utilizzo dei POS, con la previsione che gli stessi non possano essere superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di analoghi pagamenti in contanti, e
c) l’introduzione di disposizioni sanzionatorie per i soggetti che non rispettano la norma.
Nel successivo comma 901 si stabilisce che, a decorrere dal 1º luglio 2016, i pagamenti elettronici si applicheranno anche per i pagamenti delle somme da riscuotere mediante i dispositivi dì controllo di durata della sosta, previsti dalla lett. f), comma 1, art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). I Comuni dovranno pertanto rendere i dispositivi per la gestione delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di debito e di credito.
Ricordiamo che, a decorrere dal 30 giugno 2014, trova applicazione per i consumatori la possibilità – introdotta dal citato art. 15, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 – di richiedere, al momento del pagamento di una prestazione o dell’acquisto di un bene, di effettuare il pagamento tramite strumenti elettronici, ovverosia carte di credito ovvero di debito.
L’ambito di applicazione di tale possibilità è stato successivamente definito dal Ministero dello Sviluppo economico con D.M. 24 gennaio 2014, in forza del quale vige l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro, disposti a favore dei soggetti (imprese e professionisti), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Tuttavia, nonostante l’imposizione, chiunque violava la suddetta normativa, ad oggi non andava incontro ad alcuna sanzione.
Lo scopo della misura, anche in questo caso, era di spingere gli italiani a utilizzare maggiormente il digitale e in minor misura il contante, tentando di contrastare l’evasione fiscale.
Ricordiamo, infine, che nel frattempo, il 9 dicembre 2015, è entrata in vigore la normativa europea sul tetto unico alle commissioni interbancarie (Regolamento UE n. 751 del 2015) che impone il tetto unico alle commissioni interbancarie.
Il tetto è fissato allo 0,3% del valore dell’operazione per le transazioni con carta di credito e allo 0,2% per i pagamenti per le carte di debito (bancomat) e prepagate.
La normativa si applica però solo ai circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat. Sono esclusi American Express e Diners che continueranno ad applicare le proprie commissioni, generalmente più alte.
In precedenza, chiunque utilizzava le transazioni elettroniche era costretto a versare alla banche “un canone” oscillante tra lo 0,5% e l’1% per le operazioni con Bancomat e soprattutto tra l’1 e il 2,5% per le operazioni con carta di credito.
Secondo Bruxelles con questo provvedimento si incentiva l’uso della moneta elettronica e le transazioni con le carte diventano più trasparenti, facendo risparmiare a tutti (commercianti, professionisti e cittadini) grandi somme.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Le principali novità illustrate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Come da tradizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato la sua prima circolare del 2016 contenente il riepilogo delle principali novità della Legge di stabilità 2016.
Con il documento la Fondazione ha fornito le schede per una lettura tecnica dei singoli provvedimenti suddividendoli nei tre argomenti:
– Fisco;
– Lavoro;
– Previdenza e Assistenza.
Sono 26 gli argomenti in ambito lavoristico e fiscale contenuti nella Legge di Stabilità 2016, anche se le principali novità sono concentrate sulla materia pensionistica/previdenziale. Non mancano, tuttavia, modifiche di forte interesse ai regimi agevolati fiscali.
In particolare con la circolare, la Fondazione si è soffermata sulla proroga e ridimensionamento dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato per il 2016.
Il nuovo intervento prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

LINK:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/Circolare_FS_N1_2016.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

camere-commercioDIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO – Determinate le misure per l’anno 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3685/C del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.
Per l’anno 2016, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 40%.
Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Nella circolare, oltre alle somme da destinare al fondo di perequazione e al sostegno dell’accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei Confidi, viene anche affrontato il tema dell’informativa, prevista dall’articolo 9 del D.M. 11 maggio 2011, n. 359, da inoltrare, entro il 15 maggio di ogni anno, a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale.
Secondo il Ministero nulla osta che questa informativa possa essere inviata tramite l’utilizzo di una casella di posta certificata (PEC). Ai soggetti esclusi dall’obbligo di munirsi di PEC (i soggetti diversi dalle società e dalle imprese individuali iscritti solo al REA e i consorzi) l’informativa in questione dovrà, invece, essere inviata attraverso le consuete modalità finora adottate, ovvero con forme di comunicazione alternative.

LINK:
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/18d30369-d6a4-4d7c-8089-359154e5d2dc/PO%20156-2015%20FOGGIA%20(Trasferimento%20partecipazioni%20di%20srl%20da%20parte%20di%20iscritto%20nella%20sezione%20B).pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini
Con decreto del 23 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E RIMINI”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Forlì-Cesena e di Rimini.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Forlì, Corso della Repubblica, 5 e sede secondaria in Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di Rimini e di Forlì-Cesena entrambi in data 9 novembre 2015.
Il dott. Antonio Nannini, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

economia-crisi-id15049AUTOIMPRENDITORIALITA’ – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO – Domande dal 13 gennaio 2016 – Disponibile la modulistica per le richieste di agevolazione
Per la misura “Nuove imprese a tasso zero”, in vista dell’apertura del bando prevista per il 13 gennaio 2016, INVITALIA ha pubblicato on line la documentazione per richiedere le agevolazioni.
Potranno presentare domanda di agevolazione:
– le micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le cooperative, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne;
– le persone fisiche che intendono costituire una società purché, entro 45 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.
Saranno ammissibili alle agevolazioni i progetti d’impresa, di importo non superiore a 1,5 milioni di euro, relativi a:
– produzione di beni nei settori dell’industria e dell’artigianato;
– trasformazione dei prodotti agricoli;
– servizi alle imprese;
– servizi alle persone;
– commercio di beni e servizi;
– turismo;
– attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
– innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
Le agevolazioni, concesse nei limiti del regolamento de minimis, consistono in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali.
Le imprese dovranno garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.
La richiesta di finanziamento può essere inviata dal 13 gennaio 2016 (a partire dalle ore 12.00) esclusivamente on line, registrandosi e accedendo all’area riservata che sarà disponibile sul sito web di INVITALIA. Sarà così possibile compilare la domanda, caricare il piano d’impresa e la documentazione da trasmettere attraverso la procedura informatica.
Per presentare la domanda è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Non saranno adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it).
Sull’argomento, segnaliamo l’emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della Circolare 23 dicembre 2015, n. 100585, con la quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni alla precedente circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, in merito ai termini e Alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

LINK:
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html

Fonte: www.tuttocamere.it

 

InailINAIL – PAGAMENTO ELETTRONICO DEL PREMIO PER IL RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI – Dal 1° gennaio 2016 esclusivamente tramite il servizio “PagoPA”
Con circolare n. 94 del 28 dicembre 2015 l’INAIL comunica che a partire dal 1° gennaio 2016, il pagamento del premio per il rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (legge n. 493/1999) con modalità elettroniche deve essere effettuato esclusivamente con il sistema “pagoPA”.
Gli utenti che ancora non utilizzano modalità di pagamento elettroniche possono ovviamente continuare a versare il premio con le modalità tradizionali presso gli uffici postali, presentando agli sportelli il bollettino postale intestato all’INAIL.
Come di consueto gli assicurati già iscritti che devono rinnovare l’assicurazione per l’anno 2016 (entro il 1é febbraio 2016) riceveranno in tempo utile per la scadenza del pagamento apposita comunicazione dell’INAIL, con l’informativa sulle nuove modalità di versamento elettronico del premio tramite “pagoPA”.
Alle lettere per il rinnovo dell’assicurazione è comunque allegato il bollettino postale prestampato con i dati personali degli assicurati e l’importo del premio annuo di euro 12,91 per gli assicurati che intendono effettuare il versamento presso gli uffici postali.
E’ escluso dal sistema “PagoPA”, il pagamento del premio per la prima iscrizione, che deve essere effettuato utilizzando il bollettino TD 451 relativo al conto corrente postale 30621049 intestato all’INAIL, reperibile presso gli uffici postali.
Per effettuare il versamento tramite il sistema “pagoPA” bisogna collegarsi al sito internet dell’INAIL utilizzando le credenziali di accesso rilasciate dell’Istituto oppure le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS, che sono riconosciute anche dal sistema dell’INAIL.
Nella circolare vengono anche fornite tutte le indicazioni per ottenere le credenziali di accesso e per effettuare il pagamento elettronico del premio.
In ogni caso, il Contact Center Multicanale dell’INAIL fornirà agli utenti informazioni di carattere generale, attraverso:
– il numero verde gratuito da rete fissa 803.164;
– il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
Tramite i servizi online “Inail risponde” l’utente potrà richiedere informazioni relativi alla normativa ed alle procedure.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

INAIL – Pubblicato il bando per il finanziamento di una campagna nazionale di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale b. 14 del 19 gennaio 2016, l’avviso di pubblicazione del bando INAIL che mette a disposizione 14.589.896,00 euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2 007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:
– datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
– piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del Codice civile;
– lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
– soggetti individuati ex art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente: le imprese familiari di cui all’art. 230-bis C.C., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 C.C., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono.
Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’entità delle risorse previste per il bando è pari a complessivi euro 14.589.896,00.
Il suddetto importo viene frazionato in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a euro 2.431.649,33.
Il finanziamento erogabile è compreso tra un massimo di euro 800.000,00 ed un minimo di euro 200.000,00 (comprensivi dell’eventuale I.V.A.).
Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti per la sua realizzazione e documentati.
Può essere richiesta un’anticipazione del finanziamento fino al 30% dell’importo del finanziamento concesso.
La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto attuatore all’indirizzo indicato nel bando.
Chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: dcprevenzione@inail.it.
Eventuali chiarimenti di portata generale saranno oggetto di specifiche FAQ pubblicate in apposita sezione del sito INAIL.

 

 

EPC – TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA – Al via dal 18 gennaio 2016 per solo cinque professioni
Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all’interno del mercato europeo.
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, della Legge n. 114 del 9 luglio 2015 (“Legge di delegazione europea 2014”) che recepisce, nel nostro Paese, alcune importanti Direttive UE, tra cui la direttiva n. 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha avuto inizio l’iter che dovrà portare il Governo ad emanare – entro il 18 gennaio 2016 – un decreto delegato contenente le regole per il rilascio, in favore dei membri di alcune professioni regolamentate, della “Tessera professionale europea (EPC)” e per il suo funzionamento.
Lo scopo principale è quello di agevolare l’esercizio della professione in qualsiasi Stato membro dell’Unione.
Riguarderà sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività in un altro Paese dell’Unione.
La tessera sarà inizialmente disponibile per quelle professioni che hanno manifestato interesse al termine di un’ampia consultazione conclusasi poco tempo fa. Si tratta delle seguenti cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.
Ma la sua applicazione potrà essere estesa successivamente anche ad altre categorie professionali.
La Tessera Europea non consiste in una “carta fisica”, ma in un iter esclusivamente telematico, che dovranno seguire questi cinque categorie professionali che vogliono stabilirsi in un altro Paese della UE per esercitare la loro professione stabilmente o temporaneamente nel Paese ospitante.
L’EPC avrà, pertanto, la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (sistema IMI – Internal Market Information).
L’EPC sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

LINK:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16709/imi-internal-market-information

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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