DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Dal 1° marzo 2016 in vigore il nuovo Codice deontologico
Entrerà in vigore il prossimo 1° marzo il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il testo, che aggiorna il precedente del 2008 – adeguandolo a quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali – ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione (chiusa il 23 ottobre 2015), alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi.
La revisione complessiva dei contenuti del codice, elaborato dalla Commissione nazionale “Deontologia” coordinata dal Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, si è resa necessaria per l’evoluzione della normativa di riferimento.
Oltre al necessario allineamento all’ordinamento professionale, ‘toccato’ da ripetuti interventi legislativi negli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale).
Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.
Il nuovo codice deontologico dedica norme assai rilevanti alle regole e ai principi da rispettare nel rapporto con la clientela (Capo II): regole e principi che attengono all’intera evoluzione del rapporto professionale, dalla sua genesi sino alla sua cessazione, che potrà essere “fisiologica” o “patologica”.
Il nuovo Codice detta norme molto articolate e innovative rispetto al documento precedente in ordine agli aspetti deontologicamente rilevanti che attengono alla cessazione dell’incarico professionale. In sintesi, il professionista non deve proseguire nell’incarico:
– qualora ciò pregiudichi la sua libertà di giudizio, lo ponga in situazioni di conflitto di interessi o pregiudichi la sua indipendenza;
– se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano il corretto svolgimento;
– qualora egli non sia più in grado di assolverlo con adeguata capacità e specifica competenza a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica. In questo caso deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
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Fonte: www.tuttocamere.it
BOTTEGHE DI MESTIERE E DELL’INNOVAZIONE – Presentazione delle domande per il bando entro l’ 8 marzo
C’è tempo fino alle ore 12:00 dell’8 marzo 2016 per la presentazione delle domande per l’accesso al bando Botteghe di mestiere e dell’innovazione, promosso da Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per “Bottega di Mestiere e dell’Innovazione” si intende un raggruppamento in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, il ricambio generazionale, la nascita di nuova imprenditoria, i processi di innovazione e di internazionalizzazione, nonché lo sviluppo di reti su base locale.
L’obiettivo è quello di stimolare la nascita di nuova imprenditoria e i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale, grazie ad uno stanziamento di fondi pari a 5 milioni e 220 mila euro, di cui 3 milioni e 10 mila euro per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e 2 milioni e 210 mila euro per le restanti Regioni.
Ricordiamo che il bando è finalizzato a favorire l’inserimento occupazionale di giovani in stato di disoccupazione / inoccupazione, attraverso la promozione e la realizzazione di un sistema di botteghe e l’attivazione di 934 tirocini, della durata di sei mesi, così suddivisi:
– 539 tirocini in Botteghe in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
– 395 tirocini in Botteghe nelle restanti Regioni.
Possono partecipare all’Avviso, raggruppamenti (costituiti o costituendi) formati da un soggetto promotore e uno o più soggetti ospitanti costituiti in una delle seguenti forme:
– Consorzio;
– Associazione Temporanea di Imprese o di Scopo (ATI / ATS);
– Contratto di rete;
– Partnership;
– Altre forme regolamentate.
Beneficiari sono i giovani, disoccupati o inoccupati, do età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Il plico, contenente tutta la documentazione richiesta alle aziende e indicata nel bando, deve pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso, oppure consegnato a mano dal lunedì al giovedì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 9:30 alle 12:00 al seguente indirizzo: Italia Lavoro S.P.A, via Guidubaldo del Monte, 60 00197 ROMA, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ 8 marzo 2016.
LINK:
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_bando_spa_botteghe_16
Fonte: www.tuttocamere.it
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Stabilite le aliquote contributive per l’anno 2016
L’INPS ha emanato la Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2015 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.
L’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 214/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2016, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per l’anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2015 ed è pari a euro 15.548,00.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
- Artigiani:
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,10%,
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,10%.
- Commercianti:
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,19%,
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,19%.
La riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento l’INPS, l’INPS ricorda che per il 2016 i contributi devono essere versati, telematicamente, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
– 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.
I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”, da cui è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2015%20del%2029-01-2016.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
GESTIONE SEPARATA – Fissate le aliquote contributive per il 2016
L’INPS, con la circolare n. 13 del 28 gennaio 2016, ha comunicato le nuove aliquote contributivi da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e con il Jabs Act.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 31 per cento.
L’art.1, comma 203, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24 per cento.
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
– Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24,00%.
Collaboratori e figure assimilate:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.
Sono stati, inoltre, fissati – per l’anno 2016 – il massimale ed il minimale nelle seguenti misure:
– il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00;
– il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.
L’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003.
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche:
– Tipo rapporto: 18;
– Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative – D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)“.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2013%20del%2029-01-2016.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – L’art. 2495 C.C. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale – Nuova pronuncia della Corte di Cassazione
La disciplina prevista dall’art. 2495 Codice civile, secondo la quale la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di capitali e delle società cooperative, avendo natura costitutiva, ne determina l’estinzione, anche se sopravvivono rapporti giuridici, non si applica alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, “il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale”.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 98 del 27 ottobre 2015, depositata il 7 gennaio 2016.
Un imprenditore ha proposto reclamo presso la Corte d’appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della propria impresa individuale. In particolare, per sottrarsi al fallimento, l’uomo aveva sostenuto che aveva cessato la sua attività imprenditoriale e che era stato già cancellato dal Registro delle imprese. Di conseguenza, piuttosto che fallire, avrebbe potuto liquidare il proprio patrimonio personale, capiente rispetto ai debiti complessivi accumulati.
La Corte ha rigettato il reclamo e ha confermato il fallimento. Quindi, il fallito ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo, tra l’altro, l’avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese, e sostenendo la riferibilità, alla propria vicenda estintiva, della giurisprudenza in materia di liquidazione e cancellazione della società di capitali e di persone.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando il principio secondo il quale “la disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003) … non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale…”.
I giudici di Cassazione, interpretando l’articolo 2495 C.C., nel testo introdotto dall’articolo 4, D.Lgs. n. 6/2003, hanno sottolineato che l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative (e dei consorzi con attività esterna – Cassazione, n. 19347/2007) dal Registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente.
Per l’imprenditore individuale, invece, la Cassazione ha ritenuto che la nuova disciplina non può trovare applicazione. Mentre, infatti, con l’estinzione dell’impresa collettiva viene meno la duplicità dei centri di imputazione dei rapporti giuridici, individuati, da un lato, nelle persone fisiche che partecipano all’attività d’impresa (e sulle quali, dopo l’estinzione, ricadono, nei limiti della loro partecipazione, gli effetti della precedente attività sociale) e, dall’altro, nel soggetto collettivo (dotato di personalità giuridica o di sola autonomia patrimoniale), l’imprenditore individuale si identifica con la persona fisica che compie l’attività d’impresa.
Fonte: www.tuttocamere.it
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – Chiarimenti dal Ministero in merito al possesso di requisiti professionali
L’attività di titolare da più di due anni (con direttore tecnico) di un’agenzia di viaggi non integra il requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all’art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985, in quanto tale attività svolta presso un’agenzia di viaggi non può essere considerata rientrante nella previsione normativa in questione.
E’ questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 1° febbraio 2016, Prot. 24893, ad un quesito in merito alla possibilità che l’attività di titolare da più di due anni (con direttore tecnico) di un’agenzia di viaggi integri il requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all’art. 5, punto 2 della L. 204/1985,
Lo steso Ministero ricorda di aver più volte sostenuto che l’attività di vendita di servizi, oltre quella di beni, sia da considerare abilitante ai fini in questione, tuttavia, per quanto concerne lo specifico tipo di vendita delle agenzie di viaggio, ha sempre ritenuto che questa, pur considerandosi vendita di servizi, non rientri nella fattispecie consentita.
In merito, il Ministero richiama la vecchia circolare n. 3092/C del 10 dicembre 1985, nella quale si stabiliva che “Deve considerarsi che abbia “prestato la propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.”.
La tesi sostenuta dal Ministero è peraltro avvalorato dal fatto che “l’attività di agenzia di viaggi (e quella di tour operator) sembrerebbe più propriamente similare ad una forma particolare di intermediazione, quand’anche non rientrante nelle previsioni della legge n. 39/1989, piuttosto che ad una di vendita diretta di un servizio: infatti occorre tener conto che le imprese del settore, in linea di massima, svolgono, congiuntamente o meno, attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi/soggiorni, vendita diretta al pubblico di soggiorni organizzati da altre agenzie, nonché che le stesse sono soggette alla specifica disciplina di settore riguardante il turismo”.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Istituito presso le Camere di Commercio il Registro Nazionale – Prevista una nuova sezione speciale del Registro imprese
“A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola- lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
- a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
- b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
Questo è il contenuto del comma 41, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), entrata in vigore il 16 luglio 2015.
Nel successivo comma 42 si stabilisce inoltre che, al momento dell’iscrizione nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, si dovranno comunicare le informazioni previste all’art. 4, commi dal 3 al 7 del D.L. 24 Gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 Marzo 2015 n. 33, in materia di Piccole e Medie Imprese innovative (c.d. “Investment Compact”).
Il Registro Nazionale per l’alternanza Scuola – Lavoro che è composto da:
- a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;
- b) una sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice Civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola – lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratore, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
Nell’area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Per l’iscrizione nella sezione speciale “Alternanza scuola-lavoro” le Camere di Commercio hanno predisposto una piccola guida e un modello di autocertificazione con il quale si dichiara la veridicità delle informazioni fornite per l’iscrizione.
Fonte: www.tuttocamere.it
AGiD ha lanciato una consultazione sul profilo italiano dei metadati per i dati pubblici
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGiD) ha avviato sul portale dati.gov.it una consultazione pubblica con l’obiettivo di definire un profilo nazionale dei metadati, un sistema utile a consentire alle amministrazioni pubbliche di descrivere i propri dati.
Il profilo, elaborato con la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro formato da amministrazioni centrali e locali, si inserisce nella più ampia cornice europea dell’interoperabilità ed è conforme alla specifica europea DCAT-AP, definita nell’ambito del programma ISA della Commissione Europea.
La previsione di un profilo nazionale risponde all’esigenza di cogliere le peculiarità del nostro paese favorendo la descrizione e l’omogeneità dei dati pubblici.
Per favorire la partecipazione alla consultazione, il 18 febbraio 2016 è previsto un webinar in cui saranno illustrate le caratteristiche del profilo nazionale e saranno discussi eventuali approfondimenti.
La consultazione rimarrà aperta fino al 29 febbraio 2016. Gli interessati possono inviare, entro tale data, i propri commenti e proposte di modifica sulla specifica, sul diagramma UML e sull’ontologia OWL, attraverso il template, disponibile in formato .odt, da trasmettere, debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica info@dati.gov.it .
LINK:
http://www.dati.gov.it/consultazione/dcat-ap_it
Fonte: www.tuttocamere.it
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI – Pubblicato il decreto n. 15/2016 di recepimento della normativa europea che modifica ed integra il D.Lgs. n. 206/2007 – In vigore dal 10 febbraio 2016
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.
Il decreto, in linea con gli obiettivi della direttiva 2013/55/UE, ha lo scopo di dare la garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro dell’Unione europea di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stesi diritti dei cittadini italiani.
Il decreto – in vigore dal 10 febbraio 2016 – è composto da 47 articoli e modifica ed integra il decreto legislativo n. 206/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il decreto introduce alcune importanti novità come:
– la “tessera professionale europea – EPC” che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno (art. 6, con l’introduzione degli articoli dal 5-bis al 5-septies al D.Lga. n. 206/2007);
– la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione (art. 6, con l’introduzione dell’art. 5-septies al D.Lgs. n. 206/2007);
– un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione (artt. 10 e 12);
– la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero (art. 17);
– la possibilità di acquisire qualifiche professionali sulla base di un quadro comune di formazione. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione (art. 44, con l’introduzione dell’art. 58-bis al D.Lgs. n. 206/2007);
– la creazione di un punto di contatto unico da cui attingere tutte le informazioni sulle professioni regolamentate e sulle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea (art. 45, con l’introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter al D.Lgs. n. 206/2007).
Fonte: www.tuttocamere.it
“AFFITTO DI POLTRONA” e “AFFITTO DI CABINA” – Ancora chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con due nuovi pareri – il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008 – il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due Comuni, torna sull’argomento dell’attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all’interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina».
Nel primo parere vengono affrontate più questioni:
- a) il problema della possibilità di ricorrere all’istituto dell’ “affitto di cabina” anche nei casi in cui l’attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;
- b) se il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l’attività oggetto dell’affitto di cabina/poltrona;
- c) se il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l’attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;
- d) se due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi;
- e) se è possibile estendere la fattispecie del c.d. “affitto di poltrona” ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing».
Nel secondo parere viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell’attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale.
Lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività medesima.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
Fonte: www.tuttocamere.it
SRL SEMPLIFICATE – SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) – Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2015
Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR).
I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015.
Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l’attività nel corso del 2015.
Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015 sono in totale, rispettivamente, 89.458 e 39.904.
Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (39.904) o hanno cessato (1.458) l’attività nel corso del 2015.
Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 33.712 e 18.882.
Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 51.830 e 30.186.
Una considerazione conclusiva: ci sembra strano che ancora di parli di “SRL a capitale ridotto” quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall’art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito quali ficate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.
Fonte: www.tuttocamere.it
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – L’omesso versamento non è più reato – Circolare di approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Questo è il testo del nuovo comma 1-bis, dell’art. 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dal comma 6, dell’art. 3 del D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
Dunque, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, a decorrere dal 6 febbraio 2016, non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000,00 euro annui.
Nella nuova formulazione, la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000,00 euro annui.
Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra il minimo di 10.000,00 ed il massimo di 50.000,00 euro, limiti individuati dalla nuova disposizione.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Le nuove norme dunque non hanno depenalizzato tout court l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000,00 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma.
L’art. 8 del citato D.Lgs. n. 8/2016 prevede, poi, l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo regime anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato tutte le novità in materia nella circolare n. 5/2016.
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SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATE – Cessione quote e modifiche dell’atto costitutivo – Obbligo di deposito dello statuto – Parere del Ministero dello Sviluppo economico
L’atto di cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto contenuto nel comma 1, dell’art. 2463-bis C.C., riguarda la sola fase di costituzione della società. L’art 2463 bis C.C. pone, infatti, il vincolo sulla costituzione della S.R.L.S. dalle sole persone fisiche, ma non vi sono vincoli espressi per le successive modifiche.
E’ questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39365, emanato in risposta ad un quesito nel quale una Camera di Commercio chiedeva, a proposito delle Società a responsabilità limitata semplificate (S.R.L.S.):
- a) se fosse possibile procede ad una cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) se fosse possibile addivenire, a seguito di modificazioni o di cessione di quote, ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche, espressamente escluse in fase costitutiva, oppure se la limitazione della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi come una caratteristica costante delle suddette società;
- c) se fosse possibile modificare, con verbale di assemblea straordinaria, il contenuto delle clausole presenti nell’atto costitutivo standard, senza poi depositare lo statuto aggiornato, sull’assunto che quello standard sia l’atto costitutivo e non lo statuto, che di fatto non sarebbe previsto dalla normativa specifica.
Per quanto riguarda il quesito di cui alle lettere a) e b), tuttavia – osserva il Ministero – ammessa la possibilità della iscrizione della cessione di quote in questione, “si deve riflettere sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico”.
Appare, infatti, del tutto evidente che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche farebbe perdere a quella SRL le caratteristiche di “SRL semplificata”, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto la società perderebbe lo status particolare di SRLS ed assumerebbe quello di SRL “ordinaria” cd a capitale esiguo.
Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle “società ordinarie” (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale) e “la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato”.
Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera c), si rileva che effettivamente sia la legge delega, che l’attuale art. 2463-bis C.C., parlano di “atto costitutivo” e non anche di “statuto”, pertanto, la modifica statutaria andrebbe a influire su elementi che non si pongono in contraddizione con la formulazione dello stesso art. 2463-bis C.C. e quindi non andrebbero a toccare lo status di SRLS.
Ma ciò non toglie – prosegue il Ministero – che, nonostante l’art. 2463 del Codice civile parli esclusivamente di “atto costitutivo”, non si debba applicare quanto disposto sia dall’art. 2328 C.C, in tema di SPA, che dall’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva 151/68/CEE (ora codificata nella Direttiva 2009/101/CE) dove si stabilisce, rispettivamente, che «Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo» e che «dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell’atto modific ato nella sua redazione aggiornata».
Fonte: www.tuttocamere.it
AGENTE IMMOBILIARE – Definite le misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale
E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 12 febbraio 2016, recante “Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionali: attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso – agente immobiliare”.
Il decreto definisce le misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale di agente immobiliare (attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso).
Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (come ultimamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.
Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.
La prova attitudinale prevista dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova scritta, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell’art. 2, del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300.
L’esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale può avvalersi delle commissioni d’esame, stabilite presso le Camere di Commercio.
Al termine della prova attitudinale, la Regione rilascia al richiedente, un provvedimento di superamento della prova attitudinale.
Copia del medesimo dovrà essere trasmessa anche al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2007.
La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di agente immobiliare, e verte sulle materie elencate nell’art. 2 del decreto direttoriale in questione.
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START UP INNOVATIVE – Stanziate ulteriori risorse finanziarie
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016, il decreto 17 dicembre 2015, recante ”Attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014”.
Con tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è destinata al finanziamento degli interventi in favore delle Start-up innovative localizzate nelle Regioni del Centro-Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo (escluso il cosiddetto territorio del cratere sismico aquilano).
Le risorse finanziarie saranno trasferite all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, che è il soggetto gestore degli interventi.
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START UP INNOVATIVE – Firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societ&agrav e; pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.
Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.
Superate le verifiche spettanti all’ufficio del Registro delle imprese come puntualizzate al comma 2 dell’art. 2 del decreto in commento, l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Sono queste le principali novità che saranno introdotte dal decreto 17 febbraio 2016 – firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico nei giorni scorsi e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – che introduce la possibilità di costituire una Startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start up oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.
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REGISTRO DELLE IMPRESE – Indirizzi PEC inattivi – Obbligo di presentazione di un nuovo indirizzo PEC
Come è noto, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.
La PEC deve inoltre essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.
Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:
– risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);
– è stata revocata dal gestore;
– è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.
L’impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all’impresa, che non potranno essere gestite. Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine “rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 dcl Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 dcl Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.
Fonte: www.tuttocamere.it
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO – Le nuove aliquote ENASARCO per il 2016
Anche per l’anno 2016 è scattato l’aumento progressivo della contribuzione obbligatoria da versare all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO). Tale aumento, deciso con la riforma previdenziale 2013, ha previsto l’aumento delle aliquote per 8 anni dal 2013 al 2020, dal 13,50% al 17,00%.
Le aliquote della contribuzione, per l’anno 2016 ed i successivi, sono così fissate:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aliquota contributiva | 15,10% | 15,55% | 16,00% | 16,50% | 17,00% |
Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale o in forma di società di persone.
Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 (Contributo previdenziale obbligatorio) del Regolamento istituzionale della Fondazione ENASARCO, in vigore dal 1° gennaio 2013, a partire dal 1° gennaio 2016, le aliquote contributive sono passare dal 14,65% al 15,10%, di cui: 7,55% a carico del preponente; 7,55% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 (Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali) del medesimo Regolamento, il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo che, per il 2016, dovrà tenere conto dei seguenti scaglioni:
– Fino ad euro 13.000.000,00 di provvigioni – Aliquota del 4,00% (di cui 1% a carico agente);
– Da euro 13.000.00,00 ad euro 20.000.000,00 – Aliquota del 2,00% (di cui 0,50% a carico agente);
– Da euro 20.000.000,00 ad euro 26.000.000,00 – Aliquota del 1,00% (di cui 0,25% a carico agente);
– Oltre euro 26.000.000,00 – Aliquota dello 0,50% (di cui 0,2% a carico agente).
Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.
Per quanto concerne i minimali e i massimali del 2016, ricordiamo che gli stessi verranno determinati applicando, agli importi stabiliti per il 2015, la rivalutazione ISTAT.
Tali importi non sono ancora stati pubblicati e si resta, pertanto, in attesa di una comunicazione ufficiale al riguardo dalla Fondazione ENASARCO.
Gli importi del 2015 erano i seguenti:
Agente Monomandatario: Massimale: 37.500,00 euro e Minimale: 835,00 euro per ciascuna azienda;
Agente Plurimandatario: Massimale: 25.000,00 euro e Minimale: 418,00 euro per ciascuna azienda.
Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, i contributi devono pervenire alla Fondazione entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:
– per il trimestre gennaio – marzo la scadenza è il 20 maggio;
– per il trimestre aprile – giugno la scadenza è il 20 agosto;
– per il trimestre luglio – settembre la scadenza è il 20 novembre;
– per il trimestre ottobre – dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
LINK:
http://www.enasarco.it/Allegati/2bbb29f6-a347-4c36-9313-7fa00f84f23b.olts
Fonte: www.tuttocamere.it
CONTROVERSIE ODR – Disponibile dal 15 febbraio una nuova piattaforma gestita dalla Commissione europea
E’ attiva, dal 15 febbraio 2016, una nuova piattaforma per la risoluzione online delle controversie (Online Dispute Resolution – ODR) tra consumatori e operatori commerciali prevista dal regolamento (UE) 524/2013.
La piattaforma, gestita dalla Commissione europea, è uno sportello unico per tutta l’Unione europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da acquisti di beni o servizi effettuati online nel proprio paese o all’estero, a prescindere dal prodotto o servizio acquistato.
La piattaforma prevede la presentazione del reclamo attraverso la compilazione di un modulo elettronico e consente lo svolgimento online dell’intera procedura in una delle lingue dell’Unione.
Il reclamo presentato dal consumatore viene inviato dalla piattaforma all’operatore commerciale convenuto, che propone al consumatore uno o più organismi ADR per la soluzione della controversia.
Una volta che il consumatore e il professionista hanno raggiunto l’accordo sull’organismo ADR, la piattaforma inoltra a quest’ultimo la controversia.
Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (“Alternative Dispute Resolution” – ADR) devono essere scelti tra quelli iscritti in un apposito elenco della Commissione europea, che raccoglie gli elenchi inviati dai singoli Stati membri. Negli elenchi sono inclusi gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che rispondono ai criteri di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE (dir ettiva sull’ADR per i consumatori).
Gli organismi ADR attualmente collegati alla piattaforma sono 117 di 17 Stati dell’Unione europea, ma la Commissione intende arrivare a coprire l’intero territorio dell’Unione e tutti i settori economici. Possono ricorrere alla piattaforma ODR non solo i consumatori ma anche gli operatori commerciali.
Per l’Italia, gli organismi disponibili sono 8: ADR Center srl, Concilia s.r.l., ODCEC Medi, Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm – Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia SpA – Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione partitetica Wind Telecomunicazioni SpA – Associazioni di consumatori, Servizio Conciliazione Clienti Energia e SICOME SC.
La piattaforma ha molteplici vantaggi. E’ facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo.
Offre agli utenti la possibilità di condurre l’intera procedura online.
E’ una procedura veloce: in media, per risolvere un caso ci vogliono meno di 90 giorni.
Possono utilizzare questo sito solo i consumatore che risiedono nell’UE e che vogliono presentare un reclamo riguardante beni o servizi acquistati online da un commerciante con sede nell’UE.
I servizi offerti dal sito sono gratuiti, tuttavia l’organismo di risoluzione potrebbe all’interessato chiedere un onorario se decide di trattare il suo caso.
Ogni organismo di risoluzione ha onorari diversi. Si può conoscere l’onorario chiesto cliccando sul nome dell’organismo di risoluzione proposto quando l’organismo di risoluzione accetta di trattare un reclamo, in quanto è tenuto a illustrare le regole, incluso l’onorario.
LINK:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT
Fonte: www.tuttocamere.it
TRATTATI DI ROMA – Al via il concorso per il logo celebrativo del 60° anniversario – Progetti entro il 1° aprile 2016
Il 25 marzo 1957, sono stati firmati i Trattati di Roma, considerati come l’atto di nascita della grande famiglia europea. Il primo istituisce una Comunità economica europea (CEE), il secondo invece una Comunità europea dell’energia atomica, meglio conosciuta come Euratom.
I sei Paesi firmatari furono: Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda.
In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma – che cadrà il 25 marzo 2017 – è stato indetto il concorso “Dal mercato comune all’Europa dei cittadini“, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di istruzione. Per partecipare bisogna presentare una proposta di logo, accompagnata da uno slogan, che rappresenti i valori dell’Unione Europea, l’importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e come questi debbano considerarsi una tappa fondamentale nella costituzione dell’Unione.
Il logo che vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni istituzionali legate alla Celebrazione.
I progetti dovranno essere inviati entro il 1° aprile 2016.
I vincitori verranno premiati durante un evento istituzionale che si terrà a Roma e in cui saranno esposti i migliori elaborati.
L’iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accrescere la conoscenza dell’Unione Europea, delle sue istituzioni, delle sue politiche e dei programmi sotto l’aspetto storico, culturale, economico, sociale e normativo.
LINK:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19649/concorso-per-il-logo-Roma2017
Fonte: www.tuttocamere.it
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