START-UP INNOVATIVE – Pubblicato il Modello uniforme di atto costitutivo e statuto per la costituzione di una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016, il Decreto 17 febbraio 2016, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative“.
Il decreto, nel dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.
Il decreto introduce così la possibilità di costituire una Start-up innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, senza ricorso al notaio, ferma restando, tuttavia, la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
L’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, dovranno essere redatti in modalità esclusivamente informatica e portare l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del C.A.D.. L’atto sottoscritto in maniera diversa non potrà essere iscritto nel Registro delle imprese.
In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione dovrà completarsi entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.
Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.
Superate le verifiche spettanti all’ufficio del Registro delle imprese, come puntualizzate al comma 2 dell’art. 2 del decreto in commento, l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start-up oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.
Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
Fonte: www.tuttocamere.it
BILANCIO D’ESERCIZIO – Nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015
L’Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 3/2016, esamina i principali effetti in materia di bilancio di esercizio e consolidato connessi alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE. Tra queste particolare attenzione è dedicata alle novità introdotte negli schemi relativi allo stato patrimoniale e al conto economico.
Ricordiamo che la Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Nel contempo ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa.
Con il D.Lgs. 139/2015, si è provveduto, in particolare:
1) ad integrare e modificare il Codice civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva 34/2013/UE e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
2) ad apportare modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle descrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento (D.Lgs. 173/1997, riguardante le imprese di assicurazione; D.Lgs. 39/2010, in materia di revisione legale dei conti; D.Lgs. 38/2005 recante l’ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio su base individuale e/o consolidata secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS).
Le disposizioni del suddetto Decreto sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data e riguardano essenzialmente i bilanci delle:
- a) società per azioni;
- b) società in accomandita per azioni;
- c) società a responsabilità limitata;
- d) società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società: (S.p.A., S.a.p.a ., S.r.l.).
LINK:
http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n.3.2016.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
REGISTRO DELLE IMPRESE – Le verifiche da parte dell’ufficio delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese iscritte
A decorrere dal 29 novembre 2011, per le società, e dal 20 ottobre 2012, per le imprese individuali, vige l’obbligo di iscrivere al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
In base alla Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015 – emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia e in vigore dal 13 luglio 2015 – le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, hanno l’obbligo di:
– munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
– iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;
– mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.
La direttiva in questione stabilisce, inoltre, che l’iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della stessa in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematica.
Prima di procedere all’iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà verificare, con modalità informatiche:
- a) che questo non risulti già assegnato ad altra impresa; in tal caso dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione;
- b) se la casella già assegnata è inattiva; in tal caso ne dovrà dare comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l’indirizzo è iscritto. perché adotti i provvedimenti di competenza;
- c) che la relativa casella, di esclusiva titolarità dell’impresa richiedente l’iscrizione, sia attiva; in caso negativo, dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elett ronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione.
Successivamente all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà, inoltre, verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale:
- a) che la casella sia attiva,
- b) che uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata non sia iscritto sulla posizione di due o più imprese e
- c) che sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa.
Per le caselle risultate inattive l’ufficio inviterà l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a 10 giorni decorso il quale procederà alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’art. 2191 del Codice civile.
Per le caselle che risulteranno attive ma iscritte sulla posizione di due o più imprese l’ufficio inviterà tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima l’indirizzo in questione, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC entro un termine non superiore a 10 giorni, decorso il quale procederà alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’art. 2191 del Codice civile.
Fonte: www.tuttocamere.it
L’ 8 marzo scorso, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha tenuto, presso la sala Giannini di Palazzo Vidoni, la conferenza stampa di presentazione di SPID, il nuovo sistema pubblico di identità digitale.
Dal 15 marzo 2016 i primi tre gestori di identità digitale accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) renderanno disponibili le prime identità digitali. Cittadini e imprese potranno così rivolgersi a InfoCert, Poste Italiane e Tim per richiedere l’identità digitale SPID, che consente l’accesso con credenziali uniche ai servizi online di amministrazioni e privati aderenti al sistema.
Fra il 15 marzo e il mese di giugno 2016 saranno oltre 600 i servizi disponibili e accessibili tramite SPID, da qualsiasi dispositivo di fruizione e con la totale garanzia di sicurezza, tutela della privacy e protezione dei dati personali.
Le prime amministrazioni ad aderire saranno: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria.
Il percorso di implementazione del sistema di login SPID da parte di tutta la Pubblica Amministrazione italiana durerà 24 mesi. Entro due anni, secondo quanto previsto dallo schema di provvedimento, tutti i servizi della Pubblica Amministrazione dovranno accettare le identità SPID.
Al fine di migliorare l’usabilità dei servizi e l’esperienza utente, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha definito un’identità grafica coerente che garantisce la standardizzazione delle interfacce per l’accesso ai servizi online tramite SPID.
LINK:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione
LINK:
http://www.spid.gov.it/press-kit/SPID_8marzo_Presentazione.pdf
LINK:
Fonte: www.tuttocamere.it
ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI – Individuare le categorie professionali che possono parteciparvi
Il Ministero della Giustizia, con Decreto 4 febbraio 2016, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016, ha individuato, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Possibile l’associazione multidisciplinare professionale tra liberi professionisti iscritti nell’albo forense e altri professionisti iscritti alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
– ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
– ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
– ordine degli assistenti sociali;
– ordine degli attuari;
– ordine nazionale dei biologi;
– ordine dei chimici;
– ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
– ordine dei geologi;
– ordine degli ingegneri;
– ordine dei tecnologi alimentari;
– ordine dei consulenti del lavoro;
– ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
– ordine dei medici veterinari;
– ordine degli psicologi;
– ordine degli spedizionieri doganali;
– collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
– collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
– collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
– collegio dei geometri e geometri laureati.
Fonte: www.tuttocamere.it
VERSAMENTI CON F24 – Nuovo canale telematico – Estesi agli Istituti di pagamento e di moneta elettronica
I versamenti con F24 trovano un nuovo canale telematico. I contribuenti potranno effettuare i versamenti anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) diversi dalle banche.
La novità è frutto di un accordo sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (AIIP) per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).
Grazie all’accordo sarà possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.
La novità – si legge nel comunicato stampa – fa seguito all’apertura, in via sperimentale, del servizio ad un primo PSP (InfoCamere) nel 2014, che ha avuto esiti positivi.
“Prosegue – sottolinea Giuseppe Telesca, direttore centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell’Agenzia delle Entrate – il percorso di ampliamento delle soluzioni telematiche per il versamento delle imposte, che si aggiungono a quelle attualmente offerte dal sistema bancario e postale, nell’ottica di agevolare i rapporti tra il contribuente e la Pubblica amministrazione”.
“Questo è l’ennesimo passo per favorire l’evoluzione e la diffusione dei servizi di pagamento telematici in Italia contribuendo altresì all’allargamento del mercato. Gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica infatti – ha detto il Presidente A.I.I.P. Maurizio Pimpinella – sono una realtà in continua crescita nel mercato italiano e rappresentano sempre più un’opportunità per la digitalizzazione dell’intero sistema paese”.
Fonte: www.tuttocamere.it
GESTIONE INDIRIZZO PEC – Il CNDCEC ha approvato il fac-simile della lettera d’incarico
Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha approvato il fac-simile di lettera di incarico professionale per la gestione dell’indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC), elaborato dalla Commissione Tariffa.
Il documento, elaborato dalla Commissione nazionale di studio “Tariffa”, disciplina gli aspetti essenziali del rapporto: dalla definizione dell’oggetto e della complessità dell’incarico fino alla definizione delle clausole risolutive e di recesso.
Il prospetto è stato rielaborato facendo riferimento a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, dal Codice deontologico di categoria, dall’art. 10, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e dal DM 8 febbraio 2013 n. 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).
Il documento è altresì conforme alle disposizioni introdotte dall’art. 9, del D.L. 1/2012 che, al quarto comma, prevede che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme previste dall’ordinamento.
Anche se il preventivo e il conferimento dell’incarico si possono perfezionare mediante semplice accordo verbale, il CNDCEC – si legge nelle premesse della lettera – ritiene consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo e per la predisposizione del mandato sia per la pattuizione del compenso, nonché per l’indicazione degli estremi della polizza.
Nello specifico la lettera d’incarico disciplina i seguenti aspetti essenziali del rapporto: oggetto e complessità dell’incarico; esecuzione dello stesso; decorrenza e durata; compensi, spese e contributi; obblighi della STP; diritti ed obblighi del cliente; deposito della documentazione; antiriciclaggio; protezione dei dati personali; interessi di mora; clausola risolutiva espressa; recesso della STP; recesso del cliente; polizza assicurativa; clausola di mediazione e arbitrato; registrazione; elezione di domicilio; rinvio.
Con la sottoscrizione della lettera d’incarico, il cliente fornisce al professionista le credenziali per l’accesso al proprio indirizzo PEC autorizzandolo espressamente:
– ad effettuare il download dei messaggi di posta elettronica certificata indirizzati all’indirizzo,
– ad aprirli,
– a verificarne il contenuto,
– a leggerne il testo al cliente o ad altra persona da questi, anche di volta in volta, indicata,
– ad inoltrarli all’indirizzo email del cliente.
Fonte: www.tuttocamere.it
B & B – Possibile in condominio solo se non crea un danno ai condomini
Non c’è ragione per impedire, in via d’urgenza, l’attività di Bed and Breakfast (B&B) all’interno di un condominio se gli altri proprietari non danno una concreta ed effettiva prova di un pregiudizio ad essi derivante da tale attività.
È quanto chiarito dal Tribunale di Milano con una recente ordinanza (Sez. XIII Civile, Ordinanza del 10 febbraio 2016).
Di recente, la questione dei B&B all’interno degli edifici destinati ad uso residenziale è stata oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 109/2016 del 1° dicembre 2015, depositata il 7 gennaio 2016), la quale ha rivisitato, in senso più restrittivo, il proprio precedente orientamento (espresso con la sentenza 24707 del 20 novembre 2014). Secondo la Corte, la presenza di un esplicito divieto, contenuto nel regolamento di condominio di tipo contrattuale (quello cioè approvato all’unanimità o con la stipula del rogito notarile, in sede di acquisto dalla ditta costruttrice), impedisce al singolo condomino di adibire il proprio appartamento ad attività di affittacamere. Ciò perché, se il regolamento vieta destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, allora non c’è spazio né per i B&B, né per l’attività alberghiera.
È chiaro, però, che se tale divieto non è esplicitato nel regolamento, quello che succede nelle quattro mura del singolo appartamento non può riguardare il condominio, né esso può stabilire l’uso che il proprietario debba fare della propria abitazione. Salvo che ciò costituisca un danno per l’intero edificio. Danno che – sottolinea la sentenza in commento – deve essere dimostrato concretamente.
In altre parole, l’amministratore di condominio, che agisce per conto di tutti gli altri condomini, ha sempre l’obbligo di dimostrare il grave pericolo che giustifica l’emissione di un provvedimento d’urgenza volto a bloccare l’attività di B&B.
Qualora non venga soddisfatto tale onere, la richiesta non potrà che essere rigettata.
La posizione del Tribunale di Milano, dunque, rispetto alla recente giurisprudenza, è certamente più favorevole al proprietario, ammettendo la possibilità di uno stop all’attività di Bed and Breakfast, ma solo dietro rigorosa prova di un danno imminente alla tranquillità e alla sicurezza di tutti gli altri proprietari.
Fonte: www.tuttocamere.it
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE – l’ISTAT rende disponibile un nuovo strumento on-line per individuare il codice ATECO 2007
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, gli strumenti per individuare il codice ATECO di un’attività economica, con l’avvertenza che “il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico” e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività.
La ricerca può essere effettuata:
1) attraverso una breve descrizione dell’attività economica. In questo caso il sistema fornisce un massimo di sette descrizioni corrispondenti al testo digitato;
2) per codice attività;
3) per parola chiave.
LINK: http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
Fonte: www.tuttocamere.it
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