RIFORMA COSTITUZIONALE – Sulla Gazzetta Ufficiale il testo di legge costituzionale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, il testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».
Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni.
Il testo è finalizzato al superamento del “bicameralismo perfetto” e all’introduzione di un “bicameralismo differenziato”, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Il testo approvato prevede inoltre:
– la revisione del procedimento legislativo, inclusa l’introduzione del c.d. “voto a data certa“;
– l’introduzione dello statuto delle opposizioni;
– la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
– alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
– tempi certi per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
– la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d’urgenza;
– modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
– la soppressione della previsione costituzionale delle Province;
– la riforma del riparto delle competenze tra Stato e Regioni;
– la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
LINK:
http://www.regioni.it/download/news/454189/
Fonte: www.tuttocamere.it
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE – Una guida dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 22 marzo 2016, ha reso noto che è a disposizione, sul proprio sito istituzionale, una guida (Handobook), dal titolo “Agevolazioni MiSE per le imprese”, nella quale sono elencate tutte le agevolazioni adottate dal dicastero e attualmente fruibili dalle imprese.
La guida, redatta sia in italiano che in inglese, rappresenta un vademecum di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano.
Il Governo ha ridisegnato la mappa degli aiuti alle imprese e cambiato il verso della politica industriale cercando di adottare una strategia riconducibile ad una visione integrata, unitaria e non frammentata.
L’Handbook raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro-aree di intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un focus speciale sulle Start-up e PMI innovative.
Per ognuna delle agevolazioni, il manuale prevede una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del contributo, modalità di richiesta e relative scadenze.
LINK:
Fonte: www.tuttocamere.it
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) – Secondo il Notariato non può avere la forma di SRLS
La società tra professionisti (STP) non può avere la forma della società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).
E’ quanto viene affermato in una nota elaborata dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo “Note critiche al pronto ordini del C.N.D.C.E.C. in materia di S.t.p. in forma di S.r.l.s.“, in riposta al parere n. 262 del 14 marzo 2016 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.), che, invece, si era espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che la società tra professionisti potesse rivestire la forma della società a responsabilità limitata semplificata.
“L’art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede – secondo il CNDCEC – che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo [ … ]. Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, “il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011, consente di includere anche le soci età a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue”.
Per quanto concerne la SRLS, il CNDCEC ritiene che l’inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal 3° comma dell’art. 2463-bis del Codice civile, deve essere intesa nel senso che “solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile”.
Tale affermazione – secondo il Notariato – è tutt’altro che pacifica. All’indomani dell’introduzione della disciplina della SRLS, sulla derogabilità o meno del modello standard, sono state, infatti, assunte posizioni assai diverse.
Tuttavia, il dibattito sul grado di rigidità dello statuto di SRLS è da ritenersi non più attuale a seguito dell’intervento del legislatore che, mediante l’introduzione da parte del D.L. n. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463-bis, c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, esclude la possibilità di integrare lo statuto che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, comma 2.
Sotto tale profilo va ricordato come la giurisprudenza abbia affermato come «la s.r.l. semplificata è disciplinata dal legislatore, peraltro solamente nella fase costitutiva, con criteri di rigida conformità al modello ministeriale, in ragione della “semplificazione” che caratterizza tale struttura societaria e la distingue dalla s.r.l. ordinaria, ed in ragione anche della gratuità dell’atto. Di conseguenza, una volta che le parti intendano utilizzare tale struttura societaria, nessuna difformità dal modello ministeriale può sussistere» (Trib. Venezia, 9 no vembre 2015, che ha disposto la cancellazione d’ufficio di una s.r.l.s. il cui atto costitutivo si discostava dal modello).
Una diversa lettura del disposto del comma 3 dell’art. 2463-bis, c.c., come quella proposta dal C.N.D.C.E.C., “presta il fianco a critiche, oltre che sul piano della formulazione letterale della norma, anche sul piano sistematico”.
Perché una società possa qualificarsi “società tra professionisti” vengono previste, al comma 4 dell’art. 10 della L. n. 183/2011, clausole obbligatorie, il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati, non contemplate nel modello. La previsione statutaria di tali clausole impedisce di costituire una STP in forma di SRL semplificata, stante l’inderogabilità del modello standard.
Nulla vieta, invece, costituire una STP in forma di SRL con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro (regolata dai commi 4 e 5 dell’art. 2463, C.C.), in quanto appunto le SRL rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla legge n. 183/2011, e tale legge non richiede requisiti speciali relativi all’importo minimo del capitale sociale.
LINK:
http://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-prassi-Stp-Srls-240316.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Le linee guida dell’Accademia Romana di Ragioneria
L’Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 4/2016, fornisce una panoramica sulle procedure per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dettagliando la disciplina prevista per soggetti al di sotto dei requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della legge fallimentare.
La conoscenza di tali procedure, caratterizzate dal coinvolgimento del Tribunale e degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, è infatti di estremo interesse sia per le piccole imprese sia per le famiglie con un’elevata esposizione debitoria.
Le procedure di sovraindebitamento furono introdotte per la prima volta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), e poi successivamente riformula te dalla Legge 27 dicembre 2012, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto Sviluppo-bis”).
Le norme prevedono due procedure per le imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della Legge fallimentare, e che hanno lo scopo di comporre la crisi.
Si tratta della procedura per un Accordo, definito di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, e della procedura per la Liquidazione dei beni del debitore. Inoltre, vi è una procedura specifica per i consumatori, denominata Piano del consumatore.
Tutte e tre le procedure richiamate formano oggetto di approfondimento nella nota operativa in questione.
LINK:
http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n%204.2016.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
APPALTI PUBBLICI – Disponibile una Guida predisposta dalla Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato la guida sugli appalti pubblici «Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei».
Il documento, realizzato in tutte le lingue dell’Unione, rappresenta un utile strumento per i funzionari consentendo loro di evitare gli errori frequenti e di adottare le migliori pratiche per l’esecuzione delle procedure d’appalto.
Gli appalti pubblici rappresentano un elemento importante degli investimenti pubblici e rappresentano circa il 19% del PIL dell’Unione Europea. Inoltre, si stima che circa il 48% dei Fondi strutturali e di investimento europei vengano elargiti attraverso degli appalti pubblici.
La Guida, pur non fornendo un’interpretazione giuridica delle direttive UE, fornisce consigli pratici, guida i funzionari nelle fasi in cui gli errori sono più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione, presenta una serie di buone pratiche ed esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli.
Per facilitare l’uso della guida sono infine stati inseriti punti di allerta ed elementi interattivi con link ai pertinenti testi legislativi e ad altri documenti utili.
L’iniziativa è uno degli elementi del “Piano d’azione” in materia di appalti pubblici, nel quadro di una più ampia iniziativa lanciata dal Commissario UE per la Politica regionale Corina Creţu per aiutare gli Stati membri e le regioni a migliorare il loro modo di investire e di gestire i fondi della politica di coesione, accanto allo sviluppo di “Peer 2 Peer”, una piattaforma rivolta ai funzionari pubblici degli Stati membri per consentire loro di scambiare competenze e buone pratiche nel campo dello sviluppo della capacità amministrativa, e ai patti di integrità, uno strumento per migliorare la tr asparenza e la responsabilità in materia di appalti pubblici.
LINK:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_it.pdf
Fonte: Dipartimento Politiche Europee
AIUTI DI STATO – Al via la prima edizione del corso online per soli dipendenti pubblici
Il Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con FORMEZ PA, avvia dal 26 aprile 2016 un corso di formazione di base sugli aiuti di Stato rivolto a tutte le Amministrazioni pubbliche.
L’obiettivo del corso formativo è quello di favorire una comprensione di massima del processo di modernizzazione delle regole per il controllo degli aiuti di Stato, entrato in vigore nel 2014.
Il corso è destinato ai soli dipendenti pubblici (dirigenti e funzionari) privi di conoscenze in materia di aiuti di Stato. La partecipazione è gratuita.
Il percorso didattico si svolge interamente on line, modalità webinar. Per la partecipazione è pertanto necessaria la disponibilità di connessione Internet, cuffie o casse audio.
Il corso si sviluppa in un totale di 18 ore di formazione (12 collegamenti webinar da 90 minuti ciascuno), nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 11,30.
Al termine del corso è previsto un test di comprensione (ai fini esclusivi della valutazione/verifica della incisività del progetto).
La prima edizione ha inizio il 26 aprile 2016 ma è prevista una seconda edizione con inizio il 17 maggio 2016. Le indicazioni della seconda edizione saranno disponibili sul sito di FORMEZ a partire dal 28 aprile 2016).
Il programma del corso prevede, in sintesi:
– Nozione di aiuti di Stato
– Le forme dell’aiuto di Stato
– La fisiologia e patologia degli aiuti di Stato
– La modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato
– Aiuti di stato e servizi di interesse economico generale (SIEG)
– Il sistema di notifica degli aiuti di Stato
Le iscrizioni per la prima edizione del corso devono pervenire entro e non oltre la data del 15 aprile.
LINK:
http://eventipa.formez.it/node/70275
http://www.formez.it/notizie/aiuti-stato-due-edizioni-un-corso-line-dipendenti-pubblici.html
Fonte: Dipartimento Politiche Europee
CRESCERE IN DIGITALE – Al via i corsi di formazione e tirocini per i giovani – Opportunità per le imprese italiane
Prendono il via in questi giorni in tutta Italia i primi tirocini nelle imprese all’interno del progetto “Crescere in digitale”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Unioncamere in partnership con Google per diffondere le competenze digitali tra i giovani e nel contempo avvicinare al web le imprese italiane.
Il progetto “Crescere in digitale” è rivolto ai giovani iscritti al programma Garanzia Giovani che potranno accedere, senza alcun costo, al percorso di formazione disponibile sulla piattaforma crescereindigitale.it
L’iniziativa punta a rafforzare l’occupabilità dei giovani italiani e a favorire la digitalizzazione delle PMI, attraverso un percorso formativo composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3.000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane.
Sono circa 150 i tirocini già avviati e altrettanti già assegnati e in corso di attivazione, per un totale di 300 nelle diverse regioni italiane.
Dopo l’avvio della piattaforma digitale, lanciata nel settembre scorso e i laboratori sul territorio, entra nel vivo anche la terza fase del programma caratterizzata dalla possibilità per i partecipanti di effettuare fino a 3.000 tirocini nelle imprese.
Tutti i tirocini sono rimborsati con un contributo pari a 500 euro al mese ed hanno una durata di 6 mesi.
Le imprese interessate ad ospitare un tirocinante possono continuare ad esprimere il proprio interesse sull’apposita piattaforma www.crescereindigitale.it compilando il modulo dedicato.
I tirocini sono finanziati nell’ambito del piano Garanzia Giovani e, in caso di successiva assunzione del tirocinante, le aziende possono beneficiare di incentivi, fino a un massimo di 12.000 euro.
LINK:
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.unioncamere.gov.it/download/5646.html
Fonte: www.tuttocamere.it
IMPOSTA DI BOLLO – Casi di esenzione – Due nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate
1) Sono esenti dall’imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari. La richiesta di tali atti, infatti, deve intendersi funzionale al procedimento giurisdizionale con la conseguente operatività delle previsioni contenute nell’art. 18, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, emessa a seguito di un’istanza di interpello formulata dal Ministero dell’Interno nella quale si dava conto, in senso critico, della tesi sostenuta da un Ordine degli avvocati mirata a ottenere il rilascio di tali documenti in esenzione dal tributo.
La risoluzione osserva come a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari abbia assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. In altri termini, l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “ … inclusi quel li antecedenti, necessari o funzionali” (art. 18 del DPR n. 115 del 2002).
Pertanto, conclude la risoluzione, i certificati anagrafici beneficiano del regime di esenzione dall’imposta di bollo, qualora antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali e a condizione che il soggetto richiedente rivesta la qualità di parte processuale. Sul certificato rilasciato in esenzione dovrà essere indicata la norma di riferimento, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.
2) Sono esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali. Ciò in quanto le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada sono riconducibili nell’ambito delle entrate extra-tributarie degli enti locali, con la conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 5 comma 4 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, emessa a seguito di un’istanza di interpello proposta da un Comune che domandava se le quietanze in oggetto dovessero scontare o meno il tributo ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 che, si ricorda, prevede l’obbligo di assoggettamento a imposta nella misura di 2 euro sulle fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di importo superiore ad euro 77,47 nonché sulle quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l’avvenuto pagamento dei mandati, anche se esenti IVA.
Considerato che le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, sono irrogate nell’esercizio della potestà amministrativa dell’ente locale, deve ritenersi che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al citato articolo 5 della Tabella.
Analogamente, nel medesimo ambito applicativo devono essere ricondotti anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni, con la conseguenza che il medesimo regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento alle quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali.
Fonte: www.tuttocamere.it
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