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NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2016:

NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2016:

SOCIETA’ DI PERSONE – Scioglimento senza messa in liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese – Dovuta un’unica imposta di bollo

Se il notaio provvede con la medesima istanza al deposito contestuale dell’atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l’imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento tramite il Modello Unico Informatico (MUI), pari a 156,00 euro, include anche l’imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese. Ciò in considerazione dell’unicità della istanza.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia in risposta ad una recente istanza di interpello avanzata da una Camera di Commercio.

Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, a cura del notaio rogante o autenticante, tramite il Modello Unico Informatico (MUI).

L’atto sconta l’imposta di bollo nella misura di 156,00 euro prevista “per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma l-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese“.

L’imposta include anche quella dovuta per la contestuale richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese.

Naturalmente, qualora la richiesta di cancellazione sia, invece, depositata presso il Registro delle imprese separatamente rispetto all’atto di scioglimento della società, ovvero sia presentata una autonoma istanza, sarà dovuta un’autonoma imposta di bollo, che per le società di persone è fissata nella misura di 59,00 euro.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

ministro-madiaTRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Pubblicato il primo decreto attuativo della Riforma Madia – In vigore anche in Italia il FOIA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il provvedimento (c.d. “Decreto Trasparenza”), che è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, interviene sul D.Lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) (artt. 1 – 40) e sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell’illegalità nella pubblica amministrazione) (art. 41).

Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.

Questa nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici – già in vigore in oltre 90 Paesi del mondo – prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Da sottolineare che questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», così come stabilito invece per l’accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Dal punto di vista oggettivo, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 41). Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

Cosa-fare-se-Equitalia-ti-invia-una-cartella-prescritta-370x230-370x230CARTELLE ESATTORIALI – Notifica effettuata via PEC – Dal 20 giugno al via il nuovo portale “Elenco atti depositati dagli atti della riscossione” 

A decorrere dal 1° giugno 2016, come stabilito dall’art.14 del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC).

Qualora l’invio della cartella all’indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l’Agente di Riscossione dovrà provvedere alla notifica dell’atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e darne comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

Per accedere alla consultazione degli atti da parte di quei contribuenti ai quali non è stato possibile notificarli tramite PEC, il sistema camerale mette a disposizione dei professionisti e dei legali rappresentanti dell’impresa il nuovo portale “Elenco Atti depositati dagli agenti della riscossione”, al quale si potrà accedere autenticandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli atti saranno depositati dagli Agenti della riscossione a partire dal 20 giugno 2016.

Dopo tale data il contribuente potrà scaricare il documento esattoriale, depositato dall’Agente di Riscossione, in formato criptato e recuperare il PIN mediante il quale decifrare il contenuto della cartella esattoriale, al fine di renderla leggibile.

Per le informazioni relative ai contenuti delle cartelle di pagamento, il contribuente dovrà contattare esclusivamente e direttamente il call center al numero telefonico 060101 messo a disposizione dall’Agente di riscossione.

LINK:

https://attidepositati.camcom.it/dece/public/attiCciaa.html?p.sp=ylzJ8I0trHg%253D

Fonte: www.tuttocamere.it

 


 spid

SPID – Dal 15 giugno per gli studenti della Sapienza accesso a INFOSTUD anche con identità digitale

Dal 15 giugno 2016 per 110.000 studenti della Sapienza sarà possibile accedere a Infostud – il portale dell’ateneo dedicato alla didattica – anche tramite identità digitale SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale). Studenti, dottorandi, specializzandi e laureati potranno accedere tramite SPID ai servizi online dell’ateneo: immatricolazioni, bollettini, prenotazioni di esami, richiesta di certificati e altri servizi relativi alla carriera universitaria.

Il rettore Eugenio Gaudio e la ministra Marianna Madia hanno inviato a tutti gli iscritti all’ateneo una lettera che illustra il progetto SPID, le modalità di ottenimento delle credenziali e la sua importanza come strumento verso la piena cittadinanza digitale.

Sapienza Università di Roma è il primo ateneo italiano ad aderire a SPID: l’integrazione con il sistema pubblico di identità digitale è stato reso possibile da un accordo sottoscritto il 17 maggio 2016 tra l’università e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

LINK:

http://www.uniroma1.it/notizie/dal-15-giugno-accedi-infostud-anche-con-le-credenziali-spid

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

DIRITTO ANNUALE 2016 – Per molti pagamento posticipato al giorno 6 luglio

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. 15 giugno 2016, recante “Differimento, per l’anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.

Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 6 luglio 2016.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).

Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:

  1. a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
  2. b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorn1 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

Big-Data-Archivio-Imc-e1457107580402ASSICURAZIONI – Al via il nuovo Archivio integrato antifrode (AIA) – Adottato dall’IVASS il regolamento per prevenire i comportamenti fraudolenti

E’ stati pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 2016, il Provvedimento n. 23/2016 del 1° giugno 2016, con il quale l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha adottato il regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’articolo 135 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Prevista l’attuazione di un “archivio informatico integrato”, denominato anche “archivio integrato antifrode” (AIA), attraverso il quale l’IVASS analizza, elabora e valuta tutte le informazioni in proprio possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi.

Tale strumento informatico è stato previsto dall’art. 21 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e successivamente regolato dal decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 e in vigore dal 30 luglio 2015).

La presenza della banca dati consente di raccogliere i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Il presente Regolamento si applica:

  1. a) alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
  2. b) alle imprese dell’Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento (art. 3).

I dati per l’alimentazione delle banche dati dovranno essere comunicati all’IVASS in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell’impresa di assicurazione italiana che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato o che gestisce la procedura di liquidazione, a seguito della denuncia del sinistro responsabile.

I dati da comunicare sono quelli elencati al comma 2 dell’art. 6 del regolamento.

Le modalità tecniche per l’invio dei dati relativi al sinistro saranno stabilite dall’IVASS con proprio provvedimento.

Il regolamento fissa, infine, dei limiti all’esercizio del diritto di consultazione:

  1. a) le imprese di assicurazione, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 4, comma 1 del presente Regolamento, e precisamente “al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore”.
  2. b) i soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione dovranno essere stabilite mediante specifiche convenzioni con l’IVASS.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

SRL – Le quote sono riscattabili – Nuova massima del Notariato milanese

Sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di società a responsabilità limitata o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l’applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (articolo 2473, comma 3, c.c.).

Con riferimento alle maggioranze richieste per l’introduzione nello statuto sociale di una clausola di riscatto:

  1. a) Qualora il potere di riscatto sia attribuito a tutti i soci e la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi socio possa incorrere al verificarsi di particolari situazioni, l’introduzione viene deliberata con le maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie, fatto salvo il consenso individuale del socio o dei soci che al momento della modificazione statutaria dovessero trovarsi nella situazione prevista dalla clausola;
  2. b) Qualora invece il potere di riscatto sia attribuito solo ad alcuni soci o la riscattabilità sia prevista quale soggezione che grava solo su alcuni soci, la clausola di riscatto può essere inserita nello statuto sociale solo con deliberazione unanime, trattandosi di introduzione di diritti particolari dei soci ai sensi dell’articolo 2468 c.c..

La spinosa questione della possibilità di prevedere, anche nell’ambito della SRL, una clausola di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale, riceve un vaglio di legittimità dalla nuova massima n. 153 del 17 maggio 2016, emessa dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano.

La questione concerne se sia lecito prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.

Il dubbio di legittimità sorge poiché, nella SpA, la possibilità di prevedere una clausola di riscatto è espressamente legittimata dall’articolo 2437-sexies del Codice civile; invece, per le SRL, la legge tace, senza avvallare né vietare l’emissione di quote riscattabili.

I notai milanesi prendono posizione affermando che è lecito inserire nello statuto sociale di una SRL una clausola che preveda il diritto di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale: in particolare, viene affermato che il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all’interno dello statuto sociale, a seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci.

LINK:

http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/153.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

CODICE FISCALE – Arriva quello unico europeo (TIN) – Addio alla tessera sanitaria

Dopo la risoluzione del Parlamento europeo adottata l’8 giugno 2016, con la quale è stata accolta con favore la proposta di direttiva della Commissione UE per un più effettivo contrasto all’elusione fiscale internazionale [(COM(2016)26], appare più imminente l’introduzione di un codice fiscale unico comunitario (CIF), secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale – COM(2012) 722 final.

Oltre alla introduzione di nuovi principi per la lotta all’evasione fiscale, la risoluzione avrebbe come effetto anche un cambiamento per quanto riguarda alcuni nostri documenti.

L’attuale tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale, sarà sostituita da un documento unico: si chiamerà “codice fiscale armonizzato europeo comune di identificazione del contribuente” e avrà come sigla “TIN“ (Tax Identification Number).

Si tratta di un documento unico, valido in tutti i Paesi dell’Unione europea, che sostituirà definitivamente il codice fiscale in Italia, così come in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea.

La creazione di un codice di identificazione fiscale armonizzato e comune consentirà di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i codici di identificazione fiscale nei rapporti transfrontalieri, agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Fonte: www.tuttocamere.it


 

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CONTROVERSIE ONLINE – Il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una campagna informativa sulla piattaforma ODR

l Ministero dello Sviluppo Economico, con la ripubblicazione della circolare del 31 maggio 2015, Prot. 155330, lancia una campagna informativa sull’esistenza della piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 524 del 2013.

Il Ministero informa le associazioni di categoria sui servizi messi a disposizione per consumatori e imprese in merito alle controversie relative agli acquisti online, gestibili accedendo alla piattaforma web “Online Dispute Resolution – ODR”.

La piattaforma ODR è stata istituita con il citato Regolamento (UE) n. 524/2013 ed è attualmente gestita dalla Commissione europea.

Un punto di accesso unico per coloro che hanno bisogno di risolvere controversie per quanto concerne i contratti di vendita di beni e servizi stipulati online senza ricorrere al giudice.

I consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR e selezionare l’organismo a cui rivolgersi attivando la procedura indicata.

Ricordiamo che il Regolamento (UE) N. 524/2013 del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle Online Dispute Resolution (ODR) riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013, insieme alla direttiva europea 2013/11/UE sulle Alternative Dispute Resolution (ADR), recepita in Italia con il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

L’ADR è una procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese.

L’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online o operano nei mercati online (cosiddetti Marketplace), devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR.

Al fine di assicurare un’ampia sensibilizzazione dei consumatori all’esistenza della piattaforma ODR, il comma 6 del citato articolo 14 stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri devono incoraggiare le associazioni di consumatori a fornire un link elettronico alla piattaforma ODR.

Nell’auspicio che le associazioni di consumatori partecipino alla campagna informativa sulla citata piattaforma, il Ministero ha trasmesso, con la citata circolare, quattro modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, che indirizzano alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati sui propri siti web.

LINK:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT

Fonte: www.tuttocamere.it

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