SPID – WI-FI PUBBLICO NEI SITI TURISTICI E CULTURALI – Al via tre progetti sperimentali per l’accesso unico – Aruba e Sielte nuovi Identity Provider
Banda ultralarga per collegare tutti i siti turistici e culturali, una rete Wi-fi diffusa e federata con un sistema di accesso unico, accessibile con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), dati pubblici e privati aperti, con standard e regole di utilizzo che consentano lo sviluppo di servizi.
Questi i principali impegni del Protocollo d’intesa per il turismo che è stato sottoscritto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Un protocollo d’intesa per il turismo che prevede la creazione di nuovi servizi digitali in grado di facilitare l’accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale del nostro Paese.
In pratica presto dovremmo vedere realizzata in tutti i siti italiani di interesse turistico e culturale una rete Wi-fi federata a banda ultra-larga, con un sistema di accesso unico, compatibile anche con SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Inoltre dati pubblici e privati saranno aperti, con standard e regole di utilizzo che dovrebbero consentire lo sviluppo di servizi a valore aggiunto da parte del settore privato.
Entro gennaio 2017 saranno attivate tre progetti sperimentali volti ad allestire ampie Wi-Fi: nei siti turistici e aree culturali nazionali ,nelle grandi aree balneari, nei 51 siti Unesco e nelle 18 Città della cultura, in aeroporti, porti e autostrade.
L’annuncio del progetto di costituzione di una rete pubblica di Wi-Fi federati è stato accompagnato anche dall’aggiornamento della diffusione del sistema SPID, che ha visto l’adesione di 292 Pubbliche Amministrazioni attive, con 648 servizi online accessibili attraverso le nuove credenziali.
Come già abbiamo comunicato, sono 99 le Camere di Commercio che hanno aderito a SPID.
La seconda novità riguarda l’accreditamento di Aruba PEC Spa e Sielte Spa, che da settembre si aggiungeranno a TIM, Poste Italiane e Infocert per l’erogazione delle credenziali SPID a cittadini e imprese.
La terza novità riguarda l’apertura di un call center ad hoc, che risponde al numero 06.82888.736 – attivo dalle ore 9:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì – per rispondere ai dubbi dei cittadini in fase di registrazione.
Vogliamo ricordare anche l’ambizioso progetto lanciato da Poste Italiane, volto a garantire il Wi-Fi gratuito su tutti gli uffici postali della penisola.
Utilizzare il servizio WiFi gratuito, che Poste Italiane mette a disposizione di tutti i cittadini all’interno degli uffici postali, è semplice: puoi accedere liberamente alla connessione Internet con il tuo smartphone, tablet o pc e con un’unica registrazione abilitare fino a 3 dispositivi.
La copertura totale si avrà entro tre anni, ma PosteWiFi – al 4 giugno 2016 – è già attivo in oltre 1200 uffici postali, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Il servizio è disponibile dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Per assistenza sul servizio PosteWiFi contatta il numero 0522-1606706
LINK:
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/07/26/spid-accordo-mise-mibact-accesso-unico-wi-fi-pubblico
http://www.poste.it/ufficio-postale/wifi.shtml
Fonte: www.tuttocamere.it
IL RIORDINO DELLA SCIA – Dall’ANCI un documento di approfondimento e proposte di modelli
Il nuovo regime per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nota di lettura e gli emendamenti migliorativi alla norma presentati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e accolti dal Governo, i moduli per la presentazione della SCIA all’amministrazione e per il rilascio della ricevuta al cittadino, con i relativi tempi di risposta.
Sono i contenuti del secondo volume della collana di quaderni tecnici dell’ANCI, ideata per supportare gli amministratori nella loro attività quotidiana e disponibile gratuitamente.
Dopo il focus sulla nuova disciplina della Conferenza dei Servizi, il secondo quaderno dell’Associazione si concentra nuovamente su una misura di semplificazione amministrativa: il nuovo regime per la Scia, appunto, normato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.
Tra le proposte avanzate dall’ANCI e accolte in sede di approvazione definitiva del decreto, la previsione che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni venga rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesti l’avvenuta presentazione e indichi i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza.
La collana editoriale ANCI intende proporre istruzioni tecniche, note di lettura di nuove disposizioni e provvedimenti che incidono sull’organizzazione e la gestione dell’Ente locale, arricchendoli con modulistica e schemi operativi aggiornati alle ultime novità normative.
Per l’Associazione il nuovo prodotto editoriale rappresenta un ulteriore segno della volontà di essere al fianco dei Comuni, quotidianamente, con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la sua missione.
In allegato vengono riportati due proposte orientative di modelli, uno relativo alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l’altro relativo alla ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza/segnalazione/comunicazione – Comunicazione di avvio del procedimento.
Fonte: www.tuttocamere.it
DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – Adeguamento alle nuove regole tecniche – Lo stop al cartaceo slitta di quattro mesi dal 12 agosto al 12 dicembre 2016
Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 del decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell’amministrazione digitale, la scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, che inizialmente era fissata al 12 agosto 2016, sembra sia rinviata al 12 dicembre 2016.
Il giorno 3 agosto 2016 è stato, infatti, accolto il Parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali nel quale si chiede la “sospensione dell’efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all’emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice”. Siamo in attesa della pubblicazione del decreto.
Ricordiamo che, dopo la pubblicazione:
• del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 sulle regole tecniche in materia di firme elettroniche,
• di due distinti decreti del 3 dicembre 2013, con i quali sono state emanate le regole tecniche riguardanti, rispettivamente, la conservazione dei documenti informatici e il protocollo informatico e
• del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in vigore dal 12 febbraio 2015), recante regole tecniche in materia di formazione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della Pubblica Amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni avevano ora l’obbligo di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti “entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”, e quindi entro il 12 agosto 2016.
Dopo tale data tutte le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto applicare le nuove regole tecniche approvate con il citato D.P.C.M. 13 novembre 2014.
L’obiettivo primario è produrre un notevole taglio della spesa pubblica, ottenendo risparmi fino a 3,2 miliardi di euro (come stimato da ForumPA tenendo conto anche della fatturazione elettronica, del fascicolo sanitario elettronico e delle ricette mediche digitali).
Fonte: www.tuttocamere.it
AFFITTO D’AZIENDA – Una nota operativa dall’Accademia Romana di Ragioneria sugli aspetti civilistici, contabili e fiscali
L’affitto d’azienda è un tema in continua evoluzione in quanto diverse sono le teorie sulla determinazione del valore dell’azienda. Sarebbe, quindi, opportuna una rivisitazione delle norme al fine di fornire una interpretazione unitaria dei beni e dei diritti cui è composta l’azienda e chiarire tutte le modalità di svolgimento dell’operazione, anche per individuare dove fornire le necessarie informazioni che prima erano previste nei Conti d’ordine.
E’ questa la conclusione a cui arriva la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 9/2016 dedicata al tema dell’affitto d’azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali.
L’affitto di azienda è un contratto disciplinato dall’art. 2562 C.C., che si limita a rinviare alle disposizioni previste dall’art. 2561 dello stesso Codice (usufrutto d’azienda) e alle disposizioni generali in tema di affitto (artt. 1571 –1654 del Codice civile).
In base alla citata disposizione, con il contratto di affitto d’azienda, il concedente-proprietario del bene (locatore o affittante), attribuisce l’intera gestione dell’azienda di cui è proprietario a un soggetto terzo-affittuario (conduttore o affittuario), che si obbliga a “gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
Oggetto del contratto di affitto d’azienda è l’“azienda”, così come disciplinata dall’art. 2555 C.C. e cioè “ … un complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
L’esatta individuazione del concetto di azienda o ramo d’azienda – sostiene il documento – costituisce un argomento da tempo oggetto di discussione e dibattito nel mondo dottrinario, tanto in ambito civilistico che in quello tributario.
L’azienda si presenta, quindi, come un’entità particolarmente complessa, caratterizzata dall’eterogeneità dei suoi elementi, dalla diversa natura dei diritti che assicurano il godimento dei beni aziendali e dalla presenza non solo di beni ma anche di servizi e diritti.
LINK:
http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota.n.9.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it
CINQUE PER MILLE – Fissate nuove modalità di rendicontazione – Modifiche al D.P.C.M 23 aprile 2010
Più trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione del cinque per mille. Nuove modalità di rendicontazione della quota derivante dal cinque per mille. Modificate le norme sulla modalità di recupero delle somme da parte dell’Amministrazione nel caso in cui le stesse siano state impiegate per finalità diverse da quelle perseguite dal beneficiario.
E’ quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
Il nuovo decreto modifica il D.P.C.M. 23 aprile 2010 inserendo una serie di norme che valorizzano le tematiche della semplificazione e della rendicontazione.
In particolare, a partire dall’esercizio finanziario 2017 è stato previsto che la validità del beneficio si ha con l’iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo.
Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione.
Con riferimento alla rendicontazione, gli enti beneficiari di somme superiori a 20.000 euro entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.
Il rendiconto include anche l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Inoltre dovranno essere indicati gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
È stato, inoltre, espressamente previsto che nel caso di impiego per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, si procede al recupero del contributo che comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito.
Se l’obbligato non ottempera al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, secondo le norme vigenti, con la relativa applicazione delle sanzioni penali e amministrative.
Fonte: www.tuttocamere.it
PREVISIONI METEO – Presentata una proposta di legge per regolamentare i servizi informativi – Prevista la istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND)
Le previsioni meteorologiche sono uno strumento fondamentale per regolare la mobilità dei cittadini e le attività delle imprese, soprattutto di quelle del settore agricolo e del turismo, per cui una previsione sbagliata può avere un impatto notevole sulle attività e sui ricavi.
In Italia, però, anche per l’assenza di un sistema meteo nazionale civile quello delle previsioni meteo, soprattutto online, è diventato un mercato che spesso fa del “meteoterrorismo” uno strumento per intercettare il più alto numero di utenti e “clic”. Occorre perciò un intervento che disciplini i servizi informativi meteorologici, prevedendo anche un codice di condotta del settore ed eventuali sanzioni, e renda finalmente operativo il Servizio meteorologico nazionale distribuito.
E’ questo l’obiettivo della proposta di legge C. 3994 – a prima firma di Tiziano Arlotti, deputato PD – recante “Disciplina dei servizi informativi meteorologici e modifiche alla disciplina in materia di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito” – presentata alla Camera dei Deputati il 21 luglio 2016 e illustrata il 3 agosto 2016 nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati.
Il testo riprende molte delle proposte inviate dagli operatori commerciali, tra le quali la creazione di un sito nazionale per le previsioni meteo, non commerciale, e l’obbligo di indicare l’affidabilità delle previsioni meteo a lungo termine per le previsioni meteo commerciali.
La relazione al progetto di legge evidenzia che L’Italia e la Grecia sono gli unici Paesi europei a non avere un sistema meteo nazionale civile, e la mancanza di un servizio di coordinamento a livello nazionale produce duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse.
Le previsioni meteorologiche sono gestite da un complesso e variegato sistema di “attori” che si dividono ruoli e responsabilità: servizi nazionali, come il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare, servizi regionali pubblici (ARPA), settori della ricerca, dell’accademia, associazioni, privati. Chiunque voglia aprire un sito web e fornire previsioni può farlo liberamente, senza limiti, non esiste alcun controllo sulla qualità dei servizi meteo diffusi.
Ciò ha determinato una certa arretratezza e molta confusione nel settore in termini di qualità e quantità di prodotti e servizi offerti.
LINK:
http://mauriziocrisanti.it/2016/08/meteoterrorismo-previsioni-meteo-commerciali-legge/
Fonte: www.tuttocamere.it
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE – Pubblicate due nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico
Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti due nuove risoluzioni:
1) La risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016 risponde al quesito se al socio accomandante )in precedenza socio accomandatario) di una S.a.s. esercente l’attività di somministrazione possa venir riconosciuto il possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimenti e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Su questo argomento, il Ministero ricorda di aver avuto ripetutamente modo di sostenere che nel caso in cui il socio di un’impresa operante nel comparto alimentare o della somministrazione sia in grado di dimostrare di aver svolto un’attività lavorativa effettiva a norma con le contribuzioni previdenziali previste e di attestare l’acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, non vi sono motivi ostativi al riconoscimento della qualifica zione professionale.
Pertanto, anche nel caso oggetto della richiesta di parere – considerato che il soggetto in questione, pur rivestendo dal 2011 il ruolo di socio accomandante, ha concretamente prestato la propria attività lavorativa in seno all’azienda, peraltro dimostrata dalle relative contribuzioni – il possesso della qualificazione professionale deve essere riconosciuto.
2) La risoluzione n. 138811 del 18 maggio 2016 reca chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare apposite telecamere di sorveglianza (installate per monitorare e proteggere un’area pubblica ed i suoi beni da danneggiamenti e/o atti vandalici) al fine di stabilire se un soggetto, che esercita su detta area l’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, rispetti o meno i limiti di stazionamento temporali imposti per tale attività.
Secondo il Ministero, la normativa vigente consente di utilizzare le immagini acquisite ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste, salvo assicurare che il trattamento dei relativi dati personali sia svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni contenute nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.
Fonte: www.tuttocamere.it
SOCIETA’ DI CAPITALI – No alla cancellazione dal Registro delle imprese senza il bilancio finale di liquidazione
E’ illegittima la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese quando dal bilancio finale di liquidazione risulti la mancata conclusione dell’iter liquidatorio.
E’ quanto ha dichiarato il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma, con il Provvedimento del 18 aprile 2016.
Nel caso di specie, la società era stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale nomina di un liquidatore, il quale, impossibilitato a riscuotere dei crediti e a saldare dei debiti della società, per evitare tempi più lunghi e maggiori costi, aveva comunque deciso di procedere alla richiesta della cancellazione della società e di conferire mandato, ad un soggetto diverso dal liquidatore, di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale e nel pagamento dei debiti spettanti ai creditori.
Per il Tribunale, si evince chiaramente:
a) che “quello depositato presso il Registro delle imprese non costituisce un bilancio finale di liquidazione in quanto non è stata svolta alcuna attività di liquidazione, non essendo stati incassati i crediti e non essendo stato devoluto il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie”,
b) che “l’attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore”,
c) che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie, “non attestava la conclusione dell’iter liquidatorio”.
Per l’effetto, ha quindi accolto la richiesta della società ricorrente, disponendo d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione di cancellazione dal Registro imprese della società estinta, decretando quindi la “reviviscenza” di quest’ultima.
Il Tribunale sottolinea che l’attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore, e che quando il bilancio finale presentato documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati non attesta la conclusione dell’iter liquidatorio.
In conclusione, il potere di Giudice del Registro di cui all’articolo 2191 C.C. si estende anche al controllo (sempre considerato di tipo “formale”) della regolarità del bilancio finale di liquidazione, al fine di verificare che non vi siano pendenze della società tali da poter affermare che la stessa non si sia realmente estinta, ovvero che sia stata omessa la liquidazione stessa.
Se da un lato il disposto dell’art. 2495 c.c. sancisce come i liquidatori possano chiedere l’iscrizione della cancellazione della società dal Registro imprese una volta “approvato il bilancio finale di liquidazione”, dall’altro lato, l’art. 2191 c.c. stabilisce che il Giudice del Registro può, con decreto, provvedere alla cancellazione delle iscrizioni avvenute “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”.
Dal combinato disposto delle due citate disposizioni, si evince dunque che conditio necessaria e indefettibile affinché l’iscrizione della cancellazione di una società dal Registro imprese, sia correttamente eseguita è che l’iter liquidatorio sia stato compiuto e, sia quindi concluso, attraverso l’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Fonte: www.tuttocamere.it
Sull’argomento, vogliamo segnalare che l’ Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano ha pubblicato un esaustivo documento dal titolo “L’iscrizione nel registro delle imprese del deposito del bilancio finale di liquidazione – Controlli dell’Ufficio – Indicazioni operative”.
Il testo, molto approfondito e dal taglio pratico, intende fare chiarezza su numerosi quesiti riguardanti le condizioni di iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione.
In merito ai “controlli dell’ufficio”, la Camera avverte che il presente documento non intende illustrare l’insieme dei controlli svolti dall’ufficio del registro delle imprese sulla domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione ma si sofferma unicamente su alcuni contenuti del bilancio finale di liquidazione e illustra schematicamente le verifiche compiute su di esso e sulla documentazione allegata (nota integrativa e piano di riparto).
Fonte: www.tuttocamere.it
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