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SCOMPARSA DELLE SRL A CAPITALE RIDOTTO – Adempimenti presso il Registro delle imprese:

SCOMPARSA DELLE SRL A CAPITALE RIDOTTO – Adempimenti presso il Registro delle imprese:

L’articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”) successivamente convertito dalla L. n. 99/2013, ha disposto modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto, intervenendo sull’art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, prevedendo – a decorrere dal 28 giugno 2013 – la soppressione della “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione del disposto di cui al comma 15 dell’art. 9 del D.L. n. 76/2013, ha successivamente fornito, con Lettera-Circolare del 12 maggio 2016, Prot. 132263, indicazioni operativedisponendo la sostituzione della forma giuridica delle “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (SRLCR) con quella di “società a responsabilità limitata semplificata” (SRLS)

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in questione, la società di informatica delle Camere di Commercio (Infocamere) ha predisposto un servizio di conversione automatica.

Pertanto il dato è stato convertito automaticamente da Infocamere, senza alcun onere per le società interessate.

A seguito di questa modifica, nell’elenco cronologico degli eventi iscritti, riportati nelle certificazioni e nelle visure, è stato inoltre iscritto d’ufficio il seguente testo “Modifica d’ufficio – SRL a capitale ridotto riqualificata in società a responsabilità limitata semplificata (art. 9, comma 15, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013”.

Le società interessate sono state informate, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell’avvenuto aggiornamento.

Tuttavia, va tenuto presente – come ricorda il Ministero – che detta conversione automatica non ha contemplato, invece, la modifica della “denominazione” risultante dal certificato, né la modifica dell’atto costitutivo / statuto depositato.

Pertanto, il Ministero auspica che, in occasione delle prossime modifiche statutarie, le società interessateprovvedano a modificare la propria denominazione con conseguente presentazione della relativa pratica telematica al Registro delle imprese.

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