L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche, sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente sia che la liquidazione avvenga trimestralmente.
Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 74 bis, secondo comma.
Sono invece esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l’anno non vengano meno le condizioni di esonero.
Tra i soggetti esonerati ricordiamo:
- i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
- gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.
La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un’imposta a credito.
L’Agenzia Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 58973 del 27 marzo 2017, il modello di Comunicazione e le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica.
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio seguirà una strada del tutto nuova.
Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.
In particolare la trasmissione delle Comunicazioni può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia Entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.
I dati che perverranno all’Anagrafe Tributaria saranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
I dati verranno utilizzati dall’Agenzia Entrate per controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.
Le informazioni relative alle eventuali incoerenze dei versamenti effetuati rispetto all’importo dell’IVA da versare (come risultante dalla Comunicazione dei dati della liquidazione periodica), saranno rese disponibili anche per il contribuente che potrà consultarle accedendo al suo “Cassetto fiscale” o alla sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo ad ogni trimestre:
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP.
Nel frontespizio devono essere indicati i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l’impegno alla presentazione telematica.
Il quadro VP riporta i dati delle liquidazioni periodiche secondo un preciso schema e gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro.
Il totale delle operazioni attive (rigo VP2) deve contenere l’ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell’IVA derivanti:
- dalla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.);
- dalle operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7 septies, D.P.R. n. 633/1972;
- dalle operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge).
Il totale delle operazioni passive deve invece essere indicato nel rigo VP3 e deve comprendere anche:
- gli acquisti intracomunitari;
- le importazioni di beni e servizi;
- gli acquisti ad esigibilità differita e con IVA indetraibile;
- gli acquisti intracomunitari non imponibili.
L’IVA esigibile e l’IVA detratta devono essere indicate rispettivamente nel rigo VP4 e nel rigo VP5. In merito a quelle situazioni in cui l’IVA è dovuta da parte del cessionario (ad esempio acquisti intracomunitari e acquisti art. 17, comma 2, 5, 6 e 7), l’imposta dovrà essere compresa sia tra quella esigibile che tra quella detratta.
Nel rigo VP8 occorre indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione e risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. Non bisogna però considerare i crediti eventualmente chiesti a rimborso o in compensazione tramite la presentazione del Modello TR.
Nel rigo VP9 deve invece essere indicato il credito IVA dell’anno precedente al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione; pertanto per i contribuenti con liquidazioni periodiche mensili occorre compilare un modulo per ciascun mese che compone il trimestre, per i contribuenti trimestrali dovrà essere compilato un solo modulo.
I contribuenti che esercitano più attività per le quali tengono, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata se, per le diverse attività esercitate, effettuano sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali devono, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Se invece hanno la stessa periodicità (mensile o trimestrale) devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell’Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.
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