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Comunicazioni delle Liquidazioni Iva / dati Fatture:

Comunicazioni delle Liquidazioni Iva / dati Fatture:

Il d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, ha introdotto dall’anno d’imposta 2017 due specifici nuovi obblighi:

  • invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.
  • invio dello spesometro a cadenza trimestrale, in luogo della previgente periodicità annuale (per l’anno 2017 a cadenza semestrale a seguito del decreto Milleproroghe);

Ciò premesso, si fa presente che la nuova comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare per via telematica (direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del d.P.R. 322/1998), entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 100/1998, nonché degli artt. 73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4, del d.P.R. 633/1972.

Scadenzario comunicazioni:

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA

Scadenze

Gennaio – Febbraio – Marzo / 1° trimestre

31 maggio 2017

Aprile – Maggio – Giugno / 2° trimestre

18 settembre 2017

Luglio – Agosto – Settembre / 3° trimestre

30 novembre 2017

Ottobre – Novembre – Dicembre / 4° trimestre

28 febbraio 2018

Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute

Scadenze

1° semestre

18 settembre 2017

2° semestre

28 febbraio 2018

Credito d’Imposta

Per i soggetti passivi IVA in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) e delle liquidazioni periodiche ovvero all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui al d.lgs. 127/2015), è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari ad euro 100.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta.

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Ulteriore credito d’imposta

Ai medesimi soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno esercitato anche l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi entro il 31 dicembre 2017, è attribuito, unitamente al credito citato, un ulteriore credito d’imposta di euro 50,00.

Il credito:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • è indicato nella dichiarazione dei redditi utilizzato secondo le modalità stabilite per il credito di imposta di euro 100, cui si aggiunge.

 

Limiti.

I crediti d’imposta sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg.UE 1407/2013 (aiuti “de minimis”).

In pratica, l’importo totale massimo degli aiuti concedibili ad una singola impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, euro 2.000.

Attenzione

Tale credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 50.000.

Sanzioni comunicazione dati Liquidazioni IVA e Dati Fatture 2017

Attenzione al regime sanzionatorio previsto per le comunicazioni dati Liquidazioni IVA e Dati Fatture 2017

Dal punto di vista delle sanzioni, infatti, occorre considerare quanto segue:

  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro, ed è ridotta alla metà nel caso in cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  • per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;

Consultazione Invii e comunicazioni

 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, le risultanze dell’esame dei dati trasmessi dalle liquidazioni IVA.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.

Affinché gli intermediari possano accedere alle funzioni di consultazione delle informazioni che riguardano i propri assistiti, per conto dei quali effettuano gli invii, è necessario che siano stati da questi delegati attraverso la funzione “Proposte” -> “Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi” “Consultazione dati IVA” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa può essere presentato l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Per fare tutto ciò il cliente deve essere in possesso delle proprie credenziali.

Anche se l’intermediario è già delegato all’accesso del cassetto fiscale del contribuente, è necessario che l’assistito faccia ulteriore delega al proprio intermediario per la Consultazione  dati Iva.

Per fare ciò il contribuente (o voi avendo le loro chiavi) deve accedere come sopra descritto.

Considerando i tempi necessari per fare tutto questo, gli adempimenti e le responsabilità degli intermediari, i costi del software diventano irrisori.

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