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NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2017:

NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2017:

IN BREVE
·         Comunicazioni periodiche IVA: invio prorogato al 12 giugno

·         Diritto camerale annuale 2017

·         In scadenza gli acconti IMU e TASI

·         Split Payment: dal 1° luglio 2017 esteso il regime della scissione dei pagamenti

·         Il Bonus Renzi “fuori” dall’obbligo dell’invio telematico

·         Iva non versata: ne risponde chi è in carica alla scadenza

·         I regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

·         Beni strumentali 4.0: online i chiarimenti per le imprese

·         Bonus mobili: acquisto con carta di credito ma scontrino senza codice fiscale dell’acquirente

·         Domanda per contributo asili nido dal 17 luglio

 

APPROFONDIMENTI
·         L’importo del diritto camerale 2017

·         Split Payment: le novità dal 1° luglio 2017

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 


 

 

 

IN BREVE

 

IVA

Comunicazioni periodiche IVA: invio prorogato al 12 giugno

D.P.C.M. 22 maggio 2017

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 22 maggio 2017 che proroga al 12 giugno 2017 l’invio delle dichiarazioni trimestrali IVA per i dati riferiti al primo trimestre 2017. Il termine ordinario era stato fissato al 31 maggio.

La proroga era stata annunciata dal MEF con un Comunicato Stampa del 29 maggio 2017

 

 

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2017

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

È inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

In scadenza gli acconti IMU e TASI

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

 

IVA

Split Payment: dal 1° luglio 2017 esteso il regime della scissione dei pagamenti

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 1

Il Decreto Legge n. 50, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l’estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Il Bonus Renzi “fuori” dall’obbligo della compensazione con invio telematico

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha apportato modificazioni relative alla modalità di versamento degli F24, introducendo l’obbligo di presentazione dell’F24 tramite Entratel o Fisconline per i titolari partita di IVA che intendono compensare crediti.

L’Agenzia Entrate, in occasione del Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ha chiarito che il cosiddetto “Bonus Renzi” da 80 euro al mese e i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di presentazione dell’F24 telematico introdotto dal Decreto Legge n. 50/2017.

I crediti da 730 ed anche il “Bonus Renzi” non hanno infatti natura di crediti da ritenute, e conseguentemente non rientrano nell’obbligo di presentazione dell’F24 telematico.

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Iva non versata: ne risponde chi è in carica alla scadenza

Cassazione, Sentenza 19 aprile 2017, n. 18834

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017 ha affermato che la responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, sussiste in capo al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta, ossia il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Su tale soggetto, infatti, in ragione della carica ricoperta, grava l’obbligazione tributaria in presenza di debito ben esposto nella relativa dichiarazione, anche se abbia assunto la carica dopo la sottoscrizione della dichiarazione, redatta da altro soggetto.

 

 

IRPEF

I regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Agenzia Entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E

Al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del nostro Paese sono state introdotte negli ultimi anni una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia.

La Legge di bilancio 2017 è intervenuta in tal senso potenziando l’efficacia delle norme previgenti e introducendone delle nuove.

Con la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 l’Agenzia Entrate ha chiarito quali sono i requisiti necessari per accedere ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: dai “lavoratori impatriati”, ossia lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, ai neo residenti ad alta capacità contributiva, fino a docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

Ricordiamo che per i “lavoratori impatriati” che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un’attività lavorativa è già previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che, dallo 1° gennaio scorso, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La Circolare fornisce dettagli circa i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, chiarendo che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana.

 

 

AGEVOLAZIONI

Beni strumentali 4.0: online i chiarimenti per le imprese

FAQ del Ministero dello Sviluppo economico

Sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate le FAQ in tema di Iper e super ammortamento relativamente all’agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (Allegato A).

In merito agli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, se questi possano beneficiare dell’iper ammortamento, il MISE ha chiarito che i beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili: acquisto con carta di credito e scontrino senza codice fiscale dell’acquirente

L’Agenzia Entrate, nella guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, ha chiarito che, ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.

In caso mancasse il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

 

 

AGEVOLAZIONI

Domanda per contributo asili nido dal 17 luglio

L’art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016 ha introdotto, a partire dall’anno 2017 e con riferimento ai nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2016, un buono di 1.000 euro, su base annua e parametro a 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.

Con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici previsti dall’agevolazione.

Il premio sarà corrisposto dall’Inps su domanda del genitore che, in sede di presentazione dell’istanza dovrà specificare l’evento per il quale richiede il beneficio:

  • Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo nido”);
  • Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
  • La domanda può essere presentata a partire dal 17 luglio e fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente in via telematica, mediante una delle seguenti modalità:
  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
  • Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

 

SOCIETÀ

L’importo del diritto camerale 2016

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,
  • del 40%, per l’anno 2016, e
  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017

 

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

 

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma PagoPA, in alternativa al modello F24.

 

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001.

 

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2017, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 

Soggetti obbligati Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli). € 44,00 € 9,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole. € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole. € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001. € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA. € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

 

IVA

Split Payment: le novità dal 1° luglio 2017

Il D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l’estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

 

Le nuove disposizioni inerenti l’applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

 

Il meccanismo della Split Payment è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 ed è l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi nel territorio dello Stato, di pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario.

L’applicazione dello Split Payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell’imposta, non si applica cioè un’inversione del debitore dell’imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell’IVA da parte dell’Erario.

Con l’applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 12 giugno 2017 IVA Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA Telematica
Venerdì 16 giugno 2017 IMU e TASi Termine per il versamento dell’acconto o dell’unica soluzione dell’anno corrente. Proprietari/titolari di diritti reali su immobili Possessori/utilizzatori dell’immobile Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) Soggetti IRES Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017) Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati Mod. F 24
Venerdì 30 giugno 2017 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2017 Società semplici, società di persone, società di capitali ed enti commerciali Mod. F 24 on line
Venerdì 30 giugno 2017 Rivalutazione terreni e partecipazioni Versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti all’1/01/2017 (I rata o unica soluzione), all’1/01/2016 (II rata) e all’1/01/2015 (III rata)    

 

 

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