IN BREVE
IVA
Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a split payment
Comunicato Stampa 28 giugno 2017; D.M. 27 giugno 2017
Con l’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è stato esteso, con effetti dal 1° luglio 2017, anche a:
- tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
In questo contesto, il Dipartimento delle finanze, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone i seguenti elenchi:
- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.
Con il D.M. 27 giugno 2017, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e ora in Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le modalità attuative della nuova normativa.
IVA
L’utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96
Con la definitiva conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sono stati confermati, e in alcuni casi aumentati, i vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali.
In particolare, è stata confermata la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.
La novità riguarda i crediti relativi:
- alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all’IRAP;
- alle ritenute alla fonte;
- al credito IVA annuale.
Per le start up innovative la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.
In sede di conversione del Decreto sono state inoltre introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali: la compensazione orizzontale dei crediti IVA infrannuali, a seguito della presentazione del Modello IVA TR, per importi superiori a 5.000 euro, necessiterà anch’essa del visto di conformità.
È stato altresì modificato il momento da cui è possibile fruire del credito IVA; la compensazione può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale o del Modello IVA TR; precedentemente il termine era fissato al 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione dei modelli.
Ricordiamo che in alternativa all’apposizione del visto di conformità rimane valida la possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che effettuano il controllo contabile.
In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l’Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l’irrogazione delle sanzioni.
IVA
Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale
Agenzia Entrate, Risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E
Con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di IVA, in merito, nello specifico:
- ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno;
- alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito;
- alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.
Relativamente al differimento del pagamento del saldo IVA viene confermato che il pagamento può essere differito al 30 giugno anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
È stata anche confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
La legge di conversione della Manovra correttiva (legge n. 96/2017) ha previsto anche che i contribuenti possano utilizzare in compensazione i crediti IVA annuali e infrannuali a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e, quindi, non sarà più necessario attendere il 16 del mese successivo all’invio.
TRIBUTI LOCALI
Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2017 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI), il D.Lgs. n. 158/2015 prevede, all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
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SOCIETÀ
Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento non provenienti dalle Camere di Commercio
D.M. 22 maggio 2017
Anche quest’anno, purtroppo, sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che, in realtà, non si riferisce ad un tributo obbligatorio, bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.
Si ribadisce che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio deve essere effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.
Si ricorda, inoltre, che la scadenza per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è il 30 giugno, termine per il pagamento del saldo e primo acconto sui redditi, o il 31 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Le misure del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 ridotte del 50%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 22 maggio 2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha però autorizzato l’aumento della misura del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79.
ACCERTAMENTO
In arrivo altre 100mila lettere per la compliance
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 5 giugno 2017
L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che risultano non dichiarati, in tutto o in parte.
Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.
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AGEVOLAZIONI
Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018
D.L. 20 giugno 2017, n. 91
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, il cosiddetto “Decreto Sud”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, ha prorogato di un mese l’agevolazione degli iper-ammortamenti, al fine di servirsi della maggiorazione del 150% del costo di acquisto per i beni altamente tecnologici, elencati nell’allegato A alla legge n. 232/2016.
La maggiorazione riguarda gli investimenti effettuati al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018, se entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ora l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda che per i beni realizzati mediante contratti di appalto il relativo contratto deve risultare sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. In tal caso l’agevolazione spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l’opera o la porzione d’opera risulta verificata e accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.
AGEVOLAZIONI
Startup innovative: prevista la proroga di un anno del periodo agevolativo
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96
La legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, di conversione con modificazioni del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta “Manovra correttiva 2017”), ha previsto che il regime agevolativo di cui godono le Start-up innovative si applichi per cinque anni e non più per quattro anni.
La modifica, introdotta nel corso dell’iter di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell’intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato.
Dopo oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall’art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. “Decreto Investment Compact”).
IMMOBILI
Nuovo modello RLI per i contratti di locazione
Provvedimento 15 giugno 2017, n. 112605
L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, ha approvato il modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modello RLI) e per gli adempimenti successivi. Sono inoltre state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.
Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, n. 2970, a decorrere dal 19 settembre 2017.
Fino a tale data, pertanto, dovrà essere utilizzato il modello attualmente in uso.
DICHIARAZIONI
Approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza nelle Dichiarazioni 730/2017
Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815
Con il Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815 sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017, con esito a rimborso, che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per i controlli preventivi delle suddette dichiarazioni, presentate dai contribuenti direttamente o tramite il sostituto d’imposta e con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata.
Gli elementi di incoerenza che faranno partire i controlli saranno individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche, nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche, nelle situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Stessi criteri di incoerenza saranno applicati, in cooperazione con l’Inps, alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La mancata presentazione del modello F24 a zero
Si ricorda che con riferimento all’omessa presentazione del modello di versamento F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni), si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
È possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), presentando il modello F24 a zero e versando la sanzione in misura ridotta. In particolare (come ribadito dalla Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, ai fini del ravvedimento è dovuta una sanzione ridotta pari a 5,56 euro, corrispondente a 1/9 di 50 euro.
ANTIRICICLAGGIO
Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.
Il D.Lgs. n. 90/2017 si compone di 10 articoli e interviene in materia di antiriciclaggio, in particolar modo in tema di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verifica della clientela, esecuzione degli obblighi da parte di terzi, obblighi di segnalazione, di astensione e di comunicazione, disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, whistleblowing, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.
Il Decreto, che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, recepisce la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. |
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