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NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2017:

NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2017:

IN BREVE
  • Differimento al 20 agosto dei versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%
  • Differimento al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione del mod. 770/2017 e dei Modelli redditi e Irap
  • Presentazione mod. 770/2017 da parte delle P.A.: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Sospensione dei termini nel periodo feriale
  • Modificati gli elenchi dei destinatari soggetti a split payment
  • “L’Agenzia ti scrive”: guida delle Entrate su come regolarizzare eventuali errori nella dichiarazione presentata nel 2014
  • Liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda di definizione agevolata
  • Ridefiniti i criteri per il rilascio del DURC con l’adesione alla definizione agevolata
  • Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere “regolare”
  • InfoCamere dà il via ai pagamenti e all’acquisto online delle marche da bollo digitali con carte di credito o debito
  • Attivo il servizio per la consultazione telematica della banca dati catastale
APPROFONDIMENTI
  • Le nuove scadenze per i versamenti delle imposte dopo la proroga
  • La sospensione feriale dei termini

 

PRINCIPALI SCADENZE

 


IN BREVE

 

VERSAMENTI

Differimento al 20 agosto dei versamenti delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%

D.P.C.M. 20 luglio 2017; Mef, Comunicato Stampa 26 luglio 2017

Il D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017, ha “ufficializzato” la proroga per i titolari di reddito d’impresa del versamento delle imposte sui redditi al 20 luglio senza maggiorazione e al 21 agosto (il 20 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga per il versamento senza maggiorazione è però arrivata a tempo scaduto.

Successivamente il MEF con un comunicato stampa del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi.

 

 

DICHIARAZIONI

Differimento al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione del mod. 770/2017 e dei modelli Redditi e Irap

Mef, Comunicato Stampa 26 luglio 2017, n. 131; D.P.C.M. 26 luglio 2017

La scadenza per la presentazione del Modello 770/2017 e dei Modelli Redditi e Irap è stata prorogata al 31 ottobre 2017.

A renderlo noto il MEF con un comunicato stampa n. 131 del 26 luglio, che è stato poi ufficializzato dal D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

 

Presentazione mod. 770/2017 da parte delle P.A.: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 20 luglio 2017, n. 95/E

Con il Provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10047 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2017.

Nelle istruzioni di compilazione, con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, che ricordiamo rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770, è stato precisato che quest’ultime non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

In merito a questo, alcune Amministrazioni dello Stato che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo hanno chiesto se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all’Agenzia, siano comunque tenute all’invio del solo frontespizio del modello 770/2017.

Con la Risoluzione n. 95/E del 20 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Amministrazioni dello Stato che si trovassero nelle condizioni di cui sopra, che si siano avvalse esclusivamente della Tesoreria, e che quindi non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

Sospensione dei termini nel periodo feriale

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

 

 

IVA

Modificati gli elenchi dei destinatari soggetti a split payment

MEF, D.M. 13 luglio 2017; Comunicato Stampa 26 luglio 2017

Il Dipartimento delle Finanze ha emanato un nuovo decreto, in data 13 luglio 2017, in materia di split payment, che modifica in parte quello del 27 giugno 2017. Le correzioni riguardano i soggetti che, per le fatture emesse dal 1° luglio scorso, sono destinatari delle norme di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

La modifica principale riguarda l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti, che coincidono ora con quelle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.

In particolare, in merito alle Amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment, inizialmente era stato stabilito di fare riferimento all’elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a valere nell’anno successivo (art. 5-bis del D.M. 23 gennaio 2015).

Successivamente, con l’emanazione del D.M. 13 luglio 2017, le suddette disposizioni sono state modificate ed è stato disposto che le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 coincidono con i soggetti destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 209 – 214, della legge n. 244/2007. Si tratta, dunque, non soltanto delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente dall’ISTAT, ma anche delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (es. istituti autonomi case popolari) e delle amministrazioni autonome.

Per individuare le pubbliche amministrazioni soggette a split payment, i cedenti o prestatori possono fare riferimento all’Indice c.d. “IPA”, accessibile dal sito www.indicepa.gov.it. In ogni caso, restano esclusi dalla disciplina in argomento i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, ancorché ricompresi nell’IPA.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; è stata prevista anche una clausola di salvaguardia, in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che si sono adeguati alla precedente versione del decreto in relazione alle fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto del 13 luglio 2017.

È terminato anche il periodo di interlocuzione tra società e MEF e sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 26 luglio 2017 i nuovi elenchi definitivi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, i quali tengono conto delle segnalazioni dei contribuenti.

 

 

ACCERTAMENTO

“L’Agenzia ti scrive”: guida delle Entrate su come regolarizzare eventuali errori nella dichiarazione presentata nel 2014

Nella sezione “Guide Fiscali” del sito internet dell’Agenzia Entrate è stata pubblicata la guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori” – un vademecum con cui le Entrate intendono favorire la collaborazione tra il contribuente ed il Fisco promuovendo l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari – che contiene informazioni utili alle persone fisiche che ricevono lettere di compliance da parte dell’Agenzia, per verificare se nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 (redditi del 2013) hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali.

L’Agenzia comunica che la lettera viene inviata ai contribuenti che non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

In questo modo il contribuente, prima che gli venga notificato un avviso di accertamento, ha la possibilità di regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso.

Non si tratta quindi, sottolineano le Entrate, di un accertamento, ma di un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento delle imposte.

 

 

SANATORIE

Liti fiscali pendenti: approvato il modello di domanda di definizione agevolata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 21 luglio 2017, n. 140316; Circolare 28 luglio 2017, n. 22/E

Con il Provvedimento del 21 luglio 2017, n. 140316 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e le relative istruzioni di compilazione; successivamente in data 28 luglio, con la circolare n. 22/E, ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura.

I contribuenti interessati dovranno presentare all’Agenzia Entrate, entro il 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma (relativa al singolo atto impugnato), una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

La trasmissione telematica della domanda dovrà essere effettuata utilizzando un servizio di compilazione online accessibile gratuitamente, a breve, dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Le Entrate ricordano che la chiusura riguarda non solo le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Sono invece escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Oltre alla presentazione della domanda, i contribuenti devono versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora.

Se la lite riguarda solo interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può essere effettuata versando il 40% degli importi contestati.

Per i contribuenti che hanno deciso di avvalersi della rottamazione delle cartelle introdotta dal D.L. n. 193/2016 è possibile anche accedere alla definizione agevolata delle liti rispettando le regole di ogni singola definizione.

 

 

SANATORIE

Ridefiniti i criteri per il rilascio del DURC con l’adesione alla definizione agevolata

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Il provvedimento, contenente una serie di interventi in materia di lavoro, ha ridefinito i criteri per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi attraverso la rottamazione delle cartelle. In tale ipotesi il DURC viene rilasciato, sussistendo tutti gli altri requisiti di regolarità, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere di tale procedura.

Si ricorda che la c.d. “rottamazione dei ruoli” consente la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione/decadenza con riguardo alle somme per le quali è stata presentata dichiarazione di accesso alla procedura e impossibilità per l’agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive.

Il D.L. n. 50/2017, all’art. 54, ha precisato che in caso di definizione agevolata di debiti contributivi è possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli.

Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l’NPS con messaggio n. 824/2017 ovvero che per il rilascio del DURC positivo non era sufficiente la sola presentazione dell’istanza ma era necessario che il contribuente fosse ammesso alla definizione agevolata e in particolare all’atto del pagamento della prima rata, in caso di adempimento in modalità rateale, o dell’intero importo, in caso di adempimento in un’unica soluzione.

Sia l’INPS, con circolare n. 80 del 2 maggio 2017, sia l’INAIL, con circolare n. 18 del 24 aprile 2017, hanno recepito la modifica apportata dalla manovra correttiva; pertanto, a far data dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017), entrambi gli istituti, nel caso in cui i debiti contributivi iscritti a ruolo siano stati oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, attesteranno la regolarità contributiva.

Si precisa che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste dal piano di rottamazione, i DURC rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.

I medesimi enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “DURC on line” l’elenco dei Durc annullati per tale motivo.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Per la deducibilità spese costi carburante la scheda deve essere “regolare”

Corte di Cassazione, Sentenza 7 luglio 2017, n. 16809

La Quinta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017, ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi carburante, come prevede il Regolamento approvato con il D.P.R. n.444 del 1997, la relativa scheda deve:

  • contenere tutti i dati indicati nell’art. 2 del Regolamento;
  • recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (art.3);
  • contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (art. 4).

La Cassazione precisa inoltre che l’adempimento di tali prescrizioni “costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell’impresa”.

 

 

VERSAMENTI

InfoCamere dà il via ai pagamenti e all’acquisto online delle marche da bollo digitali con carte di credito o debito

L’Istituto di Pagamento di InfoCamere tramite PagoPA, la piattaforma tecnologica fornita dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ha abilitato i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione utilizzando carte di credito o di debito. Acquistare online la marca da bollo digitale ed effettuare versamenti alla Pubblica Amministrazione ora è possibile anche senza aprire ICONTO.

Come primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato al servizio @e.bollo (sviluppato dall’Agenzia Entrate con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), l’Istituto di Pagamento di InfoCamere consente a tutti i cittadini, con pochi click, di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi inclusa la marca da bollo digitale.

Il servizio, che consente di assolvere l’imposta in modalità telematica, è già disponibile per alcuni tra gli oltre 3.500 Comuni che si avvalgono della piattaforma SUAP delle Camere di Commercio ed è prevista l’estensione ad ulteriori 750 Comuni accreditati al servizio PagoPA.

A beneficiare dell’introduzione dei pagamenti con carte di credito/debito saranno anche i servizi gestiti dal sistema camerale italiano con il portale Impresa in un giorno (Sportello Unico per le Attività Produttive e Registro degli Operatori della Comunicazione di AGCOM) ed il portale Diritto Annuale per il versamento del diritto annuo alle Camere di Commercio.

 

 

CATASTO

Attivo il servizio per la consultazione telematica della banca dati catastale

Dal 19 luglio è attivo il servizio “Visura catastale telematica”, utile per la consultazione telematica della banca dati catastale e tramite il quale è possibile acquisire:

  • i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
  • i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
  • i dati grafici dei terreni (mappa catastale).

Le visure saranno fornite su file in formato pdf.

È possibile richiedere:

  • visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
  • visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
  • visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Per accedere al servizio è necessario registrarsi ai servizi finanziari online di Poste Italiane S.p.A., che consentono di effettuare il pagamento telematico del servizio.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

 

VERSAMENTI

Le nuove scadenze per i versamenti delle imposte dopo la proroga

Il D.P.C.M. del 20 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2017, ha “ufficializzato” la proroga per i titolari di reddito d’impresa del versamento delle imposte sui redditi al 20 luglio senza maggiorazione e al 21 agosto (il 20 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga per il versamento senza maggiorazione è però arrivata a tempo scaduto. Quest’anno, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, convertito con la legge 225/2016, la scadenza delle imposte sul reddito era fissata al 30 giugno 2017, con possibilità di versamento al 31 luglio maggiorando l’importo dello 0,40%.

Successivamente il MEF con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi.

Il D.P.C.M. 20 luglio 2017 citava solamente i redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo 2016, ovvero IRPEF, IRES, le imposte sostitutive dei minimi e dei forfettari, mentre l’IRAP, l’IVIE e l’IVAFE, il saldo IVA 2016, i contributi INPS e il diritto annuale della camera di commercio sembravano esclusi dalla proroga.

Successivamente, con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017, il MEF ha chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la proroga riguarda anche i versamenti relativi al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell’IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti “minimi” e “forfetari”, cedolare secca), dell’IVIE e dell’IVAFE, al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex lege n. 335/1995, all’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta), al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro, al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017, all’IVA per l’adeguamento 2016 agli studi di settore.

Da un punto di vista soggettivo, la proroga che inizialmente riguardava solo i titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali) e non soggetti diversi, come i professionisti ed i lavoratori autonomi, è stata poi estesa anche ai lavoratori autonomi tramite comunicato del MEF.

Nel caso in cui si sia optato per la rateizzazione degli importi da versare, il termine di versamento del saldo o del primo acconto è differito al 20 luglio o al 21 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%); le rate successive alla prima, per i titolari di partita IVA, scadranno invece il giorno 16 di ciascun mese. Per i contribuenti senza partita IVA, invece, scadranno alla fine di ciascun mese.

L’ultimo versamento rateale deve essere effettuato entro novembre 2017 e quindi il contribuente che vuole rateizzare i versamenti rientranti nella proroga, deve rimodulare la rateazione riducendo il numero delle rate e considerando come momento di inizio della rateazione, il termine prorogato.

Un contribuente che versa la prima rata il 21 agosto 2017, se è titolare di partita IVA, deve quindi versare la seconda rata entro il 18 settembre (poiché il giorno 16 cade di sabato), mentre se non è titolare di partita IVA la seconda rata scade il 31 agosto.

È tuttavia possibile che il contribuente, pur rientrando nell’ambito applicativo della proroga, decida di non usufruirne, eseguendo i pagamenti alle scadenze fissate per i soggetti che non sono destinatari del suddetto differimento.

 

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione (quest’anno il termine sarà il 21 agosto perché il 20 cade di domenica).

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 21 agosto 2017 IRPEF e addizionali Versamento, con maggiorazione 0,40%,  dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP 2017 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi) Mod. F 24
Lunedì 21 agosto 2017 IRES Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) Mod. F 24
Lunedì 21 agosto 2017 IRAP Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2016 e del primo acconto 2017 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2017 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi) Mod. F 24
Lunedì 21 agosto 2017 Diritto camerale Versamento, con maggiorazione 0,40%,   diritto annuale 2017 Imprese, Società di capitali, Società di persone Mod. F 24 on line
Lunedì 21 agosto 2017 INPS Versamento, con maggiorazione 0,40%:

·         contributi IVS – Artigiani e Commercianti – saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;

·         Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente

Artigiani e Commercianti, Professionisti iscritti alla Gestione separata Inps Mod. F 24 on line
Sabato 30 settembre 2017 (*) Voluntary disclosure-bis Termine ultimo per l’integrazione di istanze, documenti e informazioni per la procedura di collaborazione volontaria Contribuenti interessati Presentazione telematica integrazione delle istanze, documenti e informazioni
Sabato 30 settembre 2017 (*) Voluntary disclosure-bis Termine per provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte per la procedura di collaborazione volontaria Contribuenti interessati
(*) Salvo proroga.

 

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