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NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2018:

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2018:

IN BREVE
·         Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2018

·         Interessi legali allo 0,3% dal 1° gennaio 2018

·         Dichiarazioni d’intento per il 2018

·         I nuovi elenchi per i destinatari dello split payment a partire dal 1° gennaio 2018

·         Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2017

·         Registrazioni di incassi e pagamenti a cavallo d’anno

·         Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

·         Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

·         Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

·         Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

·         Deducibilità compensi amministratori

 

APPROFONDIMENTI
·         Le novità della legge di Bilancio 2018

·         La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

 

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

MANOVRA 2018

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 302 – S.O. n. 62 del 29 dicembre 2017), la legge di Bilancio 2018 diviene operativa. Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio.

Numerose le misure fiscali previste dalla Manovra, di cui si fornisce una prima sintesi negli Approfondimenti.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,3% dal 1° gennaio 2018

D.M. 13 dicembre 2017; D.Dirett. 20 dicembre 2017

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,1%, aumenterà allo 0,3%.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale, e in particolare:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,1%, fino al 31 dicembre 2017 e allo 0,3% dall’1° gennaio 2018 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2017 è stato inoltre pubblicato il decreto direttoriale 20 dicembre 2017 con i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni  vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018:

 

Età del beneficiario

(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 317,50
da 21 a 30 300,00
da 31 a 40 282,50
da 41 a 45 265,00
da 46 a 50 247,50
da 51 a 53 230,00
da 54 a 56 212,50
da 57 a 60 195,00
da 61 a 63 177,50
da 64 a 66 160,00
da 67 a 69 142,50
da 70 a 72 125,00
da 73 a 75 107,50
da 76 a 78 90,00
da 79 a 82 72,50
da 83 a 86 55,00
da 87 a 92 37,50
da 93 a 99 20,00

 

 

IVA

Dichiarazioni d’intento per il 2018

Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza applicazione dell’IVA hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la dichiarazione d’intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

A partire dal 1° marzo 2017 non vi è più la possibilità di indicare nel modello il periodo per cui viene richiesta la sospensione dell’applicazione dell’IVA; i cosiddetti esportatori abituali devono indicare, per ciascun fornitore, l’importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere, per l’anno solare di riferimento, fatture senza applicazione dell’IVA.

Al 31 dicembre 2017 scadono quindi tutte le dichiarazioni d’intento presentate nell’anno 2017 e l’esportatore abituale, che vorrà beneficiare della non imponibilità IVA anche nel 2018, dovrà presentare una nuova dichiarazione per mezzo del modello approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016.

 

 

IVA

I nuovi elenchi per i destinatari dello split payment a partire dal 1° gennaio 2018

MEF, Comunicato stampa 19 dicembre 2017

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017, ha modificato l’ambito di applicazione del meccanismo dello Split Payment, ampliando i soggetti interessati rispetto a quelli già individuati dal D.L. n. 50/2017.

Con un comunicato stampa del 19 dicembre 2017 il Dipartimento delle Finanze del MEF ha provveduto ad individuare e pubblicare gli elenchi definitivi, validi dal 1° gennaio 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti.

I nuovi elenchi hanno efficacia costitutiva, ovvero liberano il fornitore dal dover compiere indagini in merito alla assoggettabilità al regime del cliente.

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF ed includono:

  1. società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  2. enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni centrali;
  3. enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali;
  4. enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
  5. enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche;
  6. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

 

IVA

Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2017

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2017, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 31 marzo 2018).

Si ricorda che la sanzione per omesso o insufficiente versamento ammonta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, al 30% dell’imposta non versata.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Registrazioni di incassi e pagamenti a cavallo d’anno

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che, a seguito dell’abrogazione del regime di competenza, a partire dal 2017 adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è opportuno verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto coloro che hanno rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

 

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2016 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 31 gennaio 2018 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

 

 

ACCERTAMENTO

Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o IVA è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e IVA regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2017 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:

  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di liquidazione automatica (art. 36 bis, D.P.R. 600/1973);
  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2013 e relative al 2012 per le attività di controllo formale (art. 36 ter, D.P.R. 600/1973).

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 


 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2018

Le novità della legge di Bilancio 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, suppl. ord. n. 62, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018). Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio.

Numerose le misure fiscali previste dalla Manovra, tra cui si segnalano:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati a partire dal 1° gennaio 2019; le nuove regole non si applicano ai soggetti rientranti nel regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in quello forfetario di cui all’art. 1 , commi da 54 a 89, della legge 28 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  • l’obbligo, ai fini della deducibilità, con effetto dal 1° luglio 2018, di acquistare i carburanti con mezzi di pagamento tracciabili, con la contestuale soppressione dell’obbligo di compilare la scheda carburante;
  • il rinvio di un anno, e quindi al 2019, dell’entrata in vigore degli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale);
  • la proroga del super (seppur ridotto dal 40% al 30%) e dell’iper ammortamento (confermato al 150%) per tutto il 2018;
  • la proroga per il 2018 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), di cui all’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50%, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+, se collegato ad un intervento edilizio al quale si applicano le relative detrazioni, per gli interventi antisismici (sisma-bonus) con un credito d’imposta pari all’80%.
  • la detrazione nella misura del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche se relativi a parti comuni di un condominio;
  • la detraibilità nella misura del 19% per gli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale (Tpl), per un importo non superiore a 250 euro; saranno inoltre deducibili i buoni acquistati a tal fine a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari;
  • l’introduzione della cosiddetta Webtax, pari al 3%, per assoggettare a tassazione le imprese che operano nel digitale;
  • l’introduzione di una ritenuta del 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi maturati al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per le partecipazioni societarie qualificate (analogamente a quanto già avviene per le partecipazioni non qualificate).
  • l’aumento a 10mila euro dell’esenzione fiscale per indennità, rimborsi, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
  • la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte delle persone fisiche;
  • la modifica di alcune scadenze fiscali, come da calendario che segue:

 

ADEMPIMENTO NUOVO TERMINE
INVIO del MODELLO 730 PRECOMPILATO da parte di Caf e intermediari 23/07/2018
SPESOMETRO 30/09/2018
PRESENTAZIONE del MODELLO REDDITI 31/10/2018
PRESENTAZIONE del MODELLO 770 31/10/2018
PRESENTAZIONE del MODELLO IRAP 31/10/2018
PRESENTAZIONE della CERTIFICAZIONE UNICA (CU) per i soggetti esenti o che sono esclusi dal 730 precompilato 31/10/2018

 

 

SCRITTURE CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che, a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, a partire dal 2017 adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità”, che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 12 gennaio 2018 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato.    
Lunedì 29 gennaio 2018 Modello REDDITI/IRAP Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2017 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo. Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione. Telematica
Lunedì 29 gennaio 2018 Modello 770 Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione del Modello 770, scaduta il 31/10/2017. Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione. Telematica
Mercoledì 31 gennaio 2018 Libri contabili Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2016). Esercenti attività d’impresa.
Mercoledì 31 gennaio 2018 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2017. Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari. Telematica

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