IN BREVE |
· Slittato all’8 febbraio il termine per l’invio dei dati sulle spese sanitarie
· Approvati i modelli Redditi 2018 · Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro): slitta il termine per l’invio del II semestre 2017 · Legge di Bilancio 2018: l’applicazione dell’IVA ai beni significativi · Split payment: aggiornati gli elenchi al 17 gennaio 2018 · Elenchi Intrastat: le semplificazioni dal 2018 · In arrivo 60.000 lettere di compliance da parte dell’Agenzia Entrate – Riscossione · Legge di Bilancio 2018: novità per le cooperative · Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio · Diritto annuale camerale: importo dovuto per il 2018 e ravvedimento del diritto 2017 · Voucher Digitalizzazione · Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri · Tax credit riqualificazione alberghi · Bonus mobili: la guida aggiornata delle Entrate · Pubblicata la versione definitiva della nuova tassonomia XBRL · Violazioni del codice della strada: notifica via PEC
|
APPROFONDIMENTI |
· Nuove regole per l’applicazione dell’IVA ai beni significativi
· Elenchi Intrastat semplificati dal 2018
|
PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
DICHIARAZIONI
Slittato all’8 febbraio il termine per l’invio dei dati sulle spese sanitarie
Agenzia Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2018, n. 26296; Comunicato Stampa 31 gennaio 2018
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato con un comunicato stampa diffuso il 31 gennaio 2018 in serata il differimento dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018 del termine entro il quale dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, farmacie, Asl, ospedali, cliniche private ed altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie).
A seguito di tale differimento, il Provvedimento 31 gennaio 2018, n. 26296 ha fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2017, ai fini del 730 precompilato. In particolare, per manifestare l’opposizione potrà essere inviato il modello direttamente all’Agenzia entro l’8 febbraio 2018, oppure sarà possibile accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 all’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Resta invece fermo al 28 febbraio il termine entro cui i veterinari iscritti all’albo sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.
DICHIARAZIONI
Approvati i modelli Redditi 2018
Agenzia Entrate, Provvedimenti 30 gennaio 2018, n. 24844, n. 24821, n. 24824, n. 24855, n. 24865, n. 24875
L’Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti n. 24844, n. 24821, n. 24824, n. 24855, n. 24865, n. 24875 del 30 gennaio 2018, ha approvato i modelli Redditi PF, ENC, SP e SC 2018, nonché i modelli relativi a Irap e Consolidato Nazionale e Mondiale.
Tra le modifiche più rilevanti vi è quella conseguente all’introduzione del regime di contabilità semplificato “per cassa”. Nel modello Redditi SP2018 e PF2018 sono stati infatti eliminati i righi relativi alle rimanenze finali, ma è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle stesse. Nel predetto rigo andranno specificate le rimanenze finali di durata non ultrannuale, quelle di durata ultrannuale e quelle relative a titoli.
Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa sono stati previsti appositi codici per indicare le “variazioni in diminuzione” relative al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (super e iper ammortamento).
Un’ulteriore novità nel modello Redditi PF riguarda il quadro RB, nel quale potranno essere indicati i redditi relativi a “contratti di locazione brevi”, cioè di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori del reddito d’impresa; qualora il reddito sia conseguito dal sublocatore o dal comodatario, dovrà essere indicato nel quadro RL (redditi diversi).
È stato altresì introdotto il quadro LC per la liquidazione dell’imposta sostitutiva sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione in cedolare secca e da redditi diversi da locazioni brevi.
IVA
Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro): slitta il termine per l’invio del II semestre 2017
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 19 gennaio 2018
L’Agenzia Entrate ha reso noto che, al fine di permettere agli operatori di prendere visione delle nuove regole, la scadenza del 28 febbraio per l’invio dei dati relativi alle fatture del II semestre 2017 è stata spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo recante le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.
Sul sito internet dell’Agenzia Entrate è stata pubblicata la bozza del provvedimento che recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 con lo scopo di semplificare il set informativo da trasmettere, e prevede principalmente:
- la possibilità di trasmettere i dati, oltre che con cadenza trimestrale, anche con cadenza semestrale;
- la compilazione facoltativa dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti;
- la possibilità di effettuare una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro.
IVA
Legge di Bilancio 2018: l’applicazione dell’IVA ai beni significativi
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 19
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
La Legge di Bilancio 2018, confermando i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all’accordo contrattuale stipulato tra i contraenti.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Split payment: aggiornati gli elenchi al 17 gennaio 2018
Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze – sezione Scissione dei pagamenti (all’indirizzo: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata) – sono stati pubblicati gli elenchi, aggiornati al 17 gennaio, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti o “split payment” (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972).
Gli elenchi aggiornati sono i seguenti:
- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.
Sono aggiornati invece alla data del 19 dicembre 2017 gli elenchi di:
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
IVA
Elenchi Intrastat: le semplificazioni dal 2018
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione riguardanti la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), secondo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017 emanato dall’Agenzia Entrate, in attuazione alle norme previste dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, come modificato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016).
Tali misure hanno disposto in primo luogo l’abolizione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi con periodicità trimestrale.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE, SANATORIA
In arrivo 60.000 lettere di compliance da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione
Nelle prossime settimane l’Agenzia Entrate-Riscossione invierà circa 60.000 lettere per offrire ai contribuenti la possibilità, dopo aver aderito alla rottamazione senza però aver pagato la prima o unica rata in scadenza lo scorso 7 dicembre 2017, di rientrare nei vecchi piani di rateazione.
Chi aveva un piano di rateazione in corso alla data di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata potrà rientrare in quel meccanismo di pagamento scaglionato che però non prevede lo sconto su sanzioni e interessi previsto invece dalla rottamazione. Il vantaggio è rappresentato dalla possibilità di diluire nel tempo il debito fino a un massimo di 72 o 120 rate.
La lettera riporterà il debito residuo, senza oneri aggiuntivi, e le nuove scadenze di pagamento dilazionato.
Si ricorda che per chi è decaduto dalla “prima rottamazione” è preclusa la definizione agevolata riproposta con la manovra di fine anno.
SOCIETÀ
Legge di Bilancio 2018: novità per le cooperative
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 936
La legge di Bilancio 2018 prevede importanti novità per il settore cooperativo che interessano le disposizioni relative alla governance, alla vigilanza e al prestito sociale.
Con una modifica dell’art. 2542 del codice civile, viene previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542, comma 2, codice civile). Ne deriva che le cooperative, dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore unico né un consiglio di amministrazione composto da due membri.
Anche le cooperative S.r.l. aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro dovranno inoltre rispettare l’art. 2383, secondo comma (previsto per le società per azioni) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.
Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e decadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
La legge di Bilancio 2018 prevede anche alcune norme per contrastare il fenomeno delle false cooperative: sono previste sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Infine, la legge di Bilancio 2018 prevede una nuova disciplina per il prestito sociale, finalizzata ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.
Secondo le nuove disposizioni:
- il prestito sociale potrà essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali; nell’ambito della cooperativa, l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, dovrà avere quindi soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale (comma 238);
- l’ammontare complessivo del prestito sociale, a regime, non potrà superare il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Una specifica norma transitoria dovrà gestire il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori.
Tale limite è, peraltro già previsto dalla delibera 8 novembre 2016, 584/2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci, in vigore dal 1° gennaio 2017.
Con delibera da adottare entro il 1° giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri fissati al comma 240. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’adozione della delibera del CICR, dovranno, inoltre, essere definite le forme e le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative.
DICHIARAZIONI
Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio
Entro il 28 febbraio 2018 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2017. Tale adempimento permetterà all’Agenzia Entrate di inserire le spese nelle dichiarazioni precompilate 2018.
SOCIETÀ
Diritto annuale camerale: importo dovuto per il 2018 e ravvedimento del diritto 2017
Mise, Nota 16 gennaio 2018,n. 26505
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 16 gennaio 2018, n. 26505, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati per l’anno 2018, confermando gli stessi importi previsti per il 2017.
Nella nota ministeriale si ricorda che, ai fini del calcolo dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio, occorre, quando è necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro con un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa.
In materia di somme da destinare al fondo di perequazione, nella nota in commento il Ministero precisa che restano confermate, per l’anno 2018, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio, previste per il 2017.
Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2017 è ancora possibile regolarizzarsi con il meccanismo del ravvedimento operoso. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. “ravvedimento lungo”), ovvero entro il 20 luglio 2018 per il diritto annuale relativo al 2017. Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Il versamento può essere effettuato esclusivamente con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica.
AGEVOLAZIONI
Voucher Digitalizzazione
A partire dal 30 gennaio 2018, e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, si potrà presentare la domanda – esclusivamente tramite procedura informatica disponibile sul sito del MISE – per accedere al voucher digitalizzazione, di cui al decreto direttoriale 24 ottobre 2017, utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:
- migliorare l’efficienza aziendale;
- modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
In tale ambito, conclude il MISE, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi.
Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, commi 319 e 320
La legge di Bilancio 2018 ha istituito un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.
Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1(commercio al dettaglio di libri di seconda mano).
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ed è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate.
È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
AGEVOLAZIONI
Tax credit riqualificazione alberghi
Sul sito internet del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Turismo, è stato pubblicato un avviso pubblico con cui vengono fornite indicazioni su come procedere per poter accedere al “Tax Credit Riqualificazione”, ossia il credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
L’istanza va presentata, esclusivamente online, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti (all’indirizzo: https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx) .
I legali rappresentanti delle imprese non ancora iscritte dovranno prima registrarsi sul Portale.
La compilazione della domanda dovrà deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10.00 del 25 gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018 e inviata esclusivamente dalle ore 10.00 del 26 febbraio alle ore 16.00 del 27 febbraio 2018.
AGEVOLAZIONI
Bonus mobili: la guida aggiornata delle Entrate
Agenzia Entrate, Guida bonus mobili ed elettrodomestici 2018
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “Bonus mobili ed elettrodomestici”. L’agevolazione, che prevede la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2018, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017.
Per gli acquisti effettuati nel 2017, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.
Se, invece, l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, per poter usufruire della detrazione è necessario aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.
BILANCIO
Pubblicata la versione definitiva della nuova tassonomia XBRL
È stata confermata e pubblicata in via definitiva, sul sito istituzionale XBRL Italia, la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, denominata PCI_2017-07-06.
La nuova Tassonomia sostituirà la precedente ver. 2016-11-14.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente l’avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall’art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.
ACCERTAMENTO, NOTIFICA
Violazioni del codice della strada: notifica via PEC
A decorrere dal 31 gennaio 2018 le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).
La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD) e del D.P.R. n. 68/2005 (recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC) e comunque nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
- di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
- del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito (art. 3, comma 1).
Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al precedente punto, deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Il messaggio di PEC inviato ai destinatari del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
- a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;
- b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione (se formato su supporto analogico), con attestazione di conformità all’originale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale;
- c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
I verbali di accertamento si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
Qualora la notificazione mediante PEC dei verbali di accertamento in questione non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Nuove regole per l’applicazione dell’IVA ai beni significativi
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), all’art. 1, comma 19, confermando i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all’accordo contrattuale stipulato tra i contraenti.
La fattura emessa dal prestatore che effettua l’intervento deve riportare il servizio oggetto della prestazione ma anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
I beni di importo significativo sono individuati in:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Il valore dei beni significativi deve risultare dall’accordo contrattuale stipulato e non può essere inferiore al prezzo d’acquisto dei beni stessi.
Ai beni significativi è applicabile l’aliquota IVA del 10% solo sulla parte che corrisponde al corrispettivo totale al netto dei beni significativi, ossia sulla fornitura di altri beni non significativi e sulla manodopera; sull’eventuale parte residua del valore dei beni significativi si applica invece l’aliquota IVA dei beni stessi. |
Ad esempio:
Valore del contratto | 10.000 | ||
di cui: | |||
|
7.000 | ||
|
3.000 | ||
Imponibile | % IVA | IVA | |
IVA su manodopera e beni non significativi | 3.000 | 10 | 300 |
IVA su bene significativo (ma fino a concorrenza di quanto sopra) | 3.000 | 10 | 300 |
IVA su importo residuo del bene significativo | 4.000 | 22 | 880 |
IVA
Elenchi Intrastat semplificati dal 2018
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione riguardanti la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), secondo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017 emanato dall’Agenzia Entrate, in attuazione alle norme previste dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, come modificato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 244/2016). Tali misure hanno disposto in primo luogo l’abolizione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi con periodicità trimestrale.
Rimane obbligatoria la presentazione degli elenchi Intra mensili, anche se ai soli fini statistici, quando:
- per quanto riguarda gli acquisti di beni, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro (in precedenza il limite ammontava a 50.000 euro);
- per quanto riguarda gli acquisti di servizi, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Di fatto gli elenchi trimestrali vengono sostituiti dalla comunicazione dei dati fattura (art. 21 D.L. n. 78/2010 ovvero D.Lgs. n. 127/2015).
Per quanto riguarda le cessioni di beni ed i servizi resi, rimangono obbligatori gli elenchi da presentare con cadenza trimestrale e mensile. La periodicità di presentazione resta legata al superamento della soglia di 50.000 euro trimestrale.
Tuttavia viene introdotta una semplificazione: i soggetti che presentano l’elenco Intrastat delle cessioni di beni con cadenza mensile possono non indicare i dati statistici se tali cessioni non superano, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Un’altra semplificazione riguarda il campo “Codice Servizio” (CPA), presente nei modelli INTRA relativi ai servizi (resi o ricevuti), in quanto esso diventa di cinque cifre (in precedenza era di sei cifre) con una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Il provvedimento dell’Agenzia prevede, a questo proposito, l’istituzione di un apposito motore di ricerca.
Il provvedimento n. 194409/2017 dell’Agenzia Entrate specifica inoltre che la verifica del superamento della soglia deve essere effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni e che le soglie operano in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
Per le operazioni intracomunitarie svolte fino al 31 dicembre 2017 si applicano ancora le vecchie regole, quindi gli ultimi elenchi Intrastat soggetti a queste ultime sono quelli scaduti il 25 gennaio 2018.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 8 febbraio 2018 | Dichiarazioni | Termine entro il quale dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017 | Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, farmacie, Asl, ospedali, cliniche private ed altri soggetti che erogano prestazioni sanitarie | Telematica |
Venerdì 9 febbraio 2018 | Voucher Digitalizzazione | Termine ultimo per l’accesso al voucher digitalizzazione | Soggetti interessati | On-line |
Lunedì 19 febbraio 2018 | Strutture alberghiere | Termine ultimo per l’accesso al credito d’imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere | Soggetti interessati | On-line |
Mercoledì 28 febbraio 2018 | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA | Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2017, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA | Telematica |
Mercoledì 28 febbraio 2018 | Certificazione utili | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017 | Soggetti che corrispondono dividendi | |
Mercoledì 28 febbraio 2018 | INPS/regimi fiscali agevolati | Termine per la presentazione della comunicazione all’INPS per godere del regime contributivo agevolato | Persone fisiche ammesse ai regimi fiscali agevolati, esercenti attività di impresa, arti o professioni | Telematica |
Mercoledì 28 febbraio 2018 | Amministratori di condominio | Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2017 | Amministratori di condominio | Telematica |
Mercoledì 28 febbraio 2018 | Dichiarazioni | Termine entro il quale dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017 | Veterinari iscritti all’albo | Telematica |
Link Social, Informazioni e Ricerca
06.39.72.03.12
info@psclodio.com
Lun-Ven: 9:00-18:00